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Storia del diritto romano Età giustinianea e bizantina.

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Presentazione sul tema: "Storia del diritto romano Età giustinianea e bizantina."— Transcript della presentazione:

1 Storia del diritto romano Età giustinianea e bizantina

2 Età giustinianea Il nome completo di Giustiniano è Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus e nasce nel 482 ai confini delle odierne Macedonia e Albania Veniva da una famiglia di umili origini, ma un suo zio - Giustino - era destinato a diventare imperatore Sarà proprio Giustino a chiamarlo a Costantinopoli quando intraprese la carriera militare

3 Età giustinianea Nel 518 muore l’imperatore Anastasio I, il quale non aveva nominato neanche un Cesare Si apre un periodo di incertezza e di contrasti all’esito dei quali viene nominato imperatore Giustino, che diventa Giustino I La carriera politica di Giustiniano venne favorita della nomina dello zio quale imperatore, divenendo console nel 521

4 Età giustinianea Giustino I si riavvicinò al papato, dal quale il precedente imperatore si era allontanato e migliorò i rapporti con Teodorico, re dei Visigoti stanziati in Italia Al 520 risale l’assassinio del principale antagonista di Giustiniano, Vitaliano, comandante militare, che fu ucciso per ordine di Giustiniano

5 Età giustinianea Nel 524 sposa Teodora, che aveva un trascorso come attrice di teatro: per rendere possibili le nozze, ci fu bisogno di abrogare una norma che impediva il matrimonio tra uomini di rango senatorio e attrici di teatro Molteplici e contrastanti sono i ritratti che gli storici hanno fatto di Teodora, da donna priva di una ferrea morale a modesta filatrice di lana

6 Età giustinianea Probabilmente il comportamento di Teodora dopo le nozze con Giustiniano si modificò, divenendo più corretto Certamente Teodora, amatissima da Giustiniano, fu una valida compagna anche da un punto di vista politico, suggerendo al marito comportamenti e proponendo finanche l’emanazione di alcune leggi, in particolare a favore delle donne Alla morte dell’imperatore Giustino I avvenuta nel 527, Giustiniano - già nominato Augusto - diviene imperatore

7 Età giustinianea Il regno di Giustiniano fu molto lungo, durò fino alla sua morte avvenuta nel 565 Da un punto di vista politico, il suo regno viene diviso in due grandi fasi: una prima fase parte dall’inzio del regno sino al 540-541 Nel 540, infatti, Giustiniano - grazie a Belisario - riconquista Ravenna, sottraendola ai Goti Lo stesso generale Belisario aveva anche sottratto l’Africa ai Vandali

8 Età giustinianea Una prima parte del regno, dunque, caratterizzata da un’azione espansionistica, volta al recupero delle province che i barbari avevano sottratto alla disponibilità dell’impero romano d’occidente La seconda parte del regno che va dal 540 al 565, anno della morte di Giustiniano, è dedicata a mantenere la posizione raggiunta, anche se a questo periodo risale anche la riconquista di parte della Spagna

9 Età giustinianea Dal punto di vista della produzione giuridica, dividiamo invece il regno di Giustiniano in tre parti: dal 528 al 534 l’epoca dell’emanazione delle compilazioni (Codice, Digesto, Istituzioni); dal 535 al 541 si dedica alla realizzazione della legislazione corrente; dal 543 al 565 una fase di decadimento in seno alla produzione normativa Il primo progetto ad essere annunciato e a vedere la luce è il primo Codice giustinianeo

10 Età giustinianea La redazione del Codice viene annunciata nel 528 con una costituzione intitolata de novo codice componendo con la quale Giustiniano annuncia l’intenzione di redigere una raccolata di costituzioni imperiali Scopo della raccoltà è quello di eliminare la prolissità delle cause

11 Età giustinianea Base della raccolta saranno ovviamente i Codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano che verranno intergrati con le costituzioni emanate successivamente alla morte di Teodosio Il compito viene affidato ad un certo Giovanni (forse identificabile con Giovanni di Cappadocia, prefetto del pretorio d‘Oriente), da sei funzionari imperiali tra cui Triboniano, da Teofilo (professore di diritto) e da due avvocati

12 Età giustinianea La commissione viene istruita sulle modalità da seguire nella compilazione della raccolta: potevano essere eliminate le prefazioni delle costituzioni ove risultassero inutili, le cose simili e contrarie, nonché le norme cadute in desuetudine La commissione ha cioè il potere di manipolare il testo delle costituzioni imperiali, eliminando parti, introducendo delle aggiunte, di mutare le parole impiegate, di rendere più chiaro il senso delle norme

13 Età giustinianea Il Codice venne redatto in un anno e pubblicato con un’altra costituzione: la Summa rei publicae del 529 In questa costituzione si afferma, innanzitutto, che la difesa dell’impero romano è affidata alle armi e alle leges e che sono stati questi strumenti ad assicurare al popolo romano di governare su un grande impero Si parla nuovamente dello scopo dell’opera, della riduzione delle leges operata, della commissione, delle istruzioni impartite alla stessa

14 Età giustinianea Si sancisce, inoltre, la regola del valore generale di tutti i rescritti contenuti nel Codice, si vieta l’utilizzo in giudizio delle costituzioni non ricomprese nel Codice e finanche l’uso della costituzione nel suo tenore originario La compilazione delle leges raccolta nel Codice viene ritenuta completa e diviene, pertanto, punto di riferimento unico nell’ambito delle raccolte di costituzioni imperiali

15 Età giustinianea Tra il 529 e il 530 diventa quaestor sacri palatii Triboniano e grazie alla sua conoscenza giuridica e alla sua iniziativa si inizia a pensare anche ad una raccolta di iura I lavori ufficiali prendono inizio alla fine del 530 con la costituzione Deo auctore, indirizzata a Triboniano e contenente le indicazioni da seguire nella redazione dell’opera

16 Età giustinianea Al primo paragrafo, si specifica come si sia in parte posto rimedio alla confusione legislativa mediante l’emanazione di una raccolta di leges Al paragrafo secondo si dice che ora vi è un altro obiettivo, quasi impossibile da realizzare “raccogliere ed emendare tutta la normazione romana, e racchiudere in un solo codice i volumi dispersi di tanti giuristi”

17 Età giustinianea L’opera viene affidata a Triboniano il quale è libero di scegliere i suoi collaboratori tra gli antecessores (professori di diritto) e gli avvocati A tal fine dovranno essere lette le opere dei giuristi antichi, limitati a quelli muniti di ius respondendi ex auctoritate principis: questa indicazione non verrà, in realtà, rispettata Il lavoro dovrà essere di sintetizzare le opere e di eliminare da esse ogni similitudine e discordia

18 Età giustinianea L’opera dovrà essere divisa in 50 libri, suddivisi in titoli e dovrà essere seguito l’ordine già adottato nel Codice e nell’editto perpetuo Tutto il diritto antico sarà così raccolto e non vi sarà più disparita tra i giuristi (come avveniva con la legge delle citazioni) I brani così raccolti verranno assimilati alle costituzioni imperiali, come se fossero diretta emanazione dell’imperatore

19 Età giustinianea Si attribuisce ai compilatori il potere di modificare il tenore dei testi giurisprudenziali, nonché sulle costituzioni eventualmente citate dai giuristi nelle loro opere Fra Codice e Digesto non ci dovranno essere ripetizioni e dai libri dei giuristi dovranno essere eliminate le leggi cadute in desuetudine L’opera fu realizzata in tempi brevi: entrò in vigore nel dicembre del 533, pubblicata con la costituzione Tanta

20 Età giustinianea La costituzione si apre ricordando gli ultimi successi realizzati dall’imperatore (riconquista dell’Africa e pace con i Persiani), la già redatta opera del Codice e l’ultimata stesura del Digesto, con la quale si superano tutte le discordie Si elencano i commissari: Triboniano, Costantino (alto funzionario imperiale), quattro antecessores (Teofilo, Doroteo, Anatolio e Cratino) e undici avvocati

21 Età giustinianea I frammenti sono preceduti da una inscriptio, in modo che si sappia sia l’autore che l’opera da cui è tratto: si parla al riguardo di reverentia antiquitatis Vengono ricordate tutte le opere redatte e sulle quali si fonda il diritto, Codice, Digesto e Istituzioni (nel frattempo pubblicate) Si afferma che si potranno ravvisare delle ripetizioni, alcune volute, altre emergenti dal confronto tra Codice e Digesto

22 Età giustinianea Si esclude la presenza di ripetizioni e si giustificano le omissioni: meglio lasciar fuori qualcosa di importante, che appesantire con la presenza di cose inutili Le tre opere, nel loro insieme, sono considerate esaustive Si ordina poi di un elenco da porre all’inizio del Digesto nel quale indicare tutte i nomi dei giuristi e delle opere dei giuristi: questo indice è stato rinvenuto in un manoscritto Fiorentino e da ciò prese il nome di Index Florentinus

23 Età giustinianea Sia Istituzioni che Digesto dovranno essere utilizzati per tutte le cause future e per quelle ancora pendenti nella capitale, nella prefettura d’Oriente, nella prefettura illirica e quella africana I giuristi utilizzati nel Digesto sono 39 e fra essi il più citato in assoluto è Ulpiano: solo i suoi frammenti coprono un terzo del Digesto Questo fu forse dovuto alla maggiore attualità del suo pensiero e delle sue opere

24 Età giustinianea Il più famoso manoscritto che ci ha tramandato il Digesto è quello presente a Firenze, noto come littera Florentina ed importante perché risale ad epoca giustinianea o postgiustinianea Altri manoscritti noti sono quello che va sotto il nome di Vulgata molto posteriori alla littera Florentina L’edizione oggi più usata è quella Mommsen e Kruger

25 Età giustinianea Numerosi sono stati gli studi condotti sul metodo seguito nella compilazione del Digesto Il dibattito tra gli studiosi di diritto romano iniziò con un’opera di Blhume pubblicata nel 1820 Blhume aveva notato che l’esposizione dei frammenti contenuti all’interno del Digesto non era casuale e che si distinguevano tre gruppi di frammenti: quelli tratti dalle opere di commento all’editto, quelli tratti dalle opere di commento al diritto civile e le opere dedicate alla casistica

26 Età giustinianea Da ciò si ipotizzò che le opere da leggere ed inserire nel Digesto fossero state divise in tre masse ed assegnate a tre distinte sottocommissioni Vi sarebbe stata una massa sabiniana, relativa alle opere di ius civile di cui il maggior numero erano opere di commento ai libri civili di Sabino, una massa edittale con le opere dedicate al diritto del pretore ed una massa papinianea, concernenti le opere di casistica (Responsa) con particolare riguardo a quelle redatte da Papiniano

27 Età giustinianea A queste tre masse ne sarebbe stata aggiunta una a lavori già iniziati, detta massa postpapinianea perché collocata sempre – all’interno dell’opera – dopo la massa papinianea Le sottocommissioni si sarebbero poi riunite e avrebbero inserito il materiale di ogni singola massa all’interno dei titoli del Digesto, eliminando le ripetizioni Questa tesi del Blhume venne sottoposta a revisione critica da altri autori tedeschi

28 Età giustinianea Questi autori sostenevano che in realtà i compilatori del Digesto, lungi dal leggere tutte le opere contenute nel Digesto, si sarebbero avvalsi – ai fini della compilazione – di opere già esistenti e circolanti nel V secolo d.C. Alcuni autori italiani quali l’Arangio-Ruiz e l’Albertario ritennero che i compilatori in parte avessero usato queste opere già esistenti ed in parte avessero loro stessi provveduto alla lettura e sistemazione delle opere classiche

29 Età giustinianea Le tesi che sostengono l’esistenza di materiali precedentemente redatti impiegati dai compilatori del Digesto sono tesi del Predigesto Attualmente sono pochi gli studiosi che ritengono la validità di questa opinione e taluni hanno parlato addirittura di fantasma del Predigesto Legato al tema del metodo compilatorio del Digesto, c’è quello relativo alle interpolazioni

30 Età giustinianea È lo stesso Giustiniano che nella costituzione Tanta afferma che molte cose ed importanti sono state modificate Ad un certo momento, gli studiosi di diritto romano hanno iniziato un lavoro volto a cercare di capire quali potessero essere le modifiche apportate alle opere classiche, nel tentativo di ricostruirle: questo approccio perse credibilità, perché sovente si vedevano interpolazioni in ogni dove

31 Età giustinianea Criteri impiegati al fine di rintracciare le modifiche apportate dai commissari furono un approccio stilistico- formale, un approccio volto a cogliere l’evoluzione degli istituti giuridici ed infine un criterio comparatistico Quest’ultimo criterio, ritenuto tra i più affidanti, consiste nel confrontare le opere classiche che ci sono giunte con i frammenti contenuti nel Digesto È chiaro che ciò è possibile in misura ridottissima, essendo molte poche le fonti pervenuteci

32 Età giustinianea Oggi, dunque, si parla con maggiore prudenza di interpolazioni, dando un peso diverso alla stessa affermazione di Giustiniano nella costituzione Tanta, affermazione che rientrava sicuramente nell’ottica di lodare l’opera stessa e di attribuirle un rilievo anche da un punto di vista creativo, innovativo delle opere del passato

33 Età giustinianea Quando il Digesto stava per essere concluso, Giustiniano ordina la redazione di un’opera istituzionale, pubblicata nel novembre del 533 con la costituzione Imperatoriam Anche in questa costituzione, si ricordano i successi bellici e giuridici e la convocazione di Triboniano, Teofilo e Doroteo alla predisposizione delle Istituzioni Nell’intento di Giustiniano, l’opera doveva essere impiegate nelle scuole di diritto per la formazione dei giovani

34 Età giustinianea L’opera avrebbe dovuto essere, dunque, elementare, ma proporre da subito lo studio delle costituzioni imperiali L’opera venne divisa in quattro libri e si basava su le Istituzioni di Gaio, nonché sulle Res cottidianae dello stesso autore e su altri manuali istituzionali Anche alle sue Istituzioni Giustiniano conferì forza di legge

35 Età giustinianea Nelle Istituzioni di Giustiniano sono contenute non solo la materia del diritto privato, ma anche quella del diritto penale, nonché sezioni dedicate al diritto non più vigente e che si risolvono nello studio di una sorta di storia del diritto Proprio la struttura dell’opera, in parte storica e in parte attuale con la presenza di costituzioni imperiali, consentì allo stesso Giustiniano di evidenziare le innovazioni che egli stesso – con la sua attività legislativa – aveva introdotto

36 Età giustinianea In seguito alla emanazione di Istituzioni e Digesto, Giustiniano riformò gli studi di diritto, pubblicando la costituzione Omnen con la quale si introdussero le opere volute da Giustiniano nel mondo della didattica Giustiniano stabilì che gli allievi del primo anno studiassero le Istituzioni e i primi quattro libri del Digesto; quelli del secondo anno, terzo e quarto anno proseguivano le loro attività con la lettura di numerosi libri del Digesto

37 Età giustinianea Al termine dei primi quattro anni, gli studenti avevano studiato le Istituzioni e trentasei dei cinquanta libri del Digesto Durante il quinto anno si dedicavano, invece, allo studio delle costituzioni imperiali e, dunque, del Codice Con la stessa costituzione, Giustiniano stabilì che uniche scuole di diritto erano le sedi di Costantinopoli e Berito e vieta i giochi, poiché sovente si verificavano crimini nel corso delle feste studentesche a danno dei più giovani

38 Età giustinianea Successivamente all’entrata in vigore delle Istituzioni e del Digesto, si presentò la necessità di aggiornare il primo Codice Erano state infatti emanate nel frattempo numerose costituzioni imperiali che risolvevano questioni relative agli iura Si decise, pertanto, di procedere con una seconda edizione del Codice Giustinianeo, pubblicato con la costituzione Cordi del 534

39 Età giustinianea Nella costituzione Cordi vengono individuate le leges rimaste fuori dalla compilazione: le c.d. quinquaginta decisiones e le costituzioni relative alla sistemazione del diritto antico per la compilazione del Digesto Non sappiamo con precisione quando vennero emanate le quinquaginta decisiones, ma presumibilmente prima della redazione del Digesto e con lo scopo di predisporre i materiali per la sua compilazione, risolvendo alcune controversie rinvenibili nelle opere dei giuristi

40 Età giustinianea Oltre alle quinquaginta decisiones, vennero emanate altre leges aventi lo scopo sempre di predisporre il materiale per la compilazione del Digesto Queste leges sarebbero però state emanate durante i lavori del Digesto e non prima, come le quinquaginta decisiones Vennero incaricati di redigere questa seconda edizione del Codice Triboniano, Doroteo (professore di diritto) e tre avvocati

41 Età giustinianea La commissione aveva il compito di raccogliere le nuove leges, dividerle ed inserirle nel vecchio Codice nei titoli adatti I commissari erano, inoltre, autorizzati a espungere dal vecchio Codice le costituzioni non più attuali, perché superate da altre, quelle simili o contrastanti e a rendere chiare le costituzioni che fossero risultate oscure La costituzione conferisce, poi, forza di legge al nuovo Codice così redatto e toglie efficacia a tutte quelle costituzioni non comprese in esso

42 Età giustinianea Erano, ovviamente, escluse le costituzioni che dovevano ancora essere emanate e che saranno successivamente raccolte nelle Novellae Il primo Codice non è arrivato sino a noi, quindi non conosciamo quante e quali fossero le differenze tra i due Dal ritrovamento di un papiro di Ossirinco, sappiamo che nel primo Codice era inserita la legge delle citazioni, destinata a scomparire nel secondo Codice

43 Età giustinianea Sappiamo che alcune materie vennero spostate di libro e titolo e questo induce a ritenere che i mutamenti furono sensibili Uno studio approfondito delle Istituzioni potrebbe aiutare a far luce sulla originaria composizione del Codice, poiché nelle Istituzioni sono contenute costituzioni imperiali che non si trovano nel secondo Codice Il Codice di Giustiniano si compone di dodici libri divisi in titoli: ogni costituzione contiene l’indicazione degli imperatori o dell’imperatore che l’ha emanata e l’anno

44 Età giustinianea Nel primo libro è inserita la materia ecclesiastica e i rapporti tra l’impero e la chiesa, le fonti del diritto e di alcuni incarichi pubblici; nei libri II-VIII la materia privatistica e il processo civile; nel IX diritto criminale e relativo processo; negli ultimi libri il diritto finanziario e amministrativo Le costituzioni contenute nel Codice vanno dall’imperatore Adriano sino, ovviamente, a Giustiniano

45 Età giustinianea Le costituzioni più antiche sarebbero state tratte dai codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano Il manoscritto più antico contenente il Codice risale al VI- VII secolo d.C. ed è stato rinvenuto nella Biblioteca capitolare di Verona L’edizione comunemente usata oggi è quella di Kruger, inserita nella più ampia opera che racchiude tutto il Corpus iuris civilis edito da Mommsen e Kruger

46 Età giustinianea Si chiude, con la seconda edizione del Codice, l’epoca delle grandi compilazioni (534) e si apre un’altra fase caratterizzata dall’emanazione di costituzioni che prenderanno il nome di Novellae Una prima particolarità è che, non essendo state fatte oggetto di una compilazione apposita, si presentano più ricche delle costituzioni contenute nel Codice, riportando anche la fase preparatoria della redazione delle norme

47 Età giustinianea In merito ai contenuti, le Novellae si contraddistinguono per uno spostamento verso il diritto amministrativo, poiché servivano proprio a cercare di riparare alle quotidiane difficoltà in cui l’amministrazione si veniva a trovare Le Novelle che si occupano di diritto privato riorganizzano, invece, le materie del diritto di famiglie e del diritto delle successioni

48 Età giustinianea Le Novelle dirette a regolare le materie ecclesiastiche, rivelano senza dubbio l’approccio cesaropapista di Giustiniano che, con le sue costituzioni, si spinge a disciplinare l’organizzazione interna del clero A ebrei, eretici, pagani commina sanzioni di carattere privatistico, impedendo loro – ad esempio – di fare testamento La legislazione volta a riformare l’apparato amministrativo viene emanata in un biennio, dal 535 al 536

49 Età giustinianea Due sono le costituzioni di riferimento in merito al tentativo di riforma dell’amministrazione: la 8 e la 17 Con la novella 8 si voleva colpire la ‘compravendita’ degli incarichi pubblici, cioè quel diffuso e cattivo costume in forza del quale l’incarico era attribuito dietro pagamento di una somma di denaro; vengono, inoltre, eliminate le diocesi – invenzione dioclezianea – che erano intermedie tra province e prefetture

50 Età giustinianea La novella 17 voleva, invece, individuare i compiti specifici degli amministratori delle province Unitamente a queste due novelle generali, ne vennero emanate numerose altre volte a riorganizzare le province (alcune vennero istituite, altre fuse tra loro) e i pubblici uffici Dopo il 542 la produzione giuridica cala enormemente e questo fu indubbiamente connesso alla circostanza che scomparvero per cause diverse sia Triboniano che Giovanni di Cappadocia, validissimi sostegni di Giustiniano

51 Età giustinianea Triboniano morì nel 542, mentre Giovanni di Cappadocia si ritirò dalla scena politica Anche successivamente al 542 vennero emanate costituzioni di rilievo, solo in modo più sporadico In particolare, dal 548 e sino alla morte di Giustiniano, sembra mancare del tutto l’impulso dell’imperatore anche nell’amministrazione dell’impero: Giustiniano era, ormai in età avanzata ed occupato a mediare le controversie teologiche

52 Età giustinianea Tra le ultime costituzioni imperiali ci sono la 143 che concerne la materia penale e nella quale si afferma che la legis interpretatio spetta all’imperatore e la 137 che riguarda, invece, la nomina di vescovi e chierici Giustiniano muore nel novembre del 565: le sue novelle (che non erano state fatte oggetto di una compilazione ufficiale) ci sono giunte attraverso raccolte private

53 Età giustinianea Affrontiamo ora il tema del fondamento del potere imperiale e delle sue ideologie Uno dei fondamenti principali è rappresentato dal divino, cioè il potere imperiale deriva dal divino Questo aspetto tende ad accentuarsi sotto l’imperatore Giustiniano e grazie alla diffusione sempre più ampia del cristianesimo L’imperatore è l’intermediario tra Dio e i sudditi ed oggetto di venerazione anch’egli

54 Età giustinianea Compito fondamentale dell’imperatore è realizzare la monarchia assoluta attraverso arma et leges, cioè attraverso la riconquista dell’Occidente e le leggi Non ultimo, anche lo scopo di stabilire una definitiva unità religiosa con la supremazia accordata al papato romano In campo giuridico, la tendenza netta di Giustiniano è quella di porre l’imperatore come fonte unica del diritto: nelle novelle l’imperatore è definito legge personificata

55 Età giustinanea Anche per quanto riguardo la capacità di produrre la norma in epoca giustinianea, il fondamento viene rintracciato nello speciale legame tra Dio e l’imperatore All’imperatore spetta anche il potere di interpretare la norma in via esclusiva (cadono tutte le altre forme di interpretazione) e autentica (l’interpretazione viene fornita con una nuova costituzione imperiale)

56 Età giustinianea Le tendenze all’assolutismo si fanno sentire anche con riguardo al definitivo valore riconosciuto ai rescritti imperiali che – in quest’epoca – hanno carattere vincolante non solo per il caso concreto, ma in generale In particolare, una costituzione del 529 avrebbe riconosciuto forza di legge generale a tutte le manifestazioni di volontà dell’imperatore, tra cui i decreta, epistole e rescritti

57 Età giustinianea Tutto ciò ebbe come conseguenza che rimasero fuori dalla forza produttiva del diritto importanti atti, quali gli editti dei prefetti del pretorio la cui importanza non era certamente trascurabile Conserva un suo ruolo, invece, la consuetudine come fonte del diritto, seppur in posizione sempre più subordinata rispetto alla forza creatrice del diritto dell’imperatore L’imperatore Giustiniano, peraltro, favorirà di gran lunga le fonti scritte di produzione del diritto

58 Età giustinianea Non più attive – come fonti del diritto – sono i plebisciti, i senatoconsulti, gli editti dei magistrati nonché i responsi degli esperti del diritto

59 Età giustinianea Il successo di Giustiniano e le opere e le imprese da lui realizzate furono possibili grazie ad un gruppo di uomini che, dotati di grandi doti, furono suo sostegno indispensabile Giustiniano ebbe, peraltro, l’intelligenza di sceglierli e premiarli facendoli rimanere in carica o dandogli altre funzioni Una tra le figure di spicco fu Giovanni di Cappadocia

60 Età giustinianea Giovanni di Cappadocia fu prefetto del pretorio d’Oriente dal 531 e sino al 541 e probabile membro della commissione incarica di redigere il primo Codice di Giustiniano e fu al centro di importanti riforme amministrative Aspetti salienti del governo di Giovanni furono la lotta alla corruzione, tagli alla spesa pubblica attraverso l’eliminazione di uffici, lotta alla evasione fiscale e scomparsa della pratica dei condoni: le risorse ottenute venivano impiegate fondamentalmente a sostenere l’esercito

61 Età giustinianea Lati negativi tramandati dagli storici, sono la grande avidità di Giovanni che lo avrebbe portato in pochissimo tempo a diventare ricchissimo anche con mezzi poco o per nulla leciti, la sua mancanza di cultura (non sapeva scrivere bene né in greco che in latino) e pare avesse abbracciato formalmente il cristianesimo pur essendo un pagano Tra Giovanni e Teodora non correva buon sangue e la moglie dell’imperatore riuscì a far scomparire Giovanni dalla scena politica nel 541

62 Età giustinianea Tra i quaestores sacri palatii ricordiamo, invece, Triboniano, fine giurista e avvocato, fu presente in tutte le commissioni per le compilazioni volute da Giustiniano In particolare, fu presente sin dal primo progetto, quello relativo al Codice e – in questa occasione – mise in mostra le sue qualità e venne, realizzata la compilazione, nominato subito dopo quaestor sacri palatii (529) Assunta la carica, iniziò a coltivare l’idea di una raccolta di iura, anche in ragione delle sue passioni: aveva una biblioteca ricca di opere della giurisprudenza introvabili

63 Età giustinianea Dopo il 535 si fa evidente il contrasto tra Triboniano e Giovanni: il primo aveva avuto una grande influenza sull’imperatore per ciò che concerneva i progetti giuridici effettivamente realizzati, mentre Giovanni aveva un’influenza su Giustiniano politica Uno dei temi del contrasto era linguistico: Triboniano voleva conservare il latino come lingua ufficiale anche per il diritto, mentre Giovanni era favorevole al greco

64 Età giustinianea Le Novelle, cioè le costituzioni giustinianee emanate dopo la pubblicazione della seconda edizione del Codice, sono scritte in greco: questo può essere perché nel frattempo Giovanni aveva preso il sopravvento su Triboniano o perché Triboniano aveva seguito da vicino la stesura delle compilazioni e non delle Novelle Triboniano lasciò l’incarico nel 541 a causa di una malattia e morendo poco dopo, nel 542

65 Età giustinianea Per diritto bizantino si intende il diritto che si sviluppa successivamente a Giustiniano e che si fonda sull’opera di questo imperatore Le opere volute e redatte sotto impulso dell’imperatore Giustiniano sono sintesi del diritto romano, ma bizantine sono ritenute le scuole dalle quali provenivano gli antecessores, i professori di diritto: le scuole di diritto sono, infatti, presenti a Bisanzio

66 Età giustinianea Gli studiosi di papirologia parlano di Egitto bizantino sino dai tempi di Costantino, perché a quel tempo Egitto e altre province orientali non fanno più capo a Roma, bensì a Bisanzio Gli storici, invece, identificano l’età bizantina con la caduta dell’impero romano occidentale, quando l’impero diviene tutto bizantino

67 Età giustinianea Gli antecessores sono presenti nelle commissioni che redigono Digesto e Istituzioni e ciò attesta la preparazione e il livello raggiunto dalle scuole orientali nello studio del diritto romano Si inserisce in questo contesto anche la riforma delle scuole voluta da Giustiniano, che metterà le scuole a dura prova per motivi linguistici: la lingua diffusa in Oriente è il greco, non il latino

68 Età giustinianea D’altra parte la presenza di testi greci creava, invece, difficoltà agli studenti di lingua latina Il problema linguistico portò inevitabilmente gli antecessores a redigere traduzioni dei testi, parafrasi, commenti Nel corso del VI secolo comparvero opere di commento al Digesto, redatti dai più noti professori di diritto come Teofilo Molto noto il commentario di Stefano, il più esteso tra tutti

69 Età giustinianea Altra opera importante è rappresentata dalla Parafrasi alle Istituzioni di Teofilo, giunta sino a noi Si tratta di una lunga spiegazione in lingua greca del manuale istituzionale, dal quale sembra però discostarsi dal punto di vista del contenuto L’autore sembra, infatti, avere di fronte direttamente le Istituzioni di Gaio: l’opera avrà una grande fortuna soprattutto presso le scuole di diritto

70 Età giustinianea Giuliano redasse, invece, un’opera di traduzione riassuntiva in latino delle Novelle (scritte in greco) che va sotto il nome di Epitome Iuliani, opera che ebbe fortuna soprattutto in Italia Con la morte di Giustiniano si assiste ad una graduale decadenza politica, giuridica e culturale: l’impero è messo sotto assedio da Persiani, Arabi e Slavi e l’attività normativa è pressoché assente

71 Età giustinianea La compilazione giustinianea è opera troppo impegnativa in questa epoca (VII secolo in poi): iniziano a circolare manuali ridotti che rispondono a pratiche esigenze Un’opera del genere è l’Ecloga di Leone III (726 d.C.) con la quale si introducono terribili pene corporali, una raccolta dedicata esclusivamente alla difesa della proprietà fondiaria (Nomos Gheorghikos), un regolamento marittimo (Nomos nautikos) e uno militare (Nomos stratiotikos)

72 Età giustinianea Più vivace l’attività che si apre con gli imperatori di stirpe macedone, tra cui Basilio I il quale – tolta di mezzo l’Ecloga – introduce due nuovi manuali Sarà suo figlio, Leone VI il Sapiente, a realizzare un’importante opera di rifacimento della compilazione giustinianea, intitolata Basilici I Basilici sono il riassunto in greco della compilazione di Giustiniano, realizza però non personalmente dalla commissione di Leone, ma tratta da precedenti opere di traduzione e commento risalenti al VI-VII secolo

73 Età giustinianea Gli imperatori tornano a produrre norma, emanando varie novelle L’imperatore Costantino IX Monomaco apre una nuova scuola di diritto (XI secolo) I Basilici continuano ad essere opera di riferimento e sono fatti oggetto di scoli, cioè di annotazioni


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