La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Il Presidente della Repubblica Italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unita nazionale, come stabilito.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Il Presidente della Repubblica Italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unita nazionale, come stabilito."— Transcript della presentazione:

1

2

3 Il Presidente della Repubblica Italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unita nazionale, come stabilito dalla Costituzione italiana entrata in vigore il 1º gennaio 1948. La residenza ufficiale del presidente della Repubblica è il Palazzo del Quirinale (sull'omonimo colle di Roma) che per metonimia indica spesso la stessa presidenza. Il presidente assume l'esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento al Parlamento in seduta comune, al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale. Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento. La Costituzione Italiana non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica.

4 Ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, «Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta». I requisiti di eleggibilità, contenuti nel primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, sono:  l'avere cittadinanza italiana  aver compiuto i 50 anni d'età  godere dei diritti civili e politici La Costituzione prevede inoltre l'incompatibilità con qualsiasi altra carica. Il Presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Nel caso le Camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione del Presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove Camere.

5 La previsione di una maggioranza qualificata per i primi tre scrutini e di una maggioranza assoluta per gli scrutini successivi serve ad evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica. La carica rinvia infatti ad un ruolo indipendente dall'indirizzo della maggioranza politica. Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per:  dimissioni volontarie;  morte;  impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;  destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;  decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.

6 PRESIDENTE SUPPLENTE In caso di impedimento temporaneo, dovuto a motivi transitori di salute o a viaggi all'Estero, le funzioni vengono assunte temporaneamente dal presidente del Senato. PRESIDENTE EMERITO Gli ex presidenti della Repubblica assumono per diritto il nome e la carica di presidenti emeriti della Repubblica e assumono di diritto la carica, salvo rinuncia, di senatore di diritto e a vita

7 La Costituzione oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell'unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di: in relazione alla rappresentanza esterna:  accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art.87 Cost.);  ratificare i trattati internazionali sulle materie dell'art.80, previa autorizzazione delle Camere (art.87);  dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art.87); in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:  nominare fino a cinque senatori a vita (art.59);  inviare messaggi alle Camere (art.87);  convocarle in via straordinaria (art.62);  scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art.88);  indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art.87); in relazione alla funzione legislativa e normativa:  autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87);  promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese (art.73);  rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (art.74);  emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art.87);  indire i referendum (art.87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta; in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:  nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art.92).  accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art.93);  nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art.87);  presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art.87);  decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art.126);  decretare lo scioglimento delle Camere o anche una sola di esse (art.88); in relazione all'esercizio della giurisdizione:  presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art.104);  nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art.135);  concedere la grazia e commutare le pene (art.87). Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87)

8 ATTI PRESIDENZIALI La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge. L'assenza di responsabilità, principio che discende dall'irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali (nota sotto la formula: The King can do no wrong, "il Re non può sbagliare"), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa firmando all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisce un illecito.

9 Al fine di garantire la sua autonomia e libertà, è riconosciuta al presidente della Repubblica la non-responsabilità per qualsiasi atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni. Le uniche eccezioni a questo principio si configurano nel caso che abbia commesso due reati esplicitamente stabiliti dalla Costituzione: l'alto tradimento (cioè l'intesa con Stati esteri) o l'attentato alla Costituzione (cioè una violazione delle norme costituzionali tale da stravolgere i caratteri essenziali dell'ordinamento al fine di sovvertirlo con metodi non consentiti dalla Costituzione). In tali casi il presidente viene messo in stato di accusa dal Parlamento riunito in seduta comune con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera competenti per le autorizzazioni a procedere. Una volta deliberata la messa in stato d'accusa, la Corte Costituzionale (integrata da 16 membri esterni) ha la facoltà di sospenderlo in via cautelare. Il Capo dello Stato può dar vita a illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, e in questi casi varrà l'ordinaria responsabilità giuridica.

10 Enrico De Nicola 1877-1959 Luigi Einaudi 1874-1961 Giovanni Gronchi 1887-1978 Antonio Segni 1891-1972 Giuseppe Saragat 1898-1988 Giovanni Leone 1908-2001

11 Sandro Pertini 1896-1990 Francesco Cossiga 1928-2010 Oscar Luigi Scalfaro 1918-2012 Carlo Ciampi 1920- in vita Giorgio Napolitano 1925- in vita Sergio Mattarella 1941- in vita

12 Grazia Capalbo & Mirela Zdravcheva 2° B


Scaricare ppt "Il Presidente della Repubblica Italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unita nazionale, come stabilito."

Presentazioni simili


Annunci Google