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UNA PROPOSTA CHIARA E NON ONEROSA PER MIGLIORARE LA FUNZIONALITA’ DEL WELFARE LOCALE: UNA SEMPLICE REVISIONE DELL’ART. 114 DEL T.U.E.L. CHI SIAMO NEASS.

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Presentazione sul tema: "UNA PROPOSTA CHIARA E NON ONEROSA PER MIGLIORARE LA FUNZIONALITA’ DEL WELFARE LOCALE: UNA SEMPLICE REVISIONE DELL’ART. 114 DEL T.U.E.L. CHI SIAMO NEASS."— Transcript della presentazione:

1 UNA PROPOSTA CHIARA E NON ONEROSA PER MIGLIORARE LA FUNZIONALITA’ DEL WELFARE LOCALE: UNA SEMPLICE REVISIONE DELL’ART. 114 DEL T.U.E.L. CHI SIAMO NEASS è il network delle Aziende Speciali Sociali della Lombardia. E’ un’associazione volontaria che si propone di raccogliere le aziende speciali degli enti locali operanti nel settore socio assistenziale e socio sanitario. E’ nata nel 2009 al fine prevalente di: creare raccordo per dare visibilità all’azione delle aziende sviluppare un ruolo di rappresentanza presso gli Enti superiori; proporre innovazioni finalizzate a rendere sempre più efficace ed efficiente l’azione della aziende (innovazioni in campo tecnico, organizzativo e giuridico) individuare soluzioni condivise ai problemi gestionali e organizzativi svolgere attività di studio, ricerca e formazione confrontare le prassi operative alla ricerca del miglioramento reciproco LUIGI BOFFI Presidente Ne.A.S.S. Network Aziende Speciali Sociali della Lombardia www.neass.it

2 Ne.A.S.S. chi siamo oggi  28 Aziende Speciali lombarde associate  24 consortili / 4 monocomunali  In rappresentanza di 507 Comuni e di 10 province  Su un bacino di utenza di oltre 2.800.000 abitanti Avvio della gestione: - prima del 20001  2000/20044  2004/200814  dopo il 20099 Volume economico circa € 150.000.000 20 su 28 Aziende associate sono Ente capofila del Piano Sociale di Zona ed hanno all’interno l’Ufficio di Piano

3 Da dove veniamo Perché le Aziende Speciali La maggior parte delle Aziende nascono come evoluzione di precedenti esperienze di gestione associata (Piani di Zona / ex deleghe alle ASL / convenzioni, AdP, Consorzi) Per quali ragioni? Per affrontare le problematiche gestionali che caratterizzano la situazione dei Comuni di piccola e media dimensione (limitazioni economiche, frammentazione dei soggetti gestori, necessità di specializzazione dei servizi, complessità organizzativa) Per rendere stabile l’assetto organizzativo associato Per attuare un assetto gestionale coerente e fortemente integrato con la programmazione

4 Da dove veniamo Perché le Aziende Speciali  Per attuare la 328 sviluppando, in coerenza con la programmazione locale, forme di gestione associata  Per dare impulso al welfare locale  Per coniugare autonomia giuridica, imprenditorialità ed efficienza (economie di scala, adeguatezza dei bacini gestionali)  Per favorire adeguate specializzazioni tecniche, managerialità  Per valorizzare la cultura del sociale nelle organizzazioni

5 Il modello lombardo: libertà di scelta per i Comuni nella scelta delle forme organizzative del Welfare Locale Nessuna indicazione regionale rispetto al modello o forma giuridica per la gestione associata Quindi ciascun ambito e ciascuna Azienda ha individuato un proprio percorso di sviluppo e configurazione da cui emerge: – innovazione istituzionale – polimorfismo organizzativo – radicamento territoriale Gli Ambiti con la presenza di Aziende registrano un maggior livello di risorse co-programmate e co-gestite.

6 Con la nascita delle aziende si è sviluppata la cultura tecnica del servizio sociale, in una logica aziendale attenta alla gestione efficiente ed efficace delle risorse, pur mantenendo uno stretto rapporto con Comuni i soci in ciascun territorio (attraverso gli organi statutari e attivando processi di programmazione zonale) La relazione dinamica tra Aziende, Comuni e Uffici di Piano ha determinato una più spiccata integrazione delle attività di coordinamento del Piano di Zona laddove l’Ufficio di Piano si è strutturato all’interno delle aziende, pur mantenendo una chiara distinzione di ruolo e funzioni. Le aziende rappresentano oggi un soggetto istituzionale forte che alimenta il circuito della sussidiarietà orizzontale: esse si possono proporre come soggetti capaci di mobilitare e valorizzare le risorse territoriali in un contesto più ampio di quello comunale Le aziende sociali, inoltre, costituiscono un soggetto simmetrico per peso e organizzazione rispetto ai distretti delle ASL, favorendo con ciò l’integrazione socio sanitaria Punti di forza della nostra esperienza

7 SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE dei COMUNI nel settore del Welfare Sociale Si tratta di attività quali: – Segretariato degli Uffici di Piano a favore dei Comuni dell’Ambito e Supporto tecnico alla regia dei processi di COPROGETTAZIONE a livello di Ambito territoriale – Gestione istruttoria di ACCREDITAMENTI e di AUTORIZZAZIONE al Funzionamento delle Unità d’Offerta sociale per conto dei Comuni soci Si tratta di ATTIVITÀ, come SUPPORTO alla funzione di governo sotto un profilo prevalentemente tecnico ad esempio. – ACCESSO (segretariato sociale) al sistema e VALUTAZIONE di ACCESSO per casi complessi (segret. soc. professionale, sportelli) - GATE-KEEPING – Verifica/controllo/vigilanza con ASL sul percorso assistenziale di anziani e disabili – CASE-MANAGER Due parole su «cosa fanno» le nostre aziende

8 GESTIONE DI SERVIZI E INTERVENTI in cui la dimensione associata consente economie di scala, nella razionalizzazione delle risorse umane messe in campo e nella possibilità conseguente attivare competenze elevate, sotto il profilo tecnico-professionale (operatori professionali quali assistente sociale, psicologo, educatore, ecc). A titolo di esempio: – Gestione Servizi di TUTELA MINORI, AFFIDO E MEDIAZIONE FAMILIARE – Gestione di Servizi per DISABILI (Assistenza domiciliare e Centri Diurni) – Gestione di servizi per ANZIANI (RSA, Centri Diurni, Servizi Domiciliare) – Gestione di servizi per l’Assistenza scolastica GESTIONE di attività AMMINISTRATIVE, Si tratta di ATTIVITÀ, in cui la dimensione associata consente economie di scala nella entità degli appalti, nella razionalizzazione delle risorse umane messe in campo e nella possibilità conseguente di attivare competenze elevate, sotto il profilo giuridico (Codice appalti, accreditamenti per voucherizzazione, concessioni), economico-finanziario e tecnico-professionale (operatori professionali esperti di progettazione e di project-management, ad esempio : – Gestione APPALTI e Gare di ACCREDITAMENTO per voucher per conto dei Comuni con Verifica e controllo di tipo amministrativo e di tipo tecnico

9 secondo l’art. 114 TUEELL tra l’azienda speciale/ente strumentale e il Comune c’è un rapporto inter-organico e strumentale per questo l’azienda speciale ricade nell’ ipotesi di legittimo affidamento diretto di servizi di interesse locale conforme ai principi comunitari emerge sovente la necessità di chiarire la natura di questo rapporto, al fine di evitare problemi interpretativi che possono paralizzare l’azione delle aziende Le proposte che seguono sono il contributo che NEASS presenta e sono frutto di 15 anni di lavoro ed esperienza nel campo dell’assistenza Azienda e Comune Rapporto tra ente locale e suo ente strumentale

10 LE PROPOSTE DI NEASS RISPETTO AD ALCUNI NODI CRITICI DI ATTUALITA’: 1. Area tematica dell’efficienza gestionale Le aziende speciali sociali si trovano spesso a doversi misurare con una legislazione complessa e contraddittoria, che ne limita lo slancio operativo e che ne riduce l’efficacia e l’efficienza. Per ovviare a tali difficoltà si propongono semplici e non onerosi interventi legislativi finalizzati a meglio chiarire la personalità delle aziende speciali sociali. Interventi proposti: 1 In materia di selezione e assunzione di personale, alle aziende speciali, comunali e consortili, si applicano le norme del d.leg.vo 165/2001 solo per i principi generali, ma non per le specifiche procedure;

11 2 Per le aziende consortili, in materia di approvazione degli atti fondamentali (quali bilanci, contratti di servizio, piani programma) si possa disporre che sia l’Assemblea rappresentativa degli enti consorziati ad approvare gli atti e non i singoli consigli comunali. Ciò per evitare l’attivazione di processi decisionali molto laboriosi e potenzialmente iterativi, perciò suscettibili di bloccare la gestione operativa per periodi di durata incontrollabile. 3 Ancora per le aziende consortili, in materia di nomina e revoca degli amministratori si richiede in legislazione esplicito riferimento allo Statuto aziendale e non allo statuto del comune. Ciò per superare l’arduo cimento di dover mediare e/o integrare le indicazioni statutarie di più comuni, ciascuno dei quali munito di apposito e specifico statuto. Tali interventi possono trovare collocazione nel Testo Unico degli EELL, quali integrazioni dell’art.114 (“Aziende speciali e istituzioni”), ovvero in un apposito articolo per le Aziende speciali del settore, che preveda o seguenti dispositivi e sono a costo zero per l’erario dello Stato

12 2. Area della fiscalità La proposta di NEASS Si richiede che in MATERIA FISCALE ALLE LE AZIENDE SPECIALI che gestiscono servizi socio assistenziali, socio sanitari, educativi, culturali e per l’infanzia SI APPLICHINO LE NORME PREVISTE PER LE ONLUS (art. 10 d.leg.vo 460/97). Alle multi servizio operanti nel medesimo settore il suddetto regime fiscale potrà essere applicato in riferimento alle sole quote pertinenti ai citati settori operativi. Le ragioni della proposta Le aziende speciali sociali operano in un settore critico, quello dei servizi socio assistenziali e socio sanitari, al pari delle ONLUS, ma si trovano svantaggiate rispetto ad esse in materia fiscale, dovendo sostenere oneri più elevati a parità di mandato e di valori Per contro, al pari delle stesse ONLUS, le AZIENDE SOCIALI per la loro natura e per le disposizioni succedutesi nel tempo, non distribuiscono utili ai partecipanti né corrispondono compensi agli amministratori Ciononostante sono assoggettate a un regime fiscale in tutto e per tutto identico a quello previsto per le società operanti per fini di lucro. Si consideri che – a causa dell’esiguo numero e del non significativo volume di risorse amministrato dalle aziende speciali sociali dei comuni – l’impatto della proposta sui conti erariali sarebbe assolutamente trascurabile.

13 Stato di avanzamento delle proposte di Neass 1. Al momento attuale le proposte di NEASS sono state illustrate in occasioni pubbliche (Convegno di Roma: 14 settembre 2015 sull’Attuazione della 328; Convegno di Alzano Lombardo 23 ottobre 2015 sulle Politiche Sociali); 2. Sono inoltre state trasmesse dal Consiglio Direttivo a referenti parlamentari che si sono mostrati sensibili alle esigenze delle aziende speciali sociali Invito ai soggetti istituzionali Neass invita tutti i soggetti istituzionali (Sindaci, Parlamentari, Presidenti degli Organi Amministrativi delle Aziende sociali, ANCI, ecc) a sostenere e ad arricchire le proposte formulate, per rendere l’attività delle aziende sociali sempre più rispondente alle finalità di welfare per le quali i Comuni le hanno costituite

14 IL NUOVO ART. 114 (in grassetto le modifiche e/o le integrazioni all’attuale testo) COMMA 1 L'azienda speciale, anche costituita in forma consortile, è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. Al personale delle aziende speciali, anche consortili, in quanto assimilabili ad enti pubblici economici, non si applica il D.lgs 165/2001 se non per i principi preposti alla selezione del personale di cui all’art. 35 c. 3 del decreto stesso. Le ragioni della proposta La proposta è finalizzata ad evitare che le aziende speciali sociali vengano considerate enti non economici e quindi assoggettate – per la complessa e fondamentale materia della gestione del personale - alla normativa delle PPAA in senso stretto, il che ne condizionerebbe negativamente il funzionamento in termini di efficienza ed efficacia. Ancor più chiara risulterebbe la formulazione: In materia di selezione e gestione del personale, le aziende speciali, anche consortili, sono considerate enti pubblici economici. Ad esse dunque non si applica il D.lgs 165/2001 se non per i principi preposti alla selezione del personale di cui all’art. 35 c. 3 del decreto stesso.

15 L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale. Le ragioni della proposta La proposta è finalizzata ad evitare che erroneamente si possa intendere che l’istituzione rappresenti la figura giuridica esclusiva o di elezione per l’esercizio dei servizi sociali. Comma 2

16 Comma 3 Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. Nel caso di azienda consortile, le modalità di nomina e revoca sono stabilite dallo statuto dell’azienda medesima. Le ragioni della proposta La proposta è finalizzata ad evitare che – nel caso di azienda consortile formata tra più comuni – si possano opporre e contrapporre i singoli statuti di ciascun comune a quello dell’azienda.

17 Commi da 4 a 7: immutati Comma 8: integrato Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio Per le aziende consortili, ove lo statuto lo preveda, l’assemblea rappresentativa degli enti consorziati provvede in luogo dei consigli comunali all’approvazione dei suddetti atti. Le ragioni della proposta Le aziende consortili (si pensi che ve ne sono partecipate da decine e decine di Comuni), in materia di approvazione degli atti fondamentali (quali bilanci, contratti di servizio, piani programma) per il formale perfezionamento degli atti in parola si trovano spesso a dover attendere l’approvazione degli atti stessi da parte di molteplici organi esterni (per l’appunto i Consigli Comunali). Tale pratica – peraltro non univocamente seguita – comporta processi decisionali molto laboriosi e potenzialmente iterativi, perciò suscettibili di bloccare la gestione per periodi di durata incontrollabile.

18 Comma 9 (nuovo) In materia fiscale, alle aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali, socio- sanitari, educativi, scolastici, culturali e per l’infanzia, si applicano le norme previste per le organizzazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Alle aziende multi servizio le disposizioni contenute nel presente comma sono applicate in riferimento alle sole quote di attività pertinenti ai citati settori operativi. Le ragioni della proposta Le aziende speciali sociali operano in un settore critico, quello dei servizi socio assistenziali e socio sanitari, al pari delle ONLUS, ma si trovano svantaggiate rispetto ad esse in materia fiscale, dovendo sostenere oneri più elevati a parità di mandato e di valori Per contro, al pari delle stesse ONLUS, le AZIENDE SOCIALI per la loro natura e per le disposizioni succedutesi nel tempo, non distribuiscono utili ai partecipanti né corrispondono compensi agli amministratori Ciononostante sono assoggettate a un regime fiscale in tutto e per tutto identico a quello previsto per le società operanti per fini di lucro. Si consideri che – a causa dell’esiguo numero e del non significativo volume di risorse amministrato dalle aziende speciali sociali dei comuni – l’impatto della proposta sui conti erariali sarebbe assolutamente trascurabile.

19 In alternativa: costituire un articolo apposito per le aziende sociali In alternativa alle integrazioni e agli emendamenti proposti nel corpo dell’art. 114 TUEL, potrebbe valutarsi l’idea di formulare un apposito articolo volto a disciplinare l’attività delle sole AZIENDE SPECIALI SOCIALI (comunali e consortili), definendone il campo di azione sulla base di quanto già disposto in termini di regime di miglior favore dal cd “decreto IRPEF – 80 EURO” del giugno 2014: “(omissis) Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”. Tenuti fermi i chiarimenti proposti ai commi 2, 3 e 8 (in quanto di validità generale per tutte le aziende speciali sociali e non), per le sole aziende sociali potrebbe essere dunque dettata una disciplina volta a: Stabilire che – a prescindere dall’essere ente economico o no – l’azienda sociale non applica il D.lgs 165/2001 se non per i principi preposti alla selezione del personale di cui all’art. 35 c. 3 del decreto stesso (cioè non rientra nel novero delle PPAA in senso stretto di cui al d.lgvo 165); Stabilire che – potendo le aziende speciali sociali avere natura di ente economico o non economico in rapporto alle attività svolte, per esse possa comunque prevedersi l’affidamento diretto di servizi da parte dei comuni aderenti, e ciò per tutte le attività sociali aventi natura prevalente di pubblico servizio; Stabilire che in materia fiscale le aziende speciali sociali godono dello stesso trattamento delle ONLUS


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