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Obblighi di informazione e trasparenza nei rapporti contrattuali La disciplina generale del contratto impone alle parti di qualunque contratto il dovere.

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Presentazione sul tema: "Obblighi di informazione e trasparenza nei rapporti contrattuali La disciplina generale del contratto impone alle parti di qualunque contratto il dovere."— Transcript della presentazione:

1 Obblighi di informazione e trasparenza nei rapporti contrattuali La disciplina generale del contratto impone alle parti di qualunque contratto il dovere di comportarsi secondo lealtà e correttezza durante le trattative (artt. 1337 c.c.). Un espresso dovere di informazione a carico delle parti contraenti è sancito dall’art. 1338 c.c. Regole particolari sono previste per i rapporti B2C.

2 Diversa rilevanza degli obblighi di informazione nei contratti B2C Nelle relazioni contrattuali tra operatori economici e consumatori si richiede il rispetto di standard di correttezza e trasparenza più elevati: l’art. 2 c. cons. riconosce ai consumatori il diritto fondamentale alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità.

3 TRASPARENZA pilastro del diritto europeo dei contratti Riequilibra la posizione del contraente che aderisce a condizioni contrattuali predisposte dall’impresa Agevola il controllo da parte di AGCM e tra le stesse imprese delle pratiche commerciali scorrette

4 Fase precontrattuale e conclusione dei contratti B2C: regole particolari Dal generale dovere di correttezza e lealtà imposto dall’art. 1337 c.c. a tutte le parti contraenti si passa, nei contratti B2C, a puntuali e più incisivi obblighi di informazione, i cui elementi di specificità riguardano: il momento in cui devono essere adempiuti l’oggetto dell’informazione dovuta la forma e le modalità in cui le informazioni devono essere fornite la natura spesso vincolante delle informazioni fornite

5 Nell’ambito delle contrattazioni di consumo gli obblighi di informazione non consentono un approccio unitario e generalizzante ma si presentano secondo alcune varianti che richiedono una analisi attenta a coglierne le differenze anche per individuare le conseguenze dell’inadempimento

6 Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori Dir. 2011/83: in generale conferma l’importanza dell’informazione nella disciplina dei contratti di consumo ed in particolare distingue contratti “a rischio” nell’ambito dei quali i doveri di informazione si fanno più ampi e incisivi (vendite porta a porta, contratti a distanza, multiproprietà, vendita di pacchetti turistici, etc.) dai contratti diversi (art. 5)

7 Contratti “a rischio” (non prevedono la trattativa o comunque una formazione dell’accordo nei modi “tradizionali”) L’informazione non esaurisce ogni effetto nella fase precontrattuale: Art. 49 c. cons. Contratti a distanza Art. 71 c. cons. Multiproprietà Artt. 37-38 c. tur. Vendita pacchetti turistici Contratti “diversi” Tutti i contratti di consumo in cui non vi sono regole di informazione particolari. Livello minimo di informazione comune a tutti i contratti B2C (regola di armonizzazione minima) Nel caso di violazione si applicano le regole di responsabilità precontrattuale Risarcimento del danno

8 Art. 72 c. cons.: le informazioni fornite al consumatore prima o all’atto della stipula del contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Art. 129 c. cons.: nella vendita dei beni di consumo la “qualità dovuta” del bene si determina anche in base alle caratteristiche enunciate nel messaggio pubblicitario. Art. 38 c. tur.: le indicazioni fornite nell’opuscolo informativo sono vincolanti per il tour operator

9 Contrattualizzazione dell’informazione Con il recepimento della Dir. 2011/83 il meccanismo della integrazione del contratto per il tramite delle informazioni precontrattuali è esteso anche ai contratti a distanza ed ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali Le informazioni rese prima della conclusione del contratto sono una sorta di comunicazione anticipata del contenuto contrattuale: le informazioni questione devono essere infatti confermate al momento della conclusione del contratto (artt. 50, 51 c. cons.) Per quanto si tratti di comunicazione pubblicitaria, la legge vi riconnette la funzione di comunicare le caratteristiche del bene o del servizio che il professionista si impegna a fornire

10 Contratti bancari Lo stesso meccanismo è espressamente disciplinato nei contratti bancari: le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati sono nulle (art. 117 T.U.B.) integrazione del contratto: per i prezzi si applicano le condizioni che la banca ha pubblicizzato; per i tassi si farà riferimento a quelli minimi e massimi previsti per i titoli di stato. Art. 125 bis, co. 6, T.U.B.: le clausole del contratto di credito al consumatore relative a costi a carico di quest’ultimo che non risultino inclusi o siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG comunicato in sede di informazione precontrattuale, sono nulle.

11 Informazione sulla convenienza o sostenibilità dell’operazione Dal modello della informazione “contrattualizzata” si distingue l’informazione sulla sostenibilità o sulla convenienza dell’operazione economica L’informazione precontrattuale assume nel contratto di credito al consumo una funzione inedita e più incisiva Le informazioni non riguardano solo le complessive caratteristiche e condizioni della operazione economica ma contengono anche elementi valutativi in merito alla convenienza dell’affare. La legge impone al finanziatore o all’intermediario una attività di consulenza Art. 124 TUB: impone al finanziatore di fornire al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito” (co. 1) e “chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria (…) (co. 5). Art. 124 bis TUB: prescrive al finanziatore l’obbligo di una preventiva verifica del cd. merito creditizio del consumatore, ricostruito alla stregua delle informazioni fornite dal consumatore stesso o attraverso la consultazione di banche dati Art. 21 TUF: gli intermediari sono chiamati ad agire in modo da “servire al meglio l’interesse dei clienti”

12 Inadempimento degli obblighi di informazione e responsabilità del professionista Il quadro dei rimedi civilistici nel caso di violazione degli obblighi informativi è piuttosto variegato. Contratti a distanza: l’informazione incompleta comporta un allungamento del termine per l’esercizio di recesso. Se il professionista non adempie all’obbligo di informare il consumatore sulle spese aggiuntive o altri costi, i costi in questione non saranno dovuti. Commercializzazione a distanza di servizi finanziari: la legge prevede un rimedio più incisivo: il contratto sarà nullo “nel caso in cui il fornitore (…) viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche” (art. 67-septiesdecies, co. 4, c. cons.)

13 La ricerca del rimedio per la violazione degli obblighi di informazione dovrà riservare specifica considerazione alla differente rilevanza che essi assumono nella vicenda contrattuale. I giudici di merito, nei noti casi di vendita di prodotti finanziari il cui valore è stato azzerato dal crac dei soggetti che avevano emesso i titoli, hanno dichiarato nullo il contratto quando la banca, in violazione degli obblighi legali di informazione e di trasparenza particolarmente incisivi in questo tipo di contrattazione, non aveva adeguatamente avvertito il risparmiatore dei rischi connessi all’investimento, pur essendone a conoscenza (nullità virtuale ex art. 1418, co.1, c.c. sul presupposto della natura imperativa della normativa in materia di doveri di informazione, art. 21 TUF). Posizione critica della dottrina verso questa impostazione che mette in crisi, sotto il profilo sistematico, la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità.

14 Cass., sez. unite, 19 dicembre 2007, n. 26724 ha ribadito che deve essere mantenuta ferma la tradizionale distinzione tra norme che regolano il comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto : “la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell’atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità”.


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