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Il processo tributario e gli strumenti deflattivi del contenzioso in Spagna Carlos María López Espadafor Università di Jaén

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Presentazione sul tema: "Il processo tributario e gli strumenti deflattivi del contenzioso in Spagna Carlos María López Espadafor Università di Jaén"— Transcript della presentazione:

1 Il processo tributario e gli strumenti deflattivi del contenzioso in Spagna Carlos María López Espadafor Università di Jaén cmlopez@ujaen.es

2 Procedimento / Processo In Italia vi è una netta separazione tra procedimento e processo. In Italia vi è una netta separazione tra procedimento e processo. Procedimento: tutta la fase amministrativa. Procedimento: tutta la fase amministrativa. Processo: la fase dinanzi alle Commissioni Tributarie. Processo: la fase dinanzi alle Commissioni Tributarie. In Italia, le Commissioni Tributarie sono organi giurisdizionali, ancorchè appartenenti alla giurisdizione speciale. In Italia, le Commissioni Tributarie sono organi giurisdizionali, ancorchè appartenenti alla giurisdizione speciale.

3 Fasi del procedimento in Italia In Italia: tre fasi 1. Iniziativa (si scelgono le posizioni). 2. Istruttoria (si cercano le prove dell’evasione –o i presupposti del rimborso-). 3. Decisione (si emette l’atto finale).

4 Fasi del procedimento in Spagna Inizialmente, più o meno parallelamente al caso italiano: Inizialmente, più o meno parallelamente al caso italiano: 1. “Gestión”. 2. “Inspección”. 3. “Acta”. Il testo normativo basico in Spagna, in questa materia e nelle altre che vedremo, attualmente è la Legge Generale Tributaria: “Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria” (originariamente era la “Ley 230/1963, de 28 de diciembre”).

5 …procedimento in Italia… Il fine del procedimento è una corretta determinazione dell’imponibile. Il fine del procedimento è una corretta determinazione dell’imponibile. Il procedimento termina con un provvedimento che può essere l’avviso di liquidazione delle imposte (per i controlli formali) o l’avviso di accertamento (per i controlli sostanziali). Il procedimento termina con un provvedimento che può essere l’avviso di liquidazione delle imposte (per i controlli formali) o l’avviso di accertamento (per i controlli sostanziali).

6 Processo tributario in Italia Il processo è invece la fase che si ha quando il contribuente decide di impugnare il provvedimento dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali. Il processo è invece la fase che si ha quando il contribuente decide di impugnare il provvedimento dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali. Vi è poi un grado di appello dinanzi alle Commissioni tributarie regionali. Vi è poi un grado di appello dinanzi alle Commissioni tributarie regionali. Ed infine vi è il ricorso in Cassazione. Ed infine vi è il ricorso in Cassazione.

7 Procedimento di revisione in Spagna In Spagna, tra il procedimento tributario e il processo tributario, troviamo il “procedimiento de revisión en materia tributaria”. In Spagna, tra il procedimento tributario e il processo tributario, troviamo il “procedimiento de revisión en materia tributaria”. Dopo il ricorso di “reposición” davanti allo stesso organo dell’Amministrazione tributaria che ha preso la decisione finale o provvedimento, vi è la “reclamación económico-administrativa”. Dopo il ricorso di “reposición” davanti allo stesso organo dell’Amministrazione tributaria che ha preso la decisione finale o provvedimento, vi è la “reclamación económico-administrativa”.

8 In Spagna Vi è il problema dei “Tribunales Económico- Administrativos”, come organi specializzati per risolvere i ricorsi in materia tributaria. Vi è il problema dei “Tribunales Económico- Administrativos”, come organi specializzati per risolvere i ricorsi in materia tributaria. Nel Diritto Spagnolo non vengono considerati come organi giurisdizionali. Nel Diritto Spagnolo non vengono considerati come organi giurisdizionali. Nella scelta tra un sistema di Giurisdizione Tributaria e un sistema di Giurisdizione Ordinaria applicata al Diritto Tributario, la Spagna opta per il secondo sistema. Nella scelta tra un sistema di Giurisdizione Tributaria e un sistema di Giurisdizione Ordinaria applicata al Diritto Tributario, la Spagna opta per il secondo sistema.

9 Tribunali Economico-Amministrativi Sono organi collegiali (diversi membri) dell’Amministrazione, che decidono con libertà e indipendenza, sottoposti soltanto alla legge tributaria. Sono organi collegiali (diversi membri) dell’Amministrazione, che decidono con libertà e indipendenza, sottoposti soltanto alla legge tributaria. Sono organizzati in: Sono organizzati in: Locali Locali Regionali Regionali Centrale Centrale

10 Problema di non essere considerati organi giurisdizionali in Spagna La Commissione tributaria può promuovere la questione di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale. La Commissione tributaria può promuovere la questione di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale. I Tribunali Economico-Amministrativi non possono promuovere la questione di costituzionalità. I Tribunali Economico-Amministrativi non possono promuovere la questione di costituzionalità. Non c’è giusto processo… Non c’è giusto processo…

11 Procedimento Economico- Amministrativo / Processo Contenzioso-Amministrativo Ricorso di “reposición” – ”Reclamación económico-administrativa” – Ricorso “contencioso-administrativo”. Norme generali: Ricorso di “reposición” – ”Reclamación económico-administrativa” – Ricorso “contencioso-administrativo”. Norme generali: “Tribunal Económico-Administrativo Regional” – “Tribunal Económico-Administrativo Central” – “Tribunal Superior de Justicia” – “Tribunal Supremo”. “Tribunal Económico-Administrativo Regional” – “Tribunal Económico-Administrativo Central” – “Tribunal Superior de Justicia” – “Tribunal Supremo”. “Tribunal Económico-Administrativo Local” – “Juzgado de lo Contencioso Administrativo” – “Tribunal Superior de Justicia” – “Tribunal Supremo”. “Tribunal Económico-Administrativo Local” – “Juzgado de lo Contencioso Administrativo” – “Tribunal Superior de Justicia” – “Tribunal Supremo”.

12 Prospettiva dell’Unione Europea Le Commissioni tributarie italiane possono promuovere la questione di costituzionalità e anche la questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Le Commissioni tributarie italiane possono promuovere la questione di costituzionalità e anche la questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. I Tribunali Economico-Amministrativi spagnoli non possono promuovere la questione di costituzionalità, tuttavia possono promuovere la questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. I Tribunali Economico-Amministrativi spagnoli non possono promuovere la questione di costituzionalità, tuttavia possono promuovere la questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

13 Tribunali Economico-Amministrativi spagnoli: organi giurisdizionali? Nel Diritto Spagnolo: No. Nel Diritto Spagnolo: No. Secondo il Diritto dell’Unione Europea: Sì. Secondo il Diritto dell’Unione Europea: Sì. Il contribuente spagnolo è più protetto nel piano dell’UE che nel piano nazionale. Il contribuente spagnolo è più protetto nel piano dell’UE che nel piano nazionale. Per esempio, si consideri la seguente ipotesi: un tributo che violasse il diritto di proprietà… Per esempio, si consideri la seguente ipotesi: un tributo che violasse il diritto di proprietà…

14 Gli strumenti deflattivi del contenzioso in Italia 1) Accertamento con adesione 2) Reclamo 3) Conciliazione 4) Autotutela

15 Accertamento con adesione È l'atto con il quale amministrazione e contribuente definiscono la pretesa. Possono esserci due situazioni: 1) 1) l'amministrazione notifica l'avviso di accertamento e il contribuente presenta istanza di adesione e poi si fa l'atto di adesione; 2) 2) l'amministrazione notifica un invito all'adesione al contribuente. Si svolgono i contraddittori e poi l'amministrazione emana l'atto di accertamento con adesione.

16 Reclamo È una procedura in base alla quale per le liti sotto i 20.000 euro il contribuente deve, a pena di improcedibilità, presentare reclamo all'amministrazione in modo da metterla nelle condizioni di fare una mediazione. In caso di mancata mediazione il reclamo diventa ricorso.

17 Conciliazione Avviene durante il processo. Contribuente e amministrazione definiscono la pretesa e la Commissione tributaria dà attto della cessata materia del contendere.

18 Autotutela È il potere dell'amministrazione di revocare atti illegittimi. E' differente dall'adesione perchè cambiano i presupposti. L'autotutela si fa per errore di persona; evidente errore logico o di calcolo; errore sul presupposto dell’imposta; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza); sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.

19 Strumenti deflattivi del contenzioso tributario in Spagna Atti d’ispezione con accordo (“Actas con acuerdo”): Riduzione della sanzione ad un 50%. Atti d’ispezione in conformità (“Actas en conformidad”): Per l’imposizione di sanzioni sarà applicata una riduzione del 30%.

20 Strumenti previi Accordi previi di valorizzazione. Accordi previi di valorizzazione. Ampia applicazione dell’accertamento forfettario: Ampia applicazione dell’accertamento forfettario: Mezzi personali molto limitati in tempi di crisi. Pericolo di frode, ma assicura una riscossione certa e molto prevedibile.

21 Ringrazio Loro per l’attenzione Carlos María López Espadafor Università di Jaén cmlopez@ujaen.es


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