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La tutela dei diritti del fanciullo nel diritto internazionale Dott. Antonciro Cozzi “Dipartimento di Psicologia dei processi di Sviluppo e socializzazione"

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Presentazione sul tema: "La tutela dei diritti del fanciullo nel diritto internazionale Dott. Antonciro Cozzi “Dipartimento di Psicologia dei processi di Sviluppo e socializzazione""— Transcript della presentazione:

1 La tutela dei diritti del fanciullo nel diritto internazionale Dott. Antonciro Cozzi “Dipartimento di Psicologia dei processi di Sviluppo e socializzazione"

2 LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE E IL SISTEMA NORMATIVO INTERNAZIONALE 1.La funzione normativa è svolta da soggetti del diritto internazionale. 2.Natura anorganica della Comunità Internazionale. 3.Superiorem non recognoscentes. 4.Non riconoscono alcuna autorità precostituita al di sopra di sé.

3 SISTEMA NORMATIVO INTERNAZIONALE Il sistema normativo internazionale si compone essenzialmente di due categorie: 1.Diritto internazionale generale non scritto. 2.Diritto internazionale convenzionale scritto.

4 IL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE 1.Diritto di formazione spontanea. 2.Frutto dei comportamenti qualificati posti in essere dalla generalità dei soggetti. 3.Efficacia nei confronti di tutti i destinatari indistintamente. 4.Portata erga omnes

5 IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONALE 1.Frutto di un atto di volontà degli Stati 2.Destinato ad avere efficacia nei confronti degli Stati parte del trattato 3.Portata inter partes

6 RUOLO DEL D.I.G. E DEL D.I.C. NELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 1.Concetti di D.I. sono strettamente correlati 2.Il D.I. si adatta alle nuove situazioni di fatto che si verificano nella C.I. 3.Diverso peso assunto dal D.I.G. E D.I.C. in ragione di mutamenti intervenuti nella C.I.

7 GLI INDIVIDUI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE 1.La Comunità Internazionale è per definizione la Comunità degli Stati 2.Il Diritto internazione è di conseguenza espressione degli Stati che compongono la Comunità Internazionale 3.Il Diritto Internazionale nasce quindi per tutelare gli interessi statali

8 I MUTAMENTI DELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE Dal 1945 il diritto internazionale in aggiunta agli interessi statali assicura protezione agli interessi di soggetti diversi dagli Stati: 1.Individuo 2.Gruppi di individui

9 INDIVIDUO Centralità dell’individuo nelle attività internazionali dopo la II guerra mondiale e affermazione dei diritti umani.

10 GRUPPI DI INDIVIDUI 1.Espressione ampia e generica 2.Fa riferimento a ampie categorie diverse tra loro 3.Il diritto internazionale li tratta in modo disomogeneo (minoranze, insorti, popoli)

11 LO STATUS GIURIDICO Definizione dello status degli individui problematico a causa dei mutamenti del diritto internazionale e conseguente mutamento della struttura della Comunità Internazionale.

12 L’INDIVIDUO NELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE CLASSICA 1.Nella Comunità Internazionale classica soggetti sono gli Stati 2.Il diritto internazionale classico non definisce gli individui che appartengono al dominio riservato degli Stati 3.Le eccezioni (stranieri, agenti diplomatici) 4.La logica della tutela

13 RUOLO DELL’INDIVIDUO NELLA COMUNITA’ INTERNAZINALE MODERNA 1.L’individuo diventa centrale (carta ONU art.1 par.3) 2.Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 3.Affermazione dei diritti individuali con ONU e organizzazioni regionali (dichiarazione universale dei diritto dell’uomo e CEDU) 4.Obblighi stabiliti dal D.I.G. e dal D.I.C divieto di crimina juris gentium 5.Capacità processuale o semi processuale attiva (Corte europea dei diritti umani) 6.Capacità processuale passiva (Corte penale internazionale)

14 LE RISERVE DEI TRATTATI SUI DIRITTI UMANI 1.L’obbiettivo delle riserve è la più ampia partecipazione degli Stati ai trattati multilaterali 2.L’apposizione delle riserve dà vita ad un regime per lo stato riservante differenziato dagli altri contraenti 3.Le riserve tendono ad aumentare il numero degli stati partecipanti ma creano obblighi differenziati 4.Frammentazione del regime giuridico del trattato

15 LA FRAMMENTAZIONE GIURIDICA DEL TRATTATO Rappresenta forte limite nei trattati non sinallagmatici, ossia caratterizzati dall’assenza di reciprocità e dal carattere indivisibile negli obblighi che si impongono: trattati sui diritti umani. Trattati sui diritti umani discrepanza tra partecipazione e accettazione degli obblighi previsti dai trattati. Necessario è capire se i trattati sui diritti umani accettano riserve

16 LA DEFINIZIONE DI RISERVA 1.Art. 2 lettera d C.V. 1969 è una dichiarazione unilaterale a prescindere dal contenuto fatto da uno stato al momento delle firma: ratifica, accettazione o approvazione di un trattato 2.Riversa “eccettuativa” lo Stato intende escludere l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato. 3.Riserva “modificativa” lo Stato intende modificare lo Stato giuridico di alcune esposizioni del trattato nei confronti di altri Stati. 4.Riserva “interpretativa” dichiarazioni unilaterali in cui lo Stato si vincola ad un trattato accettando una o più clausole con un determinato significato. Tale riserva è molto utilizzata nei trattati sui diritti umani.

17 MOTIVAZIONI DELLE RISERVE 1.Inadeguatezza del proprio ordinamento 2.Incapacità economica 3.Inderogabilità ai principi del proprio ordinamento interno

18 REGIME DI APPOSIZIONE DELLE RISERVE 1.Sistema classico Teoria dell’Integrità dei Trattati. 2.Lo stato non aveva altra scelta che rinunciare alla riserva o applicare il trattato nell’interezza. 3.Nel D.I.C. la possibilità di apporre riserva deve essere concordata tra gli stati e figurare nel trattato.

19 TEORIA DELL’UNIVERSALITA’ DEI TRATTI 1.Maggiore flessibilità nel regime di apposizione delle riserve. 2.Consentire la più ampia partecipazione al trattato. 3.Possibilità di apporre le riserve ai trattati per le clausole che lo stato ritiene negative per i propri interessi.

20 TIPOLOGIA DELLE RISEVE AMMISSIBILI Parere sulle riserve per la convenzione e la repressione del crimine di genocidio 1951: 1.La CIG riserve compatibili con l’oggetto e lo scopo del trattato. 2.Esigenza di maggiore elasticità e di più facile accettazione di convenzione sui diritti umani.

21 APPLICAZIONE DELLE RISERVE SUI TRATTATI DEI DIRITTI UMANI La prassi recente vieta del tutto l’applicazione delle riserve, alcune trattati proibiscono l’apposizione di determinate riserve (convenzione sui rifugiati art. 42) Indicano espressamente le disposizioni cui è possibile apporre le riserve (CEDU art.47) Inammissibilità delle riserve alle norme di Jus cogens (art. 53 Convenzione di Vienna 1969)

22 GLI EFFETTI DELLE RISERVE INAMMISIBILI 1.La convenzione di Ginevra non specifica le conseguenze di una riserva inammissibile 2.La giurisprudenza della CGUE sentenza “Belilos” dice: lo stato che formula una riserva inammissibile viene considerata come “ utile per inutile non vitiatur”. Risulta quindi come non apposta.

23 I DIRITTI FONDAMENTALI DEL FACCIULLO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 1.Diritti fondamentali e bambini scollegati 2.I bambini privi di capacità di agire sono trattati come oggetti di diritto e non come soggetti di diritto. 3.Sono soggetti di diritti patrimoniali e non di diritti fondamentali

24 IL DIRITTO MINORILE 1.Diritto dei minori concepito come diritto minore rispetto a quello degli adulti 2.Il diritto minorile trattava fino a tempi recenti bambini e adolescenti per problemi di polizia, assistenza caritatevole, devianze e abbandono in maniera repressiva.

25 DIVISIONE TRA SFERA PUBBLICA E PRIVATA I bambini i minori e gli adolescenti non godevano di diritti fondamentali poiché nella divisione del diritto occidentale tra sfera pubblica e privata i bambini appartenevano a quest’ultima.

26 DIRITTO PRIVATO DI FAMIGLIA 1.La separazione tra sfera pubblica e privata nello stato liberale ha escluso dall’applicazione dei diritti fondamentali i minori. 2.Si affermava per gli individui maschi adulti l’immunità dall’interferenza del diritto nella loro sfera privata. 3.La famiglia, la casa, il patrimonio, i minori ricadevano sotto l’inviolabile patria potestà dei soggetti maggiorenni.

27 SOCIETA’ PALEO LIBERALE 1.Il mondo domestico si configurava come società “naturale” nei quali donne e bambini sono sottratti al diritto positivo dello Stato e sottoposti al potere assoluto del padre. 2.I diritti fondamentali in questo ambito sono considerati come corollario.

28 SOCIETA’ BORGHESE Il passaggio da civiltà feudale a borghese porta una restrizione dei diritti delle donne poiché ricadono nella sfera privata e non pubblica sottoposte a padri e mariti.

29 LA SOCIETA’ LIBERALE E I BAMBINI 1.Nella società liberale la condizione dei bambini dei minori e degli adolescenti subisce un peggioramento. 2.Queste categorie ricadono anche nella sfera privata del diritto esclusi da principi fondamentali. 3.Negli USA nel 1875 per sottrarre un minore ai maltrattamenti il fondamento giuridico veniva trovato in norme sulla protezione degli animali 4.In Italia fino alla riforma del ‘75 il padre aveva potere penale nei confronti dei figli.

30 MINORI NEL DIRITTO ITALIANO 1.Nel diritto italiano fino alla riforma del diritto di famiglia nel 1975 scarsa importanza hanno avuto i diritti dei bambini. 2.Dopo al riforma del 1975 la famiglia e la casa vengono ancora concepite come sfere naturali in cui più del diritto vige l’etica e la religione.

31 I MINORI NEL DIRITTO ITALIANO (2) 1.Art. 29 della Cost.: la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio 2.Art. 147 C.C. anche se riformato nel ‘75 menzionava non i diritti dei minori ma i doveri dei genitori verso i figli. 3.Gli obblighi erano di istruire, educare e mantenere la prole. 4.Solo con la nuova legislazione art. 315 del C.C. introduce elenco dei diritti del figlio.

32 L’INTERESSE DEL MINORE 1.La dottrina e la giurisprudenza non parlano dei diritti dei minori quanto di interesse “superiore”. 2.Viene posta di più l’attenzione sui doveri dei genitori che sui minori considerati come riflessi.

33 RIBALTAMENTO DELLA SITUAZIONE DIRITTO MINORILE 1.La concezione paternalistica deve essere ribaltata secondo la giurisprudenza dei giudici minorili. 2.Va rifiutata su base costituzionale la vecchia idea per cui l’infanzia appartiene al mondo naturale delle relazioni private sottratte alle normali dinamiche giuridiche.

34 MINORI COME SOGGETTI DI DIRITTO 1.Nel diritto minorile va affermato il primato dei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti. 2.Tali diritti sono le leggi del più debole contro le leggi del più forte che prevale se mancano tali diritti. 3.I bambini sono soggetti deboli per antonomasia destinati a soccombere nel diritto di natura, basato sulla logica della forza. 4.I minori non vanno più definiti come oggetto di diritto sottoposto a tutela e repressione bensì come soggetti di diritto e di diritti.

35 NORME BASATE SUL DIRITTO 1.Bisogna creare un diritto costituzionale del minore 2.Passare dalla tutela paternalistica e autoritaria alla garanzia dei diritti 3.Tali diritti devono investire tutti i settori : adozione, affidamento, lavoro, repressione penale, istruzione, formazione civile della personalità del minore.

36 LE CONVENZIONI Il passaggio dei minori da oggetti a soggetti di diritto è suffragato da diverse convezioni internazionali: 1.Convenzione internazionale del fanciullo di New York approvata il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con Lg. 176 del 1991 2.Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 25 novembre 1996 ratificata dall’ Italia con Lg. 77 del 2003

37 DIRITTI FONDAMENTALI NELLE CONVENZIONI Nell’affermazione dei minori come soggetti di diritto sono molti quelli elencati all’interno delle convenzioni : 1.Tutti i diritti umani della persona esclusi quelli politici connessi alla capacità di agire. 2.Altri diritti connessi specificamente ai fanciulli 3.Definizione di fanciullo o minore art. 1 della Convenzione: “ogni essere umano in età inferiore ai 18 anni a meno che le leggi del suo Stato non lo considerino già maggiore”

38 DA BENI A SOGGETTI DI DIRITTO È utile sviluppare il diritto minorile basato sui diritti fondamentali dei minori: 1.Il passaggio da diritti patrimoniali (oggetti) trattati esclusivamente nei titoli dedicati al C.C. sui minori ai diritti fondamentali sui quali si fonda la dignità di una persona. 2.Kant contrapponeva ciò che ha un prezzo perché ha un valore relativo e perciò oggetto di diritti patrimoniali e ciò che non ammette equivalente perché riguarda la dignità ha un valore quindi intrinseco ed assoluto. 3.Nel passaggio da oggetti di diritto a soggetti di diritto il minore è considerato come persona elevato al di sopra di ogni prezzo egli possiede quindi una dignità. 4.Il rispetto della dignità si afferma con i diritti fondamentali.

39 BAMBINI: SOGGETTI CON DIRITTI 1.L’affermazione dei diritti fondamentali del minore lo identifica come persona non come mezzo. 2.Tali diritti vengono dettati non solo in ambito civile ma anche penale.

40 I diritti del minore previsti dalla Convenzione del 1989 Art. 12 e 14 1.Il diritto di formarsi una propria opinione e di esprimerla liberamente. 2.Il diritto alla ricerca, ricevere e diffondere idee di ogni genere. 3.Il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione con la relativa immunità da costrizioni religiose anche provenienti dalla stessa famiglia 4.Il diritto ad essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi.

41 DIRITTO AD ESSERE ASCOLTATO Di fondamentale importanza: 1.Impone ai giudici minorili una grande responsabilità 2.Il minore che entra in contatto con un giudice ricorderà l’incontro come un’esperienza di vita 3.Ricorderà il giudice se lo ha ascoltato o opposto ragioni burocratiche 4.Ricorderà la sua umanità o indifferenza 5.Ricorderà la sua equità o la sua arroganza 6.Ricorderà la sua gentilezza o la sua durezza 7.Tale esperienza segnerà profondamente il senso civico, il rapporto con le istituzioni, la legalità. 8.Elemento fondamentale perché il bambino sia riconosciuto come persona.

42 DIRITTI SOCIALI Ci sono due specifici diritti fondamentali del minore riconosciuti nel 1989 Artt. 7 e 9: 1.Il diritto ad essere accuditi da genitori e a non essere da essi separati se non in caso di maltrattamenti. 2.Diritto alla riunificazione della famiglia art. 10 3.Diritto sociale alla sussistenza e all’istruzione che sono tra loro connessi e che ritroviamo nell’ espressione diritto alla famiglia art. 29 Cost.

43 DIRITTI DELLA FAMIGLIA 1.Diritto del minore alla famiglia 2.Diritti dei membri della famiglia primi tra tutti i figli minori Da un lato quindi abbiamo: Diritti negativi di immunità verso la privazione della famiglia Diritti sociali alla sussistenza alla famiglia

44 VIOLAZIONE DEI DIRITTI NEL MONDO Tali diritti sono spesso vistosamente violati: Paesi poveri Africa, Asia, America Latina dove milioni di bambini vivono nell’indigenza e nell’emarginazione che porta a: 1.Fame, morte precoce, lavori servili, violenze e soprusi. 2.Il vuoto di diritto si è esteso oltre le mura domestiche grandi metropoli, le strade, il lavoro nero, prostituzione.

45 SOTTRAZIONE DI MINORI Oltre alla violazione dei loro diritti fondamentali vi è inoltre un’ulteriore doppia violazione quando il bambino viene sottratto ai suoi genitori perché in stato di bisogno: 1.La mancanza di specifiche provvidenze volte a garantire il diritto alla sussistenza e all’unità della famiglia 2.La lesione del diritto del bambino a vivere con la sua famiglia Per questo si ha un doppio fallimento dello stato Costituzionale di diritto: 1.Lesioni di diritti sociali 2.Lesione al diritto di immunità di non essere privato della propria famiglia

46 UGUAGLIANZA E INCLUSIONE Il terzo fondamento del diritto minorile è il nesso tra uguaglianza e inclusione. L’inclusione sociale è sempre frutto dell’uguaglianza nei diritti fondamentali.

47 UGUGLIANZA E LIBERTA’ NELLA COSTITUZIONE Art. 3 comma 1 e 2 della Costituzione: 1.Da un lato l’uguaglianza di tutte le differenze di sesso, nazionalità di religione, di condizione economica e sociale che permette di differenziare un individuo dall’altro ma che allo stesso tempo grazie alla libertà lo considerano uguale all’altro. 2.Le disuguaglianze economiche o materiali iniziali vengono eliminate dalla garanzia dei diritti sociali

48 LE DEVIANZE DA MANCANZA DI LIBERTA’ Il nesso tra inclusione e diritti fondamentali dei minori è fondamentale se si parla di : 1.Bambini poveri 2.Socialmente emarginati 3.Bambini immigrati Infatti la mancanza di uguaglianza o di diritti fondamentali porta ad una percezione sociale deviata dando luogo a razzismo, sessismo e classismo. L’uguaglianza è sempre nei diritti giuridici.

49 DISUGLIANZA E CRIMINALITA’ Esclusine e discriminazione generate da inferiorità sono fattori criminogeni: 1.Sono sempre le persone escluse dalla società civile ad essere più facilmente incluse nelle organizzazioni criminali. 2.Le organizzazioni sono disposte ad includere ed accogliere gli esclusi dalla società civile. Perciò la politica razionale sarebbe quella di allargare al massimo l’inclusione sociale attraverso la cittadinanza.

50 ISTRUZIONE ED INCLUSIONE Elemento fondamentale che facilita l’inclusione è l’istruzione: 1.La qualità dell’inclusione come fattore di sviluppo della personalità.

51 L’ISTRUZIONE NELLA CONVENZIONE DELL’89 Art. 29 della Convenzione definisce gli obiettivi dell’istruzione: 1.Promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo. 2.Promuovere i suoi talenti. 3.Promuovere le sue attitudini mentali e fisiche. 4.Inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Si deve educare quindi ai tre valori della democrazia: 1.Uguaglianza 2.Libertà 3.Rispetto dei beni comuni

52 L’EDUCAZIONE ALL’UGUAGLIANZA Il primo valore che l’istruzione deve insegnare è l’uguaglianza. Per Montesquieu: “nel governo repubblicano è necessaria la potenza dell’educazione; i governi dispotici si reggono sulla paura, i repubblicani si reggono sul senso civico”. Il senso civico è per Montesquieu: 1.amore delle leggi 2.preferenza dell’interesse pubblico al proprio.

53 L’EDUCAZIONE REPUBBLICANA Nella democrazia l’uguaglianza reale è l’anima dello Stato. Stabilito un censo che riduca le differenze ad un certo livello, le leggi spianeranno le restanti diseguaglianze. Dunque educare alla democrazia significa educare all’eguaglianza. Uguaglianza nei diritti fondamentali.

54 UGUAGLIANZA E CRITICA DELLE DISCRIMINAZIONI Educare all’uguaglianza vuol dire soprattutto due cose: 1.Educazione al rifiuto e alla critica delle discriminazioni e dei privilegi. Discriminazione degli altri e privilegi per se stessi Discriminazioni e privilegi che sussistono tra diritto e senso comune (bambini italiani e immigrati) Discriminazioni giuridiche radicate nel senso comune

55 ELIMINAZIONE DEI PRIVILEGI È diseducativo anche l’eccesso di privilegi 1.Eccessiva ricchezza 2.Piccoli e grandi lussi Tutti questi sono principali fattori di corruzione dei giovani.

56 EDUCAZIONE ALLA CRITICA Il secondo significato dell’educazione all’uguaglianza è l’educazione alla critica e alla lotta contro le disuguaglianze. L’uguaglianza non si oppone alle differenze ma anzi le valorizza con elementi di identità personali. Si oppone invece alle diseguaglianze economiche e sociali derivanti dalle disparità patrimoniali. L’educazione repubblicana quindi è basata sull’uguaglianza che tutela le differenze e elimina le diseguaglianze.

57 EDUCAZIONE E LIBERTA’ Il secondo valore fondamentale nell’educazione è la libertà. Esistono due tipi di libertà: 1.Uno affidato alle garanzie giuridiche 2.l’altro affidato all’educazione e alla cultura. La seconda libertà di autodeterminarsi e di costituire il proprio futuro è alla base dell’educazione democratica.

58 EDUCAZIONE E LIBERTA’ (2) La libertà richiede due condizioni: 1.Possibilità di autodeterminarsi che è assicurata dalle garanzie giuridiche, diritti e libertà 2.Capacità dell’autodeterminazione morale e politica affidata alla responsabilità individuale.

59 EDUCAZIONE E BENI COMUNI L’educazione alla democrazia comporta: 1.Rispetto e valorizzazione dei beni pubblici e comuni I beni pubblici sono i beni comuni appartenenti alla sfera pubblica: 1.Sottratti al mercato 2.Indisponibili 3.Inalienabili I beni comuni sono i beni a cui tutti hanno diritto di accedere: 1.Inappropriabili 2.Indisponibili

60 BENI PRIVATI E COMUNI L’educazione deve comportare la definizione di proprietà e ricchezza che non sono solo proprietà privata e ricchezza individuale ma anche proprietà pubblica e ricchezza collettiva.

61 CONCLUSIONI La titolarità dei diritti fondamentali come base dell’uguaglianza e della dignità delle persone La democrazia quindi deve garantire la libertà mediante l’istruzione e il rispetto dei beni pubblici e comuni, con la formazione dei diritti dei minori che diventano adulti e cittadini

62 La tutela dei diritti del fanciullo nel diritto internazionale Dott. Antonciro Cozzi “Dipartimento di Psicologia dei processi di Sviluppo e socializzazione"

63 INTRODUZIONE AL DIRITTO INTERNAZIONALE DEL FANCIULLO La normativa internazionale a tutela dei diritti del fanciullo é ampia: 1.Numerosi atti internazionali 2.Convenzioni e trattati regionali specifici La più importante di tutti è la convenzione internazionale sui diritti del fanciullo approvata nel 1989.

64 LA CONVENZIONE La convenzione approvata dall’ONU con la risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989. E’ entrata in vigore il 2 settembre 1990. Si tratta di un accordo sulla tutela dei diritti umani con il maggior numero di ratifiche in assoluto Vincola 194 Stati Rilevante eccezione degli USA Firmata nel 1995 ma non ratificata

65 CONVENZIONE (2) La Convenzione dell’89: Impegna gli Stati a garantire ai bambini numerosi diritti Si pone come strumento di tutela alquanto avanzato Assicura ai minori il godimento pressoché universale dei diritti in esso contenuti grazie all’elevatissimo numero di Stati parte. Art. 2 impegna ogni Stato: Garantire i diritti ad ogni fanciullo sotto la loro giurisdizione. Sorpassa perciò il mero legame di cittadinanza Art. 1 qualifica come fanciullo ogni individuo di età inferiore ai 18 anni fatta salva la disciplina nazionale che consideri maggiorenne un individuo infradiciottenne.

66 I PROTOCOLLI Alla Convenzione del 1989 si sono aggiunti due protocolli: Approvati dall’assemblea generale dell’ONU il 25 maggio 2000 con la risoluzione 54/263 Il protocollo sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati entrato in vigore il 12 febbraio 2002 Protocollo relativo alla vendita dei minori, alla prostituzione minorile e alla pornografia infantile entrato in vigore il 18/01/2002 Entrambi i protocolli sono stati ratificati anche dagli USA poiché sono aperti all’adesione non solo degli Stati che hanno ratificato la Convenzione del 1989 ma anche ai semplici firmatari.

67 TIPI DI TUTELA La creazione dei protocolli aggiuntivi è finalizzata ad offrire strumenti internazionali più approfonditi per la tutela del minore Si può parlare di un sistema di regole a tutela del minore Risulta però un sistema frammentato tra Convenzione e Protocolli con un quadro di obblighi non uniformi Ulteriore frammentazione è dovuta alle numerose riserve e interpretazioni interpretative degli accordi

68 CONTROLLI DEGLI OBBLIGHI Il controllo sul rispetto degli obblighi della Convenzione dell’89 e dei due protocolli del 2000 è affidato al Comitato per i Diritti del Fanciullo istituito dall’art. 43 della Convenzione.

69 COMPOSIZIONE E COMPITI Composto da diciotto esperti indipendenti Eletti per quattro anni Mandato unico Art. 44: il comitato ha il compito di analizzare i rapporti periodici che gli Stati parte si sono impegnati a sottoporre in merito all’adempimento degli obblighi convenzionali

70 PROCEDURA DI CONTROLLO Il comitato ha approvato specifiche linee guida per gli Stati parte della Convenzione. Rapporto iniziale Rapporti periodici successivi Competenza estesa anche ai rapporti statali in merito ai due protocolli del 2000 procedura: 1.Presentazione dei rapporti da parte degli Stati contraenti 2.Il comitato instaura con essi un dialogo sui contenuti 3.L’organo formula delle raccomandazioni con carattere raccomandatorio. 4.Il comitato può anche chiedere agli Stati informazioni complementari sull’applicazione della Convenzione 5.A cadenza biennale il comitato presenta all’assemblea generale dell’ONU un rapporto dedicato all’applicazione della Convenzione

71 GIURISPRUDENZA DEL COMITATO Il comitato non ha poteri vincolanti né sanzionatori nei confronti degli Stati. Si è sviluppata però una giurisprudenza riguardo i contenuti della Convenzione e dei Protocolli che comprende: 1.Il risultato del dialogo con gli Stati parte 2. I rapporti biennali all’Assemblea Generale 3.General Comment non vincolanti ma utili ai fini interpretativi Base giuridica delle competenze del Comitato: 1.Art. 45 lettera D della Convenzione “il comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali” 2.Art. 77 Il Comitato attribuisce la competenza a predisporre dei General Comment

72 IL III° PROTOCOLLO Approvato per consenso dalla A.G. dell’ONU con risoluzione n. 66/138 del 19/12/2011 Gli Stati parte sono quattordici, trentacinque hanno firmato il protocollo ma no ratificato. L’Italia ha ratificato il protocollo il 26/08/2014

73 IL CONTENUTO Ha contenuto puramente procedurale Istituisce un meccanismo di comunicazioni individuali e interstatali Istituisce una procedura di inchiesta per violazioni della Convenzione del 1989 e dei due protocolli È un rafforzamento del sistema di controllo sugli obblighi di questi accordi

74 RAFFORZAMENTO DELLE TUTELE Un rafforzamento delle tutele dei diritti dei minori già sollecitato dal comitato sui diritti del fanciullo sul rapporto periodico all’A.G. del 2012. Tale rapporto evidenziava per il Comitato sui diritti del fanciullo l’impossibilità di considerare comunicazioni individuali. L’entrata in vigore del protocollo del 2011 colma un vuoto giuridico nei meccanismi internazionali di tutela dei diritti umani La sua efficacia non potrà prescindere dal numero degli Stati che lo ratificheranno.

75 LE RISERVE Il protocollo del 2011 è soggetto a riserve e dichiarazioni interpretative. Nuove procedure permettono agli Stati la possibilità di effettuare Opting In e Opting Out

76 APPROVAZIONE La procedura del protocollo è stata molto rapida Il testo presentato in Working Group del Consiglio dei Diritti Umani È stato approvato nel febbraio 2011 Trasmesso al consiglio dei diritti umani nel giugno 2011 e approvato per consensus Il protocollo in seguito è stato approvato dalla III commissione dell’A.G. dell’ONU nel dicembre del 2011

77 LE NOVITA’ Il protocollo del 2011 amplia i poteri del comitato sui diritti del fanciullo che potrà: 1. esaminare le comunicazioni individuali e statali 2.Condurre delle inchieste se a conoscenza di serie e sistematiche violazioni dei diritti previsti nella convenzione e nei protocolli. 3.Art. 1 stabilisce che il comitato può esercitare questo potere sugli Stati che hanno ratificato il protocollo o le convenzioni o i protocolli aggiuntivi.

78 PROTOCOLLO E SUSSIDIARIETA’ Protocollo che rafforza gli strumenti nazionali e regionali (Convenzione Europea, Convenzione Americana, ecc) che consentono ai fanciulli di attivare meccanismi per la tutela dei loro diritti. Il General Coment n.5 del 2003 poneva l’obbligo di garantire rimedi effettivi a livello nazionale per prevenire la violazione dei diritti dei fanciulli. Il principio di sussidiarietà regola il rapporto tra il protocollo e gli strumenti di tutela nazionale e regionale. il protocollo evidenzia la centralità degli Stati nel permettere l’accesso dei fanciulli a strumenti di tutela dei propri diritti in ambito nazionale. Le procedure d’ inchiesta e comunicazione hanno finalità di comprensione degli obblighi più sanzionatori.

79 L’INTERESSE SUPERIORE DEL MINORE Nel protocollo del 2011 ruolo centrale è quello dell’interesse superiore del minore. Tale elemento caratterizza la normativa internazionale a tutela dei fanciulli già dal II° principio della dichiarazione dell’A.G. del 1959. Principio ripreso nell’art. 3 par. 1 della Convenzione dell’89, nei due protocolli e nei principali trattati universali e regionali che tutelano i minori.

80 TUTELA DEL MINORE NEL PROTOCOLLO 2011 Nell’esercizio delle nuovi funzioni il comitato è tenuto ad inserire disposizioni che garantiscano la sensibilità dei bambini con misure finalizzate a prevenire la manipolazione da parte di coloro che agiscono a loro nome La base giuridica per la particolare tutela dei minori nelle procedure di controllo del Comitato si ritrova nell’art. 27 par.1 per il quale il linguaggio deve essere comprensibile per i minori tenendo conto della loro età.

81 MALTRATTAMENTO Il protocollo del 2011 obbliga gli Stati a tutelare i minori proteggendoli da violazioni dei diritti umani, intimidazioni o maltrattamenti. Art 4 par.1 Non è stata inserita la proposta portata avanti da ONG riguardo a maltrattamenti commessi da soggetti non statali

82 OBBLIGO DI RISERVATEZZA Altro elemento introdotto dal protocollo 2011 è la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti d’innanzi al comitato. l’art 4 par 2 stabilisce che l’identità non sia rivelata pubblicamente salvo loro espresso consenso. Secondo la regola 19 le audizioni dei soggetti promotori della comunicazione e dei rappresentanti dello Stato dovranno avvenire a porte chiuse. Il comitato assicura che le procedure rispettino la sensibilità del minore

83 MISURE PROVVISORIE Il comitato può chiedere agli stati misure provvisorie art. 6 ciò può avvenire in qualsiasi momento dall’avvio della procedura alla decisione del merito della questione Lo Stato interessato deve adottare le misure provvisorie in circostante eccezionali per evitare danni irreparabili alla vittima. Art. 10 par. 3 dispone che la procedura di esame della comunicazione viene accelerata in caso di particolare urgenza

84 TUTELA INDIVIDUALE La novità del protocollo 2011 è la possibilità di rivolgere al comitato comunicazioni individuali Per violazioni dei diritti dei minori della convenzione del 1989. Per violazioni dei due protocolli del 2011 Tale novità rafforza il sistema dei diritti dei minori sul piano internazionale equiparandoli a quelli stipulati in ambito ONU

85 BASE GIURIDICA L’art.5 del protocollo stabilisce che le comunicazioni individuali possano essere avviate da o per conto di individui o gruppi di individui che siano soggetti di violazioni da parte di uno stato contraente. La nozione di vittima non è presente nel protocollo 2011 occorre quindi un’analisi caso per caso.

86 PROCEDIMENTI COLLETTIVI Nel testo del protocollo è stata eliminata la possibilità di presentare comunicazioni collettive da parte di ONG e di istituzioni nazionali. Questa proposta era stata avanzata su quanto già previsto da alcuni accordi regionali (es. carta sociale europea 1996) o art. 44 della carta africana e benessere del fanciullo Le cause dell’esclusione sono dovute alla possibile confusione tra comunicazione collettiva e individuale

87 COMUNICAZIONI PER CONTO TERZI È esclusa la possibilità di comunicazioni collettive Limitata resta la possibilità che la comunicazione possa essere presentata non solo dal diretto interessato ma anche da un altro individuo (ONG) che agisce per conto della vittima.

88 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ Art 7 protocollo stabilisce i criteri di ammissibilità Uguali alle procedure giudiziarie o semi giudiziarie degli organi dei diritti umani Sarà considerata inammissibile una comunicazione: 1.Anonima 2.Che esula dai diritti dalla Convenzione o dal Protocollo 3.Manifestamente infondata o non sufficientemente motivata 4.Non deve essere già oggetto di esame da parte di un’altra procedura internazionale. 5.Comunicazione presentata entro dodici mesi dall’esaurimento dei mezzi di ricorso interni i fatti devono essere successivi all’entrata in vigore del Protocollo 2011 per lo Stato interessato

89 PROCEDURA DI ANALISI L’art. 8: il Comitato è tenuto a sottoporre allo Stato interessato in maniera riservata e con massima urgenza la comunicazione Lo Stato è obbligato a rispondere per iscritto il prima possibile comunque entro i sei mesi fornendo la propria opinione segnalando eventuali azioni intraprese al riguardo Art. 10 il Comitato esamina la comunicazione il più veloce possibile a porte chiuse Si tengono audizioni con vittima e rappresentanti dello Stato accusato Reg 23 Protocollo: il Comitato potrà consultare e ricevere documentazione pertinente da soggetti terzi o ONG

90 VIOLAZIONE DEI DIRITTI ECONOMICI L’art. 4 della Convenzione del 1989 e l’art. 10 par. 4 del Protocollo 2011 affermano: 1.Quando sia lamentata la violazione dei diritti economici e sociali il comitato dovrà tener conto della ragionevolezza delle misure adottate dagli Stati. 2.Vi è quindi una differenza di approccio tra tutela dei diritti umani e tutela dei diritti di seconda generazione.

91 BUONI UFFICI In ogni fase della procedura il comitato effettua i buoni uffici a favore delle parti coinvolte per raggiungere un regolamento amichevole in base agli obblighi che gli Stati hanno assunto Il carattere non sanzionatorio della procedura di controllo volta a favorire il rispetto degli obblighi degli Stati. Se non si giunge ad un regolamento autorevole il comitato procede all’esame della comunicazione Al termine della procedura di analisi il Comitato trasmette alle parti le proprie autorizzazioni e/o raccomandazioni Il comitato può anche comunicare che le decisioni siano trasmesse a terzi o rese pubbliche tramite l’A.G. dell’ONU

92 RACCOMANDAZIONI Il comitato farà raccomandazioni nel caso in cui lo Stato sia venuto meno ai proprio obblighi di tutela delle vittime (regola 27 par.4) I rimedi che il comitato può richiedere allo stato : 1.Riabilitazione 2.Riparazione 3.Risarcimento 4.Non ripetizione 5.Perseguire gli individui autori della violazione Il comitato indica allo Stato un termine entro il quale adottare i provvedimenti o misure di ordine generale L’art 11 impegna lo Stato a tenere le dovute raccomandazione nel Comitato e a rispondere entro e non oltre sei mesi

93 LE COMUNICAZIONI INTERSTATALI Art. 12 del Protocollo disciplina la procedura riguardo alle comunicazioni interstatali La procedura ruota attorno al meccanismo di Opting In. ogni Stato parte può dichiarare in qualsiasi momento di riconoscere le competenze del comitato e ricevere le comunicazioni relative Lo Stato obbligato avvia la procedura solo nei confronti di un altro stato che abbia effettuato la dichiarazione di Opting In

94 LA PROCEDURA Il Comitato si riunisce a porte chiuse Può chiedere agli Stati coinvolti di fornire ulteriori informazioni Il Comitato offre i suoi buoni uffici Può decidere di istituire una commissione ad hoc Regola 49 : il comitato può adottare un rapporto sulla comunicazione interstatale esponendo i fatti oggetto della controversia La comunicazione è fatta solo agli Stati interessati in via confidenziale

95 LA PROCEDURA D’ INCHIESTA IN CASO DI VIOLAZIONI GRAVI E SISTEMATICHE Il Comitato avvia la procedura nel caso in cui uno Stato parte è accusato di commettere violazioni serie e sistematiche degli obblighi della Convenzione L’inserimento di tale procedura d’ inchiesta è stato un punto controverso nei negoziati L’art. 13 par. 3 prevede la clausola di Otping Out gli Stati così posso dichiarare di non riconoscere le competenze del Comitato

96 LA PROCEDURA La procedura articolata in due fasi: 1.Inchiesta 2.Follow- up art. 13 il Comitato riceve informazioni su violazioni Può agire su sollecitazione del segretario Onu o su propria iniziativa Invita lo Stato interessato a dare informazioni sottoponendogli osservazioni Il comitato riceve le informazioni dello Stato e affida a uno dei suoi un’inchiesta in tempi rapidi L’inchiesta può essere condotta sul territorio dello Stato previo il suo consenso L’inchiesta viene inviata allo Stato interessato con osservazioni e raccomandazioni L’inchiesta sarà riservata e può essere inserita nei rapporti periodici dell’assemblea generale

97 FOLLOW-UP Art. 14 il comitato dopo sei mesi può sollecitare lo Stato a comunicare le misure adottate per dar seguito all’inchiesta Il Comitato invita lo Stato a fornire rapporti periodi e rilevanti informazioni riguardo l’eliminazione delle violazioni

98 CONCLUSIONI L’entra in vigore del Protocollo nel 2011 è un utile strumento per rafforzare la tutela dei diritti dei minori. Conferma la centralità dell’interesse superiore del minore Introduce procedure di comunicazioni individuali e numerose disposizioni volte a salvaguardare la posizioni di soggetto vulnerabile La rapidità di redazione del Protocollo avrebbe potuto portare ad una sua rapida entrare in vigore


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