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Formazione Generale 2° Lezione Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale NON deve.

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Presentazione sul tema: "Formazione Generale 2° Lezione Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale NON deve."— Transcript della presentazione:

1 Formazione Generale 2° Lezione Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale NON deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Contenuti: concetti di rischio danno prevenzione protezione organizzazione della prevenzione aziendale diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo e assistenza

2 Formazione dei lavoratori  A cura del Datore di Lavoro  Periodicità All’assunzione (entro 60 gg) 4 ore di formazione generale + 4 (amministrativi) o 12 ore (tecnici) In occasioni di trasferimento/cambio mansioni Introduzione di nuove attrezzature e/o nuove sostanze Periodicamente ripetuta (almeno 6 ore ogni 5 anni)  Formazione specifica per: Dirigenti (16 ore + 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni) Preposti (16 ore + 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni) RLS (32 ore iniziali + 8 ore di aggiornamento ogni anno) Gruppo emergenza RSPP e SPP

3 CONTENUTI DELLA FORMAZIONE (Rif. D.Lgs. 81/2008 art. 37) Generale a)concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; Specifica (sarà fatta in un secondo momento) b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Formazione dei lavoratori

4 Informazione dei lavoratori Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. d) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; e) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; f) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

5 Informazione dei lavoratori  Può essere fornita direttamente:  Consegnata  Esposta   o resa disponibile

6 INF-09 Informazioni di base sui rischi in azienda e sull’organizzazione aziendale per la sicurezza: Fascicolo fornito a tutti i dipendenti e ai neoassunti in occasione dell’assunzione. Struttura dell’organizzazione aziendale della sicurezza: Cartello con i nominativi delle funzioni chiave, esposto in bacheca Informazioni sull’andamento degli infortuni : Cartello con i grafici sull’andamento degli infortuni (If e Ig) esposto in bacheca Risultati degli accertamenti sanitari: Sono forniti dal Medico competente direttamente ai lavoratori interessati. Comunicazioni aziendali: Vengono consegnate ad ogni lavoratore interessato oppure appese nella bacheca aziendale Pericolosità di materiali e attrezzature: Nei metodi di fabbricazione sono riportate nelle apposite caselle le indicazioni sintetiche di rischio di ogni singola operazione da compiere; esse sono quindi rese disponibili ad ogni operatore che sia impegnato nella fabbricazione dei prodotti Cartellonistica Informazione dei lavoratori sulla sicurezza Info fornite direttamente

7 Il D.Lgs. 81/2008, l’organizzazione aziendale della sicurezza e gli organismi di controllo e vigilanza La sicurezza è un lavoro di squadra

8 Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Ruoli previsti I ruoli coinvolti nel miglioramento continuo della sicurezza sono: Datore di lavoro Dirigente Preposto Lavoratore Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(R.L.S.) Medico competente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

9 Datore di lavoro: definizione “Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”

10 Datore di lavoro: responsabilità  Valutazione dei rischi  Elaborazione di un documento di prevenzione e protezione contenente: Relazione sulla valutazione dei rischi Individuazione delle misure di P.P. Programma di applicazione di tali misure  Consulta RLS  Designa SPP e RSPP  Nomina il medico competente  Designa la squadra di emergenza Obblighi non delegabili  responsabilità giuridica

11 DIRIGENTE Definizione  Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

12 DIRIGENTI Responsabilità  Assistono il Datore di Lavoro nei suoi compiti di sicurezza  Impartiscono le direttive al proprio personale assicurando il rispetto delle norme di sicurezza.  Vigilano sull’applicazione delle norme di sicurezza

13 PREPOSTI Definizione  Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

14  Assistono il Datore di Lavoro nei suoi compiti di sicurezza  Verificano il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei Lavoratori loro sottoposti (o che operano nel loro reparto)  Organizzano il lavoro del proprio reparto in modo conforme alle norme di sicurezza. PREPOSTI Responsabilità

15 Chi fa cosa: IL LAVORATORE (Rif. D.Lgs. 81/2008 art. 20) 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. i lavoratori devono in particolare : a) contribuire, assieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

16 Chi fa cosa: IL LAVORATORE (Rif. D.Lgs. 81/2008 art. 20) -2  d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;  g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

17 h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente; I lavoratori non possono rifiutarsi di sottoporsi a controlli sanitari quelli sottolineati sono obblighi sanzionati con arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 € (art. 59) Chi fa cosa: IL LAVORATORE (Rif. D.Lgs. 81/2008 art. 20) -3

18 Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)  Riceve informazioni da Datore di Lavoro su: Natura dei rischi Organizzazione del lavoro e programmazione delle misure preventive e protettive Descrizione di impianti e processi produttivi dati del Registro infortuni e malattie professionali Prescrizioni degli obblighi di vigilanza  È tenuto al segreto sui processi lavorativi  È utilizzato dal Datore di Lavoro

19 Servizio Prevenzione e Protezione  Organizzato dal Datore di Lavoro (previa consultazione RLS)  interno o esterno all’azienda (o misto)  I membri del SPP devono: Essere in numero sufficiente Possedere adeguate capacità Disporre di mezzi e tempo adeguati  Deve avere un Responsabile con adeguate attitudini e capacità  Il nominativo del RSPP deve essere comunicato a AUSL e Ispettorato lavoro (vedi organi di vigilanza)

20 Responsabilità penale del responsabile del (RSPP): “Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione ”. Corte di cassazione (Sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011)

21 SPP: Compiti  Analisi di rischio  Elaborazione delle misure da adottare  Elaborazione procedure di sicurezza  Proporre i programmi di formazione e informazione dei lavoratori  Partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi

22 Squadra di emergenza  E’ nominata dal Datore di Lavoro Previa consultazione RLS Deve essere compatibile con le dimensioni dell’azienda e con i rischi specifici *Il lavoratore designato non si può rifiutare  Ha i seguenti compiti Antincendio Primo soccorso Gestione evacuazione Gestione emergenza  Adeguata formazione e attrezzatura La formazione è sempre obbligatoria ma la durata è legata alle caratteristiche e alle dimensioni dell’azienda)

23 Medico competente Specializzazione specifica  E’ nominato dal Datore di Lavoro  Decide ed effettua la sorveglianza sanitaria Preventiva, Periodica, Di fine rapporto (in alcuni casi particolari)  Visita periodica lo stabilimento (da decidere la periodicità, generalmente 1 volta all’anno)  Esprime i giudizi di idoneità alla mansione Il lavoratore può ricorrere contro il giudizio entro 30 giorni dalla consegna dello stesso Collabora con Datore di Lavoro a: Attuazione misure P.P. Predisposizione servizio di primo soccorso Informazione e Formazione dei lavoratori * Non può accertare la gravidanza, può verificare condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi previsti dall’ordinamento

24 RLS  Eletto o designato dai lavoratori (prioritariamente all’interno delle RSU)  E’ consultato su: Valutazione dei rischi e misure P.P. Nomina SPP e Squadra di Emergenza Organizzazione della formazione  E’ informato su: Valutazione dei rischi e misure P.P. Informazioni provenienti dai servizi di vigilanza  Riceve una formazione a carico dell’azienda  Partecipa alla riunione periodica

25 Riunione periodica  Organizzata dal Datore di Lavoro (direttamente o tramite SPP) Per le aziende con più di 15 dipendenti almeno una volta all’anno (o in occasione di modifiche significative delle condizioni di esposizione al rischio)  Partecipano: Datore di lavoro o suo rappresentante RSPP-ASPP Medico competente RLS

26 Riunione periodica  Argomenti Esame del Documento di Prevenzione e Protezione Valutazione dell’idoneità dei DPI Programmi di informazione e formazione dei lavoratori Risultati (in forma anonima) degli accertamenti clinici e strumentali  Verbale della riunione

27 Documento di Valutazione del Rischio La valutazione dei rischi è un processo continuo, che deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori STRUTTURA DEL DOCUMENTO DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DEL PROCESSO PRODUTTIVO PROCEDURA AS 010 ANALISI DEL RISCHIO PROCEDURA AS 005 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E GESTIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DOCUMENTI DI ANALISI DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE LUOGHI DI LAVORO (E MICROCLIMA) ATTREZZATURE DI LAVORO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI VIDEOTERMINALI RISCHIO CHIMICO (E CANCEROGENI) RISCHIO BIOLOGICO ATMOSFERE ESPLOSIVE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (E RISCHI PSICO-SOCIALI)

28 Documento di Valutazione del Rischio DOCUMENTI DI ANALISI DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHIO INCENDIO VIBRAZIONI RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI GAS TOSSICI ALLEGATI: A. Classificazione delle aree funzionali B. Elenco delle Attrezzature di Lavoro C. Elenco degli Addetti assoggettati alla Valutazione dei Rischi D. Scheda riepilogativa di sostanze, prodotti, materie prime E. Analisi statistica degli infortuni F. Scheda riepilogativa dei Dispositivi di Protezione Individuale G. Protocollo Sorveglianza Sanitaria H. Documento informativo per esterni I. Programma Interventi L. Organizzazione Aziendale per la Sicurezza La revisione deve essere fatta in caso di modifiche al processo produttivo e/o alla evoluzione delle conoscenze tecniche e/o a seguito di infortuni gravi (o almeno ogni 3 anni)

29 Organi di Controllo Il controllo (di primo livello) è affidato all’organizzazione aziendale per la sicurezza:  Sorveglianza del line gerarchico sulle attività svolte in azienda  Autoispezioni (SPP)  Audit di specialisti esterni

30 Organi di Vigilanza - 1 Art. 13 D.Lgs. 81/2008:  Azienda USL  Vigili del fuoco  … e inoltre: Direzione regionale/provinciale del lavoro Ispettorato regionale del lavoro Personale ispettivo del Ministero del lavoro Carabinieri NIL (Nucleo Ispettivo Lavoro) Magistratura INAIL INPS

31 MODALITA’ OPERATIVE  Sopralluogo  Accertamento di violazione  Verbale inviato al Datore di lavoro e in Procura  Prescrizione con tempi per ottemperare  Comunicazione Azienda  Organo ispettivo che verifica la rimozione delle irregolarità entro 60 gg:  Se la situazione è regolarizzata invia richiesta di pagamento a seguito del quale informa il magistrato per archiviare la pratica  Se la situazione NON è regolarizzata scatta la comunicazione al PM e quindi il procedimento penale  In caso di lesione grave ci può essere anche il sequestro cautelativo di locali e macchine. Organi di Vigilanza - 2

32 SOPRALLUOGO  Gli ispettori accedono ai luoghi di lavoro e possono interrogare il personale e acquisire documenti  Durante i sopralluoghi l’ispettore è accompagnato da un rappresentante della Direzione Aziendale e dal RLS  Il personale ispettivo deve: Qualificarsi (Tesserino di riconoscimento) Presentare il provvedimento in forza del quale effettua l’ispezione Dichiarare lo scopo/motivo dell’ispezione Condurre l’ispezione in modo da non perturbare lo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati Mantenere riservate le informazioni inerenti i processi produttivi e lavorativi Redigere un verbale Organi di Vigilanza - 3 Il lavoratore che ha reso dichiarazione al personale ispettivo, è titolare di un diritto alla riservatezza sul contenuto delle dichiarazioni.

33 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) ora accorpato in INAIL, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato Rif. D.Lgs. 81/2008 art. 10 Enti di Assistenza e Supporto


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