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PROBLEMATICHE DELLA TUTELA PENALE DEL LAVORO S CUOLA S UPERIORE DELLA M AGISTRATURA S CANDICCI 25-27 NOVEMBRE 2015. Davide Petrini Università del Piemonte.

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Presentazione sul tema: "PROBLEMATICHE DELLA TUTELA PENALE DEL LAVORO S CUOLA S UPERIORE DELLA M AGISTRATURA S CANDICCI 25-27 NOVEMBRE 2015. Davide Petrini Università del Piemonte."— Transcript della presentazione:

1 PROBLEMATICHE DELLA TUTELA PENALE DEL LAVORO S CUOLA S UPERIORE DELLA M AGISTRATURA S CANDICCI 25-27 NOVEMBRE 2015. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

2 I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI: OMICIDIO E LESIONI, OMISSIONE DI CAUTELE ANTINFORTUNISTICHE, DISASTRO Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

3 TUTELA PREVENTIVA (T.U.) TUTELA «SUCCESSIVA»→ DELITTI DEL CODICE PENALE Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

4 DOPPIO PIANO REATI CAUSALMENTE ORIENTATI (AD EVENTO NATURALISTICO) [omicidio – lesioni personali] DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA (AGGRAVATI DALL’EVENTO) [437 – 434 c.p.] Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

5 I - ARTT. 589, 590 C.P. La diversa disciplina per lesioni personali colpose e omicidio colposo per violazione della normativa in materia di prevenzione degli infortuni... {Limiti edittali {Perseguibilità Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

6 SOGGETTO ATTIVO Rinvio (ad oggi pomeriggio….) Delega. Posizioni di garanzia. Principio di effettività Datore di lavoro nella S.p.A. Datore di lavoro nella P.A. Appalto Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

7 RAPPORTO CAUSALE Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

8 I problemi aperti dopo la «Franzese» Ossequio formale Incertezza della scienza Generalizzazioni del senso comune Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

9 L’ossequio di stile, solo formale Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

10 Cass. pen., sez. IV, 25 novembre 2004, n. 11977 (est. Battisti). «La legge scientifica statistica per essere tale, per essere legge, non può non essere prossima a cento, perché solo se prossima a cento, pressoché coincidente con cento, legittima chi se ne avvale - nel processo, il giudice - a ritenere raggiunta la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non raggiungendo la quale il giudice deve fermarsi. La prova del rapporto causale nel processo penale non può ritenersi raggiunta attraverso la semplice enunciazione "ex ante" di una legge scientifica: al giudice è imposto di concretizzare "ex post" tale legge nel caso di specie, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile». Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

11 Cassazione penale, sez. IV 17/09/2010, n. 43786 (rel. Blaiotta). «Il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario, si fonda anche sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e culmina nel già detto giudizio di elevata probabilità logica. Insomma, le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto, quando l'apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di elevata probabilità logica. E' il piano processuale che, richiedendo un approccio valutativo, può in alcuni casi consentire di metabolizzare la misura d'incertezza che spesso si riscontra nei giudizi della giurisprudenza, particolarmente nell'ambito biomedico di cui qui ci si occupa. Il tramite è costituito da già indicato concetto di probabilità logica che, come pure si è visto, non consente rigide quantificazioni numeriche Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

12 Il giudice e la scienza (sempre Blaiotta) «Il punto più dibattuto riguarda la contestata esistenza di un'enunciazione scientificamente affidabile afferente all'esistenza di un effetto acceleratore del processo carcinogenetico derivante dalla protrazione dell'esposizione dannosa nel corso dell'attività lavorativa. La dimostrazione di tale effetto acceleratore consentirebbe, nei modi che saranno esposti più avanti, di attribuire rilievo causale anche alle condotte che hanno determinato la protrazione dell'esposizione dannosa dopo l'iniziazione del processo patogenetico». Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

13 «Ricerca disinteressata e strenua di fatti che la mettano in crisi, che la falsifichino». «Ne consegue con logica evidenza che la Corte di legittimità non è per nulla detentrice di proprie certezze in ordine all'affidabilità della scienza, sicché non può essere chiamata a decidere, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata». Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

14 Il decalogo… «Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove». Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

15 Era un caso di amianto, deciso dalla Corte d’appello di Trento…. «In conclusione, la sentenza deve essere annullata con rinvio per ciò che attiene alle indicate problematiche causali. Essendo stato accertato che la malattia letale è stata determinata dall'esposizione lavorativa in FTM, si tratterà di appurare: 1. Se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico; 2. Nell'affermativa, occorrerà determinare se si sia in presenza di legge universale o solo probabilistica in senso statistico. 3. Nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, occorrerà chiarire se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali». Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

16 Cass. pen., sez. IV, 10/06/2010, n. 38991 (Quaglierini) rel. Izzo (annulla Corte d’appello Torino - Montefibre «Nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al "sapere scientifico", la funzione strumentale e probatoria di quest'ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti. Una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, invece, come consentito, della sola utilizzazione». Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

17 Le generalizzazioni del senso comune Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

18 Cass. pen.,15 /10/ 2002, n. 7026 (rel. Brusco, la «Folgore» È configurabile la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, qualora esso sia stato accertato con giudizio controfattuale che, quantunque non fondato su una legge scientifica di spiegazione di natura universale o meramente statistica - per l'assenza di una rilevazione di frequenza dei casi esaminati - bensì su generalizzate massime di esperienza e del senso comune, sia stato ritenuto attendibile secondo criteri di elevata credibilità razionale, in quanto fondato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

19 «La mancanza di leggi di spiegazione non vieta al giudice di pervenire al risultato a lui richiesto (positivo o negativo che sia) fondandosi esclusivamente sulle massime di esperienza o sulle generalizzazioni del senso comune purché anche le massime o il senso comune abbiano un solido fondamento scientifico che confermi la valutazione che ricollega la condotta all'evento. Insomma, come è stato affermato, il libero convincimento del giudice deve fondarsi comunque sulla cultura e sul metodo scientifici e non tradursi in un inaccettabile soggettivismo. Perché si possa dire che la condotta di un soggetto è stata "causa" di un evento non è quindi indispensabile l'esistenza della legge scientifica che lo dimostri. La dimostrazione può avvenire anche con l'utilizzazione delle generalizzate massime di esperienza o del senso comune purché massime e senso comune siano caratterizzate da un riconosciuto e non discutibile fondamento scientifico. In definitiva l'elevato grado di credibilità razionale che consente di affermare l'esistenza del rapporto di causalità (sia omissiva che commissiva) può raggiungersi anche per questa via: ciò che rileva è che l'accertamento in questione sia stato criticamente condotto con metodo scientifico. E' questo metodo - il metodo scientifico - che rende affidabili le massime e le generalizzazioni di cui si discute». Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

20 Il terremoto de l’Aquila Il Tribunale aveva individuato una legge scientifica di copertura di matrice antropologica - il c.d. 'modello delle rappresentazioni sociali’. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

21 Corte d'Appello dell'Aquila, sent. 10 novembre 2014 (dep. 6 febbraio 2015), n. 3317, Pres. Francabandera, imp. Barberi e a. «La legge di copertura di natura sociologica prospettata dall'accusa tramite il proprio consulente, prof. Antonello Ciccozzi, e fatta propria dal primo giudice (il quale pure le ha attribuito un basso coefficiente statistico), difetta invero di adeguata validazione scientifica, con riferimento ai noti criteri della 'controllabilità', 'falsificabilità' e 'verificabilità' della stessa, tenuto conto della percentuale di errore conosciuto o conoscibile, della possibilità che la teoria abbia formato oggetto di controllo da parte di altri esperti in quanto divulgata [...], della presenza di standard costanti di verifica. Detta legge di copertura [...] è stata infatti elaborata ex post dal consulente [...], sulla scorta di dichiarazioni - rilasciate nel corso del processo dai testimoni - selezionate a sua discrezione, in evidente funzione di riscontro e corroborazione di una tesi anticipatamente prospettata [...]. Detta legge di copertura, inoltre, trova origine dallo stesso vissuto del consulente nato e residente in L'Aquila, con conseguente perdita del necessario requisito della terzietà da parte del medesimo» Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

22 «La ricerca di una legge di copertura in grado di attribuire un valore generalizzante alle condotte umane si rivela sempre vana, essendo i comportamenti dell'uomo strutturalmente caratterizzati da motivazioni intime e soggettive. E’ possibile pervenire «all'accertamento del nesso causale di natura 'psichica', implicante la sussistenza di un nesso di condizionamento mentale tra la condotta di tipo comunicativo dell'imputato De Bernardinis e la [...] decisione delle vittime, tenuto conto che il condizionamento psichico, nel relazionarsi tra diversi soggetti, costituisce un fenomeno niente affatto raro e appartenente all'esperienza del vivere comune». Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

23 «Il giudice deve pertanto ricorrere a massime di esperienza, ovvero giudizi di carattere generale formulati sulla base dell' id quod plerumque accidit. L'accertamento del nesso di causalità dovrà, quindi, svolgersi in relazione a ciascuna vittima, valutando: a) se la vittima abbia effettivamente recepito quale messaggio rassicurante proprio quello promanante dall'imputato (con l'esclusione, dunque, di possibili fonti alternative); b) se nella formazione della decisione di non fuggire in strada proprio tale massaggio abbia avuto incidenza determinante; c) e se, infine, si debba ritenere che la vittima, una volta fuggita dall'abitazione, non vi avrebbe fatto rientro (con alto grado di probabilità logica) fino all'ora della scossa distruttiva delle 3.32 del 6 aprile 2009». Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

24 Omesso DVR e prova del rapporto causale Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

25 Cass pen.,7 gennaio 2015, n. 6732 (rel.ce Bianchi) Le condizioni soggettive del lavoratore non possono ritenersi irrilevanti una volta che, come sopra si è detto, ampia discrezionalità era lasciata al medesimo circa il comportamento da adottare nella singola situazione data, in particolare nella scelta se, come e quando scendere dal camion. Senza considerare la sussistenza comunque di altri profili di colpa che prescindevano dalla situazione soggettiva dell'infortunato. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

26 Cass. Pen., 4 dicembre 2009, n. 8622 (rel. Zecca) In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo non può essere desunto soltanto dall'omessa previsione del rischio nel documento, di cui all'art. 4, comma 2, del d.lg. 19 settembre 1994 n. 626 (documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro), dovendolo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretizzato.(Nella specie, con riferimento all'infortunio sul lavoro causato dal trascinamento delle braccia dell'operatrice nei rulli in movimento di un macchinario, la sentenza impugnata aveva affermato che ove fosse stato operato l'inserimento della previsione di tale rischio nel suddetto documento, l'infortunio sarebbe stato evitato). Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

27 Cass. Pen., 27 marzo 2014, n. 25213 (rel. D’Isa) E’ da dire che l'affermazione tout-court secondo la quale ove fosse stata operata la valutazione del rischio di esplosione del forno per l'uso della lancia termica al fine di eliminare scorie di metallo all'interno di esso e fosse stato operato l'inserimento di tale previsione di rischio nel documento di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, l'infortunio sarebbe stato certamente evitato, è logicamente priva di giustificazione. La valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento costituisce, senza dubbio alcuno, un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato. Non può essere cioè affermata una causalità di principio. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

28 Il concorso colposo del lavoratore Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

29 Cass. pen., sez. IV, 9 novembre 2015, n. 44811 «Deve allora rilevarsi che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

30 (segue) «che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica» Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

31 Cass. pen., sez. IV, 7 settembre 2015, n. 36040 La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia. Le tendenze giurisprudenziali si dirigono anch'esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (cd. "principio di autoresponsabilità del lavoratore). In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale. Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. Questi principi non si attagliano al caso di specie, essendo rimasto provate la mancata adozione di quei presidi necessari, nello svolgimento del lavoro affidato alla persona offesa, per prevenire gli infortuni. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

32 Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

33 Un po’ di analisi della fattispecie… Soggetto attivo Condotta Oggetto materiale della condotta Destinazione dell’oggetto materiale della condotta Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

34 Reato proprio nell’ipotesi omissiva… Devesi in proposito rilevare che l'art. 437 c.p., non specifica le misure di prevenzione che sono obbligatorie ma implicitamente rinvia, mediante il richiamo a condotte di tipo omissivo, alle disposizioni della legislazione antinfortunistica, sempre che quest'ultima riguardi "apparecchi, impianti e segnali". Pertanto, diversamente dalla ipotesi commissiva, dove soggetto attivo del reato può essere chiunque, la forma omissiva riguarda esclusivamente i soggetti investiti dagli obblighi di collocare impianti, apparecchi e segnali diretti a prevenire infortuni sul lavoro. Cass. Pen. 26 febbraio 2014, n. 9324. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

35 Dimensioni dell’azienda Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 437 cod.pen. concerne anche la sicurezza sul lavoro di una comunità ristretta di lavoratori o di singoli lavoratori, in quanto tale disposizione incrimina espressamente la rimozione o l'omissione dolosa di cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, i quali riguardano di solito singoli soggetti e non indistinte collettività di persone. Cassazione penale, sez. I, 21/02/2007, n. 12464Cassazione penale, sez. I, 21/02/2007, n. 12464 Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

36 (segue) Nel delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche di cui all'art. 437 c.p., il pericolo presunto che tale norma intende prevenire non deve necessariamente interessare la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, potendo esso riguardare anche gli operai di una piccola fabbrica, in quanto prevede anche il pericolo di semplici infortuni individuali sul lavoro, e tutela pure l'incolumità dei singoli lavoratori. Cassazione penale, sez. I, 08/10/2002, n. 37116 Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

37 Malattie-infortunio L'art. 437 c.p. - nel punire l'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro - si riferisce anche alle c.d. "malattie-infortunio", che - a differenza delle malattie professionali in senso stretto consistenti in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro, e non prodotte da agenti esterni - sono sindromi morbose insorte in esecuzione di lavoro e prodotte da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica, ecc.), evitabili con determinati accorgimenti. (Nella fattispecie, si è ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 437 c.p. a carico di chi abbia omesso di predisporre impianti e adottare altre misure idonee a prevenire rischi di patologie cancerogene conseguenti a emissioni di una cokeria). Cassazione penale, sez. I, 06/02/2002, n. 11894 Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

38 II comma «Integra il delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi aggravata dalla verificazione di infortuni sub specie di malattie-infortunio, la condotta consistita nell'aver esposto un numero indeterminato di lavoratori a fibre di amianto, omettendo di adottare le misure cautelari generiche e specifiche previste dalla normativa vigente all'epoca dei fatti, così determinando l'insorgenza di migliaia di patologie asbesto- correlate. Dal momento che l'art. 437 comma 2 c.p. configura non già una circostanza aggravante, bensì una fattispecie autonoma di reato, ne segue che vanno ravvisati tanti autonomi reati quante sono le singole persone offese nominalmente indicate nei capi di imputazione; senza che ciò comporti, peraltro, la necessità di accertare i singoli nessi di causalità individuale, a tal scopo essendo sufficienti affidabili indagini epidemiologiche» (Tribunale Torino, 14/05/2012, Eternit) Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

39 Cass. pen., sez. I, 20 aprile 2006, n. 20370 Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto, doloso, di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione, in conseguenza della condotta di rimozione o di omissione, del disastro o dell'infortunio, che costituisce, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 437 c.p., una circostanza aggravante. (La Corte ha altresì precisato che la nozione di disastro, siccome qualifica anche la previsione del mero pericolo che il disastro si verifichi, non comprende soltanto gli eventi di vasta portata o tragici, ma anche quegli eventi lesivi connotati da diffusività e non controllabilità che pure, per fattori meramente casuali, producano un danno contenuto, sicché i parametri della "imponenza" e della "tragicità" non possono essere assunti come misura del "disastro" genericamente inteso). Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

40 I rapporti con l’omicidio colposo Va rilevato, preliminarmente, che il rilievo inerente al rapporto di specialità tra le fattispecie non trova riscontro nell'orientamento espresso al riguardo da questa Corte (per tutte Cass. 10048/1993, rv. 195696), che in questa sede il collegio intende riaffermare, in forza del quale " tali previsioni normative... considerano distinte situazioni tipiche, vale a dire la dolosa omissione di misure antinfortunistiche con conseguente disastro e la morte non voluta di una o più persone, e tutelano interessi differenti cioè la pubblica incolumità e la vita umana. Poichè il danno alla persona non è compreso nell'ipotesi complessa di cui all‘art. 437, comma2, c.p., costituendo effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro e dell'infortunio, causato dall'omissione delle cautele, la morte, sia pure in conseguenza dell'omissione stessa, non viene assorbita dal reato ex art. 437, comma 2, c.p., ma costituisce reato autonomo. La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto e quindi non viola il principio del "ne bis in idem".‘ Cass. pen., 5 marzo 2015, n. 27151. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

41 Thyssen (S.U. 38343/2014) Orbene, al riguardo occorre rammentare che, alla stregua della regola di certezza propria della causalità condizionalistica che fonda l'imputazione oggettiva del fatto, il nesso di condizionamento tra una condotta omessa ed un evento può essere ravvisato solo quando sia possibile ritenere con umana certezza, alla stregua di giudizio caratterizzato da elevata probabilità logica, che il comportamento atteso avrebbe evitato l'evento. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

42 In breve il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario, si fonda anche sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e culmina nel già detto giudizio di elevata probabilità logica, id est di corroborazione dell'ipotesi. Le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto, quando l'apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di elevata probabilità logica. È il piano processuale che, richiedendo un approccio valutativo, può in alcuni casi consentire di metabolizzare la misura d'incertezza che spesso si riscontra nei giudizi della giurisprudenza. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

43 Sulla base di tali concreti, effettuali, altamente significativi elementi comparativi, reali e non astrattamente ipotetici, è agevole agire il controfattuale in chiave puramente logica: ove pure a Torino si fosse proceduto con la documentata celerità riscontrata nello stabilimento di Terni, l'impianto non sarebbe stato certamente ultimato nel dicembre 2007. Il nesso causale, dunque, non esiste. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

44 Sulla Fanzese… Anche qui tuttavia occorre ribadire il pericolo di degenerazioni di tipo retorico che, come si riscontra talvolta nella prassi, imprimono arbitrariamente il suggello dell'elevata probabilità logica su ragionamenti probatori che rimangono altamente incerti quanto al carattere salvifico delle condotte mancate; e che non si confrontano adeguatamente con le particolarità della fattispecie concreta. Anche in tale ambito, il rischio di ingannevoli distorsioni del giudizio può essere evitato solo attraverso una serrata ricerca - prima - ed analisi - poi - delle contingenze nel caso concreto che, come si è accennato, in qualche caso ma non sempre, possono consentire di superare in chiave induttiva il tratto probabilistico (in chiave numerica) dell'inferenza deduttiva Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

45 Colpa specifica ed evento in concreto Si tratta quindi di verificare se lo svolgimento causale concreto fosse tra quelli presi in considerazione dalla regola violata. Si analizzeranno quindi i più significativi anelli della catena causale. Peraltro, occorre ribadirlo, anche sotto il profilo causale la pur necessaria prevedibilità dell'evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma la classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca. La Corte di cassazione (Sez. 4, n. 39606 del 28/06/2007, Marchesini, Rv. 237880) ha già avuto occasione di considerare che la descrizione dell'evento non può discendere oltre un determinato livello di dettaglio e deve mantenere un certo grado di categorialità; giacché un fatto descritto in tutti i suoi accidentali ragguagli diviene sempre, inevitabilmente, unico ed in quanto tale irripetibile ed imprevedibile. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

46 Si tratta di identificare una norma specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della verificazione di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che all'epoca della creazione della regola consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti; e di identificare misure atte a scongiurare o attenuare il rischio. L'accadimento verificatosi deve cioè essere proprio tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, deve costituire la concretizzazione del rischio. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale

47 Nell'ambito del profilo subiettivo della colpa di cui si parla l'esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata; ma anche nell'ambito della colpa specifica la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va ragguagliata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto. Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza dà luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell'ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dell'agente modello. Davide Petrini Università del Piemonte Orientale


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