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Società Esercizio in forma collettiva dell’impresa? Struttura organizzativa destinata all’esercizio di attività? Patrimonio di destinazione Formato da.

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Presentazione sul tema: "Società Esercizio in forma collettiva dell’impresa? Struttura organizzativa destinata all’esercizio di attività? Patrimonio di destinazione Formato da."— Transcript della presentazione:

1 Società Esercizio in forma collettiva dell’impresa? Struttura organizzativa destinata all’esercizio di attività? Patrimonio di destinazione Formato da apporti dei soci (conferimenti) o dei terzi Continuamente in mutazione per effetto dell’esercizio dell’attività economica Conferimento funzionale ad un’attività mediante una struttura organizzativa Distinzione fra prestazione e controprestazione, che non è mediata dall’attività Art. 2247 1. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

2 Società e impresa Centralità dello scopo egoistico Divisione degli utili O comunque autoattribuzione del risultato Cooperative e scopo mutualistico Consorzi e scopo mutualistico Conseguente distinzione con organizzazioni che hanno scopo altruistico, ancorché eventualmente perseguito in forma di impresa associazioni Problema delle professioni intellettuali

3 Società fra professionisti Problema del superamento di vincoli pubblicistici e privatistici Titolo abilitativo Personalità della prestazione Previsioni espresse: Società fra avvocati (d.lgs. 96/2001) Solo soci professionisti che le amministrano Inammissibilità di soci capitalisti Non assoggettate a fallimento Possibilità del cliente di individuare il professionista Società di revisione (d. lgs. 39/2010)

4 Società fra professionisti Art. 10 l. 183/2011 4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci ; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; (41) c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale; (42) d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti. 6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. 7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. (43) 8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. 9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. (44) 10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7. (45) 11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400legge 23 novembre 1939, n. 1815

5 Società professionali e figure affini Incarico professionale congiunto Società di mezzi Studio associato Contratto associativo atipico? Esercizio individuale Rilevanza obbligatoria interna Associazioni fra avvocati (l. 247/2012) Società di engineering E art. 2238

6 Società e godimento Inammissibilità di società di godimento (art. 2248) Distinzione con comproprietà E corrispondente inapplicabilità di art. 1111 Difficoltà della repressione di società di godimento Art. 2247 1. Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

7 Società e spendita del nome Società occulta Assoggettabilità a fallimento

8 Società e attività comune Non necessità di amministrazione in comune Condivisione del rischio Imputazione dell’attività al gruppo? Difficoltà di distinguere con associazione in partecipazione Risultati imputati al patrimonio comune L’apporto dell’associato non va a formare un patrimonio comune Il risultato è dovuto all’associato a titolo di debito Art. 2549 1. Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

9 Tipicità delle società Art. 2249 Società commerciali devono costituirsi Società con attività diversa regolate da società semplice, salvo scelta delle precedenti tipologie Società semplice e s.n.c. come tipi residuali Tipicità funzionale a interessi dei terzi Tipicamente, interesse dei creditori a confidare in modelli di responsabilità riconosciuti dal legislatore Dove non sono in gioco rapporti con i terzi, l’autonomia privata può tendenzialmetne modellare l’organizzazione associativa in deroga a norme dispositive di legge.

10 Società e conferimenti Conferimenti come risorse iniziali prestate dai soci Destinati a trasformarsi nella vita della società Il valore dei conferimenti rappresenta il valore dei mezzi propri (investimenti) dei soci Valore fisso Misura il rischio che i soci sono disposti a correre nello svolgimento dell’attività (capitale di rischio, contrapposto a capitale di debito) Anche in caso di responsabilità illimitata Forma il capitale sociale Ma può essere superiore

11 Tipologie di conferimenti Denaro, beni in natura, opere e servizi Essenzialità del conferimento? S.r.l. con capitale 1 euro Nonostante responsabilità limitata Tutto l’investimento è in capitale di debito Art. 2253. co. 2: Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

12 Conferimenti e capitale Il saldo dello stato patrimoniale va sempre a zero Il capitale sociale esprime il valore dei conferimenti E va iscritto nel passivo Stato patrimoniale di società neocostituita Con conferimenti in denaro Cassa e banca200.000Capitale sociale200.000

13 Conferimenti non iscritti a capitale? ConferimentoValore all’attivoValore a capitale Denaro200.000 Terreni2.000.000 Lavoro?? Quali problemi determina il conferimento dei terreni? E il conferimento del lavoro? La capitalizzazione comporta obbligo di restituzione del conferimento al termine della società

14 Capitale di rischio e capitale di debito AttivoPassivo Terreni2.000.000Capitale sociale200.000 Macchinari2.000.000Debiti4.000.000 Cassa e banca200.000 Totale4.200.000 AttivoPassivo Terreni2.000.000Capitale sociale4.000.000 Macchinari2.000.000Debiti200.000 Cassa e banca200.000 Totale4.200.000 Cosa ci dice il confronto fra queste due situazioni? Quale rischio caratterizza la prima situazione?

15 Il netto patrimoniale AttivoPassivo Terreni2.000.000Capitale sociale4.000.000 Riserve100.000 Macchinari2.000.000Debiti100.000 Cassa e banca200.000 Totale4.200.000 In verde le attività reali In rosso le passività reali In giallo le passività nominali (non sono debiti) Attività reali – passività reali = netto patrimoniale = passività nominali

16 Conferimenti e indisponibilità Finché vive la società, i soci non possono ripartirsi il valore dei conferimenti Il socio non può chiedere la restituzione né del conferimento, né del suo valore Cioè non può chiedere la liquidazione della quota Il socio non può usare beni sociali (nemmeno se da lui conferiti) per fini estranei a quelli della società Art. 2256 c.c. L’iscrizione al passivo del capitale garantisce il vincolo di indisponibilità

17 Esempio AttivoPassivo Cassa20.000Capitale sociale200.000 Terreni200.000Debiti30.000 Materie prime20.000 C’è un utile divisibile? La cassa inferiore al debito esclude la divisibilità di un utile? Quanto può distribuire la società a titolo di utile? Cosa succederebbe se la voce di capitale sociale del passivo fosse cancellata?

18 Esempio AttivoPassivo Cassa20.000Capitale sociale200.000 Terreni180.000Debiti10.000 Materie prime10.000 C’è un utile divisibile? La cassa superiore al debito comporta un utile divisibile? Quanto può distribuire la società a titolo di utile? Cosa succederebbe se la voce di capitale sociale del passivo fosse cancellata?

19 Esempio AttivoPassivo Cassa0Capitale sociale200.000 Terreni200.000Debiti10.000 Materie prime20.000 C’è un utile divisibile? L’inesistenza di cassa esclude la divisibilità dell’utile? Quanto può distribuire la società a titolo di utile? Cosa succederebbe se la voce di capitale sociale del passivo fosse cancellata?

20 Autonomia patrimoniale delle società Il patrimonio sociale è sempre autonomo da quello dei soci In quanto esso e solo esso è destinato all’esercizio di attività di impresa Indipendentemente dall’espresso riconoscimento di personalità giuridica Il problema della soggettività è un falso problema Varia il grado di insensibilità del patrimonio personale dei soci rispetto alle vicende sociali Es.: responsabilità dei soci per obbligazioni sociali Pur sempre responsabilità di un patrimonio per un debito contratto da un altro patrimonio


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