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Ruolo chiave della Corte costituzionale su pluralismo e televisione Costante “inseguimento” da parte del Parlamento Principio guida: il diritto all’informazione.

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Presentazione sul tema: "Ruolo chiave della Corte costituzionale su pluralismo e televisione Costante “inseguimento” da parte del Parlamento Principio guida: il diritto all’informazione."— Transcript della presentazione:

1 Ruolo chiave della Corte costituzionale su pluralismo e televisione Costante “inseguimento” da parte del Parlamento Principio guida: il diritto all’informazione garantito dall’art. 21 deve essere qualificato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie e comporta il vincolo del legislatore ad impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel sistema radiotelevisivo del numero massimo possibile di voci diverse (sent. 112/1993)

2 1960 La conferma del monopolio Tentativo dell’editore “Il tempo-TV” – Monopolio RAI 1.Le bande di frequenza sono limitate (la TV è un mezzo particolare) 2.In regime di libera iniziativa è un’attività destinata quantomeno all’oligopolio 3.Il monopolio statale tutela meglio il pluralismo Video anni ‘50 – ‘60

3 Anni ’70 – La violazione del monopolio Ritrasmissione di emittenti estere TV locali via cavo TV locali via etere (e “radio libere”) Assenza di una regolamentazione legislativa che consenta tali trasmissioni Video telebiella

4 TV estere (sent. 225/74) La Corte cost. ammette la rottura del monopolio da parte delle emittenti estere “L’esclusiva statale sbarra la via alla libera circolazione delle idee, compromette un bene essenziale delle vita democratica, finisce col realizzare una specie di autarchia nazionale delle fonti di informazione”

5 TV via cavo (sent. 226/74) Caso “Telebiella”, emittente locale via cavo – È impiantata legalmente in assenza di qualsiasi divieto – Rapida modifica legislativa per impedirne le trasmissioni Corte cost.: il mezzo tecnico consente su base locale una proliferazione di reti che ben possono dare ampia attuazione alla libertà di manifestazione del pensiero. Non ci sono quindi ragioni per mantenere il monopolio pubblico. E le emittenti nazionali via cavo?

6 segue “Il costo di un impianto di televisione via cavo, il quale comprenda l’intero territorio nazionale o comunque la massima parte di esso, potrebbe essere talmente elevato da dare luogo a gravi pericoli d’insorgenza di situazioni monopolistiche od oligopolistiche qualora la sua realizzazione non resti riservata allo Stato” E’ quindi giustificato il monopolio statale su base nazionale Però riforma Rai del 1975

7 “… la Corte ritiene che la legge debba almeno prevedere:” a) che gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantirne l'obiettività; b) che vi siano direttive idonee a garantire che i programmi di informazione siano ispirati a criteri di imparzialità e che i programmi culturali, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, rispecchino la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero; c) che per la concretizzazione di siffatte direttive e per il relativo controllo siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale; d) che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti alla maggiore obbiettività e posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale; e) che, attraverso una adeguata limitazione della pubblicità, si eviti il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela; … Pluralismo interno

8 Legge n. 103/1975 L’attività radiotelevisiva a livello nazionale è “servizio pubblico essenziale e a carattere di preminente interesse generale” Principi su indipendenza e obiettività Commissione parlamentare di vigilanza Nomina politica del cda “Lottizzazione”

9 Nomina del cda Rai oggi 9 membri in carica per 3 anni (rinnovabili una sola volta): – 7 eletti dalla Commissione di vigilanza – 2 nominati dal Ministro del Tesoro, fra cui il Presidente che deve essere gradito alla Commissione di vigilanza che vota a maggioranza dei 2/3 – Risultato: 5 consiglieri di maggioranza e 3 di opposizione + un presidente di «garanzia»

10 Tv locali via etere (sent. 202/76) A metà anni ’70 proliferano le Tv locali, in assenza di qualsiasi regolamentazione Corte cost.: le frequenze sono tecnicamente disponibili, su base locale non esiste più l’esigenza del monopolio. Violazione artt. 3 e 21 Invito al legislatore E su base nazionale? Stesse motivazioni del divieto via cavo (rischio di oligopolio) Video anni ‘70

11 Erosione del monopolio nazionale Anni ’80: nascita di network nazionali di reti locali 1980 Primo tg privato: Contatto di Costanzo, 18 tv locali interconnesse da Rizzoli 1981 Sent. 148/1981 – Ribadisce la legittimità del monopolio per ragioni tecniche, ma non solo: Ragioni democratiche Tutela della libera manifestazione del pensiero altrui – A meno che si approvi una normativa antitrust Quindi: illegittimità dei network Video anni ‘80

12 Anni ‘80: il far-west 1984 oscuramento di alcuni ripetitori Approvazione del Decreto-legge “Craxi-Berlusconi”: – Si rinvia a una futura normativa antitrust – Si consolida la situazione di fatto “sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione e i rispettivi ripetitori” per la trasmissione simultanea di programmi preregistrati 1988 Corte cost. n. 826: “invito” al pluralismo sia nel pubblico che nel privato + antitrust: «la futura legge non potrà non contenere limiti e cautele finalizzati ad impedire la formazione di posizioni dominanti lesive del [pluralismo dell’informazione]»

13 Le riforme legislative 1990 Legge Mammì 1997 Legge Maccanico 2004 Legge Gasparri 2010 Decreto Romani Continuo “inseguimento” delle decisioni della Corte costituzionale e “fotografia” dello status quo

14 Legge Mammì L. n. 223/1990: – Sono censite 12 reti nazionali (3 Rai + 9) – Limite di 3 per ogni editore (o comunque del 25%) – Limiti all’incrocio fra TV e stampa periodica Corte costituzionale, sent. 420/1994: – Il limite di 3 reti non tutela il pluralismo (ma disciplina transitoria…): La posizione dominante esistente (Fininvest) si è rafforzata Il limite del 25 per cento è irragionevole

15 1995 Referendum abrogativi Una sola rete nazionale per ogni privato Limiti alla raccolta pubblicitaria No interruzioni pubblicitarie durante i film Falliscono La richiesta era del 1993…

16 Legge Maccanico L. n. 249/1997: – Istituisce l’AGCOM – Sono censite 11 reti nazionali (3 Rai + 8) – Limite del 20% per ogni editore (quindi 2 reti) Rai: Raitre come canale di servizio senza pubblicità Privati: avvio trasmissioni via cavo o satellite senza dover dismettere le reti eccedenti

17 Corte cost., sent. 466/2002 – Manca un termine certo per il passaggio al nuovo mezzo – Ma è necessario porre fine a un sistema perennemente basato su norme transitorie che non garantisce il pluralismo esterno «uno degli imperativi ineludibili della giurisprudenza della Corte» – Inoltre il pluralismo si è ulteriormente ridotto (11 reti nazionali in luogo di 12) – È pertanto necessario «ai fini della compatibilità con i principi costituzionali che sia previsto un termine finale assolutamente certo, definitivo e quindi non eludibile» – e lo individua nel 31-12-2003, termine considerato sufficiente dal punto di vista tecnico dall’AGCOM

18 AGCOM Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Organi: – il Presidente – La Commissione per le infrastrutture e le reti – La Commissione per i servizi e i prodotti – Il Consiglio Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da quattro Commissari Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari.

19 Nomina Il Presidente – è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro delle Comunicazioni I Commissari – Senato e Camera dei Deputati eleggono quattro Commissari ciascuno (ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi)

20 Funzioni E’ una autorità amministrativa indipendente L’Agcom è innanzitutto un’autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini e degli utenti scelta del legislatore di attribuire a un unico organismo funzioni di regolamentazione e vigilanza (e sanzionatorie) nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e dell’editoria (“convergenza”)

21 Tv terrestre a pagamento: Tele+ 1990, subito dopo Legge Mammì – Tele+1 e Tele+2 – 1991 Tele+3 Fininvest ha il max consentito del capitale: 10% – Frequenze (acquisite appena prima della Legge Mammì) – Gestisce il segnale – Magazzino programmi Sport – Cinema – Cultura con segnale criptato Pareggio a 1,2 mil. di abbonati, arriva solo a 600mila 1994 passa al Gruppo Kirch, poi a Canal Plus

22 TV via satellite 1989 direttiva Ue “Televisione senza frontiere” 1990, la legge Mammì la ignora Anni ’90: convenzione Stato-Rai per sperimentazione Prima disciplina nel 1997 (d. lgs. n. 55, ora confluito nel cod. com. elettroniche)

23 Avvio delle trasmissioni 1996 Tele+ 1997 Raisat – Raisat 1,2,3; Nettuno, Gambero Rosso … 1997 Stream (Telecom), prima su fibra ottica Servizi pay con due decoder diversi…

24 Arriva Sky 1999 Murdoch acquista il 35% di Stream, ha la maggioranza nel 2000 – Calcio: 2 mil. di abbonati (2/3 Tele+, 1/3 Stream) 2003 Acquisisce Tele+, dalla fusione nasce Sky Commissione europea: ok alla fusione, ma: – Accesso alle rete a condizioni eque e ragionevoli – Contratti di esclusiva di breve durata (sport e film) – Obblighi di cessione verso altre piattaforme – No accesso alle reti del digitale terrestre fino al 2012 2009 piattaforma “Tivù” Rai/Mediaset

25 Legge Gasparri Legge 3 maggio 2004, n. 112 È successiva al 31-12-2003 … – Rinvio Presidenziale, Decreto legge, Disciplina transitoria Novità: SIC (Sistema integrato delle comunicazioni) È recepita nel Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici (d. lgs. n. 177 del 2005) – Che è solo in parte “unico”: v. anche l. 249/97, l. 223/90, l. 66/2001 (avvio digitale terrestre), ecc…

26 Il SIC: è una disciplina transitoria SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI: “il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni”

27 SIC 2005 Radio- televisione 7.742 mld €34,9% Stampa quotidiana e periodica (con inserti) 6.614 mld €29,8% Pubblicità esterna, sponsor, ecc.4.338 mld €19,5% Editoria annuaristica, elettronica, agenzie di stampa 2.019 mld €9,1% Cinema1.433 mld €6,4% Totale 22.144 mld € 23 miliardi nel 2009 – 21 mld nel 2010

28 Limite antitrust a regime: 20% Nessun soggetto può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale Solo dopo l’attuazione del piano delle frequenze digitali (2006, 2008, 2012)

29 Televisione digitale terrestre 2003 prime sperimentazioni 30/4/2004 popolazione raggiunta: 50% – In linea con legge Gasparri – Ma scarsa diffusione dei decoder e interferenze Rinvio dello switch-off dal 2006 al 2008 e poi al 2012, si conclude nel luglio 2012 Inizialmente c’è una lenta diffusione dei decoder La domanda non è mai stata seriamente considerata

30 Calendario Switch-off

31 Distinzione fra diversi operatori Si distingue fra: Operatori di rete Fornitori di contenuti e servizi Con il DTT è possibile superare la figura del broadcaster verticale: - barriere di ingresso attenuate sia per aspetti tecnologici (frequenze) sia per la dimensione degli investimenti Ogni operatore di rete deve offrire a terzi il 40% della programmazione disponibile (Regolamento AGCOM con i criteri per l’accesso)

32 La tecnologia DVB-T – Digital Video Broadcast - Terrestrial DVB-H – Digital Video Broadcast – Handheld Ma già si prefigurano nuovi standard: DVB-T2 di seconda generazione …

33 Frequenze digitale terrestre Il potenziale è enorme. Oggi sono previste: – 21 reti nazionali DVB-T 8 per le reti analogiche esistenti 8 per le reti digitali esistenti 5 di «avanzo»: dividendo digitale – 4-5 reti DVB-H Con 4/5 programmi per rete grazie alla compressione del segnale 1/3 delle risorse è riservato alle emittenti locali

34 Il «beauty contest» Assegnazione di 5 MUX nazionali DVB-T e di un MUX DVB-H Valutazione della qualità degli operatori 2 MUX: – Possono gareggiare anche Rai e Mediaset 3 MUX – Gli altri operatori presenti e anche i nuovi entranti Limite globale: 5 MUX per operatore

35 Un passo indietro: la legge 66/2001 E’ il vero atto di nascita del DTT in Italia Tutte, e soltanto, le emittenti “analogiche” sono ammesse alla sperimentazione Consente il “trading” delle frequenze per il triennio 2001-2004 (prorogato da legge Gasparri) Fissa già il principio per cui i concessionari di più di una rete (Rai, Mediaset e Telecom) devono aprire a terzi le proprie reti DTT

36 Trading frequenze Per la prima volta c’è un’alternativa all’occupazione di fatto ed alla pianificazione dall’alto (mai riuscita) In gran parte il potenziale è stato vanificato: 1) Sovraffollamento (interferenze) che scoraggia l’acquisto (se non “difensivo”, delle frequenze interferenti) 2) Dominio sul mercato dei tre maggiori broadcaster 3) È la stessa legge a vietare l’ingresso a nuovi operatori

37 DTT a regime - pluralismo Il limite è il 20% dei programmi, non contano le “reti” (tale ipotesi infatti non è prevista da l.112/04). (Però AGCOM dice 5 MUX) Auspicio: aumento di frequenze, di programmi, quindi di pluralismo (anche per la riserva ai terzi del 40% dei programmi) Importanza del regolamento AGCOM

38 Le novità del decreto Romani È il decreto legislativo n. 44/2010 Esclusione dai palinsesti, e quindi dal monte- programmi su cui calcolare il 20 % di: – Canali time shifted – trasmissioni meramente ripetitive – Pay-tv Chi ne trae vantaggio?

39 TV Mobile L’Italia è stato il primo paese in Europa a lanciare commercialmente il servizio (in tecnica DVB-H) – Digital video broadcasting – handheld Commissione europea: promozione dello standard DVB-H, in luogo del DVB-T (tecnologia del dig.terr.) Integrazione nei telefoni cellulari Teoricamente abbinabile a schermi più grandi, in concorrenza con i servizi tradizionali

40 Accesso al mercato Valgono le regole per l’accesso alla rete digitale – Emittenti televisive analogiche – Emittenti televisive “già” digitali – Alleanze/Trading con esse H3G ha acquisito un’emittente analogica (accordo con Sky per i contenuti) Tim e Vodafone: accordi con Mediaset che fornisce sia capacità trasmissiva sia contenuti

41 IPTV Attraverso una rete chiusa Diverso da streaming e download Pay-per-view - Video on demand - Near video on demand … Mercato piccolo. Diffusa in Francia Nasce come evoluzione della tv via cavo: no problemi di pluralismo, frequenze … Lenta convergenza normativa: dir. 2007/65 include Vod e il decreto Romani anche 2011 Accordo Sky-Fastweb: carattere commerciale, non sembra portare ad alcuno sviluppo della IPTV

42 Principio della neutralità tecnologica (decreto Romani) Servizio di media audiovisivo è un servizio «sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche» Vi rientrano: tv analogica e digitale; il livestreaming; il webcasting; il near video on demand e il video on demand


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