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Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e Decreto Interministeriale 24 gennaio.

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Presentazione sul tema: "Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e Decreto Interministeriale 24 gennaio."— Transcript della presentazione:

1 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e Decreto Interministeriale 24 gennaio 2011 Punto della situazione Venezia, 19 luglio 2012

2 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria 1.Informativo: ritorna informazioni “processate" Inquadramento dell’incontro 2.Formativo: approfondisce alcuni aspetti 4.Non esaustivo: prosegue un percorso 3.Interattivo: (non dà) cerca soluzioni condivise 6.Tutelante: AVVISA su situazioni a rischio 5.Propositivo: propone uso di nuovi strumenti

3 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Analisi dei dati “processati”

4 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria

5 TabelleTabelle dati Tabelle

6 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria

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8

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10 Grazie! Grazie!

11 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria

12 1.Prendere atto e condividere la complessità dell’impianto normativo sulla tariffazione 2.Avere chiara la griglia delle responsabilità ai vari livelli: locale e regionale 3.Obbligo di applicare la normativa secondo le indicazioni dell’A.C. nazionale e regionale 4.Usare procedure condivise per diminuire i livelli di difformità e quindi di responsabilità Obiettivi dell’incontro

13 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria  Ritardo di ~ 30 mesi nell’emanazione del DM 24.01.11: incoerenze tra D.L.vo 194/08 e D.M. 13.04.99  Note di indirizzo ministeriale e regionali talvolta, almeno in parte, incoerenti tra loro  Passaggio al pagamento anticipato: approccio opposto alla precedente normativa  Controlli regionali sulle Az. ULSS, con uso di nuovi strumenti: a) diffida; b) nomina commissario ad acta Prendere atto e condividere la complessità della norma

14 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria  È il Servizio ULSS (art. 1 - DM24gen11) che determina l’ammontare delle tariffe e l’emissione della bolletta (art. 1 - DM24gen11) (art. 1 - DM24gen11)  Definire le responsabilità all’interno dell’Az. ULSS: a) compiti e limiti nei Servizi SIAN e SVET a) compiti e limiti nei Servizi SIAN e SVET b) compiti dei Servizi Economici b) compiti dei Servizi Economici c) attuazione di eventuali integrazioni c) attuazione di eventuali integrazioni  Procedura integrata per la gestione del Conto a Scalare  Procedura di rendicontazione all’UdP Regionale  Obblighi di controllo ed intervento della Regione (art. 4, c.3 - DM24gen11) (art. 4, c.3 - DM24gen11)(art. 4, c.3 - DM24gen11)(art. 4, c.3 - DM24gen11) Avere chiara la griglia delle responsabilità

15 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria  Dare applicazione al dettato normativo previsto da: Reg. CE 882/2004, D.L.vo 194/2008 e DM 24.01.2011  Dare applicazione alle linee di indirizzo di circolari o note emesse dall’Aut. Comp. nazionale e/o regionale, superando eventuali incoerenze presenti  Nel dubbio, salvaguardare gli Enti destinatari dei contributi da ogni possibile danno economico conseguente all’azione attuata Obbligo di applicare le norme secondo le indicazioni dell’AC nazionale e regionale

16 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Quello odierno vuole essere un momento per condividere procedure operative sull’applicazione del Reg. CE 882/2004, del D.L.vo 194/2008 e del DM 24.01.2011 L’applicazione uniforme sull’intero territorio regionale di una procedura, dopo condivisa analisi del caso (e dei rischi) dovrebbe garantire maggiori livelli di tutela Usare procedure condivise per diminuire i livelli di difformità e di responsabilità

17 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria entriamo … nel merito

18 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 882 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Si applica dal 1 gennaio 2006 (Gazzetta Ufficiale CE n. L165 del 30.04.2004) (Gazzetta Ufficiale CE n. L165 del 30.04.2004)(Gazzetta Ufficiale CE n. L165 del 30.04.2004)(Gazzetta Ufficiale CE n. L165 del 30.04.2004) Decreto Interministeriale 24 gennaio 2011 Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 In vigore dal 17 maggio 2011 In vigore dal 17 maggio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 02.05.2011) (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 02.05.2011) Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 194 Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento CE n. 882/2004 In vigore dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 11.12.2008) (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 11.12.2008)(Gazzetta Ufficiale n. 289 del 11.12.2008)(Gazzetta Ufficiale n. 289 del 11.12.2008)

19 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria D.L.vo 194/2008: Art. 1. Campo di applicazione finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004 1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, disciplinati al titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Tariffe assoggettate al D.L.vo 194/2008 1 1

20 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Tariffe assoggettate al D.L.vo 194/2008 1 1 Reg. 882/04D.L.vo 194/08Tariffa Allegato IV°Allegato ASezioni da 1 a 5 (Rendicontazione=art.7) RR --Allegato ASezione 6 (Rendicontazione=art. 7) R --Allegato ASezione 7 (DM 24.01.11-art. 7, c. 6 - MINSAL) Art. 28Art. 4Controlli supplem. = costo orario R Art. 14Art. 4Controlli integrativi = costo orario R Art. 15Art. 4Controlli rafforzati = costo orario R Art. 30Art. 4Controlli a richiesta = costo orario R Art. 31Art. 2, p. 3Registr.+Ricon. = costo orario (DGRV 3710/07) Controlli supplementari = dell’Autorità Competente in caso di non conformità Controlli integrativi = su import mangimi ed alimenti di origine animale Controlli rafforzati = su import mangimi e alimenti non di or. animale Controlli su richiesta = compresi quelli per certificazione

21 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria DM 24.01.2011: artt. 1/1; 2/4; 2/5 Gli importi delle tariffe... sono versati dall'operatore del settore interessato su conto corrente postale intestato all'azienda sanitaria locale competente per territorio o con altra modalità analoga stabilita con disposizioni regionali prima dell'effettuazione delle prestazioni. Modalità di pagamento delle tariffe Nota del 23 agosto 2011, prot. n. 394064, con la quale l’U.d.P. regionale ha autorizzato l’uso del bonifico bancario quale altra modalità di pagamento (oltre al conto corrente postale) bonifico bancariobonifico bancario Il pagamento in contanti versati nelle casse continue o presso gli sportelli delle Az. ULSS non è concesso 2 2

22 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria DM 24.01.2011: art. 1, comma 1 L'ammontare delle tariffe di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 … é determinato dai competenti servizi delle Aziende sanitarie locali mediante la compilazione dell'apposita bolletta Applicazione delle tariffe: bolletta proposta modello unificato di bolletta proposta modello unificato di bollettabolletta 3 3 Vantaggi: 1.Eliminazione errori di calcolo da parte del compilatore 2.Eliminazione costi per la stampa dei bollettari 3.Gestione informatizzata per impresa

23 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Anticipo di pagamento della prestazione 4 4 Il Decreto 13 aprile 1999 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che ha definito le modalità tecniche di determinazione e di versamento dei contributi di cui al Decreto Legislativo 19 novembre1998, n. 432 (abrogato dal Decreto Ministeriale 24 gennaio 2011), prevedeva, all’art. 2, che i contributi dovuti all’Azienda ULSS da parte dell’operatore fossero versati contestualmente all’effettuazione della prestazione veterinaria. Consentiva comunque alle imprese che si avvalevano continuativamente delle operazioni di ispezione e controllo di versare anticipatamente i contributi dovuti. Situazione fino al 17 maggio 2011

24 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Anticipo di pagamento della prestazione 4 4 Il Ministero della Sanità, con nota n. 600.8/24471/88G790 del 17 maggio 2000 del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria - Ufficio VIII°, e la Regione Veneto, con nota n. 018063/50.03 del 7 dicembre 2001 della Direzione della Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, rispondendo a quesiti concernenti l’applicazione dell’ex D. L.vo 432/98 e nello specifico alla possibilità di sospendere l’erogazione della prestazione in caso di mancato pagamento dei contributi dovuti, non hanno fornito elementi a sostegno della sospensione dell’erogazione del servizio nel caso di mancato pagamento dei contributi dovuti da parte dell’operatore interessato.

25 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Anticipo di pagamento della prestazione 4 4 prima dell’effettuazione della prestazione L’art. 10, p. 3, del D.L.vo 194/2008 dispone che “Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versate dagli operatori prima dell’effettuazione della prestazione”. L L’art. 2, punti 1 e 2 e l’art. 7, punto 6 del D.M. 24 gennaio 2011, in vigore dal 17 maggio 2011, ribadisce che gli importi delle tariffe dovute devono essere versati prima dell’effettuazione delle prestazioni Situazione dopo il 17 maggio 2011

26 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Anticipo di pagamento della prestazione 4 4 ConCon nota del 23 agosto 2011, prot. n. 394051, il Dirigente dell’U.C. Sanità Animale ed Igiene Alimentare della Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha dichiarato che NULLA OSTA all’adozione di tale procedura. ConCon nota n. 28368-P-02/09/2011, la Direzione Generale Sicurezza Alimentare e Nutrizione del Ministero della Salute ha confermato che la preventiva verifica dell’avvenuto pagamento ai fini dell’erogazione del relativo servizio é modalità operativa già individuata nel DM 24.01.2011 Situazione dopo il 17 maggio 2011

27 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Anticipo di pagamento della prestazione 4 4 Conto a scalare D.M. 24.01.2011 - Art. 2, punto 2. conto a scalare concordato E' possibile applicare il criterio del conto a scalare; in tal caso l'operatore del settore interessato versa in anticipo un importo calcolato dalla Azienda sanitaria locale sulla base della previsione della tariffazione per un periodo concordato con l'operatore stesso, scalando gli importi dovuti di volta in volta in rapporto all'attività di controllo; in caso di insufficienza o di esaurimento degli importi versati ai fini dei successivi controlli, l'operatore del settore interessato provvede al reintegro del conto, in via anticipata rispetto all'effettuazione dei controlli stessi.

28 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Anticipo di pagamento della prestazione 4 4 Conto a scalare D.M. 24.01.2011 - Art. 2, punto 5 Le somme affluite sul conto corrente postale intestato all'Azienda sanitaria locale competente per territorio o riscosse con altra modalità analoga stabilita con disposizioni regionali devono essere contabilizzate con periodicità trimestrale in un capitolo delle entrate correnti da istituire allo scopo nel bilancio dell'Azienda sanitaria locale o sulla corrispondente voce del conto economico; gli importi scalati dalle somme versate in anticipo sono contabilizzate nel capitolo di entrata o sulla corrispondente voce del conto economico solo al momento in cui viene scalato l'importo dovuto; gli importi eccedenti la tariffa devono rimanere invece sul conto corrente a disposizione per i successivi addebiti o per la restituzione all'operatore in caso di cessazione dell'attività. 6. Gli importi di cui al comma 2, che risultassero a fine anno versati in eccedenza, sono restituiti all'operatore del settore interessato o accreditati per l'anno successivo.

29 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Anticipo di pagamento della prestazione 4 4 Attivazione del conto a scalare viene attuata da ogni Az. ULSS con modalità scelte secondo le proprie esigenze SUGGERIMENTI per il buon fine: 1.Formalizzare la volontà dell’Az. ULSS di voler utilizzare il conto a scalare (con atto del Dir.Gen. o con altra modalità definita) 2.Definire per ogni impresa, sulla base del proprio storico, l’importo da stabilire come anticipo ed il relativo periodo di riferimento (mese, trimestre, semestre, anno, altro) 3.Comunicare con nota scritta alle imprese interessate tale volontà dell’Az. ULSS, allegando la proposta di ACCORDO sull’importo da versare /periodo definito, da sottoscrivere da entrambe le parti 4.Invitare le imprese ad un incontro dove il Direttore Amministrativo, con i Direttori di Servizio coinvolti, illustra le nuove modalità di pagamento anticipato decise dall’Az. ULSS 5.Restituire via posta copia dell’ACCORDO sottoscritto dall’impresa e dal Direttore Generale ULSS

30 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Anticipo di pagamento della prestazione 4 4 L’art. 10, punto 3, del Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194, ha disposto che “Le tariffe dovute ai sensi del presente decreto devono essere versate dagli operatori prima dell’effettuazione della prestazione”. Il Decreto del Ministero della Salute 24 gennaio 2011, entrato in vigore il 17 maggio 2011, ha confermato che gli importi delle tariffe dovute devono essere versati prima dell’effettuazione delle prestazioni (art. 2, punto 1 e 2; art. 7, punto 6). Con nota del 23 agosto 2011 avente prot. n. 394051, il Dirigente dell’U.C. Sanità Animale ed Igiene Alimentare della Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha dichiarato che NULLA OSTA all’adozione di tale procedura. Con nota prot. n. 0028368-P-02/09/2011 il Ministero della Salute – DGSAN, ha confermato la correttezza di tale modalità operativa. QUESTA AZIENDA ULSS, le prestazioni debbano essere erogate solamente a seguito dell’avvenuto pagamento della tariffa dovuta viste le disposizioni legislative e di indirizzo che precedono ed al fine di evitare le situazioni previste all’art. 4, punto 3, del Decreto 24 gennaio 2011, definisce che le prestazioni debbano essere erogate solamente a seguito dell’avvenuto pagamento della tariffa dovuta, tranne che per le prestazioni previste alla Sezione 6 dell’Allegato A al D. L.vo 194/08, per le quali esiste il termine del 31 gennaio annuo e per le prestazioni previste dall’art. 7, punto 4, del Decreto 24 gennaio 2011, quali i controlli supplementari, integrativi e su richiesta dell’utenza, COMUNICA A CODESTA IMPRESA CHE: autorizzando il personale veterinario ad erogare la prestazione richiesta solamente a seguito di verifica dell’avvenuto anticipato pagamento della stessa a)provvederà ad attivare, a far data dal _____, il criterio del conto scalare per tutte le prestazioni previste nelle Sezioni da 1 a 5 dell’Allegato A al D.L.vo 194/08, autorizzando il personale veterinario ad erogare la prestazione richiesta solamente a seguito di verifica dell’avvenuto anticipato pagamento della stessa; nei casi di inadempimento agli obblighi di pagamento ad attivare le procedure di riscossione coattiva. b) provvederà, nei casi di inadempimento agli obblighi di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli previsti all’art. 4 ed alla Sezione 6 dell’Allegato A al D.L.vo 194/08, ad attivare le procedure di riscossione coattiva.

31 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria

32 A disposizione per chiarimenti

33 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Impresa agricola: pagamenti dovuti Pagamenti dovuti: Sezione da 1 a 5SÌ Sezione 6SÌ Sezione 7 (MinSal)SÌ Controlli S/I/Ric:SÌ Registraz/Ricon:SÌ Fino al 30 giugno 2010 Pagamenti dovuti: Sezione da 1 a 5SÌ (882)* Sezione 6NO Sezione 7 (MinSal)SÌ Controlli S/I/Ric:SÌ (882)* Registraz/Ricon:SÌ (882)* Dal 1 luglio 2010 In base al costo orario del servizio. *In base al costo orario del servizio. Differenze del 194 rispetto 882: + 20%; + 0,5%; scalarità previste strutture

34 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Mancato pagamento: maggiorazione 30% + interessi Con nota del 22 ottobre 2010, prot. n. 554633, la Direzione Prevenzione Regionale ha inoltrato il PARERE del Ministero dell’Economia e Finanze Che dispone che le somme introitate (30% + interessi) siano da considerarsi alla stregua delle tariffe dovute e quindi destinate come previsto dall’art. 7 del D.L.vo 194/2008. Si chiarisce che il mancato o parziale pagamento riguarda l’importo totale della fattura trasmessa all’impresa. Tale importo è costituito da: 1.Tariffa base (costo capo/ton x euro definiti + eventuale +30%) 2.Tariffa base + 20% 3.Tariffa base + 0,5% Applicazione del +30% su tutto l’importo in caso di parziale o mancato pagamento

35 Servizio Sanità Animale e Igiene Alimentare Unità di Progetto Veterinaria Incontro tariffe del 19 luglio 2012 Referente: Dott. Maurizio Properzi Tel. Ufficio:041.2791489 Fax:041.2791330 E-mail: maurizio.properzi@regione.veneto.itmaurizio.properzi@regione.veneto.it


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