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Atto A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione In caso di smaltimento di fanghi aziendali od.

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Presentazione sul tema: "Atto A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione In caso di smaltimento di fanghi aziendali od."— Transcript della presentazione:

1 Atto A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione In caso di smaltimento di fanghi aziendali od esterni all’azienda, l’agricoltore risponde della corretta esecuzione dello smaltimento sia che smaltisca propri fanghi, sia che lo smaltimento sia eseguito da soggetti esterni, ma su terreni aziendali. Smaltimento dei fanghi aziendali eseguito da terzi sui terreni dell’azienda stessa: acquisire e conservare copia di: 1.formulario di identificazione dei fanghi; 2.scheda di accompagnamento dei fanghi; 3.autorizzazione allo spargimento; 4.registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); 5.notifica agli Enti competenti dell’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; 6.vigilare sul rispetto dell’utilizzatore, delle condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi e dei divieti previsti dalla normativa. Smaltimento di fanghi di terzi sui terreni aziendali (Agricoltore smaltitore di fanghi di terzi) 1.Rispettare gli adempimenti indicati al punto precedente; 2.Disponibilità dell’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi; 3.Essere iscritto all’Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all’azienda. Agricoltore produttore ed utilizzatore di fanghi Rispettare gli adempimenti già indicati fino ad ora nelle precedenti due tipologie; Gestione del registro di carico e scarico dei fanghi con l’invio annuale dello stesso alle autorità competenti.

2 Atto A3 - Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione Disposizioni della Regione Puglia La Regione Puglia dispone in uno specifico allegato n. 3 alcuni parametri aggiuntivi a quanto già previsto dal D.L.vo 99/92 e in particolare: Il quantitativo di fango utilizzabile varia in funzione della profondità e del contenuto in scheletro del terreno. Per terreni profondi fino a 50 cm e scheletro fino a 10 % si applicano le specifiche proprie del decreto legislativo, per terreni profondi più di 50 cm e scheletro > del 10 % la quantità va ridotta in funzione di una equazione proposta. Relazione tecnica attestante le potenzialità del terreno in funzione delle analisi di laboratorio I laboratori che eseguono l’analisi dei fanghi devono essere accreditati

3 Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Questa norma tende a proteggere le acque dall’inquinamento da Nitrati, garantendo la qualità delle risorse idriche (in particolare quelle potabili). La Direttiva prevede l’individuazione di aree vulnerabili nell’ambito delle quali le prescrizioni diventano obbligatorie (ZVN). Se una azienda è tutta o in parte ricadente in aree vulnerabili ai nitrati (ZVN), l’agricoltore è tenuto al rispetto di precisi parametri limitatori dell’immissione di nitrati (azoto) nel terreno nonché all’osservanza di definite e puntuali PRATICHE AGRONOMICHE (che in parte vedremo più avanti). Tale norma, tra l’altro, impone l’applicazione di fasce di rispetto e limita il quantitativo di azoto somministrabile per ettaro. Nelle aziende con allevamento vengono fissati parametri per gli impianti di stoccaggio delle deiezioni liquide o solide (materiali palabili) ed il loro corretto dimensionamento in relazione alla specie allevata, al tipo di allevamento, del numero di capi mediamente presenti.

4 Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da attività agricole Divieti di utilizzazione spaziale e temporale di effluenti di allevamento, acque reflue, concimi azotati e ammendanti di cui alla L748/84, fanghi di depurazione (ex art 38 Dlgsl 152/99) La norma di riferimento nazionale è il Decreto MiPAF 7 aprile 2006 FASCE DI RISPETTO Tipo di fertilizzante Fasce di rispetto corsi d’acqua e arenili: divieto di spandimento Letami e materiali assimilati - Concimi azotati e ammendanti organici di cui alla L.748/84  entro 5 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua non significativi  entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi significativi  entro 25 m di distanza dai punti di prelievo per gli acquedotti pubblici Liquami e materiali assimilati  entro 10 m di distanza dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua significativi  entro 30 m di distanza dalle sponde dei laghi e degli arenili marini Le Regioni possono disporre distanze differenti

5 Atto A4 - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da attività agricole I valori da tener presente nella gestione degli effluenti zootecnici e dei nitrati in ZVN sono i seguenti: Materiali palabili(letami e lettiere, deiezioni disidratate) Le Dimensioni della struttura di stoccaggio devono essere definite sulla base dei seguenti parametri: Specie allevata Peso vivo per categoria allevata Periodo di permanenza in stalla Sistema di allevamento praticato Capacità di stoccaggio: Produzione di letame in 90 giorni Materiale non palabile (liquami) Le Dimensioni della struttura di stoccaggio devono essere definite sulla base dei seguenti parametri: Specie allevata Peso vivo per categoria allevata Periodo di permanenza in stalla Sistema di allevamento praticato Acque di lavaggio delle strutture e degli impianti (stima) Acque meteore provenienti da superfici interessate dall’attività zootecnica. Capacità di stoccaggio 120 giorni per il centro nord e 90 per il sud

6 Atto A6, A7, A8, A8bis - Sanità pubblica, salute, identificazione, registrazione degli animali Se l’agricoltore alleva bovini deve rispettare le norme relative al registro di stalla, al marchio auricolare e in generale a quanto previsto per il corretto aggiornamento dell’anagrafe bovina (banca dati nazionale bovina) e cioè segnalare per tempo al soggetto delegato i movimenti di stalla quali nascite, morti, uscite ed entrate.

7 Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari E’ obbligo dell’agricoltore, detenere uno specifico registro dei trattamenti con fitofarmaci (anche per le tipologie, irritanti e non classificati) effettuati in azienda nel corso dell’anno. LO STESSO REGISTRO POTRA’ ESSERE UTILIZZATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CONCIMI AZOTATI. Il registro dei trattamenti (assimilabile al “Quaderno di campagna”) deve essere compilato e sottoscritto dall'utilizzatore e deve riportare in maniera cronologica, con annotazioni effettuate entro trenta giorni dal trattamento: i dati anagrafici relativi all'azienda; per ogni coltura presente in azienda vanno indicate le date relative a: semina (o trapianto), inizio fioritura, raccolta. le colture trattate e la relativa superficie, nonché la data di semina o trapianto (di impianto nel caso di colture arboree), la data indicativa di fioritura; la data del trattamento, il prodotto commerciale e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento stesso.

8 Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari Quali sono gli obblighi per l’agricoltore: →predisporre un registro dei trattamenti →disponibilità e validità del patentino nei casi previsti; →rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato; →Presenza in azienda di un sito a norma per l’immagazzinamento dei prodotti fitosanitari. →Presenza di strumenti di protezione dai rischi chimici

9 Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE E’ vietato l’uso di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali. L’uso di tali sostanze è ammesso esclusivamente a fine terapeutico su bovini, ovini, equini attraverso autorizzazione veterinaria e attraverso una somministrazione controllata dal veterinario. E’ vietata la detenzione di tali sostanze in azienda. E’ obbligatorio trascrivere nel registro dei farmaci veterinari Al titolare dell'azienda spetta il compito di annotare sul registro la data e la natura del trattamento eseguito, nonché, entro le 24 ore, la data di inizio e di fine del trattamento stesso. Il registro deve essere conservato nell'azienda a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal veterinario, per almeno cinque anni e messo a disposizione dell'autorità' competente. In caso di allevamenti autorizzati alla tenuta di scorte di medicinali veterinari, nell'intento di semplificare gli adempimenti di registrazione che gravano sulle aziende, si utilizza il registro unificato di scorta dei medicinali veterinari e dei trattamenti stessi.

10 Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tale atto introduce la tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita. Vediamo in sintesi gli obblighi per il 2007: Agricoltori che allevano e producono prodotti animali Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose Tracciare l’origine dei mangimi (fornitori) e il sistema di stoccaggio aziendale Registro dei farmaci veterinari e delle somministrazioni Se l’azienda produce ed immette sul mercato latte crudo l’agricoltore dovrà tracciare gli animali in produzione, gli orari di mungitura, gli animali trattati e fuori produzione Il monitoraggio della brucellosi e della tubercolosi sugli animali esposti Il sistema di isolamento predisposto dall’allevamento degli animali infetti o malati Immagazzinare gli alimenti animali separatamente dai prodotti chimici I sistemi di protezione dai parassiti dei luoghi di stoccaggio del latte e i sistemi di disinfettazione delle attrezzature e dei contenitori utilizzati nella produzione del latte.

11 Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tale atto introduce la tracciabilità dei flussi produttivi in entrata ed in uscita. Vediamo in sintesi gli obblighi per il 2007: Agricoltori che producono prodotti vegetali Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose Uso corretto dei pesticidi (di fatto già previsto dalla B9) Agricoltori che producono latte crudo assicurarsi che il latte provenga da animali sani, non trattati, esenti da brucellosi e tubercolosi. che il latte sia conservato in locali che garantiscano la non contaminazione, effettuando disinfettazioni e lavaggio frequente. garantire che la mungitura e il trasporto avvengnao garantendo pulizia ed igiene. Agricoltori produttori di uova Sistemi igienici applicate alla produzione delle uova (pulizia, lavaggio, protezione

12 Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Produzioni di mangimi o alimenti per gli animali Corretta raccolta e manipolazione delle sostanze rischiose Conservare le analisi delle materie prime effettuate nell’azienda registrare l’uso di fitofarmaci per la produzione (già obbligo Atto B9), l’uso di sementi non OGM tracciare conservando la documentazione la provenienza e la qualità di tutte le materie prime costituenti del mangime e dove i mangimi stessi sono stati collocati (acquirente, ad esempio anche del mais, del fieno, dell’orzo)

13 Atti B12, B13, B14, B15 – recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune importanti patologie animali oggetto di profilassi E’ fatto obbligo all’agricoltore consentire la corretta lotta alle malattie degli animali allevati e in particolare la profilassi di stato per le malattie degli animali riconducibili a: Afta epizootica Encefalopatie spongiformi trasmissibili ( BSE) Malattia vescicolare dei suini Misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini L’agricoltore ha l’obbligo di segnalare ogni possibile focolaio o anche sospetto di focolaio, alle autorità sanitarie preposte.

14 Atto C17Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. I controlli del rispetto di questo vincolo verrà effettua sulla base delle verifiche ASL di ottemperanza previste dal Decreto Legislativo 534 del 30 dicembre 1992 Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la produzione dei vitelli. I controlli del rispetto di questo vincolo verranno effettuati sulla base delle verifiche ASL di ottemperanza previste dal Decreto Legislativo 533 del 30 dicembre 1992 La Regione Puglia dispone che tale vincolo non si applichi alle aziende che allevano meno di 6 vitelli

15 Atto C18Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti Le aziende devono rispettare in particolare: Personale sufficiente ad accudire gli animali Ispezioni regolari e giornalieri degli animali allevati in stabulazione fissa e con frequenza adeguata per quelli bradi e semi bradi. In entrambi i casi disporre di una illuminazione artificiale. Registro dei trattamenti sanitari, disponibilità di ambienti atti ad isolare animali feriti o ammalati Densità adeguata tra numero capi allevati e superficie disponibile Fabbricati che garantiscano assenza di rischi per gli animali, sufficiente areazione dei locali di stabulazione, giusta alternanza di buio e luce, temperature adeguate Disponibilità di acqua non contaminata e accesso ai mangimi non rischioso per gli animali Controllo giornaliero della funzionalità di impianti automatici e presenza di sistemi alternativi nei casi in cui il funzionamento e fondamentale per la salute degli animali

16 I Vincoli per singolo Campo: 2006 Campo di condizionalità: “Buone condizioni agronomiche ed ambientali” prevede: 7 Norme Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio Norma 2.1 gestione delle stoppie e dei residui vegetali Norma 3.1 difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali; Norma 4.1 protezione del pascolo permanente Norma 4.2 gestione delle superfici ritirate dalla produzione; Norma 4.3 manutenzione degli oliveti Norma 4.4 mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

17 La condizionalità e l’applicazione delle norme di mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali

18 Le norme relative alle BCAA si applicano in funzione della utilizzazione del terreno Le norme del campo di condizionalità relative al mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) sono invece differenziate per TIPOLOGIA di UTILIZZAZIONE delle singole particelle aziendali: A) Superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche) Norma 1.1 B) Superfici A SEMINATIVO soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati) Norme 2.1 e 4.2 C) Superfici a PASCOLO PERMANENTE Norma 4.1 D) Superfici con OLIVETI con riferimento alla cura della pianta Norma 4.3 E) QUALSIASI SUPERFICIE agricola aziendale, incluse quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, nel caso siano servite dalla rete poderale di sgrondo delle acque o rechino elementi caratteristici del paesaggio Norme 3.1 e 4.4

19 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO Riguarda aziende agricole con: Superfici a SEMINATIVO in produzione (incluso il set- aside investito a colture no-food o a colture biologiche) OBIETTIVO DA REGOLAMENTO (CE) 1782/03 Proteggere il suolo dall’erosione SCOPO DELLA NORMA 1) contenimento dei fenomeni erosivi

20 Rischio di Erosione in Europa ( modello PESERAl - EU-project) Erosione t/ha/anno

21 IL SUOLO È UNA RISORSA PREZIOSA SCARSAMENTE RINNOVABILE roccia suolo OBIETTIVO DELLA NORMA conservazione della fertilità del suolo, tramite il mantenimento degli strati superficiali del terreno agrario

22 Nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi (rigagnoli), l’agricoltore deve realizzare solchi acquai temporanei, con andamento trasversale alla massima pendenza e distanti tra loro non più di 80 m. L’agricoltore deve prevedere la presenza di solchi perimetrali di raccolta e un solco di sommità dell’appezzamento Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO CHE COSA DEVE FARE L’AGRICOLTORE  Solco acquaio temporaneo: s’intende un solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per il regolare deflusso dell’acqua piovana. DEROGHE Condizioni di sicurezza degli operatori ( es: pericolo di ribaltamento) Fasce inerbite della larghezza di 5 metri e distanti tra loro non oltre 60 metr La Regione Puglia estende la possibilità di deroga a tutta la superficie

23 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA La Regione Puglia ha individuato sulla base delle caratteristiche geologiche, morfologiche e pedologiche le aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso e li elenca nello specifico allegato n. 5. In queste aree è obbligo effettuare i solchi all’infuori di terreni con eccessiva pendenza. Deroghe aggiuntive: L’azienda che decide di ricorrere alle deroghe regionali può effettuare uno dei seguenti interventi alternativi ai solchi: Semina su sodo Sostituzione dell’aratura con rippatura o lavorazione equivalente Fasce inerbite trasversali ogni 60 metri, della larghezza di metri 5.

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25  Concetto: Al beneficiario non è imputabile una esternalità negativa causata da eventi meteorologici estremi.  N.B. Se i fenomeni erosivi si manifestano nonostante l’applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata. Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO

26 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali NORMA 1.1: REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NEI TERRENI IN PENDIO (3) CHE COSA SARÀ OGGETTO DI CONTROLLO? Il controllore accerterà che il terreno oggetto della norma non presenti:


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