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Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali per gli stranieri (comunitari e non comunitari) residenti in Italia Regione autonoma.

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Presentazione sul tema: "Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali per gli stranieri (comunitari e non comunitari) residenti in Italia Regione autonoma."— Transcript della presentazione:

1 Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali per gli stranieri (comunitari e non comunitari) residenti in Italia Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

2 Il riconoscimento dei titoli stranieri Insieme delle ‘procedure’ che permettono di ottenere il formale riconoscimento e accettazione dei titoli scolastici e delle qualifiche professionali acquisite nel paese d’origine al fine di continuare gli studi o esercitare una professione anche nel nostro paese. > Che cos’è

3 Il riconoscimento dei titoli stranieri per motivi di studio La necessità di iscriversi a cicli di studio superiore o di proseguire nei percorsi scolastici o accademici, o ancora di vedere riconosciuti i titoli già ottenuti all’estero, rende necessaria l’attivazione delle procedure di riconoscimento dei propri titoli. per l’esercizio di una professione Lavorare in Italia può richiedere il riconoscimento del titolo professionale acquisito all’estero. > Le procedure di riconoscimento

4 Il riconoscimento dei titoli stranieri Livello scolastico conseguimento di un titolo scolastico italiano Livello universitario ammissione alle lauree di primo livello ammissione alle lauree specialistiche riconoscimento dei titoli accademici finali > Per motivi di studio

5 Il riconoscimento dei titoli stranieri > Per motivi di studio Riconoscimento e conseguimento di un titolo scolastico italiano > Procedura per i ragazzi con meno di 18 anni, è necessario l’inserimento in un percorso scolastico o formativo per l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; per le persone adulte non è prevista la possibilità di equivalenza dei titoli scolastici ad eccezione dei casi previsti: accordi bilaterali; emigranti italiani, loro discendenti o casi di persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana. > Ente competente il Consiglio di classe della scuola/ente di formazione per l’inserimento scolastico il Centro Servizi Amministrativi (CSA) nel caso di emigranti italiani o loro discendenti > Documentazione di base Per i minori: documentazione anagrafica eventuali titoli di studio stranieri con dichiarazione di valore in loco Per gli adulti: documentazione attestante la conoscenze della lingua italiana; titolo di studio posseduto con dichiarazione di valore in loco.

6 Il riconoscimento dei titoli stranieri > Per motivi di studio Ammissione ai percorsi di 1° livello o a ciclo unico > Procedura I cittadini stranieri con titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito all’estero possono accedere alla formazione universitaria e agli altri Istituti di istruzione superiore presentando la domanda di iscrizione direttamente all’Università prescelta e seguendo le modalità e i termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo. > Ente competente Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria > Documentazione di base originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore (o copia legalizzata), valido per l’ammissione all’Università del paese in cui esso è stato conseguito, accompagnato da: traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione; dichiarazione di valore in loco delle caratteristiche del titolo fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)permesso di soggiorno; > Durata La verifica dei requisiti è contestuale all’iscrizione

7 Il riconoscimento dei titoli stranieri > Per motivi di studio Ammissione ai percorsi di 2° livello > Procedura La domanda con la relativa documentazione va indirizzata al Rettore di un Ateneo nel cui statuto figura un corso di studi comparabile con quello intrapreso all’estero. Le autorità accademiche possono prevedere il riconoscimento parziale di singoli esami, o l’ammissione alla laurea specialistica italiana corrispondente. L’immatricolazione può avvenire successivamente alla valutazione dell’autorità accademica. > Ente competente Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria. > Durata Le Università sono tenute a dare una risposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Segue>>

8 Il riconoscimento dei titoli stranieri > Per motivi di studio Ammissione ai percorsi di 2° livello > Documentazione di base originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore (o copia autenticata ), valido per l’ammissione all’università del Paese in cui esso è stato conseguito, accompagnato da: traduzione ufficiale in italiano del certificato o del diploma; dichiarazione di valore in loco e legalizzazione del titolo, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana del paese al cui ordinamento didattico si riferisce il titolo stesso; certificato con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti presso l’Università straniera, accompagnato da: traduzione ufficiale in italiano del certificato e legalizzazione; programmi di studio ufficiali (su carta intestata dell’Università straniera o avvalorati con timbro della Università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero e delle attività formative sostenute, con eventuale traduzione in italiano e legalizzazione; originale del titolo universitario straniero (o copia autenticata), qualora conseguito traduzione ufficiale in italiano del titolo; dichiarazione di valore in loco e legalizzazione del titolo, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana del paese al cui ordinamento didattico si riferisce il titolo stesso; fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)

9 Il riconoscimento dei titoli stranieri > Per motivi di studio > Procedura Può venire richiesta l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani, indirizzando la domanda con la relativa documentazione al Rettore di un Ateneo, nel cui statuto figura un corso di studi comparabile con quello completato all’estero. Le autorità accademiche possono infatti: dichiarare l’equivalenza, a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello corrispondente italiano; garantire il riconoscimento parziale di singoli esami. > Ente competente Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria. > Durata Le Università sono tenute a dare una risposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Riconoscimento dei titoli accademici finali (1° e 2° livello) Segue>>

10 Il riconoscimento dei titoli stranieri > Per motivi di studio > Documentazione di base originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore (o copia autenticata), valido per l’ammissione all’Università del Paese in cui esso è stato conseguito, accompagnato da: traduzione ufficiale in italiano del certificato o diploma; dichiarazione di valore in loco e legalizzazione del titolo; originale del titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento (o copia autenticata), anch’esso accompagnato da: traduzione ufficiale in italiano; dichiarazione di valore in loco; originale del certificato con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti presso l’Università straniera per conseguire il titolo accademico straniero in oggetto, corredato da: traduzione ufficiale in italiano del certificato e legalizzazione; programmi di studio ufficiali (su carta intestata dell’università straniera o avvalorati con timbro della università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero e delle attività formative sostenute per il conseguimento del titolo accademico straniero, con eventuale traduzione in italiano e legalizzazione. fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari). Riconoscimento dei titoli accademici finali Segue>>

11 Il riconoscimento dei titoli stranieri Professioni regolamentate Per le quali l’accesso o l’esercizio in Italia è vincolato al possesso di determinati requisiti Professioni non regolamentate Per le quali l’accesso o l’esercizio in Italia non è vincolato al possesso di determinati requisiti > Per l’esercizio di una professione

12 Il riconoscimento dei titoli stranieri > Per l’esercizio di una professione Professioni regolamentate > Procedura Normativa settoriale Le procedure sono definite in modo specifico da leggi italiane per le professioni di medico, infermiere, odontoiatra, ostetrico, veterinario, farmacista, architetto. Direttiva transitoria Le procedure vengono illustrate nelle direttive transitorie per le professioni collegate ad attività artigianali, commerciali e industriali che, nei vari Paesi stranieri non richiedono necessariamente il possesso di una specifica formazione professionale mentre in Italia sono regolamentate. Sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali Riguarda tutte le rimanenti professioni e si basa sulla ‘mutua fiducia’ tra i diversi Paesi. In questo caso, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione conseguito all’estero, possono richiederne il riconoscimento per esercitare la stessa professione anche nel nostro paese. Segue>>

13 Il riconoscimento dei titoli stranieri > Per l’esercizio di una professione Professioni regolamentate > Ente competente Autorità responsabile per la singola professione. > Documentazione di base permesso di soggiorno; documento di identità; certificato, diploma o altri titoli di studio specifici per l’attività richiesta (nel caso in cui la professione non sia regolamentata nel paese di origine, si dovrà dimostrare il possesso di almeno 2 anni di esperienza professionale); dichiarazione di valore in originale/in loco relativa alle caratteristiche del titolo di studio o professionale; attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all’esercizio della professione; attestato/i relativi all’eventuale esperienza professionale effettuata nel paese di origine; traduzione ufficiale. > Tempi Per le professioni regolamentate dal Sistema generale, i tempi di risposta dell’Ente competente non possono superare i 4 mesi dalla presentazione della domanda. Per le altre professioni si consiglia di verificare la specifica normativa di riferimento.

14 Il riconoscimento dei titoli stranieri > Per l’esercizio di una professione Professioni non regolamentate > Procedura È possibile esercitare la professione con gli stessi diritti e obblighi dei cittadini italiani ma senza dover seguire una procedura di riconoscimento: l’accesso alle professioni non regolamentate è libero.

15 Il riconoscimento dei titoli stranieri In Italia CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) Centro d’informazione sul riconoscimento dei titoli professionali In regione Centri regionali di orientamento Sportelli scuola-famiglia (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) Sportello sul riconoscimento titoli – c/o CTP Sacile > Per maggiori informazioni


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