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Aspetti successori e disposizioni patrimoniali delle nuove unioni civili relatore: Avv. Saverio Biscaldi Studio Legale Branzoli, Biscaldi & Partners 26.

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Presentazione sul tema: "Aspetti successori e disposizioni patrimoniali delle nuove unioni civili relatore: Avv. Saverio Biscaldi Studio Legale Branzoli, Biscaldi & Partners 26."— Transcript della presentazione:

1 Aspetti successori e disposizioni patrimoniali delle nuove unioni civili relatore: Avv. Saverio Biscaldi Studio Legale Branzoli, Biscaldi & Partners 26 maggio 2016 - Como

2 L. 76 del 20 maggio 2016 La legge n. 76 approvata il 20 maggio 2016 intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” entrerà in vigore il 5 giugno 2016. È redatta in un unico articolo formato da 69 commi. I commi 17, 21, 22, 25, 42, 43 e 44, che ci interessano in questa sede, richiamano la disciplina civilistica che regolamenta i rapporti in ambito di indennità previste a causa di morte e successione a causa di morte.

3 Comma 17 In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.

4 Comma 21 Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile. precisamente: a) Libro II - Titolo I - Capo III : Dell’indegnità; b) Libro II - Titolo I - Capo X: Dei Legittimari; c) Libro II - Titolo II - Capo I: Dei successione dei parenti; d) Libro II - Titolo II - Capo II: Dei successione del coniuge; e) Libro II - Titolo IV - Capo II: Della Collazione; f) Libro II - Titolo IV - Capo Vbis: Del patto di famiglia.

5 Comma 22 La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile ne determina lo scioglimento.

6 Comma 25 Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (divorzio), nonche' le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

7 Comma 42 Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

8 Comma 43 Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

9 Comma 44 Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

10 Indennità di preavviso, il T.f.r. maturato e la pensione di reversibilità 17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell’unione civile. Art. 2118 Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

11 Art. 2120 In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto..... Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. ….... Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

12 Art. 2122 In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.

13 25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12- quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

14 art. 9 L. 898/1970 co 2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. co 3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

15 L’espresso richiamo dell’art. 9 della legge sul divorzio implica l’estensione della pensione di reversibilità alla coppia civilmente unita. Conclusioni che paiono avvalorate anche dal comma 20 della legge. Qualche critica può forse essere mossa rispetto alla collocazione sistematica della previsione che avrebbe potuto essere collegata al comma 17 che tratta appunto il decesso di una delle parti dell’unione civile.

16 20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

17 Unioni Civili ed eredità 21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

18 Libro Secondo - Titolo I - Capo III: Dell’indegnità L’indegnità è la situazione di chi avendo compiuto gravi atti contro il de cuius quando questi era in vita è escluso dalla successione. Ha carattere relativo, ossia impedisce all'indegno di succedere esclusivamente alla persona che ha offeso, e personale, riguarda cioè soltanto l'indegno e non anche coloro che ad esso possono succedere per rappresentazione. L'indegnità non consegue automaticamente: è necessaria a tal fine una pronuncia del Tribunale mediante la quale vengono posti nel nulla gli effetti dell’accettazione.

19 Gli effetti: 1) devoluzione ai chiamati ulteriori, ed attivazione della sostituzione, rappresentazione, accrescimento in capo agli eredi legittimi del de cuius; 2) la prescrizione del diritto di accettare per i chiamati ulteriori non corre a danno dei chiamati ulteriori se il primo chiamato ha accettato l'eredità mentre decorre dall'apertura qualora il primo chiamato non abbia accettato e in questo caso occorre effettuare un'actio interrogatoria; 3) se l'indegno muore dopo apertura della successione ma prima dell'accettazione il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi; 4) l’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione; 5) ai genitori indegni privazione dell'usufrutto legale e dell’amministrazione sui beni devoluti ai figli.

20 Inderogabilità e tassatività dei 7 casi di indegnità previsti all’art. 463. La dottrina divide in due gruppi i casi di indegnità: a) fatti che costituiscono attentato alla persona fisica e alla persona fisica alla morale del de cuius; b) fatti che costituiscono offese alla libertà di testare del de cuius o al testamento dello stesso.

21 Art. 463 — Casi di indegnità È escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale; 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge [penale] dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio; 3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile [con la morte], con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale; 3 bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art. 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione medesima; 4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita; 5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; 6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

22 art. 466 — Riabilitazione dell’indegno Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento. Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria. La riabilitazione può essere effettuata in forma espressa, ossia per testamento o per atto pubblico. La disposizione deve contenere la volontà di riabilitare e la consapevolezza della sussistenza della causa di indegnità.

23 Libro II - Titolo I - Capo X: Dei Legittimari I legittimari sono coloro che in presenza di uno strettissimo legame di sangue o di coniugio con il testatore non possono essere esclusi dalla successione e sono titolari del diritto intangibile ad una determinata quota del patrimonio ereditario anche contro la volontà dello stesso testatore. Possibilità di diseredazione di un legittimario?

24 art. 540 c.c.: se esiste solo il coniuge, ad egli è riservata 1/2 del patrimonio, mentre l’altra metà del patrimonio è la quota disponibile; art. 542 co. 1 c.c.: se esistono il coniuge e un figlio sono riservate la quota di 1/3 ognuno e 1/3 di quota disponibile; art. 542 co. 2 c.c.: se esistono il coniuge e più figli, la quota di 1/2 è riservata ai figli mentre 1/4 al coniuge e 1/4 è la quota disponibile; art. 544 c.c.: se esistono solo coniuge e ascendenti,1/2 del patrimonio è riservata al coniuge, 1/4 agli ascendenti e 1/4 alla quota disponibile.

25 Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari Art. 536 — Legittimari Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli [legittimi, i figli naturali], gli ascendenti [legittimi]. Ai figli [legittimi] sono equiparati [i legittimati e] gli adottivi. A favore dei discendenti [dei figli legittimi o naturali], i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [legittimi o naturali]. Art. 537 — Riserva a favore dei figli Art. 538 — Riserva a favore degli ascendenti

26 Art. 540 — Riserva a favore del coniuge co. 1 A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

27 Art. 542 — Concorso di coniuge e figli Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, [legittimo o naturale], a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli [, legittimi o naturali,] sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli [, legittimi e naturali], è effettuata in parti uguali.

28 Art. 544 — Concorso di ascendenti e coniuge Quando chi muore non lascia [né] figli [legittimi né figli naturali], ma ascendenti [legittimi] e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.

29 Diritto di abitazione della casa coniugale In merito alla posizione del coniuge, richiamata dal comma 21, dobbiamo effettuare un’importante considerazione: al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Questi diritti, però, non gravano sulla porzione di legittima, ma sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

30 Art. 540 co. 2 Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

31 L. 76/2016 co. 42 Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

32 Art. 337 sexies Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

33 L. 76/2016 co. 43 Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

34 L. 76/2016 co. 44 Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

35 Differenze CONVIVENZA DI FATTO Il superstite ha il diritto di abitazione per 2 anni o, se la convivenza dura da più di 2 anni, per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore a 5 anni. Se il superstite ha figli minori o disabili, il diritto di abitazione dura almeno 3 anni. UNIONE CIVILE Il superstite (coniuge o parte dell’unione civile) ha il diritto di abitazione vitalizio.

36 Riserva a favore del coniuge separato Tra le norme richiamate, vi è anche l’art. 548 c.c. che prevede la riserva a favore del coniuge separato a cui non sia stata addebitata la separazione. Tuttavia lo scioglimento dell’unione civile è paragonabile al divorzio, quindi non può essere applicato l’articolo questione.

37 Art. 548 — Riserva a favore del coniuge separato Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

38 Art. 549 — Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari Art. 550 — Lascito eccedente la porzione disponibile Art. 551 — Legato in sostituzione di legittima Art. 552 — Donazione e legati in conto di legittima

39 Sezione II - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari Art. 553 — Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari Art. 554 — Riduzione delle disposizioni testamentarie Art. 555 — Riduzione delle donazioni Art. 556 — Determinazione della porzione disponibile Art. 557 — Soggetti che possono chiedere la riduzione Art. 558 — Modo di ridurre le disposizioni testamentarie Art. 559 — Modo di ridurre le donazioni Art. 560 — Riduzione del legato o della donazione d'immobili Art. 561 — Restituzione degli immobili Art. 562 — Insolvenza del donatario soggetto a riduzione Art. 563 — Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione Art. 564 — Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione.

40 Della Successione Legittima La successione legittima è la successione che opera per volontà di legge quando non vi sia testamento. Se il de cuius è morto senza lasciare testamento, infatti, la successione è interamente regolata da norme di legge. Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite dalla legge.

41 Libro II - Titolo II - Capo I: Della successione dei parenti La regola fondamentale per questo tipo di successione è quella che i parenti più vicini escludono i più lontani. L'esistenza di figli esclude tutti gli altri parenti, ma i figli concorrono con il coniuge superstite secondo le regole che vedremo in seguito. In ambito di unioni civili gli articoli di questo capo non rilevano direttamente.

42 Art. 565 — Categorie dei successibili Art. 566 — Successione dei figli Art. 567 — Successione dei figli Art. 568 — Successione dei genitori Art. 569 — Successione degli ascendenti Art. 570 — Successione dei fratelli e delle sorelle Art. 571 — Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle Art. 572 — Successione di altri parenti Art. 573 — Successione dei figli nati fuori del matrimonio Art. 574 — Concorso di figli naturali e legittimi Art. 575 — Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore Art. 576 — Successione dei soli figli naturali Art. 577 — Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore Art. 578 — Successione dei genitori al figlio naturale Art. 579 — Concorso del coniuge e dei genitori. Art. 580 — Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili.

43 Libro II - Titolo II - Capo II: Della successione del coniuge Se sopravvive il coniuge al de cuius, esso concorre con i figli o con gli altri parenti: se il coniuge concorre con un figlio del de cuius, ad entrambi va 1/2 del patrimonio; se il coniuge concorre con più figli del de cuius, al primo spetta 1/3 e a tutti i figli 2/3 del patrimonio; se il coniuge concorre con ascendenti, fratelli e sorelle senza la presenza di figli, al primo vanno 2/3 e a tutti gli altri parenti 1/3 del patrimonio; se il coniuge concorre con ascendenti e senza altri parenti, al primo spetta 2/3 agli ascendenti 1/3 del patrimonio; infine in assenza di genitori e altri parenti del de cuius, tutto il patrimonio spetta al coniuge sopravvissuto.

44 Come già visto il comma 21 della L. 76/2016 richiama interamente il capo, e viene quindi anche in questo caso parificato l’unito civilmente al coniuge.

45 Art. 581 — Concorso del coniuge con i figli Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

46 Art. 582 — Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti [legittimi] o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.

47 Art. 583 — Successione del solo coniuge In mancanza di figli [legittimi o naturali], di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

48 Art. 584 — Successione del coniuge putativo Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540. Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

49 Art. 585 — Successione del coniuge separato Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo.

50 Libro II - Titolo IV - Capo II: Della Collazione La collazione è il rimedio previsto dalla legge per aumentare la massa ereditaria grazie al quale i figli, i loro discendenti, e il coniuge che hanno accettato l’eredità devono restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati in vita dal defunto, in maniera tale da dividerli con gli altri coeredi. Gli stessi soggetti tenuti alla collazione, coniuge e figli, sono beneficiari della stessa. Vi sono donazioni escluse dalla collazione come le donazioni di modico valore a favore del coniuge, o le spese di mantenimento ed educazione.

51 Art. 737 — Soggetti tenuti alla collazione I figli [legittimi e naturali] e i loro discendenti [legittimi e naturali] ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

52 Art. 738 — Limiti della collazione per il coniuge Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.

53 Art. 739 — Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi Art. 740 — Donazioni fatte all'ascendente dell'erede Art. 741 — Collazione di assegnazioni varie Art. 742 — Spese non soggette a collazione Art. 743 — Società contratta con l'erede Art. 744 — Perimento della cosa donata Art. 745 — Frutti e interessi Art. 746 — Collazione d'immobili Art. 747 — Collazione per imputazione Art. 748 — Miglioramenti, spese e deterioramenti Art. 749 — Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato Art. 750 — Collazione di mobili Art. 751 — Collazione del danaro

54 Libro II - Titolo IV - Capo Vbis: Del patto di famiglia Il patto di famiglia è un contratto che realizza un patto successorio lecito stipulato tra un imprenditore, da un lato, e i suoi discendenti, il coniuge e gli altri legittimari, dall'altro, con il quale lo stesso imprenditore trasferisce in vita l'azienda a uno o più suoi discendenti senza che il coniuge e gli altri legittimari possano, dopo la morte dell'imprenditore, rimettere in discussione il patto chiedendo la collazione o la riduzione delle disposizione testamentarie. Dev’essere redatto sotto forma di atto pubblico a pena di nullità. È un contratto plurilaterale che intende provocare un consenso completo con tutti i futuri eredi dell’imprenditore.

55 Art. 768 bis — Nozione È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

56 Art. 768 ter — Forma A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

57 Art. 768 quinquies — Vizi del consenso Art. 768 sexies — Rapporti con i terzi Art. 768 septies — Scioglimento Art. 768 octies — Controversie

58 Art. 768 quater — Partecipazione Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

59 La morte determina scioglimento dell’unione civile 22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile ne determina lo scioglimento.

60 Relatore: Avv. Saverio Biscaldi Studio legale Branzoli, Biscaldi & Partners 27100 Pavia, C.so Strada Nuova 53 20122 Milano, Piazza San Nazaro in Brolo 15 15121 Alessandria, Via Marengo 33 info@studiobbpartners.it


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