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Gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 1 Gli enti di diritto privato (parte prima) 1. Le norme costituzionali.

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1 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 1 Gli enti di diritto privato (parte prima) 1. Le norme costituzionali e le loro indicazioni

2 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 2 Gli enti le norme costituzionali formazioni sociali  Art. 2 Cost.: “la R. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità …” associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli  Art. 18 Cost.: “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale …”

3 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 3 Gli enti le norme costituzionali associazione o di una istituzione attività  Art. 20 Cost.: “il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto di una associazione o di una istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”

4 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 4 Gli enti le norme costituzionali Una prima analisi di queste disposizioni

5 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 5 Gli enti le norme costituzionali Azione dell’uo- mo singolo Formazioni sociali: l’uomo persegue la sua azione insieme con altri (famiglia, scuola ed enti scolastici, sindacati, partiti politici) Art. 2

6 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 6 Gli enti le norme costituzionali Art. 18 -“… cittadini..”: -“.. associarsi..”: una pluralità di singoli prende l’iniziativa i singoli danno luogo ad una particolare “formazione sociale”, l’associazione

7 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 7 Gli enti le norme costituzionali Art. 18 -“… per fini …”: L’iniziativa della pluralità di singoli non è fine a sé stessa, ma è diretta al perseguimento di fini ben precisi “Non vietati ai singoli” È la conferma che di per sé i fini dell’associazione, della formazione sociale possono essere perseguiti anche dai singoli

8 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 8 Gli enti le norme costituzionali Art. 20 “ associazione o istituzione” : le formazioni sociali possono essere di più tipi “attività” : gli enti svolgono, dunque, un’attività (attraverso la quale cercano di conseguire i fini prima accennati) codice civile (o le leggi speciali e la stessa Cost.) Il codice civile (o le leggi speciali e la stessa Cost.) ci diranno quali sono

9 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 9 Gli enti di diritto privato 2. I tipi

10 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 10 Gli enti i tipi  Art. 20 cost.: associazione, istituzione  art. 1 d.p.r. 10.2.2000 n. 361: “le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture”

11 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 11 Gli enti i tipi “istituzioni di carattere privato” (ossia che perseguono fini non vietati ai singoli dalla legge penale) Associazioni + società (enti corporativi) = gruppo di individui svolgono un’attività in vista di determinati fini fondazioni Comitati = un gruppo raccoglie fondi per conseguire gli scopi di cui all’art. 39 c.c. = un ente svolge una data attività (es. amministra un patrimonio) e devolve il ricavato a favore di determinati beneficiari

12 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 12 Gli enti di diritto privato 3. Gli “enti corporativi”. La struttura di base

13 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 13 Gli enti corporativi la struttura di base Gli elementi di base che abbiamo ricavato finora: persone fisiche  Un gruppo di persone fisiche decidono di svolgere insieme … attività  … una certa attività in vista del perseguimento di determinati …  fini.

14 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 14 Gli enti corporativi la struttura di base Proviamo ad arricchire questi elementi di base ragionandoci sopra: 1. Per svolgere l’attività necessaria al conseguimento dei fini sarà necessario reperire dei fondi, attraverso il contributo di quanti hanno deciso di perseguire i fini stessi … 2. … sarà, peraltro, innanzi tutto, necessario stabilire la somma che ciascuna persona coinvolta nella “formazione sociale” deve versare.

15 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 15 Gli enti corporativi la struttura di base 3. Sarà poi necessario stabilire in concreto quali attività compiere per perseguire i fini. In altre parole occorre stabilire come in concreto saranno spesi i fondi versati dalle persone fisiche che intendono perseguire insieme i fini di cui sopra

16 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 16 Gli enti corporativi la struttura di base 4. Queste decisioni, inoltre, potranno essere presa prima di dare inizio a qualsiasi attività, ma dovranno essere prese anche in un secondo momento in rapporto, ad esempio, agli eventuali fatti nuovi nel frattempo intervenuti (difficoltà, opportunità)

17 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 17 Gli enti corporativi la struttura di base 5. Occorrerà pertanto prendere delle decisioni e si porrà la necessità di stabilire chi e come dovrà prendere queste decisioni … 6. … e soprattutto come quanti non avessero partecipato alle decisioni potranno controllare coloro che hanno deciso

18 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 18 Gli enti corporativi la struttura di base 7. Elemento caratterizzante di questo tipo di enti, come degli altri, è che – secondo quanto si è detto – per conseguire i fini occorre utilizzare i fondi per acquisire le risorse strumentali al conseguimento dei fini medesimi. Ciò significa coinvolgere i terzi chiamati a fornire dette risorse Dunque …

19 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 19 Gli enti corporativi la struttura di base … ecco i primi “essenzialissimi” problemi:  Quanti versamenti  Chi decide di volta in volta come spenderli  Come gli altri possono controllare queste decisioni  I terzi coinvolti nell’azione del gruppo come si pongono rispetto allo stesso ? E hanno una qualche tutela ?

20 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 20 Gli enti corporativi la struttura di base Come se ne esce?

21 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 21 Gli enti corporativi la struttura di base È necessario che quanti intendano perseguire insieme determinati fini trovino un accordo sugli aspetti prima elencati (nn. 1 – 6) e sugli altri che riterranno di loro interesse.  Questo accordo come si qualifica giuridicamente ?  Quali sono i connotati giuridici propri di questo accordo ?

22 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 22 Gli enti corporativi la struttura di base  Art. 1321: “accordo tra due o più parti”  Art. 1332 c.c.: “organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto”  Art. 1420 (1446, 1466) c.c.: “conseguimento dello scopo comune” Come si conciliano gli elementi tratti dagli artt. elencati con quanto detto prima ? Come si concilia il senso degli artt. elencati con quanto detto prima ? Contratto plurilaterale e organizzazione

23 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 23 Gli enti corporativi la struttura di base contratto  L’accordo tra quanti intendono perseguire i fini di cui si è detto è un contratto  Ma è un contratto particolare: infatti la “prestazione di ciascuna parte” (il versamento del contributo) non è diretta ad acquistare un bene o un servizio dalle altre, ma è finalizzato al “conseguimento dello scopo comune”  Il “rapporto giuridico patrimoniale” (v. art. 1321 c.c.) istituito con tale contratto consiste nelle (più o meno complesse) relazioni che si instaurano tra le parti per decidere i modi migliori per impiegare i beni comuni in vista del raggiungimento dello “scopo comune”

24 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 24 Gli enti corporativi la struttura di base Più precisamente, su queste premesse, quale deve essere il contenuto del contratto che abbiamo ipotizzato ?

25 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 25 Gli enti corporativi la struttura di base 1. Lo “scopo comune” (v. ad es. artt. 16, 36, 2295, 2328 n. 3 c.c.) 2. I diritti e gli obblighi dei singoli (v. ad es. artt. 16, 36, 2295 c.c.) 3. Come tutti i partecipanti assumono le decisioni circa le iniziative da intraprendere o controllano le decisioni assunte da alcuni (v. ad es. artt. 16, 20, 36, 2257, 2261 c.c.) 4. Come si eseguono le decisioni assunte (v. ad es. artt. 16, 36, 2257, 2328 n. 9 c.c.)

26 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 26 Gli enti corporativi la struttura di base  Dunque, il contratto mira stabilire delle regole (che si sostituiscono o integrano quelle in ipotesi dettate dalla legge) tra i partecipanti sulla utilizzazione dei beni che hanno posto in comune (i loro contributi)  … ossia è un contratto di organizzazione.

27 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 27 Gli enti corporativi la struttura di base  Si sono individuate alcune fattispecie (associazioni riconosciute persone giuridiche, associazioni non riconosciute, società) aventi caratteri simili: a) pluralità di soggetti, b) con beni in comune, c) che devono gestire questi beni secondo la loro volontà  Deve segnalarsi un’altra fattispecie avente i caratteri sopra evidenziati ….

28 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 28 Gli enti corporativi la struttura di base  Art. 1100: “quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispongono altrimenti, si applicano le norme seguenti”  Art. 1102 “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”

29 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 29 Gli enti corporativi la struttura di base  Art. 1105: “Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione”

30 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 30 Gli enti corporativi la struttura di base  Art. 1106 c.c.: “Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore

31 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 31 Gli enti corporativi la struttura di base  Struttura di base comune (società, associazioni con o senza personalità giuridica, comunione): Pluralità di persone Beni in comune Gestione di questi beni Principio di maggioranza

32 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 32 Gli enti corporativi la struttura di base  Art. 21  artt.1372, 1321 (v. Infatti art.1469 bis n.11)  art.2252 Il principio di maggioranza Principio di unanimità: nessuno può essere obbligato che dalla propria volontà Principio di maggioranza:caso di eteronomia, che viene occultato col riferire l’atto approvato all’ente

33 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 33 Gli enti corporativi la struttura di base Significa che non vi sono differenze? E se sì, come si differenziano le strutture ricordate ? Teoria tradizio- nale * “fini ideali” (“corpi morali”) Enti disciplinati nel libro I “scopo di lucro” Enti disciplinati nel libro V

34 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 34 Gli enti corporativi la struttura di base La legge tuttavia non conferma questo criterio di distinzione  Art.13 c.c.: “le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V”  Art 2247 c.c.: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”  Art. 2248: “La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III”

35 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 35 Gli enti corporativi la struttura di base Quali indicazioni possono trarsi da queste disposizioni? Artt. 2247 e 2248: detta un criterio “sostanziale” per distinguere tra “comunione” e società: la “gestione”, l’attività compiuta sui beni Art.13: non offre un criterio distintivo tra enti del libro I e del libro V di natura sostanziale come quello basato sulla attività, fissato da art. 2248; …

36 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 36 Gli enti corporativi la struttura di base  … né potrebbe essere altrimenti visto l’art. 18 Cost (“fini non vietati ai singoli dalla legge penale”)  Conclusione: la sola differenza tra enti del primo libro ed enti del quinto è l’impossibilità per i partecipanti ai primi di ripartirsi gli eventuali utili

37 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 37 Gli enti corporativi la struttura di base Enti No profit Enti a scopo di profitto Con l’avvertenza che lo scopo di profitto o meno non è riferito all’attività ma ai componenti dell’ente Primo libro Quinto libro

38 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 38 Gli enti di diritto privato 4. Le fondazioni. La struttura di base

39 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 39 Gli enti le fondazioni Impostazione codicistica (“fondazioni di erogazione”)  Uno o più soggetti destinano un patrimonio e le sue rendite ad un determinato scopo  Ridotto controllo del fondatore sull’ente (artt. 15, 16 2 [v. invece 21 3 ])  Maggiori poteri dell’autorità amministrativa (art. 25)

40 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 40 Gli enti le fondazioni Le “fondazioni bancarie” Le “fondazioni bancarie” (*)  Art. 2 “Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti” d.lgs. N. 153/99

41 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 41 Gli enti le fondazioni  Art. 3“Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'art. 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti d. lgs. N. 153/99

42 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 42 Gli enti di diritto privato 5. I comitati

43 gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano 43 Gli enti comitati  Il comitato è un’organizzazione creata per raccogliere presso il pubblico fondi da destinare a finalità di interesse collettivo (art. 39)


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