La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Dr.ssa Mariasofia Houben 23 ottobre 2013 EINFÜRUNG IN DAS ITALIENISCHE ZIVILRECHT UND SEINE RECHTSSPRACHE.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Dr.ssa Mariasofia Houben 23 ottobre 2013 EINFÜRUNG IN DAS ITALIENISCHE ZIVILRECHT UND SEINE RECHTSSPRACHE."— Transcript della presentazione:

1 Dr.ssa Mariasofia Houben 23 ottobre 2013 mariasofia.houben@unicatt.it EINFÜRUNG IN DAS ITALIENISCHE ZIVILRECHT UND SEINE RECHTSSPRACHE

2 Fattispecie astratta e concreta La norma è un periodo ipotetico (Bedinungssatz): è descritto un accadimento eventuale; il concreto verificarsi di tale accadimento determina una conseguenza giuridica. La parte della norma che descrive l’evento si chiama “fattispecie” (dal latino species facti). La fattispecie può essere astratta o concreta Fattispecie astratta: complesso di fatti non realmente accaduti ma descritti ipoteticamente da una norma. Fattispecie concreta è un complesso di fatti realmente accaduti, rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati.

3 Caratteri della norma giuridica: generalità ed astrattezza Generalità (die Allgemeinheit): le legge deve essere dettata per tutti i consociati o per classi generiche di consociati (e non per singoli individui) Astrattezza (die Abstraktheit): la legge deve essere dettata per fattispecie astratte, ossia per situazioni individuate ipoteticamente. La norma, generale e astratta, regola una serie indeterminata – (unbestimmt) di casi futuri (futuro  zukünftig) ed eventuali, descritti in via ipotetica ed è idonea a essere applicata a chiunque si verrà a trovare nella situazione descritta.–

4 Principio di uguaglianza (der Gleichheitsgrundsatz): formale… Art. 3 Costituzione Art. 3, comma 1: Uguaglianza formale. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Sebbene la norma faccia esplicito riferimento solo ai cittadini (cittadino  der Bürger), il principio vale anche per gli stranieri (straniero  der Ausländer) E’ un vincolo per il legislatore ordinario: l’individuazione dei soggetti destinatari di una norma deve avvenire in modo non arbitrario, con criteri che trattino in maniera omogenea situazioni omogenee.

5 Principio di eguaglianza (Gleichheitsgrundsatz): formale e… A parità di condizioni deve corrispondere un trattamento eguale ed a condizioni diverse un trattamento differenziato. La Corte Costituzionale (das Verfassungsgericht) vigila sul rispetto di questo principio. Qualora ravvisi una irragionevole o arbitraria differenziazione di trattamento nei confronti di situazioni omogenee (o un’assimilazione di trattamento di situazioni diverse) essa può dichiarare l’illegittimità di una norma avente forza di legge (die Verfassungswidrigkeit).

6 Sostanziale Art. 3 co. 2. “La Repubblica si impegna a rimuovere (entfernen) gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono (behindern) il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” E’ un’indicazione programmatica diretta al legislatore ordinario (der Gesetzgeber). Si richiede di assumere misure idonee ad attenuare le differenze di fatto, economiche e sociali, che discriminano le condizioni di vita dei singoli.

7 L’equità quale criterio decisorio Equità (die Billigkeit): “giustizia del caso singolo” Può avvenire che l’applicazione della norma giuridica in un caso concreto dia luogo a conseguenze che appaiono contrarie al senso di giustizia: si tratta di tutte quelle ipotesi in cui sopraggiunta una circostanza che il legislatore non ha previsto. L’equità quale criterio decisionale è consentita solo in limitate ipotesi (in via eccezionale- ausnahmsweise) Si preferisce la certezza del diritto.

8 Il giudice, nel decidere le controversie, “deve seguire le norme del diritto” e può fare ricorso all’equità solo nel caso in cui la stessa “legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità” art. 113 codice di procedura civile (die Zivilprozessordnung). Es. Cause di minor valore, ipotesi in cui le stesse parti della controversia attribuiscano al giudice il potere di decidere secondo equità. Il giudice, in questi casi deve ispirarsi ai principi accolti dall’ordinamento (Grundsätze der inländischen Rechtsordnung): deve ricercare come si sarebbe comportato il legislatore se avesse potuto prevedere il caso. L’equità quale criterio decisorio

9 L’equità “integrativa” L’equità come criterio decisorio non va confusa con l’equità “integrativa”. Integrare  ergänzen Ci sono delle ipotesi in cui la legge prevede che il giudice provveda a integrare o a determinare “secondo equità” gli elementi di una fattispecie o di un regolamento contrattuale predisposto dalle parti: si tratta dell’equità “integrativa”. Es. art. 1226 c.c. Valutazione equitativa del danno “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. 1226. (Schadensbewertung nach Billigkeit) Kann der Schaden nicht in seiner genauen Höhe nachgewiesen werden, so wird er vom Gericht nach Billigkeit bestimmt.

10 L’equità integrativa Nel diritto tedesco questo concetto si trova nel § 287 ZPO

11 L’equità “integrativa” Es art. 1374 c.c. Integrazione del contratto “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”. 1374. (Vertragsergänzung) Der Vertrag verpflichtet die Parteien nicht nur zu dem, was in ihm ausdrücklich erwähnt ist, sondern auch zu allen jenen Rechtsfolgen, die sich daraus nach dem Gesetz oder, wenn dieses keine Bestimmung enthält, nach den Gebräuchen und der Billigkeit ergeben.

12 Il codice civile italiano Approvato con Regio Decreto 16 marzo 1042, n. 262 da Vittorio Emanuele III Entrato in vigore il 21 aprile 1942 Con lo stesso Regio Decreto 16 marzo 1042, n. 262 sono state approvate le Disposizioni sulla legge in generale (Bestimmungen über das Gesetz im Allgemeinen) Con il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 sono state approvate le Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie

13 Disposizioni sulla legge in generale (Bestimmungen über das Gesetz im Allgemeinen) Bestimmungen über das Gesetz im Allgemeinen Definite anche “preleggi” o “disposizioni preliminari” Sono composte da 16 articoli suddivisi in due capi (Abschnitte): - Capo I – Delle fonti del diritto (Rechtsquellen) artt. 1 - 9 -Capo II – Dell’applicazione della legge in generale (Anwendung des Gesetzes im Allgemeinen): artt. 10 - 16

14 Codice civile italiano: struttura 2969 Articoli Il codice civile è organizzato in 6 libri (Bücher) Ogni libro è suddiviso in Titoli (Titel) Alcuni titoli sono suddivisi in Capi (Abschnitte)

15 Libri Libro I: “Delle persone e della famiglia” (Personen- und Familienrecht): artt. 1-455 Libro II: “Delle successioni” (Erbrecht): artt. 456- 809 (contiene anche le donazioni (Schenkungsrecht) Libro III: “Della proprietà” (Sachenrecht): artt. 810- 1172 Libro IV: “Delle obbligazioni” (Schuldrecht): artt. 1173- 2059 Libro V: “Del lavoro” (Arbeitsrecht): artt. 2060- 2641 Libro VI: “Della tutela dei diritti” (Schutz der Rechte): artt. 2643-2969

16 Diritto societario Non c’è un codice di commercio. Il diritto delle società è contenuto nel libro V (Del lavoro).


Scaricare ppt "Dr.ssa Mariasofia Houben 23 ottobre 2013 EINFÜRUNG IN DAS ITALIENISCHE ZIVILRECHT UND SEINE RECHTSSPRACHE."

Presentazioni simili


Annunci Google