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Laboratorio di Politica Sociale Gruppo n. 1 Assunto Natascia ; Chiacchio Daniela; Gatti Silvia; Scognamiglio Martina; Sora Melania; Succoia Shana.

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1 Laboratorio di Politica Sociale Gruppo n. 1 Assunto Natascia ; Chiacchio Daniela; Gatti Silvia; Scognamiglio Martina; Sora Melania; Succoia Shana

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3 Per flessibilità del lavoro s’intende quel processo che porta allo snellimento della disciplina vincolistica delle assunzioni e all’introduzione di tipologie contrattuali nuove, nell’intento di rendere il mercato del lavoro più adatto alle mutevoli esigenze della produzione e di facilitare così l’incontro tra offerta e domanda di lavoro. Questo processo è stato innescato in risposta all’ EUROSCLEROSI, ossia l’estremo irrigidimento del mercato del lavoro che ha provocato perdita occupazionale e arresto della crescita economica che caratterizzava gli stati europei negli anni 90.

4 Un po’ di storia… Evoluzione delle politiche di flessibilizzazione in Italia: Seconda metà anni 40 fino alla seconda metà degli anni 70 Principio di stabilità dell’occupazione Legge n. 230/62 Seconda metà anni 70 fino ai primi anni 90 Il lavoro a tempo indeterminato subisce una battuta d’arresto con l’introduzione di nuove forme contrattuali -part-time -contratti di formazione e lavoro

5 A partire dagli anni 90 fino ad oggi Legge n.451/94 fiscalizzazione degli oneri sociali a fronte di assunzioni di lavoratori part-time Innalzamento età massima per la stipula dei contratti di formazione e lavoro fino ad un massimo di 32 anni istituzione dei piani di inserimento professionale Legge n. 355/95 (riforma sistema pensionistico) Legge n.196/1997 “Pacchetto Treu” Innovazione normativa in tema di contratti atipici: Apprendistato; Lavori socialmente utili;Lavoro interinale Legge n.30/2003 “Legge Biagi”

6 Flessibilità,sinonimo di Precarità? PRO : Le imprese attraverso la flessibilità possono migliorare la propria competitività. I lavoratori possono rendere meno rigida e ripetitiva l’attività lavorativa Maggiore conciliazione tra lavoro e vita privata CONTRO: Contratti con meno garanzie di continuità, influenzando la possibilità di realizzazione di progetti personali difficoltà nell’inserimento lavorativo ed in particolare nel raggiungimento di un impiego “stabile” ritardo nel raggiungimento dell’autonomia economica e, di conseguenza,nell’uscita dalla famiglia di origine, aumento del rischio di povertà

7 Senso di precarietà condizioni di contesto condizioni individuali Flusso di Immigrati

8 Tra tutela e precarietà: l’art.18 e i tentativi di modifica L'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) afferma che il licenziamento è valido solo se avviene per giusta causa o giustificato motivo. In assenza di questi presupposti, il giudice dichiara l'illegittimità dell'atto e ordina la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. La reintegrazione deve avvenire riammettendo il dipendente nel medesimo posto che occupava prima del licenziamento, salva la possibilità di procedere al trasferimento in un secondo momento, se ricorrono apprezzabili esigenze tecnico-organizzative o in caso di soppressione dell’unità produttiva cui era addetto il lavoratore licenziato. In alternativa, il dipendente può accettare un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultimo stipendio, o un'indennità crescente con l'anzianità di servizio.

9 nuova formula proposta dall'accordo governo-partiti: Licenziamento individuale per motivi economici Com’è OGGI?Come sarà? Il licenziamento individuale per motivi economici, riconosciuti come validi, è già previstoe non dà diritto né al reintegro né all’indennizzo. Non cambia (applicabile fino a 4 dipendenti nell’arco di 120 giorni ) Se il giudice ritiene non valido il motivo economico addotto dall’azienda, può decidere il reintegro del lavoratore. Sarà il dipendente, nel caso, a scegliere in alternativa l’indennizzo. Se il giudice ritiene non valido il motivo economico addotto dall’azienda, dovrà decidere per l’indennizzo economico, che sarà tra le 12 e le 24 mensilità in base alle dimensioni dell’azienda, dell’anzianità del lavoratore e del comportamento delle parti nella fase di conciliazione. L'unico caso in cui il lavoratore avrebbe diritto al reintegro è se il giudice trovasse che i motivi addotti dall'azienda sono "manifestamente insussistenti" Licenziamento per motivi disciplinari Se il giudice riconosce validi motivi disciplinari, non scatta né il reintegro né l’indennizzo Non cambia Il giudice avrà di fronte due alternative: 1. se il fatto imputato al lavoratore non sussiste, o non è stato commesso dal lavoratore o se è un motivo punibile con una sanzione conservativa (secondo i contratti di settore), allora deciderà per il reintegro, in aggiunta al pagamento della retribuzione per tutto il periodo tra il licenziamento e il reintegro stesso. 2. in tutti gli altri casi di motivo ingiustificato ci sarà l’indennizzo, che lo stesso giudice stabilirà tra le 12 e le 24 mensilità in base alle dimensioni dell’azienda, dell’anzianità del lavoratore e del comportamento delle parti Come per i licenziamenti per motivo economico, il giudice che ritiene non valido il motivo disciplinare addotto dall’azienda, può decidere il reintegro del lavoratore. Sarà il dipendente, nel caso, a scegliere in alternativa l’indennizzo. Di fatto, oggi non esiste differenza Licenziamento per motivi discriminatori Se il giudice non riconosce la discriminazione, il licenziamento resta valido Non cambia Il lavoratore può impugnare il licenziamento e deve dimostrare davanti al giudice che è stato discriminatorio. Se il giudice ritiene fondato il ricorso, annulla il licenziamento e reintegra il lavoratore. Il lavoratore può decidere di optare per un indennizzo di 15 mensilità. (Si applica anche alle aziende con meno di 15 dipendenti) Non cambia

10 Il collegato lavoro Una novità introdotta nel mercato del lavoro è il collegato lavoro introdotto con la legge n°183/10 Il tentativo di riconciliazionele nuove regole di impugnazione Riconciliazione extragiudiziaria il lavoratore non ha più un termine indefinito per iniziare una causa contro il datore di lavoro Il licenziamento comporta l’estinzione del rapporto di lavoro e può essere Disciplinare per giusta causa Giustificato motivo oggettivo o giustificato motivo soggettiva In entrambe i casi viene richiesto per iscritto Licenziamento ritenuto invalido dal giudice Reintegrazione nel posto di lavoro oltre al risarcimento danni per la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino alla data effettiva di reintegrazione nel posto di lavoro Non si può reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ma soltanto al pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di 15 e un massimo di 27 mensilità. Art.18 del collegato lavoro Proposta di governo

11 La sfida della FLEXICURITY La flexicurity è una strategia politica proposta dall’UE che punta a rendere il mercato del lavoro flessibile assicurando nel contempo una forte protezione sociale, soprattutto per i lavoratori più precari. I. Forme contrattuali flessibili e affidabili (nell’ottica del datore di lavoro e del lavoratore, degli insider e degli outsider) mediante una normativa del lavoro, contrattazioni collettive e un’organizzazione del lavoro moderne; II. Strategie integrate di apprendimento lungo tutto l’arco della vita per assicurare la continua adattabilità e occupabilità dei lavoratori, in particolare di quelli più vulnerabili; III. Efficaci politiche attive del mercato del lavoro che aiutino le persone a far fronte a cambiamenti rapidi, riducano i periodi di disoccupazione e agevolino la transizione verso nuovi posti di lavoro; IV. Sistemi moderni di sicurezza sociale che forniscano un adeguato supporto al reddito, incoraggino l’occupazione e agevolino la mobilità sul mercato del lavoro. Questo include un’amplia copertura delle prestazioni sociali che aiutino le persone a conciliare il lavoro con le responsabilità private e familiari, come per esempio la cura dei figli. Linee strategiche: La formula ibrida della flexicurity potrebbe essere un tentativo interessante di combinare mobilità e sicurezza, se interpretata in senso proprio come accade in Danimarca; per farlo però vanno investite moltissime risorse pubbliche, con ammortizzatori sociali molto estesi, per non dire universalistici, e un sistema di formazione permanente che permetta l’adeguamento delle risorse umane. Per un paese come l’Italia si tratterebbe di ridefinire completamente le istituzioni del mercato del lavoro, che al momento sono tra le più deboli d’Europa per quanto riguarda la tutela della disoccupazione e la formazione dei lavoratori. Il sistema esige una fiscalità trasparente, una pubblica amministrazione con una cultura di ‘servizio’ e del bene comune, e una coesione culturale e sociale che è possibile in paesi con forte omogeneità etnico-nazionale come la Danimarca. Si tratta di ‘sistema’ e non di ‘mezzi’ Infine, un problema importante che contrasta la realizzazzione della flessicurezza è rappresentato dall’importante costo che l’applicazione di questa strategia implica, nonché dall’inevitabile cambiamento in termini di comportamento culturale cui dovrebbero sottoporsi i lavoratori,gli imprenditori e le istituzioni pubbliche. Da una parte, occorre una predisposizione imprenditoriale all’innovazione e al rischio aziendale che non rientra nei lidi della cultura italiana. Dall’altra i lavoratori, sia quelli riassorbiti sia quelli che restano disoccupati, devono pagare dei costi personali – dallo stress alla destabilizzazione familiare

12 Assunto Natascia : si è occupata della definizione del lemma e politiche di flessibilizzazione dagli anni ‘40 agli anni ‘90; Chiacchio Daniela: si è occupata delle politiche di flessibilizzazione dagli anni ’90 ad oggi; Gatti Silvia: si è occupata del collegato lavoro; Scognamiglio Martina: si è occupata dei pro e contro della flessibilizzazione e cause senso di precarietà; Sora Melania: si è occupata dell’articolo 18 e relativa proposta di modifica; Succoia Shana: si è occupata delle ricerche sulla flexicurity.

13 SINTESI E SCHEDE SUL COLLEGATO LAVORO / CODICE AZIENDA Pubblicato su www.codiceazienda.it FLESSIBILITÀ DEL LAVORO E PRECARIETÀ DEI LAVORATORI IN ITALIA Fabio Berton*, Matteo Richiardi e Stefano Sacchi pubblicazione in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 1/2009 FLESSIBILITA’ DEL LAVORO Lepido rocco – centro di formazione professionale- regione veneto Pubblicazione sito web. LA FLESSIBILITA' TRA PRECARIATO ED OPPORTUNITA' di PAOLO IACCI, pubblicato su un blog ( BLOOM MODELLO DI ORGANIZZAZIONE) LE MODIFICHE DELL’ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI Il sole 24 ore - Franco Toffoletto, Valentina Rovere, 3 APRILE 2012 di Lorenzo Zoppoli, Massimiliano Delfino Fonte Ediesse edizioni FLEXICURITY COS’E’? Po.ide.la politica idee lavoro (www.rassegna.it, 4 settembre 2007 ) ARTICOLO 18, ECCO LA NUOVA FORMULA NATA DALL’ACCORDO GOVERNO-PARTITI. Articolo del giornale “La Repubblica” pubblicato il 05 aprile 2012


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