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1 5^ Sommario: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SICUREZZA.

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1 1 5^ Sommario: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 giampiero.canevari@unipv.it TESTO UNICO SICUREZZA

2 Testo Unico Sicurezza - Titolo I2 Il Testo Unico è in vigore dal 15 maggio 2008 Eccezione (Titolo XIII, art. 306): a)le disposizioni in tema di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici entreranno in vigore il 30 aprile 2012 ENTRATA IN VIGORE

3 Testo Unico Sicurezza - Titolo I3 Abrogazioni  a decorrere dalla entrata in vigore del Testo Unico sono abrogati (Titolo XIII, art. 304): DPR 27 aprile 1955, n. 547 DPR 7 gennaio 1956 n. 164 DPR 19 marzo 1956, n. 303 (eccetto l'articolo 64) DLGS 15 agosto 1991, n. 277 DLGS 19 settembre 1994, n. 626 DLGS 14 agosto 1996, n. 493 DLGS 14 agosto 1996, n. 494 DLGS 19 agosto 2005, n. 187 L. 5 agosto 2006 n. 248 (art. 36-bis, commi 1 e 2) L. 3 agosto 2007, n. 123 (articoli 2, 3, 5, 6 e 7) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e salute sul lavoro incompatibile con il Testo Unico N.B. - Il DPR n. 302/1956, in materia di prevenzione dei rischi da atmosfere esplosive, rimane in vigore quale normativa “integrativa” del T.U.

4 Testo Unico Sicurezza - Titolo I4 306 articoli suddivisi in 13 Titoli (+ 51 allegati ): I Principi comuni II Luoghi di lavoro III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI IV Cantieri temporanei o mobili V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro VI Movimentazione manuale dei carichi VII Attrezzature munite di videoterminali VIII Agenti fisici IX Sostanze pericolose X Esposizione ad agenti biologici XI Protezione da atmosfere esplosive XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale XIII Norme transitorie e finali STRUTTURA DEL TESTO UNICO

5 Testo Unico Sicurezza - Titolo I5 A) Sotto il profilo oggettivo  Tutti i settori di attività, privati e pubblici  Tutte le tipologie di rischio (art. 3, comma 1) B) Sotto il profilo soggettivo  Tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi, ed i soggetti equiparati (art. 3, comma 4)  Lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a): persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione  Soggetti equiparati : soci lavoratori di cooperative o società, anche di fatto; associati in partecipazione; soggetti in tirocinio formativo; partecipanti a corsi di formazione professionale; volontari CAMPO DI APPLICAZIONE (Capo I)

6 Testo Unico Sicurezza - Titolo I6 N.B. - N.B. - Nel campo di applicazione sono inclusi anche: soggetti in precedenza tutelati da fonti normative non “speciali” (lavoratori somministrati, a progetto, occasionali, telelavoratori) soggetti in precedenza esclusi da tutela specifica (lavoratori autonomi, lavoratori distaccati) Lavoratori “somministrati”  tutti gli obblighi di prevenzione sono a carico dell’utilizzatore (rimane in capo al somministratore l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi connessi alle attività produttive in generale e di formarli/addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie all’attività lavorativa per la quale essi sono assunti) (art. 3, comma 5) Lavoratori in distacco  gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo quello, a carico del distaccante, di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi alle mansioni per le quali egli viene distaccato (art. 3, comma 6) Lavoratori a progetto  si applicano le disposizioni del T.U. quando la prestazione si svolga presso il committente (art. 3, comma 7)

7 Testo Unico Sicurezza - Titolo I7  Comitato di indirizzo e valutazione delle politiche attive e di coordinamento nazionale della vigilanza (art. 5) 1. stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali 2. programmazione annuale relativa ai settori prioritari di intervento 3. coordinamento della vigilanza a livello nazionale  Commissione consultiva permanente (art. 6)  nuove funzioni: 1.elaborazione procedure standardizzate per valutazione rischi nelle PMI 2.definizione criteri per la qualificazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi 3.individuazione dei modelli di organizzazione e gestione aziendale relativi alla esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche  Comitati regionali di coordinamento della vigilanza (art. 7)  la loro composizione è stata estesa alle rappresentanze datoriali e sindacali SISTEMA ISTITUZIONALE (Capo II)

8 Testo Unico Sicurezza - Titolo I8  SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) (art. 8) Finalità  fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione e di vigilanza, anche mediante integrazione di specifici archivi e creazione di banche dati unificate  gestione tecnica e informatica a cura dell’INAIL  Attività di consulenza (art. 9)  L’INAIL, l’ISPESL e l’IPSEMA possono svolgere attività di consulenza alle aziende, in particolare alle PMI, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi per la riduzione dei livelli di rischiosità, sia all’individuazione di elementi di innovazione tecnologica N.B. - Nell’esercizio dell’attività di consulenza (che non può essere svolta da funzionari con compiti di controllo e verifica) non vi è l’obbligo di denuncia di cui all’articolo 331 CPP o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate, ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

9 Testo Unico Sicurezza - Titolo I9  Attività di informazione e assistenza (art. 10)  Confermata la possibilità anche per le ASL, il Corpo nazionale dei VVFF, il Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico (per il settore estrattivo), gli Organismi paritetici e gli enti di patronato di svolgere attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione, in particolare nei confronti delle imprese artigiane ed agricole, delle PMI e delle rispettive associazioni datoriali  Attività promozionali (art. 11)  Sono definite nell’ambito della “Commissione consultiva permanente” Le risorse stanziate sono quelle della Legge Finanziaria 2008 (solo 50 milioni di euro annui !!!!!) e saranno utilizzate, per il primo anno, secondo le priorità stabilite in sede di Conferenza Stato-Regioni Entro i limiti delle risorse stanziate, trasferite dal Ministero del Lavoro, l’INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in particolare per le PMI e sperimentazioni di soluzioni innovative e strumenti organizzativi e gestionali ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese

10 Testo Unico Sicurezza - Titolo I10  Interpello (art. 12)  Presso il Ministero del Lavoro è istituita la “Commissione per gli interpelli”, alla quale possono essere inoltrati quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (da parte, fra gli altri, dei consigli nazionali degli ordini o collegi professionali e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori) N.B. - Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza  Vigilanza (art. 13)  C onfermato l’assetto tradizionale: SPreSAL, VVFF, Ministero Sviluppo Economico (settore minerario), Regioni (industrie estrattive di 2^ categoria e acque minerali e termali) e Ministero del Lavoro, previa informativa allo SPreSAL (costruzioni edili o di genio civile, lavori mediante cassoni in aria compressa e subacquei ed altre lavorazioni comportanti rischi particolarmente elevati individuate con apposito DPCM) N.B. - Il personale assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza non può prestare attività di consulenza

11 Testo Unico Sicurezza - Titolo I11 GESTIONE DELLA PREVENZIONE nei LUOGHI DI LAVORO (Capo III) La struttura del Capo III ricalca quella del Titolo I del D.Lgs. 626/94: Sezione I - Misure di tutela e obblighi (articoli da 15 a 27) Sezione II - Valutazione di rischi (articoli da 28 a 30) Sezione III - Servizio di Prevenzione e Protezione (articoli da 31 a 35) Sezione IV - Formazione, Informazione e Addestramento (articoli 36 e 37) Sezione V - Sorveglianza Sanitaria (articoli da 38 a 42) Sezione VI - Gestione delle emergenze (articoli da 43 a 46) Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori (articoli da 47 a 52) Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e malattie professionali (articoli 53 e 54)

12 Testo Unico Sicurezza - Titolo I12 Obblighi dei datori di lavoro e dirigenti Definizione di “datore di lavoro” (art. 2, comma 1, lett.b)  soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa Definizione di “dirigente” (art. 2, comma 1, lett. d)  persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

13 Testo Unico Sicurezza - Titolo I13 I nuovi obblighi rispetto al D.lgs 626/1994 (art. 18):  adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento  consegnare tempestivamente al RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR  elaborare il DUVRI e consegnarne tempestivamente copia al RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione  nell'ambito di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento  comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS  vigilare affinché i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

14 Testo Unico Sicurezza - Titolo I14 Comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro E’ previsto (art. 18, comma 1, lett. r) l’obbligo di comunicare all'INAIL:  a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento  a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni L’obbligo di tenuta del registro infortuni viene eliminato a decorrere dal settimo mese successivo all’adozione del decreto interministeriale recante le regole tecniche del SINP (art. 53, comma 6) Sanzioni amministrative applicabili (art. 55, comma 4, lett. i, l): a) da 1.000 a 3.000 euro con riferimento alla comunicazione degli infortuni superiori a 1 giorno b) da 2.500 a 7.500 euro con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni N.B. - L'applicazione della sanzione sub b) esclude quella delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del T.U. Infortuni

15 Testo Unico Sicurezza - Titolo I15 Delega di funzioni e obblighi non delegabili La delega di funzioni datoriali, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (articoli 16- 17) :  risultare da atto scritto recante data certa  soggetto delegato in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate  attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché dell’ autonomia di spesa necessaria  accettazione per iscritto da parte del delegato La delega di funzioni, alla quale deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità) non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al delegato N.B. - Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi (e conseguente elaborazione del DVR) e la designazione del RSPP

16 Testo Unico Sicurezza - Titolo I16 Obblighi del preposto Definizione di preposto  persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1) Compiti principali (art. 19) :  vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali nonché sull’uso dei DPI  segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI nonchè ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro  frequentare appositi corsi di formazione

17 Testo Unico Sicurezza - Titolo I17 Conferma (art. 20) di tutti i principali obblighi già previsti dal D.Lgs 626/1994, in particolare quelli (sanzionati con l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda da 200 a 600 euro) di:  osservare le disposizioni ed istruzioni impartite  utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI  non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza  sottoporsi ai controlli sanitari Previsione in via innovativa dell’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro Conferma, nell’ambito dello svolgimento di attività in appalto o subappalto, dell’obbligo di esporre la tessera di identificazione personale (sanzionato in via amministrativa con una somma da 50 a 300 euro) Obblighi dei lavoratori

18 Testo Unico Sicurezza - Titolo I18 La valutazione dei rischi La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, è un obbligo del datore di lavoro non delegabile e deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, comma 1 ), ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli:  collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004  riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza  connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi Le disposizioni in tema di valutazione dei rischi entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del Testo Unico nella Gazzetta Ufficiale (art. 306, comma 2)

19 Testo Unico Sicurezza - Titolo I19 Contenuti del documento di valutazione rischi (DVR) (art. 28, comma 2)): a)relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con specifica dei criteri adottati b)indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI c)programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza d)individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (è richiesto il possesso di adeguate competenze e poteri) e)indicazione del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente f)individuazione delle mansioni con eventuale esposizione a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento + altre indicazioni previste da specifiche norme sulla valutazione rischi contenute nei successivi Titoli del Testo Unico

20 Testo Unico Sicurezza - Titolo I20 Modalità di effettuazione della valutazione rischi (art. 29) Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR: in collaborazione con il RSPP e il medico competente previa consultazione del RLS (a cui va consegnata copia del DVR) Rielaborazione  la valutazione rischi e il DVR debbono essere rielaborati (e le relative misure aggiornate).  in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza  in relazione al grado di evoluzione della tecnica  a seguito di infortuni significativi  quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

21 Testo Unico Sicurezza - Titolo I21 Procedure standardizzate ed autocertificazioni (art. 29, commi 5 e 6)  I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente  Nelle more del relativo decreto - e comunque non oltre il 30 giugno 2012 - gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi (fanno eccezione alcune tipologie di aziende, fra le quali quelle a rischio di incidente rilevante)  Potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori (fatta eccezione per le aziende a rischio di incidente rilevante, per quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto e per quelle che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, relativo ai cantieri temporanei o mobili)

22 Testo Unico Sicurezza - Titolo I22 Modelli di organizzazione e gestione Sono confermate e integrate (art. 30) le previsioni della Legge 123/2007, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/01, anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche Per ottenere l’esenzione dalla responsabilità amministrativa, le imprese devono dimostrare di aver adottato ed attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenirlo

23 Testo Unico Sicurezza - Titolo I23 Vengono individuati i requisiti che deve possedere il modello perché abbia efficacia esimente: assicurare un sistema aziendale per gli adempimenti degli obblighi di legge prevedere idonee modalità di registrazione di tali adempimenti assicurare la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai predetti requisiti, per le parti corrispondenti

24 Testo Unico Sicurezza - Titolo I24 L’art. 6, comma 3, del D.lgs 231/2001, prevede che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti Ai sensi di tale norma, la Confindustria ha predisposto apposite “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001”, approvate dal Ministero della Giustizia Tali Linee guida sono state aggiornate al 31 marzo 2008 con la previsione degli obblighi in materia di salute e sicurezza, al fine di esonerare l’impresa dalla responsabilità conseguente alla violazione dei medesimi, alle condizioni previste dal D.lgs n. 231/2001 (fraudolento aggiramento del modello organizzativo nell’interesse o a vantaggio dell’impresa)

25 Testo Unico Sicurezza - Titolo I25 Il Servizio di Prevenzione e Protezione Salva l’ipotesi dello “svolgimento diretto”, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici (art. 31, comma 1) N.B. - Non è più precisato che i componenti del SPP “interno”, devono essere “dipendenti” N.B. - La figura del RSPP:  la sua designazione è un obbligo indelegabile del datore di lavoro (art. 17), previa consultazione del RLS (art. 50, comma 1, lett. c)  il RSPP “coordina” il Servizio e “risponde” al datore di lavoro ( art. 2, comma 1, lett. f)  non più previsto l’obbligo di comunicare nome e curriculum del RSPP alla DPL e all’ASL competenti per territorio

26 Testo Unico Sicurezza - Titolo I26  SPP interno  rimane obbligatorio nei casi già previsti dal D.lgs 626/1994  in particolare, nelle aziende a rischio di incidente rilevante e nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori  è specificato che, in questi casi, il RSPP deve essere interno (art. 31, commi 6 e7) N.B. - Nei casi di aziende con più unità produttive e nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione (art. 31, comma 8)  Ricorso a persone o servizi esterni  rimane obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di legge  il ricorso a servizi esterni continua a non esonerare il datore di lavoro dalla propria responsabilità (art. 31, commi 5 e 6)  Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro  possibilità confermata per le aziende industriali fino a 30 addetti o altre aziende fino a 200 addetti  prevista una formazione da 16 a 48 ore + aggiornamento (art. 34)

27 Testo Unico Sicurezza - Titolo I27 Requisiti (art. 32)  Sostanzialmente confermate le previsioni del D.lgs 626/1994: 1) Titolo di studio (almeno scuola secondaria superiore) 2) Formazione specifica: richiamo alle durate e contenuti definiti dalla Conferenza Stato/Regioni (Accordo 26/1/1996) organizzata da Regioni, ISPESL, INAIL, Organismi bilaterali, ecc. formazione integrativa per RSPP (prevede anche il rischio da stress lavoro-correlato) 3) Aggiornamento formativo almeno quinquennale N.B. – E’ fatta espressamente salva l’abilitazione dei soggetti che, pur privi del titolo di studio richiesto, dimostrino di aver svolto le funzioni di RSPP/ASPP, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi al 13 agosto 2003 (previa frequenza di uno dei corsi previsti dall’Accordo Stato-Regioni)

28 Testo Unico Sicurezza - Titolo I28 Compiti del SPP (art. 33)  confermati tutti quelli di cui al D.lgs 626/1994:  individuazione fattori di rischio  valutazione rischi  individuazione ed elaborazione misure preventive e protettive  elaborazione procedure sicurezza  partecipazione alle consultazioni e alla riunione periodica  proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori  fornire ai lavoratori dell’informazione specifica su rischi, misure e procedure N.B. - Il datore di lavoro deve fornire al SPP informazioni su:  la natura dei rischi  organizzazione del lavoro e programmazione/attuazione misure  descrizione degli impianti e dei processi produttivi  dati su infortuni e malattie professionali  provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (art. 18, comma 2)

29 Testo Unico Sicurezza - Titolo I29 Informazione e formazione Informazione (art. 36)  2 precisazioni innovative:  il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze  ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo Formazione dei lavoratori: contenuti (art. 37, comma 1)  la formazione dei lavoratori deve essere sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche e concernere, in particolare, i rischi (riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure) caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda nonché i rischi specifici La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico (art. 37, comma 2)

30 Testo Unico Sicurezza - Titolo I30 Formazione dei lavoratori: quando va erogata (art. 37, comma 4)  è confermato che la formazione dei lavoratori e, ove previsto, l’addestramento specifico, devono avvenire in occasione:  della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro  del trasferimento o cambiamento di mansioni  della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi La formazione dei lavoratori (e dei RLS) deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

31 Testo Unico Sicurezza - Titolo I31 Formazione dei preposti (art. 37, comma 7)  I preposti ricevono a cura del datore di lavoro, e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro Contenuti: principali soggetti coinvolti e relativi obblighi definizione ed individuazione dei fattori di rischio valutazione dei rischi individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

32 Testo Unico Sicurezza - Titolo I32 Formazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, primo soccorso, ecc. ( art. 37, comma 9)  I lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico Formazione dei RLS ( art. 37, commi 10 e 11)  v. slide specifica Altre caratteristiche della formazione ( art. 37, commi 12-14):  deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (ove presenti), durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori  il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori (per i lavoratori immigrati, la formazione avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata)  registrazione delle competenze nel libretto formativo del cittadino

33 Testo Unico Sicurezza - Titolo I33 Il medico competente e la sorveglianza sanitaria Obblighi del medico competente (art. 25)  Le novità:  collaborazione con datore di lavoro e SPP in sede di valutazione dei rischi  è testualmente finalizzata anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria  collaborazione alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale  programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati  istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, delle cartelle sanitarie e di rischio e loro consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico

34 Testo Unico Sicurezza - Titolo I34 Obblighi del medico competente (segue)  consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria (con erogazione di informazioni sulla necessità di conservazione)  alla cessazione del rapporto di lavoro, invio all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Testo Unico (il lavoratore interessato può chiedere copia delle cartelle all’ISPESL, anche attraverso il proprio medico di medicina generale)  comunicazione per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria  visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi (l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi)

35 Testo Unico Sicurezza - Titolo I35 Titoli e requisiti del medico competente (art. 38) Ridotto il novero delle specializzazioni che consentono l'esercizio della funzione di medico competente (specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione ex art. 55 D.Lgs 277/1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale) Formazione  i medici in possesso dei titoli richiesti sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con decreto interministeriale (deroga per i soggetti che abbiano svolto l’attività di medico competente per almeno 1 anno nell’arco dei 3 anni antecedenti all’entrata in vigore del Testo Unico) Tutti i medici interessati devono comunque partecipare al programma di educazione continua in medicina (D.Lgs 229/1999) Elenco dei medici competenti  istituito presso il Ministero della Salute

36 Testo Unico Sicurezza - Titolo I36 Svolgimento dell’attività di medico competente (art. 39) Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a)dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore b)libero professionista c)dipendente del datore di lavoro Nelle aziende con più unità produttive, o nei gruppi d’imprese, o se la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un coordinatore N.B. - Confermato il divieto per i dipendenti di strutture pubbliche, assegnati ad uffici che svolgono attività di vigilanza, di prestare attività di MC Rapporti con il SSN (art. 40)  Entro il primo trimestre dell’anno successivo il medico competente trasmette ai competenti servizi territoriali del SSN, esclusivamente per via telematica, i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (con evidenza delle differenze di genere)

37 Testo Unico Sicurezza - Titolo I37 La sorveglianza sanitaria (art. 41) A) Quando è effettuata : a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi B) Contenuti :  visita medica preventiva (per valutare l’idoneità alla mansione specifica)  visite mediche periodiche  La periodicità, se non espressamente prevista, è di norma stabilita in una volta l’anno (il medico competente può disporre una cadenza diversa, in funzione della valutazione del rischio, con possibilità per l’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, di disporre diversamente)  visita medica in occasione del cambio della mansione (per verificare l’idoneità alla mansione specifica) Queste visite sono finalizzate anche a verificare l’assenza di alcol dipendenza e la non assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

38 Testo Unico Sicurezza - Titolo I38 Altri tipi di visita:  visita medica su richiesta del lavoratore (se avallata dal MC)  visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, ove prevista (ad esempio, art. 229, in tema di esposizione ad agenti chimici) C) Divieti  Le visite mediche non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva b) per accertare stati di gravidanza c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente D) Esiti (ricorribili entro trenta giorni): a)idoneità b)idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni c)inidoneità temporanea (vanno precisati i limiti temporali di validità) d) inidoneità permanente

39 Testo Unico Sicurezza - Titolo I39 E) Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica (art. 42) Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente figura anche quello di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute e sicurezza (art. 18, comma 1, lett. c) Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla Legge 68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili), qualora il medico competente abbia disposto l’inidoneità alla mansione specifica del lavoratore, lo adibisce, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute (art. 42, comma 1) Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria (se adibito a mansioni equivalenti o superiori, si applica l’articolo 2103 C.C.: diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e assegnazione definitiva dopo un periodo comunque non superiore a tre mesi ) (art. 42, comma 2)

40 Testo Unico Sicurezza - Titolo I40 Gestione delle emergenze art. 43  Disposizioni generali art. 44  Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato art. 45  Primo soccorso Non sono presenti variazioni significative rispetto alle norme previgenti

41 Testo Unico Sicurezza - Titolo I41 Art. 46. Prevenzione incendiArt. 46. Prevenzione incendi materia di esclusiva competenza statuale fino a emanazione futuri DM si applica DM 10/03/98 presso ogni Direzione regionale VVF istituzione nuclei per la assistenza alle aziende disciplina e controllo di Prevenzione Incendi esclusivamente riferita a VVF

42 Testo Unico Sicurezza - Titolo I42 Figura disciplinata da 6 articoli (47-52), con 13 rinvii (a vario titolo) alla contrattazione collettiva Principi generali (art. 47) : presenza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in tutte le aziende/unita’ produttive tre possibili presenze: RLS aziendale, territoriale (RLST) o di sito (RLSS) RLS e RLST come figure di rappresentanza tra loro alternative RLSS come figura di norma aggiuntiva, in specifici ambiti individuati dal Testo Unico “Election day” Il rappresentante dei lavoratori (RLS)

43 Testo Unico Sicurezza - Titolo I43 RLS aziendale nelle aziende/ unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende/unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, ovvero, in assenza di rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno (art. 47, commi 3-4) N.B. – La “clausola di salvaguardia”  Se non si procede alla elezione del Rls aziendale, le relative funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale o dal rappresentante di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 47, comma 8) RLS - le tre tipologie

44 Testo Unico Sicurezza - Titolo I44 RLST  nelle aziende/ unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori può essere individuato, in alternativa al RLS aziendale, per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (art. 47, comma 3)  sia nelle aziende/unità produttive fino a 15 lavoratori (dove è previsto quale figura alternativa al RLS aziendale), che in quelle con più di 15 lavoratori (dove non è previsto quale figura alternativa), il RLST, in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 47, comma 8, esercita le funzioni di rappresentante per la sicurezza in tutti i casi in cui non si sia proceduto alla elezione/designazione del RLS aziendale Ove individuato, il RLST svolge le funzioni di rappresentanza in tutte le aziende/unità produttive del territorio o comparto di competenza (prive di RLS aziendale) (art. 48, comma 1)

45 Testo Unico Sicurezza - Titolo I45 RLS di sito E’ individuato (tra gli RLS delle aziende ivi operanti e su iniziativa degli stessi) in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (art. 49, commi 1 e 2): 1) porti 2) centri intermodali di trasporto 3) impianti siderurgici 4) cantieri con almeno 30.000 uomini giorno 5) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500 Svolge le funzioni di RLS in tutte le aziende/cantieri del sito privi di RLS/RLST (fatte salve, anche in questo caso, diverse intese tra le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) e realizza il coordinamento tra i vari RLS presenti nel sito (art. 49, comma 3)

46 Testo Unico Sicurezza - Titolo I46 Numero, modalità di elezione/designazione, tempo di lavoro retribuito e strumenti per l’espletamento delle funzioni del RLS sono stabilite dalla contrattazione collettiva. E’ comunque stabilito un numero minimo: aziende/unità produttive fino a 200 lavoratori  1 RLS aziende/unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori  3 RLS aziende/unità produttive oltre 1.000 lavoratori  6 RLS  in tali aziende il numero minimo è aumentato nella misura individuata dalla contrattazione collettiva (art. 47, co. 5 e 7) Il Testo Unico fa rinvio alla contrattazione collettiva anche per :  le modalità di elezione/designazione del RLST (in mancanza di accordi, le modalità sono individuate con decreto ministeriale) (art. 48, comma 2)  le modalità di individuazione e di esercizio delle funzioni del RLSS (art. 49, comma 3)

47 Testo Unico Sicurezza - Titolo I47 RLS - attribuzioni Sono confermate tutte quelle già previste dal D.lgs 626/1994: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva e tempestiva sulla valutazione dei rischi, ecc. (art. 50) E’ confermato il diritto di ricevere, su espressa richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi (Legge 123/2007) E’ previsto, in via innovativa, il diritto dei RLS del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici di ricevere copia del c.d. DUVRI, documento di valutazione dei rischi da interferenze RLST  Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati in sede di contrattazione collettiva  Il preavviso non opera in caso di infortunio grave (in questo caso l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico, ove costituito)  Se l’azienda impedisce l’accesso al RLST, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in mancanza, all’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 48, commi 4-5)

48 Testo Unico Sicurezza - Titolo I48 RLS - formazione Il RLS ha diritto ad una formazione particolare sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza (art. 37, comma 10) Modalità, durata e contenuti specifici della formazione  sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva (nazionale) Contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione (art. 37, comma 10) Durata minima  32 ore iniziali (di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda)  La contrattazione collettiva disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese da 15 a 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori

49 Testo Unico Sicurezza - Titolo I49 Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale (art. 48, comma 7) La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici (ove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12)

50 Testo Unico Sicurezza - Titolo I50 RLS - diritti, doveri e incompatibilità  Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali (art. 50, comma 2)  Il RLS è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in tema di “privacy” e del segreto industriale, relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi da interferenze, nonché al segreto sui processi lavorativi di cui venga a conoscenza (art. 50, comma 6)  L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di RSPP (art. 50, comma 7) L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative (art. 48, comma 8)

51 Testo Unico Sicurezza - Titolo I51 Gli organismi paritetici Le funzioni (art. 51):  Prima istanza di riferimento in merito a controversie sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti (fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva)  Supporto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro  A tali fini, gli Organismi paritetici, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare appositi sopralluoghi nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza Altre funzioni:  trasmettono al corrispondente “Comitato regionale di coordinamento una relazione annuale sull’attività svolta”  comunicano alle aziende prive di RLS “interno” ed agli organi di vigilanza territorialmente competenti il nominativo del RLST

52 Testo Unico Sicurezza - Titolo I52 Il “Fondo di sostegno” Presso l’INAIL è costituito un Fondo (da disciplinare con apposito decreto interministeriale) finalizzato al:  sostegno e finanziamento, in misura non inferiore al 50% delle disponibilità, delle attività dei RLST, anche con riferimento alla formazione  finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle PMI  sostegno delle attività degli organismi paritetici (art. 52) Il fondo è finanziato: da un contributo delle aziende prive di RLS, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda/unità produttiva dalle entrate derivanti dall’irrogazione delle sanzioni (per il differenziale nuove/vecchie sanzioni incrementato del 10%) con una quota parte dei compensi per attività di consulenza resa dall’INAIL, dall’ISPESL e dall’IPSEMA per le attività formative rivolte alle PMI, dalle risorse stanziate dall’art. 7-bis della Legge 123/2007 (50 milioni di euro)

53 Testo Unico Sicurezza - Titolo I53 Contratti di appalto, d’opera o di somministrazione L’art. 26 del Testo Unico conferma, con alcuni “ritocchi”, le previsioni dell’art. 7 del D.Lgs 626/1994 (come modificato dalle Leggi 296/2006 e 123/2007) Comma 1  Confermato l’obbligo del datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o singola unita' produttiva, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda: -di verificare, con le modalità stabilite da un apposito DPR (in via transitoria, mediante acquisizione del certificato camerale o di autocertificazione dell’impresa appaltatrice), l'idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera -di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

54 Testo Unico Sicurezza - Titolo I54 Comma 2  Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a)cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto b)coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva Comma 3  Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze  Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera  In relazione ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 e ancora in corso al 31 dicembre 2008, il DUVRI deve essere allegato entro tale ultima data  Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai rischi specifici propri della attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi

55 Testo Unico Sicurezza - Titolo I55 Comma 4  Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL (la responsabilità solidale non concerne i danni conseguenza dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici/ subappaltatrici) Comma 5  Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione (esclusi quelli di somministrazione di beni e servizi essenziali), anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del Testo Unico, devono essere specificamente indicati a pena di nullità i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto  Con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data  A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale

56 Testo Unico Sicurezza - Titolo I56 Comma 6  Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture  Ai questi fini,il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali  In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione

57 Testo Unico Sicurezza - Titolo I57 Comma 7  Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs 163/2006 (come da ultimo modificato dalla Legge 123/2007), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del Testo Unico Comma 8  Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro N.B. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27)  E’ previsto che nell’ambito della Commissione consultiva permanente vengano individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati  il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituirà elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti

58 58 Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (artt. da 88 a 104) Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. da 105 a 156) Capo III – Sanzioni – (artt. Da 157 a 160) Il Titolo IV armonizza la normativa speciale riguardante i lavori edili (D. Lgs. 494/96, D.P.R. 164/56, D.P.R. 222/03) con quella generale (D. Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55) operando una certa "ripulitura" di norme ormai obsolete o superate dal progresso tecnologico.

59 59 Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a) 1-I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2-Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

60 60 Articolo 89 - Definizioni " Responsabile dei lavori" incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera deve necessariamente coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera; Il "coordinatore per l'esecuzione", oltre a non poter coincidere con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, non può coincidere con un dipendente dell'impresa esecutrice o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.

61 61 Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori RL, designa il coordinatore per la progettazione CSP, quando vi siano cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (contestualmente all’affidamento incarico di progettazione). Il committente o il RL, dopo la nomina del CSP, designa il coordinatore per la esecuzione lavori CSE. Questo anche nel caso che, dopo l’affidamento a un’unica impresa, i lavori o parte di essi siano affidati a una o più imprese Il comma 9, lettera a) prevede che il committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale delle imprese attraverso l'esibizione di una serie di documenti il cui elenco è contenuto nell'allegato XVII. Nota: Molti di questi documenti sono, già contenuti nel POS piano operativo di sicurezza che tutte le imprese sono tenute a redigere e trasmettere al CSE.

62 62 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno : a)iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b)documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all’articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo c)specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali d)elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori e)nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario f)nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori per la sicurezza g)attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo h)elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo i)documento unico di regolarità contributiva DURC j)dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo Allegato XVII Idoneità tecnico professionale

63 63 Allegato XVII Idoneità tecnico professionale 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno : a)iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b)specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c)elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d)attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo e)documento unico di regolarità contributiva DURC 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

64 64 Art. 90, comma 9 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa : a)verifica l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare sulla base dell’Allegato XVII (N.B. la verifica è semplificata in caso di lavori privati senza permesso di costruire, comma 11) ; b)chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all’INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al CCNL applicato ai lavoratori dipendenti (N.B. tale dichiarazione viene semplificata in caso di lavori privati senza permesso di costruire, comma 11); c)trasmette all’amministrazione concedente,prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori in economia con lavoratori autonomi o realizzati direttamente dal committente. In assenza della certificazione DURC, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.

65 65 10.In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento (art 100) o del fascicolo tecnico (art 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica (art 99), quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. Art. 90, comma 10

66 66 Art. 90 - comma 11 11-Nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, il committente non deve designare il coordinatore per la progettazione, ferma restando l'ipotesi di designazione del coordinatore per l'esecuzione qualora, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione di essi o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Se tale interpretazione risultasse corretta, il caso di esclusione dell'obbligo di designazione sarebbe solo quello relativo a lavori, non soggetti a permesso di costruire affidati ad un'unica impresa. Nei casi di cui al comma 11, il committente o il responsabile dei lavori chiede la presentazione da parte dell’impresa esecutrice del certificato della CCIAA, del DURC e di una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall’Allegato XVII e del CCNL applicato.

67 67 Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori Aumentano le responsabilità del committente (rispetto al comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 494/96). Il committente è comunque obbligato a verificare che il responsabile dei lavori adempia ai propri obblighi (art. 90), a verificare che il coordinatore per l'esecuzione segnali le inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza, proponga la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto (art. 92, comma 1, lettera e)) e a verificare la trasmissione della notifica preliminare (art. 99). A carico del Responsabile lavori vi è la responsabilità di verificare che il coordinatore per la progettazione abbia redatto il PSC e il fascicolo (art. 91, comma 1), e di verificare che il coordinatore per l'esecuzione svolga correttamente i propri compiti (art. 92, comma 1, lettere a), b), c), e d)).

68 68 Articolo 96 Obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, dei dirigenti e dei preposti E' stato inserito il principio secondo il quale l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e la redazione del piano operativo per la sicurezza (POS) costituisce assolvimento dell'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 dello schema di decreto. Questo è un risultato importante in quanto si evita di duplicare lo stesso documento. Gli obblighi delle imprese, compresi i dirigenti e preposti, inerenti le prescrizioni per la logistica di cantiere sono dettagliati nel comma 1 dell’art 96.

69 69 Articolo 97 Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di quanto contenuto nel PSC. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è anche responsabile degli obblighi di cui all'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione), in quanto datore di lavoro di impresa, con esclusione della redazione del documento unico di valutazione dei rischi e del documento di valutazione dei rischi proprio di ciascuna impresa. Per la verifica dell’idoneità tecnica delle altre imprese/lavoratori autonomi l’impresa affidataria fa riferimento all’allegato XVII

70 70 Articolo 97 Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria Il datore di lavoro dell'impresa affidataria coordina l’osservanza delle misure generali di tutela e degli obblighi da parte delle altre imprese e dei lavoratori autonomi Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica la congruità dei POS delle altre imprese esecutrici, rispetto al proprio, prima della trasmissione dei Piani al CSE (art 101, c 3) Si fa notare come siano stati assegnati all'impresa affidataria obblighi propri del coordinatore in fase di esecuzione.

71 71 Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori In merito ai corsi di formazione sono stati inseriti nuovi aspetti: l'obbligo della verifica finale di apprendimento, le modalità di svolgimento dei corsi e l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

72 72 Articolo 99 Notifica preliminare Il committente o il Responsabile lavori, prima dell’inizio dei lavori, deve trasmettere ad ASL e DPL la notifica preliminare (conforme all’allegato XII), nonché gli eventuali aggiornamenti, nei casi di: a)cantieri con obbligo di designazione del CSP, b)cantieri non soggetti all’obbligo di notifica, ma che ricadono in a) per effetto di varianti in corso d’opera, c)cantieri la cui entità presunta sia di non inferiore ai 200 uomini-giorno e in cui opera una unica impresa

73 73 Articolo 101 Obblighi di trasmissione Il committente o Resp. lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte Prima dell’inizio lavori l’impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Ogni impresa esecutrice deve trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

74 74 Articolo 102 Consultazione RLS Il datore di lavoro di ogni impresa esecutrice consulta il RLS sul PSC-Piano di Sicurezza e di Coordinamento e fornisce chiarimenti sul suo contenuto, prima dell’accettazione dello stesso PSC.

75 75 Articolo 104 Modalità attuative di particolari obblighi Ove previsto nei contratti di affidamento che il committente organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, le imprese esecutrici sono esonerate dall’organizzazione del servizio nel cantiere. Nei cantieri di durata inferiore ai 200 uomini-giorno: -la consultazione del RLS assolve dall’obbligo di riunione periodica di cui all’art 35 (salvo richiesta motivata dal RLS); -il Medico Competente può sostituire o integrare la visita degli ambienti di lavoro con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri. Il MC visita almeno una volta l’anno l’ambiente di lavoro in cui vi sono i lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria

76 76 Le sanzioni SANZIONI NEL D. LGS. 494/96SANZIONI NEL TESTO UNICO Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori Art. 157 Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori. Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per: Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 10.000 euro per: Mancata previsione nel progetto della durata dei lavori o delle fasi di lavoro; Mancata designazione dei coordinatori; Mancata designazione del coordinatore per l’esecuzione se dopo l’affidamento vi sono più imprese; Culpa in vigilando nei confronti dei coordinatori Mancata previsione nel progetto della durata dei lavori o delle fasi di lavoro (cronoprogramma; art 90,c 1); Mancata designazione dei coordinatori(art 90, c 3 e 4); Mancata designazione del coordinatore per l’esecuzione se dopo l’affidamento vi sono più imprese (art 90, c 5).

77 77 SANZIONI NEL D. LGS. 494/96SANZIONI NEL TESTO UNICO Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori. Art. 157 Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per: con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1250 a 5000 euro per: Mancata verifica dell’idoneità tecnico- professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; Mancata verifica dell’idoneità tecnico- professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (art 90,c 9,lett. a); con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro per: Mancata trasmissione del PSC alle imprese invitate a presentare le offerte. (art 101, c 1 p parte) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 6000 euro per: Mancata trasmissione all’amministrazione del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori (art 90, c 9, lett c)

78 78 SANZIONI NEL D. LGS. 494/96SANZIONI NEL TESTO UNICO Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da due a cinque milioni per: Mancata consultazione del RLS in merito al PSC; con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per: con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3000 a 12000 euro per : Mancata adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato; Mancata attuazione del PSC e del POS Mancata adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; accesso e recinzioni visibili, accatastamento regolare (art 96,c 1, lett a-b-c); Mancata redazione del POS (art 96, c 1, lett g); Mancata vigilanza dell’impresa affidataria sulla sicurezza dei lavori aggiudicati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art 97,c 1); Mancata attuazione del PSC e del POS (art 100,c 3)

79 79 SANZIONI NEL D. LGS. 494/96SANZIONI NEL TESTO UNICO Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2000 euro per: Mancata protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche (art 96, c 1, lett d); Mancato coordinamento degli interventi (art 97, c 3); Mancata verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio (art 97, c 3); con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per: I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro per: Mancata messa a disposizione dei RLS del PSC; Mancata trasmissione del PSC alle imprese esecutrici da parte dell’impresa aggiudicataria; Mancata trasmissione del POS al CSE Mancata messa a disposizione dei RLS del PSC (art 100, c 4); Mancata trasmissione del PSC alle imprese esecutrici da parte dell’impresa aggiudicataria (art 101, c 2); Mancata trasmissione del POS all’impresa affidataria che lo trasmetterà al CSE (art 102, c 3)

80 80 SANZIONI NEL D. LGS. 494/96SANZIONI NEL TESTO UNICO Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori Art. 158. Sanzioni per i coordinatori Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per: Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro per: Mancata redazione del piano di sicurezza o del fascicolo Mancata redazione del piano di sicurezza o del fascicolo (art 91, c 1)

81 81 SANZIONI NEL D. LGS. 494/96SANZIONI NEL TU Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori Art. 158. Sanzioni per i coordinatori Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per: Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro per (art 92, c 1, lett a-b-c-e-f) Mancata verifica circa l’applicazione dei PSC mancata verifica della idoneità del P.O.S. e del loro adeguamento da parte delle imprese esecutrici mancata organizzazione della cooperazione tra le varie imprese operanti mancata segnalazione al committente di gravi inosservanze mancata proposta di sospensione dei lavori in caso di gravi inosservanze delle imprese mancata segnalazione all’ASL e alla Direzione provinciale del lavoro dell’inerzia del committente mancata sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente mancata redazione del P.S.C. a seguito di ingresso di imprese inizialmente non previste Mancata verifica circa l’applicazione dei PSC mancata verifica della idoneità del P.O.S. e del loro adeguamento da parte delle imprese esecutrici mancata organizzazione della cooperazione tra le varie imprese operanti mancata segnalazione al committente di gravi inosservanze mancata proposta di sospensione dei lavori in caso di gravi inosservanze delle imprese mancata segnalazione all’ASL e alla Direzione provinciale del lavoro dell’inerzia del committente mancata sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente

82 82 SANZIONI NEL D. LGS. 494/96SANZIONI NEL TU Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori Art. 158. Sanzioni per i coordinatori Il coordinatore per la esecuzione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 8000 euro per: mancata redazione del P.S.C. a seguito di ingresso di imprese inizialmente non previste (art 92, c 2) Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per: Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1250 a 5000 euro per: Mancata verifica dell’attuazione del coordinamento tra rappresentanti dei lavoratori Mancata verifica dell’attuazione del coordinamento tra rappresentanti dei lavoratori (art 92, c 1, lett d)

83 83 SANZIONI NEL D. LGS. 494/96SANZIONI NEL TESTO UNICO Art. 23. Sanzioni per i lavoratori autonomiArt. 160. Sanzioni per i lavoratori I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fini a un mese o con l'ammenda da 300 mila a 1 milione di lire per: I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1000 a 5000 euro per: Utilizzo non conforme di attrezzature e DPI; mancato adeguamento alle indicazioni del CSE (art 7, c 1); mancata attuazione del PSC e del POS (art 12, c 3). Mancata attuazione del PSC e del POS (art 100, c 3) II lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 500 a 2000 euro per. Mancato adeguamento alle indicazioni del CSE (art 94)

84 84 Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. da 105 a 117) Disposizioni di carattere generale (viabilità nei cantieri, recinzioni, luoghi di transito, attrezzature per i lavori in quota, opere provvisionali, scale, protezione dei posti di lavoro, protezioni contro le cadute dall’alto, accessi e posizionamenti con funi, lavori in prossimità di parti in tensione)

85 85 Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. da 118 a 156) Scavi e fondazioni Ponteggi e impalcature in legname Ponteggi fissi Ponteggi movibili Costruzioni edilizie Demolizioni


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