La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Il Consiglio Il Consiglio Diritto dell’Unione Europea.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Il Consiglio Il Consiglio Diritto dell’Unione Europea."— Transcript della presentazione:

1 Il Consiglio Il Consiglio Diritto dell’Unione Europea

2 Il Consiglio dell’Unione europea, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, è l’organo decisionale della Comunità, pur condividendo gran parte dei poteri normativi con il Parlamento europeo.

3 Art. 202 TCE: Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente Trattato ed alle condizioni da questo previste, il Consiglio provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri e dispone di un potere di decisione.

4 Composizione Il Consiglio è un’istituzione composta da Stati: titolare del seggio è lo Stato membro della Comunità, che designa il proprio rappresentante scegliendolo tra i componenti del proprio Governo nazionale (ministri e sottosegretari).

5 I rappresentanti degli Stati in seno al Consiglio non devono necessariamente rivestire la qualifica di Ministri, ma è essenziale che facciano parte della compagine governativa e che siano abilitati ad impegnare il proprio Governo.

6 Normalmente siede in Consiglio il Ministro nazionale designato in relazione all’oggetto delle questioni all’ordine del giorno

7 Se l’ordine del giorno è misto, può accadere che partecipino più Ministri in rappresentanza dello stesso Paese, alternandosi a prendere la parola secondo l’ordine delle discussioni. Naturalmente, il voto che spetta ad ogni membro resterà uno ed uno solo.

8 Nella prassi, si usa distinguere un Consiglio Affari Generali tenuto a livello dei Ministri degli Esteri dai Consigli settoriali che riuniscono i Ministri di volta in volta competenti.

9 Nel 2002, è stato stabilito che possono essere convocate le 9 seguenti formazioni: 1 - Affari generali e relazioni esterne 2 - Economia e finanza 3 - Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (GAI) 4 - Occupazione, politica sociale, salute e consumatori

10 5 - Competitività (mercato interno, industria e ricerca) 6 - Trasporti, telecomunicazioni ed energia 7 - Agricoltura e pesca 8 - Ambiente 9 - Istruzione, gioventù e cultura.

11 Il più noto di tali Consigli, anche per il rilevante ruolo che assume nell’ambito della politica economica e monetaria, è quello che riunisce i Ministri economici e finanziari, noto come Consiglio ECOFIN.

12 Il Governo nazionale conferisce un mandato imperativo senza durata prestabilita ad un membro che andrà a partecipare alla riunione del Consiglio, vincolandone il voto a precise e rigide istruzioni.

13 Nell’equilibrio istituzionale della Comunità, mentre la Commissione rappresenta il momento di sintesi dell’interesse comunitario considerato globalmente, il Consiglio è strutturato in modo tale da poter dar voce agli interessi nazionali particolari.

14 L’atto adottato non è però imputabile simultaneamente ai singoli Stati, perché il Consiglio non è organo comune di tali Stati, ma organo della Comunità europea quale ente internazionale. Ciò implica che gli atti adottati dal Consiglio sono passibili di controllo di legittimità da parte della CGE, cosa che sarebbe risultata impossibile qualificando il Consiglio come riunione di organi di Stati.

15 Qualunque Stato membro, quindi, può presentare ricorso contro un atto del Consiglio ritenuto illegittimo, anche se il suo rappresentante ha votato a favore dell’adozione di quello stesso atto.

16 In tal senso, si è pronunciata la CGE che ha sancito il diritto di qualsiasi Stato membro di contestare, attraverso ricorso per annullamento, la legittimità di un atto senza per questo essere condizionato dall’atteggiamento del suo rappresentante in occasione dell’adozione dell’atto in questione in seno al Consiglio (sent. 166/78, Italia c. Consiglio)

17 Organizzazione interna del Consiglio Il Consiglio è presieduto a turno, per sei mesi, da ciascuno dei Paesi membri della Comunità seguendo l’ordine stabilito dal Consiglio stesso con una votazione che richiede l’unanimità dei suoi componenti (art. 203 TCE).

18 Il Paese che a turno presiede il Consiglio dell’Unione: - rappresenta il Consiglio in tutte le sedi in cui ciò appaia necessario; - convoca il Consiglio o di propria iniziativa o su formale richiesta di un altro Stato membro o della Commissione; - risponde alle interrogazioni del Parlamento europeo per conto del Consiglio; - cura le relazioni internazionali della Comunità (accreditamento dei rappresentanti di Stati terzi, firma di accordi a nome della Comunità).

19 Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati Il Comitato, già attivato nel 1958, è stato giuridicamente riconosciuto con il Trattato di fusione degli esecutivi del 1965. Esso è costituito dalle rappresentanze diplomatiche presso la Comunità.

20 Il COREPER è un organo intergovernativo, i cui membri agiscono su istruzione dei rispettivi Governi, ma nel contempo, operando collegialmente come membri di un organo previsto dalla normativa comunitaria, si collocano all’interno della struttura istituzionale della Comunità.

21 Art. 207 TCE Il COREPER è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. Il Comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

22 Il COREPER si riunisce a 2 livelli: COREPER II – Ambasciatori rappresentanti permanenti per trattare gli affari di rilevo politico e quelli concernenti le relazioni esterne; COREPER I – Ministri plenipotenziari rappresentanti permanenti aggiunti per trattare gli affari correnti, di procedura o essenzialmente tecnici.

23 I due livelli non sono in un rapporto di subordinazione, ma operano in modo indipendente. La distribuzione degli affari è operata dal Presidente, eventualmente su richiesta della Commissione o di un rappresentante permanente.

24 Attività del COREPER Coordina l’attività di una serie di gruppi di lavoro, formati da esperti dei Governi nazionali in relazione a materie specifiche; Coordina l’attività di una serie di gruppi di lavoro, formati da esperti dei Governi nazionali in relazione a materie specifiche; Predispone l’agenda e l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, tranne che per le questioni relative alla politica agricola comune; Predispone l’agenda e l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, tranne che per le questioni relative alla politica agricola comune; Organizza comitati permanenti ad hoc per la trattazione sistematica di problemi specifici; Organizza comitati permanenti ad hoc per la trattazione sistematica di problemi specifici; Adotta decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. Adotta decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

25 Tali compiti non potrebbero essere svolti dal Consiglio (la cui attività è discontinua), né dalla Commissione (che ha carattere di indipendenza), mentre il COREPER è portatore degli interessi degli Stati.

26 Il COREPER è la sede in cui si svolgono i negoziati tra gli Stati membri e dove spesso vengono raggiunte soluzioni di compromesso tra i diversi interessi nazionali, facilitando l’opera del Consiglio.

27 Procedura dei punti A I gruppi di lavoro elaborano, in accordo con la Commissione, gli atti su cui il Consiglio dovrà deliberare e li trasmettono al COREPER, cui spetta il compito di predisporre l’ordine del giorno delle riunioni inserendo in un primo elenco i provvedimenti sui quali è stato già raggiunto l’accordo nel Comitato. Essi vengono semplicemente ratificati dal Consiglio, senza discussione.

28 Procedura punti B In un secondo elenco, invece, vengono inseriti i provvedimenti sui quali non vi è ancora unanimità nel Comitato. Essi vengono inseriti all’ordine del giorno e discussi in seno al Consiglio.

29 In tal modo, si è voluta snellire l’attività del Consiglio, evitare che i membri fossero costretti a lunghe sedute di discussione di tutti i provvedimenti e potessero limitarsi a prendere atto di quelli inseriti nel primo elenco.

30 Nei casi in cui non è stato possibile concordare preventivamente nel Comitato il contenuto di certi atti, si è deciso di adottare un sistema di sessioni continuate (cd. sessioni maratona) nelle quali i membri del Consiglio si sono impegnati a proseguire i lavori fino all’adozione delle deliberazioni. Ciò al fine di evitare che il protrarsi delle discussioni conducesse in alcuni casi ad aggiornamenti delle seduta con conseguente paralisi dell’attività normativa del Consiglio.

31 Attribuzioni e poteri Il Consiglio è il principale organo decisionale dell’Unione europea. Esso adotta gli atti normativi comunitari, solitamente congiuntamente al Parlamento europeo.

32 Coordina le politiche economiche generali degli Stati membri. Definisce e implementa la politica estera e di sicurezza comune della UE, in base agli orientamenti generali stabiliti dal Consiglio europeo.

33 Conclude, a nome della Comunità e dell’Unione, accordi internazionali tra la UE e uno o più Stati ovvero organizzazioni internazionali. Coordina le azioni degli Stati membri e adotta misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

34 Infine, il Consiglio e il Parlamento europeo approvano il bilancio della Comunità.

35 Atti del Consiglio Gli atti del Consiglio possono assumere la forma di regolamenti, direttive, decisioni, azioni comuni o posizioni comuni, raccomandazioni oppure pareri. Il Consiglio può inoltre adottare conclusioni, dichiarazioni e risoluzioni.

36 Quando il Consiglio agisce in qualità di legislatore, l’iniziativa spetta alla Commissione europea che presenta una proposta al Consiglio, la quale viene esaminata da quest’ultimo che, prima di adottarla, può apporvi modifiche.

37 Il Parlamento europeo partecipa attivamente al processo legislativo. Per un gran numero di temi, gli atti legislativi comunitari sono adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio secondo la procedura denominata «codecisione».

38 Sistemi di votazione del Consiglio Le votazioni si differenziano a seconda delle materie in discussione. È possibile enucleare tre distinti sistemi di votazione: - Unanimità - Maggioranza semplice - Maggioranza qualificata.

39 Unanimità La votazione all’unanimità, che in passato costituiva la regola per le deliberazioni del Consiglio, è stata notevolmente ridimensionata in seguito alle modifiche introdotte dagli ultimi Trattati.

40 Essa è ancora prevista per alcune materie quali l’armonizzazione fiscale ed il riavvicinamento delle legislazioni nazionali (artt. 93 e 94 TCE) La regola dell’unanimità si estende anche alla politica estera e di sicurezza comune, alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e ad alcuni aspetti relativi alla cittadinanza europea.

41 Art. 205.3: Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità. Quindi: - “unanimità” significa assenza di voti negativi e non convergenza di voti tutti positivi; - è possibile per gli Stati membri farsi rappresentare in Consiglio (tale ipotesi non si è mai verificata ed è difficile che ciò accada se non nel COREPER o in altri organi creati dal Consiglio stesso).

42 Maggioranza semplice La votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio costituisce la regola per le deliberazioni dell’istituzione, secondo quanto stabilito dall’art. 205.1 TCE: “Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono”.

43 Si tiene conto dei membri che compongono il Consiglio, non dei presenti alla seduta. In realtà, le materie nelle quali il Consiglio può votare a maggioranza semplice sono estremamente limitate, in quanto il Trattato prevede quasi sempre maggioranze diverse.

44 Maggioranza qualificata Si ha votazione a maggioranza qualificata allorché è necessario un certo numero di voti per l’adozione di un atto. I voti di ciascuno Stato membro non hanno però uguale peso, perché le votazioni avvengono con il sistema del voto ponderato, che attribuisce un valore diverso a ciascuno Stato, a seconda della sua importanza demografica e politica all’interno della Comunità.

45 Il numero dei voti attribuiti a ciascuno Stato rappresenta il frutto di un preciso bilanciamento di interessi contrapposti, in particolare tra Stati grandi (che vogliono evitare che una coalizione di piccoli Paesi possa imporre decisioni non gradite) e Stati minori (che non intendono essere schiacciati dalla volontà di egemonica dei Paesi membri più popolosi).

46 Distribuzione dei voti per Stato membro (a partire da 01.01.2007) Germania, Francia, Italia, Regno Unito 29; Spagna, Polonia 27; Romania 14; Paesi Bassi 13; Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Portogallo 12; Austria, Bulgaria, Svezia 10; Danimarca, Irlanda, Lituania, Repubblica slovacca, Finlandia 7; Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia 4; Malta 3; TOTALE 345

47 Dal 01.01.2007, verrà raggiunta la maggioranza qualificata se saranno soddisfatte le due seguenti condizioni: - la maggioranza degli Stati membri approva (in alcuni casi una maggioranza di 2/3); - vengono espressi come minimo 255 voti a favore della proposta, cioè il 73,9 % del totale (approssimativamente la stessa percentuale prevista dal sistema precedente).

48 Due “reti di sicurezza” 1. La necessità di ottenere comunque il voto favorevole della maggioranza degli Stati membri (o dei due terzi, in alcune ipotesi) evita il verificarsi di casi in cui una minoranza di Stati disporrebbe dei voti sufficienti per adottare una decisione.

49 2. Ogni Stato membro può chiedere la conferma che i voti a favore rappresentino almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione. Se così non dovesse essere, la decisione non verrà adottata. Si tratta della verifica demografica, che impone al Consiglio di adottare un atto soltanto quando vi sia il sostegno di un numero di Stati che rappresenti una cospicua maggioranza della popolazione dell’Unione.

50 L’importanza e la delicatezza del negoziato sulla ponderazione dei voti nasce anche dalla volontà di estendere quanto più possibile la votazione a maggioranza qualificata, riducendo al minimo le votazioni nelle quali è richiesta l’unanimità. Lo scopo è evitare che in un’Unione allargata si possa paralizzare l’attività del Consiglio attraverso una serie di veti incrociati dei vari Stati membri.

51 Tuttavia il timore di molti Stati di perdere il potere di veto in troppi settori ha portato al complicato meccanismo di calcolo della maggioranza qualificata e all’esclusione di alcuni settori da sempre considerati delicati dagli Stati membri, quali la politica fiscale, la politica sociale e l’ambiente.

52 Nel caso in cui sia richiesta la maggioranza dei 2/3, l’astensione di uno Stato equivale ad un voto contrario. La mancata votazione, infatti, non provoca alcuna modifica del quorum necessario per adottare l’atto. Al contrario, esso potrebbe risultare rilevante al fine di costituire la minoranza di blocco, ossia il numero di voti necessari per impedire l’adozione di un atto da parte del Consiglio.

53 Consiglio Ambiente Il Consiglio "Ambiente" riunisce i ministri dell'ambiente circa quattro volte all'anno. Esso adotta decisioni a maggioranza qualificata in codecisione con il Parlamento europeo.

54 In questo settore la Comunità europea ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole delle attività economiche, che tenga conto segnatamente dell'esigenza di garantire un livello elevato di qualità dell'ambiente.

55 Date tali finalità, la Comunità mira a garantire la qualità dell'ambiente, la salute delle persone e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, e a promuovere, sul piano internazionale, le misure destinate a risolvere i problemi ambientali che si pongono a livello regionale o anche planetario.

56 Tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità, la politica comunitaria dell'ambiente è fondata su principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione‚ in via prioritaria alla fonte‚ dei danni causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga».

57 ECOFIN Il Consiglio "Economia e finanza" è, con il Consiglio "Agricoltura" e il Consiglio "Affari generali", una delle formazioni più antiche del Consiglio. Comunemente denominato ECOFIN è composto dei ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri, nonché dai ministri del bilancio quando sono in discussione questioni di bilancio. Si riunisce una volta al mese.

58 Il Consiglio ECOFIN tratta della politica dell'UE in vari settori, tra cui: coordinamento delle politiche economiche, sorveglianza della situazione economica, monitoraggio della politica di bilancio e delle finanze pubbliche degli Stati membri, euro (aspetti giuridici, pratici e internazionali), mercati finanziari e movimenti di capitali, relazioni economiche con i paesi terzi. Nella maggior parte dei casi decide a maggioranza qualificata, in consultazione o in codecisione con il Parlamento europeo, con l'eccezione delle questioni fiscali in cui le decisioni sono assunte all'unanimità.

59 Inoltre, il Consiglio ECOFIN prepara e adotta ogni anno, assieme al Parlamento europeo, il bilancio dell'Unione europea, il quale ammonta a circa 100 miliardi di euro.


Scaricare ppt "Il Consiglio Il Consiglio Diritto dell’Unione Europea."

Presentazioni simili


Annunci Google