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Il Mulino 2004 1 C O M P E T E N Z E D E L L ’ A S S E M B L E A O R D I N A R I A società prive di consiglio di sorveglianza società dotate di consiglio.

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1 Il Mulino 2004 1 C O M P E T E N Z E D E L L ’ A S S E M B L E A O R D I N A R I A società prive di consiglio di sorveglianza società dotate di consiglio di sorveglianza 1.approva il bilancio 2.nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile 3.determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto 4.delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci 5.delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti 6.approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari 1.nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza 2.determina il compenso a essi spettante, se non è stabilito nello statuto 3.delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza 4.delibera sulla distribuzione degli utili 5.nomina il revisore art. 2364art. 2364-bis Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

2 Il Mulino 2004 2 C O M P E T E N Z E A S S E M B L E A – T E N D E N Z A L E G I S L A T I V A PROGRESSIVA EROSIONE delle competenze assembleari e TRASFERIMENTO di molte di queste in capo all’organo AMMINISTRATIVO è esclusa la possibilità di riservare statutariamente all’assemblea date decisioni gestorie, così come la possibilità degli amministratori di sottoporre all’esame dell’assemblea certune operazioni di loro competenza lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo amministrativo, del c.d.s. o del c.d.g. le deliberazioni di: a) fusione nei casi previsti da artt. 2505 e 2505-bis c.c. b) istituzione o soppressione di sedi secondarie c) indicazione degli amministratori con rappresentanza d) riduzione del capitale in caso di recesso del socio e) trasferimento della sede sociale nel territorio italiano f) adeguamento dello statuto a disposizioni normative nel sistema dualistico, è sottratta all’assemblea la competenza in tema di approvazione del bilancio Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

3 Il Mulino 2004 3 C O N V O C A Z I O N E O B B L I G A T O R I A D E L L ’ A S S E M B L E A 1 una volta l’anno, entro il termine statutario, non oltre 120 gg. da chiusura esercizio artt. 2364 e 2364-bis 2 quando sia fatta domanda da soci che rappresentino il decimo del capitale sociale art. 2367, comma 1 3 quando risulti che il capitale sociale sia diminuito di oltre un terzo per perdite comma 1 4 quando il capitale, per perdite superiori a un terzo, sia sceso sotto il minimo legaleart. 2447 5 quando sia accertata l’esistenza di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. art. 2487, comma 1 6 quando venga a mancare la maggioranza degli amministratori art. 2386, comma 2 7 quando, venuti a cessare taluni sindaci, con i supplenti non si completi il collegio art. 2401, comma 3 8 quando vengano a mancare tutti gli amministratori art. 2386, comma 5 9 quando il collegio sindacale ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza art. 2406, comma 2 Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

4 Il Mulino 2004 4 M O D A L I T À D I C O N V O C A Z I O N E D E L L ’ A S S E M B L E A avviso di convocazione ordine del giorno assemblea totalitaria art. 2366 art. 2366, cc. 1 e 3 art. 2366, cc. 4 e 5 amministratori; consiglio di gestione chi la convoca indica giorno, ora, luogo di riunione + ordine del giorno per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, eliminato l’obbligo di pubblicazione funzione di informazione dei soci sugli argomenti discussi in assemblea funzione di tutela della buona fede degli assenti non necessariamente analitico, particolareggiato; ma specifico e chiaro anche in mancanza di convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita se sia rappresentato l’intero capitale sociale, e se sia presente la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione e di controllo rinvio art. 2374 i soci che riuniscono almeno un terzo del capitale riunito in assemblea, se non sufficientemente informati, possono chiedere un rinvio a non oltre cinque giorni Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

5 Il Mulino 2004 5 Q U O R U M A S S E M B L E A R I quorum deliberativo maggioranza assoluta salvo che lo statuto preveda maggioranza più elevata ammessi quorum diversi per nomina a cariche sociali quorum deliberativo maggioranza di capitale rappresentato in assem. almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea assemblea straordinaria seconda convocazione quorum deliberativo più di metà del capitale sociale, o, da statuto, maggioranza più alta voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea quorum costitutivo almeno metà del capitale sociale escluse le azioni prive di diritto di voto nell’assemblea accertato dal presidente – deve permanere per la seduta? assemblea ordinaria quorum costitutivo non previsto ma desumibile (delibera con quote di intero capitale) soc. che ricorrono a cap. di rischio: metà del capitale sociale maggiore percentuale da statuto quorum costitutivo qualsivoglia percentuale del capitale presente assemblea straordinaria: oltre un terzo del capitale sociale Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

6 Il Mulino 2004 6 R A P P R E S E N T A N Z A I N A S S E M B L E A limiti soggettivi limiti quantitativi  ratio riforma agevolare la partecipazione all’assemblea, con cautele verso: a) la consapevolezza nutrita dal delegante – b) il rischio di abusi del delegato che abbia interessi autonomi conflittuali società chiuse: no limiti a procura a tempo indeterminato ogni determinazione rimessa allo statuto soc. che ricorrono a cap. di rischio: solo per singole assemblee, con effetto per convocazioni successive salvo che sia procura generale (...) art. 2372, c. 2 la rappresentanza NON può essere conferita a: membri di organi amministrativi, di controllo e a dipendenti della società società da essa controllate, o a membri di organi amministrativi, di controllo e a dipendenti di queste  ratio: evitare che chi gestisce o controlla influisca sulla formazione della volontà dei soci in assemblea art. 2372, c. 5 società chiuse: la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 soci soc. che ricorrono a cap. di rischio: la stessa persona non può rappresentare più di 50 soci, se società ha capitale non > € 5 mln. più di 100, se la società ha capitale > € 5 mln. e < € 25 mln. più di 200, se la società ha capitale > € 25 mln. art. 2372, c. 6 condizioni e modalità di delega fondamento se lo statuto non dispone altrimenti, i soci possono farsi rappresentare in assemblea art. 2372, c. 1 Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

7 Il Mulino 2004 7 M O D A L I T À D I E S E R C I Z I O D E L V O T O dubbi di ammissibilità: per la necessità di individuare i conflitti di interesse per l’impugnativa delle delibere assembleari dubbi di ammissibilità: manca norma espressa senz’altro ammesso: lo statuto può consentirlo chi se ne serve è ritenuto intervenuto a tutti gli effetti voto a scrutinio segreto voto divergente voto per corrispondenza IN GENERALE spetta all’assemblea decidere la modalità concreta con cui procedere alla votazione FATTISPECIE PARTICOLARI Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I  il socio dissenziente dovrà fare risultare il proprio dissenso nel verbale delle riunioni assembleari  si tratta di modalità prevista anche per coop, s.i.c.a.v., società privatizzate, società con azioni quotate  ammesso per la raccolta di deleghe da parte di associazioni di azionisti; pare ammissibile anche per le società fiduciarie

8 Il Mulino 2004 8 I N V A L I D I T À D E L L E D E L I B E R A Z I O N I A S S E M B L E A R I NULLITÀ – nei soli casi di 1. mancata convocazione dell’assemblea 2. mancanza del verbale 3. impossibilità o illiceità dell’oggetto ANNULLABILITÀ – per ogni altro tipo di vizio se convocazione vi sia stata ma mediante avviso irregolare, purché proveniente da organo amministrativo o di controllo, e se chi intendesse intervenire sia stato avvertito per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che ciò sia determinante per la regolare costituzione se il verbale rechi la data della delibera e il suo oggetto e sia stato sottoscritto dal presidente dell’assemblea o dal presidente del c.d.a. / c.d.s. e da segretario o notaio per incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che ne risulti impedito l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione per l’invalidità di singoli voti o per errato conteggio, salvo il caso in cui voti e conteggio siano stati determinanti per la maggioranza in alcuni casi, la violazione di legge NON si ripercuote sulla validità della delibera, se lo scopo è comunque conseguito  ratio riforma disciplina più lineare tutela della stabilità e della certezza degli atti Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

9 Il Mulino 2004 9 A N N U L L A B I L I T À D E L L A D E L I B E R A Z I O N E possesso azionario minimo termini art. 2377, c. 1 soci assenti, dissenzienti o astenuti amministratori, collegio di sorveglianza, collegio sindacale in talune ipotesi, per determinati vizi, le autorità di vigilanza  legittimati solo gli aventi diritto di voto nella delibera legittimati art. 2377, c. 2 se statuto non riduce o esclude il requisito, possesso di: uno per mille del capitale sociale (nelle società aperte) 5% del capitale sociale (nelle altre società) art. 2377, c. 5 entro novanta giorni dalla data della deliberazione se è soggetta a iscrizione, entro tre mesi dall’iscrizione se è soggetta solo a deposito, entro tre mesi da questo sanatoria art. 2377, c. 7 se la deliberazione è sostituita con altra, conforme a legge o statuto, il giudice provvede sulle spese del giudizio ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno art. 2377, c. 1 violazione di norme legali e statutarie cause  ratio riforma assicurare la stabilità degli atti organizzativi, anche a tutela dei terzi, pure divergendo rispetto alla disciplina dell’annullabilità del contratto Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

10 Il Mulino 2004 10 N U L L I T À D E L L A D E L I B E R A Z I O N E esercizio dell’azione limiti termini art. 2379, c.1 chiunque vi abbia interesse  rilevabilità d’ufficio legittimati art. 2379-ter deliberazioni aventi a oggetto l’aumento o la riduzione del capitale ex art. 2445 c.c.... ovvero l’emissione di obbligazioni art. 2379, c.1 entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle adunanze se è soggetta a iscrizione o a deposito, entro anni da ciò senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite sanatoria artt. 2379 e 2379-bis prevista limitatamente a ipotesi di mancata convocazione e di omessa verbalizzazione si applica la disciplina della sostituzione di deliberazione annullabile, in quanto compatibile art. 2379, c.1 mancata convocazione dell’assemblea mancanza del verbale; impossibilità o illiceità dell’oggetto cause  ratio riforma differente dalla disciplina del contratto nullo (denotata da esperibilità da ogni interessato, imprescrittibilità, rilevabilità d’ufficio e insanabilità) Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

11 Il Mulino 2004 11 C O N F L I T T O D I I N T E R E S S I D E L S O C I O il conflitto di interessi rilevante ex art. 2373 sussiste quando vi sia incompatibilità tra interesse del singolo e interesse comune art. 2373 codice civile (estratti) il fondamento della norma risiede nella natura della delibera assembleare e nella sua annullabilità ex art. 2377 c.c. il diritto di voto NON PUÒ essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società in caso d’inosservanza, impugnabilità ex art. 2377 c.c. se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza la deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’art. 2377 c.c. se possa recarle danno prima della riforma societariadopo la riforma societaria l’esercizio del voto del socio non comporta, di per sé, annullabilità: rileva se il voto del socio è stato determinante si nega rilevanza al voto del socio se la delibera sarebbe stata approvata da maggioranza non in conflitto  ratio riforma 1234 Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

12 Il Mulino 2004 12 I D I V E R S I S I S T E M I D I A M M I N I S T R A Z I O N E E C O N T R O L L O sistema ordinario sistema dualistico sistema monistico ARTICOLAZIONE organo amministrativo (amm. unico/consiglio) collegio sindacale assemblea ARTICOLAZIONE consiglio di gestione consiglio di sorveglianza assemblea ARTICOLAZIONE consiglio di amministrazione comitato per il controllo sulla gestione assemblea NEI TRE SISTEMI, IL CONTROLLO CONTABILE È ASSEGNATO A UN REVISORE ESTERNO Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

13 Il Mulino 2004 13 S I S T E M I O R G A N I Z Z A T I V I – C A R A T T E R I G E N E R A L I  ratio riforma (modelli dualistico e monistico) istituzione di un organo professionale e indipendente che vigili sull’operato dei gestori di società a capitale diffuso, ove questi godono di autonomia rispetto alla proprietà azionaria esigenza di ampliare la trasparenza e la circolazione delle informazioni tra organi di gestione e controllo, usando un modello semplice e flessibile condizioni di passaggio da un sistema all’altro necessaria una modificazione statutaria a opera dell’assemblea straordinaria condizioni di applicabilità i tre sistemi possono applicarsisia alle società chiuse, sia alle società aperte MONOMONO DUALDUAL Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

14 Il Mulino 2004 14 S I S T E M A O R D I N A R I O – A M M I N I S T R A T O R I la CESSAZIONE degli amministratori dall’ufficio, avviene con quattro eccezioni 1. i primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo 2. lo statuto può riservare la nomina di un componente indipendente del c.d.a. agli strumenti finanziari 3. la legge o lo statuto possono riservare a Stato o enti pubblici anche non azionisti la nomina di uno o più amm. 4. gli stessi amministratori nominano i membri venuti meno la NOMINA degli amministratori è deliberata dall’assemblea ORDINARIA prima della scadenza 1. per revoca in qualunque tempo e per qualunque ragione 2. per rinuncia (dimissioni) 3. per decadenza 4. per morte 5. per l’iscrizione nel registro della nomina dei liquidatori 6. per la fusione della società la SOSTITUZIONE degli amministratori mancanti, operata da stessi amministratori c.d. cooptazione 1. richiede maggioranza di amm. nominati dall’assemblea... 2.... a meno che viga la clausola simul stabunt simul cadent 3. e preveda che gli amministratori restino in carica solo fino all’assemblea successiva, che può confermarli o sostituirli Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

15 Il Mulino 2004 15 S I S T E M A O R D I N A R I O – O R G A N I D E L E G A T I art. 2381, comma 4 la facoltà di emettere obbligazioni convertibili e di aumentare il capitale sociale su delega assembleare la redazione del progetto di bilancio d’esercizio la riduzione del capitale sociale per perdite, anche quando si riduce al disotto del minimo legale la redazione dei progetti di fusione e scissione ogni altra attribuzione del c.d.a. in origine assembleare DIRETTRICI della riforma: 1. AMPLIATO il numero di attribuzioni non delegabili art. 2381, cc. 2-3 statuto o assemblea devono consentire alla delega il c.d.a. determina contenuti, limiti, modalità di delega il c.d.a. modifica la delega, dà direttive, avoca a sé 3. CURATA la circolazione delle informazioni sulla gestione art. 2381, cc. 3-5-6 gli organi delegati riferiscono periodicamente a c.d.a. e c.s. l’amministratore ha potere/dovere di chiedere informazioni in generale, il cda deve monitorare l’attività dei delegati, e può richiamare a sé le competenze quando necessario  ratio riforma favorire, pure in presenza di deleghe, l’effettiva partecipazione di tutti i consiglieri alla gestione della società 2. ARRICCHITE le regole sul rapporto consiglio / delegati Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

16 Il Mulino 2004 16 I L P O T E R E D I R A P P R E S E N T A N Z A semplificazione della precedente disciplina, resa meno ambigua art. 2384 codice civile garanzia della certezza e della velocità degli affari, attraverso la tutela dell’affidamento dei terzi gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall’atto costitutivo le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che non si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società prima della riforma societariadopo la riforma societaria conseguenze della riforma: senz’altro validi ed efficaci verso i terzi gli atti ultra vires, quelli compiuti in mancanza di potere di gestione o comunque in violazione delle norme su decisione o rappresentanza  ratio riforma Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

17 Il Mulino 2004 17 G L I I N T E R E S S I D E G L I A M M I N I S T R A T O R I ampliamento dell’ambito applicativo della norma con il riferimento al presupposto della mera esistenza di un interesse privato dell’amministratore art. 2391 codice civile avvicinamento all’art. 2373 c.c., eliminazione dell’obbligo d’astensione: non è detto che la delibera votata in conflitto sia poi annullabile informazione del conflitto di interessi agli amministratori e al collegio sindacale astensione dalla partecipazione alle deliberazioni riguardanti l’operazione informazione relativa a ogni interesse privato in una data operazione societaria precisazione della natura, dei termini, dell’origine e della portata dell’interesse prima della riforma societariadopo la riforma societaria requisiti di impugnabilità della deliberazione: che in occasione della deliberazione si faccia prevalere l’interesse estraneo in conflitto con quello della società  ratio riforma che la deliberazione sia idonea a recare danno alla società che la deliberazione sia stata adottata col voto determinante dell’amministratore in conflitto di interessi che la deliberazione sia stata adottata dal c.d.a. o dal comitato esecutivo non informati del conflitto di interessi che la deliberazione sia stata comunque adottata da c.d.a. o da comitato esecutivo, pur informati, senza motivazioni adeguate Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

18 Il Mulino 2004 18 R E S P O N S A B I L I T À D E L L ’ O R G A N O A M M I N I S T R A T I V O dovere di corretta amministrazione negli atti di organizzazione della società dovere di corretta amministrazione nella gestione dell’impresa in corso d’esercizio dovere di corretta amministrazione nella conservazione del patrimonio sociale quando vi sia causa di scioglimento responsabilità per colpa contrattuale ovvero extracontrattuale non oggettiva il danno risarcibile è il solo pregiudizio economico responsabilità che consegue alla violazione di diligenza professionale parametro oggettivo: la particolare natura dell’incarico responsabilità solidale rimane responsabilità per fatto proprio non si estende all’amministratore esente da colpa IN TUTTI I CASI SI TRATTA DI Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

19 Il Mulino 2004 19 artt. 2393, 2393-bis, 2394-bis, 2409-decies codice civile artt. 2394, 2394-bis, 2409-undecies codice civile artt. 2395, 2394-bis, 2043 codice civile Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

20 Il Mulino 2004 20 A Z I O N I D I R E S P O N S A B I L I T À azione socialeazione dei creditoriazione di soci / terzi la legittimazione attiva compete: 1. alla società 2. al consiglio di sorveglianza, nei confronti del consiglio di gestione 3. ai soci che rappresentano almeno 1/5 del capitale (o quanto previsto da statuto, non superiore al terzo) – nelle società aperte, almeno 1/20 – nelle società quotate, azionisti iscritti da almeno 6 mesi nel libro dei soci 4. al curatore fallimentare, al commissario liquidatore e al commissario straordinario revoca d’ufficio, se decisa con voto favorevole di almeno 1/5 del capitale prescrizione in cinque anni dalla cessazione dell’amm. dalla carica rinuncia e transazione possibili per assemblea o c.d.s. ma soci con date quote (cfr. n. 3.) hanno diritto di veto la legittimazione attiva compete: 1. ai creditori sociali 2. al curatore fallimentare, al commissario liquidatore o al commissario straordinario presupposto dell’azione è che il patrimonio risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori nozione di insufficienza patrimoniale situazione di sbilancio in cui le passività in senso stretto non trovano copertura nelle attività patrimoniali la natura dell’azione è diretta e autonoma, non surrogatoria rispetto all’azione sociale di responsabilità prescrizione in cinque anni da quando i creditori vengono a sapere dell’insufficienza patrimoniale la legittimazione attiva compete al socio o al terzo e permane in capo agli stessi anche nelle procedure concorsuali l’area del danno risarcibile coincide con quella del danno diretto cagionato dalla condotta colpevole degli amministratori esclusione della responsabilità quando il pregiudizio economico del socio sia indiretto e riflesso rispetto al danno che gli amministratori abbiano arrecato al patrimonio della società prescrizione in cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

21 Il Mulino 2004 21 C O L L E G I O S I N D A C A L E – D O V E R I E P O T E R I art. 2403 vigilanza su 1. l’osservanza della legge e dello statuto 2. il rispetto dei principi di corretta amministrazione 3. l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, e il suo concreto funzionamento doveri artt. 2403-bis, 2405, c. 2 procedere ad atti di ispezione e controllo chiedere notizie agli amministratori sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari, anche con riferimento alle società controllate procedere a scambi di informazioni con i corrispondenti organi di controllo di società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività precisazione delle funzioni tipiche del collegio e dei compiti inerenti poteri Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I  ratio riforma espunzione del controllo contabile uniformazione alle norme prescritte per il collegio delle soc. quotate  controllo al contempo di legalità e di merito, non di opportunità  poteri ispettivi senza limiti predeterminati, potere/dovere di intervenire alle riunioni degli organi gestori

22 Il Mulino 2004 22 C O L L E G I O S I N D A C A L E – C O M P I T I S T R A O R D I N A R I art. 2406 in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, convocazione dell’assemblea ed esecuzione delle pubblicazioni prescritte dalla legge se ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza convocazione assemblea art. 2386, ult. c. in caso di cessazione dell’amministratore unico ovvero di tutti gli amm.  procede d’urgenza, e gestisce la società, fino alla nomina del nuovo organo, rispettando il limite dell’ordinaria amministrazione art. 2408 se denunzia è presentata da soci che rappresentano 1/20 del capitale, ovvero 1/50 nelle s. aperte, il collegio deve indagare “senza ritardo” in s. quotate, denunzia da presentarsi da soci con il 2% del capitale impugnazione deliberazioni invalide artt. 2377, 2388-2391 in caso di deliberazioni assembleari annullabili in caso di deliberazioni del consiglio di amministrazione prese non in conformità alla legge ovvero allo statuto in caso di inosservanza di quanto prescritto sugli interessi degli amm. parere su remunerazione degli amministratori con cariche particolari approvazione delibera c.d.a. di sostituzione per cooptazione di amm.  trattasi di competenze di vigilanza su rispetto legge e atto costitutivo, più che di competenze di natura spiccatamente consultiva denunzia fatti censurabili competenze sparse Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

23 Il Mulino 2004 23 C O N T R O L L I D I N A T U R A C O N T A B I L E s.p.a. chiuses.p.a. apertesocietà quotate revisore o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili società di revisione iscritta all’albo speciale di cui all’art. 161 t.u.f., tenuto dalla Consob contenuti del controllo contabile verifica, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità verifica della corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, ove redatto, alle risultanze delle scritture verifica della conformità dei conti alle norme che li disciplinano nelle società quotate, la società di revisione deve esprimere, oltre a pareri contabili nel caso di operazioni straordinarie, un particolare giudizio sui bilanci Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

24 Il Mulino 2004 24 C O N T R O L L O D E L L ’ A U T O R I T À G I U D I Z I A R I A art. 2409 nozione nozione sfumata: condotta, commissiva o meramente omissiva, che vìoli un dovere, generale o specifico, degli amministratori, tale da pregiudicare il buon funzionamento della società, ovvero da incidere sulla tutela del patrimonio sociale gravità rimessa all’apprezzamento dell’autorità giudiziaria rendere i contorni della nozione più nitidi e sicuri – situazione o fatto denunciati potenzialmente dannosi per la società o le controllate legittimazione attiva provvedimenti del tribunale da parte di soci che rappresentino almeno il decimo del capitale, ovvero il ventesimo del capitale sociale se si tratta di società aperta da parte dell’organo di controllo interno sulla gestione nelle società aperte, anche da parte del pubblico ministero se sospetto insussistente, rigetto del ricorso ispezione per accertare elementi di fatto, o quant’altro rilevante se irregolarità sussistono, provvedimenti opportuni, convocazione di assemblea, revoca degli amministratori, nomina di amm. giudiziario Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I precludere denunzie strumentali o di mero disturbo delle minoranze  ratio riforma

25 Il Mulino 2004 25 S I S T E M A D U A L I S T I C O – C A R A T T E R I G E N E R A L I affinità e divergenze rispetto ai modelli europei ANCHE il sistema dualistico adottato in Italia è caratterizzato dalla compresenza del CONSIGLIO di GESTIONE e del CONSIGLIO di SORVEGLIANZA, tra i quali sono ripartite le funzioni di amministrazione e di controllo  ratio riforma spostamento, a favore degli organi consiliari di nuovo conio, di funzioni spettanti, nel modello tradizionale, all’assemblea ordinaria DIVERSAMENTE dai modelli europei, il sistema italiano NON PREVEDE la partecipazione all’organo di sorveglianza di esponenti delle minoranze azionarie...... né di altri soggetti non soci, quali lavoratori o creditori, se non in virtù di apposite clausole statutarie in tal senso stando al regime legale, il consiglio di sorveglianza è PRIVO di competenze sulle scelte di gestione, in particolare dell’indirizzo strategico e dell’alta amministrazione Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

26 Il Mulino 2004 26 S I S T E M A D U A L I S T I C O – C O N S I G L I O D I G E S T I O N E LEGALI GENERALI competenza esclusiva sulla gestione dell’impresa LEGALI SPECIFICHE  es., conv. assemblea; impugnazione deliberazioni funzioni non meno di due i primi, nominati nell’atto costitutivo gli altri, dal c.d.s. sono ammesse deleghe interne, mentre non sembra possibile l’istituzione di un comitato esecutivo compo= sizione nomina per il tempo stabilito nell’atto di nomina comunque non più di tre esercizi sociali consiglieri rieleggibili senza limiti durata revoca presidente scelto tra i componenti del collegio, il presidente ha poteri analoghi a quelli sanciti dall’art. 2381 c.c.  es., convocazione + o.d.g.; direzione e coordinamento dei lavori collegiali; proclamazione risultati respon= sabilità il c.d.s. ha competenza a deliberare ed esercitare l’azione sociale di responsabilità il voto di 2/3 del c.d.s. comporta la revoca d’ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta STATUTARIE per snellire l’adozione di date deliberazioni  es., sulla fusione per incorporazione; su potere di rappresentanza degli amm. un componente indipendente può essere nominato, se così dice lo statuto, da particolari categorie di strumenti finanziari uno o più componenti, anche non soci, per previsione legale o statutaria sono nominabili da parte dello Stato o di enti pubblici revoca/sostituzione, in ogni tempo, competono al c.d.s. se revoca senza giusta causa, risarcimento dei danni il c.d.s. non revoca consiglieri nominati da Stato ed enti deleghe Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

27 Il Mulino 2004 27 S I S T E M A D U A L I S T I C O – C O N S I G L I O D I S O R V E G L I A N Z A erosione delle competenze assembleari sostituzione di parte di quelle del collegio sindacale funzioni non meno di 3, anche non soci i primi, nell’atto costitutivo gli altri, nominati dall’assemblea COMPETENZE STATUTARIE AGGIUNTIVE adozione delle deliberazioni ex art. 2365, comma 2, c.c. compo= sizione nomina ALTRE COMPETENZE LEGALI convocazione assemblea su richiesta dei soci di minoranza impugnazione delle deliberazioni assembleari impugnazione delle deliberazioni del c.d.g. requisiti revoca presidente compete all’assemblea in qualunque tempo con voti pari a 1/5 del capitale nominato dall’assemblea, e non dai medesimi componenti del collegio poteri determinati da statuto, da equivalere a quelli del presidente del c.d.a. il c.d.a. non può revocarlo in caso di abusivo esercizio dei suoi poteri 1. nomina e revoca i componenti del c.d.g. 2. approva il bilancio di esercizio e, se redatto, il bil. consolidato 3. esercita le funzioni di vigilanza proprie del collegio sindacale 4. promuove l’azione di responsabilità verso i membri del c.d.g. 5. presenta la denunzia al tribunale 6. riferisce all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta  lo statuto può attribuire all’assemblea nomina e revoca dei componenti del c.d.g. e l’approvazione del bilancio un membro scelto tra gli iscritti del registro dei revisori contabili requisiti di indipendenza, onorabilità, professionalità posizione di rilievo: autonomo, stabile, non rimovibile Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

28 Il Mulino 2004 28 S I S T E M A M O N I S T I C O – C A R A T T E R I G E N E R A L I divergenze rispetto al sistema ordinario  ratio riforma predisporre un modello semplificato e flessibile, che agevoli la circolazione delle informazioni tra amministratori e controllori 1. eliminazione del collegio sindacale, sostituito dal comitato per il controllo sulla gestione 3. carattere necessariamente collegiale dell’organo amministrativo (non ammesso l’amministratore unico) 4. rigido riparto di competenze tra organo amministrativo e comitato per il controllo sulla gestione 2. necessario assoggettamento delle società che adottano il modello monistico al controllo contabile di un revisore iscritto nel registro istituito presso il ministero della giustizia board of directors con funzioni di SORVEGLIANZA sugli executives, e non di gestione controllo svolto da consiglieri NON ESECUTIVI audit committee con funzioni di MONITORAGGIO sul controllo interno modello anglosassone Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

29 Il Mulino 2004 29 S I S T E M A M O N I S T I C O – A M M I N I S T R A T O R I amministratori non esecutivi non sono membri del comitato esecutivo amministratori indipendenti non devono essere legati da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado agli altri amministratori art. 2409-octiesdecies, comma 2art. 2409-septiesdecies, comma 2 Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I non sono loro attribuite deleghe o particolari cariche non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della impresa sociale o di società che la controllano o che ne sono controllate non devono essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza devono possedere, se richiesti, gli ulteriori requisiti di cui ai codici di comportamento

30 Il Mulino 2004 30 C O M I T A T O P E R I L C O N T R O L L O S U L L A G E S T I O N E nomina e composizione composto per intero da amm. indipendenti e non esecutivi doveri e funzionamento dovere di vigilanza sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile responsabilità DIFFERISCE rispetto al collegio sindacale (c.s.) per la mancata estensione del dovere di controllo sull’osservanza di legge e statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte degli amministratori non fissato numero di membri, se non per le quotate (min. tre) la durata della carica del comitato coincide con quella del consiglio di amministrazione ANALOGHE a quelle del c.s. le regole di funzionamento la decisione sul numero e la nomina competono al c.d.a., MA possibile la preventiva determinazione statutaria o la rimessione all’assemblea in caso di morte, rinunzia, revoca, decadenza, il c.d.a. sostituisce con un proprio membro con i requisiti richiesti, o si procede per cooptazione i membri del comitato devono assistere alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo denuncia dei fatti censurabili: il c.c.g. ha il potere-dovere di attivarsi ed eventualmente di convocare l’assemblea NON è richiamata la denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409, MA l’ultimo comma dell’articolo legittima l’applicabilità del procedimento anche nel modello monistico NON è richiamata la norma sull’azione di responsabilità sociale contro i sindaci, MA la responsabilità per omessa vigilanza dei componenti del c.c.g. è comunque ampia Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

31 Il Mulino 2004 31 S T R U T T U R A D E L B I L A N C I O D ’ E S E R C I Z I O conto economicostato patrimonialenota integrativa natura contabile contenuto narrativo- illustrativo FUNZIONI DEI DOCUMENTI traccia il risultato della gestione nell’esercizio di riferimento  costi e ricavi, per differenza algebrica, evidenziano l’utile o la perdita fotografa la situazione del patrimonio alla data di chiusura dell’esercizio  attività e passività, per differenza contabile, evidenziano il netto patrimoniale espone chiarimenti e precisazioni utili per la corretta lettura dei documenti contabili  i criteri usati nella valutazione delle voci spiegano come si ricavano i numeri appostati nei conti Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

32 Il Mulino 2004 32 I P R I N C I P I D I R E D A Z I O N E D E L B I L A N C I O D ’ E S E R C I Z I O periodicità obbligatoria gli amministratori non sono liberi di redigere o meno il bilancio la redazione del bilancio è richiesta almeno una volta l’anno obbligo di chiarezza  esempi di disposizioni applicative specifiche: a) obbligo di fornire le informazioni integrative quando non siano sufficienti quelle richieste dalla legge b) obbligo di motivare in nota int. le deroghe eccezionali c) obbligo di redigere lo stato patrimoniale e il conto economico secondo il modello inderogabile pre-fissato presupposto ne è che i numeri appostati in bilancio non si riferiscono a grandezze certe, bensì a grandezze stimate numerose disposizioni specifiche ne danno applicazione il principio è base dell’intera disciplina sulla nota integrativa verità e correttezza esigono che il bilancio rappresenti eventi gestionali riferibili all’esercizio ed effetti di tali eventi sul patrimonio sociale la valutazione degli effetti è da compiersi secondo principi e regole convenzionali fatti propri dal legislatore sottoposto per approvazione all’organo competente entro 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio sociale i gg. sono 180 se lo statuto lo consente e se sussistono particolari esigenze di struttura e oggetto societari un anno è termine massimo di durata dell’esercizio obbligo di rappresentazione veritiera e corretta Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

33 Il Mulino 2004 33 I C R I T E R I G E N E R A L I D I V A L U T A Z I O N E D E L L E V O C I  non si devono sovrastimare gli elementi attivi né si devono sottostimare quelli passivi valutazione secondo PRUDENZA  gli elementi sono da stimarsi tenendo conto che continueranno a essere destinati all’esercizio dell’attività sociale  si devono accogliere nel bilancio dell’esercizio i soli ricavi e i soli costi che siano temporaneamente riferibili a quest’ultimo valutazione nella prospettiva della CONTINUAZIONE dell’attività (c.d. principio di going concern)  solo grazie a criteri identici il lettore può formarsi un convincimento corretto sulle dinamiche gestionali e sulla evoluzione del patrimonio valutazione secondo la FUNZIONE ECONOMICA dei vari elementi valutazione degli UTILI: si indicano soltanto se REALIZZATI alla data di chiusura dell’esercizio i criteri di valutazione NON possono essere MODIFICATI da un esercizio all’altro obbligo di appostazione delle voci a bilancio secondo il principio di COMPETENZA  non possono essere appostati in conto economico ricavi meramente sperati a fine esercizio  possono essere appostati solo gli elementi che servano effettivamente per l’esercizio dell’attività Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

34 Il Mulino 2004 34 A R T I C O L A Z I O N E I N T E R N A D E L B I L A N C I O D ’ E S E R C I Z I O conto economico stato patrimoniale A PASSIVOATTIVO VALORE DELLA PRODUZIONE A. patrimonio netto B. fondi rischi e oneri C. trattamento di fine lavoro subordinato D. debiti E. ratei e risconti B COSTI DELLA PRODUZIONE A. crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B. immobilizzazioni C. attivo circolante D. ratei e risconti C D E PROVENTI E ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE PROVENTI E ONERI STRA- ORDINARI RISULTATO DI ESERCIZIO – ONERE FISCALE = UTILE O PERDITA ATTIVITÀ – PASSIVITÀ = NETTO PATRIMONIALE Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

35 Il Mulino 2004 35 I L B I L A N C I O C O N S O L I D A T O rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico del complesso delle società legate da rapporto di controllo come se si trattasse di un’unica impresa fornisce informazioni su esistenza/estensione del gruppo costituisce la base per valutare solvibilità e performance di un’impresa articolata in forma di gruppo definisce la base imponibile per la determinazione del reddito d’impresa e delle imposte correlate società di capitali società cooperative enti pubblici economici che controllino (almeno) un’altra impresa società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali funzioni del bilancio consolidatoimprese tenute al bilancio consolidato nozione di controllo rilevantearea di consolidamento nozione a) più ristretta, e b) più ampia di quella di cui all’art. 2359 c.c. a) esclude rilevanza al controllo che derivi da particolari vincoli contrattuali b) comprende il controllo tramite contratto o clausola statutaria, e il controllo tramite patto di sindacato cause di esenzione 1. il gruppo, complessivamente considerato, ha una dimensione ridotta (ex art. 27, c. 1, d.lgs. n. 127/1991) 2. la controllante è a sua volta controllata da altra società di regola, tutte le imprese controllate vanno consolidate casi di esclusione a) facoltativa: a.1 irrilevanza economica della controllata – a.2 soggezione dei diritti della controllante a gravi e durature restrizioni – a.3 impossibilità di ottenere tempestivamente le informazioni necessarie – a.4 intenzione di vendere a breve la partecipazione b) obbligatoria: quando l’attività della controllata è talmente diversa da quella delle altre da minacciare il fine ultimo del consolidamento Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

36 Il Mulino 2004 36 M O D I F I C A Z I O N I D E L L ’ A T T O C O S T I T U T I V O le ragioni dell’organizzazione sociale prevalgono sulle ragioni del contratto: la modificazione dell’atto costitutivo è riconosciuta alla maggioranza (capitalisticamente) qualificata dei soci, e non all’unanimità dei soci nozione assemblea straordinaria  possibili eccezioni elencate dall’art. 2365, comma secondo, c.c., ciò per cui la competenza, se lo statuto lo prevede, spetta a organo amministrativo o c.d.s. si ripete con varianti quanto previsto per l’iscrizione originaria competenza procedimento Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I  diverso coinvolgimento del notaio – duplice veste: a) di verbalizzatore, e b) di verificatore della conformità alla legge della decisione verbalizzata  deve rifiutarsi di procedere all’iscrizione qualora sussista una contrarietà a norme imperative, dandone tempestiva comunicazione agli amministratori la modificazione non è necessariamente integrata da ogni decisione che diverge da ciò che risulta espresso documentalmente le modifiche “radicali” sembrano oggi ammesse, per effetto indiretto del riconoscimento alla legittimità della trasformazione societaria eterogenea

37 Il Mulino 2004 37 I L R E C E S S O D E L L ’ A Z I O N I S T A presupposti eventi societari idonei a modificare la prospettiva di redditività del socio, ovvero le caratteristiche della sua partecipazione  modifiche dell’atto costitutivo – recesso del socio contrario, astenuto, assente, privo di voto cause legali: in ogni caso 1. modifica della clausola dell’oggetto sociale, da cui cambiamento significativo 2. trasformazione della società 3. trasferimento all’estero della sede sociale 4. revoca dello stato di liquidazione 5. eliminazione di una o più cause di recesso in aggiunta a quelle inderogabili 6. modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso 7. modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione art. 2437, c.1 salva diversa disposizione statutaria 8. deliberazione di proroga del termine 9. introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari art. 2437, c.2 altre cause 10. atto costitutivo non indica termine di durata (salvo preavviso di 180 giorni) 11. altre cause di recesso tipiche di società chiuse (al limite, anche r. ad nutum) 12. cause ex art. 2497-quater con riferimento a s. soggette a direzione e coord. 13. deliberazioni da cui dequotazione di azioni 14. revisione della stima dei conferimenti in natura Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

38 Il Mulino 2004 38 L ’ A U M E N T O R E A L E D E L C A P I T A L E S O C I A L E all’aumento di importo monetario che statutariamente esprime il capitale sociale corrisponde l’effettiva acquisizione da parte della società di nuova, reale ricchezza pagata dai sottoscrittori delle azioni di nuova emissione nozione le azioni precedentemente emesse devono essere state interamente liberate  violazione del divieto non comporta inefficacia di aumento, bensì risarcimento deliberazione di assemblea straordinaria  ammesso aumento delegato agli amministratori, con predeterminazione di a) ammontare massimo dell’aumento b) termine, non superiore a 5 anni, entro cui la decisione può essere presa c) eventuale facoltà degli amministratori di escludere il diritto d’opzione sottoscrizione e versamenti deposito degli amministratori di attestazione che l’aumento è stato eseguito presupposti procedimento versamenti in conto capitale versamenti in conto futuro aumento di capitale versamenti in conto capitale o a fondo perduto prestiti dei soci alla società  la pretesa alla restituzione dell’apporto è subordinata a quelle dei creditori sull’intero patrimonio, e non è presa una deliberazione di aumento del capitale Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

39 Il Mulino 2004 39 I L D I R I T T O D I O P Z I O N E oggetto e titolarità a favore dei soci, per sottoscrivere per primi le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni, in proporzione al numero di azioni possedute art. 2441, c.1 funzione tutela dell’interesse degli azionisti a mantenere inalterato il peso della propria partecipazione tutela dell’interesse degli azionisti mantenere la pre-esistente proporzione tra le diverse categorie esercizio opzione pubblicamente offerta dagli amministratori a) nelle società non quotate, deposito offerta presso registro + termine di 30 gg. b) nelle società quotate, normativa sulla sollecitazione all’investimento se le azioni rimangono inoptate a) gli azionisti di società non quotate possono prenotare parte o tutte le azioni b) nelle società quotate, i diritti di opzione non esercitati sono offerti in borsa art. 2441, c.2 art. 94 t.u.f. esclusione o limitazione del diritto a) se azioni di nuova emissione sono da liberarsi con conferimenti in natura b) se l’interesse della società lo esige c) se le azioni di nuova emissione sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti d) se statuto di quotate esclude diritto d’opz. entro 10% di capitale preesistente  non è escluso o limitato se l’esercizio è consentito ai possessori di azioni e obbligazioni convertibili attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati al collocamento di strumenti finanziari (soprattutto banche o società finanziarie) art. 2441, c.4 art. 2441, c.5 art. 2441, c.8 art. 2441, c.4 art. 2441, c.7 Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I

40 Il Mulino 2004 40 L A R I D U Z I O N E D E L C A P I T A L E S O C I A L E assemblea straordinaria modifica l’atto costitutivo stabilendo la restituzione ovvero la liberazione dall’obbligo di eseguire i versamenti ancora dovuti avviso di convocazione indica modalità e ragioni della riduzione i creditori possono opporsi entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione le azioni in circolazione potranno essere: a) sostituite con azioni recanti un valore nominale proporzionalmente ridotto b) acquistate e successivamente annullate dalla società c) direttamente annullate dalla società se esse siano già nella sua disponibilità riduzione reale tre finalità a) si azzerano perdite; nuovi utili non devono coprire queste, ma sono distribuibili b) più appetibile la sottoscrizione per i terzi di azioni di nuova emissione c) nuovo importo del capitale sociale più realistico e affidabile per i creditori se la perdita è anche superiore a un terzo, la riduzione deve accompagnarsi a a) deliberazione di aumento del capitale, così da raggiungere il minimo legale b) alternativamente, deliberazione di trasformazione della società  diversamente, la società dovrà sciogliersi riduzione per perdite facoltativa riduzione al di sotto del minimo legale riduzione obbligatoria se le perdite eccedono un terzo del capitale sociale Associazione Disiano Preite, Il diritto delle società Parte II – La s.p.a. O R G A N I Z Z A Z I O N E E P R O C E S S I D E C I S I O N A L I


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