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1 Seminario universitario di alta formazione in tema di cooperazione L’impresa cooperativa: forme di finanziamento, processi di aggregazione e gestione.

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Presentazione sul tema: "1 Seminario universitario di alta formazione in tema di cooperazione L’impresa cooperativa: forme di finanziamento, processi di aggregazione e gestione."— Transcript della presentazione:

1 1 Seminario universitario di alta formazione in tema di cooperazione L’impresa cooperativa: forme di finanziamento, processi di aggregazione e gestione della crisi Fusione e scissione di società cooperative – temi generali Prof. Maurizio Cavanna Torino, 13 giugno 2009

2 2 La fusione La fusione è la unificazione di due o più società in una sola. Può essere: –Per incorporazione (ipotesi più frequente nella prassi) –Con la costituzione di una nuova società, che si sostituisce alle altre da lei assorbite

3 3 La c.d. fusione eterogenea La fusione può anche comportare una trasformazione quando coinvolge società tra loro disomogenee – ES.: una s.n.c. incorporata in una s.p.a. sottintende una trasformazione della società di persone in società di capitali (si applicano anche le norme della trasformazione, v. art. 2504 bis, u.c. e 2500 quinquies, 1° c.) La fusione può anche comportare una trasformazione quando coinvolge società tra loro disomogenee – ES.: una s.n.c. incorporata in una s.p.a. sottintende una trasformazione della società di persone in società di capitali (si applicano anche le norme della trasformazione, v. art. 2504 bis, u.c. e 2500 quinquies, 1° c.) A maggior ragione si può oggi parlare di fusione eterogenea, se coinvolge un ente diverso dalle società A maggior ragione si può oggi parlare di fusione eterogenea, se coinvolge un ente diverso dalle società

4 4 Fusione economica e giuridica: la natura giuridica della fusione Si ritiene che la fusione integri una modifica (formale e organizzativa) delle società coinvolte, non già un evento estintivo – costitutivo Si ritiene che la fusione integri una modifica (formale e organizzativa) delle società coinvolte, non già un evento estintivo – costitutivo La tesi è stata recentemente avallata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2006 La tesi è stata recentemente avallata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2006

5 5 (Segue) Seguire la tesi della fusione come evento modificativo non significa disconoscere che la fusione possa comportare effetti estintivi Seguire la tesi della fusione come evento modificativo non significa disconoscere che la fusione possa comportare effetti estintivi Il punto è che tale estinzione si verifica senza soluzione di continuità, come una riorganizzazione (giuridica ed economica) dell’impresa Il punto è che tale estinzione si verifica senza soluzione di continuità, come una riorganizzazione (giuridica ed economica) dell’impresa

6 6 Il procedimento di fusione: 1) il progetto Gli amministratori delle società coinvolte debbono redigere il progetto di fusione, sulla base delle intese tra loro intercorse Gli amministratori delle società coinvolte debbono redigere il progetto di fusione, sulla base delle intese tra loro intercorse Il progetto fissa le condizioni e le modalità a cui la fusione deve avvenire Il progetto fissa le condizioni e le modalità a cui la fusione deve avvenire La fusione è poi decisa dai soci, che approvano tale progetto La fusione è poi decisa dai soci, che approvano tale progetto

7 7 Il contenuto del progetto di fusione 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione 2) l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante

8 8 (Segue) Contenuto del progetto di fusione 5) la data dalla quale azioni o quote partecipano agli utili 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione

9 9 Pubblicità del progetto Il progetto deve essere iscritto nel registro delle imprese, almeno 30 gg. prima della delibera (15 gg. se si tratta di società non azionarie) sempre che i soci non vi rinunzino all’unanimità Il progetto deve essere iscritto nel registro delle imprese, almeno 30 gg. prima della delibera (15 gg. se si tratta di società non azionarie) sempre che i soci non vi rinunzino all’unanimità Deve essere depositato presso la sede della società (stesse regole sui termini) Deve essere depositato presso la sede della società (stesse regole sui termini)

10 10 Altri documenti da predisporre prima della delibera di fusione La situazione patrimoniale La situazione patrimoniale La relazione degli amministratori La relazione degli amministratori La relazione degli esperti La relazione degli esperti

11 11 Altri documenti da predisporre prima della delibera: la situazione patrimoniale La situazione patrimoniale (redatta con i criteri di redazione del bilancio: essa ci dice poco circa il rapporto di cambio, basato sui valori effettivi del patrimonio sociale); aggiornamento: 120 gg. da deposito de progetto presso la sede sociale La situazione patrimoniale (redatta con i criteri di redazione del bilancio: essa ci dice poco circa il rapporto di cambio, basato sui valori effettivi del patrimonio sociale); aggiornamento: 120 gg. da deposito de progetto presso la sede sociale La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito presso la sede La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito presso la sede

12 12 Relazione degli amministratori La relazione degli amministratori illustra e giustifica il progetto di fusione e in particolare i criteri di determinazione del rapporto di cambio, segnalando le difficoltà di valutazione

13 13 Relazione degli esperti Gli esperti redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio, che indichi: Gli esperti redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio, che indichi: –a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi –b) le eventuali difficoltà di valutazione La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato

14 14 Designazione degli esperti Gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell’apposito albo Gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell’apposito albo Se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società azionaria, sono designati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società Se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società azionaria, sono designati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società Se la società è quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra le società di revisione Se la società è quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra le società di revisione In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale la nomina di uno o più esperti comuni In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale la nomina di uno o più esperti comuni

15 15 La fusione semplificata Se la società incorporata è interamente posseduta dall’incorporante (2505 c.c.), non è ammessa l’assegnazione di azioni o quote in concambio (art. 2504 ter, 2° comma c.c.) e pertanto non si rende necessaria l’assegnazione di azioni o quote – quindi … Se la società incorporata è interamente posseduta dall’incorporante (2505 c.c.), non è ammessa l’assegnazione di azioni o quote in concambio (art. 2504 ter, 2° comma c.c.) e pertanto non si rende necessaria l’assegnazione di azioni o quote – quindi …

16 16 (Segue) … nel progetto, nessuna indicazione inerente il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle quote e azioni, la data a partire dalla quale partecipano agli utili … nel progetto, nessuna indicazione inerente il rapporto di cambio, le modalità di assegnazione delle quote e azioni, la data a partire dalla quale partecipano agli utili Non è necessaria la relazione degli amministratori Non è necessaria la relazione degli amministratori Non è necessaria la relazione degli esperti Non è necessaria la relazione degli esperti

17 17 (Segue) 1) Beta incorpora Alfa interamente posseduta; lo stato patrimoniale di Beta ante fusione Dare Avere Dare Avere--------------------------------partecip.in Alfa.......100 capitale..1.000 Immob......300 riserve.....600 crediti....400 debiti......200 cassa....1.000________________________________ Tot......1.800 Tot.......1.800 2) Beta ha incorporato Alfa interamente posseduta; lo stato patrimoniale di Beta post fusione Dare Avere -------------------------------- capitale..1.000 capitale..1.000 immob......300 riserve.....600 crediti....400 +100 debiti......200 +100 debiti......200 +100 +100cassa....1.000 __________________________________ Tot.......1.900 Tot.......1.900

18 18 La delibera di fusione La delibera dei soci approva il progetto La delibera dei soci approva il progetto Il progetto può essere modificato in sede di delibera, sempre che tali modifiche non incidano sui diritti dei soci o dei terzi (art. 2502 c.c.) Il progetto può essere modificato in sede di delibera, sempre che tali modifiche non incidano sui diritti dei soci o dei terzi (art. 2502 c.c.) La decisione è presa a maggioranza, anche nelle società di persone La decisione è presa a maggioranza, anche nelle società di persone I dissenzienti possono recedere nel caso di fusione eterogenea e nel caso di omogenea solo per la s.r.l. (confrontare artt. 2437 e 2473 c.c.) I dissenzienti possono recedere nel caso di fusione eterogenea e nel caso di omogenea solo per la s.r.l. (confrontare artt. 2437 e 2473 c.c.)

19 19 La pubblicità della delibera Sulla delibera opera il controllo di legalità il notaio verbalizzante (se la società incorporante o che deriva dalla fusione è una società di capitali) Sulla delibera opera il controllo di legalità il notaio verbalizzante (se la società incorporante o che deriva dalla fusione è una società di capitali) In caso di esito positivo di tale controllo, il notaio chiede l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese In caso di esito positivo di tale controllo, il notaio chiede l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese

20 20 Tutela dei creditori La fusione può essere attuata (= si può stipulare l’atto di fusione) solo dopo che siano decorsi 60 gg. dall’iscrizione nel R.I. dell’ultima delibera delle società partecipanti La fusione può essere attuata (= si può stipulare l’atto di fusione) solo dopo che siano decorsi 60 gg. dall’iscrizione nel R.I. dell’ultima delibera delle società partecipanti Entro quel termine, ciascun creditore anteriore all’iscrizione nel R.I. del progetto può fare opposizione (art. 2503 c.c.) Entro quel termine, ciascun creditore anteriore all’iscrizione nel R.I. del progetto può fare opposizione (art. 2503 c.c.) In certi casi la fusione può essere attuata anticipatamente In certi casi la fusione può essere attuata anticipatamente

21 21 (Segue) Regole particolari sono previste per gli obbligazionisti (la cui assemblea deve approvare la fusione) Regole particolari sono previste per gli obbligazionisti (la cui assemblea deve approvare la fusione) Cosa capita se l’atto di fusione è stipulato prima del termine? È valido, ma resta senza effetto (oltre a sanzioni per gli amministratori) Cosa capita se l’atto di fusione è stipulato prima del termine? È valido, ma resta senza effetto (oltre a sanzioni per gli amministratori)

22 22 L’atto di fusione L’atto di fusione termina la procedura L’atto di fusione termina la procedura Deve sempre rivestire la forma pubblica Deve sempre rivestire la forma pubblica Deve essere iscritto nel registro delle imprese di tutti i luoghi ove sono poste le sedi delle società interessate Deve essere iscritto nel registro delle imprese di tutti i luoghi ove sono poste le sedi delle società interessate Dall’ultima iscrizione (quella relativa all’incorporante o alla società risultante dalla fusione) la fusione diviene efficace, dunque si realizza la unificazione tra le società Dall’ultima iscrizione (quella relativa all’incorporante o alla società risultante dalla fusione) la fusione diviene efficace, dunque si realizza la unificazione tra le società

23 23 Riepilogo del procedimento di fusione Progetto di fusione Progetto di fusione Delibera di fusione Delibera di fusione Atto di fusione Atto di fusione

24 24 Invalidità della fusione c.d. pubblicità sanante derivante dall’iscrizione dell’atto nel R.I. c.d. pubblicità sanante derivante dall’iscrizione dell’atto nel R.I. rilevanza solo obbligatoria del vizio rilevanza solo obbligatoria del vizio

25 25 La scissione Con la scissione una società (scissa) assegna: –l’intero suo patrimonio a più società (beneficiarie), preesistenti o di nuova costituzione [SCISSIONE TOTALE], –o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società (beneficiaria) [SCISSIONE PARZIALE], e le relative azioni o quote ai suoi soci

26 26 La scissione e lo scorporo Nella scissione le azioni della beneficiaria sono attribuite ai soci della scissa Nella scissione le azioni della beneficiaria sono attribuite ai soci della scissa Nello scorporo le azioni della beneficiaria sono attribuite alla scissa - quindi lo scorporo equivale a un conferimento Nello scorporo le azioni della beneficiaria sono attribuite alla scissa - quindi lo scorporo equivale a un conferimento

27 27 Il procedimento Corrisponde a quello della fusione, con qualche adattamento: Corrisponde a quello della fusione, con qualche adattamento: Ad esempio il progetto deve contenere: Ad esempio il progetto deve contenere: –L’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna società –I criteri di assegnazione ai soci delle azioni e delle quote delle società beneficiarie

28 28 (Segue) – Se la distribuzione delle partecipazioni non è proporzionale alla partecipazione originaria, il progetto deve prevedere il diritto dei soci che non approvano la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni al corrispettivo determinato secondo i criteri in tema di recesso, nonché i soggetti su cui grava l’obbligo di acquisto

29 29 Criteri di assegnazione legali: elementi dell’attivo Se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse Se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse se l’assegnazione del patrimonio della società è parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente se l’assegnazione del patrimonio della società è parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente

30 30 Criteri di assegnazione legali: elementi del passivo Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido –nel caso di scissione totale, le società beneficiarie –nel caso di scissione parziale, la società scissa e le beneficiarie La responsabilità solidale è comunque limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria

31 31 Documenti accompagnatori Valgono le stesse regole che per la fusione. Inoltre: La relazione degli amministratori deve illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa (gli amministratori possono essere esonerati dalla relazione con il consenso unanime dei soci)

32 32 (Segue) La relazione degli esperti non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale

33 33 Rinvio Per il resto si applica la procedura della fusione, che trova piena corrispondenza se le beneficiarie sono preesistenti Per il resto si applica la procedura della fusione, che trova piena corrispondenza se le beneficiarie sono preesistenti Se le beneficiarie sono di nuova costituzione, l’atto di scissione vale come loro atto costitutivo Se le beneficiarie sono di nuova costituzione, l’atto di scissione vale come loro atto costitutivo

34 34 Fusione e scissione delle cooperative Si applicano le stesse regole sinora illustrate, in quanto compatibili Si applicano le stesse regole sinora illustrate, in quanto compatibili Problemi specifici: Problemi specifici: –Il rapporto di cambio –Lo status, agevolato o meno, delle società partecipanti all’operazione straordinaria –L’eventuale mutamento dei requisiti di partecipazione dei soci


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