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La struttura organizzativa della Cgil e dello Spi Che cos’è lo Spi.

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Presentazione sul tema: "La struttura organizzativa della Cgil e dello Spi Che cos’è lo Spi."— Transcript della presentazione:

1 La struttura organizzativa della Cgil e dello Spi Che cos’è lo Spi

2 Spi nazionale Spi regionale Spi territoriale Leghe Cgil nazionale Cgil regionale Camera del Lavoro territoriale Comitato degli iscritti Centro regolatore

3 Art. 12 Statuto Cgil: stabilisce ruolo, ambito di azione e funzione dello Spi delega allo Spi nazionale, come alle altre Federazioni e ai regionali Cgil della funzione di centri regolatori (autonomia senza separatezza) Statuto Spi e regolamento del Comitato Direttivo

4 Svolge funzioni di direzione e coordinamento dell’azione rivendicativa del territorio, nonché della politica dei quadri Ha la delega del sindacato nazionale delle funzioni di Centro Regolatore per quanto riguarda le strutture sottoposte presenti sul territorio di competenza E’ titolare di diritto di negoziazione e di confronto verso le amministrazioni regionali, gli enti, le associazioni, le aziende di servizio ed i soggetti che esercitano attività nei confronti delle persone anziane

5 Il sindacato territoriale è costituito nella stessa località ed assume la stessa area geografica delle strutture della CGIL (Camera del Lavoro) E’ titolare dei diritti di negoziazione e di confronto verso le istituzioni locali o le aziende di servizi di propria competenza Promuove, assiste e coordina le attività negoziali di pertinenza delle Leghe anche d’intesa con la Camera del Lavoro La segreteria mantiene i rapporti con la Camera del Lavoro territoriale, con i sindacati dei lavoratori attivi, con gli altri sindacati dei pensionati ed con il sistema CGIL

6 I coordinamenti donne (art. 23 Statuto Spi) I coordinamenti si costituiscono ai vari livelli dell’organizzazione su proposta autonoma delle donne dello Spi Cgil I coordinamenti hanno diritto di avanzare proposte in merito ai contenuti rivendicativi di politica economica e sociale; hanno diritto di proposta sulla definizione dei criteri per le candidature a cariche esecutive Per materie e tematiche di particolare rilievo per le condizioni delle donne, le strutture devono confrontarsi con il parere e le proposte dei coordinamenti

7 Non possono assumere incarichi elettivi o direttivi all’interno di qualsiasi organo dello Spi coloro che: a)Svolgono compiti esecutivi in qualsiasi formazione politica b)Svolgono compiti istituzionali presso organi assembleari elettivi italiani o comunitari (decadenza e sospensione per candidature) c)Assumono incarichi di governo o di gabinetto a qualsiasi livello d)Sono componenti di Consigli di amministrazione di associazioni imprenditoriali, enti pubblici, aziende, istituti o società, ad eccezione di quelle costituite dallo Spi e/o dalla Cgil Specifica norma per il Collegio dei Sindaci e per l’Auser (non cumulabilità incarichi)

8 Norma antidiscriminatoria: ▫ In tutti gli organi elettivi e nelle strutture organizzative (compreso apparato politico), nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% Negli organi esecutivi almeno il 50% dei membri deve essere pensionato Rotazione cariche sindacali: ▫ Sostituzione tra un congresso e l’altro di almeno un quarto dei componenti del Comitato Direttivo ▫ Incarichi di S.G. e di Segreteria per non più di due mandati e comunque per non più di otto anni

9 Amministrativi ▫Collegio dei sindaci revisori ▫Ispettori nazionali Statutari ▫Collegio di verifica Spi ▫Comitati di garanzia regionali/interregionali Cgil ▫Collegio statutario nazionale Cgil Organi di controllo (artt. 20-27-28-29 Statuto Cgil e artt.31-32-35 Statuto Spi)


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