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Diritto Privato Europeo Traccia della lezione Sistema normativo dell’UE - 2 prof. A. Venchiarutti.

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Presentazione sul tema: "Diritto Privato Europeo Traccia della lezione Sistema normativo dell’UE - 2 prof. A. Venchiarutti."— Transcript della presentazione:

1 Diritto Privato Europeo Traccia della lezione Sistema normativo dell’UE - 2 prof. A. Venchiarutti

2 Diritto derivato Art. 288 TFUE – “Per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti e direttive, decisioni, raccomandazioni o pareri. – Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. – La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. – La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatori è obbligatori soltanto nei confronti di questi. – Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.” sistema normativo - 2 2

3 Diritto derivato Atti normativi: caratteristiche comuni (artt. 296-297 TFUE): – Preambolo: riferimenti proposte o pareri obbligatoriamente richiesti; – Motivazione: (elemento sostanziale; ragioni dell’atto; evidenziare iter logico): mancanza della motivazione (anche sommaria) può comportare invalidità dell’atto; – Base giuridica: indicazione della/e disposizione/i del T. che attribuiscono alle istituzioni comunitarie potere di adottarli (essenziale per accertare legittimità; effetti, regolarità della procedura); – Pubblicati: nella Gazzetta Ufficiale dell’U.E. – Entrata in vigore: - 20 gg dalla loro pubblicazione nella GUCE, oppure dalla data da essi stabilita; - Direttive e decisioni che designano destinatari sono notificate ai destinati e hanno efficacia con la notificazione; sistema normativo - 2 3

4 Diritto derivato - Regolamenti Regolamenti Portata generale Obbligatorietà in tutti gli elementi; Diretta applicabilità negli Stati membri – 1. regolamenti si integrano nei sistemi giuridici statali e producono effetti immediati, senza interposizione di alcuna misura nazionale; cittadini diritti e doveri tutelabili anche nei rapporti tra individui; – 2. regolamenti non hanno bisogno di alcun atto di ricezione o di attuazione da parte Stati membri (anzi, in generale, “illegittimità” misura di recepimento; talvolta, però, i regolamenti non sono autosufficienti: necessario allora intervento istituzioni UE o Stati: regolamenti di base e di esecuzione;) sistema normativo - 2 4

5 Diretta efficacia dei Regolamenti Corte giust. Orsolina Leonesio c. Ministero dell’Agricoltura 17.5.1972: – l'attrice (Orsolina L.) nella causa principale, ritenendo di aver soddisfatto tutte le condizioni cui due regolamenti subordinano l'attribuzione del premio per la macellazione di vacche da latte, aveva chiesto al pretore di XXX un provvedimento ingiuntivo di condanna al pagamento del premio stesso, nei confronti del Ministero dell‘Agricoltura italiano; – dal fascicolo di causa si desumeva che le Autorità italiane, pur liquidando il premio con autorizzazione provvisoria, rinviavano il pagamento del premio in ragione del fatto che lo stesso era subordinato all' adozione, da parte del parlamento italiano, delle disposizioni legislative recanti i necessari stanziamenti; sistema normativo - 2 5

6 Diretta efficacia dei Regolamenti Questioni interpretative sollevate innanzi alla Corte giust.: – 1 a questione: si chiede alla Corte “se le disposizioni dei regolamenti Cee n. 1975/69 e n. 2195/69 siano direttamente applicabili nell'ordinamento italiano e se, nell' affermativa, abbiano fatto sorgere in capo ai soggetti privati diritti soggettivi suscettibili di immediata tutela dinanzi al giudice nazionale". – 2 a questione: verte sostanzialmente sul se i due regolamenti di cui sopra attribuiscano ai singoli, nei confronti del rispettivo Stato m., un diritto al pagamento del premio che il giudice nazionale deve tutelare immediatamente e che detto Stato non può subordinare ad ulteriori condizioni... sistema normativo - 2 6

7 Diretta efficacia dei Regolamenti Argomentazioni della Corte giust. Orsolina Leonesio c. Min. Agricoltura: – art. 5, 1° co., TCE (ora v. art. 4.3 TUE) «gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità»; – «l'eccezione della Repubblica Italiana, se dovesse essere accolta, si risolverebbe nel porre gli agricoltori di questo Stato in una situazione più sfavorevole di quella degli agricoltori degli altri Stati membri, e ciò in spregio del principio fondamentale che prescrive l' applicazione uniforme dei regolamenti nell' intera Comunità»; sistema normativo - 2 7

8 Diretta efficacia dei Regolamenti Decisione: C. Giust. Orsolina Leonesio: – il regolamento comunitario produce effetti immediati ed e, in quanto tale, atto ad attribuire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare; – i diritti di credito nei confronti dello Stato, attribuiti da detto regolamento, sorgono quando sono soddisfatte le condizioni da esso poste, senza che sia possibile subordinare il loro esercizio, sul piano nazionale, a disposizioni d' attuazione diverse da quelle eventualmente prescritte dallo stesso regolamento; sistema normativo - 2 8

9 Diritto derivato – Direttive Direttiva – «vincola lo SM per quanto riguarda il risultato da raggiungere»: in generale, non sono direttamente applicabili Stati «rimangono liberi» quanto scelta forma e mezzi necessari per conseguirlo; – portata: si “limitano” imporre obblighi di risultato agli Stati; – Strumento di legislazione “indiretta” (a due stadi); strumento privilegiato per il ravvicinamento (armonizzazione) legislazioni nazionali (v. Tit. VII, Capo 3 TFUE, «Ravvicinamento delle legislazioni»); Difformità esistenti tra i singoli ordinamenti nazionali: difficoltà imporre regole uniformi; sistema normativo - 2 9

10 Direttive Discrezionalità degli SM nel decidere forma e mezzi di attuazione della direttiva? Limitazioni – Rispetto doveri diritto comunitario: in particolare, principio di leale cooperazione (ora art. 5 TUE) – SM può scegliere forme e mezzi più idonei al conseguimento migliore risultato per garantire efficacia delle direttive (per l’Italia, v. infra); – Dovere per gli SM di astenersi (nel periodo che intercorre tra pubbl.ne e termine per l’attuazione della direttiva) dall’adottare misure che possano compromettere risultato prescritto (Inter- Environnement Vallonie, c. 129/96); sistema normativo - 2 10

11 Direttive – Principi di attuazione Necessità di modifica norme nazionali: attuazione con atto di rango equivalente all’atto modificato (Commissione c. Francia, C-307/89); Misure chiare e precise per garantire sicurezza giuridica agli amministrati (Commissione c. Italia, C-363/85); Non sufficienti, in genere, semplici atti amministrativi (modificabili dal solo esecutivo) (Commissione c. Belgio, C-102/79); Solo in situazione di assoluta conformità del diritto nazionale alle prescrizioni della direttiva – o l’esistenza di principi generali sufficientemente precisi e chiari – dispensa lo Stato dall’adottare misure di esecuzione (Commissione c. Germania c-29/84); Particolare situazione costituzionale, normativa o amministrativa del proprio ordinamento non giustifica mancato o ritardato adeguamento (Commissione c. Italia C-17/85); sistema normativo - 2 11

12 Attuazione in Italia delle Direttive Direttive – ( Ora) L. 24 dicembre 2012, n. 234, «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE» Legge di delegazione europea; Legge europea; sistema normativo - 2 12

13 Direttive: rimedi alla mancata attuazione Questione: Direttive: mancata attuazione entro il “termine”: Stati inadempienti; conseguenze sul piano comunitario: ricorso per infrazione (artt. 258 e 259 TFUE); (v. supra); Mancanza di strumenti normativi specifici in caso di persistente inerzia da parte degli Stati Giurisprudenza e dottrina comunitaria hanno elaborato, nel corso del tempo, soluzioni alternative per assicurare (almeno in parte) “efficacia” direttive non attuate; sistema normativo - 2 13

14 Direttive in attuazione norme del Trattato già vincolanti Corte giust., 17 dicembre 1970, C. 33/70, S.A.C.E. c. Min. delle Finanze Due questioni relative all'interpretazione art 13 del TCE (in tema di abolizione di tasse doganali ad effetto equivalente: v. ora art. 30 TFUE) e della Dir. 68/31 del 22 dicembre 1967. – 1 a questione: si chiede alla Corte se, in seguito all' adozione della direttiva 68/31, l' articolo 13, n. 2 del TCE ovvero, in ogni caso, la direttiva stessa siano direttamente efficaci nell' ordinamento giuridico interno dello stato italiano; – 2 ° questione (per il caso che la prima questione venga risolta in senso affermativo) si chiede alla Corte se siano stati attribuiti ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare, e ciò a partire dal 1° luglio 1968; sistema normativo - 2 14

15 Direttive in attuazione norme del T. già vincolanti Argomentazioni (sintesi) Corte 17 dic. 1970, c. 33/70, Sent S.a.c.e. – secondo l‘art. 9 TCE, La Comunità è fondata sopra un' unione doganale la quale implica in particolare il divieto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, fra gli SM. A norma dell' art. 13, n. 2, TCE, le tasse d' effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, in vigore fra gli stati membri, andavano gradualmente abolite (la Commissione determinava, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione); – il combinato disposto degli art. 9 e 13, n. 2 implica, al più tardi a partire dalla fine del periodo transitorio (…) un divieto chiaro e preciso di riscuotere dette tasse: esso è perfettamente idoneo, per la sua stessa natura, a produrre direttamente effetti nei rapporti giuridici fra gli stati membri e i loro cittadini ; sistema normativo - 2 15

16 Direttive in attuazione norme del T. già vincolanti Argomentazioni (sintesi) Corte 17 dic. 1970, c. 33/70, Sent S.a.c.e. – Di conseguenza, a partire dalla fine del periodo transitorio, dette disposizioni attribuiscono ai singoli, per quanto riguarda il complesso delle tasse d' effetto equivalente cui si riferiscono, dei diritti che i giudici devono tutelate; – La commissione (…) ha fissato al 1° luglio 1968 - con la direttiva 68/31 - la data alla quale la tassa sopraddetta doveva essere interamente abolita; sistema normativo - 2 16

17 Direttive attuazione norme del T. già vincolanti Decisione (sintesi): Corte giust. S.a.c.e. (17 dic. 1970), c. 33/70 – da quanto precede risulta che la questione del presidente del Tribunale di Brescia, per quanto riguarda l' efficacia diretta dell' obbligo relativo all' abolizione del diritto italiano per servizi amministrativi, si riferisce in realtà al combinato disposto degli articoli 9 e 13, n. 2 del Trattato, (..) e della direttiva 68/31; – pertanto l' obbligo di abolire il diritto per servizi amministrativi, stabilito dalla direttiva 68/31 della commissione in data 22 dicembre 1967, in relazione agli articoli 9 e 13, n. 2, TCE ed alla decisione del Consiglio n. 66/532, è direttamente efficace nei rapporti fra lo Stato membro, destinatario della direttiva, e i suoi cittadini e attribuisce loro, a partire dal 1° luglio 1968, dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare. sistema normativo - 2 17


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