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LA TRASPARENZA TRA BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI GIULIO M. SALERNO TRASPARENZA P.A.1.

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1 LA TRASPARENZA TRA BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI GIULIO M. SALERNO TRASPARENZA P.A.1

2 Trasparenza 1) Un principio di rilievo costituzionale da confrontare con gli altri principi 2) Disciplinato da una normativa strutturata in modo complesso 3) Impone di modificare le modalità di organizzazione, di azione, di relazione delle pubbliche amministrazioni TRASPARENZA P.A. 2

3 I. Nei principi costituzionali (artt.97-98) Buon andamento: P.A. efficiente Imparzialità: P.A. rivolta all’interesse pubblico Distinzione delle competenze, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari Al servizio esclusivo della Nazione Carriera svincolata dalla politica Adempimento delle funzioni pubbliche con disciplina ed onore TRASPARENZA P.A.3

4 Quindi, la trasparenza E’ un principio non esplicitato, ma implicito e trasversale Sono costituzionalmente ammesse le leggi che impongono la trasparenza delle P.A. Come sempre, è un principio da “bilanciare” ragionevolmente rispetto agli altri principi e interessi costituzionali (rispetto della dignità della persona, della riservatezza, segreti, etc.) TRASPARENZA P.A.4

5 II.Nella normativa (d.lgs. 33/2013) Obiettivo collegato al contrasto della “corruzione”: nell’ambito di una comune visione preventiva e repressiva di comportamenti devianti Stato di fatto: deficit interno di trasparenza, dovuto all’applicazione generalizzata del canone di segretezza (seppure già limitato dal diritto di accesso ex l. 241/1990) TRASPARENZA P.A.5

6 Una tecnica legislativa “complessa” Una disciplina composta da principi generali (forse, in parte generici...) e una regolamentazione degli obblighi molto dettagliata: con quale rapporto? Il rinvio a norme cd. tecniche (standard, modelli e schemi), ma in realtà propriamente normative, dettate con atti secondari (elaborati dal Dipartimento della funzione pubblica e adottati con d.P.C.M.) TRASPARENZA P.A.6

7 Un’organizzazione “semplificata” Il Responsabile della trasparenza (insieme alle competenze contro la corruzione) Un soggetto unico, ma senza una propria struttura! Senza nuovi oneri... Referente e responsabile generale: verso l’interno di tutte le strutture di governo e amministrative, e verso l’esterno (Autorità nazionale anti-corruzione) (vedi anche l’obbligo di pubblicare lo scadenzario delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi…) TRASPARENZA P.A.7

8 Conseguenze La cosiddetta “accessibilità totale” ai dati delle P.A. (art. 1 d.lgs. 33/2013) è tradotta in: Una lunga elencazione prescrittiva di obblighi di pubblicazione di dati (se violati, con alcune sanzioni): non è vera e totale “disclosure” Il nuovo diritto di accesso civico (quando è omesso l’obbligo di pubblicazione) Una nuova figura amministrativa dedicata (insieme al contrasto alla corruzione) Previste procedure standardizzate ed uniformi per tutte le P.A. TRASPARENZA P.A.8

9 I rapporti con le altri segreti o limiti (prevalenti) alla divulgazione Art. 1, comma 2: “La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e..” Il segreto d’ufficio, quindi, prevale sul principio di trasparenza TRASPARENZA P.A.9

10 I cosiddetti “settori speciali” Vedi poi il Capo V che prevede “obblighi di pubblicazione in settori speciali”: regole specifiche di obblighi di pubblicazione, che derogano rispetto agli obblighi generali che valgono per tutte le P.A. Per tipologia di attività e provvedimenti, e non per settori delle amministrazioni (salvo il S.S.N.) TRASPARENZA P.A.10

11 Il diritto di accesso civico E’ il diritto di chiedere (e quindi di ottenere) i dati la cui pubblicazione è obbligatoria secondo la legge Non è un generico diritto ad avere tutte le informazione di cui è in possesso la P.A. Non va confuso con il diritto di accesso agli atti della P.A. (legge n. 241/1990) TRASPARENZA P.A.11

12 Un diritto per quale interesse? L’obbligo di pubblicazione è volto a tutelare l’interesse della P.A. a contrastare i comportamenti illeciti al suo interno L’esercizio del diritto di accesso civico, infatti, è condizionato all’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione e ha come finalità primaria il ripristino della piena pubblicazione TRASPARENZA P.A.12

13 La richiesta di accesso civico Legittimazione amplissima e procedura facilitata La richiesta è esercitabile da chiunque (anche interno alla p.a.), e dunque senza specifica titolarità di un diritto o di un interesse legittimo Senza esplicitarne la motivazione Gratuitamente Va rivolta al Responsabile della trasparenza (punto di collegamento tra la P.A. e i soggetti esterni) TRASPARENZA P.A.13

14 Il procedimento Il Responsabile si pronuncia entro 30 gg. Se il dato è già pubblicato, se ne informa il richiedente In caso contrario, si pubblica il dato (questo è l’esito generale) e se ne informa il richiedente (o gli si comunica direttamente il dato richiesto) Intervento eventuale del soggetto che ha il potere sostitutivo (art. 2, comma 9 bis l. 241/90) La richiesta comporta l’obbligo di segnalazione all’ufficio di disciplina (è ragionevole?) TRASPARENZA P.A.14

15 III. Modalità di organizzazione, azione, relazione della P.A Figure espressamente dedicate e responsabili (dall’amministrazione centrale alle singole amministrazioni) Ridefinizione dei siti delle P.A. (con la sezione “Amministrazione trasparente”) che devono riflettere con precisione le modalità di organizzazione e funzionamento dei singoli uffici Ma pubblicare impone il “ripensamento”! TRASPARENZA P.A.15

16 Obbligo di garantire la qualità della pubblicazione La qualità delle informazioni: l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonchè la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità TRASPARENZA P.A.16

17 Quando e come pubblicarli? «Tempestivamente» e in formato di tipo aperto (cfr. art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale) Sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (norma di non facile applicazione!) Sono riutilizzabili dai privati, salvo l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. TRASPARENZA P.A.17

18 I limiti alla trasparenza I dati sensibili e quelli giudiziari devono essere omessi nelle pubblicazioni obbligatorie nei siti istituzionali; non quelli personali, perché sussiste una finalità di rilevante interesse pubblico (art. 4, comma 1 e 2). I dati personali vanno invece omessi (le informazioni vanno «anonimizzate») nelle pubblicazioni effettuate facoltativamente (art. 4, comma 3). TRASPARENZA P.A.18

19 Ancora, non sono ostensibili «Non ostensibili» i dati relativi a infermità o impedimenti personali o familiari che causano l’astensione dal lavoro, o le notizie sulla valutazione o sul rapporto di lavoro se relativi ai «dati sensibili» (l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) TRASPARENZA P.A.19

20 Sanzioni Inadempimento è: elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione valutato ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio per la performance individuale dei responsabili. Ma il Responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che è dipeso da causa a lui non imputabile (onere della prova) TRASPARENZA P.A.20

21 Il rapporto con i cittadini Più aperto e immediatamente responsivo Ma per pubblicazione si intende solo «la pubblicazione nei siti istituzionali» ex art. 2, comma 2, d.lgs. 33/2013; e il digital divide? La trasparenza deve essere doppiamente “benefica”, sia per il cittadino esterno alla P.A. (diritto di conoscere, usare e riusare i dati pubblicati), sia all’interno della P.A. (senza imporre inutili oneri aggiuntivi al suo interno!) TRASPARENZA P.A.21

22 Infine Uno strumento di innovazione nei rapporti tra P.A. e cittadini (ad esempio, tempistica e confrontabilità delle decisioni) Un’occasione per ripensare la P.A. in un’ottica “aperta” E’ necessaria un’applicazione ragionevole: con modalità uniformi, semplici, non inutilmente costose TRASPARENZA P.A.22


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