La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”"— Transcript della presentazione:

1 Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” Pubblicata sul BURL n. 28, 2° S.0. del 17 luglio 2009 L’iniziativa straordinaria di Regione Lombardia, che attua l’Intesa Stato-Regioni del 1 aprile 2009, ha la finalità di coniugare la ripresa economica del settore edilizio con il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio esistente

2 Stima dell’impatto economico

3 Obiettivi della legge  creare nuovi spazi per le famiglie  recuperare gli edifici abbandonati e degradati  incentivare il risparmio energetico in edilizia  riqualificare i quartieri di edilizia residenziale pubblica

4 I principi ispiratori  semplificazione: procedure più agili per avviare gli interventi  sussidiarietà: coinvolgimento diretto dei Comuni per l’applicazione della legge  risparmio di suolo: utilizzo dei volumi già esistenti e incremento degli stessi senza ulteriori espansioni urbanistiche  miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici oggetto degli interventi previsti dalla legge  qualità degli interventi: coerenza con l’identità e la storia del tessuto urbano, attenzione per gli spazi esterni, scelta dei materiali  sicurezza degli edifici: pieno rispetto della normativa antisismica

5 Tipologie di intervento  Recupero edilizio e funzionale del patrimonio esistente (Art. 2)  Ampliamento di edifici esistenti (Art. 3, commi 1 e 2)  Sostituzione di edifici esistenti (Art. 3, commi 3, 4 e 5)  Riqualificazione di quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica (Art. 4)

6 Utilizzo del patrimonio edilizio esistente (Art. 2) Fattispecie:  Recupero edilizio e funzionale di volumetrie e superfici edilizie, anche in seminterrato (comma 1, lett. a e b), per destinazioni residenziali e accessorie, economiche e professionali Condizioni:  Edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005  In aree non destinate all’agricoltura o ad attività produttive  Senza totale demolizione e ricostruzione dell’edificio  Rispetto dei caratteri dell’architettura e del paesaggio e dei requisiti di efficienza energetica (comma 3 art. 2)  Conferma delle attività economiche in essere

7 Utilizzo del patrimonio edilizio esistente (Art. 2) Fattispecie :  Recupero, in edifici agricoli, di parti inutilizzate fino a 600 mc (comma 2), per destinazioni residenziali, ricettive non alberghiere, uffici ed attività di servizio compatibili Condizioni:  Edifici assentiti prima del 13 giugno 1980  In aree destinate all’agricoltura  Senza totale demolizione e ricostruzione dell’edificio  rispetto dei caratteri dell’architettura e del paesaggio e dei requisiti di efficienza energetica (comma 3 art. 2)

8 Ampliamento di edifici esistenti (Art. 3) Fattispecie :  Aumento volumetrico di edifici uni-bifamiliari, non superiore al 20% dell’esistente e comunque non superiore a 300 mc per ogni unità abitativa (comma 1, lett. a)  Aumento volumetrico di edifici plurifamiliari inferiori a 1.200 mc, non superiore al 20% dell’esistente (comma 1, lett. b) Condizioni:  Edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005  Edifici esclusivamente residenziali, all’esterno dei centri storici  Rispetto dei caratteri dell’architettura e del paesaggio e dei requisiti di efficienza energetica  Non oltre il 50% in più dell’indice fondiario e del rapporto di copertura previsti da PGT/PRG e non più di 4 metri d’altezza oltre l’esistente, oppure conferma della volumetria esistente (comma 7)

9 Sostituzione di edifici esistenti (Art. 3, commi 3, 4 e 5) Fattispecie 1:  sostituzione di edifici totalmente residenziali all’esterno dei centri storici, con incremento volumetrico fino al 30% (35% se con idoneo equipaggiamento arboreo)(Art. 3, comma 3, primo periodo) Condizioni:  Destinazione esclusivamente residenziale  Non oltre il 50% in più dell’indice fondiario e del rapporto di copertura previsti da PGT/PRG e non più di 4 metri d’altezza oltre l’esistente (comma 7), oppure conferma della volumetria esistente  Rispetto dei requisiti di efficienza energetica

10 Fattispecie 2:  sostituzione di edifici parzialmente residenziali e non residenziali, all’esterno dei centri storici, ubicati in zona a prevalente destinazione residenziale, senza incremento volumetrico (Art. 3, comma 3, secondo periodo) Condizioni:  Destinazione esclusivamente residenziale  Altezza non superiore a quella dell’esistente o a quella massima ammessa dallo strumento urbanistico (se maggiore) e rapporto di copertura maggiorato fino al 25%  Rispetto dei requisiti di efficienza energetica Sostituzione di edifici esistenti (Art. 3, commi 3, 4 e 5)

11 Fattispecie 3:  sostituzione di edifici a destinazione esclusivamente residenziale all’interno dei centri storici, non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali, con incremento volumetrico fino al 30% (Art. 3, comma 4) Condizioni:  Destinazione esclusivamente residenziale  Non oltre il 50% in più dell’indice fondiario e del rapporto di copertura previsti da PGT/PRG e non più di 4 metri d’altezza oltre l’esistente (comma 7), oppure conferma della volumetria esistente  Parere preventivo delle commissioni regionali per i beni paesaggistici (art. 78 l.r. 12/2005)  Rispetto dei requisiti di efficienza energetica Sostituzione di edifici esistenti (Art. 3, commi 3, 4 e 5)

12 Fattispecie 4:  sostituzione di edifici industriali e artigianali, con incremento volumetrico fino al 30% (35% se con idoneo equipaggiamento arboreo) (Art. 3, comma 5) Condizioni:  Solamente in aree a destinazione produttiva secondaria, specificamente individuate dai Comuni entro il 15/10/2009  Non oltre il 50% in più dell’indice fondiario e del rapporto di copertura previsti da PGT/PRG e non più di 4 metri d’altezza oltre l’esistente (comma 7), oppure conferma della volumetria esistente  Rispetto dei requisiti di efficienza energetica Sostituzione di edifici esistenti (Art. 3, commi 3, 4 e 5)

13 Riqualificazione di quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica (Art. 4) Fattispecie :  Realizzazione di nuove volumetrie da destinare a edilizia residenziale pubblica e convenzionata, in quartieri E.R.P., fino al 40% della volumetria esistente Condizioni:  Rispetto, per le nuove volumetrie, dei requisiti di efficienza energetica (art. 4 comma 2)  Contestuale realizzazione, all’interno del quartiere E.R.P., di interventi di recupero energetico e paesaggistico-ambientali (art. 4 comma 2)

14 Ruolo dei Comuni Possibilità di influenzare l’applicazione della legge con specifiche determinazioni, assunte entro il 15/10/2009, in rapporto alle caratteristiche del proprio territorio  Parti del territorio escluse dall’applicazione della legge (Art. 5, comma 6)  Aree specifiche, tra quelle classificate a destinazione produttiva secondaria (industriale e/o artigianale), nelle quali è ammissibile la sostituzione, con eventuale incremento volumetrico, di edifici produttivi esistenti (art. 3, comma 5)  Prescrizioni relative alle dotazioni di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde (art. 5, comma 6)  Riduzioni del contributo di costruzione (art. 5, comma 4)

15 Aspetti generali  Limitazioni: esclusione delle aree naturali protette; riduzione di 1/3 degli ampliamenti volumetrici nei parchi regionali (escluse le aree di Interesse Comunale - IC); esclusione delle aree inedificabili; esclusione di edifici sottoposti a vincolo paesaggistico; esclusione degli edifici realizzati abusivamente, anche se condonati.  Esame di impatto paesistico degli interventi in assenza di vincolo (art. 64, commi 8 e 9 l.r. 12/2005)  Titoli abilitativi: Denuncia di Inizio Attività – DIA (art. 42 l.r. 12/2005) o Permesso di costruire (art. 38 l.r. 12/2005). Quest’ultimo è obbligatorio per gli interventi all’interno dei centri storici (art. 3, comma 4), nei Comuni in classe sismica 2 e 3 (art. 3, comma 8) e per gli interventi di E.R.P. (art. 4, comma 3)

16 Risparmio energetico  Tutti gli interventi ammessi dalla legge sono subordinati al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici interessati e al rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”.  Tale normativa incentiva la diffusione di pratiche per l’uso efficiente dell’energia in edilizia, sia sul fronte dei materiali ecosostenibili che di tecniche costruttive curate e innovative.  La certificazione energetica costituisce uno strumento di verifica e di miglioramento dell’efficienza energetica dell’insieme edificio- impianti.

17 Criteri attuativi Provvedimenti emanati da Regione Lombardia per l'attuazione della legge  Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione da parte dei Comuni relativa ai provvedimenti assunti per l'attuazione della legge (Art. 6, comma 2): Decreto Dirigente U.O. n. 8114 del 4 agosto 2009 “Monitoraggio dei provvedimenti assunti dai comuni entro il termine del 15 ottobre 2009 in attuazione della l.r. 13/2009"  Indicazioni generali per la realizzazione del "congruo equipaggiamento arboreo" che consente, in caso di sostituzione di edificio, di elevare il bonus volumetrico al 35%: D.G.R. n. 10134 del 7 agosto 2009 "Determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (art.3, comma 6)"  Circolare esplicativa sui requisiti di efficienza energetica : Decreto Direttore Generale n. 8554 del 19 agosto 2009 “Precisazioni in merito all’applicazione dell’art.3, commi 2 e 3 della Legge 13/2009”

18 Scadenze  15 ottobre 2009: termine perentorio entro cui i Comuni possono, con deliberazione motivata, assumere le determinazioni previste dalla legge  16 ottobre 2009: data a partire dalla quale è possibile presentare ai Comuni le Denunce di Inizio Attività o le richieste di Permesso di costruire relative agli interventi proposti.  15 aprile 2011: data limite, entro la quale è necessario aver presentato ai Comuni le Denunce di Inizio attività o le richieste di Permesso di costruire (art. 42 e art. 38, l.r. 12/2005) relative agli interventi proposti.  15 ottobre 2011: data limite, entro la quale è necessario aver presentato ai Comuni la richiesta di Permesso di costruire per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica

19 Per approfondire www.cened.it (approfondimenti e aggiornamenti sul risparmio energetico) www.rilancioedilizia.regione.lombardia.it (approfondimenti e aggiornamenti sull’attuazione della l.r. 13/2009)

20 Grazie per l’attenzione


Scaricare ppt "Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”"

Presentazioni simili


Annunci Google