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Legge n. 184 del 1983 L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modif. attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nell'ambito.

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1 Legge n. 184 del 1983 L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e succ. modif. attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerando questa l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare.

2 Istituto dell’adozione L’istituto dell’adozione è da considerare una extrema ratio, cui ricorrere solo allorché il minore risulti privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi e risulti, di conseguenza, esposto a gravi pericoli per la sua salute fisica e psichica, ed è finalizzato ad assicurare assistenza e stabilità affettiva al minore che ne sia privo, mediante inserimento in una famiglia diversa da quella di origine. Soltanto in via indiretta l’istituto assolve la funzione di soddisfare l’interesse degli adottanti ad avere un figlio

3 Riferimenti normativi La legge n. 184 del 1983 ha reso la normativa in materia di adozione conforme ai principi espressi dalla Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata con legge n. 357 del 1974: è stata resa possibile l’adozione per tutti i minori in stato di abbandono, senza limiti di età, ed è stata regolamentata l’adozione internazionale, la cui disciplina è stata, poi, rivista dalla legge n. 476 del 1998, di ratifica della Convenzione fatta a L’Aja del 29 maggio 1993. Mediante la legge 28 marzo 2001, n. 149, è stata introdotta una nuova disciplina processuale. Relativamente al procedimento per la dichiarazione di adottabilità, l’attuale normativa ha recepito le indicazioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, e della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata con legge n. 77 del 2003.

4 Affidamento eterofamiliare e pronuncia di adottabilità Sono assai diverse le situazioni che giustificano l’affidamento eterofamiliare e la pronuncia di adottabilità. Requisito comune è la mancanza di un «un ambiente familiare idoneo», che, peraltro, è (o può essere), nel primo caso, temporanea e superabile con l’affidamento, mentre, nel secondo caso, è considerata insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità.

5 Situazione di abbandono Lo stato di abbandono si configura sia nel caso di un rifiuto intenzionale dei genitori di assolvere i doveri indicati negli artt. 147, 149 e 315-bis c.c., ma anche quando essi non siano in grado di garantire al figlio minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo, di aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

6 Situazione di abbandono Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'accertamento della situazione di abbandono deve avvenire in concreto.

7 Situazione di abbandono - Fattispecie La semplice incapacità economica dei genitori, non dovuta a loro responsabilità, non è sufficiente ad integrare lo stato di abbandono, qualora i medesimi assicurino, comunque, l’assistenza morale.

8 Situazione di abbandono - Fattispecie Lo stato di abbandono può configurarsi anche indipendentemente dalla responsabilità dei genitori, se, ad esempio, gli stessi, non siano in grado di assolvere ai propri doveri per gravi ragioni di salute non reversibili oppure per età.

9 Situazione di abbandono - Fattispecie Va esclusa la sussistenza dello stato di abbandono laddove la cura del minore sia assicurata da uno dei genitori o dagli altri parenti entro il quarto grado.

10 Situazione di abbandono - Fattispecie La mera disponibilità al bisogno da parte di uno dei parenti fino al quarto grado, ove non suffragata da rapporti significativi pregressi, non viene, di per sé, ritenuta sufficiente a escludere la situazione di abbandono. Tale principio è stato ritenuto inapplicabile quando lo stato di abbandono da parte dei genitori si sia manifestato sin dalla nascita del minore, non essendo configurabili in tale ipotesi preesistenti rapporti significativi tra minore e parenti. Dovrà, comunque, risultare accertata l’idoneità di questi ultimi ad assicurare l'assistenza e la crescita del minore in modo adeguato.

11 Forza maggiore Deve escludersi che sussista situazione di abbandono, risultandone impedita la dichiarazione di adottabilità, quando la mancanza di assistenza sia dovuta a «causa di forza maggiore» (ostacolo esterno posto da natura, ambiente o azione di terzi che si imponga alla volontà del genitore), che, peraltro, deve essere «di natura transitoria».

12 Forza maggiore Non è configurabile «causa di forza maggiore» nell’ipotesi prevista dall’art. 8, 3° comma, legge n. 184 del 1983.

13 Dichiarazione di adottabilità La segnalazione di situazioni di abbandono di minori all’Autorità pubblica può essere effettuata da chiunque. Sui pubblici ufficiali, sugli incaricati di pubblico servizio e sugli esercenti servizi di pubblica necessità incombe l’obbligo (l’omissione è penalmente sanzionata – art. 70 legge 184/1983) di segnalare lo stato di abbandono di un minore, di cui siano venuti a conoscere in ragione del proprio ufficio, al l P.M.M. del luogo in cui il minore si trova. Obblighi di segnalazione gravano anche sulle comunità di tipo familiare.

14 Procedura La legittimazione a proporre ricorso per la declaratoria di adottabilità compete unicamente al P.M. presso il T.M. del distretto ove il minore si trova. Il P.M.M. provvede a tale incombente laddove, a seguito della segnalazione e delle informazioni successivamente acquisite rilevi situazioni di abbandono. Le suddette informazioni possono essere utilizzabili nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, ove poste a fondamento del ricorso.

15 Procedura Ricevuto il ricorso, il presidente del T.M. «provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore» e, all'occorrenza, dispone, tramite i servizi sociali locali o gli organi di p.s., più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

16 Procedura Ai sensi dell’art. 8, 4° comma, l. 184/1983, il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio, in puntuale osservanza del principio del contraddittorio, con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore.

17 Procedura I genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore devono essere avvertiti dell’apertura del procedimento e, con il medesimo atto, il presidente del T.M. deve invitarli a nominare un difensore, informandoli che, laddove non dovessero fare seguito a tale invito, verrebbe loro nominato un difensore d’ufficio. Nello stesso tempo, il presidente del T.M., qualora ne ricorrano le condizioni (conflitto di interessi tra minore e suo rappresentante legale) e vi sia istanza del P.M.M., deve nominare un curatore speciale al minore.

18 Procedura L’avviso dell’apertura del procedimento deve essere dato mediante notifica del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione di udienza. Genitori e parenti suddetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal T.M., possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice. Identiche facoltà debbono ritenersi spettare al difensore del minore.

19 Procedura – Provvedimenti provvisori E’ consentito al T.M. disporre in qualsiasi momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ad esempio il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale dei suoi genitori, la sospensione dell’esercizio delle funzioni di tutore etc.

20 Procedura – Provvedimenti provvisori Nei casi di urgenza, i suddetti provvedimenti possono essere adottati direttamente dal presidente del T.M. o dal giudice delegato. In tale ipotesi, il T.M., in composizione collegiale, deve, entro i successivi 30 giorni, confermare, modificare o revocare i provvedimenti in questione. Nel corso della procedura, deve darsi corso all’ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni o anche di età inferiore, qualora capace di discernimento.

21 Procedura Assunte le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del T.M. o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti «prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia» (art. 12, 4° co., l. 184/1983). Può essere dato corso ad ulteriori attività istruttorie. Qualora la relativa istanza provenga da alcuna delle parti, la delibera dovrà essere presa dal Collegio, con ordinanza motivata.

22 Procedura Particolare disciplina è dettata dall’art. 11 l. 184/1983 con riguardo alle ipotesi in cui nel corso della procedura sia presentata istanza da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, chieda un termine per procedere al riconoscimento del minore.

23 Dichiarazione di adottabilità Quando dalle indagini disposte emerga che i genitori del minore sono deceduti e che non vi sono parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il medesimo, il T.M. dichiara lo stato di adottabilità, salvo che vi siano istanze di adozione in casi particolari: in tal caso, il T.M. «decide nell’esclusivo interesse del minore» (art. 11, 1° comma, l. 184/1983). All’immediata dichiarazione dello stato di adottabilità deve provvedersi anche qualora i genitori siano ignoti, salvo che sia proposta istanza di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, chieda un termine per procedere al riconoscimento del minore.

24 Dichiarazione di adottabilità L’art. 15 l. 184/1983 detta che, a conclusione delle indagini e degli accertamenti eseguiti a norma delle disposizioni precedenti, ove risulti che il minore si trova in situazione di abbandono, lo stato di adottabilità del medesimo deve essere dichiarato quando: i) i genitori ed i parenti convocati, pur ritualmente convocati per essere sentiti, non si siano presentati senza giustificato motivo; II) l'audizione dei soggetti di cui sub i) abbia dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale al minore e la non disponibilità ad ovviarvi; iii) le prescrizioni impartite a genitori o parenti ai sensi dell'art. 12, 4° comma, l. 184/1983. siano rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero risulti provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.

25 Dichiarazione di adottabilità La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal T.M. in camera di consiglio con sentenza.

26 Dichiarazione di adottabilità Dovendo osservarsi i principi del “giusto processo”, prima della delibera finale in camera di consiglio le parti devono essere sentite e può essere loro concesso termine per eventuali memorie; deve, inoltre, essere dato corso all’ascolto del minore ove in precedenza non si sia provveduto a tale incombente o, comunque, laddove ciò si dovesse palesare necessario in ragione dell’intervento di fatti nuovi.

27 Dichiarazione di adottabilità Qualora i presupposti per pronunciare lo stato di adottabilità risultino insussistenti, il T.M. deve, con sentenza, dichiarare «che non vi è luogo a provvedere» (art. 18 l. 184/1983). Altrimenti, il T.M. deve pronunciare sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità. La sentenza deve essere notificata per esteso al P.M.M., ai genitori, ai parenti entro il quarto grado che abbiano significativi rapporti con il minore, nonché al tutore e al curatore speciale, con contestuale avviso a tutti costoro che hanno diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 17 l. cit.

28 Impugnazione e revoca L’impugnazione deve essere proposta innanzi alla Corte di Appello, sezione minorenni, entro 30 giorni dalla notificazione e avverso la sentenza della Corte è ammesso ricorso per cassazione per i motivi di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. Una volta dichiarato, lo stato di adottabilità cessa per adozione o per raggiungimento della maggiore età da parte dell’adottando (art. 20 l. cit.). Lo stato di adottabilità può cessare anche per revoca, sempre che non sia già in atto l’affidamento preadottivo, nel caso in cui sia venuta a cessare la situazione di abbandono del minore. La disciplina della revoca si rinviene nell’art. 21 l. cit.

29 Posizione processuale del minore Ai sensi dell’art. 8, 4° comma, l. 184/1983, il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o dei parenti fino al quarto grado che abbiano con il minore rapporti significativi.

30 Posizione processuale del minore Il procedimento di adottabilità deve svolgersi sin dall’inizio con l’assistenza legale (difesa tecnica) anche del minore. A dissipare ogni dubbio in materia, Cass. 7281/2010 ha affermato che gli artt. 8, 4° comma, e 10, 2° comma, della l. 194/1983, devono essere interpretati nel senso che il dovere del presidente del T.M. di nominare un difensore d'ufficio, previsto in favore dei genitori e dei parenti entro il quarto grado aventi rapporti significativi con il minore, nel caso in cui essi non vi provvedano, espressamente introdotto dalla l. 149/2001 con riguardo a detti soggetti, a maggior ragione deve ritenersi sussistere nei confronti del minore (rappresentato dal tutore o dal curatore speciale), che del procedimento di adozione è la parte principale e in senso formale.

31 Posizione processuale del minore Nella sentenza, il minore viene dichiarato «parte necessaria sia sostanziale, in quanto titolare del rapporto sostanziale oggetto del processo, sia processuale, in quanto svolge un ruolo nella dinamica del processo in funzione del suo risultato giuridico e ne subisce gli effetti diretti e indiretti».

32 Posizione processuale del minore Ne segue che il minore deve essere ammesso a partecipare al giudizio «fin dalla fase iniziale onde fare ivi valere autonomamente i propri diritti, dei quali tuttavia egli, quantunque sia titolare, non ha il libero esercizio (ovvero non ha capacità processuale); con la conseguenza che deve esservi rappresentato e che si rende necessaria l'interposizione soggettiva di un rappresentante legale», con attribuzione a quest’ultimo dei poteri di stare in giudizio.

33 Posizione processuale del minore Ove ciò non avvenga, «l'intero giudizio, ivi comprese le eventuali pronunce che lo hanno definito nei due gradi di merito, è affetto da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado di esso»; tale sanzione potendo, peraltro, essere invocata «solo previa allegazione e dimostrazione del reale pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all'atto ha comportato per la tutela effettiva del minore».

34 Posizione processuale del minore La rappresentanza del minore nella sede processuale potrà essere assicurata dal tutore eventualmente nominato (casi di genitori ignoti o che siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o che da questa siano stati sospesi) o da un curatore speciale, giammai dai genitori. In giurisprudenza è consolidata l’opinione secondo cui nel rapporto minore/ genitori il conflitto di interessi è da ravvisare in re ipsa, essendo i genitori portatori di un interesse personale ad un esito della procedura diverso da quello vantaggioso per il minore. Conflitto d’interessi può configurarsi anche nel rapporto minore/tutore. Peraltro, in tal caso, il conflitto di interessi deve essere specificamente dedotto e il relativo accertamento deve essere compiuto in concreto.

35 Posizione processuale del minore Al rappresentante legale del minore od al suo curatore speciale compete la nomina di un avvocato per la difesa tecnica. Anche qualora il tutore o il curatore nominino difensori tecnici del minore se stessi, giacché provvisti dei titoli richiesti dall’art. 86 c.p.c., i due ruoli, pur se cumulati sul medesimo soggetto, devono restare distinti (Cass. 16870/2010).

36 Affidamento preadottivo Alla dichiarazione dello stato di adottabilità segue l’affidamento preadottivo. Tale affidamento va effettuato ad una coppia di coniugi che abbia dato la propria disponibilità all’adozione di un minore e sia stata valutata idonea a tale fine. I requisiti di cui gli adottanti (in virtù della l. 173/2015 sono stati inclusi in tale categoria anche gli affidatari temporanei) debbono essere provvisti sono indicati negli artt. 6 e 22 della l. 184/1983. In particolare, sotto il profilo sostanziale, gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire, mantenere ed assistere moralmente i minori che intendono adottare.

37 Affidamento preadottivo La scelta deve, ovviamente, cadere sulla coppia che risulti maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Al fine di acquisire gli elementi occorrenti per compiere valutazioni in proposito, il T.M. deve disporre l’esecuzione di indagini sulla capacità della coppia di educare il minore, sulla situazione personale ed economica, sulla salute e sull'ambiente familiare dei richiedenti, nonché sui motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Il T.M. si avvale, a tali fini, dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. La scelta della coppia è demandata al T.M. in composizione collegiale.

38 Affidamento preadottivo L’affidamento deve essere disposto con decreto emesso in camera di consiglio, sentiti il P.M.M., gli ascendenti dei richiedenti, ove esistenti, ed ascoltato il minore che abbia compiuto i 12 anni o anche di età inferiore, ove capace di discernimento. Il minore ultraquattordicenne deve manifestare proprio espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.

39 Affidamento preadottivo Il decreto può essere fatto oggetto di reclamo innanzi alla Corte di Appello, sezione minorenni, dal P.M.M. o dal tutore o – pur in assenza di specifica previsione – dal curatore del minore, entro 10 giorni dalla comunicazione.

40 Affidamento preadottivo Sugli affidatari grava l’obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente il minore. Il T.M., avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali, esercita attività di vigilanza sul buon andamento dell’affidamento, disponendo, ove necessario, interventi di sostegno psicologico e sociale a favore degli affidatari e/o del minore.

41 Affidamento preadottivo Qualora vengano accertate difficoltà insuperabili di inserimento del minore nella famiglia affidataria, si dovrà procedere a revoca dell’affidamento e a nuovo affidamento preadottivo a coppia diversa. La procedura di revoca è descritta nell’art. 23 l. 184/1983.

42 Dichiarazione di adozione Trascorso un anno dall’affidamento preadottivo, il T.M., dopo avere sentito i coniugi affidatari ed i loro discendenti se maggiori di 12 anni, nonché il minore adottando che abbia compiuto i 12 anni o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, il P.M.M., il tutore e tutti coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno e dopo avere verificato la ricorrenza di tutte le condizioni prescritte, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio (art. 25, 1° comma, l. 184/1983).

43 Dichiarazione di adozione Il minore ultraquattordicenne deve manifestare espressamente il proprio consenso ad essere adottato dalla coppia prescelta (art. 25, 1° co., l. ad.). Particolari disposizioni sono dettate con riguardo all’ipotesi in cui uno dei coniugi sia deceduto o sia divenuto incapace durante l’affidamento preadottivo, nonché con riguardo all’ipotesi in cui sia intervenuta separazione personale degli affidatari.

44 Dichiarazione di adozione La sentenza deve essere comunicata al P.M.M., agli adottanti e al tutore, nonché – pur in difetto di previsione specifica al riguardo – del curatore del minore, ai fini dell’eventuale impugnazione. La sentenza, una volta divenuta definitiva, è trascritta nel registro di cui all’art. 18 l. 184/1983 («apposito registro conservato nella cancelleria del tribunale») ed è annotata a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

45 Dichiarazione di adozione La sentenza è costitutiva dello stato di figlio della coppia adottante. L’adozione “piena” non è suscettibile di revoca. L’adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.


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