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L’azione comunitaria in materia di turismo. Le fonti dell’azione comunitaria nel turismo 1957 Trattato Istitutivo 1957 Trattato Istitutivo L’azione comunitaria.

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Presentazione sul tema: "L’azione comunitaria in materia di turismo. Le fonti dell’azione comunitaria nel turismo 1957 Trattato Istitutivo 1957 Trattato Istitutivo L’azione comunitaria."— Transcript della presentazione:

1 L’azione comunitaria in materia di turismo

2 Le fonti dell’azione comunitaria nel turismo 1957 Trattato Istitutivo 1957 Trattato Istitutivo L’azione comunitaria Non prevedeva alcun riferimento esplicito al turismo, comportando la negazione di una competenza diretta della Comunità in questa materia. All’epoca, infatti, il turismo non godeva di una attenzione generale tale da indurre i redattori a considerare la materia, quanto meno sotto l’aspetto economico. Non prevedeva alcun riferimento esplicito al turismo, comportando la negazione di una competenza diretta della Comunità in questa materia. All’epoca, infatti, il turismo non godeva di una attenzione generale tale da indurre i redattori a considerare la materia, quanto meno sotto l’aspetto economico. Anni ’70 e ‘80 Le Istituzioni comunitarie cominciano ad occuparsi di turismo, riferendosi ai principi fondamentali contenuti nel trattato e ad altri strumenti previsti nell’ambito di altre politiche comunitarie e adottando come base giuridica l’art.308 CE, che estende a determinate condizioni le competenze della comunità. I primi provvedimenti, però, fanno per lo più riferimento alla disciplina turistica solo di riflesso, poiché diretti all’instaurazione ed al buon funzionamento del mercato unico. Le Istituzioni comunitarie cominciano ad occuparsi di turismo, riferendosi ai principi fondamentali contenuti nel trattato e ad altri strumenti previsti nell’ambito di altre politiche comunitarie e adottando come base giuridica l’art.308 CE, che estende a determinate condizioni le competenze della comunità. I primi provvedimenti, però, fanno per lo più riferimento alla disciplina turistica solo di riflesso, poiché diretti all’instaurazione ed al buon funzionamento del mercato unico.

3 Le prime Direttive in materia turistica Nonostante il ritardo e l’interessamento indiretto verso il Turismo da parte della Comunità, negli anni ’70 abbiamo le prime Direttive in questa materia: N. 1968/367/CEE, relativa ai servizi di ristorante e spacci per bevande N. 1968/368/CEE, relativa ai servizi di albergo e simili e terreni per campeggio N. 1975/368/CEE, relativa alle attività di accompagnatore turistico e di interprete turistico, attuata con il d.lgs. 23 Novembre 1991, n.391 N. 1982/470/CEE, relativa alla professione di agente di viaggio e turismo, attuata con il d.lgs. 232 novembre 1991, n.392 Nonostante il ritardo e l’interessamento indiretto verso il Turismo da parte della Comunità, negli anni ’70 abbiamo le prime Direttive in questa materia: N. 1968/367/CEE, relativa ai servizi di ristorante e spacci per bevande N. 1968/368/CEE, relativa ai servizi di albergo e simili e terreni per campeggio N. 1975/368/CEE, relativa alle attività di accompagnatore turistico e di interprete turistico, attuata con il d.lgs. 23 Novembre 1991, n.391 N. 1982/470/CEE, relativa alla professione di agente di viaggio e turismo, attuata con il d.lgs. 232 novembre 1991, n.392 L’azione comunitaria

4 E nel 1986 l’istituzione di un organismo specifico del settore Con la Decisione del Consiglio n. 86/644/CEE del 22 dicembre 1986 viene istituito il Comitato consultivo del turismo, dotato di sole competenze consultive, con l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni, la consultazione e la cooperazione in materia di turismo. I pareri espressi non sono quindi vincolanti per la Commissione Con la Decisione del Consiglio n. 86/644/CEE del 22 dicembre 1986 viene istituito il Comitato consultivo del turismo, dotato di sole competenze consultive, con l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni, la consultazione e la cooperazione in materia di turismo. I pareri espressi non sono quindi vincolanti per la Commissione L’azione comunitaria

5 Una seconda produzione normativa negli anni novanta In seguito alla prima ondata legislativa è seguito un secondo periodo di “ricca” produzione normativa da parte della Comunità, proprio nel periodo della revisione del Trattato costitutivo, effettuata a Maastricht, le principali norme: Direttiva n. 1990 /314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, attuata dal d.lgs 17 marzo 1995, n.111, con il principale obiettivo di tutelare il consumatore- turista Regolamento CEE n.295 del 4 febbraio 1991, sull’Overbooking aereo, anche questo con l’obiettivo di tutelare il viaggiatore-consumatore al quale viene negato l’imbarco Direttiva n. 1994/47/CE, sulla disciplina della multiproprietà, attuata dal d.lgs 9 novembre 1998, n.427 In seguito alla prima ondata legislativa è seguito un secondo periodo di “ricca” produzione normativa da parte della Comunità, proprio nel periodo della revisione del Trattato costitutivo, effettuata a Maastricht, le principali norme: Direttiva n. 1990 /314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, attuata dal d.lgs 17 marzo 1995, n.111, con il principale obiettivo di tutelare il consumatore- turista Regolamento CEE n.295 del 4 febbraio 1991, sull’Overbooking aereo, anche questo con l’obiettivo di tutelare il viaggiatore-consumatore al quale viene negato l’imbarco Direttiva n. 1994/47/CE, sulla disciplina della multiproprietà, attuata dal d.lgs 9 novembre 1998, n.427 L’azione comunitaria

6 Un primo passo con il Trattato di Maastricht Il Trattato di Maastricht, del 7 febbraio 1992, reso esecutivo con la legge n.454 del 1992, ha finalmente introdotto tra le materie di intervento della Comunità Europea il TURISMO, modificando l’articolo 3. I nuovi campi di competenza della Comunità risultano essere: Misure relative all’entrata e alla circolazione degli extracomunitari Competitività dell’industria comunitaria Creazioni di reti transeuropee Protezione della salute Istruzione e cultura Cooperazione allo sviluppo Protezione dei consumatori I nuovi settori di intervento comunitario (lett. t) art.3): Energia Protezione civile TURISMO Il Trattato di Maastricht, del 7 febbraio 1992, reso esecutivo con la legge n.454 del 1992, ha finalmente introdotto tra le materie di intervento della Comunità Europea il TURISMO, modificando l’articolo 3. I nuovi campi di competenza della Comunità risultano essere: Misure relative all’entrata e alla circolazione degli extracomunitari Competitività dell’industria comunitaria Creazioni di reti transeuropee Protezione della salute Istruzione e cultura Cooperazione allo sviluppo Protezione dei consumatori I nuovi settori di intervento comunitario (lett. t) art.3): Energia Protezione civile TURISMO L’azione comunitaria

7 Il Trattato di Maastricht (segue) Rispetto al Turismo, nonostante che siano stata presentate specifiche proposte, a Maastricht non è stato possibile raggiungere alcun accordo. Il turismo non è rientrato pertanto fra le politiche per le quali è stato costituito un tessuto giuridico specifico, con la conseguenza che l’azione della Comunità in questo settore si è dovuta sviluppare sulla base di disposizioni, quali l’articolo 235 del Trattato: “Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando, all’unanimità su proposta della Commissione e dopo avere consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso”. Rispetto al Turismo, nonostante che siano stata presentate specifiche proposte, a Maastricht non è stato possibile raggiungere alcun accordo. Il turismo non è rientrato pertanto fra le politiche per le quali è stato costituito un tessuto giuridico specifico, con la conseguenza che l’azione della Comunità in questo settore si è dovuta sviluppare sulla base di disposizioni, quali l’articolo 235 del Trattato: “Quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando, all’unanimità su proposta della Commissione e dopo avere consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso”. L’azione comunitaria

8 Le conseguenze del Trattato di Maastricht Nonostante quanto sopra, dal momento che i settori menzionati nella lettera t) dell’art.3 presentavano grande rilievo nella prospettiva della evoluzione dell’Unione Europea, già nella prima dichiarazione allegata al Trattato di Maastricht viene inserita nel programma “necessario” della Conferenza Intergovernativa convocata per il 1996 per la revisione del Trattato di Maastricht, la valutazione dell’opportunità di inserire nel Trattato CE titoli autonomi nelle materie del turismo, dell’energia e della protezione civile. L’azione comunitaria

9 La Decisione del Consiglio del 13 Luglio 1992 In attesa della Conferenza Intergovernativa programmata per il 1996, fondamentali, per individuare nella prospettiva comunitaria le linee strategiche economiche e politiche relative al turismo, sono i Consideranda della Decisione del Consiglio della CE del 13 Luglio 1992. L’azione comunitaria

10 La Decisione del Consiglio del 13 Luglio 1992 (segue) I principali Consideranda della decisione: “considerando che il turismo occupa un posto importante nell’economia degli Stati membri e che le attività turistiche rappresentano una notevole offerta potenziale di lavoro;” “considerando, tenuto conto di quanto precede, che l’azione comunitaria in materia di turismo dovrebbe tradursi in un rafforzamento dell’approccio orizzontale del turismo nelle politiche comunitarie e nazionali, nonché nella realizzazione di azioni specifiche, e che il suddetto approccio dovrebbe altresì includere il coordinamento delle azioni dei servizi della Commissione che hanno effetti sul turismo; considerando che talune politiche comunitarie, in particolare quelle dei trasporti e della protezione dei consumatori, hanno un impatto considerevole sul turismo nella Comunità” I principali Consideranda della decisione: “considerando che il turismo occupa un posto importante nell’economia degli Stati membri e che le attività turistiche rappresentano una notevole offerta potenziale di lavoro;” “considerando, tenuto conto di quanto precede, che l’azione comunitaria in materia di turismo dovrebbe tradursi in un rafforzamento dell’approccio orizzontale del turismo nelle politiche comunitarie e nazionali, nonché nella realizzazione di azioni specifiche, e che il suddetto approccio dovrebbe altresì includere il coordinamento delle azioni dei servizi della Commissione che hanno effetti sul turismo; considerando che talune politiche comunitarie, in particolare quelle dei trasporti e della protezione dei consumatori, hanno un impatto considerevole sul turismo nella Comunità” L’azione comunitaria

11 La Decisione del Consiglio del 13 Luglio 1992 (segue) I principali Consideranda della decisione (segue) : “considerando che il turismo può contribuire effettivamente alla realizzazione della coesione economica e sociale all’interno della Comunità, che può promuovere lo sviluppo armonico delle sue attività economiche, l’espansione continua ed equilibrata, l’innalzamento del tenore di vita e lo sviluppo di relazioni più intense fra i suoi Stati membri”. I principali Consideranda della decisione (segue) : “considerando che il turismo può contribuire effettivamente alla realizzazione della coesione economica e sociale all’interno della Comunità, che può promuovere lo sviluppo armonico delle sue attività economiche, l’espansione continua ed equilibrata, l’innalzamento del tenore di vita e lo sviluppo di relazioni più intense fra i suoi Stati membri”. L’azione comunitaria Sviluppo dell’offerta potenziale di lavoro Realizzazione della coesione economica e sociale Sviluppo armonico delle attività economiche Espansione Innalzamento del tenore di vita Sviluppo di relazioni più intense tra gli Stati Sviluppo dell’offerta potenziale di lavoro Realizzazione della coesione economica e sociale Sviluppo armonico delle attività economiche Espansione Innalzamento del tenore di vita Sviluppo di relazioni più intense tra gli Stati

12 La Decisione del Consiglio del 13 Luglio 1992 (segue) Sulla base dei Consideranda, il Consiglio individua nell’Allegato 11 le azioni comunitarie da intraprendere: Miglioramento della conoscenza del settore turistico e rafforzamento della coerenza delle azioni Scaglionamento delle vacanze Azioni trasnazionali Turisti come consumatori Turismo culturale Turismo e ambiente Turismo rurale Turismo sociale Turismo giovanile Formazione Promozione presso i paesi terzi Sulla base dei Consideranda, il Consiglio individua nell’Allegato 11 le azioni comunitarie da intraprendere: Miglioramento della conoscenza del settore turistico e rafforzamento della coerenza delle azioni Scaglionamento delle vacanze Azioni trasnazionali Turisti come consumatori Turismo culturale Turismo e ambiente Turismo rurale Turismo sociale Turismo giovanile Formazione Promozione presso i paesi terzi L’azione comunitaria

13 La posizione della Conferenza può essere così riassunta: “Malgrado l’assenza nel Trattato sull’UE di una base giuridica specifica, l’UE ha finora trovato i mezzi per agire indirettamente a favore del turismo, attraverso altre politiche del Trattato. Tali mezzi hanno permesso di utilizzare diversi strumenti a vantaggio dell’una o dell’altra azione collegata al turismo: creazione di un quadro favorevole per la mobilità dei turisti, miglioramento della formazione in questo settore, tutela dell’ambiente, sostengo alla sperimentazione di nuovi prodotti turistici, ecc. Ma sono state prese anche misure dirette, in particolare nel quadro del Piano d’azione pluriennale 1993-1995 che è stato adottato in base all’articolo 235 del Trattato (è in corso la preparazione di un nuovo Piano d’azione). Sarebbe opportuno, malgrado tutto, estendere la base giuridica includendo un titolo “turismo” nel trattato ? La Commissione non prende posizione …” La posizione della Conferenza può essere così riassunta: “Malgrado l’assenza nel Trattato sull’UE di una base giuridica specifica, l’UE ha finora trovato i mezzi per agire indirettamente a favore del turismo, attraverso altre politiche del Trattato. Tali mezzi hanno permesso di utilizzare diversi strumenti a vantaggio dell’una o dell’altra azione collegata al turismo: creazione di un quadro favorevole per la mobilità dei turisti, miglioramento della formazione in questo settore, tutela dell’ambiente, sostengo alla sperimentazione di nuovi prodotti turistici, ecc. Ma sono state prese anche misure dirette, in particolare nel quadro del Piano d’azione pluriennale 1993-1995 che è stato adottato in base all’articolo 235 del Trattato (è in corso la preparazione di un nuovo Piano d’azione). Sarebbe opportuno, malgrado tutto, estendere la base giuridica includendo un titolo “turismo” nel trattato ? La Commissione non prende posizione …” L’azione comunitaria La Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato di Maastricht del 1996

14 La Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato di Maastricht del 1996 (segue) Dal momento che la Commissione non ha preso posizione, il Parlamento europeo ha emanato una Risoluzione sulla Conferenza Intergovernativa del 1996, che dispone espressamente al punto 16.1 che: “IL TURISMO NEI SUOI TRATTI COMUNITARIE INTERNAZIONALI QUALE OBIETTIVO SOSTANZIALE DELL’UNIONE EUROPEA VA INCLUSO NEL TRATTATO COME SETTORE PECULIARE A SE’ STANTE DI POLITICA COMUNE NEL CONTESTO DEL MERCATO INTERNO” Dal momento che la Commissione non ha preso posizione, il Parlamento europeo ha emanato una Risoluzione sulla Conferenza Intergovernativa del 1996, che dispone espressamente al punto 16.1 che: “IL TURISMO NEI SUOI TRATTI COMUNITARIE INTERNAZIONALI QUALE OBIETTIVO SOSTANZIALE DELL’UNIONE EUROPEA VA INCLUSO NEL TRATTATO COME SETTORE PECULIARE A SE’ STANTE DI POLITICA COMUNE NEL CONTESTO DEL MERCATO INTERNO” L’azione comunitaria

15 1996 Trattato di Amsterdam: nonostante la dichiarazione allegata al Trattato di Maastricht prevedesse l’opportunità di inserire nel Trattato una competenza autonoma in materia di turismo, Anche con il trattato di Amsterdam il Turismo non viene Inserito tra le materie di competenza. 1996 Trattato di Amsterdam: nonostante la dichiarazione allegata al Trattato di Maastricht prevedesse l’opportunità di inserire nel Trattato una competenza autonoma in materia di turismo, Anche con il trattato di Amsterdam il Turismo non viene Inserito tra le materie di competenza. L’azione comunitaria Il trattato di Amsterdam e il trattato di Nizza 11 Dicembre 2000 Trattato di Nizza: Si ripete la stessa situazione del 1996

16 Firmata a Roma il 29 ottobre 2004 La Costituzione europea aveva previsto una base giuridica specifica per una più organica politica comunitaria del turismo. Il processo di ratifica della Costituzione è stato bloccato dal voto negativo di Francia e Paesi Bassi La Costituzione europea aveva previsto una base giuridica specifica per una più organica politica comunitaria del turismo. Il processo di ratifica della Costituzione è stato bloccato dal voto negativo di Francia e Paesi Bassi L’azione comunitaria Il tentativo con la Costituzione europea …

17 1° dicembre 2009 entra in vigore il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 Al novellato Trattato sull’unione europea (TUE) è affiancato un trattato sul funzionamento della Unione Europea (TFUE) che disciplina le politiche e le azioni dell’unione Il trattato definisce in modo più chiaro le competenze : Art. 3 competenze esclusive dell’Unione Art.4 competenze concorrenti degli stati membri Art. 6 competenze dell’Unione con riguardo ad azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri. Il turismo è collocato all’art. 6 lett. d Al novellato Trattato sull’unione europea (TUE) è affiancato un trattato sul funzionamento della Unione Europea (TFUE) che disciplina le politiche e le azioni dell’unione Il trattato definisce in modo più chiaro le competenze : Art. 3 competenze esclusive dell’Unione Art.4 competenze concorrenti degli stati membri Art. 6 competenze dell’Unione con riguardo ad azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri. Il turismo è collocato all’art. 6 lett. d L’azione comunitaria … portato avanti nel trattato di Lisbona

18 Art. 6 lett. d Afferma che l’intervento legislativo dell’Unione è un intervento di mero coordinamento e sostegno all’azione degli stati membri che deve scaturire da un obiettivo impatto europeo della misura e comunque deve essere circoscritto alla misura medesima. L’azione comunitaria Perché non si può ancora parlare di “Diritto comunitario del turismo” in senso proprio

19 Agenzie di viaggi: Direttiva 90/314/CEE Vacanze e circuiti tutto compreso Direttiva 2000/31/CE Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico. Recepita con D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttore tecnico). Recepita in Italia con il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206. Professioni turistiche: Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Recepita con il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Agenzie di viaggi: Direttiva 90/314/CEE Vacanze e circuiti tutto compreso Direttiva 2000/31/CE Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico. Recepita con D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttore tecnico). Recepita in Italia con il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206. Professioni turistiche: Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Recepita con il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. L’azione comunitaria I principali direttive e regolamenti dell’Unione Europea in materia di turismo

20 Locazione turistica privata: Direttiva 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio. Recepito in Italia con D. Lgs del 23 maggio 2011 n. 79. Turismo rurale e agriturismo Regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio del 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario Locazione turistica privata: Direttiva 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio. Recepito in Italia con D. Lgs del 23 maggio 2011 n. 79. Turismo rurale e agriturismo Regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio del 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario L’azione comunitaria I principali direttive e regolamenti dell’Unione Europea in materia di turismo (segue)

21 Overbooking aereo Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. Overbooking aereo Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91. L’azione comunitaria I principali direttive e regolamenti dell’Unione Europea in materia di turismo (segue) Pacchetti turistici e e servizi turistici collegati 25 novembre 2015 Direttiva 2015/2302, che modifica il Regolamento (CE) n.2006/2004 e la direttiva 20111/83/UE e abroga la direttiva 90/314/CEE Pacchetti turistici e e servizi turistici collegati 25 novembre 2015 Direttiva 2015/2302, che modifica il Regolamento (CE) n.2006/2004 e la direttiva 20111/83/UE e abroga la direttiva 90/314/CEE Sulla cooperazione della Autorità Nazionali ai fini della difesa del consumatore Sulla tutela dei consumatori nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali

22 L’Unione europea e le regioni La policat comunitaria La Legge 234/2012 all’art. 40, riprendendo quanto previsto dalla legge n. 11/2011, conferisce alle regioni la potestà di dare attuazione diretta alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza, ferma restando la possibilità per lo Stato di attivare i poteri sostitutivi in caso di adempienza da parte delle regioni stesse. Le Regioni poi, ai sensi dell’art. 117, 5° comma della Costituzione italiana, dispongono di veri e propri diritti di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari. La Legge 234/2012 all’art. 40, riprendendo quanto previsto dalla legge n. 11/2011, conferisce alle regioni la potestà di dare attuazione diretta alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza, ferma restando la possibilità per lo Stato di attivare i poteri sostitutivi in caso di adempienza da parte delle regioni stesse. Le Regioni poi, ai sensi dell’art. 117, 5° comma della Costituzione italiana, dispongono di veri e propri diritti di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari.


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