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Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Comune di Bari - capofila Associazione tra Enti del PIT3 – Ufficio.

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1 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Comune di Bari - capofila Associazione tra Enti del PIT3 – Ufficio Unico I “percorsi” della Società dell’Informazione e dell’internazionalizzazione Graziano Garrisi Bari, 8 novembre 2007 Villa Romanazzi Carducci Marocco, Romania, Russia, Serbia/Montenegro, Stati Uniti

2 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Le problematiche del commercio internazionale (con uno sguardo al digitale!) - nuovo ruolo del consulente “contrattualista” - implicazioni per il commercio internazionale la figura del consulente esperto di commercio internazionale

3 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) TRANSNAZIONALITÀ E IMMATERIALITÀ DI INTERNET - necessità di un approccio internazionale - ruolo essenziale dell’autoregolamentazione normativa (importanza dei codici di condotta e certificazione dei siti web) - astratta applicabilità di un diritto comune di origine privata (lex mercatoria/lex electronica) - strumenti tecnico - informatici di tutela della riservatezza LE TENDENZE LEGISLATIVE SOPRANAZIONALI Necessaria applicazione delle convenzioni sugli scambi internazionali Armonizzazione di alcune discipline legate alla sicurezza e alla tutela delle parti contrattualmente più deboli Normative ad hoc per la realtà virtuale Incentivazione dell’autoregolamentazione

4 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Seguendo le esigenze (intrinsecamente “globalizzate”) dei nuovi protagonisti della Società dell’Informazione (imprese, consumatori, P.A.) il diritto si trasforma: diritto delle nuove tecnologie diritto penale dell’informatica diritto commerciale dell’informatica diritto amministrativo elettronico E-commerce law

5 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Qualche consiglio utile sulle fonti di informazione per il diritto dell’informatica I siti web indispensabili www.interlex.it www.scint.it www.ictlex.it sito del CNIPA sito del Garante privacy cyberlaw.it Punto Informatico I-dome Studiocelentano.it Altalex Diritto.it (…)

6 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Le Mailing List Il Circolo dei Giuristi Telematici Csig Club SCiNT Le Riviste Diritto dell’Internet, Ipsoa Editore Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie, Nyberg Editore Cyberspazio e Diritto, Mucchi editore Rivista di Diritto ed Economia dei mezzi di comunicazione, Liguori Editore

7 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Uno sguardo alla Rete Internet e alle nuove esigenze della Società dell’Informazione Premesse

8 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) È Vero che ormai TUTTI utilizzano la Rete e l’Informatica… …ma è vero anche che il cambiamento non è stato ancora assorbito dal punto di vista culturale, sociologico, economico e, quindi, giuridico! Il gap culturale ormai è tra chi ha “assorbito culturalmente” il cambiamento tecnologico e chi ancora utilizza l’ICT senza conoscerlo e senza inserirlo in una corretta strategia.

9 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) In questi ultimi anni Leggi, Decreti, Regolamenti, si sono susseguiti e continueranno a susseguirsi nella disperata, caotica ricerca di inquadrare e disciplinare ogni aspetto dell’innovazione determinata dall’apertura di nuovi mercati e dalla stessa appartenenza dell’Italia ad Organismi ed Organizzazioni di natura sopranazionale (come la stessa Unione Europea) o “anazionale” (come l’Internet). Questo complesso processo di integrazione e “cooperazione” legislativa è reso ancora più difficile dalla necessaria regolamentazione tecnico/giuridica degli innovativi strumenti di comunicazione, sempre più indispensabili per partecipare nella Società dell’Informazione. In questi ultimi anni Leggi, Decreti, Regolamenti, si sono susseguiti e continueranno a susseguirsi nella disperata, caotica ricerca di inquadrare e disciplinare ogni aspetto dell’innovazione determinata dall’apertura di nuovi mercati e dalla stessa appartenenza dell’Italia ad Organismi ed Organizzazioni di natura sopranazionale (come la stessa Unione Europea) o “anazionale” (come l’Internet). Questo complesso processo di integrazione e “cooperazione” legislativa è reso ancora più difficile dalla necessaria regolamentazione tecnico/giuridica degli innovativi strumenti di comunicazione, sempre più indispensabili per partecipare nella Società dell’Informazione. La Società dell’Informazione: una società che cambia

10 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Oggi le Imprese, le Amministrazioni, i Professionisti sono nella Rete e ne condividono onori e oneri e non possono non condividere l’informazione globale, non possono non abbandonarsi al cambiamento tecnologico, altrimenti rischierebbero il completo isolamento. E allora “si appartiene” a Reti Globali, si comunica attraverso e-mail, si stipulano contratti on line, si scambiano dati digitali, ci si confronta in forum di discussione, si archiviano enormi banche dati, si inviano e si ricevono telematicamente atti, contratti, dichiarazioni senza barriere temporali e fisiche. Le nuove parole d’ordine sono posta elettronica certificata, firma elettronica e digitale, fattura elettronica, archiviazione informatica di documenti, accessibilità del sito web, e-privacy, documento programmatico per la sicurezza etc.; nuovi termini con i quali ci si confronta e si confronta lo stesso legislatore inserendoli nelle nuove normative che presentano aspetti sempre più tecnici e problematici. Oggi le Imprese, le Amministrazioni, i Professionisti sono nella Rete e ne condividono onori e oneri e non possono non condividere l’informazione globale, non possono non abbandonarsi al cambiamento tecnologico, altrimenti rischierebbero il completo isolamento. E allora “si appartiene” a Reti Globali, si comunica attraverso e-mail, si stipulano contratti on line, si scambiano dati digitali, ci si confronta in forum di discussione, si archiviano enormi banche dati, si inviano e si ricevono telematicamente atti, contratti, dichiarazioni senza barriere temporali e fisiche. Le nuove parole d’ordine sono posta elettronica certificata, firma elettronica e digitale, fattura elettronica, archiviazione informatica di documenti, accessibilità del sito web, e-privacy, documento programmatico per la sicurezza etc.; nuovi termini con i quali ci si confronta e si confronta lo stesso legislatore inserendoli nelle nuove normative che presentano aspetti sempre più tecnici e problematici. La Società dell’Informazione: una società dove si è in Rete, in un unico incessante presente di siti web accessibili a tutti.

11 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Il polveroso diritto è costretto a rincorrere l’innovazione tecnologica, le sue consuetudini; il giurista ormai si confronta quotidianamente con i suoi nuovi termini … spamming Home page Domain name E-commerce B2B o B2C cybersquatting schmooze Tecniche di profilazione dell’utente e e-privacy E-mail, Newsgroups e chat E-procurement …e così via…. hackers

12 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Il dato digitalizzato è on line ed è accessibile a tutti Il nuovo valore è costituito dall’accesso all’informazione e dalla creazione di banche dati sempre più selezionate Il nuovo potere è dato dal controllo di questi accessi in un’economia che è sempre più priva di peso …da leggere J. Rifkin “L’era dell’accesso”! La nuova economia digitale

13 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Prima di tutto, occorre sottolineare che tutto quello che è illecito off- line è illecito anche on line: la rete Internet è mondo reale, appartiene al mondo reale ed è sottoposta alle stesse regole e principi. Internet è e rimane uno strumento di comunicazione, pur se di eccezionale efficacia e rilevanza!

14 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Comunicazioni Digitali e Imprese: la chiave del successo nella Società dell’Informazione DIPENDENTI (INTRANET) CLIENTI/UTENTI (B2C) Fornitori/imprenditori (extranet - B2B) Distretti industriali Filiere Consorzi Gruppi di imprese P.A.D. servizi on line di comunicazione (email, sms, mms, siti web, blog, etc.)

15 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) La P.A. Digitale.: DIPENDENTI: - e-mail e firma digitale -protocollazione -archiviazione e gestione documentale -privacy e sicurezza Destinatari del servizio: - trasparenza e accessibilità - formulari on line - Sportelli e procedimenti on line Altre Pubbliche Amministrazioni o imprese Connettività E-government E-procurement Reti di P.A. Tutto più semplice? Finalmente una sola legge per l’agire amministrativo digitale? T-GOV

16 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) <<Nel ciberspazio non rileva che un sito sia localizzato sul territorio di un paese piuttosto che di un altro, e nella rete in cui opera Internet (World Wide Web) gli Hypertext consentono di visitare un numero infinito di luoghi situati nei più diversi Paesi. “Cliccando” si oltrepassa infinite volte la frontiera degli Stati senza accorgersene. Dunque, viene esclusa la frontiera e con essa tutto ciò che ha caratterizzato la vita di relazione internazionale nella fase recente della storia dell’umanità.>> Prof. Tito Ballarino (Introduzione al Trattato breve di diritto della Rete diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Maggioli editore, Rimini, 2001) <<Nel ciberspazio non rileva che un sito sia localizzato sul territorio di un paese piuttosto che di un altro, e nella rete in cui opera Internet (World Wide Web) gli Hypertext consentono di visitare un numero infinito di luoghi situati nei più diversi Paesi. “Cliccando” si oltrepassa infinite volte la frontiera degli Stati senza accorgersene. Dunque, viene esclusa la frontiera e con essa tutto ciò che ha caratterizzato la vita di relazione internazionale nella fase recente della storia dell’umanità.>> Prof. Tito Ballarino (Introduzione al Trattato breve di diritto della Rete diretto da A. Sirotti Gaudenzi, Maggioli editore, Rimini, 2001) La Società dell’Informazione è “anazionale”…

17 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) I problemi della rivoluzione digitale nell’impresa… - necessità della formazione del personale - riorganizzazione di tutti i processi - necessità di nuovi strumenti digitali fruibili a tutti (digital divide) - sicurezza informatica - presenza di una normativa in costante evoluzione e ancora non completamente soddisfacente - necessità di un approccio “anazionale” - possibilità di procedere gradatamente nel processo (inevitabile) di digitalizzazione e di affidarsi a terzi, esternalizzando alcuni servizi

18 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Stato X Stato Y Ordinamento o Principi sopranazionali “Autosufficienza” del contratto informatico…

19 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) In effetti sin da “tempi non sospetti” gli imprenditori sono stati abituati a confrontarsi con le problematiche transnazionali… Le problematiche del commercio internazionale (e quindi del commercio internazionale telematico) non sono certo nate oggi… …facciamo un passo indietro…

20 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Per molti anni, dopo la sua apparizione sulla terra, l’uomo comunicò con i suoi simili solo attraverso gesti e grugniti. L’esigenza di scambiare emozioni, ma anche “oggetti e servizi” fece evolvere la specie verso il linguaggio: la “parola” ha reso possibili ed efficaci i primi “baratti”, le prime forme di commercio tra esseri umani…

21 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Ma, come è ben noto, è stata la scrittura a far evolvere gli scambi commerciali, a rendere possibile l’accordo a distanza e quindi inutile la simultanea presenza dei contraenti nelle transazioni commerciali o nello “scambio di sensazioni”... Gulp! La scrittura certamente deve essere considerata come una formidabile scoperta “tecnologica” per l’uomo!

22 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) La possibilità di manifestare la propria volontà attraverso l’utilizzazione di un supporto cartaceo (quindi per il tramite di “carta e penna” e servizio postale) ha sviluppato un intreccio globale di accordi e scambi commerciali e nel tempo, con il passare dei secoli, la disciplina giuridica è riuscita a garantire “certezza” a queste nuove manifestazioni di volontà e soprattutto ad attribuire - attraverso la sottoscrizione - il documento scritto ad una sola persona, ad individuare senza nessuna incertezza la paternità della manifestazione di volontà. La diffusione degli scambi internazionali è stata quindi garantita da convenzioni internazionali, Principi Comuni, Lex mercatoria…in estrema sintesi dalla nascita e sedimentazione del diritto commerciale internazionale

23 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Telegrafo, telefono e altri sistemi di telecomunicazione hanno amplificato le possibilità di comunicazione (e quindi le problematiche connesse con gli scambi commerciali internazionali), ma senza materialmente sostituire i “principi dello scritto”: qualsiasi accordo internazionale rilevante veniva sempre “sigillato” con il foglio di carta sottoscritto tra le parti… quindi, sono arrivati l’Internet e l’Informatica a capovolgere le certezze acquisite nel Mondo del Diritto: Milioni di computer collegati tra loro attraverso la condivisione di un unico linguaggio di bit (Il protocollo TCP/IP)

24 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Con l’Informatica e l’Internet si è potuto per la prima volta prescindere dal supporto cartaceo nello scambio di informazioni e comunicazioni a distanza, passando dalla logica del documento scritto conservato in polverosi archivi alle novità e comodità della trasmissione e conservazione della documentazione elettronica!

25 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) IL DOCUMENTO ANALOGICO è un oggetto materiale è originale IL DOCUMENTO INFORMATICO è un oggetto immateriale ogni copia è un originale

26 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) il sito web di un’impresa dovrà quindi superare alcune delle problematiche tipiche di Internet: - la transnazionalità - la sicurezza - la digitalità....inoltre, quel sito web di commercio elettronico dovrà anche essere visibile e visitabile dal resto del mondo! Cenni di commercio elettronico: il sito web aziendale

27 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Il sito web di un’impresa: - deve essere accessibile (cd. “usability”) - quindi essere “piacevole e chiaro” - “deve farsi vedere” (apparire nei motori di ricerca, gemellarsi con altri siti, legarsi a “e-marketplace”, fare web marketing etc. etc.) - es. settore turismo: il portale www.hoteldealdirect.com mette in contatto albergatori e agenti attraverso contratti on line oppure www.bed-breakfastpuglia.it/ …e deve quindi uniformarsi a tante normative sulla privacy, sulla pubblicità e sulla stessa attività di commercio elettronico (di natura internazionale)….e questo anche per infondere fiducia ai suoi visitatori!

28 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Tutta la normativa nazionale, comunitaria e internazionale si è andata evolvendo verso un’articolata tutela del consumatore Chi intende commerciare in rete, oltre a definire un contratto di natura sopranazionale deve predisporre gli strumenti tecnici che consentano: -la riservatezza delle transazioni, -l'autenticità e l'identificabilità delle parti, -la possibilità di dimostrare la formazione di una volontà negoziale delle parti, -la sicurezza e l'integrità dei dati, -una adeguata informazione e protezione per il consumatore

29 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Le tendenze legislative in materia di servizi della società dell’informazione Consumatore Destinatario del servizio Cyberconsumatore Diritto di informazione prima dell’acquisto di servizi o beni “virtualizzati” - fase precontrattuale e contrattuale - tutela della privacy - pubblicità "destinatario del servizio": la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni ex art. 2 lett.d) direttiva 2000/31/CE)

30 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Oggi invece quanto meno tutto (o quasi) si ritrova in pochi “Codici” che racchiudono la materia: -Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003) -Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) -Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) - D. Lgs. 70/2003 (sul commercio elettronico e servizi della Società dell’Informazione) - D. Lgs. 114/1998 (Riforma del Commercio) …il problema è che non sempre questi “codici” sono tra loro collegati e amalgamati!

31 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Fare “e-commerce” non è così semplice come si crede e occorre adeguarsi ad un insieme di disposizioni giuridiche e consuetudinarie Sito web di commerci o elettronico Contratti con istituti bancari (per le problematiche relative ai pagamenti e alla sicurezza) Contratti pubblicitari (bannering, sponsorizzazioni) ISP (contratti di accesso ad internet, contratti di locazione spazio web) Adempimenti ex D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma del Commercio) Validità delle transazioni commerciali on line e loro archiviazione digitale realizzazione e-marketplaces Politiche di privacy in conformità della normativa nazionale e comunitaria (informativa, cookies, log, trasferimento dati all’estero) Adeguamento alle normative di tutela del consumatore (termini di consegna, clausole abusive, recesso etc.) Contratto di sviluppo e gestione sito web Fatturazioni (oggi anche elettroniche) e spedizioni Dn, diritto d’autore e privativa industriale DMS e conservazione sostitutiva

32 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Alcuni degli adempimenti e delle domande che deve porsi il titolare di un sito web: - quale è la disciplina italiana (o straniera) applicabile? - devo chiedere delle autorizzazioni? - ci sono delle informazioni obbligatorie da inserire sul sito web? - posso fare webmarketing in maniera indisturbata? Come faccio la pubblicità dei miei prodotti? - come proteggo il mio domain name? come proteggo i contenuti del sito web e le fotografie inserite? - posso utilizzare i contenuti di altri siti web e copiarli? - devo fare dei contratti? posso fare sottoscrivere i contratti di acquisto sul mio sito? Li posso conservare e archiviare solo in digitale? Hanno valore di prova? - sono responsabile dei link e banner inseriti sul mio sito web? - come tutelo la privacy e la sicurezza mia e del visitatore? Posso inserire una web cam sul mio sito che riprende la spiaggia e il mio albergo? - posso creare una rete con i miei distributori o fare da intermediario tra fornitori e rivenditori? ….etc. etc.

33 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) COMMERCIO ELETTRONICO ? rappresenta la principale espressione dell’attività economica telematica > Comunicazione della Commissione al Parlamento COM (97) 157 - business to business (B2B) - si tratta della forma "classica" di commercio elettronico, realizzata tra diversi operatori commerciali; viene utilizzato da vari anni anche grazie alla nascita delle reti private; - business to administration - è la categoria che riguarda i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione. Inizialmente sperimentata con successo negli Stati Uniti e nei Paesi anglosassoni, ormai modello di e-governement in tutta Europa; - business to consumer (B2C) - è la vendita elettronica al minuto (definita dagli americani electronic retailing) e deve la sua diffusione al Web. D efi ni zi o ne gi ur idi ca di co m m er ci o el et tr o ni co

34 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) COMMERCIO ELETTRONICO ? A queste prime definizioni è opportuno aggiungere per dovere di completezza: d)Business Public Administration to Public Administration (B2 Pa o Go2Go), che riguarda gli scambi effettuati tra pubbliche amministrazioni; e)Business Public Administration to citizen (Pa2C o Go2C), attiene i rapporti tra amministrazione e cittadini; f)Consumer to consumer o person to person (C2C o P2P), che riguarda tutti gli scambi di prodotti o servizi tra privati, o intermediate da apposite figure professionali (es. aste on line).

35 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Si possono distinguere tre fasi nel commercio elettronico : 1)Ricerca informazioni da parte del consumatore e del fornitore - marketing on line - 2)Transazione telematica (ordine di acquisto e pagamento) - contratto on line - 3)Consegna dei beni o dei servizi per i quali la transazione si è conclusa - logistica - commercio elettronico direttocommercio elettronico indiretto

36 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) La fase precontrattuale telematica: l’importanza del diritto all’informazione del destinatario del servizio

37 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) doveri di informazione durante la fase precontrattuale (previsti dagli artt. 1337-1338 c.c.); doveri informativi per il corretto trattamento dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla protezione dei dati personali); doveri di chiarezza previsti dalla normativa in materia di pubblicità ingannevole e comparativa (oggi ricompresi nel Codice del Consumo); doveri informativi previsti per le comunicazioni commerciali (indicati negli artt. 8 e 9 del D. Lgs 9 aprile 2003, n. 70 relativo ai servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico). Informazioni generali obbligatorie e cyber consumatore

38 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Il D.Lgs. n. 70/2003 prevede: - le informazioni generali obbligatorie (art. 7); - le informazioni previste per la comunicazione commerciale (artt. 8, 9 e 10); - le informazioni dirette alla conclusione del contratto (art. 12); - gli adempimenti e le informazioni relativi all’inoltro dell’ordine (art. 13). Informazioni generali obbligatorie e cyber consumatore

39 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Art. 3 D.Lgs 22 maggio 1999 n. 185 (ora art. 52 Codice del Consumo) Informazioni da rendere al consumatore, “in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza”: a) l’identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore; b) le caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) il prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte; d) le spese di consegna; e) le modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f) l’esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso; g) le modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) il costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) la durata della validità dell'offerta e del prezzo; j) la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

40 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Art. 53 (Codice del Consumo). Conferma scritta delle informazioni 1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni: a)un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3; b)l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore puo' presentare reclami; c)le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; d)le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

41 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Art. 7 D.Lgs 70/2003 ( Informazioni generali obbligatorie) 1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni: - il nome, la denominazione o la ragione sociale; - il domicilio o la sede legale; - gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; - il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; - gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; - il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta);

42 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi; - l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; - l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

43 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Indicazione del numero di P. Iva nel sito web (art. 35, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972) L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla domanda posta da una società, che si chiedeva se il numero di partita Iva, attribuito dagli uffici dell'Agenzia a quanti intraprendono l'esercizio di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, debba o meno essere indicato nella home-page del sito web anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico. Risoluzione Ag. Entrate del 16/05/2006 n. 60 (acquisibile su scintlex alla pagina http://www.scintlex.it/notizia/169/176.html)

44 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Art. 12 (Informazioni dirette alla conclusione del contratto) 1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni : - le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto; -il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso; - i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore; - gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica; - le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano; - l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie. 2. Il comma 1, non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. 3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

45 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Art. 13 (Inoltro dell'ordine) 1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. 2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. 3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

46 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) (19) Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato. Il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite Internet, non è la dove si trova la tecnologia del supporto del sito nè là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio in questione. Nel caso in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo e quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico (dir. 2000/31/CE)

47 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Andrea Lisi Copyright 2002-2007 Vietata diffusione e duplicazione Inoltre occorre riferire brevemente che i siti di e-commerce B2B e B2C non sono altro che vetrine virtuali in cui sono “messe in esposizione via web” le merci acquistabili on line (ma anche off line…). Essi possono porre in essere quindi: - offerte al pubblico (ex art.1336 c. c.) resp. contrattuale - inviti a proporre responsabilità precontrattuale Art. 1336 Offerta al pubblico L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia. Articolo 14 (Convenzione di Vienna) 1. Una proposta di contratto, rivolta a una o più persone determinate, costituisce un'offerta, qualora sia sufficientemente precisa e ove indichi la volontà del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la quantità e il prezzo o dà indicazioni atte a determinarle. 2. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all'offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario.

48 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Queste informazioni sono assolutamente inderogabili tanto per il B2B, quanto per il B2C, oltre che per il B2Pa, poiché si tratta di un nucleo d’informazioni minime, attorno alle quali si genera un ampio spettro di doveri che il prestatore di un servizio della società dell’informazione deve rispettare, a prescindere che si rivolga a un consumatore, a un imprenditore o a un cittadino.

49 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Art. 6 (Assenza di autorizzazione preventiva) 1. L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente. 2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della società dell'informazione. (D.Lgs. 70/2003) Art. 18 del D. Lgs. n. 114/98: La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

50 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) La formazione della volontà telematica

51 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) -Valore giuridico (formale e probatorio) del “point & click” - Valore giuridico (formale e probatorio) dell’accesso riservato con id & pw - Valore giuridico (formale e probatorio) dell’e-mail I Nuovi (irrisolti) Problemi conferma scritta informativa consumatori consenso scritto per trattamento dati personali specifica sottoscrizione clausole vessatorie (art. 1341 2° comma c.c.)

52 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) La formazione dei contratti nel mondo di Internet e.mail, forum, chatline, newsgroups (contratti acomunicazione diretta) Sottoscrizione di form nei negozi virtuali tramite il “point and click” (contratti a comunicazione indiretta) Transazioni commerciali nei marketplaces B2B o B2C

53 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Ma andiamo oltre: Può il documento informatico considerarsi equivalente per effetti probatori al documento scritto? Può essere utilizzato per documentare il consenso espresso dell’interessato?

54 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) - Cosa è la firma elettronica? - Cosa è la PEC? - Posso accettare ordini on line e archiviarli digitalmente? - Posso accettare fatture elettroniche? - Posso fatturare elettronicamente? - Posso eliminare tutti i miei archivi cartacei e sostituirli con documenti digitali? - Come devo assicurare la privacy dei miei visitatori/clienti? - Come garantire la sicurezza? - Si possono certificare i siti web di commercio elettronico? -Etc. Le tante (nuove) domande:

55 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) LE GARANZIE I documenti devono assolvere a due funzioni AUTENTICITA’ Assolta tramite la firma autografa INTEGRITA’ Realizzata tramite la validazione del supporto

56 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) LA FIRMA DIGITALE A garantire l’autenticità e l’integrità di un documento informatico ci pensa la firma digitale

57 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) LA FIRMA DIGITALE/3 IMPUTABILITA’ INTEGRITA’ di un testo una funzione in più rispetto alla firma autografa Le nuove tecnologie applicate al diritto danno maggiori garanzie che in passato

58 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) IMPORTANZA DELLA FIRMA DIGITALE/2 comunicazioni registri camerali E-Government Notificazione ex art. 37 D.Lgs. 196/03

59 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) IMPORTANZA DELLA FIRMA DIGITALE/3 smaterializzazione scritture contabili (D.M.E.F. 23.01.04) fatturazione elettronica (D.Lgs. 52/04) archiviazione digitale (Del.CNIPA n.11/04)

60 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) La crittografia asimmetrica Maria Antonio Codifica chiave privata di Maria Decodifica chiave pubblica di Maria Codifica chiave pubblica di Antonio Decodifica chiave privata di Antonio AUTENTICAZIONE RISERVATEZZA Documento Firmato e cifrato Pubblico registro del certificatore IMPRONTA DI HASH

61 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Le proprietà fondamentali di un tale sistema sono: - non si può decifrare il testo con la stessa chiave usata per cifrarlo; - le due chiavi sono generate con la stessa procedura e correlate univocamente; - conoscendo una delle due chiavi non c'è nessun modo di ricostruire l'altra. In tal guisa una delle due chiavi può essere resa pubblica, mentre l'altra deve essere tenuta segreta. A questo punto il sistema più elementare per garantire al terzo la provenienza e l'integrità del documento sarebbe quello di inviargli un testo chiaro insieme ad una versione dello stesso cifrata con la chiave privata del mittente. Il destinatario sarebbe chiamato a decifrare il testo con la chiave pubblica del mittente e, se i due testi risultano uguali, ottiene le due certezze sull'identità del mittente e sull'integrità del contenuto.

62 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Tuttavia un sistema del genere sarebbe lento, perchè risulterebbe necessario cifrare e decifrare tutto il documento, operazione potenzialmente molto lunga e strettamente connessa alle capacità dell'elaboratore utilizzato. Per ovviare ad un simile inconveniente si ricorre allora ad una semplificazione che consiste nel cifrare solo un brevissimo riassunto del testo stesso, ottenuto con una procedura detta funzione di hash: pochi caratteri che costituiscono l'impronta del testo (digest). Se alla fine della procedura l'impronta che risulta dalla decifratura con la chiave pubblica del mittente è uguale a quella che si ottiene applicando la funzione di hash al testo chiaro, vuol dire che esso proviene da chi appare come il titolare della chiave pubblica e che non è stato alterato dopo la generazione della firma digitale. In tutto quanto delineato c'è un punto essenziale che è dato dalla conoscibilità della chiave pubblica, con il corollario della sua attendibilità.

63 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Ascgxczxm Ckdchddxbc Jashdvajsc jahsdfjas documento Calcolo impronta Cifratura impronta Funzione di hash Chiave privata Firma digitale Ascgxczxm Ckdchddxbc Jashdvajsc jahsdfjas + Firma digitale = Documento firmato

64 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO: le problematiche giuridiche di Internet  Validità del contratto informatico  Natura ed efficacia dei contratti “point and click”  Imputabilità giuridica delle manifestazioni di volontà telematiche  Problema delle clausole vessatorie  Sicurezza e Riservatezza nella Rete  Momento e Luogo di conclusione del contratto  Legge applicabile al contratto e Foro di competenza degli incontri virtuali di volontà Alcune di queste problematiche possono essere risolte con gli strumenti tipici del diritto commerciale internazionale (Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale, della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Regolamento comunitario n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale )

65 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) FIRME ELETTRONICHE (dall’art. 1 del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale – Dl.Lgs 82/2005) Firma elettronica sempliceL'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica Firma elettronica qualificataLa firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale per la creazione della firma elettronica; Firma digitaleUn particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Firma Digitale ( o altro tipo di firma elettronica qualificata) autenticata La firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato

66 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Quindi è entrato in vigore il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, che è stato modificato dal D.lgs. 23 gennaio 2002 n. 10, il quale ha dato attuazione alla direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche! Sono state introdotte in Italia varie forme di firma elettronica secondo il principio di neutralità tecnologica espresso dalla normativa comunitaria: Fonte relazione Prof. Jos Dumortier – acquisibile alla pagina http://convegno.giuristi telematici.it/relatori.ht m

67 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) prima versione DOCUMENTO INFORMATICO (artt. 20-21 Codice PAD – prima versione) Documento Informatico non sottoscrittoÈ valido e rilevante a tutti gli effetti di legge, se conforme alle disposizioni dettate dal Codice e dalle Regole Tecniche Ha l’efficacia probatoria di cui all’art. 2712 c.c. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice Non soddisfa il requisito legale della forma scritta Sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza Documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata Soddisfa il requisito legale della forma scritta Ha l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c., ma l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data da quest’ultimo prova contraria

68 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) La novità: entra in gioco il documento informatico scritto, firmato, non sottoscritto Art. 20 - 1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2. Art. 1 – 1 comma- q) firma elettronica (semplice) : l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

69 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) nuova versione DOCUMENTO INFORMATICO (artt. 20-21 Codice PAD – nuova versione) Documento Informatico non sottoscritto È valido e rilevante a tutti gli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del Codice. La sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio. Ha l’efficacia probatoria di cui all’art. 2712 c.c. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice La sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza, integrità e immodificabilità. Documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata Soddisfa il requisito legale della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’art. 1350 c.c. Ha l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c., ma l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare

70 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) La normativa in materia è ancora confusa e la firma digitale è ancora troppo poco diffusa per poterla seriamente prendere in considerazione nella nostra analisi… eppure il problema non è di poco conto se si pensa ai vari contratti per i quali è presista la forma scritta “ad substantiam” o alla validità delle clausole vessatorie spesso inserite nei contratti da far sottoscrivere on line dagli utenti di siti e.commerce B2B o B2C : Risulta veramente difficile l’applicabilità dei rigidi canoni dell’art. 1341 c.c. (condizioni generali del contratto) alla contrattazione on line :

71 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti sono valide ed efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle (reale consapevolezza del contenuto contrattuale): >> agevole visibilità sul web nel sito oppure “percorso di lettura obbligato” tramite links specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie: necessaria introduzione della firma elettronica o digitale (applicabilità della normativa sulla firma digitale alla luce delle ultime innovazioni contenute nel D. Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10 in attuazione della direttiva 1999/93/CE) In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 1341 II comma)

72 Intervento finanziato dall’UE – F.E.S.R. sul POR Puglia 2000-2006 – Misura 6.2 azione b) Sentenza del Giudice di Pace di Partanna n. 15/2002: Principio della applicabilità della disciplina dell’art. 1341 c.c. ai contratti “point and click” tramite l’ottenimento di “un doppio assenso, premendo sull’apposito tasto: uno di adesione e l’altro di approvazione delle clausole cosiddette vessatorie” Posizione criticabile in quanto il “point and click” anche se reiterato non può, ai sensi della normativa vigente, essere parificato alla “specifica approvazione per iscritto”


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