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Corso di Merceologia (I Modulo) a.a 2010-2011 1.  Variazione 1° trimestre 2009/2008 dati Nielsen 2.

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1 Corso di Merceologia (I Modulo) a.a 2010-2011 1

2  Variazione 1° trimestre 2009/2008 dati Nielsen 2

3  Per informazione nutrizionale si deve intendere «qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia proprietà nutrizionali benefiche dovute in particolare, ma non in modo esclusivo, al valore energetico e al contenuto di proteine, grassi e carboidrati, così come al contenuto di vitamine e sali minerali» (Codex Alimentarius. CAC/GL 1-1979). 3

4 L’indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «ridotto»; il claim, inoltre, deve essere completato da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light» (Reg. 1924/2006) 4

5  L’indicazione nutrizionale «a ridotto contenuto di» è ammessa (Reg. 1924/2006):  Per i prodotti in cui la sostanza nutritiva è presente con un quantitativo di almeno il 30% inferiore rispetto ad un prodotto simile;  Per i micronutrienti è accettabile una differenza del 10% ;  Per il sodio viene ammessa una differenza del 25%;  Per i prodotti a minor contenuto delle calorie. 5

6  Il Nutrition Labeling and Education Act prevede che gli alimenti light abbiano una riduzione delle calorie, dei grassi e del sale superiore a quella indicata per il termine «a ridotto contenuto di» (il 50% contro il 25%);  L’indicazione light, inoltre, può essere apposta in relazione ai grassi, solo se rispetta anche il disposto per il minor quantitativo energetico, e al sodio, se il prodotto contestualmente è a basso contenuto di calorie e di grassi e riduce anche il sale della percentuale prevista. 6

7  Sono prodotti alimentari a valore calorico ridotto rispetto ai loro equivalenti tradizionali;  Le sostanze che vengono ridotte sono:  Grassi;  Alcol ;  Zuccheri semplici;  Colesterolo. 7

8  I grassi possono essere sostituiti con:  proteine vegetali;  amidi modificati;  prodotti di natura proteica in grado conferire al prodotto morbidezza e consistenza, apportando solo 1-2 kcal/g al posto delle 9 kcal/g dei lipidi (derivati proteici del bianco dell’uovo o del siero del latte, come il Simplesse ®). 8

9  Il saccarosio può essere sostituito con:  edulcoranti acalorici;  acqua;  sostanze non digeribili (es. cellulosa);  oppure si ricorre a particolari tecnologie quali «l’insufflazione» (si introduce aria). 9

10  Per mantenere le qualità organolettiche del prodotto light bisogna aggiungere additivi, quali:  aromatizzanti, emulsionanti, gelificanti, dolcificanti;  conservanti, in particolare quando viene aggiunta acqua, che rende i prodotti alimentari più facilmente deteriorabili. 10

11  Gli edulcoranti possono alterare i sapori degli alimenti e provocare un innalzamento della soglia di percezione della sensazione dolce, inducendo il consumatore a preferire prodotti sempre più “edulcorati”, ma un eccessivo impiego genera comprovati disturbi gastrointestinali.  La maggior complessità produttiva dei prodotti light spesso porta alla perdita di alcune importanti componenti come le vitamine e gli acidi grassi, indispensabili per una sana e corretta alimentazione. 11

12  Secondo il Regolamento un alimento leggero non necessariamente deve avere un potere energetico inferiore al tradizionale;  La norma non tutela in modo specifico dalla eventuale diminuzione del valore merceologico dell’alimento light. 12

13  L’indicazione diet, spesso è utilizzata come sinonimo di light, ma è facilmente confondibile con il termine “dietetico”, disciplinato appositamente dalla Dir. 89/398/CEE:  «dietetici» sono quei prodotti destinati a consumatori che necessitano di un regime alimentare specifico o perché hanno un «metabolismo perturbato» o perché «si trovano in condizioni fisiologiche per cui possono trarre benefici dall’assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti». Non è possibile utilizzare il termine dietetico per prodotti di utilizzo comune. 13

14  In base al D.L. 27.01.1992 n. 111 i «dietetici»:  sono quei prodotti alimentari che, allo scopo di rispondere all’esigenza di diete speciali, o di completare ovvero di sostituire l’alimentazione ordinaria, subiscono uno speciale processo di lavorazione o vengono integrati con protidi, lipidi, glucidi, vitamine, sali minerali o comunque, con sostanze atte a conferire particolari proprietà dietetiche;  devono riportare in etichetta le indicazioni che giustificano l’uso a cui sono destinati. 14

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25  Spesso la diminuzione calorica di alcuni prodotti light non giustifica il surplus di prezzo;  I prodotti leggeri possono indurre ad un consumo superiore rispetto ai convenzionali, incidendo negativamente sulle sue abitudini alimentari;  L’introduzione dei light nella dieta quotidiana non modifica comportamenti alimentari errati;  Impossibilità, all’atto dell’acquisto, di confrontare il prodotto light con quello tradizionale. 25


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