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La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

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Presentazione sul tema: "La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri"— Transcript della presentazione:

1 La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri
Antonino Galati La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri Brevi schemi riassuntivi sulle nozioni di base dei concetti espressi dal D. Lgs. 81 – 2008. Il seguente materiale si presenta in modo schematico e riassuntivo e pertanto non è esauriente in materia. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla consultazione del testo unico sulla sicurezza e alle sentenze costituzionali.

2 Schema dei titoli del D. Lgs 81/2008
CAPO I – Disposizioni principali CAPO II – Sistema istituzionale CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro CAPO IV – Disposizioni penali TITOLO I PRINCIPI COMUNI SEZIONE I – Misure di tutela e obblighi SEZIONE II – Valutazione dei rischi SEZIONE III – Servizio di prevenzione e protezione SEZIONE IV – Formazione, informazione e addestramento SEZIONE V – Sorveglianza sanitaria SEZIONE VI – Gestione delle emergenze SEZIONE VII – Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori SEZIONE I – Sanzioni SEZIONE II – Disposizioni in tema di processo penale CAPO I – Disposizioni principali CAPO II – Sanzioni TITOLO II LUOGHI DI LAVORO CAPO I – Uso delle attrezzature di lavoro CAPO II – Uso dei dispositivi di protezione individuale CAPO III – Impianti e apparecchiature elettriche CAPO IV – Sanzioni TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

3 Schema dei titoli del D. Lgs 81/2008
CAPO I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili CAPO II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota CAPO III – Sanzioni TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI SEZIONE I – Campo di applicazione SEZIONE II – Disposizioni di carattere generale SEZIONE III – Scavi e fondazioni SEZIONE IV – Ponteggi in legname e altre opere provvisionali SEZIONE V – Ponteggi fissi SEZIONE VI – Ponteggi movibili SEZIONE VII – Costruzioni edilizie SEZIONE VIII – Demolizioni CAPO I – Disposizioni generali CAPO II – Sanzioni TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CAPO I – Disposizioni generali CAPO II – Obblighi del datore di lavoro CAPO III – Sanzioni TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI CAPO I – Disposizioni generali CAPO II – Sanzioni La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

4 Schema dei titoli del D. Lgs 81/2008
CAPO I – Uso delle attrezzature di lavoro CAPO II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il Lavoro CAPO III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni CAPO IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici CAPO V – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali CAPO VI – Sanzioni TITOLO VIII AGENTI FISICI CAPO I – Protezione da agenti chimici CAPO II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni CAPO III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto CAPO IV – Sanzioni TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE SEZIONE I – Disposizioni generali SEZIONE II – Obblighi del datore di lavoro SEZIONE III – Sorveglianza sanitaria SEZIONE I – Disposizioni generali SEZIONE II – Obblighi del datore di lavoro CAPO I – Disposizioni generali CAPO II – Obblighi del datore di lavoro CAPO III – Sorveglianza sanitaria CAPO IV – Sanzioni TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

5 Schema dei titoli del D. Lgs 81/2008
CAPO I – Disposizioni generali CAPO II – Obblighi del datore di lavoro CAPO III – Sanzioni TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE Alcune norme rimaste in vigore: DPR 302/56 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative DPR 1124/65 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali DM 10/03/98 La gestione della sicurezza Antincendio D. Lgs 38/00 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali DPR 462/01 Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi D. Lgs 195/06 Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici DPCM 21/12/2007 Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute Circ. Min. Infr. 1733/06 Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE In pratica il D.lgs. 81/08 non è un vero e proprio TESTO UNICO sulla sicurezza, ma funge da guida principale in tale settore. TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI Il suddetto decreto abroga di fatto le seguenti normative: DPR 547/55 Prevenzione degli infortuni sul lavoro D. Lgs 626/94 Attuazione direttive CEE sulla sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro D. Lgs 493/96 Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza D. Lgs 494/96 sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili DPR 222/03 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili D. Lgs 187/05 Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche L. 123/07 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

6 Addetto gestione emergenza
Le figure della sicurezza secondo il titolo I del D. Lgs. 81/2008 Formazione Datore di lavoro R.S.P.P. Dirigente Medico Competente Addetto gestione emergenza Prevenzione incendio Preposto Primo Soccorso Lavoratore R.L.S La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

7 Le figure della sicurezza secondo il titolo I del D. Lgs. 81/2008
Datore di lavoro Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, è colui che ha la responsabilità dell'impresa stessa o della unità produttiva in quanto detentore dei poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. Accumunato alla figura di imprenditore, esso è il primo responsabile della sicurezza sul lavoro, sia nei riguardi dei lavoratori che per tutti coloro, anche non dipendenti, i quali possono trovarsi all’interno del luogo di lavoro e che possono subire un infortunio. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: - la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del D. Lgs. 81/08; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Gli obblighi sono definiti dall’art. 18 del D. Lgs. 81/08: - nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure , di gestione dell’emergenza incendi e primo soccorso; formare, informare, vigilare, verificare su tutti gli aspetti della sicurezza nel luogo di lavoro e fornire i dispositivi di protezione ai lavoratori; comunicare all’Inail eventuali infortuni ed adottare procedure per evitarli. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

8 Le figure della sicurezza secondo il titolo I del D. Lgs. 81/2008
Dirigente In ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, è colui che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa vigilando su di essa. Prestatore di lavoro dotato di elevata professionalità, è titolare del potere decisionale, conferitogli mediante delega formale scritta dal datore di lavoro; se detiene anche il potere di spesa, esso si sostituisce in tutto al datore di lavoro in merito alle responsabilità verso la sicurezza dei dipendenti. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate, ma l’Art. 12, c. 2, D.Lgs 106\09 prevede, previa intesa con il datore di lavoro, la possibilità di sotto delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni. La delega formale non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

9 Le figure della sicurezza secondo il titolo I del D. Lgs. 81/2008
Preposto Persona che sovrintende all’attività lavorativa garantendo l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Ha come mansioni principali: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; È possibile, qualora non vi sia un’investitura formale di un preposto, l’individuazione di un preposto di fatto secondo specializzazione, competenza , ambito di discrezionalità, colui che, pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici. Per il preposto la legge prevede 8 ore aggiuntive al corso base per lavoratori La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

10 Le figure della sicurezza secondo il titolo I del D. Lgs. 81/2008
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (art. 32) designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (art. 31). Deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La formazione dei RSPP si articola in moduli: Modulo A: giuridico di base per RSPP e ASPP (28 h); Modulo B: di settore secondo categorie di lavoro (codice ATECO, ore variabili); Modulo C: specializzazione (24 h) solo per RSPP. Codici ATECO Agricoltura: 36h Pesca: 36h Costruzioni: 60h Manifatturiero: 48h Chimico: 68h Commercio: 24h Sanità: 60h Pubblica Amministrazione: 24h Servizi e uffici, alberghi: 12h La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

11 Le figure della sicurezza secondo il titolo I del D. Lgs. 81/2008
Medico competente In possesso di uno dei titoli di cui all’art. 38 della 81/08, collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso in fase esecutiva qualora sia necessaria la sorveglianza sanitaria, per la predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico – fisica dei lavoratori. Durante i lavori istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità le cartelle sanitarie di ogni dipendente, riservando per ognuna di essa il segreto professionale per il contenuto. Ha l’obbligo di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o comunque con una periodicità conforme a quanto prescritto nel documento di valutazione dei rischi. Esprime un giudizio sulle condizioni fisiche del lavoratore in funzione dell’attività svolta: Idoneità alla mansione; Idoneità parziale, temporanea o permanente; Idoneità con prescrizioni o limitazioni; Inidoneità temporanea per uno specificato periodo; Inidoneità permanente. COLLABORAZIONE PER INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI Se l’attività richiede sorveglianza sanitaria CONTROLLO INTEGRITA’ PSICO – FISICA DEI LAVORATORI La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

12 Le figure della sicurezza secondo il titolo I del D. Lgs. 81/2008
Lavoratore Persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un’attività lavorativa, nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato; con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, ad esclusione degli addetti ai servizi domestici o familiari. Rientrano nella categoria anche i seguenti casi: un socio lavoratore di cooperativa o di società o un associato in partecipazione, purchè presti la sua attività per conto della società; un soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento, l’allievo di istruzione o universitario o di corsi di formazione professionale, in laboratorio o che svolga mansioni che comprendono l’uso di attrezzature, limitatamente al periodo in cui sia effettivamente applicato. Nell’interesse della propria salute e sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, contribuisce all’adempimento degli obblighi, osserva le disposizioni e le istruzioni del datore di lavoro sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e delle attrezzature di lavoro; ha il dovere di segnalare tempestivamente eventuali inefficienze o qualsiasi condizione di pericolo; essere formato ed informato dei pericoli inerenti alla propria mansione; qualora sia previsto dal decreto, ha l’obbligo di sottoporsi a controlli sanitari periodici e di munirsi di tesserino di riconoscimento durante la sua permanenza nel luogo di lavoro. Ha il pieno diritto di rifiutarsi di svolgere attività implicanti lavorazioni pericolose. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

13 Le figure della sicurezza secondo il titolo I del D. Lgs. 81/2008
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante l’orario lavorativo (art. 47 del D Lgs 81/08). Nelle imprese con un numero di dipendenti inferiori a 15 viene eletto dai dipendenti stessi, in numero maggiore viene sempre eletto tra i lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Vengono stabiliti in numero di: 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a lavoratori; 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i lavoratori. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita le competenze del R.L.S. nelle aziende, o unità produttive, del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS. Il RLS ha diritto ad una formazione atta ad assicurargli le competenze adeguate, secondo un percorso formativo di 64h da espletare entro 3 mesi dalla sua elezione, più 8h annuali di aggiornamento. Viene chiamato in causa per la valutazione dei rischi, per le attività di prevenzione, per la formazione dei colleghi e viene interpellato per i servizi di sorveglianza. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

14 Le figure della sicurezza secondo il titolo I del D. Lgs. 81/2008
Addetto alla gestione delle emergenze Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

15 Le figure della sicurezza secondo il titolo I del D. Lgs. 81/2008
Valutazione dei rischi Gli articoli 28,29 e 31 del D Lgs 81/08 trattano la valutazione dei rischi, specificando l’obbligo non delegabile del datore di lavoro di redigere un documento che formalizzi ogni scelta in merito alla sicurezza, come la valutazione della pericolosità legate dall’utilizzo di determinate attrezzature o di alcuni macchinari di lavoro fino alla sistemazione logistica del luogo stesso di lavoro, con un’adeguata indicazione dei lavoratori esposti a rischi rilevanti e specifici. 4. Molto Probabile R = P x D 4 8 12 16 R = rischio P = probabilità verifica D = entità del danno 3 6 9 12 3. Probabile 2. Possibile 2 4 6 8 1. Scarsa possibilità 1 2 3 4 1 Lieve 0 gg. 2 Modesto 3 gg. 3 Rilevante 40 gg. 4 Grave Oltre 40 gg. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

16 Le figure della sicurezza secondo il titolo I del D. Lgs. 81/2008
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Redatto in data certa dal datore di lavoro, vidimato e contro firmato dal RSPP, dal RLS e dal Medico Competente, nel presente documento sono presenti i seguenti contenuti: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa; l’indicazione di tutte le misure preventive e protettive (DPI e DPC); il programma delle misure di miglioramento delle condizioni lavorative; l’individuazione delle procedure e dei nominativi degli addetti alla sicurezza. Il documento viene redatto in modo breve, semplice e comprensibile in modo da assicurare completezza ed idoneità al fine di essere utilizzato come strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. La valutazione dei rischi deve essere tempestivamente rielaborata in occasione di modifiche al processo produttivo o di organizzazione del lavoro o in seguito ad una evoluzione tecnologica. I datori di lavoro possono formalizzare una valutazione del rischio redigendo un DVR tradizionale oppure, in caso di imprese con meno di 10 dipendenti, un DVR con procedure standardizzate. Dal 1 giugno 2013 non è più possibile per il datore di lavoro autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Si definisce fattore di rischio un qualsiasi agente fisico, chimico e biologico presente nell’ambiente di lavoro in grado di causare danni al lavoratore. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

17 Le figure della sicurezza secondo il titolo I del D. Lgs. 81/2008
DUVRI In merito alla determinazione dei rischi per quanto riguarda i cantieri temporanei e mobili non ci si può limitare alla sola interazione tra il lavoratore ed i pericoli ristretti al proprio ambito lavorativo, ma anche quelle inerenti alle interferenze delle varie attività svolte in cantiere, senza perdere di vista l’incolumità delle interferenze esterne. A tal proposito il promotore del lavoro, cioè il committente, promuove la cooperazione elaborando il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che indica le misure atte ad eliminare, o al limite ridurre al minimo, i rischi da interferenza. A tale scopo si valuteranno: le modalità di accesso alle aree di lavoro; l’organizzazione spaziale e temporale interna al cantiere; l’alimentazione di energia elettrica; le attività lavorative, specialmente quelle che si sovrapporranno; le modalità d’uso di sostanze o materiali pericolosi; la modalità della gestione delle emergenze. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

18 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Titolo IV del D. Lgs 81/08 Rappresenta l’attuazione della direttiva 92\57\CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, recepita in Italia dal D.Lgs 494\96, abrogato e sostituito dal titolo IV del D.Lgs 81\08; si prefigge l’obiettivo di organizzare le attività dei cantiere, ancor prima della loro installazione, con la finalità di contenere i rischi di infortuni. Rivolto ai Lavori edili o di ingegneria civile quali costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; la trasformazione, il rinnovamento e lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici; le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte edile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono esclusi tutti i lavori afferenti ad attività estrattive e minerarie; agli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; i lavori svolti in mare e le attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

19 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Il Committente È il soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizazione; non lo è il datore di lavoro dell’impresa principale che affida parte dei lavori ad imprese subappaltatrici. A seconda dei casi il committente è il proprietario dell’opera, oppure il titolare o legale rappresentante dell’azienda per la quale vengono eseguiti i lavori, o l’amministratore di condominio; nelle opere pubbliche è il soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa (regione, provincia, comune, ASL). Deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili ed è individuato nel soggetto legittimato alla firma del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

20 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Il Responsabile dei lavori È il soggetto che può essere incaricato dal committente mediante delega formale scritta che deve contenere: la specificazione puntuale delle attribuzioni e dei compiti del R.L., la tempestività della nomina, la certezza della sua provenienza, l’attribuzione di autonomi poteri deliberatori ed adeguata disponibilità economica e di mezzi materiali. Nel campo delle opere pubbliche, il responsabile dei lavori è il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs 163\06 e successive modificazioni. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

21 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori Vengono riassunti gli obblighi secondo il D.Lgs 81\08: nella fase di progettazione dell’opera determina le scelte tecniche che garantiscono l’osservanza dei principi generali della sicurezza; verifica l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all’ allegato XVII; richiede alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio annuo; si accerta della regolarità contributiva delle imprese (DURC) e l’iscrizione alla CCIA; Secondo l’art. 31 della Legge 98\2013 ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il (DURC) dell'affidatario e dei subappaltatori. Dopo la stipula del contratto le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni per il pagamento degli stati di avanzamento e per il certificato di collaudo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

22 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e per l’Esecuzione Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, designa: contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione ; prima dell’affidamento dei lavori il Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione. I requisiti per il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori sono: Diploma di laurea magistrale in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 1 anno; Diploma laurea breve nelle predette discipline ed attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 2 anni; Diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni; - devono, inoltre, essere in possesso di attestato di frequenza al corso specifico di 120 ore. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

23 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Il Coordinatore per la sicurezza per la progettazione è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori ad esaminare preventivamente le misure di sicurezza da adottare durante la esecuzione dei lavori. Costui ha l’obbligo di: - redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ; predisporre un fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie al fine di prevenire e proteggere dai rischi i lavoratori, in occasione di eventuali lavori, successivi da eseguire sull’opera (non deve essere predisposto nel caso di lavori di ordinaria manutenzione). Il Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori ad attuare le misure di sicurezza previste in fase di progettazione ed ad adeguare le stesse in relazione alle reali condizioni di lavoro. Costui ha il compito di garantire l’applicazione delle indicazioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, eseguendo le seguenti operazioni: Verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento; Adeguare i piani di sicurezza e coordinamento a seguito di modifiche o evoluzioni non preventivate di lavori; Coordinare l’attività contemporanea di imprese o lavoratori autonomi diversi, provvedendo alla informazione dei rischi derivanti dalla mutua interferenza; Proporre al committente, in caso di grave inosservanza delle norme la sospensione dei lavori, o l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori ,la risoluzione del contratto; Sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed immediato. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

24 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria I datori di lavoro delle ditte affidatarie sono obbligati a: redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS); verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, attuando le disposizioni e le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. si adegua alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Sono inoltre obbligati ad adottare idonee misure finalizzate a: - mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; - a scegliere l'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso,definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; - ad assicurare modalità di movimentazione dei materiali ; - ad assicurare la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico “degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro” degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; - a delimitare ed allestire le zone di stoccaggio e di deposito dei materiali, con particolare riguardo alle materie e sostanze pericolose; - ad adeguare, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro, i relativi POS; La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

25 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
I datori di lavoro delle ditte affidatarie sono tenute a riconoscere , alle ditte subappaltatrici i compensi, senza alcun ribasso, per gli oneri della sicurezza, per tutto ciò che attiene gli apprestamenti, gli impianti e la predisposizione di mezzi servizi di protezione collettiva, eseguiti da quest’ultime ditte. L’art. 14 della 81/08 prevede la sospensione delle attività imprenditoriali qualora gli Organi di Vigilanza del Ministero del Lavoro riscontrino l’impiego di personale in nero nella misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, oppure in caso di gravi e reiterate violazioni in materie di tutela e salute e della sicurezza La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

26 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC Descrive le fasi operative che verranno svolte nel cantiere, individuare tutte le eventuali fasi critiche del processo di costruzione quindi prescrivere tutte le azioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. È obbligatorio nel caso di presenza di due o più imprese anche non contemporaneamente e nelle attività lavorative comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, elencati nell’allegato XI del D.Lgs 81/08: 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

27 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento sono descritti nell’allegato XV del decreto e sono sintetizzati come segue: - l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del CSP e, qualora già nominato, del CSE ed a cura di quest’ultimo, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; una relazione concernente individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri delle attività delle singole imprese; comprende almeno una planimetria del cantiere, con le modalità per la realizzazione della recinzione, degli accessi e delle segnalazioni, la viabilità principale di cantiere, l’ubicazione dei baraccamenti e dei servizi igienico-assistenziali, e l’indicazione degli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; le misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’esterno, come linee aeree e condutture sotterranee; le disposizioni di sicurezza da attuare per le attività lavorative di cui sopra in elenco; le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni; valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano; La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

28 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Il PSC e’ parte integrante del contratto di appalto, pertanto deve essere “personalizzato” per lo specifico cantiere e non troppo voluminoso. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i Lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC; l’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al CSE proposte di integrazione al PSC ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza; La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

29 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Il Piano Operativo di Sicurezza POS Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) é un documento indispensabile presente su ogni cantiere, redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 81/08 in riferimento al singolo cantiere interessato. Esso contiene i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono: il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; il nominativo del medico competente ove previsto; il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; Il POS contiene anche le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice; la descrizione delle attività e delle modalità organizzative e dei turni di lavoro. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

30 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Altri elementi contenuti nel piano sono: l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; l’esito del rapporto di valutazione del rumore; l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, e l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. Inoltre, nel caso fossero necessari per le lavorazioni in cantiere, sono allegati: - piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS) del/i ponteggio/i conforme ai contenuti di cui all’allegato XXII; - piano di demolizione; - piano di lavoro per bonifica amianto; - documentazione (dichiarazione conformità e denuncia) dell’impianto elettrico; - calcoli e relazioni relative a parapetti o altre attrezzature; - libretto e verifiche gru e apparecchia di sollevamento; - abilitazione conduzione attrezzature 53/2012; - dichiarazione di conformità dell’attrezzatura (sia proprietà che noleggio). La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

31 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Obblighi di trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al coma precedente alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza di coordinamento. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

32 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) È un piano che viene redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario per la realizzazione delle opere pubbliche, nei casi in cui non è prevista la redazione del PSC. Prevede gli stessi contenuti di un piano di sicurezza ad esclusione della stima dei costi sulla sicurezza. Affidamento lavori o concessioni di O.O.P.P. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

33 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Notifica Preliminare Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’ASL locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi: Nei cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui al punto precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. La copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza. I contenuti sono: 1) Data della comunicazione; 2) Indirizzo del cantiere; 3) Nome e indirizzo del committente; 4) Natura dell’opera; 5) Responsabile dei lavori (nome, indirizzo, cod. fiscale); 6) Nominativo del coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’opera (nome, indirizzo, cod. fiscale); 7) Nominativo del coordinatore per la realizzazione dell’opera (nome, indirizzo, cod. fiscale); 8) Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere; 9) Durata presunta dei lavori in cantiere; 10) Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere; 11) Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere; 12) Identificazione delle imprese già selezionate; 13) Ammontare complessivo presunto dei lavori. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

34 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Il Fascicolo dell’opera Un documento contenente le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera. Per le opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999), accompagnando l’opera per tutta la sua vita. È previsto per tutte le opere che richiedono la nomina del CSP, ovvero per tutte le opere che pur non richiedendo il CSP richiedono il CSE; mentre non è necessario nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001 (testo unico dell’edilizia). Viene realizzato dal CSP durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte; può essere realizzato anche durante l’esecuzione dell’opera nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad una unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a uno o più imprese: in quel caso è predisposto dal CSE. L’allegato XVI prescrive che il fascicolo sia composto da tre parti fondamentali, a cui sarebbe opportuno aggiungerne, per completezza una quarta: 1. Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I) 2. Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II/1-2-3) 3. Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede II-1, II-2 e II-3) 4. Gestione del fascicolo da parte del committente La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

35 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
La logica della legge è la seguente: - il fascicolo riguarda esclusivamente la parte dell’edificio su cui si interviene; - se si torna ad intervenire su quell’edificio, anche su una parte diversa, non deve redigersi un fascicolo specifico, ma occorre integrare il fascicolo esistente; - il fascicolo appartiene al fabbricato e quindi dovrà essere trasferito con lo stesso in caso di cambio di proprietà; Introduzione Individuazione e descrizione dell’opera 1.1 Individuazione dell’opera 1.2 Descrizione dell’opera 2. Il committente e i soggetti coinvolti Parte A Analisi dei rischi e misure di prevenzione e protezione nell’esecuzione di attività di manutenzione 1. Rischi e misure preventive e protettive durante i lavori successivi sull’opera 2. L’organizzazione del lavoro per le imprese e lavoratori autonomi 3. Gli interventi di manutenzione dell’opera Parte B La documentazione tecnica di supporto 1. Elaborati tecnici 1.1 Opera in generale 1.2 Progetto architettonico 1.3 Progetto strutturale 1.4 Progetti specialistici Parte C L’esecuzione dell’attività di manutenzione 1. La gestione della manutenzione dell’opera 2. Aggiornamento del fascicolo dell’opera La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

36 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Disposizioni legislative emanate successivamente al D.Lgs 81\08 La Legge n. 178 dell’1 ottobre 2012 apporta delle Modifiche al D.Lgs 81\08 per la bonifica degli ordigni bellici; in particolar modo all’ art. 28 (Valutazione dei rischi) ha aggiunto i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo. Nell’ art. 91 (Obblighi coordinatore progettazione) la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenuti durante le attività di scavo è eseguita dal coordinatore per la progettazione; se il CSP intende procedere alla bonifica preventiva del sito, il committente provvede ad incaricare un’impresa specializzata, cioè in possesso di adeguata capacità tecnico – economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. Legge n. 136 del 13 agosto Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia – all’ art. 4 cita, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indicante il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi; nonché la necessità di combattere il lavoro nero ed i subappalti in cascata, soprattutto per i movimenti terra. I datori di lavoro ed i dirigenti, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

37 La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Il D Int. del 4\03\2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Legge n. 98 del 9 agosto 2013 ha stabilito che le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (titolo IV) si applicano anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L'Interpello n. 25 del 4\11\2014, ha stabilito che le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

38 Valutazione dei rischi
Rischio di caduta dall’alto Il 50% degli infortuni mortali che si verificano in cantiere sono causati dalla caduta dei lavoratori durante attività in quota. Le principali cause spesso sono dovute a: un errato montaggio dei ponteggi; un errato appoggio del ponteggio; all’assenza di un dispositivo anticaduta; alla distrazione del lavoratore privo di dispositivo. L’articolo 107 del D Lgs 81/08 definisce lavoro in quota un’attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio da una quota posta ad un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. L’intero capo II del titolo IV si occupa delle prescrizioni da adempiere per tale rischio. L’articolo 111 afferma, in accordo con le disposizioni di cui all’art.15, la priorità di disporre di dispositivi di protezione collettiva rispetto quelli individuali; la possibilità di disporre la scala a pioli solo in ultima alternativa a mezzi più sicuri, qualora si riscontri un limitato livello di rischio e comunque per una breve durata. I lavori in quota vengono eseguiti se non vi sono condizioni metereologiche compromettenti salute e sicurezza. Inoltre il datore dei lavori vieta l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. L’articolo 112 stabilisce l’idoneità delle opere provvisionali nel rispetto della regola d’arte, nella scelta di un buon materiale e nel rispetto della verifica ai sensi dell’allegato XIX del decreto. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

39 Valutazione dei rischi
Rischio di caduta dall’alto L’articolo 113 pone l’obbligo per le scale a pioli con altezze superiori ai 5 metri devono essere provviste di gabbioni di diametro almeno 60 cm, mentre i pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete. Una scala conforme prevede pioli incastrati ai montanti e non chiodati (non è consentito nemmeno porre listelli chiodati ai montanti i sostituzione dei pioli rotti), ed elementi antiscivolo ai piedi della scala. In caso di rischio sbandamento, si deve garantire un addetto alla tenuta; le scale non devono superare i 15 metri con una rompitratta ogni 8 m. Per i ponti su cavalletti è prevista un’altezza non superiore ai 2 m, una distanza tra i cavalletti non superiore ai 3,60 m, una larghezza minima di 90 cm e sbalzi non superanti i 20 cm; mentre per i trabattelli sono previste le ruote bloccate e degli adeguati ancoraggi ogni due piani. Ogni impalcato posto ad altezze superiori ai 2 m da terra deve avere un parapetto con le seguenti caratteristiche, secondo il DPR 164/56: altezza di un metro; una tavola fermapiede di 20 cm; non esserci luci pari o superiori ai 60 cm, in tal caso si provvede ad inserire un corrente intermedio. Valutazione dei rischi I sistemi di protezione sono descritti nell’art. 115 del testo unico: Assorbitori di energia in frenata, connettori e dispositivi di ancoraggio; Imbragature per guide o linee vita rigide e flessibili La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

40 Valutazione dei rischi
Ponteggi ed opere provvisionali Nella realizzazione dei ponteggi o nelle opere provvisionali deve essere sempre presente un preposto (in caso contrario ne verrà sempre stabilito uno di fatto). Non è consentito il deposito di materiali e di attrezzature sugli impalcati del ponteggio se non per un periodo di tempo limitato al loro utilizzo. Si prevede sempre un’altezza dei montanti dall’ultimo impalcato che superi 1,20 m, mentre la distanza tra essi non deve essere inferiore ai 3,60 m. Ogni impalcato posto ad almeno due metri da terra deve essere provvisto di un parapetto con le caratteristiche definite dall’articolo 138 del testo unico. Nei ponti a sbalzo è sempre prevista l’apposizione di un parapetto, così come per ogni apertura su solai e piattaforme e per ogni rampa del corpo scala priva di corrimano definitivo. Ogni ponteggio è accompagnato da un’Autorizzazione Ministeriale, un documento contenente la descrizione degli elementi che compongono il ponteggio, le caratteristiche di restistenza dei materiali impiegati, il calcolo del ponteggio per gli schemi riportati in allegato e per i quali si l’autorizzazione è certificata. L’Autorizzazione ha una durata di dieci anni, oltre il quale è necessario un rinnovo. Le schede di verifica di cui in allegato sono previste per altezze fino ai 20 metri, per cui nel caso di ponteggi in cantiere di altezza superiore è necessario disporre di un progetto eseguito da un tecnico abilitato e contenenti il disegno esecutivo ed il calcolo di verifica. Stesso obbligo di calcolo per tutti gli schemi di ponteggio diversi da quelli riportati nell’Autorizzazione Ministeriale. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

41 Valutazione dei rischi
Ponteggi ed opere provvisionali Si distinguono almeno tre tipologie di ponteggio: A telaio prefabbricato Sistema a tubi e giunti Sistema a montanti e traversi multidirezionali L’Autorizzazione Ministreriale viene rilasciata ad ogni costruttore di ponteggio e per ogni tipologia sopra citata. Non è previsto l’utilizzo in cantiere di ponteggi aventi autorizzazioni diverse, se non per casi particolari per cui si dispone un progetto. Si definisce Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.), definito dall’art 136 del decreto, redatto da una persona competente e contenente la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate dall’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista; viene integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per schemi. I ponteggi sollevanti o autosollevanti sono definite macchine, pertanto non sono previste autorizzazioni ministeriali, ma deve esserci la marcatura CE. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

42 Valutazione dei rischi
Rischio elettrico Il rischio elettrico è specificato dall’art. 80 del D Lgs 81/08 in merito all’impiego dei materiali e degli impianti elettrici, nelle seguenti occasioni: contatti elettrici diretti; contatti elettrici indiretti; innesco di incendi dovute a sovra temperature ed archi elettrici; innesco di esplosioni; fulminazione diretta o indiretta. A seguito di tali rischi il datore di lavoro è obbligato ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie ad eliminare o ridurre i pericoli, individuando i dispositivi di protezione individuale e collettiva. L’art 81 riprende la legge 186 del 68 e pone l’obbligo della progettazione e della realizzazione dei macchinari, delle apparecchiature e degli impianti elettrici secondo la regola d’arte, specificando con tale dicitura la conformità alle pertinenti norme tecniche. Si definiscono tecniche le norme approvate e pubblicate da un ente nazionale ed internazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. L’art 82 vieta l’esecuzione dei lavori sotto tensione tranne nei casi in cui vengono eseguiti nel rispetto delle norme tecniche e accertata l’idoneità dei lavoratori; il tutto previo rilascio di autorizzazione del Ministero del Lavoro. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

43 Valutazione dei rischi
Rischio elettrico L’art 83 vieta i lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o in parti attive non protette per distanze inferiori ai limiti di cui all’allegato IX (dai 3 ai 7 m circa). L’art 84 obbliga il datore di lavoro a provvedere affinché gli edifici, gli impianti e le strutture siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche. In particolar modo se il rischio di fulminazione è maggiore o uguale al rischio tollerabile si ricorre all’impianto di protezione; in caso contrario la struttura si definisce “autoprotetta”. L’art 85 obbliga il datore di lavoro a rendere sicuri gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature da eventuali inneschi elettrici in atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili. L’art 86 richiama il DPR 22/10/2001 n. 462 in materia delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini, i quali esiti sono verbalizzati e tenuti a disposizione dell’autorità di vigilanza. Per i cantieri edili la verifica è biennale. Per le specifiche di cantiere si fa riferimento all’art 117 per i lavori in prossimità di parti attive, dove è obbligatorio rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per l’intera durata dei lavori; posizionare eventuali ostacoli rigidi per impedire l’avvicinamento alle parti attive; tenere persone, macchine, apparecchi e ponteggi a distanza di sicurezza; La distanza di sicurezza è tale da non consentire contatti diretti o scariche pericolose e comunque non inferiori ai limiti di cui all’allegato IX del testo unico sulla sicurezza. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

44 Valutazione dei rischi
Dichiarazioni di Conformità Il DM 4/02/2011 specifica i criteri per il rilascio delle Autorizzazioni, inerenti ai lavori sotto tensione su impianti elettrici con tensioni maggiori di 1000 V. Da tale decreto si definiscono: parte attiva un conduttore che, in condizioni ordinarie, è in tensione; lavoro sotto tensione, eseguito su parti attive di un impianto elettrico in tensione o fuori tensione ma non collegate a terra; altresì ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunge la parte attiva con arti del corpo o con attrezzi maneggiati; lavoro fuori tensione, cioè eseguito su parti attive ma scollegate da fonti di tensione. Le Autorizzazioni vengono rilasciate con apposito decreto dei Ministeri del Lavoro e della Salute alle aziende che svolgono le attività sotto tensione seguendo le norme CEI e dotati di DPI conformi al D Lgs 81/08; inoltre i lavoratori devono essere formati al fine del rilascio del relativo certificato d’idoneità per le suddette attività. La norma CEI definisce i profili professionali e le zone per il settore elettrico: PES: persona esperta, colui che ha conoscenze teoriche e che può compiere lavori fuori tensione ed in prossimità; PAV: persona avvisata, che conosce i rischi e che svolge iu lavori in sicurezza; PEI: persona idonea, in grado di svolgere tutti i lavori elettrici anche quelli sotto tensione; PEC: persona comune, colui che opera in assenza di rischio. Le zone interessate il settore elettrico sono elencate come segue: DL: zona di lavoro sotto tensione, accessibile ai PEI; DV: zona in prossimità di parte attiva, accessibile a PES o PAV ma anche ai PEC se assistiti dai primi; DA9: zona di lavoro non elettrico, accessibile anche ai soli PEC ad una distanza dalle parti attive di 3 m (per BT/MT) e di 4 m (AT), altrimenti dai PEC se accompagnati dai PES o PAV. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

45 Valutazione dei rischi
Dichiarazioni di Conformità Per le opere elettriche indipendentemente dalle destinazioni d’uso si applica il DM 37/08 fin dal punto di consegna nei casi si nuova installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria. Si definiscono imprese abilitate quelle dotate di requisiti tecnico professionali e regolarmente iscritte alla CCIA, ed aventi un responsabile tecnico. L’art 10 esclude dall’obbligo progettuale le istallazioni di impianti per usi domestici e per la fornitura provvisoria di cantieri e similari, fermo restando l’obbligo della Dichiarazione di Conformità (DiCo) dove viene definita la potenza massima impegnabile. Al termine dei lavori la ditta abilitata deve rilasciare la DiCo secondo il modello riportato dall’allegato I del DM 37/08, firmato dal titolare dell’impresa e dal responsabile tecnico; se le due figure coincidono costui appone entrambe le firme. Il DPR 22/10/2001 n. 462 prevede adeguata verifica e relativo rilascio della DiCo che equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto, con un tempo massimo di 30 gg per la comunicazione all’Inail, all’ASP ed all’Arpa (non in Sicilia).Oltre all’omologazione, le verifiche possono essere a campione (svolte dall’Inail), periodiche (dipendenti dalle tipologie lavorative) e straordinarie (nei casi di esito negativo delle verifiche precedenti, di modifiche dell’impianto o su richiesta del titolare). Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

46 Valutazione dei rischi
Infortunio Il DPR 1124/1965 definisce concretamente il concetto di infortunio sul lavoro come un evento avvenuto per causa violenta sul luogo lavorativo, da cui derivi la morte o un’inabilità permanente, ovvero un’inabilità temporanea assoluta tale da comportare l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro deve comunicare immediatamente l’incidente al datore di lavoro che deve inviarlo subito al Pronto Soccorso. Il pronto soccorso a seguito della visita medica rilascia il primo certificato medico che deve essere trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro. Se l’infortunio accorso è prognosticato non guaribile entro tre giorni escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo, entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, di inoltrare all'Inail (esclusivamente in via telematica dal 1 luglio 2013) la denuncia/comunicazione di infortunio (secondo l’articolo 53 del Testo Unico 1124/1965). Nei casi eccezionali in cui non sia possibile adempiere all'obbligo in modalità telematica, i datori di lavoro sono tenuti ad allegare copia del certificato medico qualora provvedano alla denuncia/comunicazione di infortunio con invio del modulo mediante Pec. Una volta presentata la denuncia infortunio INAIL online, il lavoratore infortunato, due o tre giorni prima della scadenza della prognosi indicata sul certificato medico del pronto soccorso, deve recarsi alla visita medica presso gli ambulatori INAIL. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

47 Valutazione dei rischi
Infortunio A seguito della visita medica INAIL, l’istituto provvede a: fissare un nuovo appuntamento in caso di continuazione della temporanea e restituire un certificato medico INAIL di infortunio sul lavoro da consegnare al datore di lavoro; chiudere l’infortunio temporaneo con un certificato di chiusura definitiva da consegnare in azienda per poter riprendere il lavoro. Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al pronto soccorso o dal proprio medico, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall’infortunio già comunicato e tale certificato va inviato sia al datore di lavoro sia all’Inail. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (articolo 53, comma 1 e 2 del Testo Unico 1124/1965). Si ricorda che, la mancata denuncia infortunio INAIL da parte del datore di lavoro entro 2 giorni dal ricevimento del certificato medico o in caso di ritardata presentazione, viene sanzionato con una multa amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00 sia da parte dell’Inail che dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

48 Valutazione dei rischi
Malattie professionali Il DPR 1124/1965 la definisce come una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”). Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate. Le malattie professionali sono tabellate se: • indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura); • provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle; • denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”). Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

49 Valutazione dei rischi
Malattie professionali Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro. L’Inail indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo. La denuncia di Malattia Professionale deve sempre essere presentata, alla Sede Inail competente (quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato), dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico riferito alla malattia stessa. In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 a € 1549. Si ricorda che il lavoratore deve informare il datore di lavoro (o il preposto all'azienda) della malattia professionale contratta, entro 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi per evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione (articolo 52 del Testo Unico 1124/1965). Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

50 Valutazione dei rischi
Sorveglianza sanitaria Qualora sia espressamente obbligatoria per lo svolgimento dell’attività lavorativa, così come stabilito dal D Lgs 81/08, il medico competente è tenuto ad effettuare la sorveglianza sanitaria, che è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Obiettivo primario della sorveglianza sanitaria e la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso: - la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi; - l’individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi; - la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda. Questa prevede: la valutazione delle idoneità del lavoratore all’attività prevista nelle mansioni contrattuali, trasmessa per iscritto sia al datore che al lavoratore. Qualora non in accordo con la valutazione di cui sopra, è possibile entro 30 gg dalla comunicazione, presentare ricorso all’organo di vigilanza competente; la visita medica preventiva, effettuata in fase preassuntiva al fine di accertare l’assenza di controindicazioni; la visita medica periodica, finalizzata a verificare lo stato di salute del lavoratore ed il permanere dell’idoneità fisica rispetto alla mansione, solitamente annuale o per cadenze stabilite dal medico competente o dal protocollo sanitario; visite mediche in caso di cambio di mansione; visite mediche alla cessazione del rapporto lavorativo (specie per rischio chimico, cancerogeno o ambientale); visite mediche a richiesta del lavoratore, se correlata ad una effettiva condizione di malessere accertata dall’esposizione ambientale o dall’attività lavorativa. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

51 Valutazione dei rischi
Sorveglianza sanitaria Il medico competente dispone per ogni dipendente una cartella sanitaria e di rischio, custodita sotto la sua responsabilità con salvaguardia del segreto professionale. Alla cessazione dell’incarico verrà consegnata al datore di lavoro che firmerà per ricevuta il frontespizio, e al lavoratore che firmerà per ricevuta e per presa visione, sia dei dati clinici che del giudizio di idoneità alla mansione. Accertamenti medici su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore possono essere effettuati soltanto attraverso le Commissioni medicolegali attivate ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, presso ogni ULSS ed i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti per territorio. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

52 Valutazione dei rischi
Rischio da agenti chimici e biologici L’art 222 del D Lgs 81/08 definisce gli agenti chimici tutti gli tutti gli elementi o composti, sia da soli che nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, che sono classificati pericolosi ai sensi del D. Lgs n. 52/1997 o come preparati per il D. Lgs 65/2003. L’art 223 definisce un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute la soglia del livello di rischio al di sotto della quale gli obblighi a carico del Datore di Lavoro possono essere limitati. Gli agenti chimici possono essere presenti come materie prime o intermedie, prodotti secondari o derivanti dai processi produttivi o ancora da rifiuti, in grado di provocare: danni per la salute del lavoratore, dovute alle esposizioni prolungate a sostanze tossiche, nocive, cancerogene, etc...; danni per la sicurezza fisica, dovuto ad incendi, esplosioni...; danni per l’ambiente. Possono presentarsi sotto forma di elementi per la posa in opera e le finiture: liquidi come solventi, vernici, disarmanti e altro; solidi come paste, colle ed impasti come bitume, intonaci e malte; areosol come polveri, fibre, fumi o nebbie; areoformi come gas e vapori. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

53 Valutazione dei rischi
Rischio da agenti chimici e biologici Gli agenti chimici possono essere assorbite per contatto cutaneo, per inalazione o per ingestione, con effetti che possono essere acuti o cronici: a breve termine, come le ustioni ed escoriazioni; a lungo termine, come le inalazioni assorbite nel tempo. In cantiere gli agenti chimici pericolosi per la salute possono essere di vari tipi: corrosivi per la pelle, come le resine epossidiche; irritanti come calce, malte e leganti a base cementizia; nocivi se inalate o ingerite come le schiume isolanti; sensibilizzanti, cioè in grado di originare fenomeni allergici, come le polveri di cemento. Gli articoli seguenti (dal 224 al 230) esplicano al superamento della soglia del rischio al secondo livello di azione, con l’applicazione delle misure specifiche di riduzione, le disposizioni di emergenza, la sorveglianza sanitaria e il monitoraggio ambientale e biologico. Il monitoraggio ambientale si sviluppa dalla misurazione delle concentrazioni delle sostanze nell’ambiente di lavoro, secondo le seguenti diciture: TLV-TWA : Concentrazione media, ponderata sulle otto ore, per una settimana lavorativa di 40 ore, alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere esposti ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti negativi; TLV-STEL : Limite per breve esposizione per non più di 15 minuti di seguito e per non più di quattro volte al giorno, distanziate da almeno 60 minuti pena fenomeni di irritazione, alterazione cronica dei dei tessuti e narcosi tali da menomare l’efficienza lavorativa; TLV-Ceiling : concentrazione che non deve mai essere superata durante l’esposizione lavorativa. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

54 Valutazione dei rischi
Rischio da agenti chimici e biologici Il monitoraggio biologico prevede il necessario confronto dei risultati ottenuti dai sopralluoghi con dei valori guida, che ne permettano l’interpretazione degli effetti sia sul singolo individuo che sul gruppo di persone. A tal riguardo si definiscono: i valori di riferimento assunti come normali nella popolazione generale (cioè non esposta professionalmente); valori limite biologici, quelli al di sotto dei quali non si manifestano effetti patologici (per i soggetti esposti professionalmente i livelli inquinanti compresi nel TLV-TWA). Gli agenti biologici sono enunciate nell’art 227 del D Lgs 81/08 come qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare, o endoparassita umano in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Per microrganismo si intende qualsiasi entità microbiologica in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico. Per coltura cellulare si intende il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari e sono classificati secondo i criteri di: infettività, cioè la capacità di sopravvivere alle difese dell’ospite e di moltiplicarsi; patogenicità, cioè la capacità di indurre una malattia dopo l’infezione; trasmissibilità, cioè la possibilità di trasmissione da un portatore ad uno non infetto; neutralizzabilità, cioè la disponibilità di terapie per arginare la malattie. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

55 Valutazione dei rischi
Rischio da agenti chimici e biologici Gli agenti biologici sono classificati per gruppi: Gruppo 1: poche probabilità di causare malattie nell’uomo; Gruppo 2: può causare malattie, con poca probabilità di trasmissione e facile neutralizzabilità ; Gruppo 3: può causare malattie gravi, con alta trasmissibilità e cure efficaci; Gruppo 4: causa di malattie gravi, molto propagabile, non ci sono cure efficaci. Il più comune rischio biologico in cantiere è il tetano, poiché le spore, prodotte da escrementi animali e capaci di persistono nel terreno a lungo, possono causare infezioni anche gravi. È possibile contrarlo dal contatto di materiale ferroso arruginito o terriccio con ferite lacere e profonde. A rischio i lavori in fognature, di giardinaggio, le manutenzioni stradali e le attività in canali, pozzi e gallerie. La legge 292 del 1963 pone la vaccinazione obbligatoria per i lavoratori edili, con obbligo di richiamo ogni dieci anni, cosi come stabilito dalla L. 338 del 2000. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

56 Valutazione dei rischi
Apparecchi di sollevamento Il peso e delle dimensioni rilevanti dei carichi da sollevare comporta quasi sempre nei cantieri edili la necessità di prevedere l'installazione di una gru a torre. In questi casi è necessario che sia presente in cantiere la seguente documentazione: un POS contenente le procedure di montaggio e smontaggio, le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e le misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, i nominativi dei lavoratori abilitati alla manovra e le più importanti misure di sicurezza previste per il suo regolare utilizzo; una dichiarazione idoneità piano appoggio o scorrimento, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo; una dichiarazione di corretto montaggio, poichè ad ogni versione di lunghezza braccio corrisponde uno specifico valore del peso del contrappeso; un libretto di prima verifica con il fine di poter compilare la scheda tecnica di identificazione dell'apparecchio, quindi di "fotografare" le caratteristiche dimensionali e prestazionali della macchina; un verbale di verifica periodica annuale. Il CSE ha l'obbligo di verificare la presenza in cantiere, oltre che del verbale relativo al primo intervento di verifica, anche dell'ultimo verbale di verifica effettuato da meno di un anno; un libretto di uso e manutenzione, poichè ciascuna gru può richiedere la necessità di controlli particolari e più ravvicinati nel tempo in relazione alle caratteristiche ed alle prestazioni dell'apparecchio; un registro di controllo interventi manutenzione; verbale verifiche trimestrali delle funi; attestato formazione addetti alla manovra, secondo l’art. 71, c. 7, D.Lgs 81\08, della durata di 12h. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

57 Valutazione dei rischi
Apparecchi di sollevamento Le operazioni di montaggio e smontaggio della gru mobile sono normalmente eseguite dal personale dipendente dell'impresa proprietaria dell'apparecchio. Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e\o elementi delle attrezzature di lavoro stesse. La norma riporta anche le procedure che devono essere seguite per rendere sicuro il sollevamento: deve essere sempre mantenuta una comunicazione tre il lavoratore sollevato ed il preposto a terra; la velocità di salita e discesa non deve essere superiore a 0,5 m\sec; la portata della gru non deve essere inferiore a kg; la piattaforma non deve essere utilizzata con vento superiore a 7 m\sec, tempo perturbato, nevischio; il personale a bordo deve essere provvisto di sistemi di evacuazione in condizioni di emergenza; prima che il personale possa compiere qualsiasi lavoro devono essere provati tutti i dispositivi di sicurezza. I dispositivi di sicurezza da prevedere per la gru a torre sono i limitatori di momento e di carico massimo, i fine corsa di sollevamento e della traslazione del carro base e del carrellino, i fine corsa della rotazione e dell’orizzontalità del braccio. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

58 Valutazione dei rischi
Apparecchi di sollevamento Le fondamentali norme di corretta installazione per l’utilizzo delle gru a torre sono di seguito elencati: verificare l’esistenza di una distanza di almeno 5 m dalla punta del braccio della gru da linee elettriche nude; Montare la gru su superficie perfettamente piana ed evitare nel modo più assoluto la presenza di buche e scavi alle estremità e lateralmente alle vie di corsa che possono determinare pericoli di smottamento o cedimento; Assicurarsi che le vie di corsa siano sgombre da eventuali ostacoli; Verificare il corretto posizionamento dei fine corsa di traslazione e degli arresti fissi; Non effettuare mai tiri obbliqui; Non utilizzare mai la rotazione o la traslazione del carrellino per effettuare manovre a spinta; Non sollevare mai carichi aderenti al suolo o che possono nascondere il pericolo di essere incastrati a qualche altro elemento; Evitare di movimentare carichi in zone che non consentono la piena visibilità da parte del gruista; Verificare periodicamente lo stato di usura del cavo di alimentazione della gru; Durante le operazioni di montaggio, riparazione, manutenzione e smontaggio verificare che gli addetti utilizzino sempre la cintura di sicurezza; Interrompere il lavoro quando la velocità del vento si approssima a 72 km\h; Al termine della giornata lavorativa togliere l’alimentazione della gru; Non lasciare mai carichi sospesi in condizioni di fuori servizio a meno che non sia espressamente richiesto nel libretto di uso e manutenzione; Al termine della giornata lavorativa sbloccare la rotazione del braccio in modo che lo stesso disporsi in bandiera secondo la direzione del vento; Al termine della giornata lavorativa bloccare il carro di base della gru alle rotaie mediante le apposite tenaglie; Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

59 Valutazione dei rischi
Apparecchi di sollevamento Le gru su autocarro sono soggette a due differenti collaudi per l’apparecchio di sollevamento all’INAIL, e per il veicolo alla Motorizzazione civile; per il calcolo controtelaio si fa riferimento alle norme CUNA NC034 – 05. I carrelli semoventi a braccio telescopico sono soggetti al libretto di prima verifica e al verbale di verifica periodica annuale. Per i sistemi di sollevamento persone si fa riferimento al D.M. 4\03\1982 compreso il collaudo e le verifiche periodiche biennali da parte dell'ispettorato del lavoro. Per lavori di breve durata per la cui esecuzione l'impresa non dispone delle attrezzature necessarie, è possibile ricorrere al contratto di nolo a freddo o a caldo della macchina. Con il nolo a freddo viene dato in locazione il solo macchinario, mentre con il nolo a caldo il locatore, oltre al macchinario, mette a disposizione del committente anche un proprio dipendente con una specifica competenza nell'utilizzo dell'attrezzatura e in entrambi i casi il locatore della macchina non ha alcuna ingerenza nella attività del cantiere e nella relativa organizzazione. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

60 Valutazione dei rischi
Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo e in galleria Nell’ambito delle lavorazioni per la realizzazione di un’opera, le attività di scavo sono caratterizzate da un’elevata incidenza di eventi infortunistici spesso causati da: 1) comportamenti improntati alla scarsa o superficiale attenzione, che porta a considerare ininfluenti le dinamiche della meccanica delle terre e delle rocce in operazioni spesso ritenute “semplici”; 2) mancata adozione delle misure necessarie per la sicurezza degli operatori; 3) atteggiamento superficiale dei progettisti e dei responsabili delle attività lavorative nelle fasi preliminari di realizzazione, nonché in quelle di verifica e di controllo (tra cui i casi in cui gli aspetti economico-finanziari provocano un abbassamento delle soglie di sicurezza). Per gli scavi a cielo aperto ed a sezione obbligata con pareti verticali o subverticali, da eseguire talora in aree urbane o in centri storici i rischi sono dovuti all’alterazione dell’equilibrio statico del sito (cedimenti e rigonfiamenti, scarsa tenuta delle pareti di taglio, ecc.), agli accumuli di materiali sul ciglio oppure per eccessive vibrazioni; oppure ancora la presenza sul fondo dello scavo di armature, di casseforme oppure di falde acquifere e circolazione di fluidi. Prima di avviare le operazioni di scavo, si dovrà procedere ad una serie di attività preliminari, per individuare l’esatta collocazione di tutte le utenze sotterranee del luogo di scavo e le condizioni al contorno (edifici, strade, alberi, ecc.) che possono determinare situazioni di rischio, al fine di valutare l’effettivo rischio specifico riferito a: 1. possibili situazioni legate a fattori ambientali ed umani; 2. presenza di gas o presunta mancanza di ossigeno nello scavo; 3. presenza di canalizzazioni di servizio; 4. condizioni difficoltose di accesso ed uscita dallo scavo. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

61 Valutazione dei rischi
Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo e in galleria Solo dopo aver acquisito questi dati preliminari, attraverso sopralluoghi, ricognizioni, appositi studi, ecc., si potrà redigere un piano operativo di sicurezza specifico, con apposito progetto per le armature di sostegno, al fine di programmare un piano di formazione ed informazione per i lavoratori. La messa in sicurezza delle sezioni di scavo è possibile con l’utilizzo di opere provvisionali di contrasto e di sostegno, con pannelli metallici o di legno, o ancora con palancole in lamiera; per i terreni con scarsa coerenza si utilizzano accorgimenti tali da non avere superfici di taglio e rischio frane sullo scavo. Ogni scavo comporta la disposizione di dispositivi di protezione e di accesso, come i parapetti per scavi superiori ai 2 metri; passerelle e rampe secondo un progetto appositamente redatto; scale di accesso per profondità fino a 10 metri. I pericoli derivano spesso da fattori esterni quali: Condizioni atmosferiche e metereolegiche; Presenza di canalizzazioni di servizio; Scavi in prossimita’ di strutture edilizie Caduta di arnesi, detriti, ecc. Polveri ed altre sostanze aerodisperse Presenza di fumi Pericolo di investimento dei lavoratori Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

62 Valutazione dei rischi
Il rischio acustico I suoni sono definiti come "perturbazioni prodotte da vibrazioni di corpi (sorgenti sonore) che si propagano attraverso un mezzo elastico con la velocità caratteristica di quel mezzo e che possono essere rilevati da un opportuno ricevitore“. Benchè la distinzione tra suono e rumore sia soggettiva e priva di riscontro in acustica, si definisce con rumore un suono sgradevole e non desiderato. Si definisce pressione acustica la perturbazione subita dall’aria per effetto della sorgente sonora, e viene misurato in Pascal. Il valore quadratico medio della pressione acustica è detta pressione sonora, ma poiché il campo dinamico dell'udito umano è molto ampio, se si utilizzasse il Pascal (Pa) per la misura della pressione acustica, si avrebbe un range di misura dell'udibile estremamente ampio. Per questo motivo si preferisce esprimere i parametri acustici come logaritmo del rapporto tra valore misurato (p) ed un valore di riferimento pari alla più piccola pressione in grado di produrre una sensazione sonora (po) definito livello di pressione sonora come Lp = 10 log (p²/po²) = 20 log (p/po). Data l'estesissima banda di intensità in gioco, per descrivere il rumore viene usata una scala logaritmica di variazione di intensità la cui unità di misura è il Bel, o meglio ancora il decibel (1/10 di Bel), secondo la seguente dicitura: Lp = 20 log (p/po) [dB]. In effetti il dB non è una vera unità di misura, bensì un modo per esprimere una misura. Essendo una scala logaritmica, se una sorgente sonora produce in un certo punto un livello X, due sorgenti sonore di pari potenza, contemporaneamente in funzione, produrranno un livello X + 3dB totali. Al fine di meglio valutare l’esposizione al rischio, è stato introdotto il cosiddetto Livello equivalente continuo (Leq) che rappresenta il livello di un ipotetico rumore costante, della stessa durata ed energeticamente equivalente al rumore variabile misurato; calibrato secondo la curva di calibrazione A, per i rumori ambientali. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

63 Valutazione dei rischi
Il rischio acustico Il testo unico sulla sicurezza definisce due livelli di esposizione del rumore: LEX,8h il livello di esposizione quotidiano al rumore; LEX,1w il livello settimanale di esposizione al rumore. L’art 189 indica i valori limite di esposizione e i valori di azione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, fissando il valore che non deve essere superato a LEX,8h = 87 dB(A) con ppeak = 200 Pa. Lo stesso valore limite è fissato per LEX,1w laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra. L’art 190 valuta il rischio rumore considerando principalente: il livello, il tipo e la durata dell’esposizione in confronto ai valori limite; tutti gli effetti sulla salute per i lavoratori sensibili; la possibilità che il rumore possa interferire con le vibrazioni delle attività lavorative e quelle con i segnali acustici di avvertimento. Se tali valori superano i limiti LEX,8h = 80 dB(A) con ppeak = 112 Pa si riporta l’eventualità sul documento di valutazione; le misurazioni sono effettuate con metodi e strumentazioni adeguate alle caratteristiche del rumore, a volte possono comprendere anche le campionature. Gli artt 191 e 192 pongono l’eventualità che i lavoratori siano esposti a valori superiori al suddetto limite, quindi per questo tipo di rischio sono necessari adeguata informazione e formazione, il controllo sanitario e la disposizione di DPI. Le aree interessate saranno delimitate, contrassegnate con appositi segnali e avranno un accesso limitato. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

64 Valutazione dei rischi
Il rischio acustico L’art 193 precisa che se il livello LEX,8h supera gli 80 dBA allora il datore di lavoro predispone i DPI; qualora siano superiori a 85 dBA allora il datore ne esige l’utilizzo. Tali dispositivi possono essere classificati in tre gruppi: gli inserti, monouso e recuperabili, che proteggono da rumori fino ai 95 dBA; le cuffie, per protezione dai rumori fino a 105 dBA; i caschi per i livelli superiori costituiti da materiali fonoassorbente. L’art 196 prevede inoltre la sorveglianza sanitaria per i livelli di LEX,8h superiori a 85 dBA. Nei cantieri, qualora il CSP individua la possibilità di tale rischio, predispone le misure necessarie per limitarne l’esposizione, qualora il livello di esposizione personale superi determinati livelli equivalenti per un tempo di esposizione fissato da tabelle. Il CSP all’atto dell’elaborazione del PSC dovrà prendere in considerazione il problema relativo all’esposizione al rumore soprattutto in relazione: - alla presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero dar luogo ad esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro…) per eliminare o minimizzare le interferenze; - alla presenza nella vicinanze di sorgenti sonore di qualunque tipologia che potrebbero dar luogo ad esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività, distanze di lavoro, ma anche informazione sui momenti nei quali si verificano le interferenze, esigenze di impiego dei DPI - uditivi, di formazione/informazione, di controllo sanitario…) per eliminare o minimizzare le interferenze; - al rispetto degli standard di emissione sonora delle attrezzature di lavoro e/o di valori limite di emissione sonora del cantiere. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

65 Valutazione dei rischi
Il rischio acustico I datori di lavoro, acquisite le previsioni dei CSP, potranno verificare, prima dell’avvio dell’attività, se le condizioni di lavoro previste in quello specifico cantiere sono compatibili con i livelli di prevenzione e protezione adottati per i propri lavoratori, verificando l’attendibilità della valutazione del rischio rumore specifica della propria azienda in quel determinato cantiere. Il POS dovrà contenere, quantomeno, le informazioni (livelli di emissione e fasi di utilizzo) relative alle attrezzature utilizzate che potrebbero comportare il superamento del valore inferiore di azione e le fasi lavorative nelle quali verranno utilizzate. Il CSE aggiornerà quindi il PSC in relazione alle attività previste nel POS e nelle attrezzature in dotazione dell’impresa. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

66 Valutazione dei rischi
Rischi fisici dovuti alle vibrazioni Si definiscono "vibrazioni“ i movimenti oscillatori di un corpo aventi carattere ripetitivo nel tempo e sono suddivise, in base agli strumenti o macchine che ne sono all'origine, in tre principali bande di frequenza: 0 –2 Hz: oscillazioni di bassa frequenza, tipiche dei mezzi dei trasporto; 2 -20 Hz: media frequenza, generate da macchinari ed impianti industriali; oltre i 20 Hz: alta frequenza, tipiche degli strumenti vibranti utilizzati in moltissime attività lavorative. Il rischio da vibrazioni è presente in molte attività lavorative quali: la guida di mezzi di trasporto terrestre, navale o aereo, dovute sia alle oscillazioni impresse dal sistema di propulsione del mezzo (vibrazioni periodiche), sia dagli scuotimenti e dalle vibrazioni aleatorie lungo i tre assi, nonché alle irregolarità del terreno o della superficie su cui il mezzo si muove. Interessano tutto il corpo; l'utilizzo di macchine industriali, che possiamo distinguere in sorgenti di vibrazioni che si trasmettono in tutto il corpo e quelli che interessano sostanzialmente il sistema mano-braccio; l'impiego di utensili o strumenti individuali ad elettricità o ad aria compressa animati da movimenti percussori (martelli pneumatici), rotatori (frese, trapani), misti (martelli perforatori). Gli effetti delle vibrazioni sull’uomo variano a seconda la frequenza a cui si è esposti: Tra 1 e 5 Hz: nausea, malessere generale, pallore, sudorazione, vomito; i disturbi scompaiono alla cessazione delle vibrazioni; Tra 6 e 20 Hz: sono particolarmente frequenti i disturbi a carico della colonna lombare e dorsale; questo quadro è frequente nei conducenti di autoveicoli; Tra 2 e 10 Hz: si può osservare respiro affannato; Tra 20 e 40 Hz: riduzione della sensibilità dell'occhio alla luce e un restringimento del campo visivo. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

67 Valutazione dei rischi
Rischi fisici dovuti alle vibrazioni I principali fattori nocivi per la salute sono i microtraumi ripetuti, lo sforzo muscolare necessario per sostenere lo strumento vibrante, la compressione locale e l'affaticamento generale. L’art 201 del TU sancisce il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a: per il sistema mano-braccio un valore limite di esposizione giornaliero di 5 m/s2, con valori su breve periodo (da 1 a 3 minuti massimo) di 20 m/s2 ed un valore che fa scattare l’azione a 2,5 m/s2 ; per il sistema corpo intero un valore limite di esposizione giornaliero di 1 m/s2, con valori su breve periodo (da 1 a 3 minuti massimo) di 1,5 m/s2 ed un valore che fa scattare l’azione a 0,5 m/s2 ; L’art 202 stabilisce per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche reperibili presso banche dati dell'Inail o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature, mentre la valutazione si trova nell’allegato XXXV della 81/08. L’art 203 sancisce qualora l’esito della valutazione dei rischi sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare l’utilizzo di attrezzature accessorie o dispositivi attenuanti. L’art 204 sancisce che i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

68 Valutazione dei rischi
Microclima e illuminazione Nel Testo Unico si fa riferimento sia al microclima e all’illuminazione a proposito dei “luoghi lavoro” (Allegato IV), sia all’aerazione e all’illuminazione a proposito delle “prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” (Allegato XIII). L’ art 64 obbliga il datore di lavoro a provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui sopra. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione che deve essere sempre mantenuto funzionante, dotato di un sistema di controllo per segnalare eventuale guasto. In caso di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

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Microclima e illuminazione Per quanto riguarda i cantieri in aggiunta alle prescrizioni precedenti, qualora opportune, deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente. Le attività di cantiere sono svolte abitualmente con luce naturale (lavoro diurno). Se le attività di cantiere si protraggono oltre il periodo diurno o sono realizzate in ambienti poco illuminati o bui è necessario predisporre un’adeguata illuminazione artificiale e l’illuminazione di sicurezza. L’illuminazione di sicurezza può essere omessa quandol ’illuminazione artificiale è utilizzata per brevi periodi e in aggiunta alla luce naturale per eseguire rifiniture, oppure quando è di ausilio al presidio notturno del cantiere. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

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Rischio rimozione da amianto L’amianto è un silicato composto al 50% di biossido di silicio uniti ad ossido di ferro e di magnesio, presente in ambiente sotto vari composti. Le eccellenti proprietà fisico-chimiche e la conseguente versatilità di impiego, unitamente al basso costo, dovuto alla notevole disponibilità e facilità di estrazione, hanno determinato un elevato impiego di questo minerale nel corso degli anni passati. Meccanicamente resistente e dalle elevate proprietà termoisolanti e fonoassorbenti, l’amianto è resistente anche alle alte temperature, agli agenti chimici e biologici; tanto da trovare applicazione nel settore industriale, edilizio, nei trasporti e nelle abitazioni per la sua versatilità e capacità di interagire, sotto forma di fibra con altri materiali. La pericolosità dell’amianto è legata alle gravi patologie provocate dalle sue fibre quando vengono inalate. Le fibre di amianto con un diametro estremamente piccolo (ordine di qualche micron) infatti penetrano facilmente all’interno dei polmoni. La maggior parte delle fibre inalate viene espulsa attraverso la saliva e le espettorazioni, le fibre più piccole vengono assorbite dai macrofagi e trasportate verso altri organi . Le maggiori patologie sono: Asbestosi: una fibrosi interstiziale conseguente all’accumulo di fibre nei polmoni che ne riduce l’ossigenazione del sangue. La diagnosi avviene dopo 10 – 15 anni; Placche pleuriche: normalmente asintomatiche, se non molto estese non producono alterazioni alla funzione respiratoria. La diagnosi avviene dopo circa 20 anni dalla prima esposizione; Mesotelioma pleurico: neoplasia più significativa dell’esposizione all’amianto, con la diagnosi che avviene dopo circa 20 – 40 anni dalla prima esposizione; Mesotelioma peritoneale: con le fibre che raggiungono il peritoneo attraverso il sistema linfatico, con diagnosi avviene dopo circa 20 – 40 anni dalla prima esposizione; Carcinoma polmonare: l’insorgenza del carcinoma polmonare aumenta in modo sostanziale nei fumatori esposti all’amianto. La diagnosi avviene dopo circa 10 – 20 anni dalla prima esposizione. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

71 Valutazione dei rischi
Rischio rimozione da amianto La pericolosità di un manufatto contenente amianto dipende dalla più o meno elevata capacità di rilasciare fibre e dalla conseguente possibilità che queste vengano inalate dall’uomo. A tal motivo si distinguono due condizioni, per i quali si differenziano: Materiali friabili, che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione delle dita. A causa della scarsa coesione interna, possono liberare fibre spontaneamente, per effetto di semplici correnti d’aria, vibrazioni, infiltrazione d’acqua e ancor di più a seguito di urti, danneggiamenti, interventi di manutenzione; Materiali compatti, in cui l’amianto è inglobato in un supporto legante che trattiene saldamente legate a se le fibre; se in buono stato di conservazione non costituiscono fonte di pericolo, a patto che non vengano sottoposti a tagli, abrasioni o a danneggiamenti volontari o involontari. Allorquando si è in presenza di materiali contenenti amianto, occorre: • Predisporre un programma di ispezione (D.M. 6/9/94) • Inviare comunicazione alla AUSL se si è in presenza di amianto “floccato” o in “matrice friabile (L. 257/92) e per la regione Sicilia: inviare comunicazione all’ ARPA (L. Reg. n.10 /2014) • Effettuare la valutazione del rischio (D.M. 6/9/94) e predisporre un programma di controllo periodico e manutenzione o, in alternativa, procedere alla bonifica (D.M. 6/9/94) Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

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Procedura di rimozione da amianto Il programma di ispezione consiste in una prima ricerca della documentazione tecnica per accertare i tipi di materiali usati nella costruzione; si passa poi ad un’ispezione diretta dei materiali per identificare quelli friabili e quelli potenzialmente contenenti fibre di amianto, verificandone lo stato di conservazione anche per mezzo campionatura ed analisi, mappando e registrando tutti i risultati. A seguire una valutazione che consenta di stabilire la potenziale esposizione al rischio di inalazione di fibre di amianto, mediante una prima stima dello stato in cui si trova il manufatto e conseguente valutazione del rischio, e la misura, mediante campionamento dell’aria, della concentrazione di fibre aerodisperse presenti nell’aria. Dalla valutazione dei rischi possono scaturire tre ipotesi: Materiali integri non suscettibili di danneggiamento; Materiali integri suscettibili di danneggiamento; Materiali danneggiati. Accertata la presenza contenti amianto, i proprietari dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge deve designare una figura a cui affidare il controllo ed il coordinamento delle attività di manutenzione, assicurando le misure di sicurezza durante gli interventi di manutenzione, operazioni di pulizia o qualunque altra azione che possa causare pericolo di rilascio di fibre. Le precauzioni previste per le operazioni di bonifica: delimitazione dell’area e ricoprimento del pavimento e degli arredi con teli a perdere; disattivazione dell’impianto di ventilazione; interventi da eseguirsi ad umido, senza produzione di polvere o con sistema di aspirazione; pulizia finale ad umido o con aspiratori dotati di filtro assoluto; utilizzo di dispositivi personali di protezione per il personale; smaltimento del materiale di risulta, degli stracci per la pulizia, dei teli di ricoprimento e dei D.P.I. come materiali contenenti amianto. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

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Procedura di rimozione da amianto I metodi di bonifica sono attuati da ditte riconosciute per mezzo di Piani di Lavoro trasmessi preventivamente all’ASP, e sono di seguito riassunti: per incapsulamento, un trattamento con prodotti inglobanti che assicura una maggiore coesione evitando ogni dispersione, ogni rifiuto, con costi e tempi contenuti; a svantaggio del metodo vi è la permanenza dell’amianto; per confinamento, con la creazione di barriere a tenuta in grado di separare il materiale contente amianto dal resto dell’ambiente. Nessun rifiuto, tempi e costi contenuti; per rimozione, che è il sistema più efficace ma anche il più costoso. Unico sistema ammissibile per composti friabili, si effettua per mezzo di una confinazione artificiale mediante unità di decontaminazione prefabbricato contenente un locale di equipaggiamento, un locale doccia, una chiusa d’aria ed un locale incontaminato (spogliatoio) dove gli operai indossano gli indumenti personali. Si definiscono esedi quelle attività lavorative comportanti per i lavoratori un’esposizione sporadica e di debole intensità alle fibre di amianto, comprensiva del tempo per la pulizia del sito, della messa in sicurezza dei rifiuti e della decontaminazione dell'operatore, conforme alla Circ. del 25/01/2011 nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 del D Lgs 81/08. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

74 Valutazione dei rischi
Rischi da movimentazione manuale dei carichi La stabilità e l’equilibrio del corpo dipendono dal suo baricentro e dalla base d’appoggio, intesa come lo spazio costituito dalla pianta dei piedi e dall’area da essi delimitata; un’ampia base diminuisce il carico discale evitando continui aggiustamenti posturali. Nella movimentazione manuale quindi bisogna sempre allargare la base d’appoggio ed abbassare il baricentro il più possibile, attenendosi ai seguenti comportamenti: Per sollevare dei carichi portare il peso vicino al corpo e piegare le ginocchia, tenendo un piede più avanti dell’altro per avere più equilibrio; per spostarli degli è opportuno girare tutto il corpo, spostando anche la/le gambe, evitando di ruotare solo il tronco; per porli in alto usare uno sgabello o una scaletta per arrivare all’altezza desiderata, evitando di inarcare la schiena; la zona ideale per un carico è compresa tra l’altezza delle spalle e l’altezza delle nocche, pertanto in una distribuzione altimetrica è preferibile mettere in alto o in basso carichi leggeri o poco utilizzati; Per movimentare carichi di peso superiore ai 25 KG o di dimensioni particolari, si devono utilizzare gli ausili messi a disposizione dall’azienda; qualora non disponibili è meglio suddividerlo in due pesi, da portare con le due mani; Quando si deve lavorare a lungo in piedi, occorre regolare il piano di lavoro in modo che i gomiti possano stare ad angolo retto; quando si deve lavorare a lungo seduto, cercare sempre di crearsi un appoggio per le braccia e comunque non permanere nella stessa posizione per più di minuti; Quando non si eseguono i corretti movimenti, o nei casi di stress da ripetitività di determinate azioni durante l’attività lavorativa, possono verificarsi i seguenti disturbi: articolari (spalla, gomito, polso) o alla mano, soprattutto perché i nervi e i tendini, nei movimenti ripetuti e rapidi, sono sovraccaricati e possono infiammarsi; muscolari, perché nelle contrazioni muscolari statiche, ai muscoli arriva meno sangue del necessario, mal nutriti si affaticano e diventano deboli. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

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Rischi da movimentazione manuale dei carichi Il D Lgs 81/08 dedica l’intero titolo VI a tale rischio, definendone il campo di applicazione ed i rischi da sovraccarico bio-meccanico (art 167); predispone l’obbligo al datore di lavoro di adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori o comunque di limitarne il rischio (art 168); predispone l’obbligo della formazione dei lavoratori, richiamando ulteriori specifiche nell’allegato XXXIII, con riferimento alle norme tecniche della serie ISO 11228/1-2-3: Norma UNI ISO : compito di sollevamento e trasporto dei carichi, specifica i limiti raccomandati per il sollevamento ed il trasporto manuale, prendendo in considerazione l’intensità, la frequenza e la durata del compito (carichi di peso uguale o superiore a 3 kg); Norma UNI ISO : compito di spinta e traino di carichi, la norma specifica i limiti raccomandati per le azioni di spinta e traino svolte con il corpo intero; Norma UNI ISO : compito di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza, la norma stabilisce raccomandazioni per compiti lavorativi ripetitivi che implicano la movimentazione manuale di bassi carichi (peso inferiore a 3 kg) ad alta frequenza. Il modello di comportamento per la movimentazione manuale di carichi con sollevamento è quello del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health); mentre per i movimenti ripetitivi è quello OCRA (Occupational Ripetitive Actions) Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

76 Valutazione dei rischi
Rischi da esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici In attesa del recepimento in Italia della nuova direttiva europea 35/2013/UE rimane valido il principio della valutazione del rischio specifico e le disposizioni di tutela secondo quanto previsto nel capo IV del titolo VIII del D Lgs 81/08, per la protezione degli effetti: di tipo diretto, che possono essere acuti (a breve termine e a comparsa certa) o cronici (a lungo termine e non certi), con la norma che affronta prevalentemente i primi; di tipo indiretto, dovuto a contatti con oggetti o apparecchiature metalliche influenzate da campi elettromagnetici EM; Per l’analisi delle cause si distinguono i campi elettrici e magnetici statici, i quali non manifestano perturbazioni propaganti, dai campi EM che invece sono fenomeni radiattivi. Per i primi non vi sono efferti avversi dovuti dimostrati per le esposizioni prolungate, tranne che per i dispositivi impiantati (i pace-makers) o per i casi indiretti di innesco o esplosione di materiali infiammabili. Per i secondi vi sono effetti collaterali riconosciuti in funzione della gamma di frequenza per la quale suddividiamo i campi EM come: Campi elettromagnetici ELF (Extremely Low Frequency), legati all'interazione tra le correnti indotte (prodotte dai campi EM) ed i meccanismi biologici e fisiologici della percezione sensoriale e muscolare; distinti per effetti del campo elettrico e per effetto del campo magnetico. Questi possono produrre da allucinazioni ottiche o fosfeni (10 mA/m2 ), a stimolazioni muscolari ( mA/m2 ), fino all’eccitazioni delle sistoli ventricolari (900 mA/m2 ), e perfino la fibrillazione ventricolare (2 A/m2 ); Campi elettromagnetici RF (Radiofrequency) o MW (Micro-Wave) che possono interessare le apparecchiature radiografiche sanitarie, la linea ferroviaria, ma anche le saldatrici o i smerigliatori, o gli elettrodotti e le linee interrate. Gli effetti diretti sono di natura termica poichè l'energia EM produce calore nei tessuti biologici. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

77 Valutazione dei rischi
Rischi da esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici Il Titolo VIII capo IV del D.L.vo. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro se non può giustificare il rischio (cioè se non può essere certo che le esposizioni sono trascurabili) deve valutare e/o misurare o calcolare l'esposizione del lavoratore, secondo le norme armonizzate europee con maggiore riferimento alla EN 50499; o seguendo le indicazioni di cui all’allegato XXXVI, defininendo i livelli di riferimento e di azione e le zone: Zona 1: è la zona nella quale i livelli di esposizione superano i livelli di riferimento per la popolazione ma sono inferiori o uguali ai valori di azione stabiliti per i lavoratori dal D.lgs 81/08; Zona 2: è la zona nella quale i livelli di esposizione superano i livelli di azione stabiliti dal D.lgs 81/08 per i lavoratori. Le misure di prevenzione sono la diminuzione dell'esposizione con diversi metodi di lavoro, o con l’acquisizione di macchinari che emettono meno campi EM (se è possibile); prevedere eventuali schermature di tali apparecchiature, predisponendone i piani di manutenzione, e limitandone sempre la durata dell'esposizione. Le misure di Protezione consistono nell’installazione e dislocazione delle apparecchiature che emettono CEM in aree appositamente dedicate, con opportuna segnalazione delle aree con appositi cartelli e predisposizione di sentieri sicuri per i lavoratori non esposti e i non dipendenti; adeguata formazione e fornitura di appositi DPI. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

78 Valutazione dei rischi
Rischi di incendio e esplosioni La normativa di riferimento in merito alla valutazione e la riduzione di tale rischio è ancora il DM 10/3/1998, così come specificato dall’art 46 comma 4 del D Lgs 81/08., in attesa di nuove disposizioni in merito di cui al comma 3 del suddetto articolo. Lo sviluppo di un incendio ha sempre come origine l’innesco di una combustione che si viene a verificare per cause accidentali, colpose e in alcuni casi dolose. Affinché il fenomeno di combustione possa avere inizio devono essere presenti insieme i tre elementi fondamentali che costituiscono il cosiddetto triangolo del fuoco: il comburente (come l’ossigeno), il combustibile (sostanze infiammabili) e l’energia, che può essere una qualsiasi fonte di calore. L’innalzamento della temperatura della sostanza combustibile oltre il limite di infiammabilità, comporta un’accellerazione della sua decomposizione con la conseguente emissione di sostanze combustibili volatili che, in presenza di ossigeno e una qualunque fonte d’innesco, danno origine alla combustione. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

79 Valutazione dei rischi
Rischi di incendio e esplosioni Una volta innescato, possiamo descrivere lo sviluppo di un incendio in quattro fasi: ignizione, dipendente dall’infiammabilità del combustibile, cioè dalla velocità di generazione e propagazione dei vapori con conseguente crescita della zona interessata dalle fiamme. In questa fase le temperature della zona interessata all’incendio sono eterogenee, e quindi è possibile l’estinzione dell’incendio se si interviene prontamente; la propagazione dell’incendio, dove il fuoco si estende a tutti i materiali combustibili presenti vicino al luogo di origine incrementando fortemente la temperatura dell’ambiente tanto che, anche a causa del forte irraggiamento che ne consegue, si viene a verificare la propagazione dell’incendio anche a zone non a diretto contatto col fronte di fiamma. In tale fase l’unica cosa da fare è eseguire delle opportune manovre antincendio ad evitare il propagarsi ulteriore delle fiamme, con lo scopo di evitare il raggiungimento del flash-over ; il flash-over è una condizione di incendio generalizzato che può avvenire durante la fase di sviluppo dell’incendio e ne rappresenta il culmine. I gas caldi che si sono accumulati nell’ambiente si incendiano simultaneamente con l’effetto di una esplosione, provocando un elevatissimo rilascio di calore e un forte aumento delle temperature. Ciò segna una condizione di irreversibilità dell’incendio, pertanto si procede al confinamento; una volta che il fuoco ha divorato, in modo più o meno violento, tutto ciò che poteva bruciare l’incendio si estingue per mancanza di sostanze che lo possono alimentare. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

80 Valutazione dei rischi
Rischi di incendio e esplosioni Parte integrante dell’aspetto sicurezza è l’utilizzazione di sistemi e materiali che possano segnalare tempestivamente la situazione di pericolo e far sì che l’incendio si limiti alla sola fase di crescita. Pertanto in fase progettuale in funzione delle condizioni di rischio si prevede l’impiego dei sistemi di rilevamento, conformi alle norme tecniche UNI 9795 e UNI EN 54 così composti: - un insieme di rivelatori che possono essere di fumo, di temperatura, di fiamma, di gas; - una centralina che valuta l’effettivo superamento dei valori di soglia; un sottosistema attuativo, caratterizzato dai dispositivi d’allarme. Si definisce reazione al fuoco il grado di partecipazione del materiale combustibile al fuoco cui è sottoposto, che va da classe 0 (incombustibili) fino a classe 5 . I provvedimenti per ridurre al minimo le probabilità di innesco di incendio possono essere di tipo tecnico o di carattere organizzativo e gestionale:: realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d’arte, predisponendo la messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche ed una adeguata protezione da scariche atmosferiche; una ventilazione permanente degli ambienti con presenza di gas, vapori o polveri infiammabili; ordine, pulizia, rispetto del regolamento interno e controlli sulle misure di sicurezza da osservare; - informazione e la formazione dei lavoratori, in funzione ai livello di rischio basso (4h), medio (8h) e alto (16h) secondo le indicazioni di cui all’allegato IX del DM 10/03/1998. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

81 Valutazione dei rischi
Rischi di incendio e esplosioni Le misure di protezione sono l’insieme degli interventi volti a limitare i danni conseguenti ad un incendio e possono suddividersi in due tipologie, passiva e attiva. Per sistemi di protezione passiva si intende l’insieme delle misure che non richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto: cioè le disposizioni logistiche progettuali, prevedendo adeguate vie di fuga e debite distanze di sicurezza, nonché alla compartimentazione dei reparti con elementi tagliafuoco dei tipo REI adeguato. R sta per stabilità meccanica o resistenza; E per tenuta ai prodotti della combustione, in modo da non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; I per isolamento termico, atto a ridurre la trasmissione del calore. La dicitura è seguita dal valore numerico t (min) di esposizione all’incendio (standard) durante il quale il componente deve conservarsi: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180. Il piano di emergenza è un documento contenente le informazioni-chiave per mettere in atto le prime disposizioni per la salvaguardia ed evacuazione delle persone e del patrimonio aziendale, composto dall’elenco delle persone incaricate di sovrintendere, controllare ed applicare le procedure di emergenza e dalle linee guida comportamentali ed operative. Comprende relazione e planimetrie delle vie di fuga e delle aree sicure. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri

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Rischi di incendio e esplosioni I sistemi di protezione attiva sono quelle che richiedono l’azione diretta di un uomo o l’azionamento di un impianto. A tal riguardo l’allegato V del DM 10/3/98 esegue uyna classificazione degli incendi, stabilendo per ogni classe una tipologia di intervento attivo: - incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alle formazioni di braci. L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi. Le attrezzature sono estintori, naspi UNI 25, idranti UNI 45 o UNI 70, o altri impianti di estinzione ad acqua; incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali vernici, oli, grassi, petrolio e derivati. Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica. Le attrezzature sono estintori a polvere o a CO2, idranti con lance a getto variabile o impianti automatici a schiuma; - incendi di classe C: incendi di gas, per cui l'intervento principale é quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla; esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas. incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche combustibili (sodio, potassio, alluminio, magnesio). In tali incendi occorre utilizzare estintori o impianti automatici con delle polveri speciali; incendi di classe E: incendi di impianti elettrici in tensione, per cui si ricorre ad estintori o impianti automatici a polvere dielettrica CO2. Valutazione dei rischi La Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri


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