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Corso di Formazione per Dirigenti

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Presentazione sul tema: "Corso di Formazione per Dirigenti"— Transcript della presentazione:

1 Corso di Formazione per Dirigenti
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2 Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011
La durata minima del corso di formazione dei dirigenti in materia di sicurezza è di 16 ore. E’ previsto per i Dirigenti un aggiornamento QUINQUENNALE della durata di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza.

3 Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011
La formazione dei Dirigenti è strutturata in 4 moduli Modulo 1 Giuridico Normativo    Modulo 2   Gestione e organizzazione della sicurezza     Modulo 3 Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi Modulo 4 Comunicazione, informazione, consultazione    

4 Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
FORMAZIONE DIRIGENTI Giuridico Normativo    Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; I soggetti del sistema di prevenzione aziendale (Dlgs 81/08, compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa); Delega di funzioni; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/01) I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia

5 Gestione e organizzazione della sicurezza
FORMAZIONE DIRIGENTI Gestione e organizzazione della sicurezza     I modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 Dlgs 81/08); Gestione della documentazione tecnica amministrativa; Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione; organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze; modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti art. 18 comma 3 bis Dlgs 81/08; ruolo del RSPP/ASPP

6 Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
FORMAZIONE DIRIGENTI Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi Il rischio da stress lavoro correlato; Rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi e dalla tipologia contrattuale; Il rischio da interferenze e lavori in appalto; Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; Considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; I DPI; La sorveglianza sanitaria

7 Comunicazione, informazione, consultazione
FORMAZIONE DIRIGENTI Comunicazione, informazione, consultazione     Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; Tecniche di comunicazione; Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; Consultazione e partecipazione degli RLS; Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione degli RLS;

8 Formazione Dirigenti Affinché durante il lavoro, ci fosse un po’ di attenzione per la sicurezza dei lavoratori, probabilmente nasce con l’uomo, o forse con il lavoro medesimo. Il problema diviene patrimonio, quanto meno dei datori di lavoro, nel ventennio posto a cavallo del 1900, più o meno tra il 1890 ed il 1910, prima suggerimenti – poi regole – infine leggi. E’ nel periodo fascista (1922 – 1944) che nascono le prime leggi che parlano di sicurezza dei lavoratori, sul posto di lavoro. Nel ventennio vedono la luce il codice Rocco (G.U ), il Codice Civile (G.U ) e varie altre norme, ormai abrogate quasi tutte, pur se talune – rivedute ed integrate – sopravvivono ancora. 8

9 Formazione Dirigenti Finito il fascismo, nasce la Repubblica, imperniata sui concetti fondamentali della salute e del lavoro. Nel 1948 entra in vigore la nostra Costituzione. La C.I. (139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali), fu approvata il ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. La C.I. costituisce la principale fonte del diritto, (è detta infatti pure fonte delle fonti), in quanto contiene i principi generali (nonché i valori) cui devono uniformarsi tutte le leggi emanate dallo Stato. 9

10 Formazione Dirigenti Il fondamento costituzionale dell'obbligo di igiene e sicurezza del lavoro La Costituzione della Repubblica non sancisce principi espressi in materia di igiene e sicurezza del lavoro. La giustificazione costituzionale delle norme in materia trova peraltro il suo fondamento negli artt. 32, 35, 38 e 41 della Costituzione

11 Costituzione Italiana
Formazione Dirigenti Costituzione Italiana art.32 la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività. art.35 la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 11

12 Costituzione Italiana
Formazione Dirigenti Costituzione Italiana art.38 ai lavoratori devono essere assicurati, in caso d’infortunio, i mezzi adeguati per le loro esigenze di vita. art. 41 l’iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’unita sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 12

13 Costituzione Italiana
Formazione Dirigenti Costituzione Italiana In altre parole, chiunque può intraprendere una qualsiasi attività imprenditoriale. L’unica barriera pensabile può essere individuata nel vincolo – irrinunciabile per la nostra Costituzione – che l’attività da intraprendere, non pregiudichi la libertà, la sicurezza, e la dignità umana dei lavoratori. 13

14 Formazione Dirigenti In presenza di tale quadro normativo si ritiene che le norme che impongono all'imprenditore il rispetto delle misure di sicurezza costituiscono attuazione dei principi di cui agli artt. 32 e 41, comma 2, Cost. che riconoscono al diritto alla salute la prevalenza su quello alla libertà di iniziativa economica.

15 Codice civile Art c.c. Tutela delle condizioni di lavoro ‘’L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ‘’ .

16 Formazione Dirigenti La norma fissa un principio di carattere generale, costituisce la norma di chiusura del sistema prevenzionistico chiarendo che, in ogni caso, il datore di lavoro è tenuto all'osservanza sia delle norme di sicurezza e deve anche tenere un comportamento tale da garantire la sicurezza dei lavoratori.

17 Formazione Dirigenti Il parametro di riferimento cui rinvia la norma (quando richiama l'esperienza e la tecnica), al fine di valutare se un'impresa ha attuato tutte le misure volte a prevenire gli infortuni sul lavoro, è quello della "massima sicurezza tecnologicamente fattibile", intesa quale obbligo in capo al datore di lavoro di conformare costantemente il sistema di sicurezza secondo la particolarità dell'attività svolta e della tecnologia conosciuta (o conoscibile) dall'imprenditore .

18 Formazione Dirigenti Il destinatario primario del rispetto delle norme in materia antinfortunistica è l'imprenditore (datore di lavoro), cioè il soggetto cui spetta la gestione e l'organizzazione dell'attività, ossia colui che ha effettivamente un potere in tal senso. Il datore di lavoro non può però occuparsi da solo di tutte le fasi di cui si compone l'attività d'impresa ed è obbligato, ad affidare ad altri soggetti, per mezzo di una delega, anche la gestione delle misure antinfortunistiche ed il conseguente controllo.

19 Formazione Dirigenti Si può convenire che il citato art rappresenta, quanto molti anni dopo, (ben 62) rappresenterà per il mondo del lavoro, l’avvento del DLgs 626/94 (direttiva europea). Infatti il messaggio che si trae da tale art., e che il D.L. (datore di lavoro) deve far tutto il possibile (e forse anche di più!) affinché ai suoi lavoratori sia garantito il massimo livello di sicurezza. 19

20 Esempi Cass. Pen. Sez. 3, sentenza n. 6360 del 26.01.2005:
In tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’ omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all’imprenditore dall’ art c.c. al fine della più efficace tutela dell’ integrità fisica del lavoratore.

21 Formazione Dirigenti Prima di addentrarci nelle leggi di prevenzione, ricordiamo ora 2 articoli del Codice Penale che rivestono particolare importanza per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori: il 589 ed il 590 21

22 Formazione Dirigenti Art Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da 2 a 5 anni. 22

23 Formazione Dirigenti Art Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione sino a 3 mesi e con la multa sino a 309 €. Se la lesione è grave, la reclusione è da 1 a 6 mesi, e la multa da 123 € a 619 €. Se la lesione è gravissima, la reclusione è da 3 mesi a 2 anni e la multa da 309 € a 1.239€ 23

24 Formazione Coordinatori
Gli articoli ora visti, 589 e 590 CP, trovano applicazione nel caso si verifichi un infortunio sul lavoro (e, specialmente, se mortale). Tutte le altre leggi, che commenteremo nel prosieguo, rappresentano al contrario le norme cosiddette contravvenzionali: infatti verranno fatte rispettare dall’OdV (Organo di Vigilanza) durante le ispezioni da questo eseguite. 24

25 Legge n.300 del 1970 Statuto dei lavoratori
Rispetto al tema della prevenzione dagli infortuni tale legge evidenzia l’importanza di una “partecipazione” dei lavoratori all’esame di queste problematiche. L’art.9 prevede una “rappresentanza dei lavoratori” con pieno diritto a sorvegliare l’applicazione delle norme poste a tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori. Così si anticipa la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che vedremo sarà introdotta e disciplinata con il d.lgs.626/94 e con poi con il T.U. 81/2008.

26 La vecchia legislazione in materia di sicurezza e salute
D. Lgs. n. 626/94; D. Lgs. n. 494/96; D.P.R. n. 547/55; D.P.R. n. 303/56; D.P.R. n. 164/56; D. Lgs. n. 277/91; Ecc…..

27 Formazione Dirigenti Il Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, così come modificato dal D.Lgs n. 106 del 03 agosto 2009, è quindi, oggi, la legge fondamentale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ha riunito e modificato le precedenti disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La versione, attualmente aggiornata a giugno 2015, reperibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, settore Sicurezza nel Lavoro, racchiude tutte le principali Circolari, i Decreti, gli Accordi Stato Regioni, gli Interpelli 2012, 2013 e 2014 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

28 La nuova legislazione in materia di sicurezza e salute
D. Lgs. n. 81/ (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) Si compone di: 13 titoli suddivisi in vari capitoli 306 articoli 51 allegati

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30 Formazione Dirigenti Chi intende dedicarsi solamente alla sicurezza nei cantieri edili, potrà limitarsi a studiare compiutamente solo i titoli I° e IV°. Chi invece vuole interessarsi solo della sicurezza negli stabilimenti industriali, deve necessariamente, “impadronirsi” di tutti i titoli, escluso il IV. 30

31 Formazione Dirigenti Il Titolo 1° - art. da 1 a 61, ed in più 3 all. – espone i principi comuni a tutti i settori di attività disciplinati dal T.U.. I tre allegati: 1) elenco delle violazioni che potrebbero far scattare, nell’Organismo di Vigilanza, il provvedimento di sospensione dell’attività; 2) casi in cui – il datore di lavoro – può svolgere direttamente i compiti del RSPP; 3) modello, per il medico competente, della cartella sanitaria di rischio. 31

32 ALLEGATO I Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione; Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

33 Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
ALLEGATO I Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto; (Imbracatura) Mancanza di protezioni verso il vuoto. (parapetto) Violazioni che espongono al rischio di seppellimento Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

34 ALLEGATO I Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d’amianto Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

35 Titolo 4° - (art. da 88 a 160, 14 all.) – cantieri mobili –
Formazione Dirigenti Titolo 4° - (art. da 88 a 160, 14 all.) – cantieri mobili – 14 allegati (dal n° 10 al n 23): 10) elenco dei lavori edili o d’ingegneria civile per i quali si applica il titolo 4°; 11) elenco dei lavori comportanti particolari rischi; 12) contenuto della notifica preliminare; 13) prescrizioni di sicurezza per la logistica di cantiere (spogliatoi, docce, lavabi, ecc.) ; 14) contenuto minimo del programma per conseguire l’attestato di CSP e CSE; 15) contenuti minimi dei piani di sicurezza; 16) fascicolo con le caratteristiche dell’opera; 35

36 Titolo 4° - (art. da 88 a 160, 14 all.) – cantieri mobili –
Formazione Dirigenti Titolo 4° - (art. da 88 a 160, 14 all.) – cantieri mobili – 14 allegati (dal n° 10 al n 23): 17) idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi; 18) viabilità nei cantieri, ponteggi, trasporto dei materiali: 19) verifica di sicurezza dei ponteggi metallici fissi; 20) costruzione ed impiego di scale portatili; 21) Accordo Stato-Regioni-Prov. sui corsi di formazione per i lavoratori che operano in quota; 22) contenuto minimo del Pi.M.U.S.; 23) deroga per i ponti su ruote a torre (e cioè possono non essere agganciati alla costruzione ogni due piani). 36

37 Articolo 3 - Campo di applicazione
D.Lgs. n°81/08 Articolo 3 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

38 Prevenzione Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come: L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori; La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti; L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio); L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate

39 D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

40 D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

41 Pericolo e rischio Pericolo:
Proprietà o qualità intrinseca di una determinata fattore avente il potenziale di causare danni. Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano un pericolo. Nella definizione del concetto di pericolo si porrà l’accento sul fatto che si tratta di una caratteristica intrinseca di un certo agente e che questa descrive la sola potenzialità di causare il danno. Si chiederanno esempi all’aula su agenti pericolosi (annotare alla lavagna per riprendere successivamente): gli agenti chimici; la velocità; il fumo di sigaretta; il telefonino; lanciarsi con un paracadute; guidare la macchina; ... Suggerimento: possono essere elencati a fatti elencare dall’aula alcuni fattori di rischio (pericoli) applicabili all’azienda rappresentata in aula. 41 41 41

42 Pericolo e rischio Rischio:
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione L’uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio concreto o meno. Dipende dalle condizioni di uso. Nella definizione del concetto di rischio si porrà l’accento sul fatto che si tratta di una caratteristica che dipende dalle reali condizioni di uso. Si chiederanno esempi all’aula su situazioni di rischio (ci si può riallacciare a quanto precedentemente annotato alla lavagna): gli agenti chimici sono rischio in funzione delle loro caratteristiche e dell’esposizione, la velocità è rischiosa in relazione alle caratteristiche del veicolo e della strada, il fumo di sigaretta è rischio in funzione del numero di sigarette e del tempo di esposizione ecc. Suggerimenti: riprendere ed esaminare gli elementi caratterizzanti dei due infortuni di esempio. Individuare pericoli e rischi. 42 42 42

43 Azioni di riduzione del rischio
Prevenzione: agisce riducendo la probabilità di accadimento

44 Azioni di riduzione del rischio
Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.

45 Protezione La protezione attiva è quella che gli stessi
operatori devono attivare (Estintori, Arresti di emergenza), indossare (caschi,scarpe). La protezione passiva interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio)

46 Figure della sicurezza:
Definizioni

47 Articolo 2 - Definizioni
D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

48 D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

49 D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni D.Lgs. n°81/08
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

50 Riferimenti corso Dirigenti
La definizione legale non prevede alcun livello contrattuale predefinito, dunque anche un quadro intermedio può essere qualificato normativamente come dirigente ai fini dell'attuazione dei compiti organizzativi e di vigilanza previsti dal Testo Unico di sicurezza del lavoro, nè prevede la disponibilità di un potere di spesa, e nel caso in cui questo manchi, i suoi obblighi dirigenziali saranno obblighi gestionali organizzativi e di riferire a chi possiede il potere di spesa le necessità prevenzionistiche emergenti.

51 D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

52 D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

53 D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

54 D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;

55 D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

56 D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

57 D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

58 D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

59 Articolo 3 - Campo di applicazione
D.Lgs. n°81/08 Articolo 3 - Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

60 Titolo IV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n°81
Cantieri Temporanei o Mobili

61 D.Lgs. n°81/08 Titolo IV - Articolo 89 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ ALLEGATO X. b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;

62 D.Lgs. n°81/08 Titolo IV ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

63 D.Lgs. n°81/08 Titolo IV - Articolo 89 - Definizioni
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

64 D.Lgs. n°81/08 Titolo IV - Articolo 91 -
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV;

65 b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.

66 D.Lgs. n°81/08 Titolo IV - Articolo 89 - Definizioni
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice

67 D.Lgs. n°81/08 Titolo IV - Articolo 89 - Definizioni
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione ;

68 Nel caso di “consorzio tra imprese”, l’impresa affidataria è dunque la consorziata assegnataria dei lavori o, nel caso di più assegnatarie, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori, salvo l’accettazione da parte di quest’ultima. La norma non opera alcuna distinzione, nel caso di “soggetti plurimi”, tra consorzi ordinari, consorzi stabili ed ATI, ma utilizza la generica espressione “consorzio tra imprese”.

69 L’Autorità di Vigilanza ha affrontato i dubbi interpretativi affermando che:
a) nel caso di ATI, il ruolo di “affidataria” dovrebbe essere assunto dalla mandataria, dato che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, è quest’ultima che ha la rappresentanza esclusiva dei mandanti per ogni operazione ed atto dipendenti dall’appalto. b) nei casi di consorzio, tanto per i consorzi stabili, quanto per quelli ordinari, l’impresa “affidataria” sarà l’impresa assegnataria dei lavori o, nel caso di più assegnatarie, quella indicata dal consorzio, previa accettazione da parte dell’impresa stessa.

70 Infine, con riferimento al momento dell’individuazione dell’impresa affidataria, in considerazione del fatto che l’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 si riferisce “all’impresa titolare del contratto” o, in caso di consorzi, all’assegnataria dei lavori “oggetto del contratto”, l’Autorità ha precisato che tale momento non deve essere riferito a quello della presentazione delle offerte, ma a quello della stipula del contratto, con apposita comunicazione alla stazione appaltante [Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - Impresa "affidataria" e decadenza dall'attestazione SOA per false dichiarazioni - Parere 22 luglio 2010 sulla corretta applicazione dell’art. 89, c. 1,lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008 in ordine all’individuazione dell’impresa “affidataria”].

71 Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. (arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per il datore di lavoro e dirigente) 2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ ALLEGATO XVII.

72 Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. (arresto sino a due mesi o ammenda da 548 a euro il datore di lavoro e dirigente)

73 Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.  3-ter). Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro il datore di lavoro e dirigente [

74 Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII;

75 ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo; c) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007; d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente decreto legislativo

76 ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al

77 Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

78 Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

79 D.Lgs. n°81/08 Titolo IV - Articolo 89 - Definizioni
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare

80 Obblighi connessi ai contratti di. appalto o d’opera o di
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione

81 Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

82 Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

83 La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (3) (4);

84 Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

85 Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Nell'ipotesi di cui sopra, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 1) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 2) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

86 Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

87 Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
lo scopo del DUVRI è quello di garantire nei luoghi di lavoro la cooperazione e il coordinamento dei lavori, riducendo il  rischio interferenziale. Il documento elaborato deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato all’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

88 Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
La modifica prevista all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede, per alcune tipologie di committenti che svolgono attività a basso rischio lavorativo (non considerando il rischio igienico_sanitario) la possibilità (non l'obbligo) di sostituire la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), con l'individuazione di un «incaricato». un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta.

89 Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Al momento, mancando il decreto applicativo, non è possibile ricorrere all'incaricato in sostituzione della elaborazione del DUVRI.

90 (Cass. Pen., Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 9153,
Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Si noti, peraltro, che secondo la Cassazione l'obbligo di coordinamento in capo al committente, previsto dalla normativa (art. 26, D.Lgs. n. 81/08), sussiste a prescindere dalla mancata redazione del documento unitario di valutazione dei rischi in quanto attiene alla normale diligenza che sempre deve sovraintendere all'esercizio di attività imprenditoriali che comunque coinvolgano imprese diverse e che impone un costante raccordo operativo, essenziale al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori (Cass. Pen., Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 9153,

91 (Cass. Pen., Sez. III, 16 gennaio 2013, n. 2285,
Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Si sottolinea che la legge si riferisce al datore di lavoro "committente" e non, in generale, al datore di lavoro. Ciò assume una grande importanza, come del resto recentemente riconosciuto dalla Cassazione che, con riferimento alla omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (c.d. DUVRI), ha precisato che lo stesso dev'essere ritenuto un reato proprio del "datore di lavoro committente", senza possibilità di estensione del medesimo al datore di lavoro appaltatore (Cass. Pen., Sez. III, 16 gennaio 2013, n. 2285,

92 Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni in esame, come precisato dallo stesso art. 26, comma 3, non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

93 al contratto dovrà essere allegato il DUVRI;
Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Ciò detto, corre l'obbligo di precisare come l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 richieda qualcosa in più al contratto di appalto per poter affermare che siano soddisfatti tutti i requisiti normativamente previsti in materia di sicurezza. In particolare: al contratto dovrà essere allegato il DUVRI; nel contratto dovranno essere specificati, a pena di nullità ex art cod.civ., i costi della sicurezza "propri connessi alla specifico appalto".

94 Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
I costi della sicurezza del lavoro da indicare contrattualmente, devono essere ritenuti quelli relativi alle misure di cooperazione e coordinamento conseguenti all'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e finalizzate all'eliminazione o riduzione delle interferenze lavorative proprie delle opere o dei servizi o, comunque, quelli relativi a peculiari misure che, rendendosi necessarie solo per i lavori interni oggetto dell'appalto, ne impongono la deduzione contrattuale,

95 Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
In sostanza, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009, viene mantenuto l'obbligo per le parti di indicare nel contratto di appalto i costi della sicurezza a pena di nullità del contratto medesimo ma viene chiarito uno degli aspetti più controversi in materia, vale a dire che tali costi (da indicare) sono unicamente quelli necessari per eliminare (o, se impossibile, ridurre) i rischi da interferenza delle lavorazioni. La norma introduce, altresì, un elemento di particolare rilevanza per la garanzia dei livelli di sicurezza negli appalti disponendo che tali costi, non sono soggetti a ribasso.

96 Art. 26 – D.Lgs 81. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Sono in ogni caso esclusi dall'onere di indicazione contrattuale, i costi relativi ai rischi specifici propri delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi che non rientrano, fra l'altro, per espressa previsione normativa, nel documento di valutazione dei rischi interferenziali.

97 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Un importante documento di riferimento, è il parere espresso dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione del 5 marzo 2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza".

98 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Secondo questo documento per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza: a) la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento)

99 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
b) i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; c) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

100 Art. 26 – D.Lgs 81. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore  ai  cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

101 Art. 26 – D.Lgs 81. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori

102 ALLEGATO XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

103 Figure della sicurezza:
Obblighi

104 Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
D.Lgs. n°81/08 Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

105 Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del D.V.R. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

106 D.Lgs. n°81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

107 D.Lgs. n°81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza

108 D.Lgs. n°81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

109 D.Lgs. n°81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

110 D.Lgs. n°81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37

111 D.Lgs. n°81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

112 D.Lgs. n°81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda. q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

113 D.Lgs. n°81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA,, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

114 D.Lgs. n°81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

115 D.Lgs. n°81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; Nota: La lettera u) è stata così integrata dall’art. 5, comma 1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 (G.U. n. 196 del 23/08/2010): “La tessera di riconoscimento di cui all’art 18, comma 1, lettera u), deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione”. v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

116 D.Lgs. n°81/08 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

117 Riferimenti corso Dirigenti
L'articolo 18 è in toto obbligatorio per il datore di lavoro, mentre nei confronti del dirigente si modella sulle effettive competenze e attribuzioni, ovvero il dirigente è obbligato ad adempiere solo a quelle prescrizioni che riguardano la sua effettiva funzione in azienda, mentre per le altre che non riguardano i suoi compiti aziendali ne risponde solo se specificamente delegato

118 Riferimenti corso Dirigenti
Tra i compiti della funzione dirigenziale, particolare rilievo assumono i seguenti: adozione delle misure di sicurezza (tecniche, organizzative e procedurali per quanto di competenza) imposte dalla legislazione speciale antinfortunistica e di igiene del lavoro ed individuate dal datore di lavoro, e in modo particolare per coloro che siano titolari anche di poteri decisionali e di spesa, quali dirigenti ai sensi dell'art del c.c. o in base al principio di effettività;

119 SENTENZE DI CASSAZIONE

120 Riferimenti corso Dirigenti
Principio di effettività e individuazione dei dirigenti prevede che nelle imprese, “l'individuazione dei destinatari delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere effettuata non già tenendo presenti le diverse astratte qualifiche spettanti coloro che fanno parte dell'ente o dell'impresa (legale rappresentante, dirigente, preposto, ecc.), bensì invece facendo riferimento alla ripartizione interna delle specifiche competenze, così come regolate dalle norme, dai regolamenti o dagli statuti che governano i singoli enti o le singole imprese” [Cassazione penale, sez. III, 14 novembre 1984, ]

121 Riferimenti corso Dirigenti
3.- istruzione, informazione, formazione e, qualora necessario per legge o in base alla valutazione dei rischi, addestramento dei lavoratori [art. 36 e 37 D. Lgs. n. 81/2008, e molti altri articoli dello stesso Decreto, che le attività di formazione e informazione devono essere non formali e burocratiche, e le informazioni e istruzioni devono essere effettivamente assimilate dai lavoratori che devono dunque comportarsi sempre in modo sicuro e vigilati affinché attuino quel che è stato loro comunicato al riguardo. (chi ha obblighi di sicurezza verso i lavoratori deve “attivarsi e controllare fino alla pedanteria che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro” – Cass. 6 febbraio 2004 Bixio, e Cass. Sez. IV pen. n del 22 aprile 2004 Policarpo];

122 Riferimenti corso Dirigenti
L'obbligo dei dirigenti di vigilare, al fine di esigere, come previsto dall'art. 18 comma 1 lettera f del D.Lgs.n. 81/2008, che i lavoratori dipendenti osservino le norme di sicurezza “non può essere addebitato fino al punto di imporre una presenza continua sul luogo di lavoro, né può essere esteso fino a dovere impedire eventi dipendenti da comportamenti anomali, imprevedibili e commessi in violazione degli ordini ricevuti” (Cass. sez. IV 8/4/1993 n P.G. in proc. Di Pergola).

123 Riferimenti corso Dirigenti
L'obbligo è di carattere generale, organizzativo, con la predisposizione di idonee istruzioni e procedure, organizzando un adeguato sistema di sorveglianza tramite preposti idonei. Una volta che il dirigente abbia adeguatamente adempiuto alle proprie citate obbligazioni, sorge in lui, legittimamente, la ragionevole aspettativa che il lavoratore si comporti conformemente agli ordini ricevuti, e in ogni caso senza mai porre in atto comportamenti assolutamente anomali e imprevedibili, estranei alla sua mansione lavorativa.

124 Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1) Nominare il medico competente 2) Consultare il RLS per le attribuzioni di cui all’art. 50 3) Designare gli addetti alle emergenze 4) Convocare la riunione periodica >15 dipendenti 13) Affidare compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni di salute 5) Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 12) Consegnare copia del DVR al RLS 11) Fornire i DPI ai lavoratori 6) Comunicare all’INAIL annualmente il nominativo del RLS 10) Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori 7) Informare il S.P.P sui rischi organizzazione del lavoro La descrizione degli impianti e dei processi I dati sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza 9) Comunicare all’INAIL, ai fini statistici, i dati relativi agli infortuni sul lavoro (rinviato al 16 maggio 2009) 8) Munire, in regime di appalto, tutti i lavoratori di tessera di riconoscimento

125 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
L’art. 18 del D.Lgs. 81/08, che elenca gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, entra nel dettaglio delle specifiche modalità in cui deve esplicarsi tale attività di vigilanza a loro carico.

126 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Anzitutto essa si esprime nel “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione” (art. 18 c. 1 lett. f).

127 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Per comprendere in cosa consista concretamente tale obbligo occorre tenere presente che l’ obbligo di vigilanza grava in via originaria sul datore di lavoro e sul dirigente e solo in via sussidiaria sul preposto, come ci ricorda la Cassazione allorché afferma che la sovrintendenza spetta al preposto come “compito non esclusivo ma sussidiario, spettando anzitutto al datore di lavoro e ai dirigenti” salvo il datore di lavoro “abbia conferito apposita delega a persona tecnicamente all’altezza.”

128 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Dunque risulta fondamentale da parte del dirigente, per adempiere all’obbligo di “richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori” delle norme e delle disposizioni aziendali, vigilare affinché il preposto vigili.

129 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
E non si dimentichi che tale vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi gravanti sul preposto è altresì richiesta dal comma 3-bis aggiunto all’art. 18 da parte del decreto correttivo, ai sensi del quale “il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (preposti), 20 (lavoratori), 22 (Progettisti), 23 (fabbricanti), 24 (Fornitori) e 25 (Medico competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.

130 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Va poi ricordato che la vigilanza imposta al dirigente (oltre che al datore di lavoro) dall’art. 18 c. 3-bis, che egli dovrà attuare attraverso l’adozione di idonee misure organizzative e procedurali (ad es. la richiesta di report, la verifica dell’idoneità delle procedure adottate, la predisposizione di strumenti atti a far emergere eventuali prassi disapplicative tra i lavoratori o violazioni delle norme o degli obblighi da parte di altri soggetti che forniscono prestazioni all’azienda che hanno rilevanza sul piano della salute e sicurezza), deve avere in particolare ad oggetto l’adempimento degli obblighi a carico, oltre che dei preposti, anche dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori (di luoghi di lavoro, impianti, attrezzature, dispositivi…) e del medico competente.

131 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Ciò significa, in pratica, che nel momento in cui – ad esempio - il preposto ai sensi dell’art. 19 ha l’obbligo di segnalare tutte le condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza, il dirigente ha l’obbligo di vigilare affinché questi le segnali.

132 La delega di funzioni

133 Capo III – Art. 16 Delega di funzioni
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: che essa risulti da atto scritto recante data certa; che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto 133

134 Art. 16 – DELEGA DI FUNZIONI
La delega di funzioni non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni a lui trasferite (c. 3)

135 Delega di funzioni Obbligo di vigilanza del delegante (Datore di Lavoro) Comma 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4. Comma 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

136 D.Lgs. n°81/08 Articolo 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

137 D.Lgs. n°81/08 Articolo 19 - Obblighi del preposto
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

138 D.Lgs. n°81/08 Articolo 19 - Obblighi del preposto
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

139 D.Lgs. n°81/08 Articolo 19 - Obblighi del preposto
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

140 DLgs. N° 81/08 Art. 20 Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

141 DLgs. N° 81/08 Art. 20 Obblighi dei lavoratori
2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

142 DLgs. N° 81/08 Art. 20 Obblighi dei lavoratori
c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

143 DLgs. N° 81/08 Art. 20 Obblighi dei lavoratori
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

144 DLgs. N° 81/08 Art. 20 Obblighi dei lavoratori
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

145 Art. 20 Obblighi dei lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione Segnalare immediatamente al S.P.P. le deficienze dei mezzi, dei dispositivi e qualsiasi condizione di pericolo, nell'ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal S.P.P., ai fini della protezione collettiva ed individuale Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro Formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto

146 Valutazione dei rischi –

147 Valutazione dei rischi –
Formazione Dirigenti Valutazione dei rischi – Definizione art. 2 valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

148 scelta delle attrezzature di lavoro;
Formazione Dirigenti Valutazione Rischi La valutazione dei rischi, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori anche per quanto concerne: scelta delle attrezzature di lavoro; scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro,

149 stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza,
Formazione Dirigenti Valutazione Rischi Tra i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori vanno compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui: stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi, rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

150 DLgs. N° 81/08 Art. 28 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

151 Formazione Coordinatori Documento Valutazione Rischi: Data Certa
Il Documento di Valutazione dei Rischi redatto a conclusione della valutazione deve essere custodito presso l’unità produttiva e deve essere munito di data certa. Data certa, attestata da: sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro; sottoscrizione del documento da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente.

152 Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi
Il D.V.R. deve avere data certa e contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei D.P.I. individuali adottati il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri l'indicazione del nominativo del R.S.P.P, R.L.S. o R.L.S.T. e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici

153 Documento Valutazione Rischi: Rielaborazione
Formazione Dirigenti Documento Valutazione Rischi: Rielaborazione La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata: in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; a seguito di infortuni significativi; quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

154 Formazione Dirigenti Documento Valutazione Rischi: Rielaborazione
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

155 Formazione Coordinatori Obiettivo della VALUTAZIONE DEI RISCHI
Consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la Sicurezza e la Salute dei lavoratori.

156 Esempio di metodologia per la VDR
RISCHIO = PROBABILITA’ X GRAVITA’ LIVELLO DI PROBABILITA’ 1 = IMPROBABILE = L' evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli indipendenti e poco probabili. 2 = POSSIBILE = L'evento dannoso è poco probabile ma possibile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più' eventi sfavorevoli e di probabilità non trascurabile. 3 = PROBABILE = L' evento dannoso è probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli che si sono già verificati. 4 = FREQUENTE = L' evento dannoso è molto probabile. La sua manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli frequenti che si sono già verificati in altri casi. Nell’analisi della matrice di esempio si introduce una possibile classificazione del parametro “probabilità” in una scala che va da 1 a 4. Suggerimento: si provi a far assegnare il valore alla P di eventi tipici delle situazioni lavorative rappresentate in aula. 156 156

157 Esempio di metodologia per la VDR
RISCHIO = PROBABILITA’ X GRAVITA’ Scala della gravità del danno 1 = LIEVISSIMO = Il danno ( lesione o patologia ) è rapidamente reversibile e di scarsa entità che non comporta l'abbandono del posto di lavoro. 2 = LIEVE = Il danno comporta una parziale limitazione funzionale reversibile in pochi giorni con completo ripristino della capacità lavorativa. 3 = GRAVE = Il danno è di media entità e comporta una limitazione funzionale temporanea reversibile solo dopo un certo periodo di prognosi. 4= GRAVISSIMO = Il danno è irreversibile e comporta una riduzione parziale ma permanente della capacità lavorativa o l'inabilità totale o la morte. Nell’analisi della matrice di esempio si introduce una possibile classificazione del parametro “gravità” in una scala che va da 1 a 4. Suggerimento: si provi a far assegnare il valore alla G di eventi tipici delle situazioni lavorative rappresentate in aula. 157 157

158 Esempio di metodologia per la VDR
Il rischio risulta calcolato come prodotto P x G = R con una rappresentazione a matrice P 4 8 12 16 3 6 9 2 1 G Elevato = 12-16 Notevole = 8-9 Accettabile = 3-6 Basso 1-2 Nell’analisi della matrice di esempio si introduce infine lo schema di classificazione dei rischi con la scala P x G che va da 1 a 16. Suggerimento: si provi a far valutare dei fattori di rischio tipici delle situazioni lavorative rappresentate in aula. 158 158 158

159 Articolo 35 - Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

160 Articolo 35 - Riunione periodica
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

161 Articolo 35 - Riunione periodica
3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

162 Articolo 35 - Riunione periodica
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

163 Schema Organizzazione Aziendale
DIRIGENTI PREPOSTI ADDETTI EMERGENZE ADDETTI PRIMO SOCCORSO MEDICO COMPETENTE RLS LAVORATORI ASPP RSPP DL In questa slide sono introdotte le varie figure che hanno a che fare con la gestione della SSL. I vari soggetti in questa fase sono illustrati tracciando una semplificazione di massima e rimandando alle fase successive dell’intervento: DL – Datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro; RSPP: Un consulente esterno o interno del DL per valutare i rischi; ASPP: un membro del servizio demandato a gestire i vari aspetti della SSL; Lavoratori: coloro che operano nelle linee di produzione alle dipendenze del DL; RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: un lavoratore eletto o designato dai lavoratori per essere rappresentati in temi di SSL; Medico competente: un medico specializzato per gli aspetti di SSL che può essere interno o esterno all’azienda; Addetti al primo soccorso: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento in caso di necessità di primo soccorso; Addetti alle emergenze: lavoratori con compiti speciali inerenti l’intervento in caso di emergenze di varia natura; Dirigenti e preposti: soggetti della catena gerarchica aziendale che, a vario titolo, danno attuazione alle indicazioni del DL. Si sottolinei il fatto che il legislatore ha delineato ogni figura in termini di: Attribuzione di specifici compiti; Competenza necessaria per l’esecuzione del compito; Attribuzione di sanzioni e/o ammende in caso di mancata attuazione dei propri compiti. Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni. 163

164 Analisi dei due infortuni
Un magazziniere sta usando il carrello elevatore in condizioni di scarsa visuale e investe un collega provocando una contusione e 3 giorni di inabilità temporanea. Un altro addetto dello stesso magazzino inciampa su una scatola di cartone vuota lasciata in disordine e si procura una distorsione alla caviglia con 3 giorni di inabilità temporanea. Pericoli (diversi) Condizioni che hanno elevato il Rischio Danni (uguali per caso) Si riprende la slide sui due infortuni di esempio per esaminare le dinamiche dal punto di vista del rischio: i due eventi sono generati da due pericoli molto diversi tra loro (il potenziale di danno di un carrello elevatore è molto differente da quello di una scatola di cartone); due comportamenti imprudenti hanno elevato il rischio a condizioni inaccettabili; i due danni sono analoghi ma solo per casualità. Nel caso del primo infortunio il danno avrebbe potuto essere molto più elevato. 164 164 164

165 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

166 Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo

167 Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

168 Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32. 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

169 Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

170 Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. 8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile

171 Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

172 Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2.

173 Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

174 Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

175 Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

176 Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi

177 1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori
ALLEGATO II CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34) 1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori 3. Aziende della pesca.....fino a 20 Lavoratori 4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori

178 Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;

179 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

180 Formazione Dirigenti D.Lgs. n°81/08 Articolo 2 - Definizioni
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

181 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda

182 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto

183 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

184 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

185 Accordo Stato regioni dicembre 2011
Il percorso destinato ai lavoratori si compone di 2 moduli: Formazione generale: 4 ore Formazione specifica: 12 ore Il modulo della formazione generale costituisce credito permanente. Il modulo della formazione specifica deve essere periodicamente ripetuto in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi

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187 Formazione sicurezza lavoratori edili operai e tecnici art. 37, c.1
CORSO DURATA DESTINATARI QUANDO AGGIORNAMENTO RIFERIMENTO NORMATIVO FORMAZIONE DI BASE Formazione sicurezza lavoratori edili 16 ore 4 ore: generale (credito formativo permanente) 12 ore: specifica operai e tecnici sempre e ogni qualvolta trasferimento/cambio mansione o introduzione nuove attrezzature Quinquennale (6 ore) art. 37, c.1 D.Lgs. 81/08 Conferenza Stato Regioni n° 221 del 21/12/11 operai 1°ingresso settore edile nuovi assunti contratto edilizia in occasione di nuovo rapporto lavorativo NO art. 37, c.1 D.Lgs. 81/08 art. 91 ccnl edilizia impiegati ufficio 8 ore 4 ore: specifica impiegati che operano solo in RSPP per datore di lavoro impresa edile 48 ore datore di lavoro di imprese fino a 30 addetti i datori di lavoro che vogliono assumere incarico di RSPP (14 ore) art. 34, c.2 e c.3 Dirigenti Personale d'impresa assunto con contratto da dirigente i dirigenti già nominati, ma non ancora formati, devono essere formati entro il art. 37, c.7

188 Accordo Stato Regione del 25 luglio 2012
Per il personale di nuova assunzione, l’avvio del corso per dirigente o preposto, deve essere previsto anteriormente o contestualmente all’assunzione o all’incarico dei compiti di dirigente o preposto. Nel caso in cui il datore non riesca a rispettare tali termini, evidenziandone le motivazioni, completerà il percorso formativo entro 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

189 Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

190 Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.

191 Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

192 Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

193 a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

194 Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

195 f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

196 l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

197 Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

198 Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

199 Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

200 Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. 7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

201 Articolo 51 - Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee). 2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

202 Articolo 2 - Definizioni
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

203 CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 69 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

204 CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 69 - Definizioni
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

205 CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 69 - Definizioni
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.

206 Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2012 n° 60, costituisce attuazione dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. n° 81/08, individuando (Allegato A) quali sono le attrezzature di lavoro, elencate di seguito, per cui è necessario sottoporre gli operatori ad una formazione specifica:

207 Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

208 Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione

209 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata;

210 Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

211 Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

212 Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

213 Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2012 n° 60, costituisce attuazione dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. n° 81/08, individuando (Allegato A) quali sono le attrezzature di lavoro, elencate di seguito, per cui è necessario sottoporre gli operatori ad una formazione specifica:

214 Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.

215 b) Gru a torre: gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.

216 c) Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile per effetto della gravità.

217 d) Gru per autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.

218 e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: 1
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: 1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.

219 2. Carrelli industriali semoventi:
qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.

220 Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.

221 g) Macchine movimento terra:
1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una strutturai superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.

222 Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.

223 Pale caricatrici frontali:
macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

224 Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.

225 Autoribaltabile a cingoli:
macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

226 Pompa per calcestruzzo:
dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace dì scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.

227 Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
Per ognuna delle suddette attrezzature l’Accordo Stato regioni indica la durata ed i contenuti del corso, precisando inoltre che tale formazione, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n° 81/08.

228

229 FORMAZIONE AGGIUNTIVA ALLA FORMAZIONE DI BASE
CORSO DURATA DESTINATARI QUANDO AGGIORNAMENTO RIFERIMENTO NORMATIVO FORMAZIONE AGGIUNTIVA ALLA FORMAZIONE DI BASE OPERATORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA 16 ore 4 ore: generale 4 ore: specifica 8 ore: pratico - operatori di macchine adatte alla movimentazione del terreno Obbligatoria. Entro tutti coloro in possesso di attestati diversi dai contenuti dell'accordo Stato regioni hanno obbligo di aggiornamento Quinquennale (4 ore) art. 73, c.4 e 5 D.Lgs. 81/08 Conferenza Stato Regioni n° 53 del 22/02/12 POMPA PER CALCESTRUZZO macchine adatte al pompaggio del conglomerato cementizio PIATTAFORME ELEVABILI sollevamento di persone GRU SU AUTOCARRO operatori di GRU montata su un veicolo per il carichi

230 FORMAZIONE AGGIUNTIVA ALLA FORMAZIONE DI BASE
CORSO DURATA DESTINATARI QUANDO AGGIORNAMENTO RIFERIMENTO NORMATIVO FORMAZIONE AGGIUNTIVA ALLA FORMAZIONE DI BASE OPERATORE GRU A TORRE 16 ore 4 ore: generale 4 ore: specifica 8 ore: pratico operatori di GRU a braccio orientabile per il sollevamento di carichi Obbligatoria. Entro tutti coloro in possesso di attestati diversi dai contenuti dell'accordo Stato regioni hanno obbligo di aggiornamento Quinquennale (4 ore) art. 73, c.4 e 5 D.Lgs. 81/08 Conferenza Stato Regioni n° 53 del 22/02/12 GRU MOBILE operatori di autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse

231 CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Articolo 74 - Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

232 2. Non costituiscono DPI:
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Articolo 74 - Definizioni 2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

233 f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Articolo 74 - Definizioni d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

234 Articolo 75 - Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

235 Articolo 76 - Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

236 Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione

237 Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori

238 Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

239 Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

240 Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori 1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 2. I lavoratori devono in particolare: h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

241 a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

242 2. Ai fini del presente titolo, s’intendono:
TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Articolo Campo di applicazione Articolo Campo di applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 2. Ai fini del presente titolo, s’intendono: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

243 TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Articolo Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

244 TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:

245 TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII;

246 TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all' ALLEGATO XXXIII; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ ALLEGATO XXXIII.

247 TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Articolo Informazione, formazione e addestramento 1. Tenendo conto dell’ ALLEGATO XXXIII, il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

248 TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Il principale fattore che determina un rischio per la colonna vertebrale dell’operatore è l’ eccessivo carico che va a comprimere il disco intervertebrale (carico discale) durante la movimentazione di oggetti o di pazienti

249 TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Identificazione dei fattori di rischio Postura Condizioni ambientali Organizzazione del lavoro Caratteristiche individuali Caratteristiche del sistema di trasporto Frequenza e durata Forza

250 PATOLOGIE DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Prevalentemente mal di schiena per contratture muscolari o per patologie della colonna vertebrale: - artrosi (formazione di osteofiti) - discopatie (degenerazione del disco intervertebrale) - ernia del disco (rottura del disco intervertebrale, con fuoriuscita del nucleo polposo nel canale midollare e possibilità di compressione delle radici nervose) CIFOSI (deformazione) della COLONNA VERTEBRALE

251 PATALOGIE DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Artrosi È una malattia degenerativa delle articolazioni, che determina la ricostruzione irregolare dell’osso sotto forma di becchi ossei(detti osteofiti)

252 PATOLOGIE DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Ernia del disco È determinata dalla fuoriuscita del disco intervertebrale dalla sua sede con formazione di ernie

253 PATOLOGIE DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Sciatica Sia l’ernia del disco che l’artrosi Possono comprimere un nervo determinando irritazione e dolore

254 PATOLOGIE DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
TENDINITI della SPALLA, del GOMITO, della MANO, SINDROME del TUNNEL CARPALE Queste ultime patologie possono verificarsi anche per “movimenti ripetuti del braccio” e per uso di “strumenti vibranti”

255 TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ATTENZIONE!!!

256 Quanti sono gli infortuni?
Nel 2011 in Italia si sono verificati circa 920 infortuni mortali sul lavoro; Complessivamente nello stesso anno sono stati denunciati circa infortuni sul lavoro; A questi si aggiungono circa malattie professionali denunciate Per il solo amianto si ammalano ancora in Italia circa persone ogni anno I dati derivano dal rapporto annuale INAIL. Si tratta di una pubblicazione annuale nella quale sono riportati i dati statistici relativi a infortuni e malattie professionali denunciati e riconosciuti. Nel rapporto annuale si trovano anche i confronti con gli altri paesi e gli indici tendenziali che descrivono il trend del fenomeno. Riguardo al numero degli infortuni mortali si può far notare all’aula che circa il 45% di questi si verificano su mezzi di trasporto, sia come infortuni in itinere (infortuni legati a incidenti stradali nel percorso tra l’abitazione e il posto di lavoro) sia nell’ambito di attività di trasporto veri e proprie. I dati sono da considerare non definitivi perché moti casi di infortuni9o o malattia professionale richiedono mesi per essere definiti. Approfondimenti: rapporto annuale INAIL su Dati 2011 da rapporto INAIL 2012 (non definitivi) 256 256

257 Andamento infortuni negli ultimi anni…
Var.% -36,6 Var.% I dati indicano la progressiva riduzione degli indici di incidenza degli infortuni in Italia nel decennio Il confronto con l’aula si può sviluppare sulle possibili cause di questo andamento. Tra le possibili ipotesi (dell’autore): aumento del livello di attenzione dei media sulla SSL; progressivo trasferimento all’estero di lavorazioni pericolose; progressiva trasformazione della realtà lavorativa italiana con aumento dell’incidenza di attività del terziario (meno rischiose); effetto a lungo termine delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 626/94, modifiche e integrazioni. Suggerimenti: confronto con l’aula sulle possibili cause di questa riduzione. Approfondimenti: banca dati statistica su -24,2 257 257

258 Quali sono i loro effetti?
Gli infortuni sul lavoro hanno un costo sociale enorme; E’ impossibile quantificare il loro impatto come lutti; E’ invece possibile stimare i costi diretti e indiretti sostenuti dal paese per questo fenomeno; Si stima che questo fenomeno costi all’Italia circa 25 miliardi di euro all’anno; Si tratta di un costo pari al 3% del prodotto interno lordo (PIL). Questa è una diapositiva che va semplicemente letta. Va sottolineato il fatto che le considerazioni economiche di fronte a fenomeni di questo tipo lasciano i discenti sgomenti e spesso possono provocare indignazione. Argomenti di questi tipo vanno pertanto introdotti con particolare attenzione sottolineando quanto riportato nel secondo punto dell’elenco. La stima del 60% è molo prudenziale: uno studio dell’agenzia europea per la sicurezza sul lavoro ha messo in luce il fatto che nella media europea oltre il 70% dei costi del fenomeno infortunistico ricadono sulla collettività, il resto è diviso tra aziende e lavoratori. Si stima che almeno il 60% di questi costi ricada sulla collettività 258 258

259 E le malattie professionali?
Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione ecc.); La malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.); Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di tempo dall’esposizione; Tra le malattie più note ci sono l’ipoacusia (riduzione dell’udito per esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (lombalgie e artriti), la silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto); Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto sottostimato. In questa diapositiva occorre sottolineare l’importanza del fenomeno delle malattie professionali (attualmente poco considerato nell’opinione pubblica). È importante che l’aula inizi a familiarizzare con la differenza tra causa violenta e progressiva. Si possono fare di versi esempi di malattie professionali più o meno note ed è importante che l’aula ne suggerisca alcune. Nell’ambito di questo discorso occorre sottolineare le difficoltà insite nel riconoscimento di una malattia professionale: individuazione del rapporto causa-effetto; scarsa conoscenza di molti agenti di rischio; scarsa conoscenza delle interazioni tra agenti diversi; distanza di tempo che spesso intercorre tra l’esposizione all’agente di rischio e l’insorgenza della malattia; problema delle concause (fumo di sigaretta, abitudini di vita ecc.). Approfondimenti: D.M. 9/4/2008 su malattie professionali. 259 259

260 Andamento malattie professionali
I dati derivano dalla sezione delle statistiche pubblicate dal sito INAIL. Si rifletta con l’aula sul fatto che le malattie professionali stanno aumentando anche in un periodo di riduzione della forza lavoro. Questo potrebbe essere legato a una maggiore sensibilità generale nella individuazione e denuncia di queste patologie. Approfondimenti: Dati da sezione statistiche su inail.it 260 260

261 Quali patologie sono denunciate?
Malattia Incidenza % Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee 62 % Ipoacusia da rumore 15 % Malattie da Asbesto (neoplasie, asbestosi, placche pleuriche) 5 % Malattie respiratorie (non da asbesto) Tumori (non da asbesto) 3 % Malattie cutanee 2 % Disturbi psichici da stress lavoro-correlato 1 % Altre 8 % Anche in questo caso i dati si prestano a numerose chiavi di lettura. Si tratta dell’incidenza percentuale delle malattie denunciate nel 2010 (i dati del 2011 sono analoghi ma non ancora definitivi). La tabella comprende sia le malattie tabellate che le non tabellate. Le prime sono patologie automaticamente riconosciute come professionali a patto che il lavoratore abbia svolto una certa mansione (esempio: l’ipoacusia da rumore è automaticamente associata all’uso di un martello pneumatico), le seconde sono invece patologie il cui nesso causale non è dimostrato per legge ma deve essere appurato. Il relatore avrà cura di illustrare i dati di maggiore interesse. Si sottolinei che nel dato delle malattie muscolo scheletriche sono comprese le patologie di diversa natura quali lombalgie, artriti, tendiniti e neuropatie che hanno origine da lavorazioni molto diverse tra loro. Approfondimenti: rapporto annuale INAIL su Dati da sezione statistiche su inail.it 261 261

262 L’Infortunio sul lavoro
Evento traumatico, istantaneo, intenso che si verifica in occasione di lavoro, in grado di causare lesioni o alterazioni dello stato di salute del lavoratore

263 Le malattie da lavoro Malattie professionali (Tecnopatie)
Malattie elencate nella specifica tabella di cui al DPR n. 336/94 Malattie correlate al lavoro Tutti gli eventi acuti o cronici provocati o in relazione all’attività lavorativa svolta

264 Le Cause degli Infortuni
Cause oggettive Ambiente di lavoro Attrezzature di lavoro Sostanze e materiali Non uso dei dpi

265 Eliminazione delle cause oggettive
Prevenzione tecnica Eliminazione delle cause oggettive Migliorare gli ambienti e i posti di lavoro Eliminare ovvero sostituire ciò che è pericoloso Rendere sicuri: attrezzature, macchine e impianti Utilizzare dispositivi di protezione collettiva ed individuali

266 Le Cause degli Infortuni
Cause soggettive Stato di salute Colpa (imperizia,Imprudenza e negligenza) Informazione Formazione Addestramento

267 Interventi sul fattore umano
Eliminazione delle cause soggettive Informazione, Formazione e Addestramento Sensibilizzazione/diffusione della cultura della prevenzione Controllo dei fattori psicologici (rapporti gerarchici autoritari, inserimento nel gruppo, gratificazione, molestie, ecc.) Sorveglianza sanitaria Vigilanza e controllo

268 Le Cause degli Infortuni
Cause trasversali Procedure di lavoro, Organizzazione del lavoro (turni, riposi, monotonia, ripetitività, stress, ecc.)

269 Interventi trasversali
Eliminazione delle cause trasversali Migliorare i processi lavorativi Fattori ergonomici, automazione, ecc. Migliorare l’organizzazione del lavoro Orari, turni, riposi, carichi di lavoro, ritmi, ecc

270 Near misses – Quasi incidenti
Il near miss o quasi incidente è un qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un danno alla salute e, per qualche motivo da indagare, non lo ha fatto; Rientrano in questa categoria i piccolissimi infortuni che non devono essere registrati. Si introduce il tema dei “quasi incidenti”. Il relatore dovrà sottolineare l’enorme importanza che riveste ai fini prevenzionali l’analisi di questi eventi. In questa categoria non rientrano solo i quasi infortuni ma anche tutti quegli eventi che non è detto avrebbero portato a eventi lesivi. Gli stessi riguardano la sicurezza, la salute e lo stato degli impianti. Possibile esempio: rientrando al mattino in ufficio si trova una lastra controsoffitto che è caduta su una scrivania; si tratta di un quasi infortunio perché se fosse accaduto di giorno avrebbe potuto investire una persona; l’analisi dell’evento conduce a un esame del controsoffitto; se si evidenziano problemi che erano stati trascurati si possono studiare interventi di sostituzione del controsoffitto. I near miss devono essere segnalati perché sono i “campanelli di allarme” della prevenzione e il loro esame è utilissimo 270 270

271 Near misses – Quasi incidenti
Quasi Infortuni si comprendono tutti gli eventi che avrebbero potuto condurre a lesioni e patologie; Quasi Incidenti si comprendono sia gli eventi che avrebbero potuto determinare un infortunio, che quelli che non necessariamente lo avrebbero fatto. Si approfondisce la distinzione tra “quasi incidenti” e “quasi infortuni” Suggerimento: far raccontare ai presenti alcuni esempi di near miss capitati nelle loro lavorazioni. “È inciampato ma è riuscito a non cadere” è un quasi infortunio. “La calandra stava per cedere” è un quasi incidente. 271 271

272 Near misses – Quasi incidenti
Su 1000 incidenti: 3 sono infortuni con conseguenze rilevanti, Circa 90 determinano effetti minori, i restanti sono cosiddetti quasi infortuni o near misses o ancora "near loss" episodi che, pur avendone il potenziale, non hanno prodotto danni I quasi infortuni sono proporzionalmente molto più numerosi, in rapporto di almeno 1 a 10, degli infortuni registrabili. Diapositiva che va letta per aumentare la percezione dell’importanza dell’analisi dei near miss. Il rapporto pari a circa 1 a 10 tra infortuni mortali e complessivi emerge dall’analisi dei dati INAIL. Le altre statistiche portano a concludere che per ogni infortunio mortale ci sono almeno incidenti la cui analisi potrebbe aver contribuito alla riduzione del rischio. Suggerimento: Anche in questo caso può essere utile far raccontare ai presenti alcuni esempi di near miss capitati nelle loro lavorazioni e, soprattutto, la loro frequenza in relazione al verificarsi si infortuni veri e propri. Per ogni infortunio mortale ce ne sono circa 1000 minori. 272 272

273 Near misses – Quasi incidenti
Devono essere analizzati non soltanto gli "incidenti", intesi come eventi che producono danni a cose, ma anche: la messa in atto di comportamenti pericolosi, il mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro, carenze strutturali, organizzative e tecniche. Si insista sul fatto che i comportamenti umani alla base di moltissimi degli infortuni. Si stima che il fattore umano sia il principale artefice degli incidenti sul lavoro con conseguenze di infortuni mortali. Per questo motivo è fondamentale insistere sull’analogia tra quasi incidenti e comportamenti errati. Suggerimento: stimolare il racconto di errati comportamenti che avrebbero potuto condurre a conseguenze serie dal punto di vista della sicurezza. La definizione di near miss è molto ampia e comprende i comportamenti umani. 273 273

274 Near misses – Quasi incidenti
Possibile esempio: rientrando al mattino in ufficio si trova una lastra controsoffitto che è caduta su una scrivania; si tratta di un quasi infortunio perché se fosse accaduto di giorno avrebbe potuto investire una persona; l’analisi dell’evento conduce a un esame del controsoffitto; se si evidenziano problemi che erano stati trascurati si possono studiare interventi di sostituzione del controsoffitto.

275 Near misses – Comunicazione
Il soggetto che più frequentemente può rilevare near miss è il preposto perché supervisiona (e analizza) il lavoro in prossimità della produzione. Il lavoratore stesso può e deve segnalare near miss. Le segnalazioni di near miss vanno inoltrate, per il tramite del superiore, al RSPP e al MC affinché le esaminino per adottare le opportune azioni. Si insiste qui sul fatto che il lavoratore può provvedere personalmente o tramite il preposto alla segnalazione del near miss. Questa attività va fatta adottando le modalità scelte dall’azienda: direttamente al RSPP/MC; per il tramite del superiore; in maniera procedurizzata; a voce, per , per comunicazione scritta; Si possono qui richiamare gli obblighi per i lavoratori di cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 81/08 sottolineando quelli che hanno a che fare con la segnalazione di near miss: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente. Suggerimento: stimolare i discenti in aula a esaminare insieme il caso di un near miss e delle modalità adottate per le sua comunicazione a chi di competenza. I near miss vanno rilevati, raccolti ed esaminati a fini prevenzionali. 275 275

276 SISTEMA SANZIONATORIO

277 Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive

278 Ciascun titolo del Testo Unico ha le proprie sanzioni
Il sistema sanzionatorio e i soggetti coinvolti nel T.U. Ciascun titolo del Testo Unico ha le proprie sanzioni Sanzione = risposta dell’ordinamento di fronte alla violazione di norme giuridiche Art. 589 c.p. omicidio colposo “…chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni…se il fatto è commesso con la violazione delle norme…per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni…”

279 Differente natura delle sanzioni
Il sistema sanzionatorio e i soggetti coinvolti nel T.U. Differente natura delle sanzioni Responsabilità nei confronti dei Privati RESPONSABILITÀ CIVILE Responsabilità nei confronti dello Stato RESPONSABILITÀ PENALE 1. Sanzioni penali (contravvenzioni) 2. Sanzioni amministrative 3. Sanzioni civili: risarcimento danno Un datore di lavoro che violi le disposizioni in tema di salute e sicurezza può essere colpito da ciascuna di queste sanzioni

280 Il sistema sanzionatorio e i soggetti coinvolti nel T.U.
Nel TU è delineato un articolato sistema di SANZIONI PENALI (contravvenzioni) e SANZIONI AMMINISTRATIVE Le sanzioni PENALI riguardano le violazioni ritenute più gravi (REATO) ed hanno come contenuto una pena severa (art. 17 c.p.) Per delitti: PENE DETENTIVE (ERGASTOLO, RECLUSIONE) PENE PECUNIARIE (MULTA) Per contravvenzioni: PENE DETENTIVE (ARRESTO) PENE PECUNIARIE (AMMENDA) DELITTO: conseguenza sempre di un DOLO (atto doloso) CONTRAVVENZIONE: conseguenza di COLPA o di DOLO

281 Il sistema sanzionatorio e i soggetti coinvolti nel T.U.
Sanzioni penali Sanzioni relative ad inosservanza di regole CAUTELARI per PREVENIRE eventi lesivi Sanzioni a seguito di casi in cui si è verificato un evento lesivo Tutela Anticipata Tutela Repressiva Puniscono una condotta o omessa condotta che ha determinato un evento Puniscono una condotta o omessa condotta penali amministrative penali

282 I REATI PUNITI CON CONTRAVVENZIONE
Il sistema sanzionatorio e i soggetti coinvolti nel T.U. I REATI PUNITI CON CONTRAVVENZIONE Nel sistema della salute e sicurezza le sanzioni intervengono con REGOLA CAUTELARE: cioè non a seguito di lesioni del bene tutelato (salute e sicurezza) ma al fine di prevenire il verificarsi dell’evento lesivo Sono puniti con le pene dell’AMMENDA (sanzione pecuniaria) e/o dell’ARRESTO (sanzione detentiva) Possono essere applicate tali pene: SINGOLARMENTE (solo arresto o solo ammenda) ALTERNATIVAMENTE (arresto o ammenda) CUMULATIVAMENTE (arresto e ammenda) L’illecito penale (il reato), a seconda della pena prevista, può essere (in fase di accertamento dell’autorità) trasformato in un illecito amministrativo.

283 Il sistema sanzionatorio e i soggetti coinvolti nel T.U.
illecito penale Regola cautelare violata Evento (lesione, morte, ..) Scritta Nesso causalità Violazione-Evento Non Sanzionata Sanzionata RESPONSABILITÀ PER LA CONDOTTA RESPONSABILITÀ PER L’EVENTO LE DUE RESPONSABILITÀ POSSONO SOMMARSI TRA LORO

284 Organi di vigilanza, controllo e assistenza
La normativa sociale è volta a tutelare i lavoratori non per fini esclusivi e personali di questi, bensì per l’interesse della Comunità voluto dall’art. 32 della Costituzione. La legislazione non è sufficiente ad assicurare la tutela dei lavoratori se non viene integrata dalla VIGILANZA, che si esprime con attività ispettiva diretta a vigilare a che le disposizioni di legge vengano osservate ed imponendone il rispetto

285 Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Il compito degli organi di vigilanza è quello di: assicurare l’applicazione delle norme sul lavoro con strumenti giuridico-operativi, quali la prescrizione, la disposizione, la diffida, la sospensione dell’attività, il sequestro preventivo ed altro fornire le informazioni e i consigli tecnici ai datori di lavoro ed ai lavoratori sui mezzi più efficaci per lavorare sicuri e per osservare le disposizioni di legge portare all’attenzione delle autorità giudiziarie i reati accertati e ogni abuso penalmente rilevante

286 Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Competenze LA VIGILANZA è SVOLTA DALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) COMPETENTE PER TERRITORIO E per specifica competenza da: - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (in materia di prevenzione incendi) - Ministero dello Sviluppo Economico (Settore Minerario) - Regioni e Province Autonome (industrie estrattive di II categoria e acque minerali e termali) - Tutte le forze dell’Ordine

287 Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Competenze Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro che opera con la Direzione Provinciale del Lavoro può esercitare vigilanza in materia informando preventivamente le ASL su - Attività delle costruzioni edili o di genio civile Cassoni in aria compressa e lavori subacquei Ulteriori attività comportanti rischi particolarmente elevati

288 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE DEL S.S.N.
Organi di vigilanza, controllo e assistenza Nell’ambito delle ASL è istituita una struttura denominata DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE DEL S.S.N. Articolata in diversi servizi (tra cui ricordiamo) 1. Igiene e sanità pubblica 2. Igiene degli alimenti e della nutrizione 3. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 4. Sanità Animale 5. Promozione della salute 6. Medicina legale 7. … I tecnici della Prevenzione delle ASL nei limiti delle proprie attribuzioni sono UPG (Ufficiali di Polizia Giudiziaria)

289 Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Per svolgere il loro lavoro i Tecnici della Prevenzione con funzione ispettiva hanno facoltà di ISPEZIONARE in ogni parte, a qualunque ora, qualsiasi luogo di lavoro, anche in mancanza di specifiche disposizioni. Hanno facoltà di prelevare campioni e di chiedere al datore di lavoro le informazioni ritenute necessarie. 2 Tipi di vigilanza Con funzioni di PREVENZIONE Con funzioni di REPRESSIONE Consiste in DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI (Per evitare violazioni) Consiste in ACCERTAMENTI DI FATTI (Per accertare violazioni)

290 Organi di vigilanza, controllo e assistenza
L’Ispettore ASL (Dipendente delle Regioni) - Effettua il sopralluogo e le indagini Individua i soggetti penalmente responsabili Comunica le violazioni oggetto di prescrizione Comunica le situazioni migliorabili oggetto di disposizione* (se gravi inadempienze) dispone il sequestro preventivo Redige il verbale * l’inosservanza delle disposizioni dell’Organo di Vigilanza sono punite con sanzione amministrativa

291 Formazione Dirigenti Se in un’ispezione l’O.D.V. accerta la violazione di una norma di legge, immediatamente impartisce al contravventore (che deve essere subito individuato) una prescrizione tesa al rispetto della norma medesima. La prescrizione deve contenere: • L’identificazione della violazione accertata • Le modalità con le quali eliminare l’irregolarità • Il tempo entro cui sanare la violazione della norma: tempo massimo 6 mesi, raddoppiabile, a richiesta, una sola volta • Eventuali specifiche misure tese a far cessare il pericolo accertato La prescrizione va notificata al legale rappresentante della ditta presso cui presta la sua opera il contravventore

292 Formazione Dirigenti La prescrizione va trasmessa ad horas al P.M. che, ricevutola, la registra come notizia di reato. Quindi da inizio all’azione penale, che però subito sospende, sino a che non riceve nuove determinazioni dall’ispettore dell’ODV. Entro 60 giorni l’OdV – cui appartiene l’UPG che ha impartito la prescrizione – verifica che: La violazione è stata eliminata, e che la stessa è avvenuta con le modalità riportate nella prescrizione

293 Formazione Dirigenti L’U.P.G., nel caso positivo di avvenuta corretta ottemperanza: Ammette il contravventore al pagamento, entro 30 giorni, di una somma pari ad ¼ del massimo previsto Mentre in caso negativo: Comunica al P.M. la non avvenuta regolarizzazione

294 Formazione Dirigenti Sempre l’U.P.G. verifica, dopo 90 giorni, l’avvenuto pagamento della sanzione. Successivamente entro 30 giorni, comunica al P.M. l’avvenuto esatto e puntuale pagamento della sanzione. Il P.M. sulla base delle comunicazioni di avvenuta ottemperanza alla prescrizione, e di avvenuto pagamento della sanzione, archivia il procedimento aperto al momento della prima comunicazione dell’U.P.G.

295 Formazione Dirigenti Al contrario il P.M. nel caso di non ottemperanza alla prescrizione, o di omesso pagamento della sanzione da corso al procedimento penale rituale (cpp), sulla base della notizia di reato trasmessagli dall’UPG al momento della comunicazione della prescrizione Procedimento penale che – ritualmente – si concluderà con un’assoluzione oppure con una condanna.

296 Formazione Dirigenti Tutto quanto illustrato sino ad ora concerne l’ispezione che trae origine da un esposto, da una richiesta del P.M., o d’iniziativa. Può anche capitare che l’ispezione avvenga a seguito di un infortunio, grave, gravissimo, addirittura mortale. In tal caso non solo, similmente si effettua l’ispezione, e si effettuano similmente le “prescrizioni”, ma si accertano pure le responsabilità di chi ha determinato l’evento : si procede cioè ai sensi degli articoli del Codice Penale: 589 (infortunio mortale) o 590 (infortunio con conseguenze gravi o gravissime), rapportando all’A.G. in merito alla dinamica dell’evento.

297 Organi di vigilanza, controllo e assistenza
L’iter SANZIONATORIO

298 Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Altri organi di vigilanza, controllo e assistenza sono: INAIL (ex ISPESL) attività di informazione, consulenza e assistenza, vigilanza e controllo, certificazione e omologazione (sono dipendenti del Mistero del Lavoro) VIGILI DEL FUOCO attività di verifica e controllo in materia di prevenzione incendi e vigilanza in materia di normativa antincendio (sono dipendenti del Mistero dell’Interno) INAIL che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, svolge attività di prevenzione e vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro avendo interesse a ridurre le spese legate alle prestazioni agli infortunati (sono dipendenti del Mistero del Lavoro)

299 Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Altri organi di vigilanza, controllo e assistenza sono: CARABINIERI possono intervenire per fare controlli negli ambienti di lavoro e raccogliere prove ed eseguire rilievi in caso di infortunio sul lavoro (sono dipendenti del Mistero della Difesa) POLIZIA DI STATO ricevono denunce di infortunio e effettuano interventi in caso di infortuni gravi sul lavoro (sono dipendenti del Mistero dell’Interno) VIGILI URBANI pur non essendo un organo istituzionalmente posto alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, durante i controlli finalizzati alla rispondenza alle licenze edilizie, possono rilevare violazioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro e hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o alle ASL competenti (sono dipendenti comunali)

300 Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Oltre alla vigilanza effettuata dagli Enti preposti esiste il CONTROLLO INTERNO effettuato da: Datore di Lavoro e suoi delegati o incaricati Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Servizio Prevenzione e Protezione Medico competente Addetti antincendio e primo Soccorso

301 Formazione Dirigenti Sospensione dell’attività d’impresa
A seguire le violazioni in presenza delle quali l’OdV, può promuovere la sospensione dell’attività d’impresa, l’arresto fino a 6 mesi del Datore di Lavoro nonché una sanzione accessoria da € a € in caso di lavoro irregolare.

302 Formazione Dirigenti Sospensione dell’attività d’impresa
Secondo le disposizioni del T.U. gli ispettori possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale nei seguenti casi: •impiego di personale non risultante da documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; •gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.

303 Formazione Dirigenti Sospensione dell’attività d’impresa
Inoltre la sospensione viene applicata in caso di violazioni che riguardano la mancanza di: D.V.R.; Piano di Emergenza ed Evacuzione; formazione ed addestramento; S.P.P. e R.S.P.P.; P.O.S.; cintura o imbracatura di sicurezza; protezioni verso il vuoto; armature di sostegno negli scavi; protezione verso le parti elettriche; notifica all’OdV per gli interventi di bonifica dell’amianto.

304 Formazione Dirigenti Per il Datore di Lavoro Sanzioni
Se non elabora il documento di Valutazione dei Rischi o non nomina il RSPP : arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro [D.Lgs.81/08 e s.m.i. Art. 55, co. 1] Se il documento di Valutazione dei Rischi non è completo dei contenuti minimi prescritti: ammenda da a euro [D.Lgs.81/08 e s.m.i. Art. 55, co. 3, 4]

305 Per il Datore di Lavoro ed il Dirigente
Formazione Dirigenti Sanzioni Per il Datore di Lavoro ed il Dirigente

306 Per il Datore di Lavoro ed il Dirigente
Formazione Dirigenti Sanzioni Per il Datore di Lavoro ed il Dirigente

307 Formazione Dirigenti Sanzioni
Per il Preposto In caso: non vigili che i lavoratori usino i D.P.I. o i dispositivi di protezione collettiva; non richieda l’osservanza delle misure d’emergenza; chieda ai lavoratori di riprendere l’attività lavorativa in caso persista pericolo grave ed immediato; Non segnali al DDL o al dirigente le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e D.P.I. arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a euro [D.Lgs.81/08 e s.m.i Art. 56, co. 1, lett. a)]

308 Formazione Dirigenti Sanzioni
Per il Preposto In caso: non verifichi che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alla zona di lavoro che li espone ad uno specifico rischio; non informi i lavoratori esposti a pericolo grave ed immediato del rischio e delle misure di protezione prese o da prendere; non frequenti appositi corsi di formazione; arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 800 euro [D.Lgs.81/08 e s.m.i Art. 56, co. 1, lett. b)]

309 Formazione Dirigenti Sanzioni
Per i Lavoratori In caso non espongano apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia: ammenda da € 50 a € 300 [D.Lgs.81/08 e s.m.i. Art. 59, co. 1, lett. b ]

310 Formazione Dirigenti Sanzioni
Per i Lavoratori In caso: non osservino quanto disposto dal ddl, dirigenti e preposti nonché dal T.U.; non utilizzino correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza ed i dispositivi di protezione individuale; non segnalino immediatamente al ddl, al dirigente o al preposto, le deficienze di cui vengono a conoscenza; rimuovano o modifichino i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non partecipare ai programmi di formazione e di addestramento; non si sottopongano a sorveglianza sanitaria, Arresto fino ad un mese o ammenda da € 200 a € 600 [D.Lgs.81/08 e s.m.i. Art. 59, co. 1, lett. a ]


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