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I reati attinenti alla circolazione stradale

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Presentazione sul tema: "I reati attinenti alla circolazione stradale"— Transcript della presentazione:

1 I reati attinenti alla circolazione stradale
Ferdinando Longobardo Comandante di P.L.

2 I reati del Codice della Strada
Art. 9-bis. Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare. Art. 9-ter. Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore Art Falsificazione di targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi Art Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool. Art Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Art Comportamento in caso di incidente. 2

3 circolazione stradale
I reati attinenti alla circolazione stradale Art. 589 C.P. - Lesioni personali colpose Art. 589 bis C.P. – Lesioni Art. 590 C.P. Art. 590 bis C.P. 3

4 Competizioni sportive su strada
Art. 9 Competizioni sportive su strada 1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. 4

5 Competizioni sportive su strada
Per competizione sportiva s’intende quella attività dove l’elemento (agonistico) della sfida, della lotta tra i vari contendenti per la vittoria finale è l’elemento prevalente. Possono essere sia di velocità che di abilità (regolarità), in entrambi i casi non è prevedibile chi sarà il vincitore. Debbono possedere il requisito dell’organizzazione. 5

6 Competizioni sportive su strada
Possiamo quindi definire la competizione sportiva su strada quel pubblico intrattenimento caratterizzato dallo svolgimento di una sfida tra più soggetti. La biciclettata della pro loco non è competizione sportiva. Tutto ciò che è amatoriale non rientra in questa disciplina ed è soggetto al Titolo III del TULPS (pubblico intrattenimento), in particolare l’art. 68 e dall’art. 119 al 123 del regolamento del TULPS. 6

7 Competizioni sportive su strada
Affinché una competizione sportiva possa essere autorizzata ai sensi del codice della strada è necessario che: si svolga sulla strada; vi sia l’elemento agonistico; vi sia una organizzazione; 7

8 Competizioni sportive su strada
Art. 9 Competizioni sportive su strada 8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 679, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 848 ad euro 3.393, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (art. 212 Obbligo di sospendere una determinata attività C.P.) 8

9 Competizioni sportive su strada
Qualora manchi l’autorizzazione si ha una sanzione amministrativa del pagamento di: una somma da euro 169 ad euro 679, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, una somma da euro 848 ad euro 3.393, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. 9

10 Competizioni sportive su strada
Tutto qui? No Si distingue tra competizione con veicoli a motore di velocità e di regolarità. Mentre per quest’ultime si applica l’art. 9, per quelle in velocità si applica …………. 10

11 Competizioni sportive su strada
Art. 9-bis Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro ad euro La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata. 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni. 11

12 Competizioni sportive su strada
Art. 9-bis Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni. 3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto. 4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro ad euro 12

13 Competizioni sportive su strada
Art. 9-bis Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare 5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo. 6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 13

14 Competizioni sportive su strada
E se la competizione non autorizzata in velocità con veicoli a motore avviene senza il requisito dell’organizzazione? 14

15 Competizioni sportive su strada
Art. 9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro ad euro Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni. 15

16 Competizioni sportive su strada
Art. 9-ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore 3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo. 16

17 Competizioni sportive su strada
Art. 79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione. 4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. La misura della sanzione è da euro ad euro se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. 17

18 Competizioni sportive su strada
Art. 141 Velocità 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. (…) 5. Il conducente non deve gareggiare in velocità. 18

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20 Falsificazione delle targhe
Art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale. 20

21 Falsificazione delle targhe
Considerata la targa come una certificazione amministrativa, ai detti reati si applicano gli artt. 477 o 482 CP (a seconda che la falsità materiale sia commessa da pubblico ufficiale o da privato) e 489 (uso di atto falso), senza escludere la possibilità del loro concorso materiale nel caso l'autore del falso ne sia anche l'utilizzatore (nella circolazione del veicolo). Per l'eventuale riproduzione del marchio della Repubblica italiana può concorrere anche il reato di contraffazione di impronta di pubblica certificazione (art. 469 CP) anche se alcuni ritengono detto reato assorbito in quello di falso materiale dell'intera cosa (targa) di cui il marchio è solo una parte. 21

22 Falsificazione delle targhe
Operativamente sequestrare la targa in quanto corpo del reato e oggetto di confisca obbligatoria: si redige processo verbale di sequestro; trasmettere il processo verbale di sequestro entro 48 ore all'AG competente unitamente all'informativa di reato; procedere a fermo amministrativo del veicolo fino a quando lo stesso non sia munito di targa valida (in genere dopo la reimmatricolazione); nel dubbio che il veicolo provenga da furto o attività illecita, procedere a sequestro penale dello stesso. 22

23 Falsificazione delle targhe
Art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI 23

24 Falsificazione delle targhe
Art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ad euro Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale. 24

25 Falsificazione delle targhe
Falsità Rappresentare in modo non veritiero la realtà Falsità ideologica Ciò che è inveritiero è il contenuto Falsità materiale Ciò che è inveritiero è il contenitore 25

26 Falsificazione delle targhe
Falsità materiale Si distingue in: Alterazione: si modifica una cosa vera Contraffazione: si costruisce una cosa totalmente falsa 26

27 Falsificazione delle targhe
Art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ad euro Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale. 27

28 Falsificazione delle targhe
Sentenza Cass. penale sez. V , n del 3 febbraio 2012 … la differenza tra le ipotesi previste dai commi 12 e 14 (che rimanda al codice penale), quanto all'utilizzo di targhe false, deve ravvisarsi nell'elemento della circolazione, che rende speciale la disposizione di cui al comma 12. A prescindere dalla falsificazione, (…) deve dunque ritenersi applicabile la norma contenuta nel comma 12 dell'art. 100 C.d.S., che punisce con la sola sanzione amministrativa. In argomento si veda Sez. 5, n del 06/11/2007, Cappello: Integra il reato di falsità materiale in certificazione amministrativa (artt. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che provveda a creare una targa automobilistica, ancorchè riproducete l'originale; detta fattispecie si differenzia da quella prevista dall'art. 100 C.d.S., comma 12 - che sanziona la circolazione con targhe contraffatte - potendo le due condotte concorrere). 28

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30 Guida senza patente Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da euro a euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. 30

31 Guida senza patente Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore 17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. 31

32 Guida senza patente Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore 14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559 32

33 Operativamente Sequestro del veicolo?
Guida senza patente Operativamente Sequestro del veicolo? 33

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35 Guida in stato di ebbrezza
Articolo 186 C.d.S. 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. E se sono in sosta? 35

36 Guida in stato di ebbrezza
Cassazione Penale, Sez. VII, sentenza. n del 20 gennaio 2010 Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico. (Nella specie la movimentazione è stata desunta dalla posizione dell'autovettura, rinvenuta con motore e luci accesi, in zona della città diversa da quella di residenza del conducente). 36

37 Guida in stato di ebbrezza
In quanti modi possiamo accertare lo stato di ebbrezza? Ebbrezza sintomatica; Ebbrezza strumentale. 37

38 Ebbrezza strumentale Articolo 186 C.d.S. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale (…), possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 38

39 Ebbrezza strumentale Articolo 186 C.d.S. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale (…) anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 39

40 Ebbrezza strumentale Articolo 186 C.d.S.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. (…) 40

41 Il consenso del conducente……..
Ebbrezza strumentale Il consenso del conducente…….. 41

42 Ebbrezza strumentale Cassazione Penale Sent. n del Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, per l'accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. Al contrario, il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - è inutilizzabile ex art. 191 cod.proc.pen. per violazione del principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona. 42

43 Ebbrezza strumentale Art. 186 comma 2
0,5 - 0,8 Sanzione amministrativa 0,8 – 1,5 Sanzione penale oltre 1,5 Sanzione penale 43

44 Ebbrezza strumentale Rimane l’esame con etilometro un accertamento urgente sulla persona ai sensi dell’art. 354 c.p.p.? 44

45 Ebbrezza strumentale Circ. 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42 Si ritiene inoltre che gli esami previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 186 del Codice della strada (accertamento con etilometro, esami clinici presso le strutture sanitarie) per controllare il tasso di alcool nel sangue, debbano ricondursi agli atti di Polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall'art. 354, comma 3, c.p.p. 45

46 Ebbrezza strumentale Circ. 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42 Anche l'attività compiuta dagli organi di Polizia stradale per accertare il reato di guida in stato di alterazione correlata all'uso di droghe, ad esclusione degli accertamenti preliminari, è da ricondursi tra gli atti di Polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall'art. 354, comma 3 c.p.p. Per tali atti, la vigente normativa (art. 114 disp. att. c.p.p.) impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.). 46

47 Ebbrezza strumentale Circ. 29 dicembre 2005, n. 300/A/1/42175/109/42 Pertanto, prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nomina del difensore di fiducia avanzata ai sensi dell'art. 349 c.p.p. che, costituendo un semplice invito a garanzia del diritto di difesa, non può ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall'art. 356 c.p.p. e dal richiamato art. 114 disp. att. c.p.p. 47

48 Ebbrezza strumentale E se gli esiti dell’etilometro sono riferiti a fasce di tassi alcolemici disomogenee? 48

49 Ebbrezza strumentale Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n del 26/05/2010 Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Esiti alcoltest - Valori discordanti delle due prove - Nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi e classificabili in diverse fattispecie precettive, dovrà prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso in ossequio al principio del favor rei. 49

50 E se il conducente fosse un minore?
Ebbrezza strumentale E se il conducente fosse un minore? 50

51 Ebbrezza strumentale Art. 219-bis Inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai conducenti minorenni 1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente minorenne in luogo delle predette sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1-ter e 2. 51

52 Ebbrezza sintomatica Cassazione penale , sez. un., 27 settembre 1995 , n ……. Cosicché la previsione regolamentare di uno strumento e di un sistema per la determinazione della concentrazione alcoolica nell'aria espirata da un conducente di veicolo, già solo per questo non può deflettere dal principio base cui è informato il codice di rito penale, circa il libero convincimento del giudice penale che può accertare i fatti e ritenere raggiunta la prova con qualsiasi mezzo di prove purché non sia contrario a divieti di legge e, come tale, inutilizzabile (art. 191, co. 1 C.P.P.). Nel processo penale non esistono, a differenza di quello civile, prove legali al cui contenuto il giudice sia tenuto a prestare osservanza, potendo egli dissentire pure da confessioni, sempreché ne dia logica spiegazione in motivazione. 52

53 Ebbrezza sintomatica Art. 186 comma 2
0,5 - 0,8 Sanzione amministrativa 0,8 – 1,5 Sanzione penale oltre 1,5 Sanzione penale 53

54 Ebbrezza sintomatica Cassazione penale, sez. IV, Sentenza n del 16 aprile 2013 « (…) poichè l'esame alcolemico non costituisce una prova legale, ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 C.d.S., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale". Una volta ammesso che l'accertamento dello stato di ebbrezza possa avvenire su base sintomatica, non può affermarsi che l'unica ipotesi di illecito previsto dall'art. 186 C.d.S., in tal modo astrattamente ravvisabile sia quella meno grave perchè, così dicendo, ci si porrebbe in contraddizione con il principio appena affermato. Di conseguenza l'unica soluzione giuridicamente corretta che residua è quella di ritenere consentito l'accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S. (si veda Cass /2012).» 54

55 Ebbrezza sintomatica Cassazione penale, sez. IV, Sentenza n del 16 aprile 2013 (…) Ne discende che in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità contemplate dalla norma, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano, ma nel caso in cui si sia in presenza di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, può logicamente ritenere superate le soglie superiori. 55

56 Ebbrezza sintomatica Cassazione penale, sez. IV, Sentenza n del 16 aprile 2013 (…) Ne discende che in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità contemplate dalla norma, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano, ma nel caso in cui si sia in presenza di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, può logicamente ritenere superate le soglie superiori. 56

57 Guida in stato di ebbrezza
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531a euro 2.125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; 57

58 Guida in stato di ebbrezza
b) con l'ammenda da euro 800 a euro e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; 58

59 Guida in stato di ebbrezza
c) con l'ammenda da euro a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. 59

60 Guida in stato di ebbrezza
(segue) Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 60

61 Guida in stato di ebbrezza
……….Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato…….. 61

62 Guida in stato di ebbrezza
Cassazione penale, sez. IV, Sentenza n. 9460, del 28/11/2012 «Infondato si appalesa anche il terzo motivo di doglianza secondo cui l'art. 186 C.d.S., comma 2, nella parte in cui esclude la possibilità di confiscare il veicolo ove lo stesso appartenga a persona estranea al reato, debba essere applicato anche nell'ipotesi, quale quella di specie, in cui il bene ricada in regime di comunione legale. La gravata sentenza ha a riguardo richiamato l'orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 4, 15 dicembre 2010, n. 5365; Sez. 4 n del 6 maggio dep. 11 giugno imp. Di Tucci Rv ) secondo cui attesa la pacifica obbligatorietà della confisca, nella specifica fattispecie, deve osservarsi che sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall'imputato in stato di ebbrezza sia d'ostacolo all'applicazione della misura stessa. Ed invero nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosltà insita nella disponibilità e nell'uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non essendo il terzo - neppur formalmente - titolare di un "esclusivo " diritto excludendi alios.» 62

63 Guida in stato di ebbrezza
Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n del 14/01/2010 Circolazione stradale - Artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Ipotesi di confisca del veicolo intestato ad una società di persone - Poichè i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, bensì in titolarità della società, l'auto è da considerarsi proprietà di un terzo rispetto al conducente, e pertanto non confiscabile. 63

64 Guida in stato di ebbrezza
Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n del 01/06/2010 Circolazione stradale - Artt. 186 e 213 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Provvedimento di sequestro del veicolo appartenente a persona estranea - Il concetto di "appartenenza" deve intendersi come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene che può assumersi sia nelle forme del possesso che nella detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali. 64

65 Guida in stato di ebbrezza
Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n del 24/09/2010 Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo - Casistica - E' disposta la confisca del veicolo condotto dal conducente che versa in stato di ebbrezza (nella sua forma più grave) quando, all'interno del veicolo stesso, prende posto il suo legittimo proprietario anch'egli con sintomi esteriori di ebbrezza in quanto, nella fattispecie, questi non può considerarsi estraneo al reato. 65

66 Guida in stato di ebbrezza
Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n del 08/06/2010 Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo - Non è il solo titolo di proprietà che, di per sè, esclude la confiscabilità del mezzo, ma la misura può essere imposta anche nei confronti del proprietario, ove si accerti che questi abbia esplicato forme di partecipazione psichica o materiale alla commissione del reato. 66

67 Guida in stato di ebbrezza
Cassazione penale, sez. Unite, sentenza n del 19 gennaio 2012 Il veicolo utilizzato per commettere il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) c. strad. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), non può essere assoggettato alla misura della confisca obbligatoria se il mezzo è nella disponibilità del trasgressore in forza di un contratto di leasing e il concedente, proprietario del mezzo, risulta del tutto estraneo al reato. 67

68 Guida in stato di ebbrezza
Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 31 del 19/09/2012 Anche in caso di rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi al c.d. "alcoltest", la confisca del veicolo, prevista come obbligatoria dall'art. 186, comma 7, del C.d.S., non può trovare applicazione quando, trattandosi di veicolo concesso in "leasing", il concedente sia estraneo al reato. 68

69 Guida in stato di ebbrezza
……….e se si tratta di un ciclomotore o motoveicolo………. 69

70 Guida in stato di ebbrezza
Art  Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. 2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne. 70

71 Guida in stato di ebbrezza
Cassazione Penale Sent. n del Tanto premesso, il Collegio ritiene che sussista un rapporto di necessaria strumentalità tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato di guida in stato di ebrezza previsto dall'art. 186 C.d.S., e che la sanzione necessaria della confisca, ex art. 213 C.d.S., comma 2 sexies, costituisca l'espressione di una più intensa risposta punitiva, volta a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, costituente lo strumento di commissione del reato (Corte Costituzionale, sentenza n. 345 del 2007). 71

72 Guida in stato di ebbrezza
Circ. 26 maggio 2008, n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 Resta, invece, vigente l'obbligo di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del citato art. 213, comma 2-sexies, quando il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), sia commesso alla guida di ciclomotori o di motoveicoli come già precisato nell'ultimo periodo del punto 1, della circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007. 72

73 Guida in stato di ebbrezza
Circ. 24 giugno 2011, n. 300/A/5631/11/101/3/3/9 6) Confisca amministrativa dei ciclomotori e dei motoveicoli adoperati per commettere reati Come è noto, l'articolo 213, comma 6, del Codice della Strada, prevede che la sanzione accessoria della confisca amministrativa non può essere applicata se il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non appartiene al trasgressore, o a persona che ha concorso nella commissione dell'illecito, e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. Poiché vengono segnalate prassi operative diverse in relazione all'applicazione del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa in esame, si ribadisce che il principio secondo cui il veicolo che appartiene a persona estranea alla violazione non può essere oggetto di confisca si applica sempre, anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 213, comma 2-sexies, cioè di ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato. 73

74 Guida in stato di ebbrezza
Quale disciplina applichiamo in caso di sequestro finalizzato alla confisca di ciclomotori e motoveicoli? 74

75 Guida in stato di ebbrezza
Art. 224-ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis. 75

76 Guida in stato di ebbrezza
Riepilogando Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 Il veicolo viene sempre affidato; Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 Se il veicolo appartiene a persona non estranea al reato: Se trattasi di ciclomotore o motoveicolo il veicolo viene sequestrato ai sensi dell’art. 224 ter (art. 213); Se trattasi di altro veicolo viene affidato; Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato viene affidato; Tasso alcolemico superiore a 1,5 Se il veicolo appartiene a persona non estranea al reato si ha il sequestro ai sensi dell’art. 224 ter; Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato viene affidato; 76

77 Guida in stato di ebbrezza
Articolo 186 C.d.S. 7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. 77

78 Guida in stato di ebbrezza
In caso di rifiuto possiamo impedire la circolazione se il veicolo appartiene a persona estranea al reato? 78

79 Guida in stato di ebbrezza
E se il veicolo è un ciclomotore o motoveicolo? 79

80 Guida in stato di ebbrezza
Articolo 186 C.d.S. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. 80

81 Guida in stato di ebbrezza
Criticità 81

82 Guida in stato di ebbrezza
Art. 224-ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato 3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile. 82

83 Guida in stato di ebbrezza
Accertamento positivo Sanzione amministrativa/penale Sospensione patente Affidamento del veicolo/Art. 224 ter Art. 213, 2 sexies Incidente stradale Fermo amministrativo Rifiuto Sanzione penale 83

84 Guida in stato di ebbrezza
186-bis. Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose. 84

85 Guida in stato di ebbrezza
Art. 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per: a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. 85

86 Guida in stato di ebbrezza
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; 86

87 Guida in stato di ebbrezza
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi. Art. 87. Servizio di linea per trasporto di persone. 87

88 Guida in stato di ebbrezza
c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; Art. 88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi. Art. 89. Servizio di linea per trasporto di cose. Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza. 88

89 Guida in stato di ebbrezza
d) i conducenti: di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, di autoarticolati e di autosnodati. 89

90 Guida in stato di ebbrezza
Art. 186 bis C.d.S. 2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. 90

91 Guida in stato di ebbrezza
Art. 186 bis C.d.S. 3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. 91

92 Guida in stato di ebbrezza
Art. 186 bis C.d.S. 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. 92

93 Guida in stato di ebbrezza
Art. 186 bis C.d.S. (segue) Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. 93

94 Guida in stato di ebbrezza
Art. 186 bis C.d.S. 7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età. 94

95 Guida in stato di ebbrezza
Riepilogando Si individuano dei conducenti che vengono sanzionati se hanno un tasso alcolemico superiore a zero; Se gli stessi conducenti superano il tasso alcolemico di 0,5 le sanzioni sono quelle dell’art. 186, aumentate. Se provocano un incidente stradale si richiamano le sanzioni di cui all’art. 186, comma 2 bis, aumentate. Anche il rifiuto è disciplinato con le pene dell’art. 186, aumentate. I minori che guidano in stato di ebbrezza non possono conseguire la patente B prima dei 19 anni (se < 0,5) e 21 anni (se > 0,5) 95

96 96

97 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Le sanzioni 97

98 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Art. 187 C.d.S. 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro a euro e da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. 98

99 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
(…) La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. (…) è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 99

100 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. 100

101 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Gli accertamenti 101

102 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Art. 187 C.d.S. 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 102

103 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. 103

104 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso. 104

105 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186. 105

106 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Accertamento sintomatico? 106

107 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Cassazione Penale Sent. n del Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcoolica, ma è necessario che venga accertato nei modi previsti dall'art. 187 comma secondo c.s. (D.Lgs. n. 285/1992), attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze. 107

108 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Cassazione Penale, sez. IV, Sentenza n del 08 luglio 2008 La condotta tipica del reato previsto dall'art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione. 108

109 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano SEZIONE DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI Sostituto Dr. Riccardo Targetti - Coordinatore v. Manara, IV° piano, stanza n.57 tel.int.: tel. est.: 02/ fax: 02/ 109

110 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Come è noto, l’art. 187 C.d.S. punisce chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (da ora in poi: droghe). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il mero uso di stupefacenti non integra la fattispecie criminosa predetta, richiedendosi la prova, non solo dell’uso pregresso di droghe, ma anche della capacità, nel caso concreto, di provocare un’alterazione psico-fisica. Ebbene, nella generalità dei casi il conducente sospetto di aver fatto uso di droghe viene attualmente di regola sottoposto al solo esame delle urine. Secondo l’insegnamento scientifico più autorevole (fatto proprio dalla giurisprudenza), tuttavia, tale genere di esame consente di accertare solo l’avvenuto uso di droghe, ma non se vi è stato quell’effetto di alterazione, richiesto dalla norma incriminatrice; risultato che verrebbe viceversa raggiunto effettuando esami più approfonditi, come quelli ematici, caratterizzati tuttavia da maggiore invasività. 110

111 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
E’ parimenti noto che, ai sensi degli artt. 359 bis e 224 bis del c.p.p. è possibile effettuare il prelievo di materiale biologico anche in presenza di un diniego della persona interessata solo quando si procede per delitto non colposo punito con pena superiore nel massimo a tre anni; in presenza quindi di fattispecie più gravi di quella contravvenzionale in esame; mentre, l’immotivato rifiuto a sottoporsi agli accertamenti di cui sopra e in specie, di consentire il prelievo di campioni di liquidi biologici è penalmente sanzionato, ex art. 187/8° co. C.d.S. 111

112 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Il ritiro cautelare della patente 112

113 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. 113

114 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
Il Rifiuto 114

115 Guida sotto l’effetto di stupefacenti
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. 115

116 116

117 Omissione di soccorso stradale
Incidente stradale Quell’evento accidentale verificatosi sulla sede stradale a seguito della circolazione dei relativi utenti, in cui sia coinvolto almeno un veicolo (a motore o meno) e che abbia determinato un danno alle persone o alle cose. 117

118 Omissione di soccorso stradale
L’elemento accidentale distingue l’incidente stradale dal danneggiamento o dalla lesione personale volontaria. Mentre nell’incidente stradale gli elementi soggettivi qualificanti della condotta sono la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia (la c.d. colpa), nel caso del danneggiamento volontario o della lesione personale volontaria sono la previsione del fatto e la volontà di causarlo (il c.d. dolo) che caratterizzano l’elemento psicologico di almeno uno dei soggetti coinvolti. 118

119 Omissione di soccorso stradale
Art. 189 Comportamento in caso di incidente 1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 119

120 Omissione di soccorso stradale
Art. 189 Comportamento in caso di incidente 6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. 120

121 Omissione di soccorso stradale
Art. 381 C.P.P. Arresto facoltativo in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 121

122 Omissione di soccorso stradale
Art. 381 C.P.P. Arresto facoltativo in flagranza 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. 122

123 Omissione di soccorso stradale
Cassazione penale sez. IV, sentenza n del 12 marzo 2013 Nel reato di fuga previsto dall'art. 189 comma 6 c. strad. l'accertamento del dolo, necessario anche se esso sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall'agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone 123

124 Omissione di soccorso stradale
Cassazione penale sez. IV, sentenza n del 12 marzo 2013 Va ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6, che punisce l'utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, il dolo richiesto deve investire, innanzitutto ed essenzialmente, l'omesso obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente, ove questo sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, e va apprezzato come eventualmente sussistente avendo riguardo alle circostanze fattuali del caso laddove queste, ben percepite dall'agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (Sezione 4, 21 novembre gennaio 2008 n. 863, Cortellazzi). 124

125 Omissione di soccorso stradale
Cassazione penale sez. IV, sentenza n del 12 marzo 2013 Ma va anche ricordato che, ai fini della configurabilità del reato de quo, il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche dal solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo intenzionale (Sezione 4, 10 dicembre gennaio 2010 n. 3568, Roman). 125

126 Omissione di soccorso stradale
Cassazione penale sez. IV, n Febbraio 2013 Perché possa configurarsi il reato di omissione di soccorso stradale le modalità del sinistro devono poter fare sorgere il dubbio che vi sia un danno effettivo alla persona e tale danno deve essere percepibile dall'utente della strada. 126

127 Omissione di soccorso stradale
Cassazione penale sez. IV, n Febbraio 2013 Come risulta dalla ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito, l'imputato, nel percorrere, alla guida della motocicletta Yamha, la strada provinciale n. 184 con direzione di marcia (OMISSIS), investiva il pedone L.F.S. che stava attraversando la carreggiata da destra verso sinistra. Sulla sede stradale venivano rilevate dalla PG operante tracce di frenata di circa m. 8,40, nonchè tracce di trascinamento del motociclo sull'asfalto dopo l'impatto e la caduta. Il punto d'urto veniva localizzato quasi nella corsia di sinistra; ciò faceva ritenere che l'investimento fosse avvenuto allorchè il pedone aveva già da tempo intrapreso l'attraversamento e si trovava al centro della strada quando era stato urtato dalla moto, che aveva cercato di scansarlo, spostandosi sulla sinistra, come dimostrato dalle tracce di frenata orientate verso la mezzeria di sinistra, senza tuttavia riuscire ad evitare l'investimento. Al momento dell'arrivo della Polizia il conducente del veicolo investitore non era sul posto, ragione per la quale veniva contestato il reato di cui all'art. 189 C.d.S.. 127

128 Omissione di soccorso stradale
Cassazione penale sez. IV, n Febbraio 2013 Quanto alla prima ipotesi, se è vero che il reato di cui al comma 6, si consuma con il mancato arresto del responsabile, è anche vero che per la sua configurabilità, sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico, è necessario che l'incidente appaia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi (anche se non sia necessario un effettivo e riscontrato verificarsi di tali eventi), e che l'effettiva produzione di conseguenze dannose sia percepibile da parte del presunto responsabile, in base alle condizioni oggettive e al grado di diligenza richiesta all'utente della strada. E difatti il dolo richiesto al fine della configurabilità del reato in questione è dato dalla volontarietà dell'omissione effettuata con la consapevolezza che la vittima dell'incidente abbia bisogno dell'assistenza del responsabile. Tale consapevolezza presuppone che le condizioni fisiche della vittima siano percepibili da parte dell'autore dell'incidente e che questi si sia reso immediatamente conto di dette condizioni, tali da necessitare il suo soccorso. 128

129 Omissione di soccorso stradale
Cassazione penale sez. IV, n Febbraio 2013 In definitiva, ai fini della configurabilità di tale reato, occorre che le modalità dell'incidente siano tali da poter ingenerare il dubbio legittimo che sia derivato un danno effettivo alla persona, e che esso sia percepibile da parte del responsabile ovvero che egli sia nelle condizioni di rendersene conto (Cass. Pen. sez. 4, n. 3982, n ). 129

130 Omissione di soccorso stradale
Art. 189 Comportamento in caso di incidente 8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 130

131 Comportamento in caso di incidente
Omissione di soccorso stradale Art. 189 Comportamento in caso di incidente 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI 131

132 Omissione di soccorso stradale
Art. 189 Comportamento in caso di incidente 8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. 132

133 Omissione di soccorso stradale
Art. 582 C.P. Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. 133

134 Omissione di soccorso stradale
Art Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 134

135 Omissione di soccorso stradale
Art Lesioni personali colpose Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 135

136 Omissione di soccorso stradale
Art Lesioni personali colpose Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. 136

137 Omissione di soccorso stradale
Art C.P. Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici 137

138 Omissione di soccorso stradale
Art. 381 C.P.P. Arresto facoltativo in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni . 138

139 Omissione di soccorso stradale
Art. 384 C.P.P. Fermo di indiziato di delitto. 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico . 139

140 Omissione di soccorso stradale
Ed il soggetto non coinvolto nell’incidente? Art. 593 C.P. - Omissione di soccorso. 1. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro. 2. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. 3. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. 140

141 Omissione di soccorso stradale
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142 Omissione di soccorso stradale
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143 Omissione di soccorso stradale
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144 Titolo | Sottotitolo 144

145 Titolo | Sottotitolo 145

146 Titolo | Sottotitolo 146

147 Titolo | Sottotitolo 147

148 Titolo | Sottotitolo 148

149 Grazie dell’attenzione
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150 Questo è una cassetta degli attrezzi, da utilizzare per qualsiasi slide
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