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Startup: particolarità per il diritto del lavoro - Italia

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Presentazione sul tema: "Startup: particolarità per il diritto del lavoro - Italia"— Transcript della presentazione:

1 Startup: particolarità per il diritto del lavoro - Italia
Perugia - 1 ottobre 2016 Avv. Doriana de Luca Studio Legale Dolce Lauda

2 Disciplina speciale Con il D.L. 179/2012 l'ordinamento italiano si è dotato di una disciplina giuslavoristica specifica per le start up innovative, derogatoria della disciplina ordinaria al fine di incentivare l‘occupazione da parte delle start-up innovative.

3 Disciplina speciale Applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di costituizione della società. Qualora la società perda uno dei requisiti qualificanti prima dei quattro anni ovvero termini il periodo massimo di operatività del regime speciale, l‘efficacia dei contratti a tempo determinato legittimamente stipulati resta ferma fino alla scadenza del relativo termine (art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012).

4 Disciplina speciale Disposizioni in materia di lavoro
Contratti di lavoro a termine ad hoc Il regime previsto per il contratto a termine nelle start-up prevede delle esenzioni rispetto ai limiti posti dal D.Lgs. 81/2015. Remunerazione basata sulla performance aziendale La retribuzione dei lavoratori subordinati delle start-up innovative prevede meccanismi di collegamento all‘efficienza o alla redditività dell‘impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. Credito di imposta per personale altamente qualificato A favore delle start-up innovative sono previste alcune semplificazioni procedurali per l‘accesso al credito di imposta per l‘assunzione di personale altamente qualificato (istituito dall‘art. 24 D.L. n.83/2012).

5 Contratti di lavoro a termine
Le start-up innovative sono soggette, salvo alcune varianti ispecifiche ricono s specifiche, alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal Decreto Legge 81/2015 (c.d. „Jobs Act“) di stipulare c Varianti: in particolare, i contratti stipulati dalle start up innovative sono esenti dalle limitazioni quantitative previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali del lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. A differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.

6 Contratti di lavoro a termine
Proroghe e successione di contratti Entro il limite di durata massima di 36 mesi, è possibile prorogare il contratto per più di 5 volte o stipulare ulteriori contratti a tempo determinato senza l‘osservanza dei termini minimi di tempo previsti dalla disciplina generale (10/20 gg.) o anche senza soluzione di continuità.

7 Contratti di lavoro a termine
Sanzioni Nel caso in cui il contratto a termine sia stato stipulato da una società che in un momento successivo non risulti avere ab origine i requisiti di start- up innovativa, tale contratto viene considerato a tempo indeterminato e troveranno applicazione le disposizioni derogate (art. 28, comma 9, D.L. n.179/2012).

8 Contratti di lavoro a termine nelle start up innovative
Limiti numerici e contrattuali Esenzione Proroghe È possibile prorogare un contratto per un numero superiore alle 5 volte Successione di più contratti È ammessa la possibilità di stipulare ulteriori contratti a tempo senza attendere gli intervalli minimi previsti dalla disciplina generale o anche senza soluzione di continuità

9 Retribuzione dei lavoratori
Art. 28 D. L. 179/2012 La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa é costituita da: una parte fissa non inferiore al minimo tabellare che il contratto collettivo applicabile prevede per il relativo inquadramento; una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all‘efficienza o alla redditività dell‘impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l‘assegnazione di opzioni per l‘acquisto di quote di azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

10 Retribuzione dei lavoratori
Art. 27 D. L. 179/2012 La retribuzione variabile può essere determinata con dei piani di incentivazione che possono essere a remunerazione diretta o su strumenti finanziari e che in ogni caso sono volti a stimolare i dipendenti all'imprenditorialità e all'accettazione del rischio. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari (ad es. azioni e/o quote, stock option) non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali o contributivi. Il regime di favore non prevede alcun limite di importo non imponibile degli strumenti finanziari. La relativa esenzione permane a condizione che gli Strumenti Finanziari assegnati non siano ceduti dai Beneficiari alla Start-up oppure a qualsiasi altro soggetto che: a. direttamente controlla la start- up; b. è direttamente controllato dalla Start-up; c. è controllato dalla stessa società che controlla anche la Start-up. Il mancato rispetto della condizione anzidetta determina l’immediata decadenza dell’agevolazione e, quindi, la tassazione del reddito di lavoro esentato al momento dell’assegnazione nell’esercizio in cui i Beneficiari cedono gli Strumenti Finanziari loro assegnati.

11 Retribuzione dei lavoratori
Requisiti soggettivi: beneficiari I compensi agevolati sono quelli, di seguito descritti, corrisposti a favore di:  amministratori;  dipendenti;  collaboratori continuativi. Requisiti oggettivi: remunerazione agevolata I compensi oggetto dell’agevolazione devono consistere nell’attribuzione di Strumenti Finanziari emessi da Soggetto abilitato o da altra società da questo direttamente controllata. Pertanto, i compensi in denaro o i piani di incentivazione che prevedano l’attribuzione di una somma di denaro, anche se determinata sulla base del valore delle azioni del Soggetto abilitato emittente, non potranno beneficiare della suddetta agevolazione. A titolo puramente esemplificativo, i Soggetti abilitati potranno pertanto attribuire ai Beneficiari i seguenti compensi agevolati: a. azioni e/o quote; b. stock option; c. restricted stock e restricted stock unit; d. strumenti finanziari partecipativi.

12 Retribuzione dei lavoratori
Modalità applicative Nel caso in cui un Soggetto abilitato intenda attribuire ai propri Beneficiari uno degli Strumenti Finanziari indicati nel paragrafo che precede, nel rispetto delle modalità applicative di seguito indicate, può optare per l’adozione di un accordo o regolamento che ne disciplini espressamente i termini e le condizioni di emissione e/o maturazione. Tale regolamento potrebbe, ad esempio (i) prevedere specifici obiettivi di performance, individuali e/o aziendali, ai quali legare la maturazione dei diritti sottesi all’assegnazione degli Strumenti Finanziari, (ii) condizionare la maturazione alla continuazione del rapporto di lavoro per un periodo minimo di tempo, (iii) obbligare i Beneficiari a mantenere gli Strumenti Finanziari per un periodo di tempo minimo anche successivamente alla maturazione e/o consegna degli stessi (cd. “minimum holding period”), (iv) disciplinare espressamente la liquidazione degli Strumenti Finanziari in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, stabilendo, ad esempio, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, si estinguano tutti i diritti non ancora maturati.

13 Retribuzione dei lavoratori
Assegnazione di azioni o quote: l’assegnazione di azioni o quote può avvenire mediante i seguenti modi:  Aumento di capitale a titolo gratuito: le azioni e le quote possono essere attribuite gratuitamente ai lavoratori dipendenti del Soggetto abilitato, con delibera dell’assemblea straordinaria, nella misura degli utili distribuibili. Con riferimento agli amministratori e agli altri soggetti che non siano legati da un vincolo di subordinazione con il Soggetto abilitato, le azioni e le quote possono essere assegnate gratuitamente – sempre previa delibera dell’assemblea straordinaria – nella misura degli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da destinarsi alla riserva legale. In entrambi i casi, il capitale viene aumentato dall’assemblea straordinaria in misura corrispondente agli utili che si intendono attribuire.  Aumento di capitale a titolo oneroso: le azioni e le quote possono essere attribuite anche mediante aumenti di capitale a pagamento offerti in sottoscrizione ai lavoratori dipendenti del Soggetto abilitato, con delibera dell’assemblea straordinaria; ove si tratti di una s.p.a., tale delibera dovrà prevedere l’esclusione del diritto di opzione degli altri soci. Per quanto attiene agli amministratori e agli altri soggetti non legati al Soggetto abilitato da un vincolo di subordinazione, l’attribuzione può avvenire con delibera dell’assemblea straordinaria; nel caso di una s.p.a., è necessario che il diritto di opzione alla sottoscrizione da parte degli altri soci venga espressamente escluso o limitato (“a fidelizzazione”), molto importante nei settori in cui il “capitale umano” risulta decisivo per il successo dell’iniziativa imprenditoriale. L’assemblea straordinaria determinerà il prezzo di emissione delle azioni sulla base del valore del patrimonio netto del Soggetto abilitato.

14 Retribuzione dei lavoratori
Cessione di azioni o quote proprie: il Soggetto abilitato può altresì acquistare azioni o quote proprie e successivamente assegnarle ai propri Beneficiari. L’acquisto di azioni o quote proprie da parte del Soggetto abilitato può avvenire:  a titolo oneroso, purché vengano utilizzate solamente le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, oppure  a titolo gratuito. La competenza a deliberare l’acquisto di azioni o quote proprie e la loro successiva cessione spetta all’assemblea ordinaria del Soggetto abilitato; il consiglio di amministrazione solitamente esegue l’acquisto costituendo una riserva indisponibile di importo pari al valore delle stesse nel bilancio di esercizio nel quale avviene l’acquisto. Attribuzione di stock option, restricted stock o restricted stock unit: le azioni o le quote promesse ai Beneficiari nel contesto di piani di stock option, restricted stock o restricted stock unit possono essere assegnate agli stessi mediante una delle modalità illustrate nei paragrafi che precedono. Assegnazione di strumenti finanziari partecipativi: l’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi a favore dei Beneficiari dovrà essere deliberata dall’assemblea straordinaria. La possibilità per i Soggetti abilitati di emettere strumenti finanziari partecipativi a favore dei Beneficiari dovrà essere espressamente prevista dallo statuto.

15 Retribuzione dei lavoratori
IL WORK FOR EQUITY (ART.27 comma 4 D.L. 179/2012) L’ulteriore agevolazione fiscale prevista dal D.L. 179/2012 riguarda i compensi spettanti ai collaboratori e consulenti che, in assenza di un vincolo di subordinazione, prestano a favore delle Start-up opere o servizi. In particolare, il cd. work for equity permette alle Start-up di remunerare in maniera fiscalmente conveniente tali soggetti mediante l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi. Agevolazione L’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari nel contesto del work for equity è esente da imposte e non concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore, né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento della effettiva emissione di tali azioni, quote o strumenti finanziari. Non sono previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli e strumenti finanziari attribuiti nel contesto del work for equity da parte dei beneficiari. La cessione di tali strumenti alla stessa startup emittente, pertanto, non comporterebbe la decadenza dal regime di agevolazione. In ogni caso, eventuali plusvalenze generate su tali atti di cessione a titolo oneroso saranno normalmente assoggettate a tassazione in capo al soggetto alienante al momento della cessione.

16 Retribuzione dei lavoratori
Requisiti soggettivi: beneficiari Possono beneficiare della disposizione in oggetto i consulenti, i professionisti e, in generale, i fornitori di opere e servizi delle startup diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi delle stesse. Requisiti oggettivi: remunerazione agevolata Conformemente a quanto già visto in materia di piani di incentivazione, anche in questo caso la remunerazione oggetto del beneficio fiscale non può consistere in denaro. Nell’ambito del work for equity, la startup potrà, pertanto, attribuire: a. azioni; b. quote; o c. strumenti finanziari partecipativi. A differenza di quanto avviene nell’ambito dei predetti piani di incentivazione, non sono invece agevolate le assegnazioni di diritti per l’acquisto o la sottoscrizione dei suddetti titoli o strumenti finanziari, quali i diritti di opzione. Modalità applicative Lo statuto dei Soggetti abilitati deve prevedere la possibilità di adottare politiche di work for equity e, specificatamente, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere o servizi. Per quanto attiene alle modalità di assegnazione dei titoli e degli strumenti finanziari oggetto del work for equity, queste rispecchiano in massima parte le modalità descritte con riferimento ai piani di incentivazione rivolti agli amministratori e ai soggetti non legati da un vincolo di subordinazione con il Soggetto abilitato.

17 Retribuzione dei lavoratori
Art. 28 D. L. 179/2012 I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piú rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta, ovvero in via delegata a livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici funzionali alla promozione dell‘avvio delle start –up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile; disposizioni finalizzate all‘adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start- up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva.

18 Credito di imposta (D.L. 83/2012)
A favore delle start-up innovative sono previste alcune semplificazioni procedurali per l‘accesso al credito di imposta per l‘assunzione di personale altamente qualificato (istituito dall‘art. 24 D.L. n.83/2012). Nello specifico, il beneficio compete nella misura del 35%, con un limite massimo di euro per anno e per impresa, del costo sostenuto dall‘azienda per l‘assunzione a tempo indeterminato di personale in possesso dei seguenti titoli accademici: Dottorato di ricerca universitario conseguito presso un‘università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia, Laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico per impiego in attività di ricerca o sviluppo sperimentale. Alle start-up innovative il credito di imposta é concesso anche nel caso di contratti di apprendistato e con procedure semplificate, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 23 ottobre 2013 (in Gazzetta Uffciale 21 gennaio 2014 n.16). Inoltre, tale credito d‘imposta verrà concesso in via prioritaria alle start- up innovative rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata alle imprese con sede o unità locali nei territorio colpiti da sisma.

19 Credito di imposta ( ) La legge di stabilità (Legge 190/2014) ha introdotto un nuovo credito di imposta che sostituisce quello di cui al D.L. 83/2012: riconosce, per i periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, a tutte le imprese - senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile  adottato - che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito di imposta pari al 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La misura del credito è elevata al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extramuros” (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179). Il credito di imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro

20 Credito di imposta (2015-2019) Personale altamente qualificato
Nozione di “altamente qualificato”: - in possesso di un titolo di dottore di ricerca; - iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera; - in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo classificazione UNESCO ISCED (conseguita in Italia o all’estero) o allegato 1 al DL n.145/2013. Rapporto con il beneficiario: - dipendente dell’impresa (effettivamente impiegato in attività R&S, escluse le mansioni amministrative, contabili, commerciali); - collaborazione con l’impresa (anche lavoro autonomo) impiegato in attività R&S – a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario. Sono agevolabili anche i compensi corrisposti all’amministratore, non dipendente dell’impresa, che svolge attività di ricerca e sviluppo. È agevolabile non solo l’incremento delle spese derivante dall’assunzione di nuovo personale con profilo altamente qualificato, ma anche quello attribuibile a un maggiore impiego in termini di ore lavorate. Misura del costo agevolabile: costo effettivamente sostenuto per l’effettivo impiego in attività di R&S (retribuzione lorda prima delle imposte + contributi obbligatori). N.B. La circolare 5/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 16 marzo 2016 ha precisato che sono tutelabili anche i costi relativi al personale non altamente qualificato all’interno delle spese per competenze tecniche e privative industriali (aliquota: 25%).

21 Credito di imposta ( ) Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico (Allegato 2 del decreto- legge n. 83/2012) LM-12 Design LM-13 Farmacia e farmacia industriale LM-17 Fisica LM-18 Informatica LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica LM-21 Ingegneria biomedica LM-22 Ingegneria chimica LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-25 Ingegneria dell’automazione LM-26 Ingegneria della sicurezza LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni LM-28 Ingegneria elettrica LM-29 Ingegneria elettronica LM-30 Ingegneria energetica e nucleare LM-31 Ingegneria gestionale LM-32 Ingegneria informatica LM-33 Ingegneria meccanica LM-34 Ingegneria navale LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura LM-40 Matematica LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali LM-54 Scienze chimiche LM- 6 Biologia LM-60 Scienze della natura LM-61 Scienze della nutrizione umana LM-66 Sicurezza informatica LM-69 Scienze e tecnologie agrarie LM-7 Biotecnologie agrarie LM-70 Scienze e tecnologie alimentari LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali LM-74 Scienze e tecnologie geologiche LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio LM-79 Scienze geofisiche LM-8 Biotecnologie industriali LM-82 Scienze statistiche LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione

22 Credito di imposta (2015-2019) Modalità di fruizione:
- nessuna istanza preventiva (credito automatico); - credito compensabile in F24 con apposito codice tributo; - deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO; - decorre dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi; - il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP). Documentazione e certificazione: - documentazione certificata dal soggetto incaricato di compiere la revisione legale (collegio sindacale o revisore unico); - obbligo di allegare al bilancio tale certificazione; - se il bilancio è già certificato questa certificazione non è necessaria (le spese di certificazione obbligatoria sono agevolabili nel limite di 5mila euro). Cosa conservare e produrre in termini di documentazione: - personale altamente qualificato: fogli presenze nominativi con indicazione giornaliera delle ore impiegate in R&S e debitamente firmati; - strumenti e attrezzature di laboratorio: dichiarazione del legale rappresentante (o del responsabile alla ricerca) indicanti misura e periodo di impiego per attività di R&S; - contratti di ricerca: a. contratti; b. relazione (debitamente firmata) con indicazione delle attività svolte per R&S nel periodo di imposta.

23 spese ammissibili (complessive)
Credito di imposta ( ) TIPOLOGIA SPESA: COSTI INCREMENTALI PER ALIQUOTA PRECONDIZIONE 1. Personale altamente qualificato 50% Soglia minima spese ammissibili (complessive) per R&S: euro 2. Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, altre imprese 3. Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio 25% 4. Competenze tecniche e privative Misura massima del credito d‘imposta annua per ciascun beneficiario:5 milioni di euro


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