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Consigliere di Fiducia

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Presentazione sul tema: "Consigliere di Fiducia"— Transcript della presentazione:

1 Consigliere di Fiducia
Ambiti di intervento: dalla teoria alla pratica

2 Il vostro Codice Etico cita…
Il Consigliere di fiducia: a. presta la sua assistenza e attività di ascolto a tutela di chi si ritenga vittima di una delle condotte di cui agli articoli 3 (DISCRIMINAZIONI) e 4 (MOLESTIE SESSUALI) del presente codice da parte di uno dei destinatari indicati all’articolo 1 nell’ambito delle attività prestate in Ateneo, e si adopera per la soluzione del caso.

3 SUGGESTIONE

4 FIGURA 1 VIDEO 1

5 Art. 3 Contrasto alle discriminazioni
Tutti i componenti dell’Università di Verona hanno diritto alla parità di trattamento e alla tutela nei confronti delle discriminazioni, dirette e indirette, derivanti da uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l’orientamento sessuale, l’esercizio della libertà di coscienza e le convinzioni personali, l’aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche, l’appartenenza a minoranze nazionali, la cittadinanza, le condizioni sociali, personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l’età.

6 Art. 3 Costituzione Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

7 COSTITUZIONE STATUTO DEI LAVORATORI CODICE ETICO Sesso Genere, Orientamento sessuale, Gravidanza Razza Aspetto fisico, Colore della pelle, Origini etniche Lingua Religione Opinioni politiche Condizioni sociali Condizioni personali Affiliazione sindacale Cittadinanza Convinzioni personali Esercizio libertà di coscienza e convinzioni personali Handicap Condizioni di salute Appartenenza a minoranze nazionali Età Scelte familiari

8 IL CONTRIBUTO DEL DIRITTO COMUNITARIO
I TERMINI DI CONFRONTO NELLA DISCRIMINAZIONE DIRETTA sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei fattori di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga

9 IL CONTRIBUTO DEL DIRITTO COMUNITARIO
IL CONCETTO DI DISCRIMINAZIONE INDIRETTA sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tali disposizioni, criteri o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano necessari e appropriati

10 IL CONTRIBUTO DEL DIRITTO COMUNITARIO
LE AZIONI POSITIVE Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all’adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei fattori di cui al primo comma

11 IL CONTRIBUTO DEL DIRITTO COMUNITARIO
LA QUALIFICAZIONE DI MOLESTIA COME ATTO DICRIMINATORIO Le molestie e le molestie sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento fra uomini e donne e costituiscono forme di discriminazione fondate sul sesso ai fini della presente direttiva. Queste forme di discriminazione non si producono soltanto sul posto di lavoro, ma anche nel quadro dell'accesso al lavoro, alla formazione professionale nonché alla promozione professionale. Queste forme di discriminazione dovrebbero pertanto essere vietate e soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

12 DEFINIZIONE DI MOLESTIA
CODICE ETICO Comportamenti indesiderati aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. DIR. 54/2006/UE Situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

13 DEFINIZIONE DI MOLESTIA SESSUALE
una situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, denigrante, umiliante o offensivo. VIDEO 2 VIDEO 3 VIDEO 4

14 IMPLICAZIONI Una semplice attenzione a sfondo sessuale diventa molestia se viene reiterata verso chi non l’accetta. Sta a colui che la riceve dichiarare, secondo ragionevolezza, l’attenzione intollerabile, offensiva e sconveniente. È da considerarsi aggravante la pratica di molestie sessuali esercitate nei confronti di studenti e di persone subordinate.

15 A fine gentlemen

16 MOBBING

17 IL MOBBER NON E’ COLUI CHE
Ostacola la libertà di espressione, insegnamento, ricerca Plagia le opere altrui Ha un conflitto di interessi Fa favoritismi e nepotismi Abusa del potere Ha un conflitto interpersonale Gestisce in maniera non meritocratica e non trasparente in propri collaboratori o non sa gestire i propri collaboratori Non è una personalità narcisistica o bipolare

18 IL MOBBER E’ COLUI CHE Ha deliberatamente deciso di mettere in atto una strategia ed ha un intento persecutorio nei confronti di una persone. Cass. N del : Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

19 ELEMENTI DELLA FATTISPECIE GIURISPRUDENZIALE
Il protrarsi nel tempo (dalla protrazione il carattere di illecito permanente), la pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi) la volontà che lo sorregge (diretta alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente), la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico. (1.07) Lo specifico intento che lo sorregge e la sua protrazione nel tempo lo  distinguono da singoli atti illegittimi 

20 MOBBING: LA VALUTAZIONE
La sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall'accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l'elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione, emarginazione del lavoratore. Nel verificare l'integrazione del mobbing è necessario attendere ad una valutazione complessiva ed unitaria degli episodi, da apprezzare per accertare l'idoneità offensiva della condotta datoriale e la connotazione univocamente emulativa e pretestuosa della condotta

21 I FATTORI DI STRESS STRUMENTI ADEGUATI COMPORTAMENTI ADEGUATI 1 (2.17)

22 I SOGGETTI DELLA RETE

23 Il preposto alla sicurezza
I SOGGETTI DELLA RETE Il preposto alla sicurezza Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

24 chiunque abbia preminenza.
I SOGGETTI DELLA RETE Il preposto di fatto Il “preposto di fatto” è quel soggetto che, pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici : chiunque abbia preminenza.

25 GRAZIE A TUTTI VOI PER LA PARTECIPAZIONE


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