La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Profili giuridici delle nuove tecnologie didattiche:

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Profili giuridici delle nuove tecnologie didattiche:"— Transcript della presentazione:

1 Profili giuridici delle nuove tecnologie didattiche:
e-learning e diritto d'autore Elisa Contu Università Ca’ Foscari di Venezia

2 E-learning Mooc’s Corsi blended Insegnamenti curriculari online

3 E-learning e diritto d’autore
Titolarità dell’opera didattica Riutilizzabilità di materiali coperti dal diritto d’autore

4 Titolarità dei prodotti della didattica
Assenza di una disciplina generale di attribuzione dei diritti Libertà di insegnamento: la realizzazione della lezione e l’ideazione del corso, sebbene debbano rispondere a delle linee guida generali, presuppongono l’apporto creativo del docente. Art. 6 l. aut.: Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale

5 Titolarità dei prodotti della didattica online
Pluralità di soggetti coinvolti/differenti apporti creativi: la realizzazione del corso in modalità online, dall’ideazione, all’elaborazione, alla produzione tecnica e alla pubblicazione online, implica la cooperazione di più soggetti e quindi la necessità di considerare la possibilità degli stessi di vantare diritti. Opera collettiva multimediale

6 Università Docente Ditta appaltatrice ruolo manageriale
attività creativa Ditta appaltatrice realizzazione multimediale Regolamenti Contratti

7 Eccezioni al diritto d’autore per scopi di ricerca e didattica
Tutela del diritto di proprietà intellettuale Ampia diffusione della conoscenza Insegnamento libero e di qualità

8 Art. 5(3) Direttiva 2001/29/CE 3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti: a)  allorché́ l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, semprechè, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; Art. 70 c. 1 l. n. 633/1941 Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

9 Three step test Art. 5(5) Direttiva 2001/29/CE Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare. Art. 71-nonies l. n. 633/1941 Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, ne arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari

10 Art. 70 c. 1-bis l. n. 633/1941 E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

11 Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale 2016/0280 (COD) Articolo 4 Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l’utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo: (a)  avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; (b)  sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò̀ risulti impossibile.

12 Grazie


Scaricare ppt "Profili giuridici delle nuove tecnologie didattiche:"

Presentazioni simili


Annunci Google