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CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a. a

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Presentazione sul tema: "CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a. a"— Transcript della presentazione:

1 CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a. a
Competenza giurisdizionale e regolamento Bruxelles I e I bis La proroga di competenza

2 Art. 25 reg. 1215/2012 SEZIONE 7 Proroga di competenza Articolo 25
1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti .

3 L’accordo attributivo di competenza deve essere:
a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. 2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza.

4 Omissis 5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.

5 Campo d’applicazione:
Ratione personarum: “le parti, indipendentemente dal loro domicilio” Ratione materiae: v. par. 4 contratti con parti “deboli” (assicurazioni, con consumatori e di lavoro individuali: artt. 15, 19, 23: ) Materie rientranti nell’art. 24 (competenze esclusive) Trust (par. 5)

6 Nozione di accordo: autonomia
Clausola compromissoria Accordo sul foro Contenuto: “qualora le parti …… abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro” “a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico”

7 Validità (sostanziale) dell’accordo
Lex fori: “salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro” Validità della clausola e validità del contratto “5. Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.”

8 Designazione del giudice di uno Stato membro
Designazione del giudice di uno Stato terzo o di un arbitro? Designazione plurima (es. clausole di reciprocità) Esistenza di un rapporto sostanziale tra oggetto della controversia e giudice designato?

9 Competenza del giudice designato
Esclusività: “Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.” Proroga e foro generale (art. 4)e fori speciali (art. 7 e 8) Proroga e fori del contraente debole e fori esclusivi (par. 4) Proroga di competenza e art. 26 reg (proroga tacita da comparizione)

10 Forma dell’accordo “L’accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. 2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza. “

11 Completezza della disciplina (non applicabilità della lex fori o di altre leggi)
A) Accordo “concluso per iscritto o provato per iscritto” “provato” o orale con conferma per iscritto” Moduli prestampati (casi Segoura e Estasis Salotti) La parte che riceve la “conferma” deve reagire? (Caso Berghofer) forma scritta e mezzi elettronici

12 B) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro (principio della buona fede) C) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato )

13 Commercio internazionale (es
Commercio internazionale (es. trasporti internazionali: caso Castelletti) Uso diffuso nel ramo di attività delle parti Osservanza generalizzata da parte degli operatori del ramo Conoscenza da parte di entrambe le parti (non necessità)


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