La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Compartimento Polizia Stradale per le Marche Ancona

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Compartimento Polizia Stradale per le Marche Ancona"— Transcript della presentazione:

1 Compartimento Polizia Stradale per le Marche Ancona
“DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA - Provvedimento 27 novembre 2002 come modificato dal Decreto 19 dicembre 2007” Modalità per conseguire il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni Redatto ed elaborato dall’Ispettore Capo della P. di S. PRINCIPI Maurizio Ufficio Servizi – Scorte Via Gervasoni, ANCONA Tel – Fax E:mail:

2 Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art
Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare” Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Elaborato non ufficiale creato dal Compartimento Polizia Stradale per le Marche – Ufficio Servizi – Scorte. Ad ogni effetto di legge fa fede solo il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Fonti: Provvedimento 27 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29 del 5 febbraio 2003; Decreto 19 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 6 marzo 2008; Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/42588/116/1/1 del 28 aprile 2003; Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/33730/116/1/1 del 15 aprile 2008; Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/1/33730/116/1/1 del 2 maggio 2008. N.B.: Con la parola “Disciplinare”, riportata nel presente elaborato, si intende il Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada (Provvedimento 27 novembre 2002 come modificato dal Decreto 19 dicembre 2007).

3 Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art
Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare” Chi può svolgere il servizio di scorta tecnica? Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 del “Disciplinare” che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti. Possono altresi' svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 del “Disciplinare” che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale di durata non inferiore ad un anno con imprese o società commerciali legalmente costituite in Italia, ovvero con società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità, e che sono autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso.

4 All. 2 – Fac-simile autocertificazione
Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare” Quali sono i requisiti per poter ottenere l’abilitazione? Titolare di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A, in corso di validità; Un’età non inferiore a 18 anni; Requisiti morali richiesti dall’art. 11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione (all. 2). Quest’ultima norma stabilisce che non è in possesso di tali requisiti chiunque: ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità; non abbia buona condotta. All. 2 – Fac-simile autocertificazione

5 Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art
Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare” Come si ottiene il rilascio dell’abilitazione? L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica a competizioni ciclistiche è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad una commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun Compartimento della Polizia stradale della Polizia di Stato. La commissione d'esame e' composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di vice questore aggiunto, che assume la veste di presidente, da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con qualifica non inferiore ad ispettore e da un rappresentante, nominato dal CONI,della Federazione Ciclistica Italiana o di un Ente di promozione sportiva riconosciuto. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato. Come si svolgono le prove di esame? Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale competente, per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Entro il mese di Gennaio di ogni anno il Compartimento Polizia Stradale per le Marche, d’intesa con la Segreteria regionale del CONI, fissa le date delle sessioni di esame per l’anno in corso (non inferiore a 4), attraverso l’emissione del suddetto decreto visionabile anche presso tutti gli Uffici della Polizia Stradale e gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle Questure delle Marche e la Segreteria regionale del CONI.

6 All. 1 – Programma d’esame
Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare” In che cosa consistono le prove di esame? L'esame consiste in una prova scritta mediante domande a risposta sintetica e in un colloquio orale, a contenuto pratico, su domande relative alle materie riportate nell'allegato 1 del “Disciplinare”. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 delle domande della prova scritta (21 risposte esatte su 30 domande formulate) che ha la durata di un ora. Le prove di esame sono pubbliche. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del Compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato 2 del “Disciplinare”. Per il rinnovo dell’attestato l’esame consiste in una prova selettiva a quiz a risposta multipla sulle materie riportate nell'allegato 1 del “Disciplinare”, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. La prova si considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. Sia per gli esami di rilascio che per quelli per il rinnovo dell’attestato i candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di due mesi dalla prima. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato. All. 1 – Programma d’esame

7 All. 8 – Fac-simile istanza All. 9 – Fac-simile istanza
Attestato di abilitazione per il servizio di scorta tecnica – Art. 3 del “Disciplinare” Quando e come si presenta l’istanza per poter partecipare alle prove d’esame? Gli interessati potranno presentare la domanda di ammissione all’esame di abilitazione (all. 8), in carta resa legale, entro il 20° giorno antecedente l'inizio della sessione di esame facendola pervenire a questo Compartimento Polizia Stradale, per i residenti in questa Regione, direttamente ovvero attraverso la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (fa fede la stampigliatura della data dell'ufficio postale accettante). Anche per il rinnovo dell’attestato gli interessati potranno presentare la domanda di ammissione (all. 9), su carta resa legale, entro lo steso termine facendola pervenire a questo Compartimento Polizia Stradale (per i residenti in questa Regione o, a richiesta, per coloro, che pur risiedendo in altra Regione, hanno ottenuto il rilascio dell'attestato da questo Compartimento) direttamente ovvero attraverso la spedizione a mezzo raccomandata. Dal 5° giorno precedente a quello d'inizio di ciascuna sessione di esame, presso questo Ufficio, sito in Via Gervasoni, 19 – Ancona, mediante affissione, sarà reso noto l’elenco delle sedi dove, in funzione delle domande pervenute nell’ambito del territorio di competenza, si svolgeranno le prove d’esame, nonché orari e modalità di effettuazione. All. 8 – Fac-simile istanza All. 9 – Fac-simile istanza

8 Vai all’ultima diapositiva visualizzata
PROGRAMMA DI ESAME Le prove di esame previste dall’art.3 del Provv. Dir. 27 novembre 2002 e successive modificazioni (Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada) hanno per oggetto le materie elencate nell’allegato 1 del citato provvedimento dirigenziale. Allo scopo di fornire una più puntuale articolazione del programma di esame, a titolo meramente indicativo, si suggeriscono i riferimenti normativi collegati alle materie stesse, che potranno indirizzare la preparazione dei candidati ed uniformare la prova orale davanti alla commissione di cui all’art.2 del Disciplinare. Nozioni generali sul Nuovo codice della strada, con particolare riferimento alle seguenti norme: artt.85, 87, 88, 89, 92, 93, 116, 117, Reg. con riferimento alle figure II 1, 2, 3, 8, 9, 10 a-d, 11 a-c, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 46, 47, 55; art.116 C.d.S. con particolare riferimento ai veicoli che le diverse categorie di veicoli abilitano a condurre; art.126 C.d.S. con particolare riferimento alle modalità di documentazione della conferma di validità della patente di guida; norme del titolo V del codice della strada con particolare riferimento agli artt.140, 141, 143, 147, da 151 a 154, 161, 162, 173, 186, 187, 189, 192 ed alle relative norme regolamentari. Definizioni stradali e di traffico: artt. 3 e 4 C.d.S. ed art. 5 Reg. . Classificazione delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade: artt. 3 e 13 C.d.S. ed artt. 2, 3, 4 e 129 Reg. . Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni: art. 9 C.d.S.. Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati: art.21 C.d.S. ed artt. da 30 a 43 Reg.. Segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico. Limiti di velocità e distanze di sicurezza: artt. 142 e 149 C.d.S. e relative norme regolamentari. Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi: art.6 C.d.S. e decreti ministeriali attuativi, con particolare riferimento a quello vigente con il quale si fissa il calendario delle limitazioni; Servizi di polizia stradale ed espletamento degli stessi: artt. 11 e 12 C.d.S. e artt.23 e 24 Reg.. Autorizzazione delle imprese, delle società o delle associazioni, obblighi del caposcorta e del personale abilitato, equipaggiamento delle persone e dei veicoli per le scorte tecniche: Titolo I, capo II e Titolo II del Provv. dir e successive modificazioni. Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta: artt.6 e 12 Provv. dir e successive modificazioni. Modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica artt.8 e 12 Provv.dir e successive modificazioni. Responsabilità civile verso terzi. Impiego degli apparati radio per i collegamenti: utilizzo degli apparecchi radioricetrasmittenti di debole potenza: aspetti normativi e pratici, utilizzo di apparecchi per radioamatori. Vai all’ultima diapositiva visualizzata

9 Quando e dove è prescritto l’impiego di detto personale?
Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Quando e dove è prescritto l’impiego di detto personale? Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo esemplificativo, di “fondo o gran fondo” e per le quali l’ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione, prevede un tempo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti. Detto personale qualificato che opera a “terra”, a supporto e ad integrazione del personale di scorta tecnica, ha il compito di presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso (art. 7-bis/1° del “Disciplinare”), al fine di segnalare agli utenti della strada il sopraggiungere dei partecipanti alla manifestazione sportiva.

10 All. 1 bis – Programma d’ersame
Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Come si ottiene il rilascio dell’abilitazione? L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-bis, dell'art. 1 del “Disciplinare”, e' rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validità, che abbia frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8 ore e superato il relativo esame, con le modalità e secondo il programma di cui all'allegato 1-bis del “Disciplinare”, organizzati dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 6 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis del “Disciplinare”, organizzato dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un ente di promozione sportiva riconosciuto All. 1 bis – Programma d’ersame

11 Quali sono i requisiti per ottenere il rilascio dell’abilitazione?
Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Quali sono i requisiti per ottenere il rilascio dell’abilitazione? Oltre la frequenza, con profitto, del corso di formazione e superamento del relativo esame, gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti: Titolare di patente di guida rilasciata in uno dei Paesi membri dell’Unione europea, in corso di validità; Un’età non inferiore a 18 anni; Requisiti morali richiesti dall’art. 11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione. Quest’ultima norma stabilisce che non è in possesso di tali requisiti chiunque: ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità; non abbia buona condotta.

12 All. 3 - Fac-simile comunicazione
Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Documentazione che devono presentare le Società sportive che intendono effettuare i corsi di formazione. L’Associazione o la Società sportiva che intende organizzare un corso di formazione per aspiranti addetti alle segnalazioni aggiuntive deve far pervenire al Compartimento Polizia Stradale, competente per territorio rispetto al luogo in cui si svolgerà il corso, l’allegata comunicazione (all. 3) contenente l’indicazione della sede del corso e dell’orario di svolgimento delle lezioni, l’elenco nominativo delle persone che hanno richiesto di parteciparvi, il nominativo ed i recapiti telefonici della persona designata a sovrintendere il corso, il nominativo dei docenti che terranno le lezioni e la data in cui sarà tenuto l’esame di abilitazione. Il documento dovrà pervenire al Compartimento Polizia Stradale almeno 15 giorni lavorativi antecedenti a quello in cui è previsto l’inizio del corso. Ogni modifica relativa alla data o al luogo di effettuazione del corso o degli esami dovrà essere tempestivamente comunicata, anche via fax, al competente Compartimento. Nella comunicazione, la Società sportiva deve autorizzare espressamente il personale incaricato dal Compartimento Polizia Stradale a svolgere tutti i controlli che saranno necessari a verificare la regolarità del corso ed il rispetto delle disposizioni del “Disciplinare” circa la durata ed il programma, ivi compresi quelli che richiedono l’accesso ai locali dove si svolge il corso. All. 3 - Fac-simile comunicazione

13 All. 4 – Fac-simile verbale di svolgimento corsi
Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Documentazione dell’effettuazione del corso e dello svolgimento degli esami di abilitazione. Al termine del corso di formazione, la persona designata a sovrintendere il corso stesso deve redigere l’allegato verbale (all. 4), con il quale egli attesta la regolarità delle lezioni svolte e fornisce l’elenco delle persone che vi hanno partecipato. Ciascun aspirante deve sottoscrivere il documento per confermare la sua presenza a tutte le lezioni. La commissione esaminatrice deve essere designata dall’Associazione o dalla Società sportiva che ha organizzato il corso attraverso una formale lettera di incarico nominativo. Al termine della sessione di esame, deve essere compilato l’allegato verbale di esame (all. 5), che deve essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione. Nel documento, oltre ai nominativi delle persone che hanno superato l’esame, devono essere indicati anche gli aspiranti che non si sono presentati a sostenerlo e quelli che non lo hanno superato. Ciascun aspirante deve, inoltre, compilare e sottoscrivere l’allegata domanda di rilascio dell’abilitazione resa legale (all. 6), che sarà presentata dalla Società che ha organizzato il corso al Compartimento Polizia Stradale competente, insieme a copia dei verbali di svolgimento del corso e di superamento dell’esame (all. 4 e 5). All. 4 – Fac-simile verbale di svolgimento corsi

14 Richiesta di rilascio delle abilitazioni.
Attestato di abilitazione per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva – Art. 3 bis del “Disciplinare” Richiesta di rilascio delle abilitazioni. La richiesta di rilascio delle abilitazioni allo svolgimento delle segnalazioni aggiuntive di cui all’art. 3 bis del “Disciplinare” deve essere avanzata dal presidente dell’Associazione o della Società sportiva che ha organizzato il corso di formazione e gli esami di abilitazione, al competente Compartimento Polizia Stradale, attraverso l’allegato modulo di richiesta (all. 7). Alla richiesta devono essere allegati i verbali di svolgimento del corso e di superamento dell’esame (all. 4 e 5). Per ciascun richiedente che ha superato gli esami di abilitazione, inoltre, deve essere allegata la domanda di richiesta di rilascio dell’abilitazione in carta resa legale, redatta secondo il modello allegato (all. 6), sottoscritta dallo stesso richiedente e copia fotostatica della patente di guida in corso di validità. All. 4 – Fac-simile verbale di svolgimento corsi All. 5 – Fac-simile verbale esito corsi All. 6 – Fac-simile richuiesta rilascio attestato prodotta dal singolo interessato All. 7 – Fac-simile richiesta rilascio attestati prodotta dall’orgaizzatore del corso

15 Vai all’ultima diapositiva visualizzata
Allegato 1-bis MODALITA' E MATERIE DEL CORSO E DELLA PROVA D'ESAME PER OTTENERE L'ATTESTATO DI ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 3-BIS Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni; segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico; servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi; regole per lo svolgimento della manifestazione sportiva; obblighi del caposcorta e del personale abilitato ad effettuare le scorte tecniche a gare ciclistiche; impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di segnalazione; modalita' di svolgimento dei servizi di segnalazione; impiego degli apparati radio per i collegamenti. Il corso di formazione deve avere durata minima di 8 ore. Dell'inizio del corso, dei luoghi e delle giornate in cui esso si svolge deve essere data comunicazione al Compartimento della Polizia Stradale competente per territorio almeno quindici giorni prima L'esame deve svolgersi davanti ad una Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri, di provata esperienza nel settore, nominata dal responsabile della Federazione ciclistica italiana o dell'Ente di promozione sportiva che ha organizzato il corso di formazione L'esame deve essere svolto in forma scritta. Gli elaborati delle prove d'esame devono essere sottoscritti dai membri della commissione esaminatrice e conservati dalla società ovvero dall'Associazione o ente di promozione che ha organizzato il corso per almeno cinque anni. Vai all’ultima diapositiva visualizzata

16 FAC – SIMILE DEI MODELLI
ALLEGATI FAC – SIMILE DEI MODELLI Dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. 2); Comunicazione di inizio di attività formativa per aspiranti addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva (All. 3); Verbale di regolare svolgimento del corso di formazione per addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva (All. 4); Verbale d’esame per il conseguimento dell’abilitazione per addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva (All. 5); Richiesta di rilascio dell’abilitazione ai servizi di segnalazione aggiuntiva prodotta dal singolo interessato (All. 6); Richiesta di rilascio delle abilitazioni per addetti alle segnalazioni aggiuntive prodotta dall’organizzatore del corso (All. 7); Domanda di ammissione all’esame per il rilascio dell’attestato di abilitazione per l’esercizio del servizio di scorta tecnica. (All. 8); Domanda di ammissione all’esame per il rinnovo dell’attestato di abilitazione per l’esercizio del servizio di scorta tecnica. (All. 9). N.B.: i suddetti “Allegati” sono stati inseriti, nel presente elaborato come “Oggetto” di PowerPoint, quindi per poterli compilare è necessario rimuovere la “Presentazione” e cliccare due volte sul modello interessato.

17 Vai all’ultima diapositiva visualizzata

18 Vai all’ultima diapositiva visualizzata

19 Vai all’ultima diapositiva visualizzata
Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata

20 Vai all’ultima diapositiva visualizzata
Segue Vai all’ultima diapositiva visualizzata

21 Vai all’ultima diapositiva visualizzata

22 Vai all’ultima diapositiva visualizzata

23 Vai all’ultima diapositiva visualizzata

24 Vai all’ultima diapositiva visualizzata

25 Vai all’ultima diapositiva visualizzata

26 Vai all’ultima diapositiva visualizzata


Scaricare ppt "Compartimento Polizia Stradale per le Marche Ancona"

Presentazioni simili


Annunci Google