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03/11/20131 bilancio preventivo 2010 ASSOCIAZIONE LECCHESE PER LAIUTO AI GIOVANI CON DIABETE.

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1 03/11/20131 bilancio preventivo 2010 ASSOCIAZIONE LECCHESE PER LAIUTO AI GIOVANI CON DIABETE

2 03/11/20132 ENTRATE Avanzo di amministrazione 2009 31.634,01 QUOTE ASSOCIATIVE 3.000,00 CONTRIBUTI E DONAZIONI DA TERZI 7.000,00 CONTRIBUTI PER ATTIVITA, INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI 10.000,00

3 03/11/20133 ENTRATE Contributi vari 2.500,00 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche, rimborsi ed altro 7.000,00 Altre entrate interessi banca 200,00 Totale entrate 61.634,01

4 03/11/20134 SPESE Attività 9.700,00 Funzionamento amministrativo generale- posta-cancelleria- 400,00 Spese telecomunicazioni e media 1.300,00 Rimborso spese ai volontari 1.000,00 Spese assicurative RC soci, volontari e bambini 800,00 Quota associativa AGD ITALIA 300,00 Quota associativa SOLEVOL 100,00 Spese bancarie 100,00 Residui passivi 2009-1 premio lotteria-5.500,00 Spese vettovaglie 200,00

5 03/11/20135 SPESE Progetti 49.000,00 Progetto CONTA DEI CARBOIDRATI" 2.000,00 Progetto "Campo scuola" 12.000,00 Progetto "Divertiamoci … insieme" (gite, uscite, pizzate, carnevalate,week end famiglie...) 8.000,00 Progetto "A scuola con …. " 3.000,00 Progetto comunicazione multimediale 5.000,00 Evento estivo 20105.000,00 Settimana Lecchese del diabete 14.000,00

6 03/11/20136 SPESE Fondo di riserva 2.634,01 Totale spese 61.334,01

7 03/11/20137 DELIBERE DELLASSEMBLEA Quota associativa anno sociale 2010 25,00

8 03/11/20138 Proroga tecnica Direttivo Il Direttivo, visto che il proprio mandato scade il 9 novembre 2010, in concomitanza con levento principale dellAssociazione: la settimana lecchese per il Diabete. Per evitare uninterruzione delle attività e non sovrapporre nello stesso periodo due avvenimenti importanti per lAssociazione CHIEDE Che lAssemblea deliberi una proroga tecnica di 6 mesi per lindizione dellAssemblea con allordine del giorno la nomina del Direttivo. DELIBERE DELLASSEMBLEA

9 03/11/20139 Art.1 E costituita unassociazione senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE LECCHESE PER LAIUTO AI GIOVANI CON DIABETE organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus); in breve AGD LECCO ONLUS. Art.3 L Associazione Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; Svolge soltanto le attività indicate nel successivo elenco e quelle ad esse direttamente connesse; Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza. Impegna gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse; Quanto indicato nel presente articolo, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n°460. DELIBERE DELLASSEMBLEA MODIFICHE ALLO STATUTO

10 03/11/201310 ART. 6 Possono essere ammessi a far parte dellAssociazione le persone di ambo i sessi che ne facciano domanda. Nella domanda di adesione laspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dellassociazione. La domanda può essere rigettata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata. Con la presentazione della domanda il Candidato si impegna ad uniformarsi allo Statuto Sociale ed alleventuale Regolamento interno. Lassociazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pur garantendo il diritto di recesso. Tutti i soci cessano di appartenere allassociazione per: dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; morte; indegnità deliberata dal consiglio direttivo. In questultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. DELIBERE DELLASSEMBLEA MODIFICHE ALLO STATUTO

11 03/11/201311 Art.7 I canoni delle quote sociali vengono fissati dallAssemblea Generale di anno in anno. La quota sociale è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dellassemblea né prendere parte alle attività dellassociazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Art.10 I soci dovranno pagare le quote sociali e qualsiasi altra somma dovuta entro i termini prescritti dal Consiglio Direttivo e a svolgere il lavoro preventivamente concordato. DELIBERE DELLASSEMBLEA MODIFICHE ALLO STATUTO

12 03/11/201312 Art.11 Il patrimonio dellAssociazione è costituito da: f.donazioni e lasciti testamentari; g.introiti derivanti da convenzioni. I fondi sono depositati presso listituto di credito stabilito dal consiglio direttivo Art.16 Il Consiglio Direttivo è incaricato di: 8.Nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dellassociazione; 9.ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza. DELIBERE DELLASSEMBLEA MODIFICHE ALLO STATUTO

13 03/11/201313 Art.17 Presidente e Vice Presidenti Il presidente dellassociazione, che è anche presidente dellassemblea e del consiglio direttivo, è eletto da questultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti Esso cessa dalla carica secondo le norme del precedente art. 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto dallAssemblea dei soci Il presidente rappresenta legalmente lassociazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dellassemblea e del consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte da uno dei due vice presidenti o dal componente del consiglio direttivo più anziano di età, previa delibera del consiglio direttivo stesso. DELIBERE DELLASSEMBLEA MODIFICHE ALLO STATUTO

14 03/11/201314 Art. 18 Collegio arbitrale Qualsiasi controversia dovesse sorgere per linterpretazione e lesecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte dappello di Milano il quale nominerà anche larbitro per la parte che vi abbia provveduto. DELIBERE DELLASSEMBLEA MODIFICHE ALLO STATUTO

15 03/11/201315 Art. 19 - Bilancio o rendiconto Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo. i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre allapprovazione dellassemblea che deciderà a maggioranza dei voti. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. La durata dellesercizio va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla chiusura dellesercizio lassemblea ordinaria dei soci è chiamata a deliberare sullapprovazione del bilancio. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nellattività dellassociazione. E fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellassociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. DELIBERE DELLASSEMBLEA MODIFICHE ALLO STATUTO

16 03/11/201316 Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio Lo scioglimento dellassociazione avviene con delibera di assemblea straordinaria e voto favorevole dei tre quarti degli associati. Lassemblea provvede alla nomina dei liquidatori. A seguito di scioglimento e una volta dedotte le passività, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS od a fini di pubblica utilità sentito lorganismo di controllo di cui allarticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 21 - Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. DELIBERE DELLASSEMBLEA MODIFICHE ALLO STATUTO


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