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Il nuovo C.C.N.L. degli studi professionali

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Presentazione sul tema: "Il nuovo C.C.N.L. degli studi professionali"— Transcript della presentazione:

1 Il nuovo C.C.N.L. degli studi professionali
Commissione Lavoro Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Civitavecchia Convegno di Formazione Professionale Continua Relatore Dott. Alessandro Piermarini membro Commissione Lavoro Civitavecchia, 13/11/2008

2 Introduzione Definizione degli elementi salienti
Ipotesi verbale di accordo stipulato in data 11/07/2008 Decorrenza Scadenza Istituzione dell’Ente bilaterale Professioni (Ebp) con effetto gennaio La quota è pari ad euro 4 mensili complessivi – dovuta al 50% dalle parti contrattuali

3 Agenda Indennità Altri elementi contrattuali
Tabella qualifiche a confronto Indennità Altri elementi contrattuali Fonte: Sole 24 Ore

4 Tabella qualifiche a confronto
Contratto Ante rinnovo contrattuale LIVELLO MINIMO Q 1767,69 1 1564,34 2 1362,58 3S 1263,93 3 1252,82 4S 1215,00 4 1169,39 5 1090,54 Livelli Qualifica Minimo 1-5-08 Q Quadri 1844,03 1889,83 1 Funzioni Direttive 1631,85 1672,36 2 Funzioni controllo 1421,40 1456,69 3S Mansioni controllo 1318,44 1351,14 3 Mansioni concetto 1306,60 1338,87 4S Mansioni autonome 1267,07 1298,32 4 Mansioni d’ordine 1219,41 1249,42 5 Mansioni standard 1137,10 1165,03

5 Indennità E.D.R. FUNZ. QUADRO Diploma-laurea-cassa
Elem. Naz. di allineamento Contrattuale ** Conglobato nel minimo Non previsto 1° liv. Euro 42,35 2° liv. Euro 102,53 3° S liv. Euro 110,40 ** Confedertecnica per gli assunti fino al 30 giugno 2004. N° mensilità: 14 Coefficiente giornaliero: 26 Coefficiente orario: 170 Orario normale di lavoro settimanale: 40 ore distribuite tra 5 o 6 giorni

6 Altri elementi contrattuali
Voci Descrizione 1 Una tantum/arretrati retributivi Nella busta di luglio 2008 sono erogati gli arretrati delle mensilità precedednti (maggio, giugno e 14^) con l’assorbimento dell’ev. Ivc corrisposta fino a concorrenza della stessa. 2 Premi aziendali e di risultato Non regolamentati 3 Indennità di trasferta Rimborso delle spese di viaggio, trasporto di mobilio e bagaglio, vitto ed alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato. Inoltre: A- 15 euro gg per missioni oltre 8h fino a 24h B- 30 euro per missioni oltre 24h C – per missioni oltre 1 mese indennità ridotta del 10% 4 Gratifica natalizia/tredicesima 1 mensilità da corrispondere in coincidenza con la vigilia di Natale 5 Quattordicesima Premio ferie da corrispondere non oltre il 30 giugno 6 Altre mensilità Non previste 7 Scatti anzianità 8 scatti triennali dall’ da euro 11,88 (liv. 5) ad euro 29,70 (liv. Q) 8 Anzianità convenzionale Non prevista 9 Straordinari (limiti e maggiorazioni) Ammessi nei limiti di 200h annue. Maggiorazioni: Straord. Feriale: 15% Straordinario festivo e straordinario notturno: 30% Straordinario notturno festivo: 50%

7 Altri elementi contrattuali
Voci Descrizione 10 Indennità per trasferimenti Oltre a quanto già indicato, compete una diaria nella stessa misura prevista per le trasferte. Per i lavoratori con famiglia la diaria sarà corrisposta anche per ogni figlio convivente a carico ridotta a 3/5 11 Ferie 26 gg lavorativi incluso il sabato anche con orario distribuito su5 gg.ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali sono concessi 3 gg. Di ferie aggiuntive 12 Permessi retribuiti A- 3 gg per natalità e lutto familiare fino al 3° grado di parentela B- massimo 8 ore pro capite annue per attività sindacali C- lavoratori studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza a corsi e preparazione esami. Permessi retribuiti per i giorni delle prove di esame e i 2 gg lavorativi precedenti la sessione di esami, più ulteriori 40 h annue. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente non potranno superare il 10% degli addetti occupati in azienda, con un minimo di 1 unità. D- congedi per l’educazione continua in medicina (ECM): 40 h anno E- 3 gg lavorativi anno in caso di grave infermità del coniuge / convivente o di un parente entro il 2° grado F- donazione sangue 13 Riduzione orario/permessi retribuiti A- orario settimanale distribuito su 5 gg: 40 h annue B- orario settimanale distribuito su 6 gg: 66 h annue I permessi retribuiti sono usufruibili in 4/8 ore da concordare con il datore di lavoro. I permessi non utilizzati entro l’anno di maturazione potranno essere utilizzati entro il 31/7 dell’anno successivo, se non pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza. 14 Festività Oltre a quelle di legge, il Santo Patrono, il 4/11 trattamento festivo domenicale. Per le festività cadenti di domenica o altre festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione giornaliera.

8 Altri elementi contrattuali
Voci Descrizione 15 Festività soppresse 32 ore di permesso retribuito in sostituzione delle ex festività abolite. I permessi non retribuiti e non utilizzati entro il 31-7 successivo saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza 16 Flessibilità orario contrattuale Per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività, potranno essere realizzati specifici accordi tra le parti che prevedano, in particolari periodi dell’anno, i seguenti regimi di orario: 1: superamento dell’orario settimanale contrattuale sino al limite di 44 h settimanali, con equivalente compensazione di 36 h settimanali per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti (vedi riduzione orario di lavoro) pari a 60 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale; 2: superamento dell’orario settimanale contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali, con equivalente compensazione di 32 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane. Ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi annui retribuiti (vedi riduzione orario lavoro) pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale. I lavoratori interessati alla flessibilità dell’orario di lavoro percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario settimanale. In caso di mancata fruizione dell’incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente al termine del programma annuale di flessibilità 17 Perman. Mass. Pass. Cat. Sup. Passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di almeno 3 mesi nel disimpegno di mansioni superiori 18 Malattia Conservazione del posto per 180 giorni; trattamento economico: integrazione indennità inps fino al raggiungimento del 100% della retribuzione per i primi 3 gg; il 75% dal 4° al 20° gg e 100% dal 21 giorno in poi

9 Altri elementi contrattuali
Voci Descrizione 19 Infortunio Conservazione del posto per 180 giorni; trattamento economico: retribuzione al 100% per il primo giorno – al 60% dal 2° al 4° giorno; integrazione inail fino a raggiungere il 75% della retribuzione media giornaliera a partire dal 5° giorno. 20 Maternità Vale quanto previsto dal Dlgs 151/2001 Testo unico sulla maternità, paternità e congedi parentali. 21 Congedo matrimoniale 15 gg di calendario con decorrenza 3 gg prima del matrimonio 22 Aspettative I lavoratori con 5 anni di anzianità con lo stesso datore di lavoro potranno usufruire di un periodo di congedo per la formazione non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. I lavoratori tossicodipendenti hanno diritto ad un periodo massimo di 3 anni per accedere ai programmi riabilitativi I familiari di tossicodipendenti hanno diritto ad un periodo massimo di 3 mesi per concorrere ai programmi di riabilitazione I lavoratori, al termine del periodo di conservazione del posto, per malattia per un periodo non superiore a 120 gg. I lavoratori per malattia tubercolare 23 prova 180 giorni di calendario, liv. Q e 1; 120 giorni di calendario, liv. 2; 90 giorni di calendario, liv. 3 e 3S; 75 giorni di lavoro effettivo, liv. 4 e 4S; 45 giorni di lavoro effettivo, liv. 5

10 Altri elementi contrattuali
Voci Descrizione 24 Preavviso Anzianità Livelli Fino a 5 anni Oltre 5 anni Q e giorni di calendario giorni di calendario giorni di calendario giorni di calendario 3S e giorni di calendario giorni di calendario 4S e giorni di calendario giorni di calendario giorni di calendario giorni di calendario I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese 25 Stages/Tirocinio soggetti beneficiari: soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico; anche cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari; proporzione numerica: 1 tirocinante nelle aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato; 2 tirocinanti nelle aziende con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 19; in misura non superiore al 10% nelle aziende con più di 20 dipendenti; durata: studenti che frequentano la scuola secondaria Fino a 4 mesi lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti nelle Fino a 6 mesi liste di mobilità allievi degli Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione Fino a 6 mesi professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma Fino a 12 mesi universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi persone svantaggiate (art. 4, comma 1, legge n. 38/1991), esclusi i Fino a 12 mesi soggetti portatori di handicap portatori di handicap Fino a 24 mesi

11 Altri elementi contrattuali
Voci Descrizione 26 Apprendistato Apprendistato professionalizzante ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nei liv. 2, 3S, 3, 4S e 4; il numero degli apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare non può superare il 100% dei lavoratori qualificati in servizio; il lavoratore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3; possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 53/2003; prova: 30 giorni di lavoro effettivo; il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi sarà computato presso il nuovo studio purché si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa tra un periodo e l’altro un’interruzione superiore a un anno; formazione: 120 ore per anno. Profili formativi: i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti secondo il modello sottoscritto presso l’Isfol in data 10/01/2002 d’intesa con il Ministero del lavoro; durata: 48 mesi per le qualifiche 2, 3 e 3S; 36 mesi per le qualifiche 4 e 4S; il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione prevista per il tempo pieno; inquadramento e trattamento economico: prima metà del periodo: 2 livelli retributivi inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato; seconda metà: 1 livello retributivo inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato. Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel liv. 4, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al liv. 5 per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato; malattia: indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni, limitatamente a 5 eventi in ragione d’anno; pari al 33% della retribuzione giornaliera per i giorni dal 4° al 20°; pari al 45% della retribuzione giornaliera per i giorni dal 21° al 180°. La limitazione prevista per il periodo di carenza vale esclusivamente per la fattispecie di eventi di durata uguale o inferiore ai 3 giorni; infortunio: indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera per il 1° giorno; pari al 60% per i giorni dal 2° al 4° (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza, integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere il 75% della retribuzione media giornaliera.

12 Altri elementi contrattuali
Voci Descrizione 26 Apprendistato Vecchia disciplina ammesso per le qualifiche e le mansioni comprese nei liv. 2, 3S, 3, 4S, e 4; il numero degli apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare non può superare il 100% dei lavoratori qualificati in servizio; il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3; possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 e 364 giorni (v. risposta a interpello Min. lav. prot. n. 2702, 24/03/2006), ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (Cee) n. 2081/1993 del Consiglio del 20/07/1993 e successive modificazioni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap, i suddetti limiti sono elevati di 2 anni; durata: 48 mesi per le qualifiche 2, 3 e 3S; 36 mesi per le qualifiche 4 e 4S. Nell’area odontoiatrica/sanitaria la durata dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica di liv. 3 “ASO” è fissata in 42 mesi; prova: 30 giorni di lavoro effettivo; il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi sarà computato presso il nuovo studio purché si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa tra un periodo e l’altro un’interruzione superiore a un anno; formazione: Titolo di studio Formazione annua Scuola dell’obbligo ore Attestato di qualifica ore Diploma di scuola media superiore ore Diploma universitario o laurea ore h il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della normale prestazione lavorativa; trattamento economico: all’apprendista di liv. 2, 3S e 3 spetta una retribuzione pari alle seguenti percentuali con riferimento alla paga tabellare conglobata del livello di riferimento: 80%, 1° semestre; 90%, 2° semestre; 96,65%, dal 3° semestre; all’apprendista di liv. 4S e 4 spetta una retribuzione pari alle seguenti percentuali con riferimento alla paga tabellare conglobata del livello di riferimento: 80%, 1° anno; 85%, 2° anno; 96,65%, 3° anno;

13 Altri elementi contrattuali
Voci Descrizione 26 Apprendistato/segue malattia: indennità pari al 100% della retribuzione per i primi 3 giorni; pari al 25% della retribuzion per i giorni dal 4° al 20° e pari al 33% della retribuzione per i giorni dal 21° al 180° giorno; infortunio: indennità pari al 100% della retribuzione globale per il 1° giorno; pari al 60% per i giorni dal 2° al 4° (carenza) e dal 5° giorno in poi integrazione dell’indennità Inail fino a raggiungere il 75% della retribuzione giornaliera 27 Contratto intermittente Non regolamentato 28 Contratto tempo determinato è consentito nelle seguenti ipotesi: incrementi di attività straordinaria di prestazioni professionali e/o progetti; punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di servizi ai quali non si riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa; per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nei citati casi, il rapporto di lavoro può essere instaurato con contratto part-time a tempo indeterminato di tipo “Verticale” o “Misto”. Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l’intero periodo della loro assenza, il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato. In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata dalla sostituta/o per un periodo non superiore a 90 giorni di calendario, sia prima dell’assenza che al momento del rientro. In caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l’assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi previsti dal Dlgs n. 151/2001, oltre alla possibilità di affiancamento così come indicato al comma precedente, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l’allattamento

14 Altri elementi contrattuali
Voci Descrizione 29 Part-time può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; la prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata lavorativa, con esclusione del personale addetto esclusivamente alle pulizie; facoltà di prevedere clausole flessibili (variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) ed elastiche (variazione in aumento della prestazione lavorativa); l’esercizio da parte del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta a favore del lavoratore un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione nella misura del 10% limitatamente alla durata della variazione. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica comporta a favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera prestazione, nella misura prevista dal lavoro supplementare; consentita la prestazione di lavoro supplementare con riferimento a specifiche esigenze organizzative (eventuale intensificazione dell’attività lavorativa; particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia e infortunio di altri dipendenti). Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la maggiorazione del 40% 30 Telelavoro possibili tipologie: telelavoro mobile; hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne 31 Lavoro ripartito (job sharing) il contratto deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modifica consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro; conseguentemente la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato

15 Altri elementi contrattuali
Voci Descrizione 32 Previdenza integrativa/ complementare Fondo di previdenza Previprof – Contribuzione: 1,55% della retribuzione utile al computo del Tfr (comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa), a carico datori, per ogni lavoratore iscritto al Fondo; 0,25% a carico lavoratori; quota di iscrizione € 10,00 per ogni dipendente (€ 8,00 carico datori e € 2,00 carico lavoratori); ove l’iscritto al Fondo “Previprof” sia anche iscritto alla Cassa “Cadiprof” e vi sia stata l’adesione a Fondo Professioni da parte del datore tale intera quota di iscrizione sarà a carico “Cadiprof”; per i lavoratori di prima occupazione successivamente al 28/04/1993 è prevista l’integrale destinazione del Tfr maturando dal momento dell’adesione al fondo 33 Assistenza integrativa cassa di assistenza sanitaria supplementare Cadiprof; Finanziamento alla Cassa: contributo mensile pari a € 13,00 per ogni dipendente (per 12 mensilità); quota di iscrizione pari a € 24,00 per ogni dipendente. Dette somme non sono imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri istituti contrattuali (Tfr, ecc.). Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti. Modalità di versamento – il versamento della quota una tantum di € 24,00 e il versamento di € 13,00 mensili dovrà essere effettuato come indicato in


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