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ELT X Edizione Corso di Perfezionamento per

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Presentazione sul tema: "ELT X Edizione Corso di Perfezionamento per"— Transcript della presentazione:

1 ELT X Edizione Corso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale Siena, 31 Marzo 2009 La legislazione UE applicabile ai Grandi Siti Industriali Alessandra Barreca Università degli Studi di Siena ELT

2 Principali obblighi del gestore
Implementazione della legislazione Seveso (prevenzione incidenti rilevanti); Emissioni; Gestione Rifiuti; IPPC (autorizzazione Integrata); Norme sulla Sicurezza sul Lavoro.

3 Base giuridica: art. 174 TCE;
La Prevenzione e Riduzione Integrate Dell’inquinamento (IPPC) e la Normativa Seveso sugli Incidenti Rilevanti Connessi con Determinate Sostanze Pericolose NORMATIVA RILEVANTE: Base giuridica: art. 174 TCE; DIRETTIVA CE 96/61 IPPC modificata dalla Dir. CE 2008/01; REGOLAMENTO CE 166/2006 istitutivo di un registro europeo delle emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR); DIRETTIVA CE 82/501 “SEVESO I”; DIRETTIVA CE 96/82 “SEVESO II”; DIRETTIVA CE 2003/105 “SEVESO III”; DECISIONE CONSIGLIO CE 98/685 sulla adesione dell’UE alla CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI.

4 Caratteri distintivi Instaurazione rapporti giuridici gestore vis a vis Pubbliche Autorità; Alto livello burocratizzazione; Principali obblighi nascenti dal Diritto Ambientale UE implementazione da parte della legislazione nazionale e regionale degli Stati Membri UE; Approccio del tipo Command and Control.

5 Raggiungimento Sviluppo Sostenibile
Obiettivi generali Eliminare l’inquinamento (prevenire/ridurre) intervenendo alla fonte; Garantire gestione accorta risorse naturali; Applicazione principio “chi inquina paga”; = Raggiungimento Sviluppo Sostenibile

6 PREAMBOLO- IX CONSIDERANDO + ART 1
DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC (I) BASE GIURIDICA: ART. 174 TCE; OGGETTO: Prevenzione, Riduzione ed Eliminazione Integrate dell’Inquinamento INTEGRATE= riguardanti aria, acqua e terreno ossia l’ambiente nel suo complesso ( c.d. “legislazione orizzontale”) OBIETTIVO: PREAMBOLO- IX CONSIDERANDO + ART 1 = raggiungimento di un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

7 Priorità Dir. IPPC Approccio di riduzione integrata dell’inquinamento per raggiungere un equilibrio sostenibile tra attività umane e sviluppo socio economico da un lato e risorse e capacità rigenerativa della natura dall’altro.

8 Quadro di riferimento Dir.CE 84/360 impone autorizzazione per impianti industriali in grado di provocare inquinamento atmosferico; Dir. CE 2006/01 obbligo di autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose nell’ambiente idrico; Approccio distinto nel controllo delle emissioni in aria, acqua e suolo possono favorire il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori e non favorire la protezione ambiente nel suo complesso; Approccio integrato per favorire sviluppo sostenibile.

9 DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC (II)
ART 1: AMBITO APPLICAZIONE OGGETTIVA TUTTE le installazioni industriali che esercitano le attività in Allegato I (es: impianti combustione, raffinerie petrolio, industrie prodotti minerari, impianti chimici, concerie e allevamenti bestiame di determinate dimensioni); INTRODUCE la c.d. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); ARTT. 4-5: PRINCIPI GENERALI gli impianti della tipologia di cui sopra già esistenti/nuovi NON possono funzionare senza apposita autorizzazione amministrativa (N.B.: gli impianti preesistenti devono adeguarsi entro il ).

10 Dir. CE IPPC (III) Principio Generale:
Le Pubbliche Autorità competenti devono rilasciare AIA solo se sono state previste misure globali di protezione ambientale relative all’aria, acqua e suolo.

11 DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC (IV)
ART 3: OBBLIGHI DEL GESTORE DELL’IMPIANTO INDUSTRIALE (I) adottare le misure atte a prevenire/ridurre l’inquinamento e gli incidenti, evitare/ridurre la produzione di rifiuti, utilizzare l’energia in modo efficace, evitare impatti ambientali negativi e fenomeni di inquinamento “significativi”, evitare rischi di inquinamento dopo la cessazione della attività e ripristinare il sito “in modo soddisfacente”, applicare le migliori tecniche disponibili (BAT); ART 14: OBBLIGHI DEL GESTORE (II) rispettare condizioni autorizzazione, trasmettere info rilevanti alle Autorità competenti.

12 Dir. EC IPPC: definizione Inquinamento
Introduzione diretta o indiretta a seguito di attività umana di sostanze, calore, vibrazioni, rumore, nell’aria, acqua o suolo.

13 DIRETTIVA CE 2008/01 IPPC(V) ART 6: DOMANDA AUTORIZZAZIONE-REQUISITItipo impianto, sito in cui sorge, tipo attività, fonti, tipo ed entità emissioni, materie e sostanze usate, tecnologie previste per ridurre l’inquinamento (BAT), sintesi non tecnica dei dati di cui sopra; ARTT 8-9: AUTORIZZAZIONE-CONTENUTO condizioni e modalità basate sulle BAT per garantire conformità dell’impianto industriale alle finalità della direttiva IPPC (riduz./prevenz. integrate inquinam.+tutela ambiente), valori limite emissioni consentite (ART. 19), metodologia e frequenza controllo scarichi; ARTT 12-13: eventuali modifiche impianto devono essere autorizzate e le condizioni dell’autorizzaz. devono essere aggiornate e riesaminate dalle Autorita’ competenti.

14 DIRETTIVA IPPC E SCAMBIO DI INFORMAZIONI (I)
ART 15: accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione; ART 17: la Commissione UE organizza lo scambio di info tra Stati Membri e industrie sulle migliori tecniche disponibili (BAT), le prescrizioni in materia di controllo ed i relativi sviluppi per “correggere il grado di consapevolezza tecnologica nella Comunità e diffondere i valori limite e le tecniche applicate nella stessa per aiutare gli stati membri ad attuare in modo efficiente la direttiva IPPC” (Preambolo - 27 Considerando).

15 DIRETTIVA IPPC E SCAMBIO DI INFORMAZIONI (II): IL BUREAU EUROPEO IPPC (EIPPCB)
IL BUREAU EUROPEO IPPC: base giuridicaART 17.2 dir. CE IPPC; Sede Siviglia; ComposizioneTechnical Working Groups (TWG) formati da Esperti degli Stati UE, Stati candidati UE, Industrie e Ong. Ambientali; Competenze organizzare lo scambio di informazioni in materia di BAT attraverso la produzione dei BREF.

16 DIRETTIVA IPPC E SCAMBIO DI INFORMAZIONI (III): I BREF
KEYWORDS: 1) BAT = tecniche di gestione degli impianti industriali più efficaci, efficienti ed avanzate in termini di costi/vantaggi per determinare valori limite di emissioni ed ottenere un elevato livello di tutela ambientale (ART 2.12 dir.IPPC); 2) BREF BAT REFERENCE DOCUMENTS = documenti di riferimento relativi alle BAT per ciascun settore di attività coperto dalla dir. CE IPPC sprovvisti di efficacia vincolante , frutto dello scambio di info all’interno dell’IPPC BUREAU e redatti in base a linee guida della DG AMBIENTE. svolgono un importante ruolo di ausilio nel supportare le Autorità statali competenti nella procedura di rilascio dell’autorizzazione IPPC e fornendo info attendibili sulle BAT rappresentano un rilevante strumento guida per le performance ambientali.

17 REGOLAMENTO CE 166/2006 istituisce un registro UE (PRTR=POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTER) sulle emissioni ed i trasferimenti di sostanze inquinanti eccedenti determinati limiti e conseguenza delle attività coperte dalla dir. CE IPPC( cfr. Allegati I e II Reg. CE 166/2006); i dati vengono trasmessi dalle installazioni industriali agli Stati Membri che le inoltrano alla Commissione UE che, in cooperazione con la Agenzia Ambiente UE (EEA) gestisce il database PRTR; il database PRTR e’ accessibile al pubblico gratuitamente on line e abroga sostituendolo il registro EPER istituito precedentemente dalla IPPC.

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19 La Normativa Seveso

20 Legislazione rilevante
Direttive EC (Seveso II e Seveso III); Legislazione Italiana (Decreto Legislativo 152/2006 e succ. modifiche).

21 -modificata ed abrogata dalla-
GLI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE: LA NORMATIVA SEVESO DIRETTIVA CE 82/501 “SEVESO I” introduce la normativa applicabile alla prevenzione degli incidenti industriali e alla limitazione delle loro conseguenze; -modificata ed abrogata dalla- DIRETTIVA CE 96/82 “SEVESO II”: obiettivo immutato rispetto alla SEVESO I = prevenzione incidenti rilevanti e limitazione loro conseguenze per uomo ed ambiente; ambito applicativo tutti gli stabilimenti in cui sono presenti o possono essere generate sostanze pericolose di cui all’Allegato I.

22 Definizioni rilevanti
sostanze pericolose => sostanze, miscele, preparazioni ex Allegato I, presenti come materie prime, prodotti o sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, comprese quelle che possono essere generate in caso di incidente; Incidente rilevante => evento quale emissione, esplosione o incendio di grande entità che dia luogo a pericolo grave, immediato o differito per la salute umana/ambiente all’interno o all’esterno dello stabilimento.

23 Normativa Seveso: considerazioni preliminari
Gli incidenti industriali hanno un costo economico ed ecologico; Necessità prevenzione/adeguata reazione agli incidenti rilevanti come conseguenza degli incidenti industriali verificatisi (learning by doing) e di evitare “l’effetto domino”; Esigenza riduzione danni e conseguenze negative incidenti industriali; Instaurazione obblighi all’interno e all’esterno del sito industriale.

24 DIRETTIVA CE 96/82 “SEVESO II”
OBBLIGHI DEL GESTORE: ART 5: adozione misure necessarie a prevenire/limitare conseguenze/impatti incidenti rilevanti sull’ambiente e sulla salute umana; ART 6: trasmissione notifica (contenente descrizione impianto, attività svolta e sostanze pericolose usate) alle Autorità competenti; ART 7. redazione documento politica prevenzione incidenti rilevanti in base all’Allegato III; ART 9: redazione rapporto sicurezza (All.II); ART 11: predisposizione del piano emergenza interno che consenta la redazione del piano emergenza esterno da attuare in caso di incidente rilevante.

25 Obblighi delle P.A. Art. 11 redigere il piano di evacuazione esterna (basato su quello interno) e renderlo disponibile al pubblico; Assicurare che siano adottate le misure di emergenza e di sicurezza; Procedere ad ispezioni; Determinare politiche urbanistiche e di sviluppo coerenti con la localizzazione e l’operatività dei siti interessati dalla Normativa Seveso; Consentire la partecipazione del pubblico alle decisioni rilevanti; Sanzionare i siti non in regola.

26 Incidenti rilevanti ed effetto domino
Art. 8: le Autorità competenti devono individuare gli stabilimenti a maggior rischio di subire conseguenze degli incidenti rilevanti a causa della loro vicinanza con altri stabilimenti; Art 8: obbligo facilitazione collaborazione e scambio info tra gli stabilimenti così individuati.

27 DIRETTIVA CE 96/82 SEVESO II”: ALCUNE PRECISAZIONI
politica prevenzione incidenti rilevanti (ART 7 e Allegato III): contiene principi ed obiettivi di intervento generali, procedure di sicurezza e prassi di manutenzione; rapporto di sicurezza (ART 9, Allegato II): prevede descrizione sito, attività e sostanze pericolose ed individuazione di rischi incidenti e metodi di prevenzione; piano emergenza interno (ART 11, Alleg. IV): identifica persone responsabili, regole generali e norme comportamento da attuarsi all’interno dell’impianto in caso di incidente; piano emergenza esterno (ART 11, Alleg. IV): elaborato dalle Autorità Pubbliche contiene norme di allarme, informazione e condotta da divulgarsi presso la popolazione interessata in caso di incidente rilevante.

28 Normativa Seveso: obblighi in caso di incidente
Operatore: attuare piano di sicurezza e di emergenza (piani interni), informare immediatamente le P.A. e mantenerle aggiornate sugli sviluppi e le conseguenze dell’incidente; Autorità Pubbliche: ricevere info dall’operatore, allertare la popolazione coinvolta; attuare piani emergenza esterni, monitorare le conseguenze e gli sviluppi dell’incidente.

29 “SEVESO III” In seguito ad alcuni importanti incidenti industriali connessi con l’uso di sostanze pericolose (Baia Mare-Romania, 2000 raccolta sterili; Enschede-Paesi Bassi, 2000 fabbricazione esplosivi; Tolosa, 2001 nitrato di ammonio) amplia l’ambito applicativo della “Seveso II” estendendolo alle attività di deposito e lavorazione nell’industria mineraria (smaltimento sterili), pirotecnici ed esplosivi e fertilizzanti e materiali petroliferi dal potere cancerogeno(Allegato Direttiva 2003/105).

30 Il Reporting System EU sugli incidenti rilevanti
Il EU Commision’s Major Accident reporting System (MARS) è stato istituito in risposta alle disposizioni della legisl. Seveso II ed è finalizzato a ricevere e analizzare i dati sugli incidenti rilevanti coperti dalla normativa in esame; Si articola in e funziona attraverso un Bureau (MAHBMajor Acc. Hazards Bureau) all’interno della Commissione UE-Istituto di Ricerca per la Protezione e la Sicurezza dei Cittadini; Il ruolo del MAHB è di supporto tecnico e scientifico per la Commissione UE nelle misure volte al controllo degli incidenti industriali.

31 Number of Ind. Accidents reported
Source: European Commission reporting system

32 Normativa Seveso: riflessioni conclusive
Alto livello di coinvolgimento delle Pubbliche Autorità Devono redigere, promuovere ed attuare il Piano di evacuazione esterno sulla base delle info trasmesse dal gestore; Necessità di bilanciare l’obbligo di informazione con il segreto industriale.

33 LA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI

34 CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI (I)
firmata nel 1992, l’UE ne è parte dal 1998 (Cfr. Decisione CE 98/685); ambito applicativoincidenti industriali in grado di generare conseguenze transfrontaliere; OBBLIGHI DELLE PARTI: identificare le attività industriali pericolose svolte nella propria giurisdizione e le misure (piani di prevenzione e piani di emergenza) per prevenire/ridurre il rischio di incidenti e limitarne le conseguenze.

35 CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI DEGLI INCIDENTI INDUSTRIALI (II)
OBBLIGHI DELLE PARTI: b) informare le altre Parti delle attività e dei piani sub a); c) in caso di imminente pericolo di incidente industriale notificare tempestivamente gli Stati interessati e assicurare che i piani di emergenza siano attuati prontamente ed efficacemente per contenere i rischi; d) prestare assistenza alla parte richiedente in caso di incidente (mutua assistenza); e) partecipare attivamente attraverso i punti di contatto nazionali, i meeting annuali e lo scambio di info, alla cooperazione tecnico-scientifica con le altre Parti finalizzata a migliorare le performances di prevenzione/reazione incidenti industriali; f) garantire la partecipazione del pubblico interessato.

36 ELT X Edizione Corso di Perfezionamento per Esperti in Legislazione Ambientale Siena, 31 Marzo 2009 La legislazione UE applicabile ai Grandi Siti Industriali Alessandra Barreca Università degli Studi di Siena ELT 36


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