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Sant’Angelo in Vado 7 marzo 2011

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Presentazione sul tema: "Sant’Angelo in Vado 7 marzo 2011"— Transcript della presentazione:

1 Sant’Angelo in Vado 7 marzo 2011
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 L’Intesa del 4 febbraio Le ultime (?) novità… Sant’Angelo in Vado 7 marzo 2011

2 Un po’ di Storia con le date…
7 marzo 2011 Un po’ di Storia con le date…

3 entra in vigore la Riforma Brunetta (D.Lgs. 150/09)
7 marzo 2011 15 novembre 2009 entra in vigore la Riforma Brunetta (D.Lgs. 150/09) Riassunto della Riforma: COLPIREMO I FANNULLONI; PREMIEREMO I MERITEVOLI. Parole d’Ordine: Premi solo per i dipendenti bravi; Valorizzazione del merito; Misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa; Organismi indipendenti di Valutazione; Commissione Nazionale per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità nella Amministrazione Pubblica (CIVIT). Chi di noi può dirsi contrario all’applicazione pratica di questi principi? D’altro canto non è quello che già facciamo – chi più chi meno – negli ultimi 10 anni?

4 31 maggio 2010: il Governo emana il D.L. n. 78 (Manovra estiva);
7 marzo 2011 31 maggio 2010: il Governo emana il D.L. n. 78 (Manovra estiva); Il 30 luglio 2010: il Parlamento converte in legge (n. 122) il decreto del Governo. Art. 9, comma 1 = blocco («congelamento» dice il ministro Tremonti) delle retribuzioni dei Pubblici Dipendenti. Sino al nessun dipendente può percepire un importo superiore a quello del 2010, fatte salve le dinamiche retributive legate a malattia, presenza in servizio, arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno. In incremento c’è solo la Vacanza Contrattuale, erogata in due trance nel 2010 (aprile e luglio). Art. 9, comma 2 bis: Anche il Fondo del Salario accessorio si «congela» sull’importo del 2010, sino al 31/12/2013. Anzi, se i dipendenti diminuiscono (causa cessazioni non sostituite) il fondo dovrà essere «proporzionalmente» decurtato (vedremo dopo come).

5 Governo e Sindacati (senza la CGIL) stipulano una intesa che dice:
7 marzo 2011 4 febbraio 2011: Governo e Sindacati (senza la CGIL) stipulano una intesa che dice: In attesa della stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, valgono le norme dell’Intesa (e quindi non il D.Lgs 150/09); Niente fasce di merito. Ogni dipendente non può percepire un trattamento economico (fisso ed accessorio) inferiore a quello del Il sistema delle fasce si applica solamente alle risorse aggiuntive, che però non possono esserci perché il Fondo 2011 non potrà superare quello del 2010; Si prevedono delle commissioni paritetiche nazionali con il compito di monitorare e analizzare i risultati prodotti in termini di performance;

6 7 marzo 2011 4. Il Governo impartirà all’Aran - entro 15 giorni - istruzioni affinché l’Agenzia stessa adegui il proprio operato alle disposizioni della presente Intesa e, in particolare, adegui i contenuti della contrattazione collettiva di livello nazionale (con l’emanazione di un apposito CCNQ) ai criteri che hanno ispirato la contrattazione integrativa in tutto il periodo precedente al decreto n. 150/2009 (cioè si torna ai modelli di relazioni sindacali che già conosciamo). DOMANDA: ma l’Intesa del 4 febbraio 2011 si applica direttamente agli Enti Locali? RISPOSTA: Per ora no, ma quanto prima ne verrà sottoscritta un’altra identica per le Regioni, gli EE.LL. e la Sanità.

7 7 marzo 2011 QUINDI? PRUDENZA: Non c’è nessuna fretta di approvare il nuovo Sistema di Valutazione e Misurazione dei dipendenti. Il termine del 31/12/2010 è già scaduto; non ci sono sanzioni per gli EE.LL. e c’è l’Intesa che blocca l’applicazione delle fasce di merito. La materia è – comunque - ancora soggetta a «Concertazione» con le OO.SS. 2) FONDO 2011: anche qui non c’è fretta. Molti Enti – ancora – non hanno approvato il bilancio di previsione e quindi i «giochi» sono tutti da fare. Intanto non sarebbe male prevedere che a bilancio vengano stanziate le stesse somme dell’anno 2010 per le RISORSE VARIABILI (art. 15, comma 2 e 5).

8 7 marzo 2011 FONDO 2011: COSTITUZIONE Art. 9, comma 2-bis D.L. N. 78/2010 (dopo conversione L. 122) 2-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. In caso di diminuzione del personale la riduzione del fondo è automatica. Non è contrattabile e non è un atto di “indirizzo politico-amministrativo”, cioè si procede alla rideterminazione (in riduzione) con determina del Dirigente/ Funzionario APO.

9 7 marzo 2011 A nostro giudizio – ma in attesa di conferme ulteriori - gli incentivi per le progettazioni UT, ICI, sponsor, compensi ISTAT, ecc. non saranno ridotti col ridursi del personale e non sono soggetti al blocco del fondo Ci da una mano – in questa interpretazione - la Corte dei Conti Lombardia (parere 10 dic n. 1046) che ha escluso tali voci dal computo delle “spese di personale” perché si tratta di spese “autoalimentate ed autofinanziate”. Vere e proprie «partite di giro» nel fondo non soggette nemmeno a contrattazione. Stessa cosa aveva previsto la Sezione autonomie Corte dei Conti con delibera 09/11/2009, n. 16. In tal senso si è anche espressa la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in un suo documento del 18 novembre 2010.

10 7 marzo 2011 RISORSE STABILI: non cambiano e restano confermate come il Anche nel 2011 si farà la Manutenzione del Fondo (aggiunta della RIA e minore spesa per le PEO e Indennità di Comparto dei cessati). Ovviamente, nel suo complesso (stabili + variabili) il Fondo 2011 non potrà MAI essere superiore a quello del 2010, per cui se aumentano le STABILI si devono diminuire la VARIABILI (manovrando su stanziamenti ex art. 15, comma 2 e 5). INTEGRAZIONI RISORSE VARIABILI EX ART. 15, COMMA 2 E 5: Nel 2011 non cambia niente e quindi si possono prevedere - nella misura massima di quella prevista per l’anno a condizione che l’ente rispetti: Il patto di stabilità (per gli enti che ne sono soggetti); il contenimento delle spese di personale; lo stanziamento sia previsto nel bilancio.

11 7 marzo 2011 Si ricorda che, secondo il CCNL , la previsione dello stanziamento ex art. 15, comma 5 (ristrutturazione e/o attivazione di nuovi servizi) deve essere prevista nella delibera del Fabbisogno del personale. UTILIZZO DEL FONDO: Le PEO – a ns. giudizio – nel triennio , non si possono effettuare (vedi art. 9, co. 1, DL 78/2010). Per le INDENNITA’ da contratto nazionale (turno; rischio; maggiorazione orario festivo, notturno, festivo/notturno; reperibilità; indennità Educatrici nido e maestra scuola materna): NON CAMBIA NIENTE, nel senso che si possono erogare nella misura già prevista dai CCNL e con le modalità definite nei precedenti CCDI. Per le altre INDENNITA’ (disagi e specifiche responsabilità) valgono le norme in vigore dei CCNL e dei CCDI sottoscritti nell’ente. Stessa cosa per i FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE (progettazioni, ICI, sponsor, censimenti, Istat, pratiche immigrati, condoni, Piano casa, ecc.)

12 COME SI DECURTA IL FONDO IN CASO DI DIMUNIZIONE DEL PERSONALE?
7 marzo 2011 COME SI DECURTA IL FONDO IN CASO DI DIMUNIZIONE DEL PERSONALE? In assenza di pareri ufficiali (DPF, RGS, CdC) possiamo avanzare delle ipotesi: Si quantifica il numero di dipendenti in servizio al 31/12/2010 (solo indeterminato o anche a tempo determinato che pesano comunque nel fondo? Vedremo…); b) Sulla base della delibera di fabbisogno si calcolano le cessazioni (mobilità in entrata/uscita comprese) e le eventuali assunzioni che si faranno nel 2011; c) Se il saldo è negativo (= diminuzione di personale) occorre tagliare il fondo, IN MISURA PROPORZIONALE. Per le assunzioni o cessazioni che si verificano in corso d’anno le quote vanno riproporzionate al periodo, mentre negli anni successivi si calcola per intero.

13 IN TERMINI PRATICI CHE SUCCEDE?
7 marzo 2011 IN TERMINI PRATICI CHE SUCCEDE? Anche in questo campo – per ora – dobbiamo essere prudenti e parlare di ipotesi, aiutandoci con un esempio: FONDO 2010 (escluse le voci lett. k. = somme a specifica destinazione, quali: ICI, Progettazioni, Istat, ecc.) = € , di cui Stabili e Variabili. Dipendenti in servizio al 31/12/2010 = n. 20 – Media procapite € ,00 FONDO 2011 (esclusa lett. k): DIPENDENTI 2011 = n. 19 – Fondo totale € ( /20) di cui stabili e variabili (riduzione proporzionale nelle stabili e variabili).

14 la questione della quota prevalente del salario accessorio.
7 marzo 2011 Un – ultimo – elemento di riflessione che tanto fa discutere negli Enti: la questione della quota prevalente del salario accessorio. Ci riferiamo, al comma 3-bis, secondo e terzo periodo, dell’art 40 del D.Lgs. n. 165/2001, nel nuovo testo modificato dal 150: «La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.» Molti – con ragione/timore – si sono chiesti: come sarà possibile – nel 2011 – garantire che la quota prevalente del fondo (comunque denominato) vada assegnata alla Performance Individuale??? E le progressioni orizzontali già effettuate? E le indennità? Che fine fanno? Non conviene – dal 1° gennaio bloccare tutto e non liquidare più niente?

15 7 marzo 2011 Risposta: No, non conviene. La prima a vederci chiaro – stavolta - è stata l’Anci. Nelle sue linee guida per l’applicazione del Brunetta affermava, infatti, che tale norma poteva entrare in vigore solamente per volontà e indicazione della Contrattazione nazionale. La conferma è poi arrivata anche dalla Funzione Pubblica. Nella Circolare DPF n. 7 del 13/05/2010 c’è scritto: Altre norme del d.lgs. n. 150/2009 non risultano invece applicabili se non a partire dalla stipulazione dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale , in quanto ne presuppongono l’entrata in vigore. E’ questo il caso: della norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuato solo con i successivi contratti collettivi .

16 7 marzo 2011 AGGIUNTA/CONFERMA RECENTE DI QUANTO SOPRA: Ai sensi del punto 5) dell’Intesa Governo/Sindacati del 4 febbraio 2011, il Dipartimento della Funzione Pubblica, il 18 febbraio 2011, ha emanato l’Atto di Indirizzo quadro all’ARAN per la regolazione del regime transitorio al blocco del rinnovo dei CCNL. Come prevede la legge, l’Atto di Indirizzo è stato inviato al Comitato di Settore delle Regioni e Sanità per un parere che doveva essere espresso entro il 28 febbraio. Questo fatto (l’invio alle Regioni) ci induce a pensare che l’Intesa potrebbe applicarsi agli EE.LL., alla Sanità ed alle Regioni anche senza ulteriore adattamento, come invece sembrava da una prima lettura. Comunque – per quanto riguarda la questione della Quota Prevalente - al punto 2, lett. e) del suddetto Atto di Indirizzo, c’è scritto testualmente: «… la prevalenza dell’accessorio alla «performance individuale» potrà essere compiutamente disposta in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali nazionali».


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