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la scuola Gelmini – Tremonti (Brunetta)‏

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Presentazione sul tema: "la scuola Gelmini – Tremonti (Brunetta)‏"— Transcript della presentazione:

1 la scuola Gelmini – Tremonti (Brunetta)‏
Non solo grembiulini… “Se pensate che l’istruzione sia costosa, provate l’ignoranza” Derek Bok (Presidente emerito dell’Università di Harvard)‏

2 1 settembre 2008 DECRETO-LEGGE n
1 settembre 2008 DECRETO-LEGGE n. 137 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalità ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della comunità scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all’introduzione dell’insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione; E m a n a il seguente decreto-legge:

3 È vero che la scuola italiana è troppo costosa e funziona male?
Un passo indietro È vero che la scuola italiana è troppo costosa e funziona male?

4 “Se pensate che l’istruzione sia costosa,
Alcuni dati economici “Se pensate che l’istruzione sia costosa, provate l’ignoranza” Derek Bok (Presidente emerito dell’Università di Harvard)‏ OCSE (OECD)‏ Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico Rapporto sull’Educazione Settembre 2008

5 Spesa pubblica totale del paese in relazione al PIL

6 Spesa pubblica dedicata all’istruzione

7 Investimento in educazione in rapporto al PIL

8 Spesa per il personale in rapporto alla spesa per la scuola

9 Ma i risultati della nostra scuola sono tanto scadenti?
I risultati PISA OCSE 2007 confermano che in tali prove i nostri studenti 15enni mostrano competenze più basse degli studenti di molti altri paesi. Non c’è da stupirsi di questi risultati se si considera che solo il 54% dei genitori di tali alunni possiede un diploma (meno di noi solo Portogallo e Turchia, ma la gran parte dei paesi più sviluppati viaggia su percentuali dell’80-90%). Non c’è da stupirsi neppure del fatto che i risultati peggiori si evidenziano in matematica e in scienze, vista la scarsa attenzione alle tematiche scientifiche presente nel nostro paese e al basso numero di laureati in tali discipline. La ricerca mostra però che, depurando il dato dalle differenze culturali dei genitori, i nostri studenti raggiungono risultati pari a quelli di Francia e Germania e migliori di quelli di Svezia e Stati Uniti.

10 Ma i risultati della nostra scuola sono tanto scadenti?
Il nostro sistema mostra poi anche dei pregi: infatti tutti i dati dimostrano che la nostra scuola ha uno dei più piccoli tassi di variazione nei risultati scolastici e che è il paese con in assoluto il minor tasso di variazione nei risultati all’interno della stessa scuola. Il nostro sistema scolastico tende anche a favorire gli studenti provenienti da ceti meno abbienti, che sono meno penalizzati che in molti altri paesi. I nostri punti deboli sono le differenze nei risultati che dipendono fortemente dalla tipologia di scuola (la differenza fra i risultati dei liceali e quelli degli studenti dei professionali è di oltre 100 punti) e dalla collocazione geografica, che vede i risultati degli studenti delle regioni del nord in linea con quelli dei paesi più avanzati, ma di ben 100 punti migliori di quelli del sud. Altro punto debole è il numero molto basso di studenti che raggiungono risultati eccellenti. Preoccupa inoltre il peggioramento dei risultati dal 2000 al 2006. Gli studenti della scuola statale ottengono risultati decisamente (di 30 punti) migliori di quelli della scuola privata.

11 Ma i risultati della nostra scuola sono tanto scadenti?
Livello IV elementare Indagine PIRLS su 45 paesi: punteggio medio 500 Risultato Italia: 551 (7° posto)‏ Distribuzione abbastanza omogenea fra le macroaree geografiche (tutte sopra la media)‏ Paese con differenza minore fra maschi e femmine Miglioramento significativo vs 2001, sia nella capacità di ricevere informazioni e trarne deduzioni, sia nella capacità di integrare, interpretare, valutare informazioni e concetti

12 Perché la decretazione d’urgenza?
E quindi? Perché la decretazione d’urgenza?

13 Decreto Brunetta e DPEF
Il 6 agosto 2008 viene convertito in legge il decreto 112 del 25 giugno 2008 (noto come Decreto Brunetta). In esso, in accordo con il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), è previsto un risparmio di 8 miliardi nel sistema istruzione.

14 COME SI FANNO A RISPARMIARE 8 MILIARDI DI EURO IN TRE ANNI?
L’art. 64 della legge n. 133 prevede la riduzione di posti per il personale docente e di posti per il personale ATA.

15 Art. 64 Legge /08/2008

16 Art. 64 Legge /08/2008

17 Art. 64 Legge /08/2008

18 Art. 64 Legge /08/2008

19 Art. 64 Legge /08/2008

20 COME SI FANNO A GIUSTIFICARE 132.000 TAGLI DI ORGANICO?
A questo punto entra in gioco il Ministro della Pubblica Istruzione MARIASTELLA GELMINI

21 Decreto-Legge n. 137 del 1 settembre 2008
Art Cittadinanza e Costituzione 1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, …, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree … . Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia. 1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale. 2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

22 Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, …, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi …;

23 Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi . 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

24 Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

25 Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato. 5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

26 Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo- scuola. 2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

27 Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

28 Art. 5. Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici, concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

29 Art. 5-bis (Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento)‏
1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.  2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.  3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corsodi laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

30 Art. 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo prescelto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

31 Art. 7. Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia 1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «433. Al concorso per l’accesso alle scuole scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

32 Art. 7-bis. Provvedimenti per la sicurezza delle scuole
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.  2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1o luglio n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell’articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

33 Art. 7-bis. Provvedimenti per la sicurezza delle scuole
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n L’eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all’articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità,qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall‘’assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l’impossibilità di eseguire le opere.

34 Art. 7-bis. Provvedimenti per la sicurezza delle scuole
5. Il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza unificata.  6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d’intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.  7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell’economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

35 Art. 8. Norme finali 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

36 Ma il Decreto non è sufficiente:
gli 8 articoli del Decreto da soli non bastano a delineare le modalità operative dei tagli e dei risparmi e a delineare il “progetto” di scuola che si profila per il futuro. È necessario…

37 …un Piano programmatico.
Per raggiungere l’obiettivo i ministri Tremonti e Gelmini hanno predisposto un Piano programmatico. Per la realizzazione del piano saranno pubblicati una serie di regolamenti che andranno a modificare: gli ordinamenti scolastici, i quadri orario, la rete scolastica e i criteri di formazione delle classi.

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39 Modifiche agli ordinamenti scolastici e ai quadri orario
Indicazioni nazionali e Indicazioni per il curricolo Le Indicazioni nazionali della Moratti relative alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado saranno “opportunamente armonizzate” con le Indicazioni per il curricolo di Fioroni. I relativi piani di studio, le discipline e i carichi orario saranno riesaminati ed “essenzializzati”.

40 Scuola dell’infanzia Nella scuola dell’infanzia le attività potranno svolgersi anche esclusivamente al mattino e con un solo docente per sezione. I risparmi derivanti dall’attuazione di tale modello permetteranno di aprire nuove sezioni ed estendere il servizio. I bambini di età compresa tra 2 e 3 anni potranno iscriversi in anticipo o frequentare le “sezioni primavera”.

41 Scuola primaria Nella scuola primaria “va privilegiata ai sensi del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, l’attivazione di classi affidate ad un unico docente e funzionanti per un orario di 24 ore settimanali”. I risparmi derivanti dall’attuazione di tale modello potranno “ridurre l’incidenza degli altri interventi”. Tenuto conto delle richieste dei genitori e del numero di insegnanti assegnati le scuole potranno offrire le organizzazioni previste dalla riforma Moratti: 27 ore settimanali oppure 27 ore + 3 ore opzionali facoltative con l’introduzione del “maestro prevalente”. Potrà esserci un’estensione delle ore di lezione pari ad un massimo di 10 ore settimanali comprensive della mensa.

42 E l’inglese? Vi ricordate le tre i?
L’insegnamento della lingua inglese sarà affidato ad un insegnante di classe opportunamente specializzato. Transitoriamente potranno essere utilizzati fino all’a.s. 2010/2011 insegnanti specialisti esterni alla classe.

43 Scuola secondaria di primo grado
Nella scuola secondaria di primo grado l’orario obbligatorio delle lezioni sarà di 29 ore settimanali (ora 32) così come previsto dalla riforma Moratti. Per le classi a tempo prolungato saranno previste 36 ore settimanali senza compresenze e con l’obbligo di svolgimento di attività pomeridiane per almeno tre giorni a settimana.

44 Piani di studio e quadri orario per i licei
I piani di studio relativi al sistema dei licei della Moratti - artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, scienze umane - con l’esclusione del liceo economico e di quello tecnologico abrogati da Fioroni, saranno riesaminati per razionalizzarne l’impianto in termini di massima semplificazione. Saranno rivisti i quadri orario previsti dalla riforma Moratti. Il carico orario non potrà superare le 32 ore settimanali per i licei artistici e i licei coreutici e musicali, mentre non potrà superare le 30 ore settimanali per tutti gli altri.

45 Piani di studio e quadri orario per gli istituti tecnici e professionali
I piani di studio relativi agli istituti tecnici e professionali saranno razionalizzati e semplificati. Il numero di indirizzi dell’istruzione tecnica sarà ridotto. Per il settore economico gli indirizzi saranno: amministrazione-finanza-marketing e turismo. Per quello tecnologico: meccanica-meccatronica-energia, logistica-trasporti, elettrotecnica-elettronica, informatica- telecomunicazioni, grafica-comunicazione, chimica- biologia, tessile-abbigliamento-moda, agricoltura- agroindustria, costruzioni-ambiente-territorio.

46 Piani di studio e quadri orario per gli istituti tecnici e professionali
L’istruzione professionale confluirà in quella tecnica per quanto riguarda gli indirizzi comuni. Per tutti gli altri indirizzi sarà finalizzata al conseguimento del diploma. Gli istituti professionali continueranno a rilasciare qualifiche triennali fino a quando competerà esclusivamente alle Regioni rilasciare tali titoli. Per tutti gli istituti tecnici e professionali il carico orario non potrà superare le 32 ore settimanali.

47 Modifiche alla rete scolastica e ai criteri per la formazione delle classi

48 Rete scolastica Il piano di riorganizzazione della rete scolastica prevede la chiusura di circa plessi scolastici che hanno meno di 50 alunni. 700 istituzioni scolastiche che hanno meno di 300 alunni e istituzioni scolastiche che hanno tra i 300 e i 500 alunni, ma non sono istituti comprensivi o superiori oppure non sono situate in territori montani o nelle piccole isole, verranno accorpate in modo tale che il numero complessivo degli alunni sia compreso tra 500 e 900, oppure in deroga, se istituti comprensivi o superiori situati in territori montani o nelle piccole isole, in modo tale che il numero complessivo di alunni sia compreso tra 300 e 500. Le Regioni e gli Enti Locali dovranno programmare interventi di supporto per quanto riguarda sia i trasporti che l’edilizia scolastica.

49 Formazione delle classi
La formazione delle classi dovrà rispettare nuovi criteri e parametri. Saranno modificati i valori minimi e massimi per la costituzione delle classi in modo da incrementare nei prossimi tre anni di un’unità il rapporto alunni/docenti e dello 0,4 il rapporto alunni/classi. Le classi iniziali di ciclo saranno costituite esclusivamente sulla base del numero di alunni iscritti, procedendo solo successivamente all’assegnazione degli alunni alle classi secondo le diverse scelte espresse e nel limite dei posti disponibili.

50 Riduzione del personale docente e ATA
In tutto posti ( docenti ATA).

51 Riduzione del personale docente e ATA
Nell’a.s. 2009/10 saranno tagliati posti ( docenti ATA). Nell’a.s. 2010/ posti ( docenti ATA). Nell’a.s. 2011/ posti ( docenti ATA). In tutto posti ( docenti ATA).

52 Personale docente L’organico di istituto sarà determinato nel rispetto delle modifiche apportate: agli ordinamenti scolastici, ai quadri orario, alla rete scolastica e ai criteri per la formazione delle classi. Saranno eliminate le compresenze in tutti gli ordini di scuola. Tutte le cattedre della scuola secondaria di primo e secondo grado saranno ricondotte a 18 ore. Il numero dei posti di sostegno non potrà essere superiore a così come previsto dalla Finanziaria

53 Personale docente L’art. 64 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 prevede il taglio di posti per innalzare di un’unità il rapporto alunni/docenti: da 8,9 si passerà 9,9 studenti per docente. Per questo ci saranno circa alunni in esubero.

54 Scuola dell’infanzia Per la scuola dell’infanzia non sono previsti tagli specifici. La generalizzazione del servizio dovrebbe “autofinanziarsi” attraverso la riduzione del personale docente e del tempo scuola: “maestro unico” e attività solo al mattino.

55 Scuola primaria L’innalzamento del rapporto alunni/classi dello 0,4, oltre al sovraffollamento, produrrà la riduzione di posti. Si passerà da 18,69 a 19,09 alunni per classe. Ci saranno classi in meno, cioè circa alunni da ricollocare. Per circa classi su l’orario settimanale sarà ridotto mediamente di 3 ore, in questo modo saranno tagliati posti. Il mantenimento delle classi a modulo o a tempo pieno dipenderà quindi dal numero di classi attivate a 24 ore settimanali con il “maestro unico”.

56 Scuola primaria L’insegnamento della lingua inglese sarà affidato solo alle insegnanti specializzate, quindi verranno tagliati tutti gli posti delle insegnanti specialiste. In tutto per la scuola primaria il taglio sarà di posti (13,5%).

57 Scuola secondaria di primo grado
L’innalzamento del rapporto alunni/classi dello 0,4, oltre al sovraffollamento, produrrà la riduzione di posti. Si passerà da 20,97 a 21,37 alunni per classe. Ci saranno classi in meno, cioè circa alunni da ricollocare.

58 Scuola secondaria di primo grado
Per le classi a tempo normale l’orario settimanale sarà di 29 ore e quindi ridotto di 3 ore, 4 nei corsi bilingue, in questo modo saranno tagliati posti. L’orario settimanale delle classi a tempo prolungato, circa, passerà a 36 ore settimanali senza compresenze, in questo modo saranno tagliati posti cattedre di lettere saranno ricondotte a 18 ore, in questo modo saranno tagliati posti. In tutto per la scuola secondaria di primo grado il taglio sarà di posti (20%).

59 Scuola secondaria di primo grado
In tutto per la scuola secondaria di primo grado il taglio sarà di posti (20%).

60 Scuola secondaria di secondo grado
L’innalzamento del rapporto alunni/classi dello 0,4, oltre al sovraffollamento, produrrà la riduzione di posti. Si passerà da 21,59 a 21,99 alunni per classe. Ci saranno classi in meno, cioè circa alunni da ricollocare. Per classi su l’orario settimanale sarà ridotto mediamente di 3 ore, in questo modo saranno tagliati posti.

61 Scuola secondaria di secondo grado
La riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore porterà alla riduzione di posti. L’organico per le scuole serali sarà calcolato rispetto al numero di studenti scrutinati al termine dell’anno scolastico precedente, in questo modo saranno tagliati posti. In tutto per la scuola secondaria di secondo grado il taglio sarà di posti (12,5%).

62 Personale ATA Le modifiche apportate alla rete scolastica ridurranno “sia il numero delle istituzioni scolastiche che quello delle sezioni staccate, dei plessi e delle succursali, con conseguente riduzione del fabbisogno di personale ATA”. In tutto saranno tagliati posti: 700 (6,5%) DSGA, (18,5%) assistenti amministrativi, (20,5%) assistenti tecnici e (17,8%) collaboratori scolastici.

63 Tabelle dei tagli Scuola primaria
Personale docente A.S. 2009/2010 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012 Totale Innalzamento del rapporto alunni/classe dello 0,40 in 3 anni nella scuola elementare Determinazione organico scuola elementare con il solo orario obbligatorio (24/27 ore settimanali) Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese scuola primaria Totale scuola elementare

64 Tabelle dei tagli Scuola secondaria primo grado
Personale docente A.S. 2009/2010 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012 Totale Innalzamento del rapporto alunni/classe dello 0,40 in 3 anni nella scuola media Determinazione organico scuola media con il solo orario obbligatorio (29 ore settimanali) Riduzione dell’organizzazione e dell’orario del tempo prolungato nella scuola media Totale scuola media

65 Tabelle dei tagli Scuola secondaria secondo grado
Personale docente A.S. 2009/2010 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/ Totale Innalzamento del rapporto alunni/classe dello 0,40 in 3 anni nella scuola superiore Eliminazione clausola salvaguardia titolarità nella riconduzione cattedre a 18 ore nella scuola sup Riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore di insegnamento nella scuola superiore Revisione ordinamento scuola superiore Razionalizzazione dell’organico dei corsi serali e dei corsi per l’istruzione adulti Totale scuola superiore

66 Personale ATA Personale ATA A.S. 2009/2010 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/ Totale DSGA Assistenti amministrativi Assistenti tecnici Collaboratori scolastici Altri profili Totale personale ATA

67 Tutti i dati riportati sono ricavati da documenti ufficiali
DPEF – Documento di programmazione economica-finanziaria. Disponibile su: DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Disponibile su: Schema di piano programmatico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Disponibile su: programmatico+del+Ministero+dell%5C%27Istruzione%2C+dell%5C%27Universit%C 3%A0+e+della+Ricerca+di+concerto+con+il+Ministro+dell%5C%27Economia+e+dell e+Finanze+in+attuazione+all%5C%27art.+64+della+L pdf Gelmini-Tremonti.pdf Rapporto OCSE, Education at a glance.

68 L’ultima novità DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008, n. 154
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. Art. 3. Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle Regioni e degli Enti locali. «6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle Regioni e degli Enti locali, devono essere in ogni caso ultimati … già a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno… Il Presidente del Consiglio dei Ministri, …, su proposta del Ministro dell’economia …, di concerto con il Ministro dell’istruzione, …, sentito il Ministro per i rapporti con le Regioni, diffida le Regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica.

69 Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III Congresso dell’Associazione a difesa della scuola nazionale (ADSN), Roma 11 febbraio 1950 […] Facciamo l’ipotesi, così astrattamente, che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare in sostanza. Non vuol fare la marcia su Roma e trasformare l’aula in alloggiamento per i manipoli; ma vuol istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora, che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C’è una certa resistenza; in quelle scuole c’è sempre, perfino sotto il fascismo c’è stata. Allora, il partito dominante segue un’altra strada (è tutta un’ipotesi teorica, intendiamoci).

70 Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, ad impoverirle. Lascia che si anemizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private. Le scuole del suo partito, di quel partito. Ed allora tutte le cure cominciano ad andare a queste scuole private. Cure di denaro e di privilegi. […] E magari si danno dei premi, come ora vi dirò, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche alle scuole private. A “quelle” scuole private. Gli esami sono più facili, si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare la prevalenza alle sue scuole private.

71 Attenzione, amici, in questo convegno questo è il punto che bisogna discutere. Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tener d’occhio i cuochi di questa bassa cucina. L’operazione si fa in tre modi: (1) ve l’ho già detto: rovinare le scuole di Stato. Lasciare che vadano in malora. Impoverire i loro bilanci. Ignorare i loro bisogni. (2) Attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private. Non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per insegnare. Lasciare che gli esami siano burlette. (3) Dare alle scuole private denaro pubblico. Questo è il punto. Dare alle scuole private denaro pubblico!

72 SEMPLICEMENTE PERCHÈ LA SCUOLA È NOSTRA
PERCHÉ NON RIUSCIRANNO A FERMARCI? SEMPLICEMENTE PERCHÈ LA SCUOLA È NOSTRA La scuola è nostra sempre, ogni giorno. La scuola è nostra quando ci autotassiamo per pagarci quello che lo Stato non passa: la carta igienica e i rotoloni per asciugarsi le mani, le cartucce per le stampanti del laboratorio di informatica, la carta per le fotocopie, i biglietti dell’autobus per raggiungere i musei e le aule didattiche... La scuola è nostra quando organizziamo spettacoli teatrali per raccogliere fondi.

73 La scuola è nostra quando organizziamo le feste di fine anno
La scuola è nostra quando organizziamo le feste di fine anno. La scuola è nostra quando aiutiamo gli insegnanti a organizzare i viaggi d’istruzione raccogliendo preventivi, facendo le prenotazioni. La scuola è nostra quando nelle assemblee di classe ci confrontiamo sui contenuti didattici, sui principi e sugli stili educativi. La scuola è nostra quando organizziamo le iniziative per consolidare le relazioni fra i bambini della classe anche al di fuori della scuola.

74 Potremmo continuare, l’elenco è senza fine.
Forse qualcuno ci crede stupide e stupidi, quando parla di strumentalizzazioni: noi abbiamo capito benissimo che i nostri figli finiranno la scuola primaria con le loro maestre, con il tempo pieno, ma non per questo ci sentiamo “tagliati fuori”. Abbiamo assaporato che cosa vuole dire una buona scuola, al passo con i tempi, una scuola in cui i nostri figli vanno volentieri e che apre loro la mente, che insegna loro a confrontarsi su tutto, a comprendere e rispettare le diversità, a essere attivi, propositivi, critici, una scuola in cui c’è il tempo per essere guardati e ascoltati.

75 Vogliamo che anche chi verrà dopo abbia queste opportunità
Vogliamo che anche chi verrà dopo abbia queste opportunità. E capiamo anche che se “lassù” intendono riformare la scuola in questo modo, a suon di decreti di fine stagione nel nome dei tagli e del risparmio, l’intero futuro scolastico dei nostri figli è a rischio. Il loro futuro è nelle nostre mani e noi lo difenderemo con tutte le capacità e possibilità che abbiamo. I genitori dell’assemblea permanente delle XXI Aprile, Bologna, 29/09/2008


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