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Il Paradiso degli Orchi

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Presentazione sul tema: "Il Paradiso degli Orchi"— Transcript della presentazione:

1 Il Paradiso degli Orchi
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il Paradiso degli Orchi ovvero della clonazione del capro A cura di : Fabrizio Samorè e Mariagrazia Nicita Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Segretari Responsabili: Cecilia Taranto e Amalia De Sanctis

2 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il cumulo lavoro – pensione Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

3 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Legge 8 agosto 1995, n. 335 Art. 1. c.21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi. Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro 1. A decorrere dal 1° gennaio le pensioni dirette di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. […] 2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi. Abrogato il divieto di cumulo sulle anzianità vecchio regime Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

4 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Legge 8 agosto 1995, n. 335 Art. 1 22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi. Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo: a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni; b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Modificato il divieto di cumulo sulle anzianità in regime contributivo Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

5 Attacco gravissimo alla natura solidaristica del welfare.
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale una simile pratica Art. 20.Disposizioni in materia contributiva copertura legale all’esonero dal paga-mento del contributo di malattia all’Inps (2,44% sull’imponibile contribu-tivo) per le imprese che pagano interamente ai propri dipendenti la malattia. Attacco gravissimo alla natura solidaristica del welfare. Incentivo alle imprese con bassa incidenza de-gli eventi morbosi a pa-gare direttamente ai pro-pri dipendenti la malat-tia, Uscita dal finanziamen-to del sistema pubblico. Diminuzione delle pre-stazioni, Spinta a trovare nelle forme pattizie settoriali e/o aziendali la risposta al calo della prestazione pubblica. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

6 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il contratto a Tempo Determinato Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

7 Allargato il causalone
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001 n Art. 1. Apposizione del termine 01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato Apposizione del termine 01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato 1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di lavoro . Allargato il causalone Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

8 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia ART. 8.   LA MISURA MASSIMA DELLA PREDETTA INDENNITÀ È RIDOTTA A OTTO MENSILITÀ PER I PRESTATORI DI LAVORO CON ANZIANITÀ INFERIORE A TRENTA MESI E PUÒ ESSERE MAGGIORATA FINO A QUATTORDICI MENSILITÀ PER IL PRESTATORE DI LAVORO CON ANZIANITÀ SUPERIORE AI VENTI ANNI.   IN OGNI CASO LE MISURE MINIME E MASSIME DELLA PREDETTA INDENNITÀ SONO RIDOTTE ALLA METÀ PER I DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO FINO A SESSANTA DIPENDENTI. Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente:     «Art. 4-bis. (Disposizione transitoria con-cernente l'indennizzo per la violazione del-le norme in materia di apposizione e di proroga del termine). 1.Con riferimento ai soli giudizi in corso al-la data di entrata in vigore della presente di-posizione, e fatte salve le sentenze pas-sate in giudicato, in caso di violazione del-le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a in-dennizzare il prestatore di lavoro con una indennità di importo compreso tra un mi-nimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a-vuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e suc-cessive modificazioni.». Ridotto il valore della indennità Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

9 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia ART Reintegrazione nel posto di lavoro c.1 …il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento … o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità ….. ordina al datore di lavoro, … che ….. occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente:     «Art. 4-bis. (Disposizione transitoria con-cernente l'indennizzo per la violazione del-le norme in materia di apposizione e di proroga del termine). 1.Con riferimento ai soli giudizi in corso al-la data di entrata in vigore della presente di-posizione, e fatte salve le sentenze pas-sate in giudicato, in caso di violazione del-le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a in-dennizzare il prestatore di lavoro con una indennità di importo compreso tra un mi-nimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a-vuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e suc-cessive modificazioni.». Disappli-cato l’obbligo di reintegra Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

10 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia ART Reintegrazione nel posto di lavoro c.4 Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento … stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione … in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità …. Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' inserito il seguente:     «Art. 4-bis. (Disposizione transitoria con-cernente l'indennizzo per la violazione del-le norme in materia di apposizione e di proroga del termine). 1.Con riferimento ai soli giudizi in corso al-la data di entrata in vigore della presente di-posizione, e fatte salve le sentenze pas-sate in giudicato, in caso di violazione del-le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a in-dennizzare il prestatore di lavoro con una indennità di importo compreso tra un mi-nimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a-vuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e suc-cessive modificazioni.». Disappli-cato l’obbligo di risarci-mento per la vacanza lavorati-va e della copertura assicura-tiva Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

11 Anche in sede aziendale si possono attivare deroghe sulla durata
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Dlgs n Art. 5. Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per ……. Anche in sede aziendale si possono attivare deroghe sulla durata Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

12 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Dlgs n Art. 5.     4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Art. 21.Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato    4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato …. Anche in sede aziendale si possono attivare deroghe sul diritto di precedenza Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

13 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il Lavoro Accessorio Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

14 CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 70. Definizione e campo di applicazione 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito: Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio 1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: Allentata la clausola di occasionalità (da soggettiva a oggettiva) e allargamento della platea fuori dai confini dei soggetti svantaggiati Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

15 Modifica, allargandole, alcune causali
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 70. Definizione e campo di applicazione a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) dell'insegnamento privato supplementare; c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta'; Modifica, allargandole, alcune causali Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

16 Crea nuove causali Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 70. Definizione e campo di applicazione a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) dell'insegnamento privato supplementare; c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio Nuove causali e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di stu-di presso l'universita' o un istituto sco-lastico di ogni ordine e grado; f)  di attivita' agricole di carattere sta-gionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui allo articolo 34, c. 6, del decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633;  g) dell'impresa familiare di cui all’ ar-ticolo 230-bis del codice civile, limita-tamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.». Crea nuove causali Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

17 Scomparsi i limiti di utilizzo per il lavoratore
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 70. Definizione e campo di applicazione 2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio abrogato Scomparsi i limiti di utilizzo per il lavoratore Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

18 CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 71. Prestatori di lavoro accessorio 2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Abolito il ruolo dei CPI, nonché il censimento informatico dei soggetti Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

19 possono svolgere le funzioni di concessionario:
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 72. Disciplina del lavoro accessorio 5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Art. 22. Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio «5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto». possono svolgere le funzioni di concessionario: INPS agenzie di somministrazione di lavoro agenzie di intermediazione università pubbl. e priv., comprese le fondazioni i comuni, le camere di commercio gli istituti di scuola secondaria di II grado, statali e paritari Assoc. sindacali e datoriali Enti bilaterali Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

20 professionalizzante e di alta formazione
CGIL Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008 Art. 23 Modifiche alla disciplina del contratto di Apprendistato professionalizzante e di alta formazione Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

21 Apprendistato professionalizzante
CGIL Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 49 Dlg 276/2003 comma 3 I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e associazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei. DURATA: DA 2 A 6 ANNI Art.23 comma 1 All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni» . Cancella il vincolo della durata minima di 2 anni Il contratto potrà essere: - anche molto breve - utilizzato per il lavoro stagionale DURATA: MAX 6 ANNI Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Apprendistato professionalizzante

22 Apprendistato professionalizzante
CGIL Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 49, Dlg 276/2003 comma 5 Previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; L.R. 9/2006 (Lazio) Artt. 5-6 Obbligo di Formazione Definizione di formazione formale (svolta prevalentemente all’esterno) Almeno 120 ore per anno Art. 10- Caratteristiche e formazione tutor Art.23 Nulla Nessun riferimento a: Obbligo formazione Quantità (ore/mesi) Qualità (certificazione competenze, qualifica, presenza tutor) Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Apprendistato professionalizzante

23 Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008
CGIL Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 49, Dlg 276/2003 comma 5 La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province ………… nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno,………; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale…………. per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento ….. della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione formazione nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. L.R. 9/2006 Art.9 certificazione, registrazione nel libretto formativo Art. 10- Caratteristiche e formazione Tutor Art. 23 comma 2 All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n e' aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo». Aggiunto comma all’art.5 dlgs.276/03 In caso si formazione esclusivamente aziendale assegna alla contrattazione (qualsiasi livello) e agli enti bilaterali il compito di individuare: I profili formativi La durata La modalità di erogazione formazione La modalità di riconoscimento qualifica professionale ai fini contrattuali Registrazione libretto formativo Disconosciute le prerogative delle REGIONI: - nella definizione dei profili formativi - nella certificazione delle competenze Ruolo Enti bilaterali viene assimilato a quello della contrattazione Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

24 Apprendistato Alta Formazione
CGIL Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 50 Dlgs.276/2003 Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Comma 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonche' per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Art. 23 comma 3 Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n dopo le parole «alta formazione» aggiungere le parole: «,compresi i dottorati di ricerca». Estensione dell’istituto anche per il conseguimento del Dottorato di ricerca Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Apprendistato Alta Formazione

25 Apprendistato Alta Formazione
CGIL Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 50 Dlgs.276/2003 Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Comma 3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. LR9/2006 rinvia regolamentazione aspetti formativi intesa parti sociali SPERIMENTAZIONI Art. 23 comma 4 Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n dopo le parole «e le altre istituzioni formative» aggiungere le seguenti parole: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53». In assenza di regolamentazioni regionali, il contratto apprendistato di alta formazione può essere avviato sulla base di apposite convenzioni tra datori di lavoro ed università escludendo il ruolo delle organizzazioni sindacali Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Apprendistato Alta Formazione

26 Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008
CGIL Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008 Quale la situazione? Il decreto non risponde alle nostre richieste (già nel protocollo del Welfare del Luglio 2007) di riordino dell’istituto dell’apprendistato in una logica di standard nazionali di qualità della formazione. Infatti , rinviando alla contrattazione e in particolare a quella aziendale e degli enti bilaterali, rischia di sviluppare una infinità di interventi che, in modo difforme gli uni dagli altri, definiscono i profili, intervengono sulla qualità e qualità della formazione, sulle caratteristiche dei soggetti che devono fare la formazione, sulle forme di certificazione, ecc. Si rischia quindi: di creare una giungla lo scopo formativo dell’apprendista diventa marginale gli esiti formativi diversificati, non in base alle necessità formative o di apprendimento ma in base alla forza contrattuale o al radicamento sindacale presente in ogni singola impresa. si indeboliscono ulteriormente le possibilità di certificazione pubblica e di spendibilità delle competenze acquisite attraverso l’apprendimento Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione Apprendistato

27 formale nella gestione dei rapporti di lavoro
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

28 Il libro unico sostituisce i libri paga e matricola
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia I datori di lavoro non agricoli dovevano tenere: 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera. 2) un libro di paga nel quale, per ogni dipendente, generalità orario svolto e retribuzione entro tre giorni dal pagamento Art. 39. 1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del da-tore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori su-bordinati, i collaboratori co-ordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono es-sere indicati il nome e cogno-me, il codice fiscale e, ove ri-corrano, la qualifica e il livel-lo, la retribuzione base, l'an-zianita' di servizio,nonche' le relative posizioni assicurati-ve. Il libro unico sostituisce i libri paga e matricola Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

29 CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia I datori di lavoro non agricoli dovevano tenere: 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera. 2) un libro di paga nel quale devono essere riportati, per ogni dipendente, generalità orario svolto e retribuzione entro tre giorni dal pagamento Art. 39. c. 2 2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a da-zioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal da-tore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese,le trattenute a qual-siasi titolo effettuate, le de-trazioni fiscali, i dati rela-tivi agli assegni per il nu-cleo familiare, le prestazio-ni ricevute da enti e istituti preidenziali. Le somme ero-gate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro stra-ordinario devono essere in-dicate specificatamente Nel libro unico vengono fatte tutte le scritture relative alle retribuzioni che erano proprie della busta paga Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

30 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia I datori di lavoro non agricoli dovevano tenere: 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera. 2) un libro di paga nel quale devono essere riportati, per ogni dipendente, generalità orario svolto e retribuzione entro tre giorni dal pagamento Art. 39. c. 2 Il libro unico del lavoro deve al-tresi' contenere un calendario delle presenze,da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavo-ratore subordinato,nonche' l'indi-cazione delle ore di straordina-rio, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, del-le ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corri-sposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi supe-riori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro. Sostituisce il libro presenze e il cartellino di timbratura Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

31 Cambiano le regole di annotazione
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia I datori di lavoro non agricoli dovevano tenere: 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera. 2) un libro di paga nel quale devono essere riportati, per ogni dipendente, generalità orario svolto e retribuzione entro tre giorni dal pagamento Art. 39. 3. Il libro unico del lavo-ro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di ri-ferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. Cambiano le regole di annotazione Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

32 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Obbligo di redazione e consegna del cedolino paga Art. 39. 5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4. La copia delle scritture del libro unico per legge sostituiscono la busta paga Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

33 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia 1178. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga pre-visti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle  disposizioni per l'as-sicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul la-voro e le malattie profes-sionali, di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro ad euro Art. 39. Pene pecuniarie Violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro da 500 a euro. Omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro da 200 a euro. I consulenti del lavoro, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000. Scompare la sanzione legata alla durata della violazione con riduzione di quella fissa. La nuova sanzione è maggiorata del 50% in caso di recidiva sia numerica che temporale Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

34 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia ART. 134.   Obbligo di tenuta del Libro Paga e del Libro Matricola Obbligo di vidimazione del Libro Paga e del Libro Matricola Art. 39. LE ABROGAZIONI Dalla data di entrata in vi-gore del presente decreto sono soppressi, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422; Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

35 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053; g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; Abrogate le norme relative al collocamento nello spettacolo Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

36 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia 20) un libro di matricola nel quale siano iscritti, prima della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera. 21) un libro di paga nel quale, per ogni dipendente, generalità orario svolto entro il giorno successivo alla prestazione e retribuzione entro tre giorni dal pagamento Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Norma correlata alla vidimazione di libri paga e matricola da parte dell’INAIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

37 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia 25) Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro. 26) Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonchè i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni. Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Norma correlata alla vidimazione di libri paga e matricola da parte dell’INAIL Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

38 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia ART. 41.   IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 55 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 APRILE 1936, N. 1155, È ELEVATO A DIECI ANNI.   LA DISPOSIZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SI APPLICA ANCHE ALLE PRESCRIZIONI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE. ART. 42.   IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO 41 E A MODIFICA DI QUANTO STABILITO DALL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124, IL DATORE DI LAVORO HA L'OBBLIGO DI CONSERVARE I LIBRI DI PAGA ED I LIBRI DI MATRICOLA PER LA DURATA DI DIECI ANNI DALLA DATA DELL'ULTIMA REGISTRAZIONE O, SE MAI USATI, DALLA DATA IN CUI FURONO VIDIMATI. Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; Abbassato l’obbligo di conservazione dei libri paga e contabili da 10 a 5 anni e perdita relativa dei termini di prescrizione per le omissioni contributive Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

39 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 39 LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Abrogato il registro vidimato d’impresa per i datori di lavoro agricolo Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

40 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia v.s. Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Abrogate le sanzioni della finanziaria 2007 Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

41 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia I libri paga e matricola, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30 ottobre 2002, prima di essere messi in uso, devono essere numerati in ogni pagina e sottoposti a vidimazione da parte dell’Istituto Assicuratore. Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002; Abrogata la vidimazione dei libri paga e matricola Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

42 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 La legge 188 Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

43 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera Art. 39 LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188; Tornano le dimissioni in bianco Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

44 Il part-time e i disincentivi
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il part-time e i disincentivi all’orario ridotto Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

45 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia c Nell’esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: lettera d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato; Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; Salta la “tassa sull’orario ridotto” Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

46 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 A proposito di Legge Maroni Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

47 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia c Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; Ritorna l’assunzione obbligatoria in appalto Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

48 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia c Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati Art. 39.Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; Ritorna il lavoro ad intermittenza o a chiamata Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

49 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia c 47 - Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Art. 39 LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; Cancellato nella legge il vincolo della normativa contrattuale nazionale sul lavoro somministrato Week-End Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

50 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia c. 48 al comma 47 disciplinano, in particolare: a)  le condizioni, i requisiti e le modalità dell’effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali; b)  l trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione. Art. 39. LE ABROGAZIONI 10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4: m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; v.s. e abrogazione dei vincoli salariali Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

51 Gli obblighi di scrittura
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Gli obblighi di scrittura Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

52 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia ART.5. TENUTA DEI LIBRI E DOCUMENTI DI LAVORO   PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE I DOCUMENTI DEI DATORI DI LAVORO POSSONO ESSERE TENUTI PRESSO LO STUDIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO.IN TAL CASO DEVONO ESSERE TENUTI SUL LUOGO DI LAVORO,A DISPOSIZIONE DEGLI INCARICATI ALLA VIGILANZA, UNA COPIA DEL LIBRO DI MATRICOLA ED UN REGISTRO SUL QUALE EFFETTUARE LE SCRITTURAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 20,PRIMO COMMA,N.2),DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965,N.1124.   LE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965,N.1124 ,CONCERNENTI IL LIBRO DI PAGA E DI MATRICOLA,SI APPLICANO ANCHE ALLA COPIA DEL LIBRO DI MATRICOLA ED AL REGISTRO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE. Art. 40.Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. […] Decade l’obbligo della copia vidimata del registro infortuni e del libro matricola presso la sede di effettivo lavoro Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

53 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia ART.5. TENUTA DEI LIBRI E DOCUMENTI DI LAVORO   I DATORI DI LAVORO CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI CUI AL PRIMO COMMA DEVONO COMUNICARE PREVENTIVAMENTE AL COMPETENTE ISPETTORATO DEL LAVORO LE GENERALITÀ DEL PROFESSIONISTA AL QUALE È STATO AFFIDATO L'INCARICO,NONCHÉ IL RECAPITO DELLO STUDIO OVE SONO REPERIBILI I DOCUMENTI.   IL CONSULENTE DEL LAVORO ED I PROFESSIONISTI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 CHE,SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO,NON OTTEMPERINO ENTRO 15 GIORNI ALLA RICHIESTA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO,O DI ALTRO ORGANO ISPETTIVO A CIÒ ABILITATO DALLA LEGGE,DI ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE IN LORO POSSESSO,SONO PUNITI CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA L A L IN CASO DI RECIDIVA,LA MISURA DELLA SANZIONE VARIA DA L A L Art. 40.Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari Le recidive delle violazioni passano integralmente a carico dei consulenti che tengono il libro unico e la recidiva passa dall’ammenda alla segnalazione disciplinare all’ordine. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

54 Il collocamento obbligatorio e Gli appalti pubblici
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il collocamento obbligatorio e Gli appalti pubblici Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

55 CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 17. (Obbligo di certificazione).  1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o in-trattengano rapporti convenzio-nali o di concessione con pub-bliche amministrazioni, sono te-nute a presentare preventiva-mente alle stesse la dichiarazio-ne del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione. abrogato Non c’è più l’esclusione dagli appalti o convenzioni pubbliche per inadempienza nel collocamento obbligatorio Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

56 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 L’orario di lavoro Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

57 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Finalità e definizioni 2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: e) ´lavoratore notturno': - qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; - qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Finalità e definizioni 2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: e) ´lavoratore notturno': - qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; Innalzamento del limite minimo per lo status di Lavoratore Notturno; Effetti sulla disciplina pensionistica Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

58 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo I Disposizioni generali Art. 2 Campo di applicazione 3. Le disposizioni del pre-sente decreto non si appli-cano al personale della scuola di cui al decreto le-gislativo 16 aprile 1994, n Non si applicano, al-tresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia muni-cipale e provinciale, in re-lazione alle attivita' opera-tive specificamente istitu-zionali. Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo I Disposizioni generali Art. 2 Campo di applicazione 3.Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata . Assimilazione dei vi-gilanti privati ai corpi di pubblica sicurezza in materia di: Orario normale Straordinario Durata massima dell’orario Riposi e pause Ferie e permessi Lavoro notturno Diritti di comunicazione Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

59 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo III Pause, riposi e ferie Art. 7 Riposo giornaliero 1. Ferma restando la durata normale dell'orario settima-nale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo conse-cutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fru-ito in modo consecutivo fat-te salve le attività carat-terizzate da periodi di la-voro frazionati durante la giornata. Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo III Pause, riposi e ferie Art. 7 Riposo giornaliero 1. Ferma restando la dura-ta normale dell'orario set-timanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve es-sere fruito in modo conse-cutivo fatte salve le at-tività caratterizzate da pe-riodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità . Cancellazione del diritto per i lavoratori reperibili: Addetti a servizi pubblici essenziali Intermittenti Ecc. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

60 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo III Pause, riposi e ferie Art. 9 Riposi settimanali 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo III Pause, riposi e ferie Art. 9 Riposi settimanali 1.Il lavoratore ha diritto o-gni sette giorni a un pe-riodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di re-gola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo gior-naliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' cal-colato come media in un periodo non superiore a 14 giorni Cancellazione del diritto costituzionale al riposo settimanale che viene ridotto a elemento contrattuale flessibilizzabile Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

61 L’eccezione viene individualizzata
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo III Pause, riposi e ferie Art. 9 Riposi settimanali 2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale; Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo III Pause, riposi e ferie Art. 9 Riposi settimanali 2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) attivita' di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale L’eccezione viene individualizzata Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

62 Cambio completo della filosofia: Saltano:
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo V Disposizioni finali e deroghe Art. 17 Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale 1.Le disposizioni di cui agli ar-ticoli 7, 8, 12 e 13 possono es-sere derogate mediante con-tratti collettivi o accordi con-clusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazio-nali comparativamente più rap-presentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, con-formemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione. Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo V Disposizioni finali e deroghe Art. 17 Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale Le disposizioni di cui agli art-co-li 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti col-lettivi stipulati a livello nazio-nale con le organizzazioni sin-dacali comparativamente piu' rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei con-tratti collettivi nazionali le dero-ghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le orga-nizzazioni sindacali comparati-vamente piu' rappresentative sul piano nazionale Cambio completo della filosofia: Saltano: Il vincolo alla titolarità contrattuale Il vincolo del secondo livello demandato espressamente dal CCNL o da accordi fra i titolari dei CCNL a favore delle deroghe ad ampio spettro Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

63 Desanzionati di fatto: Il mancato riposo settimanale e giornaliero
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo V Disposizioni finali e deroghe Art. 18-bis. Sanzioni Art. 41.Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro Titolo V Disposizioni finali e deroghe Art. 18-bis. Sanzioni Desanzionati di fatto: Il mancato riposo settimanale e giornaliero Il superamento dell’orario legale Le recidive ( in modo esplicito) Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

64 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il processo del lavoro Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

65 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia 181. Mancata comparizione delle parti. Se nessuna delle parti compari-sce nella prima udienza, il giu-dice fissa una udienza succes-siva, di cui il cancelliere dà co-municazione alle parti costitui-te. Se nessuna delle parti com-parisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non im-pugnabile, dispone la cancel-lazione della causa dal ruolo. Se l’attore costituito non com-parisce alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giu-dice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà co-municazione all’attore. Se que-sti non comparisce alla nuova u-dienza, il giudice, se il convenu-to non chiede che si proceda in assenza di lui, ordina che la cau-sa sia cancellata dal ruolo e di-chiara l’estinzione del processo. Art. 50.Cancellazione della causa dal ruolo «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.». Abrogato il procedimento in contumacia su istanza resa fuori udienza Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

66 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica Obbligo di domiciliazione telematica o notifica in albo dell’ordine Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

67 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia 429. Pronuncia della sentenza. Nell’udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo. Art. 53.Razionalizzazione del processo del lavoro Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza Trappola per le impugnazioni per vizi di forma Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

68 Gli effetti occupazionali
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Gli effetti occupazionali I tagli nella scuola Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

69 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 64.Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei. Taglio di circa docenti Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

70 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 64.Disposizioni in materia di organizzazione scolastica d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria; e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa. europei. Blocco del turn-over e taglio di addetti ATA nonché aggressione all’istituto dell’EDA Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

71 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 64.Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale previste dalla predetta normativa I dirigenti scolastici “ostaggio” del processo Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

72 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 64.Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a milioni di euro per l'anno 2010, a milioni di euro per l'anno 2011 e a milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Taglio di 7832 mln di € nel quadriennio e di 3188 a regime Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

73 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 64.Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello ell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti. Istituzione del cannibalismo occupazionale Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

74 Gli effetti occupazionali
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Gli effetti occupazionali Il blocco del turn-over Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

75 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia 523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. Art. 66.Turn over 2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno». 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente Taglio del 75 % delle risorse finalizzate all’occupazione aggiuntiva Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

76 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia 526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi' procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione. Art. 66.Turn over 4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008». 5. Per l'anno le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. Taglio pari almeno all’87,5 % delle risorse finalizzate alla stabilizzazione e concorrenza nei limiti con il turn-over ordinario Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

77 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia 527. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni Art. 66.Turn over L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.». Taglio di 25mln nel 2009 e di 150mln nel 2010 su 275mln complessivi Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

78 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia 102. Per l’anno 2010, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Art. 66.Turn over 7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge2 7 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. Taglio del 67% delle risorse finalizzate al ripristino del turn-over Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

79 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia 103. Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l’anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno […] 523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. […] Art. 66.Turn over 8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. Blocco del turn-over fino alla prossima campagna elettorale nazionale Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

80 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Art. 66.Turn over 13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle universita'. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle universita' per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ricomprende nei limiti numerici anche le assunzioni legate alla stabilizzazione del personale universitario tagliando di mln di € nel periodo e con una riduzione a regime di 435 mln di € Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

81 Gli effetti occupazionali
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Gli effetti occupazionali I prepensionamenti Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

82 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Non c’era Art. 72.Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo Requisiti: Meno 5 anni dal pensionamento di anzianità Il prepensionamento in versione pubblica Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

83 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Non c’era Art. 72.Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo Trattamento: 50% del trattamento nel periodo di esonero Mantenimento del trattamento maturando all’atto del pensionamento definitivo. Il prepensionamento in versione pubblica Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

84 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Non c’era Art. 72.Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di eta' per il collocamento a riposo 70% del trattamento se impegnato in attività di volontariato nella cooperazione internazionale o altri soggetti individuati per delega dal ministro dell'economia e delle finanze Il prepensionamento in versione pubblica Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

85 Il part-time nei settori pubblici
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Il part-time nei settori pubblici Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

86 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia 58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa, puo' con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi . […] Art. 73.Part time 58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita' lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa. […] Sparisce il passaggio automatico a orario ridotto e viene in sostanza allargata la gamma delle causali di diniego. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

87 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia 59. […]. Una quota pari al 50 per cento dei predetti risparmi puo' essere utilizzata per incentivare la mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilita', per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55. L'ulteriore quota del 20 per cento e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttivita' individuale e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalita' costituiscono ulteriori economie di bilancio. Art. 73.Part time 59. […]. Una quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»; Rimessa in circolo di parte delle risorse derivanti dal taglio occupazionale sulla voce congelata della contrattazione integrativa a condizione di aver ridotto gli organici CANNIBALISMO PER LE ALLODOLE Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

88 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Memorandum La detassazione Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

89 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93        "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie Cosa: prestazioni di lavoro straordinario negli ul-timi sei mesi del 2008 prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole e-lastiche effettuate nello stesso periodo e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipu-lati prima della data di entrata in vigore del provvedimento; Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

90 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93        "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie Cosa: c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

91 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93        "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie Come: Tassazione al 10% sostitutiva di tutti i carichi IRPEF     tetto di € Non cumulabilità ISEE Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

92 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93        "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie Per chi: Solo il settore privato Reddito 2007 lordo deve essere < € Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

93 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Una simulazione Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

94 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Memorandum L’appalto Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

95 CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia Legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale  28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore. Decreto-Legge 3 giugno 2008, n. 97 Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini. Art. 3. Disposizioni in materia fiscale  8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati. Destrutturazione della responsabilità solidale dell’appaltatore e delle conseguenti sanzioni e vincoli Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

96 Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Come era Come è Cosa cambia obbligo nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di sub-appalto, munire i la-voratori di apposita tessera di riconosci-mento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavo-ratore e l'indicazione del datore di lavoro; Art. 39 Abrogazioni 12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse. Deregolamentata e desanzionata la tracciabilità degli appalti Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

97 La “riforma” della vigilanza
CGIL Il decreto legge 112 del 25 giugno 2008 Memorandum La “riforma” della vigilanza Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

98 rinnovato e costruttivo rapporto con operatori economici e consu-lenti
CGIL La Direttiva Sacconi Le parole d’ordine rinnovato e costruttivo rapporto con operatori economici e consu-lenti modernizzazione del mercato del lavoro avviato con la «legge Biagi» prevenire abusi e sanzionare fenomeni di irregolarità sostanziale abbandonare impostazione formale e burocratica, che intralcia l’efficienza del sistema prevenzione, promozione e informazione interpretare in modo moderno ed efficace il ruolo istituzionale dell’ispettore. logica di servizio e non di mero esercizio di potere, esaltati in funzione della esperienza, della sensibilità e delle capacità relazionali del singolo ispettore. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

99 Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione
CGIL La Direttiva Sacconi Programmazione I dirigenti delle Direzioni provinciali del lavoro, dovranno pervenire attraverso una puntuale raccolta e analisi degli elementi di valutazione utili a delineare le diverse caratteristiche della realtà territoriale in cui operano, anche in base a una più intensa collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni datoriali, con i consulenti del lavoro, nonché coi rappresentanti istituzionali delle amministrazioni provinciali e comunali, delle Università e dei centri di ricerca, ad acquisire la migliore conoscenza dei problemi che connotano le singole realtà aziendali e territoriali e i vari settori merceologici, per un più appropriato e proficuo indirizzo della vigilanza. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

100 evitare che un eccesso di discrezionalità di ispezionare “a vista”
CGIL La Direttiva Sacconi Programmazione equilibrio tra l’ispezione di iniziativa c.d. “a vista e l’ispezione di iniziativa programmata. evitare che un eccesso di discrezionalità di ispezionare “a vista” programmazione per singole aziende in apposito ordine di servizio, determinato dal dirigente o dal responsabile del servizio ispettivo, al quale non sarà possibile derogare se non per gravi e urgenti ragioni, delle quali gli ispettori dovranno dare avviso immediato Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

101 piano delle ispezioni verrà fissato dai direttori delle DPL
CGIL La Direttiva Sacconi Programmazione piano delle ispezioni verrà fissato dai direttori delle DPL in base a criteri stabiliti dalla Direzione generale per l’attività ispettiva La Direzione Generale per l’attività ispettiva, fornisce sulla base delle direttive emanate dal Ministro, specifiche direttive operative, con la duplice finalità di assicurare l’esercizio unitario della attività ispettiva e l’uniformità di comportamento dei diversi organi di vigilanza la Direzione Generale per l’attività ispettiva dovrà tenere conto della presenza di forme di controllo sociale (enti bilaterali) o anche forme di controllo istituzionale alternative (sedi di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto), con particolare attenzione alle situazioni totalmente esenti da controllo o verifica preventiva Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

102 Richieste di intervento e conciliazione monocratica
CGIL La Direttiva Sacconi Richieste di intervento e conciliazione monocratica non dare seguito a richieste anonime, presentate a mezzo posta, , fax o telefono. perché contrarie ai principi di correttezza e trasparenza della azione della amministrazione pubblica denunce pervenute alle Direzioni provinciali del lavoro, spesso strumentali o infondate freno alla più efficace vigilanza di iniziativa ostacolo alla attuazione di una efficiente programmazione della attività ispettiva specie in talune realtà territoriali segnate da una forte incidenza quantitativa, in termini di densità di insediamenti produttivi. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

103 Richieste di intervento e conciliazione monocratica
CGIL La Direttiva Sacconi Richieste di intervento e conciliazione monocratica una totale ed efficace attuazione della conciliazione monocratica preventiva richieste di intervento da prendersi a spunto per l’avvio di un tentativo di conciliazione tra il lavoratore e il datore di lavoro l’iniziativa ispettiva su richiesta di intervento soltanto se caratterizzate dalla denuncia di irregolarità gravi, come quelle di rilevanza penale, ovvero quelle che interessano altri lavoratori oltre al denunciante, o ancora quelle che riguardano fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento l’ispezione su richiesta di intervento segue un momento di “rottura” dei rapporti interpersonali tra denunciante e denunciato, mette in pre-allarme il datore di lavoro rispetto a una visita ispettiva che non potrà mai avere la stessa efficacia della ispezione programmata. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

104 Richieste di intervento e conciliazione monocratica
CGIL La Direttiva Sacconi Richieste di intervento e conciliazione monocratica meglio orientare l’azione ispettiva a criteri di programmazione degli interventi, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità la presentazione agli uffici di una richiesta di intervento non costituisce una ipotesi riconducibile all’articolo 2, comma 1, della legge n. 241, e non comporta l’obbligo di dare corso alla verifica ispettiva, a meno che i fatti denunciati non siano di natura penale Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

105 Richieste di intervento e conciliazione monocratica
CGIL La Direttiva Sacconi Richieste di intervento e conciliazione monocratica in caso di richieste di intervento che non presentano i caratteri della oggettiva attendibilità dei fatti esposti e della concreta possibilità di provarli, l’ufficio può non darvi corso qualora non pervengano all’ufficio nuovi elementi, alla fine dell’anno successivo previo avviso scritto al denunciante. disposizione particolarmente opportuna soprattutto nelle realtà territoriali che registrano un notevole numero di richieste di intervento rispetto alle risorse ispettive a disposizione Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

106 Richieste di intervento e conciliazione monocratica
CGIL La Direttiva Sacconi Richieste di intervento e conciliazione monocratica utilizzo dello strumento della diffida obbligatoria per avviare il sistema imprenditoriale verso una “emersione guidata”, che non abbia effetti devastanti sulla non facile tenuta della iniziativa economica locale, garantendo, in tal modo, la tutela complessiva dei livelli occupazionali e non soltanto del singolo lavoratore. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

107 Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione
CGIL La Direttiva Sacconi Accesso ispettivo e verbalizzazione In considerazione delle nuove funzionalità del libro unico del lavoro, l’ispezione del lavoro dovrà declinare una sistematicità di rapidi accessi ispettivi programmati, volti a rendere percepibile sul territorio la presenza dell’organo di vigilanza e a contrastare il lavoro sommerso, rilevato sulla base della omessa preventiva comunicazione obbligatoria – per i rapporti di lavoro soggetti a tale regime – e della mancanza di qualsiasi altra scritturazione, documentazione o comunicazione, incoraggiando la emersione e promuovendo la legalità, anche recuperando le azioni di prevenzione e promozione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 124 del 2004. Art. 8. Prevenzione e promozione 4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

108 Accesso ispettivo e verbalizzazione
CGIL La Direttiva Sacconi Accesso ispettivo e verbalizzazione la delicata fase di acquisizione delle dichiarazioni dai lavoratori richiede un atteggiamento peculiare da parte dell’ispettore, radicalmente diverso rispetto a quello fin qui generalmente tenuto. L’ispettore dovrà comportarsi e atteggiarsi nei confronti del lavoratore come colui che chiede una collaborazione costruttiva l’ispettore ha necessità e può pretendere informazioni dai lavoratori occupati e trovati intenti al lavoro tuttavia l’atteggiamento relativamente al lavoratore che rilascia la dichiarazione, specie quando trattasi di situazioni di illegalità o di sommerso, deve essere vissuto al contrario, nel senso di “chiedere aiuto” al lavoratore e non già di rivolgersi a lui come a qualcuno che ha bisogno di aiuto. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

109 Accesso ispettivo e verbalizzazione
CGIL La Direttiva Sacconi Accesso ispettivo e verbalizzazione instaurare un clima psicologico positivo e collaborativo che consenta al lavoratore di sentirsi al sicuro e non in soggezione in tal senso si dovrà aver cura di acquisire le dichiarazioni in modalità tali che ne preservino la “rispettabilità” nei confronti dei propri colleghi e del datore di lavoro consentire al lavoratore di comprendere la utilità dell’intervento ispettivo per la sua condizione di vita e per le caratteristiche del suo lavoro e dei propri colleghi, nonché della stessa azienda. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

110 Accesso ispettivo e verbalizzazione
CGIL La Direttiva Sacconi Accesso ispettivo e verbalizzazione distinguere il contravventore o il trasgressore occasionale ed episodico, da colui che persegue disegni criminosi o elusivi su larga scala ricerca della collaborazione del consulente del lavoro o degli altri professionisti e soggetti abilitati far comprendere al datore di lavoro i limiti e la qualificazione dell’illecito, spesso radicati, nelle micro e piccole imprese, più in atteggiamenti superficiali o di scarsa consapevolezza che in una reale e persistente volontà elusiva Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

111 Accesso ispettivo e verbalizzazione
CGIL La Direttiva Sacconi Accesso ispettivo e verbalizzazione atteggiarsi della vigilanza con finalità di prevenzione, di rafforzamento e di identificazione dei comportamenti positivi, o anche di maggiore conoscenza ed attenzione verso le problematiche aziendali (ad esempio, sul versante della sicurezza sul lavoro). Le dichiarazioni acquisite dai lavoratori soccorreranno l’attività ispettiva solo a valle, nella fase dell’accertamento, mentre nella immediatezza dell’avvio della indagine la prova regina, a fondamento dei successivi eventuali illeciti constatati e riscontrati, rimarrà soltanto la verbalizzazione di primo accesso Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

112 Accesso ispettivo e verbalizzazione
CGIL La Direttiva Sacconi Accesso ispettivo e verbalizzazione Particolare rilievo probatorio acquisirà, anche per il prosieguo degli accertamenti, oltreché per le eventuali fasi di contenzioso amministrativo e giudiziario, la esatta identificazione dei lavoratori (quando possibile attraverso l’esibizione di un documento di identità), la puntuale descrizione delle attività lavorative svolte dai lavoratori individuati all’atto dell’accesso ispettivo (anche con riferimento all’abbigliamento da lavoro, ai cartellini identificativi o alle attrezzature o macchine utilizzate). Soltanto un verbale di primo accesso ispettivo ben redatto consentirà alla Amministrazione di difendere in ogni sede l’esito degli accertamenti ispettivi. D’altro canto, soltanto con tale verbalizzazione il datore di lavoro potrà conoscere compiutamente i fatti sui quali verrà investigato a garanzia completa del suo diritto costituzionale di difesa. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

113 Accesso ispettivo e verbalizzazione
CGIL La Direttiva Sacconi Accesso ispettivo e verbalizzazione formalizzare una apposita modulistica semplificata, unica ed unitaria l’obbligo per il funzionario ispettivo di redigere (e per l’ispezionato di vedersi notificato) un unico provvedimento sanzionatorio, il verbale di accertamento e notificazione, che faccia seguito al verbale di primo accesso e che contenga gli esiti dell’accertamento e, contestualmente, la possibilità di estinguere gli illeciti mediante ottemperanza alla diffida e pagamento della sanzione ridottissima ovvero per le violazioni non diffidabili attraverso la conciliazione amministrativa e il pagamento in misura ridotta, Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

114 Accesso ispettivo e verbalizzazione
CGIL La Direttiva Sacconi Accesso ispettivo e verbalizzazione adottare la sospensione della attività d’impresa senza creare intollerabili discriminazioni e non punire esasperatamente le microimprese. adozione del provvedimento limitandosi alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e di condizioni di effettivo rischio e pericolo nell’ottica di tutela e prevenzione di salute e sicurezza dei lavoratori. la sospensione sarà adottata normalmente con decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo all’accesso ispettivo In edilizia e in agricoltura, dalla cessazione della attività in corso che non può essere utilmente interrotta, salvo in caso di pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi la percentuale di lavoratori “in nero” nella micro-impresa con un solo dipendente irregolare non fissa i requisiti di tutela di cui al d.lgs 81 per la sospensione. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

115 Modalità di accertamento
CGIL La Direttiva Sacconi Modalità di accertamento accertamento delle violazioni, penali e amministrative, avendo cura di mantenere l’atteggiamento più sopra evidenziato nel corso di tutta l’ispezione (Collaborazione, difesa della onorabilità, chiedere aiuto, etc.) compiti dell’ispettore del lavoro sono tanto la tutela del prestatore di lavoro quanto la garanzia di una leale concorrenza tra le imprese Si coniugano con la puntuale repressione degli illeciti, ma soprattutto, con la prevenzione degli stessi e con la promozione di una più diffusa e radicata cultura della legalità. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

116 Modalità di accertamento
CGIL La Direttiva Sacconi Modalità di accertamento La semplificazione degli adempimenti formali suggeriscono l’accertamento delle violazioni sostanziali. In tal senso potrà essere utile valorizzare esperienza sensibilità dell’ispettore e la sua conoscenza del mondo imprenditoriale (materia su cui sviluppare anche specifiche attività formative). gli attori della vigilanza devono percepire e cogliere gli aspetti peculiari dell’organizzazione del funzionamento aziendale su cui effettuare e indirizzare riscontri, anche a livello documentale. Abbandonare ogni il formalismo passato, fondato sul numero delle violazioni e sulla loro natura formale valorizzando la qualità della attività di vigilanza e ispettiva in senso stretto, a cominciare dal modo di espletare gli accertamenti in taluni ambiti sensibili. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

117 Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione
CGIL La Direttiva Sacconi Verifiche sulle collaborazioni coordinate e continuative e sulle associazioni in partecipazione con rapporto di lavoro si dovrà concentrare l’accertamento esclusivamente su quelli non già stati sottoposti al vaglio di una commissione di certificazione (certificati o in fase di valutazione) In quelli non certificati acquisire, confrontando i contenuti del pro-gramma negoziale con le dichiarazioni del lavoratore interessato e degli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli ele-menti utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavo-ro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006 (senza tenere conto della elencazione di attività e delle preclusioni contenute nella circolare n. 4 del 2008) Le collaborazioni certificate saranno oggetto di verifica solo su richiesta di intervento del lavoratore e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

118 Verifiche sui rapporti di lavoro flessibile.
CGIL La Direttiva Sacconi Verifiche sui rapporti di lavoro flessibile. lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, intermittente, occasionale l’attenzione degli ispettori dovrà concentrarsi soltanto sui contratti non certificati. I contratti certificati potranno formare oggetto di verifica ispettiva solo a seguito di richiesta di intervento del lavoratore e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione monocratica. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

119 Verifiche sull’organizzazione dell’orario di lavoro
CGIL La Direttiva Sacconi Verifiche sull’organizzazione dell’orario di lavoro La massima prudenza deve guidare i funzionari ispettivi riduzione dell’impatto sanzionatorio per le eventuali violazioni l’ispezione dovrà considerare il quadro normativo accanto a quello contrattuale collettivo, anche aziendale contestare legittimamente le violazioni riscontrate rispetto al regime giuridico vigente in azienda. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

120 Verifiche sugli appalti illeciti.
CGIL La Direttiva Sacconi Verifiche sugli appalti illeciti. L’attività investigativa dovrà concentrarsi sui contratti che non sono stati oggetto di certificazione. Obiettivo assoluto è il contrasto alla interposizione illecita e fraudolenta, mediante la verifica della sussistenza dei criteri di genuinità di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

121 Verifiche sugli appalti illeciti.
CGIL La Direttiva Sacconi Verifiche sugli appalti illeciti. Art. 29. Appalto 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. 3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

122 Vigilanza sulle categorie svantaggiate e lavori occasionali accessori.
CGIL La Direttiva Sacconi Vigilanza sulle categorie svantaggiate e lavori occasionali accessori. vigilanza speciale nei riguardi della legislazione sociale data dal complesso delle leggi a tutela del lavoro dei disabili, dei minori e degli stranieri e anche delle donne specie con riferimento alle lavoratrici in stato di gravidanza e al fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco. porre attenzione su iniziative di promozione e di accompagnamento a istituti normativi di contrasto al lavoro sommerso, come nel caso del lavoro occasionale accessorio reprimere le condotte illecite di chi non coglie l’opportunità di avviare e utilizzare regolarmente forme di lavoro occasionale attraverso l’impiego dei c.d. buoni lavoro. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

123 Vigilanza per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
CGIL La Direttiva Sacconi Vigilanza per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. particolare attenzione alla materia della salute e sicurezza sul lavoro In attesa di ulteriori direttive gli ispettori non potranno esonerarsi dal segnalare alla asl territorialmente competente le situazioni di dubbia regolarità emerse nel corso di un regolare accertamento nelle aziende che operano in settori e per attività estranee a quelle di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 81 a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

124 Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione
CGIL La Direttiva Sacconi Diffida accertativa corretta adozione dello strumento della diffida accertativa per crediti patrimoniali del lavoratore crediti pecuniari vantati nei confronti del datore di lavoro in conseguenza del rapporto di lavoro. 2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione

125 Sussidi e indennità pubbliche
CGIL La Direttiva Sacconi Sussidi e indennità pubbliche l’ispettore del lavoro diviene un arbitro della legalità del mercato del lavoro operando sulla effettività dei percorsi formativi o dei piani inserimento professionale economicamente incentivati (come nel caso del contratto di apprendistato o del contratto di inserimento al lavoro) nei riguardi dei lavoratori che fruiscono dei benefici derivanti dalla applicazione degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare iniquità di trattamento e di applicare quella elementare regola di responsabilità, introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che vuole sanzionato con la decadenza dal beneficio o dalla indennità il lavoratore che percepisce un trattamento oppure rifiuti una occasione congrua di lavoro o un percorso formativo di riqualificazione professionale Dipartimento Mercato del Lavoro e Formazione


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