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Le istituzioni e la parità di genere. In Europa, in Italia

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Presentazione sul tema: "Le istituzioni e la parità di genere. In Europa, in Italia"— Transcript della presentazione:

1 Le istituzioni e la parità di genere. In Europa, in Italia
Prof. Alisa Del Re Università di Padova

2 Introduzione In questi anni, la Commissione europea ha stimolato gli Stati membri a tutti i livelli istituzionali, affinché dessero concreta attuazione ai principi contenuti nei Trattati e nella Carta dei principi fondamentali dell’Unione ed è giunta a promuovere l’adozione di una decisione del Parlamento e del Consiglio che istituisce nel 2007 l’anno europeo delle pari opportunità per tutti, prendendo le mosse proprio dall’esperienza maturata nell’ambito delle pari opportunità di genere. Ancora una volta, in quella decisione le istituzioni comunitarie hanno ribadito con forza la necessità di rispettare il gender mainstreaming (diap. 10) (diap.11). All’articolo 4 infatti si precisa che “l'anno europeo tiene conto dei diversi modi in cui donne e uomini subiscono discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l’orientamento sessuale”. Le donne sono infatti, spesso, oggetto di doppia discriminazione: razza o origine etnica e genere, religione o convinzioni personali e genere, handicap e genere, età e genere …. La discriminazione di genere ha quindi una sua specificità che attraversa e può combinarsi con tutte le altre forme di discriminazione.

3 Introduzione La parità tra i sessi infatti non è ancora raggiunta, molte sono le cause di discriminazione anche multiple che colpiscono le donne, ed è proprio per questo che è importante guardare al tema delle pari opportunità per tutti, con una lente che consenta di vedere e tenere conto della dimensione di genere all’interno di tutte le forme di discriminazione. Possiamo anche richiamare le norme internazionali facendo esplicito riferimento alla Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ratificata dall’Italia il 10 giugno La CEDAW è stata adottata nel 1979 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e definisce gli elementi che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne e stabilisce un’agenda per combattere la discriminazione a livello nazionale. Tra le norme comunitarie si ricordano: il Trattato che istituisce la Comunità europea (modificato dai trattati di Amsterdam e di Nizza) che all’articolo 13 impegna le istituzioni comunitarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale; l’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che sancisce il principio della parità tra uomini e donne in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione e ribadisce la legittimità di azioni positive a favore del sesso sottorappresentato

4 Introduzione Alle direttive e alle raccomandazioni comunitarie gli stati hanno risposto in maniera diversa. In particolare l’Italia ha costruito una struttura istituzionale di parità particolarmente complessa e articolata. Ricordando che non sempre la quantità di istituzioni di parità corrisponde a una maggiore realizzazione della parità effettiva, dobbiamo rilevare che il cammino verso la parità di genere in Italia si presenta ancora particolarmente arduo e che le politiche intraprese in tal senso derivano nella maggior parte dei casi da pulsioni della Comunità europea. In ogni caso le istituzioni italiane non hanno attivato meccanismi di verifica dell’efficacia delle politiche che implementano la parità di genere e questo ha generato un divario tra la presenza delle istituzioni di parità, le politiche e l’effettività delle realizzazioni di parità per le cittadine e i cittadini italiani. Non dimentichiamo che la parità fra uomini e donne è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario.

5 La base giuridica delle istituzioni di parità in Europa
A partire dal Trattato di Roma (diap. 50), con le successive evoluzioni del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE), il principio della parità fra uomini e donne ha assunto un rilievo crescente nel testo del trattato CE. La promozione della parità fra uomini e donne è considerata (articolo 2 del trattato CE) uno dei compiti essenziali della Comunità, la cui azione deve tendere a eliminare le disuguaglianze e promuovere la parità fra uomini e donne (articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE). L'integrazione delle pari opportunità fra uomini e donne nelle politiche ed azioni comunitarie è spesso designata con l'espressione inglese gender mainstreaming. In virtù dell'articolo 13 del trattato CE, il Consiglio può adottare i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso. Il principio della parità fra uomini e donne è affermato anche nelle disposizioni sociali del trattato CE, per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro, il trattamento sul lavoro e le retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (articoli 137 e 141 del trattato CE) (nel 141 comma 4: azioni positive) (diap.71) (diap. 59). La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata nel 2000, riafferma il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quella fondata sul sesso, e il dovere di garantire la parità fra uomini e donne in tutti i campi (diap. 60) (diap. 61) (diap. 62). Finora l'azione della Comunità ha riguardato la parità di trattamento nel campo dell'occupazione, del lavoro, della formazione professionale e in settori attinenti. La normativa comunitaria in materia, insieme alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, forma un quadro giuridico vasto, coerente e ben consolidato. In quanto parte dell'acquis comunitario, esso deve essere rispettato dai vecchi e nuovi Stati membri.

6 Azioni specifiche per la parità fra uomini e donne
Le istituzioni europee hanno adottato una serie di provvedimenti specifici per attuare il principio della parità di trattamento nel campo dell'occupazione, il primo dei quali è la direttiva 75/117/CEE relativa al principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. La direttiva 76/207/CEE, un atto centrale dell'azione comunitaria in materia di parità fra uomini e donne, riguarda l'attuazione del principio della parità di trattamento per quanto concerne l'accesso all'occupazione, alla formazione e alla promozione professionale, e le condizioni di lavoro.(diap. 66) La direttiva 76/207/CEE, modificata dalla direttiva 2002/73/CE, contiene anche una definizione di molestie sessuali, considerate una forma di discriminazione fondata sul sesso, ed offre un maggiore sostegno ai lavoratori che ritengono di essere stati trattati ingiustamente dal datore di lavoro a causa del loro sesso. L'Unione ha inoltre adottato una direttiva relativa all'onere della prova in caso di discriminazioni fondate sul sesso (direttiva 97/80/CE ).(diap. 69)

7 Azioni specifiche per la parità fra uomini e donne
La direttiva parallela 86/613/CEE applica il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ai lavoratori che esercitano un'attività indipendente. Il campo della sicurezza sociale è di competenza degli Stati membri. Poiché non dispone di poteri di decisione per i regimi nazionali di sicurezza sociale, l'Unione europea ha chiesto agli Stati membri di garantire il rispetto della parità di trattamento fra uomini e donne nell'ambito dell'organizzazione di questi regimi (direttiva 79/7/CEE e direttiva 86/378/CEE). (diap. 67) L'Unione ha inoltre agito nel campo della protezione sociale per quanto concerne il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE) e i congedi parentali (direttiva 96/34/CE).(diap. 68)

8 Azioni specifiche per la parità fra uomini e donne
Inoltre, nell’applicazione del “gender mainstreaming” l'Unione europea ha adottato una strategia quadro in materia di parità fra uomini e donne ( ) per lottare contro le disuguaglianze tra i sessi nella vita economica, politica, civile e sociale, modificare i ruoli ed eliminare gli stereotipi in questo campo. Un programma d'azione comunitario per le pari opportunità ( ) accompagna questa strategia globale con il sostegno di campagne di sensibilizzazione, il miglioramento della raccolta di dati e la realizzazione di progetti transnazionali (diap.54). L'Unione ha poi realizzato un'iniziativa comunitaria finanziata dal Fondo sociale europeo (FSE): l' iniziativa EQUAL , che intende promuovere nuovi mezzi di lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze di ogni tipo sul mercato del lavoro e favorire l'inserimento sociale e professionale dei richiedenti d'asilo. Ogni anno la Commissione presenta una relazione per il Consiglio europeo di primavera sui progressi compiuti nella promozione della parità fra uomini e donne in vari settori strategici, in cui propone orientamenti per inserire la dimensione uomini-donne nelle diverse politiche e permettere il raggiungimento degli obiettivi di Lisbona . L'Unione europea è impegnata anche nella lotta contro le violenze nei confronti delle donne e dei bambini mediante il programma Dafne , che finanzia azioni dirette a sostenere le vittime di violenze.

9 La dimensione internazionale della parità
L'Unione europea ha partecipato all'elaborazione della piattaforma d'azione di Pechino nel corso della quarta conferenza delle Nazioni Unite sulle donne (1995) e alle successive iniziative. Gli obiettivi fissati riguardano in particolare la lotta contro la povertà e l'accesso delle donne all'istruzione e all'assistenza sanitaria, il ruolo delle donne nell'economia e nei processi di formazione delle decisioni nonché i diritti della donna in quanto parte dei diritti umani.

10 Gender Mainstreaming Uno dei principi promossi dalla Conferenza mondiale di Pechino (1995) è stato il “Gender Mainstreaming” Il principio di gender mainstreaming consiste nell'adeguata considerazione delle differenze esistenti tra le situazioni di vita, le esigenze e gli interessi rispettivamente degli uomini e delle donne, in tutti i programmi e gli interventi economici e sociali. Tutti i programmi e le misure da adottare devono pertanto conformarsi all'obiettivo della parità tra uomini e donne ed essere valutati in base agli effetti che producono sul rapporto di genere. L'obiettivo primario é quello di promuovere l'equità tra i generi. (ritorna)

11 Gender Mainstreaming Cosa vuol dire “Gender Mainstreaming”?
Gender = "genere sociale" Mentre la nostra lingua conosce un unico termine per designare il "sesso", la lingua inglese opera una distinzione tra il termine "sex", il genere biologico ed il termine "gender", il genere sociale. Il termine "gender" definisce essenzialmente il complesso di ruoli, aspettative e convenzioni costruiti intorno all'identità maschile e femminile. Da tale definizione si evince che i ruoli di genere non sono modelli naturali, ma piuttosto dei semplici costrutti sociali (= precostituiti ed imposti dalla società). Essi si differenziano all'interno delle singole culture e possono variare nel corso del tempo. I ruoli di genere quindi non sono immutabili, ma si prestano ad essere ridiscussi e ridefiniti. Mainstreaming = "mettere al centro della corrente" "Mainstreaming" significa integrare un determinato pensiero o una determinata azione al centro della "corrente principale" ("mainstream"), al centro cioè dei programmi e delle strategie della politica, dell'amministrazione e dell'economia, rendendoli al contempo una prassi ovvia e naturale. La questione dell'equità tra i generi non può infatti essere accantonata come questione riguardante pochi individui, per lo più donne, ma deve essere affrontata seriamente da tutti i soggetti decisori ed attuatori operanti in un settore ed essere integrata in tutte le fasi di pianificazione, di decisione e di implementazione. (ritorna)

12 Istituzioni di parità della UE Un po’ di storia
In ottobre del 1979 il neoeletto Parlamento europeo istituisce una Commissione per i diritti delle donne, la cui funzione principale è la raccolta di informazioni sulla condizione femminile e la formulazione di progetti comunitari. Nel Maggio 1980, a Manchester, questa Commissione riunisce anche le rappresentanze dei Comitati nazionali per la parità e per il lavoro allo scopo di esaminare lo stato delle azioni intraprese e da intraprendere. Il bilancio di tale Conferenza porta nel febbraio 1981 ad una risoluzione che diventa un vero e proprio programma politico a favore delle donne (primo programma d’azione comunitario in favore delle pari opportunità) (diap.51) cui seguono altri quattro programmi d’azione (diap 52) (diap. 53). Nel luglio 1984 il Parlamento istituisce una Commissione permanente per i diritti delle donne con il compito di vigilare affinché i problemi siano presi in considerazione in tutti gli atti comunitari A tutt’oggi esiste e funziona la Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (diap.14)

13 Istituzioni di parità della UE Commissione europea
1996 (Commissione Santer) : gruppo di commissari per le Pari Opportunità 2005 (Commissione Barroso): gruppo di commissari per i diritti fondamentali, la non discriminazione e le pari opportunità I compiti del Gruppo consistono nell’assicurare la coerenza dell’attività dell’intera Commissione nelle aree dei diritti fondamentali, dell’antidiscriminazione, delle pari opportunità e dell’integrazione sociale dei gruppi minoritari, oltre che di assicurare l’applicazione della strategia di gender mainstreaming

14 Istituzioni di parità della UE
1996: Gruppo interservizio per la parità di genere. Si compone dei rappresentanti di tutti i servizi dei commissari. Il suo compito è di sviluppare un approccio gender mainstreaming in tutte le attività comunitarie e di coordinare tra loro i commissari nel corso della loro azione

15 Istituzioni di parità della UE
Dal 1981: Comitato consultivo per le Pari Opportunità (Advisory committee on equal opportunities for women and men), che coadiuva la Commissione. E’ formato da rappresentanti degli stati membri che si occupano di parità

16 Istituzioni di parità della UE
2001: Gruppo di alto livello per il gender mainstreaming, gruppo informale composto da rappresentanti nazionali con incarichi dirigenziali di alto livello responsabili dell’adozione della strategia del gender mainstreaming a livello nazionale

17 Istituzioni di parità della UE
Vi sono inoltre gruppi di lavoro con funzioni consultive, come: Comitato delle donne per le aree rurali (dal 1998) Gruppo di esperti sulla parità di genere nella cooperazione allo sviluppo (dal 1999) Gruppo di Helsinki su donne e scienza (dal 1999) Rete europea per promuovere l’imprenditoria femminile (dal 2000) Gruppo di esperti in materia di traffico di esseri umani (dal 2003)

18 La Commissione ha le seguenti competenze
1.    la definizione, la promozione e la tutela dei diritti della donna nell'Unione e le misure adottate dalla Comunità al riguardo; 2.    la promozione dei diritti della donna nei paesi terzi; 3.    la politica in materia di pari opportunità, compresa la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità nel mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro; 4.    l'eliminazione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso; 5.    la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere ("gender mainstreaming") in tutti i settori; 6.    il seguito dato agli accordi e alle convenzioni internazionali aventi attinenza con i diritti della donna; 7.    la politica d'informazione riguardo alle donne.

19 presidente della Commissione
La Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (2007) (ritorna) Anna ZÁBORSKÁ, presidente della Commissione Slovacchia Edite Estrela, vice presidente, Portogallo Zita GURMAI, vice presidente, Ungheria Raül ROMEVA i RUEDA vice presidente Spagna Eva-Britt SVENSSON, vice presidente Svezia

20 Le direttive di parità sul lavoro
Il trattato di Roma ha sancito, all'articolo 141 (119), la parità retributiva fra gli uomini e le donne per lo stesso lavoro. Visto lo scarso entusiasmo con cui gli Stati membri hanno posto in atto questa disposizione, a decorrere dal 1975 sono state adottate una serie di direttive relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri sull’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile; all’attuazione del principio della parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali e le condizioni di lavoro; alla progressiva attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale; all’applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne impegnati in un'attività indipendente anche in agricoltura e sulla protezione delle lavoratrici gestanti o puerpere che esercitano un'attività autonoma; all’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Inoltre nel 1996 è stato firmato l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES e nel 1997 la direttiva sull’inversione dell’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso. (diap.69) Lo sviluppo di queste direttive è avvenuto nel quadro dei programmi di azione comunitaria per le pari opportunità.

21 Dopo Amsterdam La situazione dopo il trattato di Amsterdam
Modificando in questo senso le disposizioni relative ai compiti e agli obiettivi della Comunità (2, 3 e 13) e integrando le disposizioni del protocollo sociale (titolo XI), il trattato di Amsterdam ha introdotto nel trattato CE i principi della parità tra uomo e donna e della non discriminazione sulla base del sesso o dell'orientamento sessuale. Il quarto programma d'azione comunitaria a medio termine per uomini e donne ( ) (decisione del Consiglio 95/593 del 22 dicembre 1995) ha introdotto la dimensione della parità di opportunità nel complesso delle politiche e delle azioni attuate a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.

22 Istituzioni di parità in Italia
Le istituzioni di parità in Italia formano un sistema complesso, articolato, spesso pletorico e non sempre funzionante e produttivo di effettive condizioni di parità per le donne. Abbiamo un Ministero delle pari opportunità (Ministra senza portafoglio), un Comitato nazionale Parità, presso il Ministero del lavoro, con il compito di rendere operativi i principi di parità di trattamento e di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di fornire al Ministro per le Pari opportunità consulenza e supporto tecnico-scientifico nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna. Una rete di Consigliere e di Consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali: sono figure istituzionali con funzione di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione fra uomini e donne nel lavoro. Alla base della piramide, a livello territoriale decentrato, abbiamo i Comitati di pari opportunità, che operano dal 1986 presso le Amministrazioni pubbliche; Università ed enti di ricerca con il compito di promuovere azioni volte a creare condizioni di parità sostanziale delle lavoratrici e dei lavoratori, nell’ambito dei singoli luoghi di lavoro e le Commissioni di pari opportunità regionali, provinciali e comunali.

23 Comitato nazionale per le Pari Opportunità
Nel 1983 viene istituito il Comitato nazionale per le pari opportunità, presso il Ministero del lavoro, con il compito di rendere operativi i principi di parità di trattamento e di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (diap.21) Obiettivi: togliere le discriminazioni e gli ostacoli che di fatto limitano l’uguaglianza effettiva dei cittadini nell’accesso al lavoro e nel lavoro stesso. Struttura: la struttura del Comitato viene meglio definita con la legge 125/91, che istituisce anche la « Consigliera di parità », sia provinciale che regionale per dirimere i conflitti e le discriminazioni in tema di lavoro legati al genere. La composizione del Comitato (40 persone) è particolarmente pletorica, cosa che fa dubitare che esso possa intervenire in maniera rapida e efficace (diap.19) (diap. 20).

24 Componenti del Comitato (art. 5 L. 10/4/1991 n. 125)
a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente; b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale; d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale; e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro; f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l'impiego. (ritorna) 

25 Componenti del Comitato (art. 5 L. 10/4/1991 n. 125)
Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto: a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro; b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica; c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle Direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale nonchè dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.  Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti. (ritorna)

26 Compiti proporre, informare, promuovere le azioni positive (diap. 22) (diap. 23) (diap. 24) (diap. 25) dare pareri sui progetti da finanziare, elaborare codici di comportamento verificare l'applicazione delle leggi in materia di parità promuovere una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale proporre soluzioni alle controversie collettive di lavoro richiedere agli ispettorati informazioni presso i luoghi di lavoro (ritorna)

27 2) favorire l'occupazione femminile
Legge 10 aprile1991 n. 125 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro Azioni positive e finanziamenti. Le azioni positive sono iniziative finalizzate a 1) realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro 2) favorire l'occupazione femminile 3) rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità (ritorna)

28 Come? eliminando le disparità per le donne nell'accesso al lavoro, nello sviluppo della carriera e nelle situazioni di mobilità incentivando la diversificazione nelle scelte di lavoro attraverso l'orientamento scolastico e la formazione professionale superando i fattori che nell'organizzazione del lavoro hanno un diverso impatto sui sessi e creano discriminazioni promuovendo l'inserimento delle donne nei settori professionali in cui sono sottorappresentate favorendo anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali Con quali finanziamenti? I fondi previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (ritorna)

29 Alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali
A chi? Ai datori di lavoro pubblici e privati, comprese le cooperative e i loro consorzi Alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali Ai centri di formazione professionale accreditati Alle associazioni (ritorna)

30 Cosa viene finanziato Progetti rivolti alla rimozione degli ostacoli esistenti di fatto nella realtà economica e sociale che impediscono alle donne di avere pari possibilità nel mercato del lavoro Le modalità per accedere al contributo sono previste dal Decreto interministeriale 15 marzo 2001 – Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n Termine di presentazione 1 ottobre-30 novembre di ogni anno (ritorna)

31 Consigliere e consiglieri di Parità
Le Consigliere e i Consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali sono figure istituzionali con funzione di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione fra uomini e donne nel lavoro (diap.27). Sono componenti con voto deliberativo rispettivamente della Commissione Centrale per l'Impiego (ovvero del diverso organismo che ne venga a svolgere in tutto o in parte le funzioni ) e delle Commissioni regionali e provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 469 del 1997. La Consigliera nazionale (diap.28) fa parte del Comitato Nazionale di parità per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (art. 5 legge n. 125/91) e del Collegio Istruttorio (art. 7 legge n. 125/91) Le Consigliere regionali e provinciali partecipano ai tavoli di partenariato locale ed a i comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno Sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. Nell'esercizio delle proprie funzioni le Consigliere e i Consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.

32 Compiti Svolgono funzioni di controllo dell'attuazione dei principi di pari opportunità per uomini e donne nel lavoro (art. 1 dlgs n. 196/2000) mediante: la promozione di progetti di azioni positive; il sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; la promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; il collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti locali e gli organismi di parità degli enti locali; la vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne e la rilevazione di violazioni della normativa in materia di parità; la individuazione di procedure efficaci per la rimozione delle discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro; la eventuale promozione ed il sostegno di azioni in giudizio, individuali e collettive, nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso; la partecipazione all'attività della Rete Nazionale (art. 4 dlgs 196/2000) (ritorna)

33 Ufficio della Consigliera nazionale di parità
Si occupa della trattazione dei casi di discriminazione di rilevanza nazionale, dell’attività di promozione di pari opportunità nella Commissione Centrale per l’impiego e di collaborazione con gli organismi che a livello centrale si occupano di promozione di politiche attive del lavoro La Consigliera nazionale partecipa all’attività del Comitato nazionale di parità relativa al lavoro di analisi, istruttoria e valutazione dei progetti di azioni positive e collabora alla stesura dei pareri adottati dal Collegio istruttorio Coordina la Rete nazionale, costituisce un punto di riferimento e di raccordo delle Consigliere nominate a livello territoriale, fornisce informazioni, documentazione per l’aggiornamento di novità legislative e giurisprudenziali in tema di pari opportunità. (ritorna)

34 Commissione nazionale per le pari opportunità
La Commissione nazionale per le pari opportunità è stata istituita con D.pcm nel 1984 per rispondere alle raccomandazioni contenute nel programma di azione adottato a Copenaghen dalla Seconda Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne. In seguito, la Commissione è stata definita nei ruoli, competenze, composizione, durata, disponibilità finanziaria dalla legge n. 164 del 22 giugno 1990 (modificata dal D.lgs n. 542 del 23 ottobre 1996). Essa è stata incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di fornire al Ministro per le Pari opportunità consulenza e supporto tecnico-scientifico nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna (diap.31). La Commissione, nella sua forma iniziale, era costituita da 30 donne nominate dal Presidente del Consiglio con proprio decreto su designazione del Ministro per le pari opportunità: 7 delle associazioni e movimenti delle donne; 11 dei partiti, 4 dei sindacati e delle organizzazioni imprenditoriali, 4 donne che "si siano distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali". E’ un organismo a carattere permanente i cui membri venivano rinnovati ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

35 La commissione oggi Il decreto legislativo 31 luglio 2003 n. 226 ha trasformato la Commissione nazionale per la Parità e le pari Opportunità tra uomo e donna dipendente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri in Commissione per le Pari opportunità tra uomo e donna, dipendente dal Ministero delle pari Opportunità. Il 9/3/2004 vi è stato l’insediamento della nuova Commissione presso il Ministero delle Pari Opportunità. La struttura della Commissione è la seguente: Presidente, la Ministra. Una vice presidente e una segretaria; 11 donne in rappresentanza delle associazioni e dei movimenti delle donne; 4 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; 4 dell’imprenditoria femminile; 3 donne distintesi in attività scientifiche, letterarie e sociali; 2 rappresentanti regionali. La Commissione resta in carica 2 anni.

36 Compiti Questa Commissione ha come compito quello di raccogliere e diffondere le informazioni e i dati sulla situazione delle donne nella società, di studiare e di elaborare le modifiche da apportare alla legislazione per assicurare la parità tra i sessi e promuovere un’adeguata rappresentanza delle donne negli organismi pubblici. E’ evidente che c’è una sovrapposizione delle funzioni tra Comitato e Commissione, cosa che ha spesso generato dei conflitti di competenze. (ritorna)

37 Commissioni e comitati nel territorio
Per quanto riguarda gli organismi di parità degli Enti locali, la Commissione Nazionale per le pari opportunità li ha censiti nel Il quadro che n'emerge è alquanto variegato e difficilmente riconducibile a modelli confrontabili. Sono diversi non solo per i nomi (Commissioni, Comitati, Consulte femminili o delle elette, Centri per le pari opportunità, Assessore regionali Pari Opportunità), ma anche per le collocazioni (Giunte, Consigli, Assessorati vari), e le fonte istitutive (leggi regionali, regolamenti, ecc.). Non esiste un riferimento legislativo nazionale. Inoltre, a tutti i tre livelli istituzionali (Regioni, Province, Comuni), sono numerosi gli assessorati o gli uffici per le pari opportunità. Un discorso a parte va fatto per i CPO (Comitati per le pari opportunità), previsti dai contratti di lavoro dei comparti del pubblico impiego, a partire dal Ne fanno parte, in misura paritetica, rappresentanti delle amministrazioni e dei sindacati firmatari dei relativi contratti. Nel tempo, in alcuni casi, si sono trasformati, e diversi sono stati e sono i tentativi per censirli, coordinarli.

38 Commissioni e comitati nel territorio
Si tratta però di segnalare che vi è una differenza non solo nominale tra Commissioni di pari opportunità e Comitati. In linea di massima i Comitati rappresentano la struttura “sindacale” delle pari opportunità. Le Commissioni (generalmente di nomina politica) la struttura politica.

39 Le Commissioni pari opportunità a livello regionale (2005)
Nel 2006 il Ministero delle Pari opportunità ha prodotto una Mappa delle commissioni pari opportunità a livello regionale e provinciale Le CPO regionali attive sono 18 (diap. 37). Le regioni che non dispongono di CPO sono la Sicilia e l’Emilia Romagna. Esse sono diverse per posizionamento presso gli organi di competenza, per disponibilità finanziaria, per composizione (diap.35), per le aree tematiche trattate e per le attività (diap. 36)

40 Le Commissioni pari opportunità a livello regionale (2005)
Posizionamento presso gli organi della regione di appartenenza 10 CPO sono incardinate presso il Consiglio regionale; 6 sono insediate presso le Giunte; la CPO della Liguria è posizionata presso l’Ente Regione (Dipartimento sviluppo economico e politiche per l’occupazione); la CPO della Lombardia presso la Presidenza della regione; la CPO della Provincia autonoma di Trento presso il Dipartimento per l’Istruzione Autonomia finanziaria Il 70% dispone di un budget approvato dagli organi competenti, di entità variabile, dipendente dalla presentazione di un piano di lavoro, articolato in priorità ed obiettivi. In Liguria e in Puglia si dispone di un budget fisso annuale (€ per la Liguria; € per la Puglia). Campania e Lazio non hanno autonomia finanziaria Composizione delle CPO Il numero dei membri va da un minimo di 9 in Liguria a un massimo di 103 nel Lazio. Il range maggiormente rappresentato è quello che va dai 15 ai 20 componenti. Generalmente, le commissioni di nomina solo politica sono più ristrette, mentre quelle aperte alla rappresentanza del mondo dell’associazionismo, delle parti sindacali e datoriali e delle esperte di settore sono quelle più numerose. (ritorna)

41 Le Commissioni pari opportunità a livello regionale (2005)
Aspetti qualitativi Le aree tematiche prioritarie nelle attività delle CPO sono: la rappresentanza politica, l’equa rappresentanza di genere nel mercato del lavoro, la conciliazione vita lavoro, la discriminazione sessista Per quanto riguarda le attività Principalmente si occupano di informazione e diffusione sulle tematiche di apri opportunità (seminari e convegni); vi è inoltre un’attività editoriale; la partecipazione a progetti europei e la costruzione di reti nel territorio (ritorna)

42 Composizione della Commissione Regionale per le Pari Opportunità del Veneto
Presidente: Simonetta Tregnago, Componente eletta dal Consiglio Regionale Componenti elette dal Consiglio Regionale Vice Presidente: Michela Mainardi, Roberta Donolato, Anna Palma Gasparrini, Elena Maria Plebani Consigliera di Parità: Lucia Basso   Componenti in rappresentanza delle associazioni femminili operanti a livello regionale Cristina Greggio, Mariantonietta Gusman Rizzi, Patrizia Martello, Sabrina Ravagnani,Francesca Ruta Componenti in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti Vice Presidente:Lorenza Leonardi, Grazia Chisin, Maria Cristina Marzola Componenti in rappresentanza delle associazioni degli imprenditori Gabriella Maria Avesani, Marina Marchetto Aliprandi, Margherita Maculan Carretta,   Componente in rappresentanza dei movimenti di cooperazione e di volontariato Genni Forlani  La Commissione per le Pari Opportunità è stata nominata con decreto n. 289 del Presidente della Giunta regionale in data 12 dicembre 2006. (ritorna)

43 Le commissioni pari opportunità a livello provinciale (2005)
Le Commissioni Pari Opportunità Provinciali insediate sono 58 (su 104); 13 sono in fase di costituzione/rinnovo; 33 province non hanno CPO costituite. Anche le CPO provinciali, come quelle regionali, sono diverse per posizionamento presso gli organi di competenza, per disponibilità finanziaria (diap. 39), per composizione per le aree tematiche trattate e per le attività (diap. 40)

44 Le commissioni pari opportunità a livello provinciale (2005)
Posizionamento presso gli organi della provincia di appartenenza 45 CPO sono collocate all’interno dell’Amministrazione provinciale; 7 fanno riferimento direttamente al Consiglio; 2 fanno riferimento alla giunta; le altre hanno collocazioni diverse Autonomia finanziaria Il 64% dispone di autonomia finanziaria, dipendente dalla presentazione di un piano di lavoro, articolato in priorità ed obiettivi o da un budget fisso annuale (tra i e i euro) Composizione delle CPO Il numero delle/i componenti è stabilito per regolamento solo in sei province. Le altre dispongono di CPO eterogeneamente composte da un numero di membri che va da un minimo di 3 (Pesaro-Urbino) a un massimo di 121 (Arezzo). Il range maggiormente rappresentato è quello che va dai 15 ai 20 componenti. In più del 50% dei casi sono componenti di diritto delle CPO il rappresentante politico dell’organo presso cui la CPO è incardinata e il/la Consigliere/a provinciale di parità (ritorna)

45 Le commissioni pari opportunità a livello provinciale (2005)
Aspetti qualitativi Le aree tematiche prioritarie nelle attività delle CPO sono: la rappresentanza politica; l’equa rappresentanza di genere nel mercato del lavoro; la conciliazione vita lavoro, i maltrattamenti e la violenza; per le discriminazioni sul lavoro, molestie e mobbing si confida nella consigliera provinciale di parità Per quanto riguarda le attività Principalmente si tratta di informazione e diffusione delle tematiche di parità (seminari e convegni); vi è inoltre un’attività editoriale; si fanno campagne di sensibilizzazione nel territorio e si costruiscono reti nel territorio. A differenza delle Commissioni regionali si realizzano opere di mediazione e accoglienza di donne svantaggiate. (ritorna)

46 Altri organismi di parità
Un altro organismo di parità era stato istituito dalla legge 215/92: il Comitato per l’imprenditorialità femminile presso il Ministero dell’industria. Attualmente la concessione di agevolazioni, le azioni positive per l’imprenditoria femminile, previste dalla legge 215, sono gestite dalla "Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese" del Ministero dell’Industria. Su questi temi, presso il Dipartimento per le pari opportunità, erano stati attivati: l’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile (DM del 19 febbraio 1997); la Commissione per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile (DM del 24 febbraio 1997).

47 Ministero delle Pari Opportunità
A partire dal 1996 c’è in Italia un Ministro delle pari Opportunità. Questa è una novità istituzionale assoluta: ma il dicastero è senza portafoglio e ha forze e mezzi economici derisori. Le Ministre in carica finora sono state: Anna Finocchiaro (DS) nel Governo Prodi (1996/1998) prima ministra per le pari opportunità Il 22 ottobre 1998 ha prestato giuramento nel Governo D’Alema la seconda Ministra delle Pari Opportunità, la sociologa Laura Balbo (Verdi) (1998/2000). Con il Governo di Giuliano Amato, la Ministra delle Pari Opportunità è stata Katia Bellillo (Comunisti italiani) (2000/2001).

48 Ministero delle Pari Opportunità
Con il II e III Governo Berlusconi la Ministra è stata Stefania Prestigiacomo (Forza Italia)( ). Con il Governo Prodi la Ministra delle Pari Opportunità è stata Barbara Pollastrini (DS) ( ) Con l’attuale Governo Berlusconi la Ministra delle Pari Opportunità è Mara Carfagna (PDL) (2008-)

49 Compiti assegnati dalla delega alla Ministra
Il 10 novembre 1998 D.pcm una nuova delega assegna alla ministra delle pari opportunità funzioni d'indirizzo, proposta e coordinamento dell’iniziativa normativa in tutte le materie attinenti alla progettazione e all'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità, cultura delle differenze, equità e qualità sociale per donne e uomini. Sono funzioni maggiori rispetto alla prima delega (quella del 1996). Nel D.lgs 303/99, tra le funzioni per cui il Presidente si avvale della Presidenza, è previsto l’esercizio, in forma organica e integrata, della "promozione ed il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni" (art.2, comma 2, lett. I). Nell’articolo 5 sulle "Politiche di pari opportunità" si legge: "Il Presidente promuove e coordina le azioni del Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l’indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dell’utilizzazione dei relativi fondi europei" (art.5). Il Dipartimento per le pari opportunità è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio, quale supporto organizzativo per l’esercizio delle funzioni del Ministro (D.pcm del 12 luglio 1997).

50 Codice delle Pari Opportunità
Tutta la legislazione sulle pari opportunità è stato oggetto di un riordino e di una unificazione in un Codice unico 198/2006. E’ entrato infatti in vigore il 15 giugno il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 dal titolo "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" Il provvedimento, che opera un riordino delle disposizioni volte a combattere le discriminazioni e ad attuare pienamente ed effettivamente il principio di uguaglianza, è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006 Suppl. Ordinario n. 133. Il Codice, composto di 58 articoli, si divide in quattro libri. Il primo contiene disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna. Nei libri successivi trovano spazio le disposizioni volte alla promozione delle pari opportunità nei rapporti etico-sociali, nei rapporti economici e nei rapporti civili e politici.

51 Politiche di parità: impegno UE
La politica comunitaria relativa all’uguaglianza tra uomini e donne prevede un approccio esteso, fondato in particolar modo sulla legislazione, l’integrazione della dimensione di genere e sulle azioni positive. Essa tende ad eliminare le disuguaglianze e a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nell’insieme della Comunità Europea, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del Trattato CE (assunzione delle pari opportunità nell’insieme delle politiche e delle azioni comunitarie) e dell’art. 141 (uguaglianza tra uomini e donne in materia di lavoro) e dell’art. 13 (discriminazione fondata sul sesso nel luogo di lavoro o al di fuori).

52 Politiche di parità: impegno UE
Secondo le politiche comunitarie l’impegno in favore dell’integrazione della dimensione di genere deve emanare dalle più alte sfere della politica e ripercuotersi sull’insieme delle organizzazioni, sia a livello di Commissione europea che dei servizi pubblici nazionali e regionali. E’ importante che la questione dell’uguaglianza di genere diventi una preoccupazione manifesta e centrale dell’azione e della pianificazione politiche. Le statistiche, gli indicatori e i criteri di riferimento relativi alle questioni di genere, oltre all’introduzione della variabile sesso nelle statistiche in generale, svolgono un ruolo determinante nella realizzazione dell’uguaglianza di genere per uomini e donne. Esse sono gli strumenti dell’integrazione della dimensione di genere e sono necessari per verificare i progressi realizzati nell’applicazione di questa dimensione nelle politiche sulla strada dell’uguaglianza tra uomini e donne. Sono la concretizzazione della responsabilità dei decisori politici verso i cittadini.

53 Politiche di parità: impegno UE
La Commissione ha iniziato i suoi lavori sull’integrazione della dimensione di genere all’inizio degli anni novanta ed ha elaborato un approccio più coerente sulle orme della Conferenza di Pechino sulle donne, organizzata dall’ONU nel A partire da quella data, l’integrazione della dimensione di genere ha assunto un importanza sempre maggiore. E’ al centro della strategia-quadro comunitaria in materia di uguaglianza tra donne e uomini per il periodo A livello organizzativo, l’impegno in favore dell’uguaglianza dei sessi si è concretizzato al più alto livello con la creazione, nel 1995, di un gruppo di commissari per le pari opportunità degli uomini e delle donne, con l’obiettivo di raggiungere un approccio trasversale in materia di uguaglianza tra i sessi. Questa decisione politica è stata sostenuta dalla creazione di un gruppo inter-servizi sull’uguaglianza tra i sessi, la cui principale missione è lo sviluppo di misure d’integrazione della dimensione di genere in tutti i servizi della Commissione, attraverso l’elaborazione di programmi di lavoro e il controllo della loro applicazione. L’impegno in favore dell’uguaglianza tra uomini e donne e l’integrazione della dimensione di genere ha prodotto dei cambiamenti nella struttura interna della Commissione, ma anche nei rapporti tra la Commissione e gli stati membri.

54 Politiche di parità: impegno UE
Il Gruppo di alto livello sull’integrazione della dimensione dell’uguaglianza tra uomini e donne è un gruppo informale che riunisce degli alti rappresentanti degli Stati membri incaricati dell’integrazione della dimensione di genere a livello nazionale. L’integrazione della dimensione di genere è più evidente in alcuni settori politici che in altri. L’occupazione, l’inserimento sociale, le politiche di coesione economica e sociale, la scienza e la ricerca, oltre ai rapporti con l’estero, sono altrettanti esempi di buone pratiche a livello comunitario.. Durante gli ultimi anni, la Commissione europea ha realizzato, in cooperazione con Eurostat, un importante lavoro sulle statistiche e gli indicatori relativi alle questioni di genere.

55 Trattato istitutivo CEE
Art. 119 del trattato istitutivo della CEE (Roma 25 marzo 1957) (oggi 141) : Ciascuno stato membro assicura durante la prima tappa e in seguito mantiene, l’applicazione del principio di parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro…(disapplicato in Italia fino al 1977 quando entrò in vigore la legge n. 903) Per retribuzione, secondo l’art. 119, si intende: ..il salario o il trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso implica: a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura; b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale. (ritorna)

56 Programma di azione comunitaria per la Promozione delle Pari Opportunità 1982/1985
Primo programma di azione. Previa consultazione delle parti sociali e in collaborazione con i Comitati di lavoro o della parità degli stati membri, riuniti in un gruppo di collegamento permanente e con le finalità di rendere complete e operative le leggi e superare le disuguaglianze di fatto. L’obiettivo principale è quello di consolidare i diritti delle donne in materia di occupazione, parità salariali e di promuovere concretamente la parità attraverso azioni positive.  (ritorna)

57 Secondo e terzo programma comunitario a medio termine (1986/1990) (1991/1995)
Secondo programma comunitario a medio termine 1986/1990: propone azioni concernenti l’occupazione delle donne in attività attinenti alle nuove tecnologie e azioni a favore delle ripartizione uguale delle responsabilità professionali, familiari e sociali. Terzo programma d’azione comunitaria a medio termine 1991/1995: 1) applicazione e sviluppo del quadro giuridico e normativo; 2) integrazione delle donne nel mercato del lavoro, con aumento qualitativo e quantitativo dell’occupazione; 3) miglioramento della condizione delle donne nella società (ritorna)

58 Quarto programma d’azione a medio termine per le pari opportunità (1996/2000)
Obiettivi: 1) promozione della partnership in evoluzione; 2) promozione della parità in un’economia in evoluzione; 3) possibilità per donne e uomini di lavorare e di occuparsi della famiglia; 4) promozione di un’adeguata rappresentanza dei sessi nel processo decisionale; 5) predisposizione per le donne di strumenti per esercitare i loro diritti. (ritorna)

59 Quinto programma d’azione a medio termine in materia di parità tra donne e uomini (2000-2005)
Attività: 50 milioni di euro per finanziare: a) misure di sensibilizzazione b) analisi e valutazione delle politiche che interessano la parità c) realizzazione di reti per la parità che colleghino le istituzioni dell’UE, le autorità nazionali, le parti sociali e le ONG. Obiettivi: a) Promuovere e diffondere buone prassi in materia di parità tra i sessi e i valori alla loro base b) Fornire una conoscenza delle questioni legate, direttamente o indirettamente, alla discriminazione tra i sessi individuando i casi in cui essa sussiste ed esplorando le possibili risposte politiche c) Sviluppare la capacità degli attori principali, come le ONG e le parti sociali, di promuovere la parità tra uomini e donne (ritorna)

60 Azione positiva Le direttive riconoscono esplicitamente che il fatto di bandire la discriminazione non sarà sufficiente di per sé a garantire la vera uguaglianza in materia di opportunità a tutti i membri della società. Per compensare gli svantaggi di natura razziale o etnica, di genere o dell’età o altre caratteristiche che potrebbero tradursi in un conseguente trattamento non equo di tali individui, possono rendersi indispensabili misure specifiche. Per esempio, può essere necessario per alcuni gruppi di donne ricevere una formazione specifica e un aiuto particolare per aumentare per quanto possibile le loro chance di trovare un’occupazione. La creazione di provvedimenti ad hoc destinati a specifiche categorie rappresenta uno dei possibili modi per conseguire questo scopo. Le direttive consentono di intraprendere un’azione positiva a questo riguardo e non considerano un tale comportamento come una violazione del principio della parità di trattamento. (ritorna)

61 Carta dei diritti fondamentali della UE 7 dicembre 2000
Percorso di formazione: il Consiglio europeo di Colonia (3/4 giugno 1999) conferisce mandato ad una Convenzione di redigere il progetto; la Convenzione si costituisce nel dicembre e approva il progetto il 2 ottobre 2000; il Consiglio europeo di Biarritz (13/14 ottobre 2000) conviene all'unanimità sul progetto e lo trasmette al Parlamento europeo e alla Commissione; il Parlamento europeo lo approva il 14 novembre 2000 e la Commissione il 6 dicembre 2000; il 7 dicembre 2000 a Nizza i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione a nome delle rispettive Istituzioni sottoscrivono e proclamano la Carta . (ritorna)

62 Testo La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riprende in un unico testo, per la prima volta nella storia dell'Unione europea, i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei nonché di tutte le persone che vivono sul territorio dell'Unione. Questi diritti sono raggruppati in sei grandi capitoli: Dignità Libertà Uguaglianza Solidarietà Cittadinanza Giustizia Vi sono degli articoli specifici che riguardano la parità e le pari opportunità (ritorna)

63 Articoli sulla parità e le pari opportunità
Art. 21, primo comma: E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. Art. 23: La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. (ritorna)

64 Comunicazione della Commissione (7 giugno 2000) “Verso una strategia-quadro comunitaria per la parità tra donne e uomini” Questa comunicazione ha lo scopo di contribuire alla lotta contro le disuguaglianze tra donne e uomini nella vita economica, politica, civile e sociale. La strategia-quadro proposta è basata su un duplice approccio. Essa si prefigge, da una parte, di integrare la dimensione del genere in tutte le politiche comunitarie aventi un impatto diretto o indiretto sull'obiettivo della parità tra donne e uomini (principio del mainstreaming, intervento attivo: integrazione della dimensione del genere). Parallelamente a questo approccio globale, la strategia-quadro propone inoltre la realizzazione di azioni specifiche in favore delle donne, indispensabili per eliminare le disuguaglianze persistenti. La strategia-quadro proposta si articola su cinque settori d'intervento interdipendenti comprendenti ciascuno diversi obiettivi operativi: la vita economica, la parità di partecipazione e di rappresentanza, i diritti sociali, la vita civile, nonché i ruoli e gli stereotipi maschili e femminili.

65 Promuovere la parità tra uomini e donne nella vita economica
Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha invitato la Commissione e gli Stati membri a promuovere tutti gli aspetti della parità di opportunità nelle politiche dell'occupazione riducendo l'isolamento professionale e permettendo di conciliare in maniera più agevole la vita professionale e la vita familiare. In tale quadro, la strategia della Commissione propone tre obiettivi operativi:  potenziare la dimensione della parità tra donne e uomini nella strategia europea per l'occupazione. Si tratterà in particolare di favorire la formazione delle donne durante l'intero arco della vita e di promuovere l'impiegabilità delle donne ed il loro accesso ai posti di lavoro nei settori delle tecnologie e dell'informazione; migliorare l'utilizzazione dei fondi strutturali per la promozione della parità tra donne e uomini, segnatamente attraverso i fondi EQUAL , INTERREG, URBAN , LEADER elaborare strategie per favorire l'integrazione della dimensione del genere in tutte le politiche aventi un impatto sul posto che occupano le donne nell'economia.

66 Promuovere la parità di partecipazione e di rappresentanza
La persistente minore rappresentanza delle donne nei vari settori decisionali caratterizza una carenza democratica che rende necessarie varie azioni volte a perseguire i seguenti obiettivi: migliorare l'equilibrio nella partecipazione delle donne e degli uomini per quanto riguarda le decisioni politiche. Le azioni si orienteranno, tra l'altro, verso una valutazione dell'incidenza dei sistemi elettorali, delle normative, delle quote e di altre misure relative alla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini negli organi politici eletti. Tali azioni verteranno del pari sull'attuazione di azioni di sensibilizzazione dei cittadini europei sulla necessità di una rappresentanza equilibrata tanto a livello degli organi pubblici eletti, quanto all'interno delle strutture dei partiti politici;

67 Promuovere la parità di accesso e il pieno godimento dei diritti sociali per le donne e gli uomini
La parità di accesso delle donne e il pieno godimento dei diritti sociali fanno parte degli elementi fondamentali di ogni società democratica. Nonostante tutto, numerose donne non fruiscono di una reale parità d'accesso ai diritti sociali poiché alcuni di questi diritti restano basati sul modello maschile del sostegno familiare e non tengono conto del fatto che le donne si assumono una parte preponderante dell'onere rappresentato dalla conciliazione tra vita familiare e vita professionale.

68 Promuovere la parità tra donne e uomini nella vita civile
Questa tematica mira a potenziare e a sviluppare i meccanismi d'applicazione della normativa riguardante la parità di trattamento, garantendo nel contempo una maggiore sensibilizzazione ed una formazione adeguata per quanto riguarda i diritti alla parità e i diritti delle donne. Le azioni si orienteranno verso una formazione dei giuristi sulla legislazione riguardante la parità, nonché sull'informazione delle ONG su tale normativa. Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta alle donne vittime di multiple discriminazioni (donne migranti, donne disabili, ad esempio) ovvero alla violenza o allo sfruttamento sessuale.

69 Promuovere il cambiamento dei ruoli e degli stereotipi maschili e femminili
Questo settore d'intervento deve consentire di rispondere alla necessità di modificare i comportamenti, gli atteggiamenti, le norme e i valori che definiscono e influenzano i ruoli maschili e femminili nella società attraverso l'istruzione, i media, la cultura e la scienza in particolare. Il superamento dei pregiudizi e degli stereotipi esistenti è fondamentale per la realizzazione della parità tra donne e uomini. Pertanto la Commissione propone di avviare azioni volte a: sensibilizzare la società in materia di parità tra donne e uomini. Viene segnatamente proposto di compiere maggiori sforzi per sopprimere le discriminazioni basate su stereotipi collegati ai sessi nell'istruzione (nei manuali scolastici, ad esempio) e per elaborare buone procedure da seguire in questo settore; eliminare gli stereotipi collegati ai sessi nei vari settori tramite politiche adeguate. Si raccomanda in particolare di prevedere, in collaborazione con i comitati di etica nazionali, l'integrazione nei loro mandati della dimensione della parità tra donne e uomini, nonché il sostegno di reti di comitati di etica nazionali. Si tratterà inoltre di promuovere lo scambio di punti di vista e di buone procedure a livello dei media e di creare un gruppo di rappresentanti dei media per aiutare la Commissione ad avviare i dibattiti su tale obiettivo.

70 Riassunto delle direttive raccomandazioni e trattati europei per l’eliminazione delle disuguaglianze e la parità di genere Direttiva 75/117/CEE che introduce il concetto di uguale retribuzione per lavori di uguale valore, viene così superato il riferimento di “stesso lavoro”. Vengono definiti criteri comuni nei sistemi di classificazione tra lavoratori e lavoratrici. Direttiva 76/207/CEE sull’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne l’accesso al lavoro, la formazione, la promozione professionale e le condizioni di lavoro. Tale principio viene attuato mediante l’assenza di discriminazioni dirette e indirette (stato matrimoniale o di famiglia). Direttiva 79/7/CEE sulla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale. Stabilisce l’eliminazione delle discriminazioni per quanto riguarda i regimi relativi a malattia, invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro, malattie professionali e disoccupazione. (ritorna)

71 Riassunto delle direttive raccomandazioni e trattati europei per l’eliminazione delle disuguaglianze e la parità di genere Raccomandazione 84/ 635/ CEE sulla promozione di azioni positive a favore delle donne. La filosofia di questa raccomandazione è stata recepita in Italia dalla Legge 125/91 sulle azioni positive. Direttiva 86/378/CEE sull’attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale. Direttiva 86/613/CEE sull’applicazione del principio di parità tra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma, comprese quelle del settore agricolo, nonché tutela della maternità. (ritorna)

72 Riassunto delle direttive raccomandazioni e trattati europei per l’eliminazione delle disuguaglianze e la parità di genere Trattato di Maastricht (1/1/1993 )all’articolo 119, modificato nell’art. 6, viene ribadito il principio di parità salariale tra lavoratori e lavoratrici. Prevede la possibilità di azioni positive limitate alla parità di retribuzione. Direttiva 92/85/CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Direttiva 96/34/CE sui congedi parentali. È frutto del primo accordo sindacale europeo tra la Confederazione europea dei sindacati (Ces), gli imprenditori privati (Unice) e gli imprenditori pubblici (Ceep). Raccomandazione 96/694/CE che riguarda la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale (ritorna)

73 Riassunto delle direttive raccomandazioni e trattati europei per l’eliminazione delle disuguaglianze e la parità di genere Trattato di Amsterdam (16-17/6/1997) introduce importanti principi, tra cui quello della non discriminazione tra i sessi e del mainstreaming. Nel Preambolo riconosce i diritti della donna come diritti fondamentali. Art.2 e 3 promuove la parità tra uomini e donne in quanto missione della Comunità Art. 13 impegna gli stati membri a combattere le discriminazioni fondate sul sesso. Direttiva 97/80/CE in cui l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso ricade sulla parte convenuta, nel caso in cui chi si ritiene leso abbia prodotto elementi di fatti dinanzi ad un organo competente. Direttiva 97/81/CE sul lavoro part time. la direttiva recepisce l’accordo siglato dalle parti sociali Ces, Unice e Ceep. Propone di facilitare il part time su base volontaria, eliminando gli ostacoli al suo sviluppo. Migliorandone la qualità ed evitando discriminazioni per chi lavora a tempo parziale. (ritorna)

74 Riassunto delle direttive raccomandazioni e trattati europei per l’eliminazione delle disuguaglianze e la parità di genere Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. Vengono puntualizzati i concetti di discriminazione diretta e indiretta e di molestie. Direttiva 2004/113/CE: trova base giuridica nell’art. 13 TCE, che prevede l’approvazione all’unanimità nel Consiglio, di misure contro le discriminazioni di genere; distingue tra discriminazione diretta e indiretta; si colloca nell’ambito della strategia-quadro sulla parità tra uomini e donne e nell’Agenda del 2000 per la politica sociale Direttiva 2006/54/CE: rappresenta il punto di riferimento coerente e integrato delle normative comunitarie finora adottate e delle numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea (rifusione) (ritorna)

75 Riassunto delle direttive raccomandazioni e trattati europei per l’eliminazione delle disuguaglianze e la parità di genere Versione consolidata del trattato sull’Unione Europea e del trattato che istituisce la Comunità Europea con le modifiche apportate dal Trattato di Atene del 16 aprile 2003 (Guue 29 dic. 2006, n. C321) Art. 2 La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità….la parità tra uomini e donne… Art. 3 , comma 2: L’azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. Art. 13 (primo comma)….il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso…. Art. 137 (comma 1, paragrafo i)..parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro… Art. 141 (comma 1) Ciascuno stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (comma 3) Il Consiglio….adotta misure che assicurino l’applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità di retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (comma 4) Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta che uno stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggio specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. (ritorna)

76 Il futuro è l’Europa Il 1° marzo 2006 la Commissione europea ha pubblicato un percorso strategico ideato per combattere la "disparità" tra gli uomini e le donne a casa e sul lavoro: tale documento, denominato ROAD MAP (diap.73), trae ispirazione dalla "Strategia Quadro Comunitaria per l'uguaglianza tra uomini e donne ", riaffermando il valore dell'uguaglianza di genere sia attraverso politiche di gender mainstreaming, sia attraverso l'adozione di misure specifiche. La "Road Map" ha lo scopo di combattere le disparità tra uomini e donne, dovute soprattutto a ragioni quali l'assenza di condizioni flessibili di lavoro e servizi di cura, la persistenza di stereotipi di genere e l'ineguale divisione delle responsabilità familiari. Essa individua sei settori di intervento prioritari per le politiche di genere per il periodo : - realizzare un'uguale indipendenza economica tra uomini e donne; - migliorare la conciliazione tra vita lavorativa, privata e familiare; - promuovere l'uguale partecipazione di uomini e donne nei luoghi decisionali; - combattere la violenza basata su ragioni di sesso e la tratta di esseri umani; - eliminare gli stereotipi di genere presenti nella società; - promuovere l'uguaglianza di genere al di fuori dell'Unione europea. (diap.74) (diap.75) (diap.76)

77 Il futuro è l’Europa Nel quadro della stessa "Road Map" si collocano anche la creazione di un "Istituto europeo di genere", (1° gennaio 2007) (diap.81) (diap. 82), e la proposta al Consiglio dei Ministri di un "Patto Europeo per l'uguaglianza di genere“ (diap.79), iniziative che confermano l'impegno degli Stati membri a realizzare una sostanziale uguaglianza tra uomini e donne. La proposta della Commissione intende costituire un'agenzia operante come centro di eccellenza a livello europeo, autonoma nell'adempimento dei propri compiti e dotata delle competenze necessarie ad operare come sostegno tecnico delle istituzioni della Comunità e degli Stati membri nella lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso. Il Patto Europeo ha individuato tre macro-settori di intervento: misure per colmare i divari di genere e combattere gli stereotipi di genere nel mercato del lavoro; misure per promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e familiare per tutti; misure per rafforzare la governance tramite l'integrazione di genere e il migliore monitoraggio. Inoltre, il programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale, denominato "PROGRESS", destinato a sostenere finanziariamente la realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, si occupa in particolare alla Sezione 5 di sostenere da un lato, l'applicazione efficace del principio della parità fra uomini e donne e, dall'altro, realizzare una migliore integrazione della dimensione di genere nelle politiche dell'Unione. Il suo periodo di applicazione è iniziato il 1° gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.

78 Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010 (Road map)
La Tabella di marcia per l'uguaglianza di genere proposta dalla Commissione individua sei aree prioritarie di azione, suddivise in una serie di azioni chiave e comprende due allegati sugli indicatori da sviluppare per monitorare i progressi nonché sui servizi e i comitati della Commissione competenti per l'uguaglianza di genere. La Commissione ha realizzato una valutazione d'impatto della Tabella di marcia, che delinea lo stato della situazione, in Europa, sull'uguaglianza di genere in relazione agli ambiti prioritari individuati nella Tabella di marcia. Il documento della Commissione prevede un miglioramento della governance da attuare attraverso il potenziamento delle strutture interne della Commissione e la creazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, al fine di favorire l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche comunitarie. La tabella di marcia si basa sull’esperienza della strategia quadro in tema di parità tra donne e uomini relativa al periodo e combina l’avvio di nuovi interventi con il potenziamento delle attività che hanno avuto risultati positivi. Viene riaffermato il doppio approccio della parità tra i generi, basato sull’integrazione della dimensione di genere (la promozione della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e le attività), e su provvedimenti specifici. (ritorna)

79 Ambiti prioritari della Road Map
1. Realizzare una pari indipendenza economica per le donne e gli uomini: Conseguire gli obiettivi di Lisbona; Stimolare le donne a fare impresa; Parità tra donne e uomini nella protezione sociale e lotta contro la povertà; Riconoscere la dimensione di genere nel settore sanitario; Combattere la discriminazione multipla, in particolare nei confronti delle donne migranti e appartenenti a minoranze etniche; 2. Favorire l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare: Orari di lavoro flessibili per donne e uomini; Aumentare i servizi di custodia; Migliori politiche di conciliazione per donne e uomini; (ritorna)

80 Ambiti prioritari della Road Map
3. Promuovere la pari partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale: La partecipazione delle donne alla politica; Le donne nel processo decisionale economico; Le donne nella scienza e nella tecnologia; 4. Eliminare la violenza basata sul genere e la tratta di esseri umani: Eliminazione della violenza fondata sul genere; Eliminazione della tratta di esseri umani; (ritorna)

81 Ambiti prioritari della Road Map
5. Eliminare gli stereotipi di genere nella società: Eliminare gli stereotipi di genere nell’istruzione, nella formazione e nella cultura; Eliminazione degli stereotipi di genere nel mercato del lavoro; Eliminazione degli stereotipi di genere nei mezzi di comunicazione; 6. Promuovere la parità tra donne e uomini all’esterno dell’UE: Applicazione della legislazione dell’UE nei paesi in via di adesione, nei paesi candidati e potenzialmente candidati; Promozione della parità tra i generi nella politica europea di buon vicinato (PEV) nonché nelle politiche esterne e di sviluppo. (ritorna)

82 Il futuro è l’Europa La parità tra donne e uomini è un diritto fondamentale, un valore comune dell’UE e una condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi comunitari di crescita, occupazione e coesione sociale. L’UE ha compiuto notevoli progressi nell’attuazione della parità tra i generi grazie alla normativa sulla parità di trattamento, all’integrazione della dimensione di genere nelle politiche, ai provvedimenti specifici volti a promuovere la condizione femminile, ai programmi d’azione, al dialogo sociale e al dialogo con la società civile. Il Parlamento europeo è stato un partner importante per la realizzazione di questi progressi. Numerose donne hanno raggiunto i più alti livelli d’istruzione, sono entrate nel mercato del lavoro e hanno svolto ruoli importanti nella vita pubblica. Tuttavia, le diseguaglianze rimangono e possono aggravarsi, poiché l’incremento della concorrenza economica su scala mondiale richiede una forza lavoro più mobile e flessibile. Tali esigenze possono pregiudicare maggiormente le donne, spesso costrette a scegliere tra figli e carriera a causa della scarsa flessibilità degli orari di lavoro e dei servizi di custodia dei bambini, del persistere degli stereotipi di genere nonché dell’ineguale carico di responsabilità familiari rispetto agli uomini. I progressi compiuti dalle donne in settori chiave della strategia di Lisbona come l’istruzione e la ricerca, non si riflettono pienamente nella posizione delle donne nel mercato del lavoro. Si tratta di uno spreco di capitale umano che l’UE non può permettersi. Nel contempo i tassi di natalità ridotti e l’assottigliarsi della manodopera costituiscono una minaccia per il ruolo economico e politico dell’UE.

83 Il futuro è l’Europa L’UE rimane un partner importante a livello mondiale nella promozione della parità tra donne e uomini. La trasformazione della globalizzazione in una forza positiva per tutti gli uomini e le donne e la lotta alla povertà sono sfide prioritarie. Le tecnologie delle comunicazioni rendono più facili e diffusi crimini come la tratta degli esseri umani. Per consentire all’UE di far fronte e queste sfide occorre accelerare i progressi verso la parità tra donne e uomini e rafforzare l’integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche, in particolare negli ambiti identificati dalla tabella di marcia (Road Map). E’ necessario inoltre che l’anno europeo delle pari opportunità per tutti (diap. 80) non veda solo celebrazioni formali, ma rappresenti per tutti gli Stati membri un impegno sostanziale ad eliminare le disparità di genere ancora esistenti a a monitorare l’efficacia concreta dei provvedimenti presi in tal senso.

84 Patto europeo per la parità di genere
Durante l'incontro del 23/24 Marzo 2006 il Consiglio europeo ha approvato il Patto europeo per la parità di genere, concordando che la disponibilità di strutture valide per la custodia dell'infanzia dovrebbe essere aumentata in funzione degli obiettivi nazionali dei singoli Stati membri. Il testo del patto è stato riportato in allegato alle Conclusioni della Presidenza relative alla riunione. E' stato riconosciuto, inoltre, che le politiche volte a promuovere la parità di genere sono vitali per la crescita economica, la prosperità e la competitività. Il Consiglio europeo ha chiamato gli Stati membri ad impegnarsi decisamente a livello europeo per attuare politiche che promuovano l'occupazione delle donne e per assicurare un migliore equilibrio tra vita professionale e familiare. (ritorna)

85 2007 Anno europeo delle Pari Opportunità
Con la decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio è stato istituito l’anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) – Verso una società giusta. La Commissione europea ha indicato il 2007 come l’anno europeo delle pari opportunità per tutti, a dimostrazione dell'impegno per l'uguaglianza e la non discriminazione nella Ue. L'anno europeo deve essere il punto focale nel quadro di una più ampia strategia per combattere la discriminazione e promuovere le pari opportunità. Le principali tematiche proposte dalla Commissione sono: Diritti: aumentare la consapevolezza sul diritto all'eguaglianza e alla non discriminazione; Rappresentazione: stimolare il dibattito sui modi di aumentare la partecipazione dei gruppi sottorappresentati nella società; Riconoscimento: celebrare la diversità; Rispetto e tolleranza: promuovere una società più coesa. (ritorna)

86 Istituto europeo per la parità di genere
Su proposta del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 marzo 2005 la Commissione ha proposto l’istituzione di un Istituto europeo per la parità di genere. Il Regolamento attuativo (CE n. 1922/2006) è stato approvato il 20 dicembre 2006 dal Consiglio dei ministri dell’UE. Il nuovo Istituto europeo per la parità di genere avrà sede in Lituania, a Vilnius. L’ Istituto raccoglierà dati e statistiche sulla situazione di ogni singolo stato membro per quanto riguarda la parità di genere e effettuerà, direttamente e anche avvalendosi di ricercatori esterni, attività di ricerca e studi allo scopo di informare e aumentare la consapevolezza dei cittadini europei per quanto riguarda le questioni di genere. L’istituto dovrebbe avviare le proprie attività nel corso del 2007, con uno staff di persone e con un budget di 50,3 milioni di Euro per il quinquennio (ritorna)

87 Compiti dell’Istituto
Il principale compito dell'Istituto è di analizzare informazioni obiettive, attendibili e comparabili relative all'uguaglianza di genere. In seguito deve apprestare, analizzare, valutare, diffondere e promuovere l'uso di strumenti metodologici a sostegno dell’integrazione dell’uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità e nelle risultanti politiche nazionali Deve istituire e coordinare una Rete europea sull'uguaglianza di genere finalizzata a sostenere e incoraggiare la ricerca, ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e promuovere lo scambio e la diffusione di informazioni. Tra i suoi compiti appare anche l'organizzazione e la promozione di conferenze, campagne e riunioni a livello europeo, dirette a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in materia di uguaglianza di genere. Inoltre deve diffondere informazioni «sulle conquiste delle donne in tutti i settori della società» e proporre politiche ed iniziative «volte a pubblicizzare e valorizzare tali esempi di successo»; sviluppare il dialogo e la cooperazione con le organizzazioni non governative e organizzazioni per le pari opportunità, università ed esperti, centri di ricerca, parti sociali e enti affini attivi nel settore della parità a livello nazionale ed europeo. Deve infine fornire alle organizzazioni pubbliche e private delle consulenze sull'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche, diffondere esempi di buone prassi e presentare raccomandazioni e orientamenti alle Istituzioni comunitarie affinché queste possano integrare efficacemente la dimensione di genere nella legislazione. (ritorna)


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