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PubblicatoAnnunciata Papi Modificato 11 anni fa
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Incontro con gli Organismi indipendenti di valutazione 22 giugno 2010 Luisa Torchia 1
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D.Lgs. n. 150/2009 Art. 5 1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.
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D.Lgs. n. 150/2009 Art. 7 3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto; b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance; c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
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D.Lgs. n. 150/2009 Art. 10 1.Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
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D.Lgs. n. 150/2009 Art. 14 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico- amministrativo.
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TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE D. Lgs. n. 150/2009D. Lgs. n. 286/1999L. n. 196/2009 Dicembre Approvazione legge di bilancio fine dicembre GennaioPiano della performance dell'organo politico-amministrativo: contiene gli obiettivi strategici ed operativi in coerenza con i documenti della programmazione finanziaria e di bilancio; per le amministrazioni dello Stato, contiene la Direttiva annuale del Ministro (artt. 5, co. 1 e 10, co. 1, lett. a e co. 4) 31 gennaio 1. Direttive generali annuali dei Ministri (art. 8 D. Lgs. n. 286/1999 e art. 14 D.Lgs. n. 165/2001) entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio 2. Direttiva di indirizzo PCM per la programmazione strategica per lanno successivo (art. 8) e allegate linee guida del Comitato tecnico scientifico (art. 3, co. 69, L. n. 244/2007) 31 gennaio
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TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE D. Lgs. n. 150/2009D. Lgs. n. 286/1999L. n. 196/2009 Febbraio - Marzo Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica (art. 7 co.2 lett. f) entro il mese di febbraio Aprile1. Relazione del Ministro dellEconomia e delle Finanze sullEconomia e la Finanza pubblica con allegato rapporto sullo stato di attuazione della L. n. 196/2009 (art. 3, art. 7, co. 2, lett. a; art. 12, co.1) 2. Relazione del Ministro dello Sviluppo Economico sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti (art. 12, co. 4) 15 aprile Relazione generale del Ministro dell'Economia e Finanze sulla situazione economica (art. 12, co. 7) 30 aprile
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TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE D. Lgs. n. 150/2009D. Lgs. n. 286/1999L. n. 196/2009 MaggioGraduatoria della performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali della Commissione (art. 14, co. 6, lett. i e art. 54 D.Lgs. n. 150/2009 - art. 40 D. Lgs. n. 165/2001) 31 maggio Relazione trimestrale sul conto di cassa delle amministrazioni (art. 14, co. 4) 31 maggio GiugnoRelazione sulla performance dell'organo politico-amministrativo (art. 10, co.1, lett.b) 30 giugno Relazione dei Ministri (compreso, in particolare, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo) sullo stato della spesa, sullefficacia nellallocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (art. 3, co. 68 – 69, L. n. 244/2007) 15 giugno 1.Rendiconto generale dellesercizio scaduto il 31 dicembre cui è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa (v. infra) (art. 35) 2. Disegno di legge di assestamento (artt. 7, co. 2, e 33) 30 giugno
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Nota integrativa al rendiconto (in allegato al Rendiconto generale dello Stato) L. n. 196/2009 art. 35, co. 2, lett. a Per lentrata, espone le risultanze gestione. Per la spesa, si compone di due sezioni: -la prima, contiene il rapporto sui risultati ed espone lanalisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa al bilancio di previsione; -la seconda, espone, con riferimento ai Programmi, i principali fatti della gestione motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale.
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TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE D. Lgs. n. 150/2009D. Lgs. n. 286/1999L. n. 196/2009 Luglio-AgostoAtto di indirizzo dei Ministri propedeutico all'avvio del ciclo di pianificazione strategica: contiene le priorità politiche da seguire nell'allocazione delle risorse finanziarie Relazione (integrativa della Relazione sulleconomia e la finanza pubblica) sul monitoraggio degli effetti sui saldi derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso danno (art. 12 co. 6) 1° luglio Linee guida del Governo per la ripartizione degli obiettivi programmatici di cui allart. 10, co. 2, lett e) – co. 5 trasmesse entro il 15 luglio alla Conferenza permanente per il coordinamento della Finanza Pubblica ed alle Camere
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TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE D. Lgs. n. 150/2009D. Lgs. n. 286/1999L. n. 196/2009 SettembreSchema di Decisione di Finanza Pubblica: contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale. Aggiorna inoltre, le previsioni per lanno in corso (artt. 7, co.2, lett. b e 10) * 15 settembre Relazione trimestrale sul conto di cassa delle amministrazioni (art. 14, co. 4) 30 settembre * Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e Finanze sugli sviluppi della politica fiscale (art. 59 D. Lgs. n. 300/1999) 30 settembre
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TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE D. Lgs. n. 150/2009D. Lgs. n. 286/1999L. n. 196/2009 Ottobre1. Disegno di legge di stabilità (art. 7, co. 2, lett. c, e art. 11, co. 2) 2. Disegno di legge del bilancio annuale di previsione con allegata nota integrativa (v. infra) e scheda illustrativa di ogni programma (art. 21, in particolare, co. 11 ); bilancio pluriennale di previsione (art. 22) 15 ottobre
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Nota integrativa al bilancio di previsione (allegato al DLB) L. n. 196/2009 art. 21, co. 11, lett. a Per le entrate: criteri adottati per la formulazione delle previsioni di imposte e tasse, specificando la quota ricorrente e quella non ricorrente, nonché gli effetti connessi alla normativa vigente. Per la spesa, si compone di due sezioni: - la prima, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma, indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa; - la seconda, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni.
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TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE D. Lgs. n. 150/2009D. Lgs. n. 286/1999L. n. 196/2009 NovembreRelazione trimestrale sul conto di cassa delle amministrazioni (art. 14, co. 4) 30 novembre
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TAVOLA SINOTTICA DEL CICLO E DEGLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE D. Lgs. n. 150/2009D. Lgs. n. 286/1999L. n. 196/2009 Ai sensi dell'art. 30, i sistemi di misurazione della performance saranno operativi dal 1° gennaio 2011 Ai sensi dell'art. 52, la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Le disposizioni di cui all'articolo 12 (Relazione sulleconomia e la finanza pubblica) si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009. Il completamento della revisione della struttura del bilancio per missioni e programmi è oggetto di delega. Ulteriori deleghe sono previste in materia di potenziamento del processo di analisi e valutazione della spesa ed in materia di controlli preventivi e successivi (art. 49)
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Analisi e valutazione della spesa L. n. 196/2009 art. 39 Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Secondo quanto previsto nel decreto del Ministero delleconomia e delle finanze, 22 marzo 2010, i Nuclei hanno il compito di «effettuare il monitoraggio delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica» e «promuovere livelli di maggiore efficienza delle amministrazioni e della spesa». I Nuclei possono effettuare proposte per ladozione di indicatori misurabili appropriati a rappresentare gli obiettivi dei programmi di spesa da associare alle previsioni di bilancio in collegamento con la nota integrativa di cui allart. 21.
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