La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Caso Vo v. France Application n. 53924/00 Judgment 8/7/2004.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Caso Vo v. France Application n. 53924/00 Judgment 8/7/2004."— Transcript della presentazione:

1 Caso Vo v. France Application n. 53924/00 Judgment 8/7/2004

2 PROCEDURA Il caso è esaminato dalla Terza Sezione della Corte La Camera rimette il caso alla Grande Camera ex art. 30 CEDU Non vi è opposizione delle parti La Grande Camera esamina lammissibilità ed il merito della causa. Problema ricevibilità ratione materiae

3 I FATTI Il 27/11/1991 La Sig.ra THI-NHO VO (cittadinanza francese, origine vietnamita) al 6´ mese di gravidanza si reca presso lospedale di Lione per una visita di controllo (ecografia); Lo stesso giorno, presso lo stesso ospedale, la Sig.ra THI THANH VAN VO ha un appuntamento ginecologico per rimuovere una spirale

4 I FATTI Le due pazienti vengono confuse La Sig.ra Vo (che ha qualche difficoltà con la lingua francese) viene sottoposta allintervento per rimuovere la spirale senza un previo esame da parte del medico (Dr. G.) Il Dr. G. buca la sacca amniotica causando una perdita considerevole di liquido amniotico La Sig.ra Vo è costretta ad un aborto terapeutico

5 GIUDIZIO DI I GRADO L11/12/1991 la sig.ra Vo esperisce unazione penale allegando: - Lesioni colpose che hanno comportato la sua inidoneità al lavoro per 3 mesi; -Omicidio colposo del figlio. Il Dott. G. viene assolto da entrambe le accuse (legge di amnistia/ feto persona umana c.p.)

6 GIUDIZIO DAPPELLO Il 10/06/1996 la Sig.ra Vo: appella la sentenza del Tribunale di I grado di Lione. Accusa il Dott. G. di negligenza nellesercizio della sua funzione; Chiede un risarcimento di 1.000.000 Frf (900.000 per la morte del figlio e 100.000 per le lesioni subite dalla medesima). La Corte dappello condanna il Dott. G. a 6 mesi di carcere ed a una multa di 10.000 franchi per omicidio colposo.

7 CORTE DI CASSAZIONE Il Dott. G. impugna in punto di diritto davanti alla Corte di Cassazione la sentenza della Corte dappello di Lione. La Corte cassa la sentenza dappello, confermando la decisione presa in primo grado: Gli artt. del c.p. che prevedono lomicidio colposo devono essere interpretati in maniera restrittiva: feto persona

8 RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELLUOMO La Sig.ra Vo ricorre contro la Repubblica francese per violazione dellart.2 della Convenzione: In particolare, si duole del fatto che la condotta del medico, responsabile di aver ucciso il figlio che portava in grembo, non sia stata classificata come omicidio colposo.

9 DIRITTO Ammissibilità del ricorso FRANCIASIG.RA VOCORTE Incompetenza ratione materiae: lart. 2 CEDU non è applicabile ai nascituri; La legislazione francese non rispetta lobbligo dellart. 2 CEDU in quanto il reato di omicidio involontario non copre le lesioni al nascituro Lincompatibilità ratione materiae è fortemente connessa allinterpretazione dellart.2 CEDU: La Corte decide di esaminare unitamente rito e merito No previo esaurimento ricorsi interni (ricorso giurisdizione amministrativa). Il rimedio amministrativo è inefficace perchè inadatto a riconoscere la responsabilità penale per lomicidio del figlio. La via amministrativa era in alternativa a quella penale ed era oramai prescritta. manifesta infondatezza (titolo sussidiario) La questione è fondata perchè le questioni di fatto e di diritto sono rilevanti.

10 POSIZIONE DEL RICORRENTE La ricorrente lamenta: -il rifiuto dellautorità francese di classificare la morte del figlio come omicidio colposo; -Lassenza di legislazione penale atta a prevenire e punire un simile atto come violazione dellart.2 CEDU in base al quale: Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

11 ARGOMENTI DEL RICORRENTE È scientificamente provato che la vita inizia al momento della fecondazione; La legislazione francese garantisce il diritto alla vita dal momento del concepimento. Unica eccezione: diritto allaborto; Lo stato ha il dovere primario di assicurare il diritto alla vita tramite un sistema penale efficiente che scoraggi la commissione dei delitti contro la persona e che si occupi della previsione, repressione e punizione dei crimini

12 ARGOMENTI DEL RICORRENTE Si dovrebbe colmare una lacuna: manca nellordinamento francese una norma che protegga lessere umano fin dai primi stadi del suo sviluppo; Si è agito per via penale perchè era lunico rimedio capace di accertare giudizialmente lavvenuto omicidio del figlio nonchè la responsabilità del medico (cfr. Dalloz 2000). In ogni caso il rimedio amministrativo si era prescritto.

13 POSIZIONE DEL GOVERNO FRANCESE Non è ancora stato individuato un momento a partire dal quale il feto si possa considerare essere umano; Lart. 2 usa lespressione «toute personne/ everyone/ ogni persona» riferendo il diritto alla vita ai già nati; Non si puo privilegiare il diritto alla vita del feto rispetto al diritto alla salute della madre (limiterebbe il diritto allaborto); Se la CEDU avesse voluto tutelare il diritto alla vita del feto lo avrebbe esplicitamente dichiarato (vedi U.S.A).

14 POSIZIONE DEL GOVERNO FRANCESE Nel diritto francese il feto beneficia di una tutela indiretta, in quanto estensione del corpo della donna La madre avrebbe potuto essere risarcita del pregiudizio personale, materiale e morale attraverso listituto della responsabilità civile Il rimedio è stato effettivo ed adeguato nei termini delle obbligazioni positive previste dallart.2 La ricorrente si è privata di un rimedio (per colpa della sua negligenza ed inattività) che poteva essere esperito in 4 anni; Ammesso che lart.2 possa essere applicato al caso di specie, tale previsione non implica che la vita del feto debba essere tutelata dalla legge penale.

15 INTERVENTO DI TERZI Family Planning Association (FPA) Londra Center for Reproductive Rights (CRR) NY Riconoscere in questo caso lomicidio involontario di un bimbo in utero : -metterebbe in discussione le leggi sullaborto adottate dalla maggioranza degli Stati contraenti; - renderebbe illegali la maggior parte dei metodi contraccettivi attualmente utilizzati in Europa, dal momento che agiscono dopo il concepimento per impedire lannidamento dellovulo. Violerebbe i diritti fondamentali delle donne

16 LA CORTE SI PRONUNCIA… Questione principale: lassenza di un ricorso penale nel diritto francese per reprimere linterruzione involontaria della gravidanza costituisce una violazione dello Stato dellobbligo di proteggere la vita garantito dallart.2 CEDU?

17 LA CORTE SI PRONUNCIA… La questione è delicata: Si chiede alla Corte di pronunciarsi su cosa sia una persona e quando cominci la vita Ratio art.2: in sede di redazione non si era trovato un consenso a livello europeo sulla definizione di inizio vita. La CEDU, pertanto, rimanda alle normative dei singoli Stati. COROLLARIO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ: Margine di apprezzamento riservato agli Stati

18 LA CORTE SI PRONUNCIA… In Francia: Lo status giuridico dellembrione e/o del feto non è attualmente definito; Emendamento Garraud (non viene approvato) In Europa: Convenzione di Oviedo; Protocollo addizionale sulla clonazione; Progetto di protocollo sulla ricerca biomedica.

19 LA CORTE SI PRONUNCIA… Allo stato attuale non è possibile nè desiderabile rispondere in astratto alla questione se il nascituro sia una persona ai sensi dellart.2 CEDU; La mancanza di un chiaro status giuridico del nascituro non necessariamente priva questultimo di una qualsiasi tutela da parte della legge francese (essendo tutelato attraverso il diritto alla vita della madre)

20 LA CORTE SI PRONUNCIA… Nel caso di specie linterruzione di gravidanza non è volontaria e procura alla madre notevoli sofferenze; Linteresse della madre a portare a termine la gravidanza coincide con linteresse del nascituro a venire al mondo

21 LA CORTE SI PRONUNCIA… In risposta alle allegazioni della ricorrente relative alla necessarietà della tutela penale, la Corte dichiara che: Lart. 2 prevede un obbligo in negativo (astenersi dal procurare la morte) ed uno in positivo (adottare le misure necessarie per la protezione della vita); Tali obblighi si applicano anche alla sanità pubblica (efficienza del sistema sanitario e giudiziario per laccertamento della responsabilità dei professionisti della salute);

22 LA CORTE SI PRONUNCIA… Come risulta da altri precedenti la Corte ribadisce, per i casi di negligenza medica, lidoneità del sistema di rimedi civili esperibili separatamente o congiuntamente a quelli penali; La ricorrente nel caso di specie è stata negligente perchè avrebbe potuto ottenere la condanna dellospedale ed il risarcimento facendo domanda al giudice amministrativo

23 LA CORTE SI PRONUNCIA… Il motivo della caducazione dellazione amministrativa non è accolto dalla Corte; Il termine di 4 anni per ricorrere presso il giudice amministrativo è ragionevole e sufficiente (visti gli interessi della ricorrente);

24 PQM LAZIONE DI DANNO IN SEDE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALLORDINAMENTO FRANCESE ERA NELLA DISPONIBILITÀ DELLA RICORRENTE E AVREBBE COSTITUITO UN RIMEDIO EFFICACE. NON VI È VIOLAZIONE DELLART.2 CEDU


Scaricare ppt "Caso Vo v. France Application n. 53924/00 Judgment 8/7/2004."

Presentazioni simili


Annunci Google