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Ipotesi di un Regolamento Aziendale Ing. Alessandro Selbmann

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Presentazione sul tema: "Ipotesi di un Regolamento Aziendale Ing. Alessandro Selbmann"— Transcript della presentazione:

1 Ipotesi di un Regolamento Aziendale Ing. Alessandro Selbmann
CORSO DI FORMAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELLA AUSL DI RIETI Ipotesi di un Regolamento Aziendale sui RRLLS giugno 2010 Ing. Alessandro Selbmann

2 Scopo del Regolamento Rendere operativi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto del D.Lgs.81/08 che ne definisce le modalità di elezione, il numero e le attribuzioni, e tenendo conto della organizzazione della funzione sicurezza nella AUSL di Rieti

3 Nel regolamento andrebbero esplicitate:
Il numero dei RRLLS; le modalità di elezione, Le modalità di esercizio delle funzioni, Il percorso formativo, Va considerato che questi soggetti, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, operano in sinergia con tutti gli altri soggetti ed organismi Aziendali deputati alla organizzazione e alla gestione della salute e della sicurezza. Il principio ispiratore è quello della partecipazione ritenendo che la migliore gestione della salute e della sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise e attuabili.

4 Esempio : Per il Comparto i rappresentanti per la sicurezza vengono sempre eletti all’atto della costituzione della RSU. L’elezione del RLS nell’ambito della elezione della RSU, prevista dall’accordo, coinvolge in maniera diretta i lavoratori nella scelta del proprio rappresentante. A tale scopo nelle liste dei candidati alla RSU vanno indicati anche i candidati a “rappresentante per la sicurezza” per ogni unità lavorativa. I lavoratori appartenenti alle unità lavorative possono votare solo i candidati indicati a rappresentante per la sicurezza presso la propria unità lavorativa. L’appartenenza alla unità lavorativa verrà determinata dall’ U. O. Risorse Umane. I candidati per la RSU possono candidarsi anche quali rappresentanti per la sicurezza . Vengono eletti i candidati che in ogni unità lavorativa hanno ottenuto il maggior numero di voti. I rappresentanti per la sicurezza durano in carica fino a nuova elezione. In caso di rinuncia all’incarico, l’incarico viene conferito al candidato non eletto che, nella consultazione elettorale, ha ottenuto il numero maggiore di voti presso l’unità lavorativa ove concorreva.

5 Incompatibilità: La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con: a. l’appartenenza al Servizio Prevenzione e Protezione b. la carica di Medico Competente c. la carica di Esperto Qualificato d. la carica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria segnatamente agli operatori del Servizio PSAL e. la responsabilità della direzione di una struttura

6 Formazione I rappresentanti per la sicurezza hanno diritto alla formazione prevista D.Lgs. 81/08, di durata almeno di 32 ore, i cui contenuti minimi sono riportati nel decreto dei ministri del Lavoro e della Sanità 16 gennaio 1997, fatte salve eventuali e diverse determinazioni della contrattazione collettiva nazionale. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza è considerata un aspetto qualificante e prioritario in relazione all’operatività degli stessi. Per la formazione dei RLS l’Azienda, oltre agli operatori SPP, utilizzerà tutte le altre professionalità di cui dispone.

7 AGGIORNAMENTO I RRLLS hanno diritto ad un aggiornamento periodico.
La durata, i programmi e le modalità vanno concordati.

8 Attribuzioni Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono riconosciute le attribuzioni disciplinate dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08 e le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 di questo articolo, sono stabilite nei successivi articoli del presente regolamento.

9 Consultazione Laddove il D.Lgs. 81/08 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza , questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il rappresentante in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; dette osservazioni o proposte devono essere riportate a verbale. Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. La consultazione dei RLS è chiaramente attivata per tutte le materie relative alla individuazione dei rischi ed alla adozione delle misure correlate. Per tutte le attribuzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08 e per le iniziative previste dal presente regolamento è discrezione del RLS nominare o meno un proprio delegato nell’ambito sempre degli eletti. La partecipazione di uno o più rappresentanti per la sicurezza, delegati a rappresentare l’intera categoria da chi ne ha titolo, a gruppi di lavoro o commissioni, impegnati su tematiche relative alla sicurezza aziendale, è ritenuta “consultazione ” a tutti gli effetti.

10 Convocazione La convocazione dei rappresentanti per la sicurezza per la partecipazione a riunioni su temi di loro competenza deve avvenire con almeno ………. giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto, salvo casi di motivata urgenza.

11 Espletamento delle funzioni
L’amministrazione Aziendale provvede a fornire mezzi, strumenti e materiali adeguati all’esercizio dell’attività dei rappresentanti per la sicurezza.

12 Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro sarà esercitato in modo tale da non costituire intralcio al normale svolgimento delle attività ivi esercitate. Il rappresentante per la sicurezza che intende effettuare le visite presso luoghi di lavoro aziendali deve informare preventivamente il Direttore Generale, i Dirigenti Delegati e i Dirigenti dei Servizi o UU.OO. interessate che devono essere presenti alla “visita” o far accompagnare il rappresentante per la sicurezza da una persona da loro delegata. Il Direttore Generale o i Responsabili sopra menzionati possono richiedere anche la presenza del Responsabile del S.P.P. e/o del Medico Competente o loro delegati; in tali casi verrà redatto un verbale con gli esiti della visita.

13 Informazioni e documentazioni aziendali
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell’art. 50. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di custodito presso l’Azienda. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalle normative in materia e nei limiti imposti dalle leggi. Il rappresentante per la sicurezza, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto d’ufficio.

14 Permessi retribuiti Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il rappresentante per la sicurezza ha diritto, oltre ai permessi previsti per le rappresentanze sindacali, a permessi retribuiti per n. 40 ore annue individuali, nei limiti della salvaguardia dell’organizzazione generale dei servizi aziendali. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l), comma 1, dell’art.50 sopra citato, che di seguito si riportano, non viene utilizzato il predetto monte ore e l’attività è considerata tempo di lavoro: b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito alla organizzazione della formazione di cui all’art.22, comma 5; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art.37; i ) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art.35;


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