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Provvedimento contro MSC Crociere Pratiche commerciali scorrette

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Presentazione sul tema: "Provvedimento contro MSC Crociere Pratiche commerciali scorrette"— Transcript della presentazione:

1 Provvedimento contro MSC Crociere Pratiche commerciali scorrette
Corso di Laurea Triennale in Scienze del Turismo e Comunità Locale Anno 2013/2014 Diritto del turismo Provvedimento contro MSC Crociere Pratiche commerciali scorrette Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 26 giugno 2013 Ascari Giulia Biamonti Camilla Foresti Martina

2 La massima E’ considerata ingannevole la diffusione di informazioni commerciali incomplete e contraddittorie riguardo al prezzo finale applicato per le crociere reclamizzate ed alle condizioni e ai limiti per l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori. Pertanto, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere d) e g), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dal professionista.

3 I soggetti (segue) MSC Crociere S.p.A. (di seguito, anche “MSC”), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo.

4 I soggetti (segue) Anche la società Pigi shipping & Consulting S.r.l., in qualità di titolare del sito è stata citata in giudizio.

5 I soggetti (segue) La Guardia di Finanza Nucleo Speciale Tutela Mercati ha iniziato il provvedimento nei confronti di MSC Crociere.

6 Il fatto Il cliente durante la prenotazione online, riscontrava alla fine del preventivo un prezzo superiore rispetto a quello proposto inizialmente a causa di oneri aggiuntivi.

7 Svolgimento del processo (segue)
2 ottobre viene comunicato alla Parte l’avvio del procedimento. Dal 16 Novembre 2012 al 16 Maggio il professionista presenta i vari documenti in sua difesa relativi al processo. Dal 26 novembre 2012 al 14 Gennaio Pigi Shipping & Consulting S.r.l si è impegnata a rispondere alle richieste di informazioni pervenendo la giusta documentazione.

8 Svolgimento del processo (segue)
17 Maggio richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 11 Giugno la suddetta Autorità ha ritenuto la pratica in esame scorretta

9 Parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 17 maggio 2013 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo. 50. Con parere pervenuto in data 11 giugno 2013, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, e 22, del Codice del Consumo

10 sulla base delle seguenti considerazioni: - ai fini del giudizio di scorrettezza della pratica commerciale, le informazioni risultano oscure laddove il professionista pubblicizza crociere a prezzi diversi da quelli concretamente praticati; scarsa accessibilità, chiarezza e trasparenza caratterizzano le informazioni relative agli oneri aggiuntivi richiesti al momento dell'acquisto di una crociera; rileva infine il profilo della violazione dei diritti contrattuali spettanti ai consumatori; - i messaggi in oggetto sono tali da non permettere al consumatore interessato una libera, consapevole ed autodeterminata valutazione circa la convenienza o meno dell'offerta.

11 Conclusioni Msc crociere è stata ritenuta colpevole di aver condotto una pratica commerciale ingannevole e omissiva delle informazioni relative il prezzo, le quali devono essere chiare e facilmente comprensibili al consumatore. Lavorando in un settore internazionale e offrendo servizi di alto valore monetario si presume che il professionista mantenga uno standard di diligenza informativa elevato. Dal momento che di Pigi Shipping è semplicemente un piattaforma informativa a disposizione del pubblico, la società MSC Crociere è da ritenere l’unico soggetto destinatario del provvedimento in quanto responsabile delle condizioni e modalità di fruizione delle offerte da lei stessa ideate.

12 Delibera la pratica commerciale, posta in essere dalla società MSC Crociere S.p.A., risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera d) e g), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, per tanto ne viene vietata la diffusione o continuazione. Inoltre, MSC avrebbe omesso informazioni riguardanti la possibilità di esercitare i propri diritti contrattuali, quali diritto di recesso o di rimborso viene irrogata a MSC Crociere S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di € (centocinquantamila euro); il professionista deve comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

13 Sanzione -Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a € tenuto conto della gravità e della durata della violazione. -Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a MSC Crociere S.p.A. nella misura di € (centocinquantamila euro).

14 Articoli implicati(segue)
Gli articoli considerati son gli Art. 20, 21, 22 del Codice del Consumo Art. 20. comma 2 - Divieto delle pratiche commerciali scorrette Una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

15 Articoli implicati(segue)
Art. 21. comma 1, lett. d) e g) - Azioni ingannevoli 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.

16 Articoli implicati(segue)
Art. 22. commi 1 e 2 - Omissioni ingannevoli 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale e' altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o e' idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

17 Articoli implicati(segue)
Art. 27. commi 5, 6, 7, 9, 12 e Riguardanti la tutela amministrativa e giurisdizionale Art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”, in particolare l’Art. 7 comma 3 che dispone la proroga del termine di conclusione del procedimento fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie.


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