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Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

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Presentazione sul tema: "Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive"— Transcript della presentazione:

1 Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
D.A.SPO. Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

2 D.A.SPO. Legge 13 Dicembre 1989 nr. 401
“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive” G.U. nr. 294 del 18/12/1989 Misura introdotta per contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi. Norma più volte modificata ed integrata nel corso degli anni per far fronte ai numerosi episodi di violenza che avevano colpito soprattutto il mondo del calcio.

3 Riferimenti normativi
Legge 24 Dicembre 1993 nr. 537 Decreto Legge 30 Dicembre nr. 557 Legge 24 Febbraio 1995 nr .45 Legge 23 Dicembre 2000 nr. 388 Decreto Legge nr. 336/01 conv. in legge 19/10/2001 nr. 377 Decreto Legge nr. 28/03 conv. in legge 19/04/2003 nr. 88 Decreto Legge nr. 162/05 conv. in legge 17/10/2005 nr. 210 Decreto Legge nr. 8 /07 conv. in legge 04/04/2007 nr. 41

4 Presupposti di applicabilità
Il Daspo è un provvedimento che presenta tutte le caratteristiche delle misure di prevenzione, connotato dall’applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive (Corte Cost. sent. 512/02; S.U. sent. n /04). Per tale ragione, oltre alla riconducibilità della persona a una delle numerose categorie di pericolosità, non si dubita, in applicazione dei principi propri delle misure di prevenzione, che debbano ricorrere gli ulteriori presupposti della pericolosità sociale della persona e la sua attualità. Deve essere, infatti, formulato un giudizio di pericolosità con specifico riferimento alle condotte delittuose che possono essere realizzate nell’ambito di manifestazioni sportive, non essendo consentito l’utilizzo di tali misure se non per prevenire episodi illeciti in tale ambito. L’accertamento della sussistenza degli ordinari presupposti della misura (riconducibilità alla categoria di pericolosità, pericolosità concreta e sua attualità) deve intervenire sulla base di elementi di fatto (S.C.Cass. sent. N /11).

5 CATEGORIA DI SOGGETTI DESTINATARI
L’art. 6 comma 1, l. n. 401/89 i soggetti pericolosi nei confronti dei quali il provvedimento può essere emesso: A) nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni per uno dei seguenti reati: reati di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della l. 18/4/1975, n. 110 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere) reati di cui all’art. 5 della l. 22/5/1975, n. 152 (uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona); reati di cui all’art. 2, comma 2, del dl 26/4/1993, n. 122 convertito, con modificazioni, nella l. 25/6/1993, n. 205 (esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti);  reati di cui all’art. 6 bis, commi 1 e 2 della l. 13/12/1989 n. 401, che punisce: la condotta di chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere; la condotta di chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto, ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco; reati di cui dell’art. 6 ter della l. 13/12/1989 n. 401, che punisce: la condotta di chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante,oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere;

6 CATEGORIA DI SOGGETTI DESTINATARI
B) nei confronti di chi abbia preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che abbia, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato, o indotto alla violenza Nota di approfondimento ed indirizzo giurisprudenziale L’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, assume a riferimento non il solo compimento di atti di violenza - e cioè una condotta che si sia concretamente tradotta in danno immediato dell’integrità delle cose e dell’incolumità delle persone - ma anche ogni comportamento, esternato su un piano solo soggettivo, di induzione, incitamento, inneggiamento alla violenza stessa. Si discute se tale previsione operi indipendentemente da una eventuale denuncia o condanna. Si sottolinea però come questo orientamento è stato mutato in seguito alla sentenza n.3245/05 emessa dal Consiglio di Stato, con la quale si è inequivocabilmente stabilito che non è possibile procedere all’applicazione del DASPO in assenza di un procedimento penale aperto a carico del diffidato (“La norma dell’art. 6, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401….. occorre necessariamente che i soggetti, dopo l’identificazione avrebbero dovuto essere denunciati all’Autorità giudiziaria per una delle fattispecie indicate nell’art. 6, comma 1 , mentre il non averlo fatto determina sicuramente violazione e falsa applicazione della norma medesima”). Tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n del 2 maggio 2011 con la quale i giudici affermano che “…….. è tuttavia necessario che i fatti accertati, nel loro materiale accadimento e nella loro riconduzione a titolo di responsabilità ad un soggetto determinato, abbiano formato oggetto di una specifica denunzia alla autorità giudiziaria”. Il Consiglio di Stato con sentenza 2572/2011, ha previsto che è legittima l’applicazione della misura DASPO nel caso di esposizione di un grande striscione recante una immagine truculenta e raccapricciante su cui si è attestata la condivisione ed esaltazione degli spettatori che hanno concorso alla sua esposizione, dandosi così luogo ad atti di “inneggiamento alla violenza”, nel contesto ed in occasione di competizione sportiva ( n.d.r. nella specie si trattava dell’immagine di un esponente politico locale raffigurato nudo, a testa in giù, impalato con l’asta di una bandiera recante il colori nazionali).

7 CATEGORIA DI SOGGETTI DESTINATARI
C) nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse (c.d. DASPO preventivo introdotto dal “Decreto Amato” conv. in legge 4 Aprile 2007 nr. 41). Nota di approfondimento ed indirizzo giurisprudenziale A tal riguardo, con specifico riferimento a ipotesi applicative, la giurisprudenza ha ritenuto che la semplice ubriachezza molesta non rientra in alcuno dei presupposti oggettivi tassativamente richiesti dalla norma citata per giustificare il divieto di accesso agli impianti sportivi e lo strumentale obbligo di comparizione presso gli uffici di polizia (Sentenza Cass. Pen. n.12977/08). Inoltre, il Consiglio di Stato, con sentenza , n ha ritenuto applicabile il DASPO anche a chi aveva mostrato parti intime del corpo ai tifosi della squadra avversaria, reputando che un simile e volgare comportamento “sia atto a provocare possibili reazioni violente da parte di chi, da tali condotte, si sentisse irriso” e stabilendo il principio che “anche una condotta non integrante una fattispecie di reato può essere idonea a creare pericoli per l’ordine pubblico negli stadi ovvero innescare condotte violente”; Si segnala pure un altro recente episodio in cui, nell’imminenza di un incontro di calcio, veniva fermato e controllato un autobus con a bordo 44 tifosi i quali si recavano ad assistere all’incontro tutti privi, peraltro, del biglietto d’ingresso e del documento denominato “tessera del tifoso”. Veniva anche reperito sull’autobus un certo quantitativo di materiale pirotecnico. A tal proposito, stabiliscono i giudici del Consiglio di Stato che “E’ vero, infatti, che non si erano (ancora) verificati disordini o episodi violenti, se non altro perché i tifosi controllati non erano ancora arrivati allo stadio e mancavano alcune ore all’inizio della partita. Ma la Questura ha ritenuto verosimile e probabile - date le circostanze sopra ricordate - che tutti e 44 i viaggiatori si proponessero di presentarsi in massa all’ingresso dello stadio tentando di entrare benché privi sia del biglietto che della “tessera del tifoso”; e che pertanto ad essi si dovesse addebitare «...una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza ... o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica». Convincimento rafforzato dal reperimento, sull’autobus, di un certo quantitativo di materiale pirotecnico vietato”(Cons. Stato sent. n. 4544/2013).

8 Altre disposizioni non comprese nella legge 401/1989 estendono l’applicabilità delle misure in esame ad ulteriori categorie soggettive : D ) nei confronti di chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima (art. 1 sexies d.l. n. 88/03, conv. dalla l. n.95/03 e succ. mod.) E ) nei confronti di coloro che non rispettano il regolamento d’uso dell’impianto dedicato a manifestazioni calcistiche, qualora il trasgressore risulti già sanzionato per la medesima violazione commessa nella stagione sportiva in corso. (art. 1 septies d.l. n. 88/03, conv. Dalla l. n.95/03 e succ. mod.) F ) nei confronti delle persone denunciate o condannate, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale (art. 2 comma 3, d.l. n. 122/93, conv. dalla legge n. 205/93; la misura è prevista per un periodo di 5 anni) per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ( ossia per i reati di stampo razziale); per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962( ossia per reati in tema di genocidio);  per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 d.l. n. 122/93, conv. dalla legge n. 205/93 e cioè reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità; G ) nei confronti di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, salvo che venga emesso provvedimento di revoca della misura di prevenzione o se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’odierno art. 70 del d.lgs. n. 159/11(art. 2, comma 3, d.l. n. 122/93, conv. dalla legge n. 205/93; la misura è prevista per un periodo di 5 anni);  

9 Il divieto puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale. Inoltre, il provvedimento può essere adottato anche nei confronti di soggetti tesserati di federazioni sportive, indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva. La Cassazione ha infatti ritenuto legittimo il provvedimento inflitto dal questore a un dirigente e ad un calciatore di una società sportiva coinvolti in una rissa iniziata sul campo e proseguita negli spogliatoi (Cass. Pen. Sent. n /07).

10 Procedura di notifica del provvedimento (dall’art. 9 reg. t.u.l.p.s)
TIPOLOGIE DI DASPO DASPO emesso ad iniziativa del questore: durata da 1 anno a 5 anni (art.6 comma1 l. 401/89) La scelta del Questore è espressione di un’ampia sfera di discrezionalità in merito alle condizioni, modi e mezzi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle competizioni sportive (Cons. Stato, Sent. 2572/2011). In merito alla individuazione del questore territorialmente competente all’emissione del provvedimento, non essendo prevista alcuna specifica indicazione normativa, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene, con orientamento univoco, che l’autorità di pubblica sicurezza competente sia quella del luogo ove si sono svolte le manifestazioni sportive e si sono verificati gli episodi violenti, a prescindere dalla residenza del sottoposto alla misura (S.C.sent. nn.26064/03, 39470/03,42744/03, 29144/04, 42226/06, 33863/07). Il criterio della residenza o della dimora abituale del soggetto destinatario del provvedimento può trovare applicazione sussidiaria nelle sole ipotesi in cui quello del fatto commesso non possa operare ( S.C. sent. n /07).  Avviso dell’avvio del procedimento amministrativo. (art. 7 della l. 241/90 ) Il Daspo è un provvedimento di un'autorità amministrativa e come tale presuppone, pertanto, un apposito procedimento amministrativo che prevede l’avviso dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/90 al fine di garantire all’interessato la possibilità di presentare memorie difensive al questore, nei successivi 15 giorni, prima dell’ emissione del provvedimento. Sul punto, tuttavia, l’indirizzo giurisprudenziale non è univoco. Ad un orientamento che ritiene l’avviso dell’avvio del procedimento presupposto assolutamente necessario, a prescindere dalla sussistenza di una situazione di necessità ed urgenza per la sicurezza, se ne contrappone un altro per il quale il questore non è tenuto, invece, alla comunicazione di avvio del procedimento: pur trattandosi di una misura di prevenzione adottata con un provvedimento amministrativo, la disposizione dell’art. 7 della legge 241/90 andrebbe omessa, sia per le particolari esigenze di urgenza del provvedimento, sia perché manca un vero e proprio procedimento amministrativo, che si esaurisce nel provvedimento finale, senza compimento di atti istruttori intermedi che consentono l’intervento dell’interessato (S.C. sent. n /04; 29923/06). Nei casi in cui il Daspo debba essere emesso in via di urgenza (che deve essere specificatamente motivata dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto e dall’esigenza di tutelare o ripristinare immediatamente la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica), il provvedimento viene emesso immediatamente dal questore senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo. Procedura di notifica del provvedimento (dall’art. 9 reg. t.u.l.p.s) Il provvedimento, per acquisire piena efficacia, dovrà obbligatoriamente essere notificato all’interessato, così come disposto dall’art. 9 reg. t.u.l.p.s.. Solamente a seguito dell’avvenuta notifica il Daspo comporterà il divieto di accedere alle manifestazioni sportive specificatamente indicate nel provvedimento che, quindi, ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica.

11 DASPO c.d. internazionale (art.6 comma 1 legge 401/89)
DASPO emesso a seguito di sentenza dell'autorità giudiziaria: durata da due anni a otto anni (dell’art.6 comma 7 l. 401/89 ) Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 dell’art.6 della l. 401/89 (violazione dei divieti previsti dall’art. 6 commi 1 e 2) e per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni, l’A.G. può disporre altresì nei confronti del condannato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive ed, eventualmente, l’obbligo di presentazione in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento delle competizioni specificatamente indicate. Il capo della sentenza di condanna, non definitiva, che dispone il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è immediatamente esecutivo. Il giudice ha facoltà di disporre il Daspo anche in caso di sospensione condizionale della pena e di patteggiamento, ove venga ritenuta la pericolosità del soggetto. DASPO c.d. internazionale (art.6 comma 1 legge 401/89) Il divieto può essere imposto per manifestazioni sportive tenute in Italia, con imposizione da parte delle competenti autorità di Stati dell’Unione Europea. La disposizione presenta una attenuazione del principio di territorialità e profili di incostituzionalità consentendo l’operatività di una misura limitativa della libertà di circolazione della persona in Italia sulla base di un provvedimento emesso da autorità straniera, senza verifica del rispetto delle garanzie della Costituzione.

12 PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE DEL PROVVEDIMENTO
Il questore, in aggiunta al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, può disporre le seguenti prescrizioni: Divieto di accesso alle competizioni sportive che si svolgono all'estero (art. 6, comma 1, l. 461/1989) Il divieto può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Al riguardo di tale divieto, la Suprema Corte ha chiarito che “la estensione alle manifestazioni sportive celebrate all'estero riguarda l'oggetto del divieto di accesso, ma non il presupposto di pericolosità sociale che giustifica quel divieto: con la conseguenza che se la pericolosità sociale si è verificata durante una manifestazione sportiva celebrata fuori dai confini nazionali, il questore italiano non ha né il potere di vietare l'accesso agli stadi, siano essi italiani o europei, né il connesso potere di imporre la comparizione presso gli uffici di polizia italiani”. (Corte di Cassazione Sent. n /2009). Divieto di accesso in luoghi specificatamente indicati (art. 6, comma 1, l. 461/1989) Il questore può disporre il divieto di accesso, oltre che ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, altresì, nelle medesime condizioni di tempo, a luoghi specificatamente indicati (quali stazioni ferroviarie, scali aerei, caselli autostradali, autogrill) e quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive. Obbligo di presentazione (art. 6, comma 2, l. 401/1989 ) Al provvedimento di divieto di accesso può essere aggiunta la prescrizione di comparire personalmente, tenuto conto dell’attività lavorativa espletata, una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificatamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per cui opera il divieto.( generalmente 20/30 minuti dopo l’inizio dell’incontro e 20/30 minuti prima del suo termine). Questa prescrizione costituisce una limitazione della libertà personale ex art 13 Cost. e deve pertanto essere convalidata dal GIP del luogo dove ha sede la questura che ha emesso il Daspo (Corte Cost.sent. nn. 193/96, 144/97, 136/98, 512/02). L’obbligo di presentazione, che costituisce una più afflittiva misura di prevenzione rispetto alla più lieve misura del divieto di assistere alle manifestazioni sportive, presuppone un giudizio di maggiore pericolosità sociale - che faccia ritenere insufficiente la sola adozione della misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche - adeguatamente motivata con l’indicazione delle “circostanze oggettive e soggettive” che inducono a ritenere necessario anche l’obbligo di presentazione al posto di polizia (Corte cost. sent. N. 512/02; S.C. sent. nn /06, 15505/11). L’obbligo di presentazione in un comando di polizia decorre dalla prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato. Il questore può tuttavia autorizzare il prevenuto, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto il luogo di privata dimora o altro diverso luogo in cui questi sia reperibile durante le manifestazioni sportive (art. 6, comma 8 , l. n. 401/89). Il questore può, inoltre, ad istanza dell’interessato, autorizzarlo a presentarsi occasionalmente in un diverso posto o comando di polizia ed ancora, su istanza, esentarlo dall’obbligo di presentazione per il periodo che il sottoposto dovesse trascorrere fuori dall’Italia.

13 La più grave misura va comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l’interessato ha violato il divieto di accesso (art. 6, comma 5 l. 401/89). L’obbligo di comparire presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli che siano individuabili con certezza dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata programmazione e pubblicizzazione attraverso i normali mezzi di comunicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (S.C. sent. n. 9793/07, 47451/08, 3437/09,11151/09, 8435/11, 4369/2012. In senso contrario S.c. sent. n /09). Ancora di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4369, depositata l’1 febbraio 2012, ha stabilito il principio secondo il quale l’obbligo di comparire davanti all’autorità di polizia in concomitanza con lo svolgimento delle partite della propria squadra non può essere esteso alle amichevoli non pubblicizzate (stampa, sito della società, radio, tv). Secondo la Corte di Cassazione il riferimento contenuto nell’art. 6 cit. a “manifestazioni sportive specificamente indicate” richiede non che queste siano indicate nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente “lunghezza” della elencazione, sia perché non è dato sapere in relazione alla possibile lunga durata della prescrizione quali incontri verranno disputati da una squadra), ma che esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento. Tale determinabilità è evidente con riferimento alle partite di campionato o a quelle che vengono rese note al pubblico, con largo anticipo, attraverso i mezzi di comunicazione. Tanto non si può dire, invece, per le partite amichevoli che le società sportive fissano, di volta in volta, in rapporto alle esigenze del momento (disponibilità dell’avversario o dell’impianto sportivo), senza una preventiva programmazione e/o pubblicità. Estendere l’obbligo di presentazione per questo tipo di match si tradurrebbe, di fatto, in un’esposizione del destinatario ad un divieto del tutto indeterminato. Il che è ancor più grave se si considera che in caso di violazione della prescrizione è prevista la pena della reclusione da uno a tre anni e la multa da a euro.

14 PROCEDURA DI CONVALIDA DELLA PRESCRIZIONE AGGIUNTIVA
La prescrizione dell’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di polizia, una volta notificata all’interessato, deve essere immediatamente trasmessa dall’ufficio di polizia che ha proceduto alla notifica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente (presso il Tribunale dei Minorenni se l’interessato è soggetto minore), ossia quella del luogo dove ha sede la questura che ha emesso il Daspo. Il p.m. di turno, valutata la fondatezza dei presupposti di emissione del provvedimento che prevede l’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di polizia richiede, con decreto motivato, entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento, la convalida al GIP, il quale a sua volta, nelle successive 48 ore, deve provvedervi, negando la convalida se non ravvisi la sussistenza dei presupposti del provvedimento. Nel caso in cui il p.m. non ritenga di inoltrare la richiesta di convalida (o non lo faccia nei termini previsti ex lege), o nel caso in cui il GIP non ritenga di procedere alla convalida (o non lo faccia nei termini previsti ex lege), il provvedimento perde la sua efficacia, solamente nella parte attinente l’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di polizia competente , rimanendo al contrario pienamente valido per quanto concerne il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, che non è soggetto a convalida del GIP. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n /2006 ha chiarito come il mancato rispetto di ciascuno dei due termini (48 ore + 48 ore) comporta l’inefficacia del provvedimento. La perentorietà dei termini garantisce all’interessato il diritto di difesa, in quanto lo stesso, prima del provvedimento di convalida può presentare memorie o deduzioni al GIP. Il comma 2 bis art. 6 cit. prevede, infatti, che la notifica del provvedimento de quo deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. Avverso l’ordinanza di convalida del Gip è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 4 della l. 13/12/1989, n. 401, modificato dalla l. n. 377/2001. Il ricorso in Cassazione non sospende, tuttavia, l’esecuzione dell’ordinanza stessa (in caso in cui la Corte annulli il provvedimento con rinvio, l’interessato non è più soggetto all’obbligo di presentazione fino a che il Gip non dovesse convalidare di nuovo il provvedimento che sia stato nel frattempo perfezionato).

15 ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO
Inoltre, per essere pienamente legittimo, il provvedimento deve contenere i seguenti elementi essenziali: indicazione dell’autorità che lo emette; generalità complete del soggetto sottoposto a Daspo; indicazione degli estremi della informativa di reato, dei fatti reato commessi ed il loro collegamento con una manifestazione sportiva; indicazione delle fattispecie criminose e degli articoli del codice penale in riferimento; indicazione del regolamento di accesso ed uso dello stadio (in relazione ad eventuali violazioni dello stesso-art. 10 ter del dm 6/6/2005); indicazione degli estremi dell’eventuale procedimento penale iscritto; indicazione di eventuali ulteriori misure di prevenzione e procedimenti penali specifici a carico del soggetto; indicazione dell’avvenuto avviso dell’avvio del procedimento amministrativo, con specificazione della data della notifica; indicazione di eventuali memorie difensive presentate dall’interessato; indicazione dei motivi di necessità ed urgenza che giustificano la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo; specificazione delle competizioni sportive per le quali è vietato l’accesso (nazionali e/o internazionali, professionali e/o amichevoli, solo del proprio club, di tutti i club nazionali o della nazionale italiana) - specificazione dei luoghi (con indicazione di strade e piazze) ai quali il divieto di accesso è esteso, per lo stesso arco temporale (stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill, parcheggi auto, altri luoghi destinati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime); indicazione della durata del divieto di accesso, che deve essere adeguata alla gravità dei fatti e/o alla pericolosità del soggetto;

16 indicazione dei motivi che giustificano l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di polizia (gravità dei fatti e pericolosità del soggetto); indicazione delle modalità di tempo e di luogo, nonché della durata, dell’eventuale prescrizione accessoria dell’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di polizia; indicazione che qualora l’interessato voglia recarsi fuori dalla provincia, l’obbligo potrà essere assolto, previa autorizzazione dell’autorità locale di p.s., anche in altro ufficio o comando di polizia; indicazione che, per gravi e comprovate esigenze, l’interessato potrà indicare il luogo di privata dimora o altro diverso luogo nel quale sia reperibile durante lo svolgimento delle manifestazioni per cui opera il Daspo; indicazione che l’esecuzione del provvedimento è demandata agli ufficiali ed agenti di ps, e che viene disposta la notifica con le modalità di cui all’art. 9 reg. t.u.l.p.s.; indicazione che, nel caso di prescrizione aggiuntiva, il provvedimento verrà comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, che chiederà, entro 48 ore dalla notifica, convalida al Gip dello stesso Tribunale, al quale l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni; indicazione che avverso la convalida del Gip è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione nel termine di 60 gg. dalla notifica, ai sensi dell’art. 6, comma 4 l. 401/89 e successive modifiche; indicazione che l’interessato può promuovere, avverso il provvedimento,istanza di riesame al questore, ricorso al Tar competente entro 60 gg., ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 gg.o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla notifica; indicazione che la violazione del provvedimento comporta la punizione ai sensi dell’art. 6 l. 401/89 e successive modifiche; luogo, data e firma dell’autorità che emette il provvedimento;

17 Incompetenza territoriale dell'Autorità che ha emesso il provvedimento
MANCATA CONVALIDA E ACCOGLIMENTO DEI RICORSI Incompetenza territoriale dell'Autorità che ha emesso il provvedimento La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ormai consolidato l’orientamento secondo il quale l’autorità di p.s. competente alla emissione della misura è quella del luogo di commissione del fatto-reato, a nulla rilevando la residenza del soggetto sottoposto al divieto di accesso. (Corte Cass. sent. nn /03, 39470/03,42744/03, 29144/04, 42226/06, 33863/07). La sindacabilità della carenza del presupposto della competenza territoriale del Questore può essere rilevata sia in sede di convalida dal Gip in caso di prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di presentazione (cosi l’indirizzo maggioritario, Corte di Cassazione sent. nn /04, 43992/05, 55188/05, 33863/07), sia nel caso in cui tale accertamento venga effettuato dall’A.G. in sede di ricorso incardinato dall’interessato avverso il provvedimento. Mancata comunicazione all’interessato dell'avvio del procedimento amministrativo Sul punto vi è discordanza di orientamenti giurisprudenziali: per l’orientamento maggioritario si ritiene che il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive abbia connaturata la natura urgente volta alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la quale non è necessaria, quindi, una preventiva comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento (Corte Cass. sent. n /04). Si ritiene quindi necessario giustificare la mancata comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento con motivi di necessità ed urgenza per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica - gravità del fatto, pericolosità del soggetto, circostanze di tempo e di luogo o qualsiasi altra circostanza di fatto, quale l’imminenza di incontri sportivi di particolare importanza - avendo cura di specificarli adeguatamente nella motivazione. Difetto di motivazione del provvedimento Il provvedimento del Questore deve essere adeguatamente motivato in tutte le sue parti, soprattutto per quanto attiene ai presupposti necessari alla sua adozione. Nel caso in cui i presupposti non siano compiutamente motivati o vengano delineati solo in maniera generica o contraddittoria, l’A.G. può ritenere il provvedimento viziato nella motivazione con conseguente diniego di convalida o accoglimento del ricorso promosso dall’interessato.

18 Violazione di legge per indeterminatezza
Carenza o incompletezza della documentazione prodotta in sede di convalida della prescrizione aggiuntiva Il provvedimento del Questore deve sempre essere corredato da tutta la documentazione che ne ha giustificato l’emanazione e dalla quale possano evincersi chiaramente tutti i presupposti che giustificano l’emissione della misura (informativa di reato, annotazioni, verbale di arresto, perquisizione e sequestro, fotosegnalamento o documento di identità, elezione di domicilio etc..). Violazione di legge per indeterminatezza Nella indicazione delle competizioni sportive e dei luoghi per i quali viene disposto il divieto di accesso, il provvedimento deve indicare specificatamente ed esaustivamente tutte le competizioni per le quali vige la misura interdittiva (nazionali e/o internazionali, professionali e/o amichevoli, solo di un club, di tutti i club e/o della nazionale italiana, solo sul territorio nazionale e/o anche all’estero) e i luoghi (con indicazione di strade e piazze) ai quali il divieto di accesso è esteso, per lo stesso arco temporale (stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill, parcheggi auto, altri luoghi destinati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime). Consiglio di Stato Sent. N. 5129/2011, riconosce la legittimità del decreto con il quale il Questore di Alessandria aveva disposto, nei confronti dei ricorrenti, il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, comprese le amichevoli e le partite della nazionale italiana, nonché di accesso a quei luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, ivi comprese le stazioni ferroviarie, gli autogrill, gli aeroporti, in quanto “la rilevanza quantitativa, oltre che qualitativa del fenomeno, ben giustificano la latitudine del divieto e l’apparente genericità della sua formulazione …omissis…per cui il provvedimento appare sufficientemente determinato, nonostante l’ampiezza della sua formulazione letterale. Le limitazioni di libertà che ne derivano appaiono quindi ben definite e proporzionate in rapporto alla tipologia e gravità dei comportamenti posti in essere e alla pericolosità di quelli che si intendono prevenire e reprimere”. Corte di Cassazione Sent. n del 2012, ha ritenuto fondato, il ricorso presentato avverso un daspo del Questore di Siracusa in relazione all’obbligo di presentazione di partite amichevoli sulla base del fatto che “Il riferimento contenuto nell’art.6 cit. a “manifestazioni sportive specificamente indicate” richiede non che queste siano indicate nominativamente, ma che esse siano determinabili con certezza, dal destinatario del provvedimento…omissis..Tale determinabilità può avvenire, ovviamente, per tutte le partite di campionato o per gli incontri ufficiali programmati, che vengono resi noti al pubblico con largo anticipo ed attraverso i mezzi di comunicazione…omissis..Non la stessa cosa può dirsi per le partite amichevoli che possono essere decise, senza una preventiva programmazione, in rapporto alle esigenze del momento, alla individuazione delle squadre avversarie, all’accordo con le stesse, alla disponibilità dell’impianto sportivo. In ipotesi del genere il destinatario del provvedimento verrebbe esposto a divieti indeterminati che potrebbe non essere in grado di rispettare”.

19 Violazione del diritto di difesa
Decorrenza dei termini previsti per la convalida I termini previsti ex lege sono assolutamente perentori ai fini della convalida del GIP (48 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato per la trasmissione della richiesta di convalida del P.M. al GIP + 48 ore entro il quale il GIP deve provvedere alla convalida). La decorrenza di ciascuno dei due termini comporta la mancata convalida e quindi l’inefficacia del provvedimento, ma solamente nella parte attinente all’obbligo di presentazione all’ufficio o comando di polizia, senza pertanto comportare alcun effetto sul semplice provvedimento di divieto di accesso emesso dal Questore (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4441/2006). Sul punto, l’ufficio di polizia procedente ha l’onere, dopo aver proceduto alla notifica del provvedimento del Questore all’interessato, di trasmettere quanto più celermente possibile gli atti al pm in modo che quest’ultimo possa nei termini (entro le 48 previste ex lege) fare richiesta di convalida del provvedimento al GIP. Violazione del diritto di difesa a) mancata comunicazione all’interessato della facoltà di presentare memorie o deduzioni al GIP competente per la convalida. La giurisprudenza sul punto risulta assolutamente costante nel ritenere che la mancanza nel provvedimento o come previsto ex lege nella relata di notifica dell’avviso all’interessato della facoltà di presentare memorie o deduzioni al GIP, determini una violazione del diritto di difesa del medesimo, con conseguente nullità ex art. 178 lettera c) del c.p.p., sia del provvedimento del Questore, che della successiva ordinanza di convalida. b) insufficienza del termine per presentare memorie o deduzioni al GIP. La legge non prevede quale sia il termine concesso all’interessato per produrre le sue deduzioni, giacché lo stesso non è specificato dalla normativa, risultando pertanto incerto. A tal riguardo l’indirizzo giurisprudenziale sul punto ravvisa come termine congruo quello delle 48 ore, coincidente con il termine entro il quale il p.m. è tenuto a richiedere la convalida del provvedimento al GIP (a meno che l’interessato abbia la residenza in altra provincia rispetto a quella dell’autorità competente alla convalida, ciò comportando tempi certamente più lunghi per l’esecuzione della notifica).

20 Insussistenza della situazione di necessità ed urgenza ex art. 13 Cost
Avviene spesso che il GIP non convalidi il provvedimento nella parte in cui prevede l’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione del soggetto sottoposto alla misura all’ufficio o comando di polizia, in quanto non ravvisa i requisiti di necessità ed urgenza. È necessario pertanto che quando il provvedimento disponga tale misura accessoria, venga adeguatamente motivata la sussistenza della situazione di urgenza posta a suo fondamento, per scongiurare qualsiasi eccezione dell’AG. Sul punto si cita la sentenza della Corte Costituzionale n. 515/2002 in base alla quale: "omissis…Il fatto che la legge, in ossequio all’art. 13 della Costituzione, abbia definito tassativamente i casi in cui il Questore può imporre l’obbligo di comparizione, implica infatti che la stessa autorità di pubblica sicurezza debba motivare il provvedimento in relazione all’esistenza di situazioni di eccezionale necessità ed urgenza”. Violazione di legge ed eccesso di potere per mancato rispetto del principio di gradualità della sanzione La durata della misura disposta dal Questore deve essere correlata, (motivandola adeguatamente) alla gravità del fatto - reato, al tipo di condotta posta in essere dal soggetto, alla pericolosità dello stesso (anche sulla base di eventuale precedenti specifici), nonché ad altre eventuali circostanze di tempo e di luogo che possano influire sulla decisione relativa alla durata della misura interdittiva. L’A.G., con riferimento all’obbligo di comparizione, valuta le ragioni che hanno determinato nell’autorità di p.s. il convincimento dell’adeguatezza della misura, decidendo eventualmente anche sulla modifica del quantum e delle modalità della stessa ove ritenuta eccessiva, proprio sulla base del rispetto del principio di gradualità della sanzione. Corte di Cassazione, n /2012, ritiene legittimo il provvedimento del Questore di Padova impugnato per carenza di motivazione in relazione all'obbligo di doppia presentazione anche nel caso di partite giocate in trasferta, sulla base della considerazione che “non può considerarsi inutilmente vessatorio, presentando invece razionale carattere di strumentante rispetto ai beni da tutelare. E', infatti, evidente che, nel disporlo, il legislatore ha avuto presente la necessità di evitare facili elusioni al divieto di accesso, perchè è dato di comune conoscenza che la trasferta in senso sportivo non sempre comporta spostamenti rilevanti o, addirittura, in città diverse, ben potendo realizzarsi l'ipotesi che una stessa città veda giocare in contemporanea due squadre calcistiche, delle quali una "in casa" e l'altra "in trasferta. A ciò va aggiunto che gli incontri in trasferta possono avvenire anche nel raggio di pochi chilometri, sicchè l'obbligo della duplice presentazione ha indubbiamente una sua logica, nel senso che il soggetto - dopo avere adempiuto l'obbligo di una sola firma - molto facilmente potrebbe raggiungere il luogo dove si svolge la competizione sportiva in trasferta ovvero dove transitano i tifosi, per dare sfogo a manifestazioni di aggressività”.

21 STRUMENTI DI RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
La legislazione vigente prevede che l’interessato possa avvalersi dei seguenti rimedi giuridici. Ricorso gerarchico al Prefetto Può essere presentato, personalmente dall’interessato o tramite avvocato, entro 30 gg dalla notifica del Daspo. Si sostanzia in un ricorso al superiore gerarchico dell’organo/autorità che ha emesso il provvedimento amministrativo. Il prefetto può annullare il provvedimento ove ritenuto illegittimamente emesso per carenza dei presupposti essenziali.  Ricorso giurisdizionale al Tar Può essere presentato, unicamente tramite avvocato, entro 60 gg dalla notifica del Daspo, al Tar territorialmente competente (quello del luogo ove è stato emesso il provvedimento), sia per motivi di legittimità che di merito. Considerati i tempi ordinari di discussione dei ricorsi (anche alcuni anni), può essere presentata, congiuntamente allo stesso, una istanza di sospensiva del provvedimento, che verrà discussa in tempi più brevi (circa un mese dalla presentazione del ricorso). In sede di sospensiva il Tar, eccepita la carenza di legittimità, potrà annullare il provvedimento. Qualora l’istanza di sospensiva venga respinta, l’interessato può decidere di proseguire il giudizio ordinario, al fine di ottenere la sentenza per la decisione del merito. Ricorso straordinario al Capo dello Stato Può essere presentato, personalmente dall’interessato o tramite avvocato, in alternativa al ricorso al Tar, entro 120 gg dalla notifica del Daspo. Offre una maggiore garanzia di imparzialità, in quanto richiede, tra l’altro, il parere del Consiglio di Stato, che è il massimo organo giurisdizionale amministrativo. È “azionabile” solo per motivi di legittimità ed i tempi di decisione sono molto lunghi. Istanza al Questore Parallelamente ai rimedi sopra indicati, può essere presentata, personalmente dall’interessato o tramite avvocato, una istanza di revoca del provvedimento ai sensi del comma 5 dell’art. 6 l. 401/89, per carenza dei presupposti alla sua emissione, allo stesso organo-autorità che ha emesso il provvedimento. A seguito dell’istanza presentata dall’interessato, il Questore, ove ravvisi la manifesta carenza di requisiti, potrà, in funzione di autotutela, revocare il provvedimento emesso

22 RIMEDI CONTRO L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.G.
Memoria al GIP di turno che deve convalidare il provvedimento Può essere presentata, sia personalmente dall’interessato che tramite avvocato, entro 96 ore dalla notifica del provvedimento, al GIP di turno che deve convalidare il provvedimento. Il GIP dovrà procedere alla convalida entro 48 ore dalla richiesta del pm che, a sua volta, dovrà richiedere la convalida al Gip entro le 48 ore dalla notifica del provvedimento. Tali termini sono assolutamente perentori. La presentazione di memorie al GIP garantisce all’interessato un migliore esercizio del diritto di difesa. Ricorso innanzi alla Corte di Cassazione L’art. 6 comma 4 della legge 401/89 prevede che contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. La giurisprudenza non è concorde sulla possibilità che il ricorso possa essere presentato personalmente dall’interessato, ritenendo in parte che sia necessaria la presentazione tramite avvocato, considerata la tecnicità della materia. È un procedimento che si svolge in camera di consiglio e generalmente l’udienza di discussione del ricorso viene fissata a distanza di molti mesi dalla presentazione dello stesso. La Corte di Cassazione può confermare, revocare o modificare l’obbligo di presentazione alla p.g. L'eventuale accoglimento del ricorso elimina solo l'obbligo di presentazione alla p.g., e non il divieto di andare alle manifestazioni sportive, visto che solo il primo - in quanto limitativo della libertà personale - è ricorribile per Cassazione.  L'annullamento potrà essere con o senza rinvio a secondo del tipo di vizio da cui è affetta l'ordinanza di convalida. In caso di annullamento con rinvio, il soggetto non è più tenuto a presentarsi a firmare sino a che il G.i.p. non dovesse convalidare di nuovo il provvedimento (Cass. SS.UU. 4443/06), avverso il quale si può nuovamente ricorrere per Cassazione.

23 Un esempio pratico

24 Un esempio pratico


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