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Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

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Presentazione sul tema: "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)"— Transcript della presentazione:

1 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

2 INDICE Il Quadro normativo di Riferimento; La FATCA;
Profili di extraterritorialità; Iniziative europee; Timeline; To do.

3 Il Quadro normativo di Riferimento

4 PREMESSA Successivamente all’approvazione della "Hiring Incentives to Restore Employment " (la "HIRE"), il 18 marzo 2010, all’interno del Titolo A dell’"Internal Revenue Code" (il codice tributario statunitense), rubricato "Foreign Account Tax Compliance" (la "FATCA"), è stato inserito il nuovo Capitolo 4, il "Taxes to enforce reporting on certain foreign accounts". Il principale obiettivo dichiarato dalla FATCA consiste nel contrastare l’evasione fiscale statunitense a livello internazionale ("offshore tax evasion"), facendo leva sullo scambio automatico di informazioni da e verso gli Stati Uniti. Dal punto di vista internazionale, la FATCA rappresenta la prima vera tappa verso lo scambio multilaterale dei dati (Global Information Reporting) *. *: Si segnala che la FATCA non si esaurisce nelle previsioni analizzate ai fini della presente analisi, ma annovera specifiche disposizioni aventi come destinatari i contribuenti americani.

5 LE FATCA GUIDANCES La complessità della normativa ha reso indispensabile opportuni chiarimenti applicativi, che sono confluiti all’interno della attuale versione delle cd. "Final Regulations". Come si avrà modo di osservare, si tratta delle disposizioni di attuazione della FATCA, che hanno sostituito e aggiornato le inziali cd. Proposed Regulations. Precedentemente all’emanazione delle Final Regulations, l’IRS e il Dipartimento del Tesoro statunitense, al fine di fornire un ausilio agli interpreti, hanno emanato apposite notices, le cd. FATCA Guidances.

6 LE FATCA GUIDANCES: LA NOTICE 2010-60
Il 27 agosto 2010, l'IRS e il Dipartimento del Tesoro hanno rilasciato una prima Notice ( ) interpretativa sulle principali disposizioni e relativi adempimenti contenuti nella HIRE. Tali chiarimenti, riguardavano inter alia: le regole applicative concernenti le cd. "grandfathering obligations" pendenti; l’interpretazione del termine "istituzione finanziaria"; delucidazioni in merito agli adempimenti gravanti in capo alle singole FFI; orientamenti in merito alle informazioni richieste dall’IRS;

7 LE FATCA GUIDANCES: LA NOTICE 2011-34
L’8 aprile 2011, è stata pubblicata la Notice , che ha ampliato e parzialmente modificato quanto già contenuto nella Notice del Rileva citare, inter alia: la nuova definizione del Passthru Payments Method (ampliato nell’attuale versione); la definizione dei requisiti necessari al fine di rientrare nell’alveo del regime di esenzione della FATCA, in correlazione all’’introduzione dei concetti di "high value accounts" e "private banking accounts"; individuazione degli "US Indicia"; specificazioni ulteriori in materia di informazioni richieste.

8 LE FINAL REGULATIONS In data 17 gennaio 2013, sono state pubblicate le attese FATCA "Final Regulations". Queste aggiornano e modificano la precedente versione ("Proposed Regulations"), emanata in data 8 febbraio 2012; forniscono dettagli significativi circa l’attuazione della FATCA, incluso il coordinamento della disciplina sulla ritenuta del 30% e sulla comunicazione delle informazioni, sia con la vigente disciplina in tema di ritenute, sia con il nuovo sistema di Accordi Intergovernativi (gli "IGA"), progettato per realizzare gli obiettivi del FATCA. Rispetto alle "Proposed Regulations", l’IRS aveva ricevuto diversi suggerimenti e proposte di modifica da parte degli stakeholders di tutto il mondo, che, in taluni casi, sono stati accolti e dunque riflessi nel testo definitivo.

9 LE FINAL REGULATIONS Le Final Regulations riflettono lo sforzo da parte dell'IRS di ridurre l'onere, gravante in capo a ciascuna FFI, attraverso l'adozione di un approccio basato sul rischio. In virtù di tale approccio per i clienti cd. low risk, la documentazione di supporto, da predisporre ai fini FATCA, non sarà soggetta a nessun termine temporale di validità; fatta eccezione per il caso in cui vi sia un cambio di circostanze rilevante ai fini FATCA; è stato, inoltre, semplificato il processo di identificazione e classificazione per clienti già esistenti che aprono un nuovo rapporto, all’esito dell'entrata in vigore della normativa.

10 LE FINAL REGULATIONS Le Final Regulations, rispetto alle originarie previsioni, dispongono: l’estensione dell’esenzione della ritenuta FATCA; la precisazione che, in assenza di un’effettiva conoscenza, un sostituto d’imposta può fare affidamento su di un rendiconto scritto dell’emittente per determinare se un’obbligazione soddisfi i requisiti del trattamento di esenzione; la previsione di un programma consolidato di compliance per gli enti affiliati; l’estensione della categoria delle non-FFE esentate; l’Introduzione di numerose norme transitorie volte alla graduale attuazione degli adempimenti FATCA (in relazione alle diverse fasi di implementazione; i.e grandfathering; reporting payments; withholding obligations; ecc.) e all’esclusione temporanea di alcune tipologie di rapporti (i.e. limited).

11 La FATCA

12 COSA E’ LA FATCA? La HIRE prevede che ciascuna Foreign Financial Institution ("FFI") che detenga (e intenda continuare a detenere), in conto proprio o di terzi, rapporti finanziari con soggetti di origine statunitense, sottoscriva un apposito accordo con l’Internal Revenue Service ("IRS"); in particolare, alle FFI è richiesto di verificare se tra i propri clienti vi siano contribuenti americani e, in caso di esito positivo, di attivare uno scambio informativo con l’IRS in merito a detti soggetti al fine del controllo fiscale. Nel caso in cui tale obbligo informativo non venga adempiuto, perché le istituzioni finanziarie non abbiano provveduto alla sottoscrizione dell’accordo con l’IRS, o perché le controparti non abbiano autorizzato lo scambio informativo, sui pagamenti effettuati a/da soggetti statunitensi sulla base di una «obligation», verrà trattenuta una ritenuta pari al 30% dell’importo ad essi corrisposto.

13 DEFINIZIONE DI OBLIGATION
Rientra nella definizione di obligation: ogni accordo giuridicamente vincolante o altra tipologia di rapporto, tranne che: si tratti di equity rilevante ai fini dell’applicazione della normativa tributaria USA; non presentino una scadenza determinata o un termine effettivo di durata (ad es. un deposito di risparmio o di deposito a vista); si tratti di accordi volti a gestire determinati assets per conto terzi, e rispetto ai quali effettuare e/o ricevere pagamenti [di reddito] e di altri importi (i.e. attività di broker o accordi di custodia, contratti assicurativi collegati a partecipazioni ecc.); si tratti di accordi quadro che stabiliscano standards e condizioni da applicarsi ad una serie di operazioni tra le parti, ma non sufficientemente completi e dettagliati da concludere una particolare transazione.

14 DEFINIZIONE DI OBLIGATION
Saranno soggetti alla FATCA i pagamenti, successivi al 30 giugno 2014, relativi a una Obligation, quali: "FDAP payment – Fixed, Determinable, Annual or Periodical income payment"; interessi, dividendi, cedole, proventi derivanti dalla vendita di titoli, royalties e licensing fee, affitti, stipendi, premi, rendite, compensi, emolumenti, “fixed or determinable annual or periodical payments", cioè proventi annuali o periodici, fissi o determinabili, nonché ogni eventuale provento (ricavo lordo) derivante dalla vendita o altro atto di disposizione di qualsiasi bene suscettibile di produrre interessi o dividendi di fonte statunitense o provenienti da filiali estere di compagnie americane (i "gross proceed"); altri flussi che siano collegati ad asset statunitensi, mediante il metodo del passthru payment, ossia in proporzione agli asset US detenuti nel conto proprio dell’intermediario o dell’OICR.

15 LE PREEXISTING OBLIGATIONS
Vi rientrano, quindi, anche i pagamenti a valere su Preexisting Obligations, laddove: per sostituti d’imposta che non siano PFFI o registered DCFFI: siano inerenti a rapporti in corso alla data del 30 giugno 2014; per PFFI: siano inerenti a rapporti in corso alla data posteriore fra la data di adesione alla FATCA (data accordo FFI) e il 30 giugno 2014; per registered DCFFI: siano inerenti a rapporti in corso, al più tardi alla data del 01 luglio 2014, o al momento della ricezione del numero di identificazione dell’intermediario (GIIN), a seguito di registrazione.

16 LE GRANDFATHERING OBLIGATIONS
Le Preexisting Obligations che rientrano nella definizione di Grandfathering Obligations non sono però soggette al regime FATCA. È una Grandfathering Obligation ("GO") quella, pendente alla data del 1 luglio 2014 (ad oggi), che alternativamente: sia qualificata come indebitamento ai fini dell'imposta federale statunitense sul reddito; sia un’altra obligation (compreso un contratto di credito, a tempo determinato, i cui termini siano fissi), ove tale accordo sia giuridicamente vincolante e stabilisca che lo stesso trovi realizzazione tra le parti antecedentemente al 1 Luglio 2014; un’operazione relativa collateral di Grandfathered Obligations; ulteriori ipotesi di GO (i.e. ai fini dell’applicazione del Passthru Payment method) non ancora esattamente definite in dettaglio nella disciplina di implementazione.

17 DESTINATARI: DEFINIZIONE DI FFI
Le FFI impattate dalla normativa FATCA sono gli enti che: accettano depositi nello svolgimento ordinario di un’attività bancaria o similare (es: Banche); detengono, come parte essenziale del proprio business, beni finanziari per conto terzi (es: fiduciarie, depositari); hanno come business principale l’investimento, il reinvestimento o la negoziazione (sia in conto proprio, sia in conto terzi) di titoli, quote di partnership, commodities (es: fondi comuni di investimento, SGR); emettono polizze assicurative a contenuto finanziario (es: assicurazioni).

18 DESTINATARI: DEFINIZIONE DI FFI
La FATCA individua tre classi di FFI cui non è prevista l’applicazione totale o parziale del nuovo regime e che "(…) are not required to enter into an FFI Agreement [con l’IRS] to avoid FATCA Withholding": le "exempt beneficial owners"; in tale categoria sono inclusi i governi stranieri, le organizzazioni internazionali, le banche centrali; le "excepted FFI"; si tratta delle Foreign Financial Entities ("FFE") non rientranti nella definizione di FFI; A titolo esemplificativo: holding non finanziarie, enti non finanziari sottoposti a liquidazione o eventualmente sorte a seguito dii riorganizzazione societaria o fallimento, organizzazioni non-profit ecc. (non rientrano nella presente categoria i fondi di investimento);

19 DESTINATARI: DEFINIZIONE DI FFI
le deemed-compliant FFI (le "DCFFI"); esistono due tipologie di DCFFI: le registered: enti soggetti a registrazione presso l’IRS. A titolo esemplificativo: (i) i "registered funds"; (ii) una FFI che rispetti quanto disposto in apposito accordo bilaterale tra gli Stati Uniti e il Governo del Paese di appartenenza; (iii) un ente non soggetto ad un obbligo di reporting appartenente ad un gruppo di FFI; (iv) i "nonreporting members of a Partecipationg FFI Group"; ecc.; le certified, che autocertificano il proprio status (i.e. (i) organizzazioni non-profit; (ii) FFI titolare di conti di modico/basso valore; (iii) fondi pensione, ove rispettino specifici requisiti in termini di tipologia di partecipanti, tipologia di contribuzione, di tassazione dei profitti; ecc.).

20 ALTERNATIVE DI APPROCCIO PER LE FFI
Le FFI possono optare per: Piena Adesione: le FFI che aderiscono direttamente alla FATCA sono classificate come Participating FFI ("PFFI"); ciò comporta l’implementazione dei presidi previsti in termini di identificazione della clientela, reporting dei conti US e applicazione della ritenuta ai recalcitrant (cd. "Non Partecipating FFI", di seguito anche i "NPFF" o "Recalcitrant"); è possibile diminuire gli oneri implementativi e di gestione connessi a tali presidi tramite, ad esempio, la chiusura dei rapporti con soggetti non FATCA compliant (anche se questa è da ritenersi soluzione difficilmente percorribile); in ogni caso, oltre ai costi connessi ai presidi, sono presenti impatti dal punto di vista commerciale, soprattutto nel caso in cui vi siano clienti US, recalcitrant o rapporti con NPFFI.

21 ALTERNATIVE DI APPROCCIO PER LE FFI
Diventare Deemed Compliant: ciò comporta, in linea generale esonero dagli oneri di reporting e dall’applicazione della ritenuta FATCA. Non adesione alla FATCA le FFI che non aderiscono a FATCA sono classificate come "Non Partecipating FFI" (le "NPFFI"), soggette alla ritenuta; nello specifico, oltre a problematiche reputazionali, è possibile che altre FFI FATCA compliant (deemed compliant o PFFI, non aventi rapporti con soggetti non FATCA compliant) non accettino di interagire con delle NPFFI; potrebbe risultare, altresì, impossibile essere non compliant qualora si faccia parte di un gruppo FATCA compliant.

22 FFI GROUPS Generalmente, una FFI non è idonea ad ottenere lo status di Partecipating o Registered Deemed Compliant FFI nel caso in cui sia membro di un gruppo che includa Non Partecipating FFI. Una FFI potrà divenire una Partecipating o una Registered Deemed Compliant FFI, anche se uno o più membri del suo gruppo non ottemperino ai requisiti FATCA, ove queste ultime siano qualificabili come "limited". Ai sensi della disciplina transitoria, sino al 31 dicembre 2015, una FFI a cui sia impedito di essere conforme alla FATCA dal proprio ordinamento può divenire una "limited FFI" ed evitare, in tal modo, di «contaminare» gli altri membri del gruppo, nel caso in cui: (i) acconsenta a registrarsi presso l’IRS; (ii) identifichi i propri conti nella misura autorizzata; (iii) si astenga dall’aprire conti negli USA o conti detenuti da Non Participating FFI; (iv) si qualifichi ai sostituti d’imposta come una Non Partecipating FFI.

23 FFI BRANCHES In base alla disciplina transitoria, fino al 31 dicembre 2015, una FFI potrà ottenere lo status di Partecipating FFI anche se una delle sue branches non si adegui alla FATCA, a condizione che: l’impossibilità di adeguarsi alla FATCA, sia dovuta ad ostacoli di origine normativa dell’ordinamento di riferimento (cd. "Limited Branches"); la FFI abbia almeno una Branch in regola con il nuovo regime; la FFI accetti di ottemperare a taluni ulteriori requisiti. Se una Branch non si qualifica come Limited, deve necessariamente conformarsi alla disciplina osservata dalla Impresa Madre. Disposizioni simili a quelle appena descritte, ma prive del carattere di provvisorietà, sono presenti nel testo del modello IGA; si presume dunque che il regime delle Limited Branches proseguirà anche successivamente al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2015).

24 PORTALE DI REGISTRAZIONE E LISTA FFI
Per facilitare l’interazione in via di realizzazione fra l’IRS e gli organismi di investimento a livello mondiale, l’IRS stessa ha voluto "lanciare" il Portale di Registrazione FATCA (il "Portale") I GIIN saranno assegnati, a seguito della registrazione, allo scopo di qualificare gli organismi come sostituti d’imposta. L’IRS, inoltre, procederà a pubblicare una lista di nomi e GIIN (i) di tutte le FFI aderenti, (ii) delle FFI ritenute conformi e registrate e (iii) delle FFI tenute alla compilazione del Modello IGA. Tale lista sarà utilizzata dai sostituti d’imposta e dalle FFI aderenti nei loro rispettivi processi di due diligence.

25 ADEMPIMENTI RICHIESTI
Gli obblighi FATCA si possono classificare principalmente: Identificazione clientela Reporting Ritenuta FATCA

26 1) IDENTIFICAZIONE CLIENTELA
Le FFI devono dimostrare di avere implementato le procedure idonee ad identificare i clienti US. In particolare: Con riguardo alla clientela preesistente, devono ricercare informaticamente (per i conti inferiori ad 1 mln USD) e mediante analisi manuale per gli altri, che non vi siano indizi di un’eventuale cittadinanza/residenza US del cliente. Per i nuovi clienti, le FFI possono fare affidamento sulle attuali KYC (Know Your Client), a meno che non vengano comunque a conoscenza di indizi di un’eventuale provenienza US dell’investitore. Per le persone giuridiche che non svolgono prevalentemente attività commerciale è necessario risalire al substantial owner (azionista con più del 10% di possesso). I clienti di cui non è possibile accertare la cittadinanza/residenza sono classificati come Recalcitrant.

27 1) IDENTIFICAZIONE CLIENTELA
L’IRS e il Dipartimento del Tesoro US hanno individuato specifici "indicia", degli "US status": cittadinanza statunitense o la residenza permanente (green card); luogo di nascita statunitense; indirizzo di residenza statunitense o l’indirizzo postale statunitense (tra cui anche una «U.S. P.O. box»); [dal 2013] recapito telefonico statunitense; direttive/istruzioni per il trasferimento di fondi su un conto statunitense, o indicazioni ricevute regolarmente da un indirizzo negli Stati Uniti; "An «in care of» address or a «hold mail address», ove unico recapito del cliente; una procura o legale rappresentanza, rilasciata legittimamente ad un soggetto con un indirizzo negli Stati Uniti.

28 1) IDENTIFICAZIONE CLIENTELA
L’eventuale sussistenza di US indicia non implica di per sè che l'account sia di proprietà di soggetto statunitense, ma solo che dovrà essere condotta una valutazione più attenta. La valutazione verrà condotta da ciascuna FFI a livello informatico, in funzione altresì delle disposizioni in materia di esenzione. In particolare le FFI si avvarranno di tutte le informazioni, già eventualmente detenute e di quelle ottenute ai fini di implementare il nuovo regime.

29 2) REPORTING Le FFI comunicano periodicamente all’IRS i dati dei clienti US identificati: nome; indirizzo; lo "U.S. federal taxpayer identifying number" (il codice fiscale statunitense); numero del conto dell’investitore; nome ed estremi identificativi dell’intermediario finanziario; valore ec. o saldo contabile delle attività detenute sul conto e relative entrate e uscite. Sono esonerati i soli rapporti il cui valore complessivo non ecceda i USD, se l’investitore è una persona fisica (Cfr. Section 1471, (d), (1), (B). Detto importo va riferito al conto detenuto presso un’istituzione finanziaria, da considerarsi unitariamente qualora filiali diverse di uno stesso gruppo. Sono inoltre escluse le posizioni di istituzioni governative, internazionali, banche centrali e altri soggetti cui l’IRS riconosce un basso rischio di evasione.

30 3) RITENUTA FATCA L’ampia perimetrazione attrae all’applicazione della ritenuta più o meno ogni pagamento a favore di un investitore soggetto agli obblighi FATCA: Ne consegue che il diniego, da parte di quest’ultimo, allo scambio informativo sarà tale da determinare, con altissime probabilità, l’applicazione della ritenuta. L’investitore potrà, inoltre, subire la ritenuta «indirettamente», in qualità di cliente di un’istituzione finanziaria Non Participating, a prescindere dalla sua disponibilità ad azionare lo scambio informativo.

31 3) RITENUTA FATCA Le FFI devono infatti assoggettare al 30% di ritenuta i seguenti pagamenti di fonte statunitense fatti a clienti Recalcitrant o ad altre FFI che non siano FATCA compliant (NPFFI e DCFFI): "FDAP payment" altri flussi che siano collegati ad asset statunitensi, mediante il metodo del passthru payment, ossia in proporzione agli asset US detenuti nel conto proprio dell’intermediario o dell’OICR.

32 PASSTHRU PAYMENT METHOD
Si tratta del metodo di effettuazione della ritenuta FATCA: Qualora un pagamento ad un cliente Recalcitrant o ad una NPFFI sia correlato ad un asset US non direttamente posseduto da questi, ma posseduto dalla PFFI che effettua il pagamento, la ritenuta FATCA è applicata sul pagamento in proporzione alla percentuale di asset US posseduti dalla PFFI/DCFFI. Per Passthru Payment Percentage (la cd. "PPP“), si intende la percetuale, rilevata trimestralmente, di assets US posseduti dalla FFI in conto proprio, qualora si tratti di banche ecc., oppure per conto dei clienti nel caso di OICR. L’incertezza sull’interpretazione della disciplina in merito al Passthru Payment Method, ha portato l’IRS a rimandarne l’applicazione al 2017.

33 Profili di extraterritorialità

34 ADOZIONE E PIENA CONFORMITA’
L’adozione e la piena conformità alla FATCA, si presenta in questa fase, evidentemente, notevolmente complessa – se non altro per il numero di intermediari finanziari potenzialmente coinvolti (a qualsiasi titolo) nel pagamento di somme, nei confronti di soggetti di origine statunitense. Si calcola che da 100 mila a 700 mila banche, assicurazioni, gestori di fondi e asset manager siano direttamente coinvolti da questa normativa che di fatto arruola istituzioni finanziarie di tutto il mondo e le fa divenire "agenti" del fisco americano. Nell’intento di consentire una più rapida applicazione di tali disposizioni è stato, successivamente, introdotto un approccio di natura intergovernativa, volto a consentire il coinvolgimento diretto delle Istituzioni competenti dei diversi Paesi eventualmente interessati, al fine di conseguire un’effettiva cooperazione a livello internazionale.

35 L’APPROCCIO INTERGOVERNATIVO
L’Italia, la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna (gli "EU FATCA Partners") hanno, concordato con gli Stati Uniti una linea comune d’azione che si è concretizzata nell’approvazione di un comune Modello di Accordo Intergovernativo (l’"Accordo") basato sul principio di reciprocità dello scambio di flussi informativi tra Paesi. Tale Modello si propone di vincolare gli Stati firmatari a instaurare meccanismi di scambio informativo automatico e reciproco, attraverso la conclusione di patti bilaterali di prossima sottoscrizione. A questo riguardo, il Ministero del tesoro americano e gli Eu FATCA Partners hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, in data 8 febbraio 2012, a sostegno dell’Accordo Intergovernativo e della celere conclusione di patti bilaterali, fondati su tale modello.

36 L’APPROCCIO INTERGOVERNATIVO
Per effetto della sottoscrizione dell’Accordo fra gli US e il singolo EU FATCA Partner: Per le FFI residenti nei cinque paesi UE: non sarà necessario stipulare un agreement con l’IRS; sarà prevista l’applicazione della ritenuta FATCA a soggetti non compliant. Rimane in capo alle FFI l’obbligo di comunicare alle autorità del proprio Paese di residenza i dati dei propri clienti. L’approccio intergovernativo indicato nell’Accordo è in corso di finalizzazione ed è prevedibile che comporterà una ulteriore semplificazione operativa per le FFI anche con riferimento alla fase di gestione operativa. L’accordo risponde alle questioni giuridiche e di extraterritorialità, ne semplifica l’applicazione per le FFI e prevede il reciproco scambio di informazioni.

37 L’APPROCCIO INTERGOVERNATIVO
A margine della dichiarazione è stato ribadito che la cooperazione proseguirà al fine di raggiungere: livelli equivalenti nel reciproco scambio di informazioni; nonché la massima coerenza ed uniformità nell'applicazione tecnica dello scambio di informazioni concordato. Si tratta di un importante passo in avanti verso l’adozione di un approccio comune nella lotta all’evasione fiscale basato sullo scambio automatico di informazioni. "La Francia, la Germania, l’Italia, la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti si adopereranno, in stretta collaborazione con altri Paesi partner, con l'OCSE e, laddove opportuno, con l’UE, per conseguire standard comuni in materia di obblighi dichiarativi e di due diligence che favoriscano il passaggio ad un sistema più globale atto a contrastare l'evasione fiscale con la massima efficacia e, al contempo, a ridurre al minimo gli oneri di adempimento".

38 L’APPROCCIO INTERGOVERNATIVO
Il 26 luglio 2012, il MEF, in linea con la Dichiarazione Congiunta, ha auspicato "la sollecita conclusione dei singoli Accordi Bilaterali basati su tale Modello", ma ad oggi non è dato prevedere quando ciò avverrà; Il MEF e l‘Agenzia delle Entrate sono al lavoro, con il contributo delle associazioni di categoria del settore, per definire il decreto attuativo. Lo slittamento disposto dall'IRS rappresenta un'opportunità per completare l'iter legislativo e per consentire agli operatori finanziari, che hanno attivato il piano di adeguamento, di essere più sicuri di riuscire a completarlo nei tempi previsti. Il Regno Unito, in data 14 settembre 2012, è stato il primo Paese a sottoscrivere un accordo bilaterale di recepimento nel proprio ordinamento, sulla base dello schema offerto dal modello di Accordo. Il 7 giugno 2013, peraltro, anche la Svizzera e gli Stati Uniti hanno firmato un Memorandum d'intesa concernente la FATCA.

39 L’ACCORDO Dalla lettura dell’Accordo e della HIRE, emerge la decisione di affidare lo scambio automatico di dati alle autorità governative competenti. A tal proposito, l’art. 2 dell’Accordo statuisce che «each Party shall obtain the information specified (…) with respect to all Reportable Accounts and shall annually exchange this information with the other Party on an automatic basis» (laddove per «Party» deve intendersi lo Stato USA e l’altro Stato contraente), rinviando all’articolo delle convenzioni contro le doppie imposizioni che consente lo scambio di informazioni. Peraltro, già l’art. 26 delle convenzioni basate sul Modello OCSE sulla cooperazione informativa autorizza le autorità competenti di due Stati contraenti allo scambio delle informazioni necessarie per prevenire l’evasione fiscale nonché per applicare: i. le disposizioni della convenzione; o ii. quelle della legislazione interna, relative alle imposte previste dalla convenzione.

40 L’ACCORDO Inoltre, ai sensi dell’Accordo, alle FFI è richiesto di:
acquisire alcune specifiche informazioni dai propri investitori, anche attraverso un’apposita attività di «due diligence» per identificare conti e clienti; comunicare su base annuale le informazioni rilevanti; applicare la ritenuta del 30% sui pagamenti rilevanti dei "Recalcitrant account holder" o dei "Non Participating"; rispondere alle eventuali richieste di informazioni aggiuntive da parte dell’IRS; prevedere la chiusura del rapporto con i clienti non collaborativi;

41 Iniziative europee

42 VERSO LA FATCA EUROPEA L’evasione fiscale costituisce una problematica pressante ed una delle preoccupazioni principali anche nell’UE. Il 6 dicembre 2012 la Commissione ha presentato un piano di azione inteso a rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale promuovendo lo scambio automatico di dati fiscali. Il 14 maggio 2013 il Consiglio ECOFIN ha adottato conclusioni che accoglievano con favore il lavoro svolto dalla Commissione e ha riconosciuto l'utile ruolo che il piano d'azione della Commissione può svolgere a tale riguardo. Attualmente è all’esame della Commissione UE, il progetto di ampliare lo scambio di informazioni tra i Paesi sul modello delle regole USA. Si tratta della "proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale".

43 VERSO LA FATCA EUROPEA In estrema sintesi, ove approvata, la direttiva consentirà un maggiore e più proficuo scambio di informazioni tra gli Stati Membri, ampliando lo spettro d'azione delle norme già esistenti. A mero titolo esemplificativo: Sono introdotti nuovi tipi di reddito soggetti allo scambio di informazioni fin dal in poi, senza la condizione di disponibilità. Tra questi: dividendi, guadagni di capitale, saldi di conto correnti, e altri guadagni finanziari. Dal 2017 verrebbero aggiunte le royalties e abrogata la condizione della disponibilità dei dati per tutti quei redditi ancora soggetti a questa particolarità.

44 VERSO LA FATCA EUROPEA L'iniziativa dovrebbe consentire all'Europa di dotarsi rapidamente di un sistema simile e soprattutto in linea con il regime della FATCA. La nuova iniziativa va a inserirsi peraltro in un contesto in cui sono già numerosi gli strumenti legislativi oggi in vigore o in discussione in Europa; fra gli altri: la direttiva risparmio, del 2005 prevede lo scambio di informazioni sui redditi da interessi. dal 2015 in poi, un altro testo legislativo stabilisce lo scambio di informazioni anche per il reddito da lavoro, le pensioni, i cachets dei dirigenti d'impresa, le assicurazioni vita, il reddito da proprietà immobiliari. In un primo tempo, però, lo scambio dipenderà esclusivamente dalla disponibilità dei dati, lasciando ai paesi margine di discrezionalità.

45 Timeline

46 TIMELINE Nella definizione della Timeline di implementazione della FATCA occorre tener presente che il 12 Luglio 2013, l’IRS e il Dipartimento del Tesoro americano hanno emanato la Notice , che ha ulteriormente spostato in avanti l’effettiva entrata in vigore della FATCA. Tale slittamento che riguarda le prime scadenze operative, è dovuto principalmente all'elevato numero di Paesi che hanno chiesto di sottoscrivere l'accordo bilaterale (Intergovernamental Agreement). Sono più di 80, infatti, i "territori" che hanno in corso negoziazioni con gli Stati Uniti, oltre ai nove paesi che hanno già firmato l'accordo. Si segnala, inoltre, che a spingere per il rinvio sono state anche le richieste degli operatori che hanno più volte manifestato la necessità di avere più tempo per riuscire a completare l'adeguamento dei propri standard organizzativi. In questa prospettiva l'IRS ha anche deciso che dal monitoraggio saranno esclusi i dati e, quindi, si partirà con riferimento a clienti e conti del 2014.

47 TIMELINE 19 agosto 2013 1 ottobre 2013 25 aprile 2014
inaugurazione del portale dell’IRS per la registrazione delle FFI; 1 ottobre 2013 termine di iniziale assegnazione dei GIIN; 25 aprile 2014 scadenza per la registrazione, al fine dell’inclusione nel primo elenco delle FFI compliant, la cui pubblicazione era fissata nel dicembre 2013; 1 luglio 2014 (vedi Notice ) Avvio delle nuove procedure di on-boarding per i nuovi rapporti. Entro tale data, gli investitori qualificati devono essere conformi con il nuovo regime, per mantenere il loro status; Al contempo, è il termine ultimo di riferimento per stabilire i rapporti “pre-esistenti” (in essere al 31 dicembre 2013) e "nuovi" (aperti dal 1°gennaio 2014).

48 TIMELINE: 31 dicembre 2014 31 marzo 2015 31 dicembre 2015
Scadenza per effettuare la due diligence ai rapporti preesistenti di high value: 31 marzo 2015 Invio dei primi flussi di reporting* semplificato con riferimento ai redditi del e del 2014. 31 dicembre 2015 Scadenza per effettuare la due diligence per tutti gli altri rapporti. 31 marzo 2016 Invio dei flussi di reporting sui redditi dell’anno 2015. 31 marzo 2017 Invio dei flussi di reporting sui redditi dell’anno 2016.

49 "To do"

50 TO DO La complessità della normativa, la relativa vicinanza delle scadenze previste e nel contempo l’aleatorietà di alcuni dettagli operativi obbligano ad affrontare la FATCA per tempo e attraverso un approccio graduale. Ciò premesso, per ciò che rileva in questa sede: da un lato, gli Stati Uniti e ciascuno degli EU FATCA Partners dovranno: far adottare la normativa di attuazione necessaria per richiedere alle istituzioni finanziarie situate nella propria giurisdizione di acquisire e comunicare alle autorità del partner FATCA le informazioni richieste; abilitare le istituzioni finanziarie stabilite nel partner FATCA (diverse dalle istituzioni finanziarie escluse ai sensi dell’accordo o delle istruzioni amministrative statunitensi) ad applicare tutte le misure necessarie per l’identificazione dei conti statunitensi; trasmettere all’Amministrazione finanziaria statunitense, su base automatica, le informazioni comunicate dalle istituzioni finanziarie.

51 TO DO dall’altro, le FFI dovranno adeguarsi alquanto rapidamente al nuovo regime. Nell’ordine, sarà necessario: effettuare una prima fase di impact assessment che, sulla base dei prodotti e della catena del valore, verifichi gli impatti delle differenti scelte e degli scenari possibili; avviare una fase di high level design in cui, sulla base dei requisiti ad oggi stabili, si definisca l’approccio da seguire; avviare una fase progettuale vera e propria che affronti in maniera graduale le principali tematiche FATCA.

52 TO DO Più in particolare, al fine di far fronte all’introduzione della FATCA, sarà necessario procedere attraverso i seguenti passaggi: realizzazione di un modello di questionario informativo FATCA ad hoc per clienti, sistemi e procedure; sviluppo del progetto di implementazione FATCA (in linea con l’Accordo); identificazione dei clienti ai fini FATCA; pianificazione della due diligence; sviluppo delle procedure per l’identificazione dei rapporti nuovi; preparazione dei modelli a uso interno (e/o integrazione con quelli esistenti); registrazione con IRS tramite il portale FATCA e l’assegnazione del GIIN.


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